Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 81/TFN - SD del 28 Ottobre 2025  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: 610 ione n. 19nislao Chimenti 610 ione n. 19nislao Chimenti 610 ione n. 19nislao Chimenti 610 ione n. 19nislao Chimenti 610 ione n. 19nislao Chimenti M.S., S.Q., ASD Virtus Accademia Calcio, ASD Barcanova Calcio - 68/TFNSD

Massima: Mesi 6 di inibizione e squalifica all’allenatore per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 7, comma 9, dello Statuto della F.I.G.C., dagli artt. 37, comma 1, e 38, comma 4, delle N.O.I.F., nonché dagli artt. 35, comma 1, 37, commi 1 e 2, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024–2025, e precisamente a far data dall’1.4.2025, svolto la funzione di Presidente della società U.S.D. Barcanova Calcio, qualificandosi come tale sui social network e in una comunicazione ufficiale su carta intestata della medesima società, in assenza di regolare tesseramento, pur essendo già tesserato in qualità di Presidente e di tecnico della società A.S.D. Virtus Accademia Calcio e senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto la sospensione dall’Albo del Settore Tecnico. Ammenda di € 500,00 alla società. Mesi 6 di inibizione al presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 7, comma 9, dello Statuto della F.I.G.C., dagli artt. 37, comma 1, e 38, comma 4, delle N.O.I.F., nonché dagli artt. 35, comma 1, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere la stessa consentito e comunque non impedito a suo marito, sig.nella stagione sportiva 2024–2025, e precisamente a far data dall’1.4.2025, di svolgere la funzione di Presidente della società U.S.D. Barcanova Calcio, qualificandosi come tale sui social network e in una comunicazione ufficiale su carta intestata della medesima società, in assenza di regolare tesseramento, pur essendo già tesserato in qualità di Presidente e di tecnico della società A.S.D. Virtus Accademia Calcio e senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto la sospensione dall’Albo del Settore Tecnico. Ammenda di € 500,00 alla società

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 80/TFN - SD del 20 Ottobre 2025  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: 610 ione n. 19nislao Chimenti 610 ione n. 19nislao Chimenti 610 ione n. 19nislao Chimenti 610 ione n. 19nislao Chimenti 610 ione n. 19nislao Chimenti M.M., E.I., ASD Lecco Calcio a 5 - 57/TFNSD

Massima: Mesi 2 di inibizione all’allenatore per la società per la violazione di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico F.I.G.C. per aver inoltrato tramite la chat Messenger di Facebook all’arbitro cronometrista della gara un messaggio del seguente tenore “Buonasera. Mi scusi se mi rivolgo a Lei. Il suo collega, davanti a testimoni, mi ha offeso e mandato dove può immaginare. Se può avvisarlo che (lui può anche scrivere tanto è tipico di persone che si permettono di offendere, di nascondersi vigliacсаmеnte dietro la penna e questo potere che purtroppo unilateralmente vi è concesso) che Andrò fino in fondo in tutte le sedi possibili e immaginabili, lo denuncerò davanti a qualsiasi organo mi sarà possibile. Non è giusto che venga permesso quello che ha fatto il suo collega per tutta la partita e anche oltre. Mi ha alzato la voce venendo a muso duro mentre esprimevo civilmente un concetto. Un arbitro che si permette di dire ad un dirigente avversario “è per persone come lei che questi ragazzi sono così, si gira e allontanandosi mi manda in quel posto dopo aver alzato la voce, non è ammissibile. Non è giusto, non potete far accadere ciò. Lei sembra persona coscienziosa e dovrebbe fare quello che è del suo meglio per accertare e far accettare la verità dei fatti. Il suo collega non può permettersi di dire quelle cose. Mi scuso per il tempo che Le ho rubato con questo messaggio e La ringrazio se, nella sua onorabilità di donna, arbitro e persona assennata, aiuti a stabilire la reale portata dei fatti accaduti. Se devo pagare multe e subire conseguenze per comportamenti sbagliati di miei tesserati o di pubblico, lo accetto e sono il primo a condannarlo, ma l'arroganza, la cafonaggine, la superbia e la sbruffonaggine del suo collega, non può essere tollerata. Io non gli ho mancato di rispetto, lui sì. Le auguro una buona serata…”. Mesi 2 di inbizione al presidente presidente per rispondere della violazione di cui all’ art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva; Ammenda di  1.000,00 alla società a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva,

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 76/TFN - SD del 13 Ottobre 2025  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: 610 ione n. 19nislao Chimenti 610 ione n. 19nislao Chimenti 610 ione n. 19nislao Chimenti 610 ione n. 19nislao Chimenti 610 ione n. 19nislao Chimenti D.L. - 60/TFNSD

Massima: Mesi 1 di squalifica all’allenatore per la violazione dell’art. 4, comma 1, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 39, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, e dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico F.I.G.C., per avere, prima della gara … valevole per il Campionato Juniores Under 19 Provinciali, poi non disputata per le avverse condizioni meteo, rivolto con toni accesi all’indirizzo della sig.ra …, Team Manager della società …, nel corso di una discussione concernente la disputa o meno dell’incontro, frasi offensive del seguente tenore: “scema”, “scema di merda”, “incompetente” e “fenomena”, definendo contestualmente la propria società di appartenenza “una società di merda”….Ai fini della pena, tuttavia, tenuto conto che la condotta si pone in un contesto di reciproche offese nel corso di una discussione con toni molto accesi, il Collegio ritiene equo irrogare mesi 1 (uno) di squalifica.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 75/TFN - SD del 10 Ottobre 2025  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: 610 ione n. 19nislao Chimenti 610 ione n. 19nislao Chimenti 610 ione n. 19nislao Chimenti 610 ione n. 19nislao Chimenti 610 ione n. 19nislao Chimenti L.G. - 53/TFNSD

Massima: Prosciolto l’allenatore dalla contestata violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso nel mese di marzo 2023, in costanza di tesseramento quale calciatore della società ASD Gruppo Sportivo Herajon, avviato delle interlocuzioni con la società ASD U.S. Poseidon 1958 concernenti l’assunzione, per la stagione sportiva 2023 – 2024, dei ruoli di Responsabile del settore giovanile e Istruttore del settore giovanile e per avere sottoscritto, in data 17 giugno 2023, due lettere di incarico con la medesima società ASD U.S. Poseidon 1958 per lo svolgimento a titolo di oneroso delle citate attività a far data dall’1.9.2023, accordi ai quali si è sottratto con comunicazione del 10.7.2023, adducendo sopraggiunti e non meglio precisati problemi personali nonché ritenendosi libero da qualsivoglia vincolo, per poi tesserarsi, nel successivo mese di ottobre 2023, quale tecnico della società ASD Gruppo Sportivo Herajon….L’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva dispone che “ i soggetti di cui all’art. 2 sono tenuti all’osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva”. L’art. 37, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico dispone che “i Tecnici inquadrati nell’Albo e nei Ruoli del Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali”. Secondo il comma 2 dello stesso articolo: “Essi devono essere esempio di disciplina e correttezza sportiva e devono, nei rapporti con i colleghi, ispirare la loro condotta al principio della deontologia professionale”.  Le condotte contestate al sig. … riguardano: 1) l’avere, nel mese di marzo 2023, in costanza di tesseramento quale calciatore della società ASD Gruppo Sportivo Herajon, avviato delle interlocuzioni con la società ASD U.S. Poseidon 1958 concernenti l’assunzione, per la stagione sportiva 2023 – 2024, dei ruoli di Responsabile del settore giovanile e Istruttore del settore giovanile; 2) l’avere, in data 17 giugno 2023, sottoscritto due lettere di incarico con la medesima società ASD U.S. Poseidon 1958 per lo svolgimento a titolo di oneroso delle citate attività a far data dall’1.9.2023; 3) l’essersi sottratto a quegli accordi con comunicazione del 10.7.2023, adducendo sopraggiunti e non meglio precisati problemi personali; 4) il ritenersi libero da qualsivoglia vincolo, per poi tesserarsi, nel successivo mese di ottobre 2023, quale tecnico della società ASD Gruppo Sportivo Herajon. Nessuna di queste condotte ricade nella previsione dell'art. 4 CGS nè in quella dell'art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico. Invero, l'aver avviato in corso di tesseramento quale calciatore con la Herajon delle (mere) interlocuzioni concernenti l'assunzione, nella s.s. successiva, delle funzioni di Responsabile e istruttore del settore giovanile con altra società non lede alcun divieto dettato dalle norme federali, le quali, ove interpretate in tale senso, inciderebbero - esse sì - sulla libertà del tesserato di progettare (con mere interlocuzioni) il proprio futuro. Quanto, poi, alla sottoscrizione (in data 17 giugno 2023) dei due accordi con la Poseidon in costanza di tesseramento con la Herajon, va valutata la circostanza che, a quella data, il campionato di calcio a 11 di terza categoria disputato dalla società era già terminato e risulta evidente la constatazione che il …già fosse determinato a cessare il ruolo di calciatore per assumere quella di allenatore e logica la considerazione che (in virtù della propria posizione di riferimento all'interno della Herajon) fosse a conoscenza della circostanza che la società non si sarebbe iscritta al campionato di calcio a 11 con conseguente svincolo dei calciatori per essa tesserati (come effettivamente avvenuto con C.U. del C.R. Campania n. 42 del 27 ottobre 2023). Quindi, la violazione astrattamente commessa difetta dello stato soggettivo doloso o colposo, con inerente non punibilità. Peraltro, in data 10 luglio 2023 (a distanza di pochi giorni dalla loro sottoscrizione), il … esercitando il diritto previsto dall'art. 5 degli accordi del 17 giugno, li ha risolti non prevedendo detta disposizione convenzionale alcun vincolo o motivazione, così "rientrando nel tesseramento con la Herajon", con la quale nel mese di ottobre 2023 ha contratto (peraltro rispettando il termine di sessanta giorni previsto dal ridetto art. 5) tesseramento quale tecnico. Il deferito va, quindi, prosciolto, senza attendere le eventuali iniziative dinanzi la giustizia ordinaria verso la società Poseidon, cui il Grimaldi è stato autorizzato dal Presidente Federale.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 71/TFN - SD del 6 Ottobre 2025  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: 610 ione n. 19nislao Chimenti 610 ione n. 19nislao Chimenti 610 ione n. 19nislao Chimenti 610 ione n. 19nislao Chimenti 610 ione n. 19nislao Chimenti Omissis - 50/TFNSD

Massima: Anni 5 (cinque) di squalifica e preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC all’allenatore per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità che devono essere osservati in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, che in relazione all’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere posto in essere, approfittando del proprio ruolo di allenatore della società nella stagione sportiva …, nei riguardi del giovanissimo calciatore da lui allenato di appena 11 anni, reiterati comportamenti molesti e impropri, rivelatori di un morboso interesse nei confronti del minore medesimo, consistiti: a) nell’avere intrattenuto, dal gennaio …e quantomeno fino al luglio …, continui contatti telefonici con il minore al quale aveva fatto regali individuali (non estesi agli altri giovani componenti della squadra), inviandogli, anche in orari notturni, messaggi dal seguente tenore: "buonanotte campione mio, oggi mi sei mancato davvero tanto e se non ti messaggiavo stasera impazzivo" alla fine ti sei ricordato che c’ero anche io … tu accanto a quasi sdraiato su di lui … io ti voglio bene e non sopporto certe cose" (…, ore ..); "è stato bello vederti dormire e ogni tanto accarezzarti, fare il viaggio di ritorno in questo modo è stato bello" (…); "ma io non dico di non parlare con gli altri ma più che altro di evitare qualche abbraccio o carezza con … qualcuno adulto … se ti dicessi non ho più intenzione di essere tuo amico … come la prenderesti? " (…); b) nell’essersi seduto accanto al minore in data … in occasione di una cena organizzata per festeggiare la conclusione del corso di calcio, parlando per quasi tutta la serata esclusivamente con lo stesso, accarezzandolo sulla guancia e accompagnandolo nei pressi del bagno ove rimaneva ad attenderlo, e poi, a conclusione della serata, regalandogli un pallone; nonché nell’avere inviato (alle …) un messaggio al minore con cui gli chiedeva di continuare a intrattenere contatti telefonici, invitandolo tuttavia a cancellare poi i messaggi e, di fronte alla richiesta del bambino sul motivo dell'eliminazione dei testi, domandandogli cosa gli avesse chiesto in macchina la madre quando era venuto a riprenderlo; c) nell’avere inviato numerosi messaggi telefonici al minore nella settimana fra il .. e il …, dai quali emergeva: - il rammarico del … per non aver potuto essere presente alla recita scolastica del bambino e la sua promessa ad assistere invece a un saggio musicale previsto a distanza di un mese, per il quale spiegava al minore che avrebbe rinunciato ad un viaggio a …; - la pressante richiesta al minore di poterlo incontrare, fino a creare di propria iniziativa opportunità ad hoc ("stasera arbitro io … oggi arbitro la partita del mio campioncino preferito "), e di ottenere da lui immediato riscontro ai suoi messaggi, dolendosi di essere trascurato dal minore medesimo ("sei il mio angelo custode e ti voglio sempre accanto a me, cerca di non abbandonarmi mai perché se no per me è finita"); - l’insistente sollecitazione a cancellare i messaggi; - la gelosia verso il minore e i conseguenti rimproveri per l'interesse dimostrato verso terze persone, anche se coetanee ("come fai a sapere tutto, orari, movimenti ed altre cose di tuo cugino? … quindi le partite scorse tu le hai viste? e perché non me lo hai detto quando l'altra volta abbiamo discusso? … ecco perché non potresti mai e poi mai dirmi bugie perché io saprei sempre tutto, poi capirò pure chi sta seduto vicino a te e tante altre cose … stasera ho visto cose che non mi aspettavo di vedere … mentre aspettavi le patatine chiunque era degno del tuo sguardo e poi prima sulla panchina … chiunque passava e si fermava (ragazzi grandi) andavi a cercare il loro sguardo e io ero di fronte a te e vedevo tutto … cerchi tante altre persone e non me … ti lascio con la preghiera che cancelli questi messaggi e che domani devi farmi vedere il cellulare"); d) nell’avere inviato ripetuti messaggi telefonici al minore …insistendo nelle richieste di non parlare o salutare altri adulti … e di cancellare i messaggi precedenti … rassicurandolo sul suo affetto verso di lui (…: "ti considero un fratellino di cui occuparmi e che mi devo coccolare … come mi alzo la mattina il mio pensiero va a te … l'unica cosa che mi manca è starti accanto e abbracciarti"), e inviandogli (…) un messaggio di congedo per il periodo estivo ("siamo giunti al capolinea … non ci sono più i presupposti per continuare a sentirci dopo tutte le cose che sono accadute e le tante volte che ormai eviti di chiamarmi o di scrivermi"); e) nell’avere seguito il minore … da …. nel pomeriggio del … f) nell’avere informato telefonicamente, … il minore … che nel pomeriggio del giorno precedente si era portato sugli spalti del campo sportivo di  (località ove il minore risiede) per osservarlo di nascosto, circostanza effettivamente accaduta, e che si sarebbe recato a vederlo anche il pomeriggio seguente, come poi avvenuto; g) nell’essersi recato in data …in , nella piazza principale, e precisamente nei pressi del palco dove stava per iniziare uno spettacolo musicale al quale avrebbe partecipato anche il minore … così di fatto smentendo gli intendimenti manifestati con il messaggio di congedo inviato al minore il precedente … tali condotte, che non sono neppure state mai smentite dal tecnico, il quale si è limitato sminuire la portata del contenuto dei messaggi e del rapporto con il minore, affermando di comportarsi allo stesso modo anche con altri allievi, e che comunque trovano un riscontro oggettivo nelle indagini compiute dalla Procura di …e nei messaggi estratti dai telefoni cellulari, a parere del Tribunale, si pongono nettamente in contrasto  con i principi di lealtà, probità e correttezza che, ai sensi dell’art. 4, CGS, devono informare l’agire di ogni soggetto dell’ordinamento sportivo, nonché dell’art. 37, commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico per cui l’allenatore deve “essere esempio di disciplina e correttezza sportiva”.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 63/TFN - SD del 30 Settembre 2025  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: 610 ione n. 19nislao Chimenti 610 ione n. 19nislao Chimenti N.M.- 46/TFN-SD

Massima: Mesi 2 di inibizione all’allenatore per la violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione agli artt. 37 commi 1 e 2, e 40 comma 1 del Regolamento Settore Tecnico e all’art. 38 comma 4 delle N.O.I.F. per aver svolto, dal 6 dicembre 2024 al 10 dicembre 2024, attività di allenatore della prima squadra della A.S.D. AURORA ALTO CASERTANO in costanza di tesseramento come allenatore per la F.C.D. CALCIO TERMOLI 1920; per la violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione agli artt. 33 comma 1, 37 commi 1 e 2, e 40 comma 1 del Regolamento Settore Tecnico e all’art. 38 comma 4 delle N.O.I.F. per aver svolto, dall’8 gennaio 2025 fino al termine della stagione sportiva, attività di allenatore della prima squadra della A.S.D. AURORA ALTO CASERTANO pur essendo tesserato in qualità di calciatore per la stessa e nonostante avesse già svolto attività di allenatore per un’altra società nel corso della stagione sportiva, altresì figurando in modo infedele come “Massaggiatore” nelle distinte delle gare. 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 49/TFN - SD del 18 Settembre 2025  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: G.C. - Reg. Prot. 35/TFN-SD

Massima: Mesi 4 di inibizione al Presidente per le seguenti violazioni: art. 4 comma 1 CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e dall’art. 38 comma 4 NOIF, per aver consentito o comunque non impedito che il sig. …. in costanza di tesseramento per la SSD Mapello srl, svolgesse nel corso della stagione sportiva 2024-2025 attività in favore della società ASD Football Ambivere, affiancando e talora sostituendo il sig. … nello svolgimento del proprio incarico di dirigente nelle categorie di base ed allenatore della categoria Primi Calci anno 2017; art. 4 comma 1 CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 39 comma 1 lett. G) del Regolamento del Settore Tecnico, dall’art. 23 comma 1 NOIF, nonché dai C.U. del Settore Tecnico n. 29/2024-25 e n. 1/10.7.2024 del Settore Giovanile Scolastico, per aver consentito o comunque non impedito che il sig. …. svolgesse attività di allenatore della categoria Primi Calci 2017 presso la società ASD Football Ambivere nel corso della stagione sportiva 2024-25 in assenza delle prescritte qualifiche di iscrizione presso il Settore Tecnico.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 46/TFN - SD del 16 Settembre 2025  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: ASD Football Ambivere - Reg. Prot. 35/TFN-SD

Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS, ammenda di € 670,00 alla società a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva a per i comportamenti posti in essere dal presidente e da altri soggetti consistenti nelle seguenti violazioni: violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40 comma 1 del Regolamento Settore Tecnico e dall’art. 38 comma 4 delle N.O.I.F. per avere lo stesso consentito o comunque non impedito che il sig. … in costanza di tesseramento per la S.S.D. MAPELLO A R.L., svolgesse nel corso della stagione sportiva 2024-25 attività in favore della società A.S.D. FOOTBALL AMBIVERE, affiancando e talora sostituendo il sig. … nello svolgimento del proprio incarico di dirigente nelle categorie di base ed allenatore della categoria “Primi Calci” anno 2017; della violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 39 comma 1 lett. G) del Regolamento Settore Tecnico, dall’art. 23 comma 1 delle N.O.I.F., nonché al C.U. del Settore Tecnico n. 29/2024-25 e al C.U. n. 1 del S.G.S. del 10 luglio 2024 per aver consentito o comunque non impedito che il sig. … svolgesse attività di allenatore della categoria “Primi Calci” 2017 presso la A.S.D. FOOTBALL AMBIVERE nel corso della stagione sportiva 2024-25 in assenza delle prescritte qualifiche e di iscrizione presso il Settore Tecnico

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 33/TFN - SD del 28 Agosto 2025  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: C.S., G.C., ACD Giavenocoazze, - Reg. Prot. 24/TFN-SD

Massima: Mesi 1 di inibizione al presidente per la violazione dell’art. 4 comma 1 CGS, sia in via autonoma che in relazione agli artt. 33 comma 1 e 19 lettera G del Regolamento del Settore Tecnico, nonché del disposto dei CU n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico e 29 del Settore Tecnico, entrambi relativi alla stagione sportiva 2024-2025, per aver omesso di provvedere nel corso di detta stagione sportiva, quanto meno con decorrenza gennaio 2025, al regolare tesseramento dell’allenatore, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico con abilitazione UEFA C, già tesserato per la società da lui presieduta come calciatore, anche quale tecnico, benchè venissero allo stesso affidati il ruolo ed il compito di responsabile dell’attività di base della società. Mesi 1 di squalifica all’allenatore ed € 200,00 di ammenda alla società.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 31/TFN - SD del 8 Agosto 2025  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: S.P., M.F., G.R., ASD Villaclarense - Reg. Prot. 10/TFN-SD

Massima: Svolgere funzioni di allenatore in mancanza di titolo abilitativo integra la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico nonché dal Comunicato Ufficiale N. 29 2024–2025 del Settore Tecnico F.I.G.C.. Il presidente è sanzionato con l’inibizione di mesi 6, i tecnici con la squalifica di mesi 6 e la società con l’ammenda di € 600,00

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 28/TFN - SD del 6 Agosto 2025  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: M.D.C., M.S. e ASD US Fornelli - Reg. Prot. 11/TFN-SD

Massima: Mesi 2 di inibizione al Presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico nonché dall’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., per aver consentito al calciatore di svolgere attività di allenatore senza essere tesserato come tecnico. Mesi 2 di squalifica al calciatore perché nonostante sia anche iscritto nei ruoli con qualifica UEFA B ha svolto  le funzioni di tecnico senza tesseramento. Ammenda di € 300,00 alla società

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 21/TFN - SD del 30 Luglio 2025  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: omissis - Reg. Prot. omissis/TFN-SD

Massima: Anni 5 di squalifica e preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC all’allenatore per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, approfittando del proprio ruolo di allenatore della squadra di calcio femminile, instaurato e intrattenuto una relazione sentimentale con la calciatrice  tesserata per le stesse società nelle medesime stagioni sportive sopra indicate, allorché la stessa aveva 15 anni, e sino al compimento dei 18 anni della predetta calciatrice, relazione poi proseguita fino al dicembre 2024, nonché per aver compiuto atti sessuali, con la medesima calciatrice all’epoca minorenne, come si evince dalle indagini penali espletate…Si ricorda, per quanto occorra, che lo standard probatorio richiesto in materia di illecito disciplinare, si attesta ad un livello al di sotto dell’oltre ogni ragionevole dubbio richiesto in ambito penalistico, lì dove è infatti in gioco la libertà personale dell’individuo, alla cui restrizione può addivenirsi all’esito degli ampi poteri istruttori riconosciuti al giudice penale. Quello che invece si richiede al Giudice sportivo è uno standard probatorio attestantesi sulla ragionevole certezza della violazione contestata e, quindi, ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio o alla certezza assoluta della commissione dell’illecito (Cfr. decisione n. 99/CFA/2024-2025). Ed “il fatto contestato può essere ritenuto provato anche se il quadro probatorio sia formato dalle sole dichiarazioni della persona offesa purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità della presenza di riscontri esterni, a condizione che siano positivamente verificate la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità intrinseca del suo racconto (CFA, Sez. I, n. 113/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 58/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 114/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 16/2022-2023). Il detto principio appare applicabile in questo diverso ordinamento, pur nella consapevolezza delle diversità oggettive tra l’accertamento della responsabilità in ambito penalistico e in quello sportivo. Da un lato, va infatti ricordato come il giudice penale sia il soggetto maggiormente attrezzato nell’acquisizione della prova (per i poteri inquisitori che caratterizzano particolarmente la fase procedimentale di competenza del Pubblico ministero) come pure nella valutazione dell’attendibilità del teste (stante anche l’apparato sanzionatorio che punisce le dichiarazioni false in ogni fase procedimentale o processuale del giudizio penale). Dall’altro lato, va pure sottolineato come lo standard probatorio del giudizio penale sia di particolare spessore, richiedendo il superamento di ogni ragionevole dubbio, rigore non necessario nel giudizio sportivo (CFA, SS.UU., n. 126/2023-2024). La trasposizione del principio di valutazione della prova proveniente dalla sola persona offesa, che la giustizia sportiva ha ripreso dalla giurisprudenza penale, appare così utilizzabile, pur nella consapevolezza (più volte rimarcata, in specie facendo riferimento alla “peculiarità degli obiettivi da perseguire in ambito sportivo”, CFA, SS.UU., n. 126/2023-2024)) della diversità di questo giudizio. La validità di tale metro di giudizio viene qui a fondarsi sul nuovo bilanciamento che si realizza, ad un diverso livello di accertamento della realtà oggettiva, tra il minor grado di riscontro del fatto, consentito al giudice sportivo, e il minor livello di spessore probatorio richiesto da questo peculiare giudizio” (decisione n. 83/CFA/2024-2025). In punto sanzioni, alfine, come da dispositivo, il Collegio condivide la richiesta formulata dalla Procura federale, del tutto appropriata alla straordinaria gravità della condotta violativa dell’altrui dignità ed integrità, tenuto conto delle condizioni di vulnerabilità della persona offesa, sia in ragione della iniziale minore età, sia a causa della evidentemente malriposta fiducia serbata nell’operato di colui cui veniva, per il ruolo ricoperto, certamente accreditata capacità di rispetto dell’altrui personalità e dignità (art. 12, co. 1, CGS). A tale proposito, in disparte la comprovata relazione, a nulla rileva il consenso della minore ultra-sedicenne alla consumazione del rapporto, anche nella ipotesi in cui in sede penale non dovesse addivenirsi ad una pronuncia di responsabilità ed a prescindere dai motivi di un eventuale proscioglimento del prevenuto.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 13/TFN - SD del 18 Luglio 2025  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: L.S., M.B., A.C., FCD Passignano - Reg. Prot. 244/TFN-SD

Massima: Mesi 2 di inibizione al presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23 comma 1 delle NOIF e dall’art. 39, comma 1 lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, per consentito e comunque non impedito al tesserato quale dirigente accompagnatore di svolgere la funzione di allenatore effettivo della prima squadra militante nel girone B del campionato di Prima Categoria pur essendo sprovvisto della qualifica di cui all’art. 39, comma 1 lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico non essendo iscritto nei ruoli del Settore Tecnico; ed altresì per avere lo stesso, consentito e comunque non impedito al tesserato quale allenatore effettivo, di omettere di assumere l’effettiva responsabilità della conduzione della prima squadra militante nel girone B del campionato di Prima Categoria della società FCD Passignano declinandone la titolarità in favore del tesserato in qualità di dirigente accompagnatore. Per tali fatti consegue l’ammenda di € 200,00 alla società e la sanzione di mesi 2 di inibizione al dirigente accompagnatore a decorrere dall'inizio del prossimo campionato della prima squadra e quella di mesi 1 di squalifica all’allenatore a decorrere dall'inizio del prossimo campionato della prima squadra…Nel calcio dilettantistico, dove spesso le risorse sono limitate, l’allenatore, soprattutto laddove manchi un “secondo”, come nel caso di specie,  è chiamato a svolgere diverse funzioni, tecnico-tattiche, motivazionali, di gestione del gruppo e relazionali con dirigenti, tifosi ed organi di stampa. In questi contesti, pertanto, non è infrequente che il tecnico possa avvalersi, nei limiti consentiti dalle norme federali, della collaborazione di altri dirigenti o dei calciatori più rappresentativi. Come emerso dall’attività istruttoria, il … è stato tesserato per circa 15 anni quale calciatore, nonché Capitano, della FCD Passignano e, come tale, noto a tutti i calciatori. Sotto tale profilo, pur essendo comprensibile e lecito che il … sia stato richiamato dalla società per assumere un ruolo dirigenziale, così da consentire in primis all’allenatore di avvalersi nella gestione del gruppo squadra di un ex calciatore noto e rispettato da tutti, non altrettanto può dirsi dell’effettivo esercizio delle funzioni specifiche da allenatore da parte di soggetto non abilitato e non iscritto nei ruoli tecnici, che pertanto integra l’ipotesi violativa contestata. Nella fattispecie in esame non possono però non rilevare, oltre al contesto nel quale si sono svolti i fatti, sia il regolare tesseramento di un tecnico abilitato per la conduzione della squadra, sia l’effettivo esercizio da parte di quest’ultimo, pur abdicando alcune funzioni sue proprie in favore del Dirigente Accompagnatore, di tutte le attività tipiche dell’allenatore. Anche sotto tale profilo, in punto di dosimetria della sanzione, si ritiene che la condotta del …i, pur stigmatizzabile, sia connotata da minore gravità, avendo comunque svolto le precipue funzioni di allenatore della prima squadra.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 8/TFN - SD del 17 Luglio 2025  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: G.M., G.F., G.G., ASD Promano - Reg. Prot. 237/TFN-SD

Massima: A seguito di accordo ex art 127 CGS il presidente, l’allenatore ed il dirigente sono sanzionati rispettivamente con mesi 4 di inibizione, mesi 2 di squalifica e mesi 4 di inbizione per

La violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23 comma 1 delle N.O.I.F nonché dagli artt. 31, commi 1 e 2, e 39, comma 1 lett. Ea) del Regolamento del Settore Tecnico e dal Comunicato n. 29 – 2024/2025 del Settore Tecnico, per aver l’allenatore partecipato alle gare del campionato di Seconda Categoria, sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39, comma 1 lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico. Ammenda di € 400,00 alla società

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