Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 104/TFN - SD del 28 Novembre 2025 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: – Pol. D. Città di Ciampino - 98/TFNSD
Massima: Ammenda di € 800,00 alla società a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dai propri tesserati ovvero dal Presidente a cui è contestato di aver consentito e non impedito che il sig. … svolgesse, nel corso della stagione sportiva 2024-2025, attività di allenatore della categoria Pulcini pur essendo tesserato come dirigente accompagnatore e privo dell’abilitazione richiesta, nonché di aver consentito che il medesimo Salzano fosse tesserato come dirigente accompagnatore senza avere previamente richiesto la sospensione dall’Albo del Settore Tecnico, e di aver altresì consentito che il sig. … collaborasse alle attività organizzative della Scuola Calcio pur essendo privo di tesseramento, dal dirigente accompagnatore della società, a cui è contestato di aver svolto, nella stagione sportiva 20242025, attività di allenatore della categoria pulcini in assenza della necessaria qualifica, nonché di non aver richiesto la sospensione dall’Albo del settore tecnico per poter svolgere attività di dirigente accompagnatore, dal soggetto non tesserato ma operante nell’interesse della società ai sensi dell’art. 2, comma 2, CGS, a cui è contestato di aver collaborato, nel medesimo periodo, alle attività organizzative della scuola calcio pur essendo privo di titolo di tesseramento.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 102/TFN - SD del 24 Novembre 2025 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: – M.G. - 84/TFNSD
Massima: Mesi 4 di inibizione all’allenatore per la violazione dell’art. 4 comma 1 CGS, sia in via autonoma che in relazione agli artt. 23 comma 2 e 38 comma 4 NOIF, nonché degli artt. 37 commi 1 e 2, 40 commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico FIGC, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025, a decorrere dal 7 ottobre 2024 e sino al termine del campionato, sebbene nel corso della medesima stagione sportiva fosse tesserato per la società ASD Virtus Afragola Soccer con il ruolo di responsabile della prima squadra ed avesse svolto sino alla data del suo esonero (1° ottobre 2024) tale ruolo, esercitato di fatto la funzione di allenatore della prima squadra della società FC Viribus Unitis 100, militante nel campionato di Promozione del Comitato Regionale Campania, in occasione sia delle sedute preparatorie di allenamento, sia in occasione di n. 9 (nove) gare ufficiali disputate dalla società FC Viribus Unitis 100 tra il 19 ottobre 2024 ed il 10 gennaio 2025, nel corso delle quali aveva fornito indicazioni tecnico-tattiche alla squadra per il tramite di …, quest’ultimo impiegato quale allenatore presente in panchina, nonostante che fosse tesserato per la predetta società come dirigente, non fosse iscritto all’albo del Settore Tecnico FIGC e fosse sprovvisto della prescritta necessaria abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico;
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 98/TFN - SD del 20 Novembre 2025 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: – S.T., M.P.P. - 84/TFNSD
Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS, mesi 4 di squalifica all’allenatore UEFA B, all’epoca dei fatti soggetto di cui all’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, operante all’interno e nell’interesse della società per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 4, delle N.O.I.F., nonché dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024–2025, a decorrere dalla data di esonero del tecnico sig. …. (7.10.2024) e sino al termine del campionato, sebbene nel corso della medesima stagione sportiva fosse tesserato per la società A.S.D. Virtus Afragola Soccer ed avesse svolto sino alla data del suo esonero (1.10.2024) il ruolo di responsabile della prima squadra della predetta compagine sportiva, svolto di fatto il ruolo e la funzione di allenatore della prima squadra della società F. Club Viribus Unitis 100, militante nel campionato di Promozione del Comitato Regionale Campania, in occasione delle sedute preparatorie di allenamento nonché in occasione di n. 9 gare ufficiali disputate dalla società F. Club Viribus Unitis 100 tra il 19.10.2024 e il 10.1.2025, nel corso delle quali ha fornito indicazioni tecnico-tattiche alla squadra per il tramite del sig. …., quest’ultimo impiegato di fatto quale allenatore presente in panchina nonostante fosse tesserato per la predetta compagine in qualità di dirigente, non fosse iscritto all’albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. e fosse sprovvisto della prescritta necessaria abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico della F.I.G.C. Mesi 2 e giorni 20 di inibizione al soggetto di cui all’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 39, comma 1 lett. Da) e Db), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 29 s.s. 2024–2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024–2025, e precisamente in occasione di n. 9 gare ufficiali disputate dalla società F. Club Viribus Unitis 100 tra il 19.10.2024 e il 10.1.2025, svolto di fatto il ruolo di allenatore presente in panchina, ricevendo dal sig. …. le indicazioni tecnico-tattiche che poi trasferiva alla squadra, nonostante fosse tesserato per la predetta compagine in qualità di dirigente, non fosse iscritto all’albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. e fosse sprovvisto della prescritta necessaria abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico della F.I.G.C., nonché per avere lo stesso, attraverso il compimento della predetta condotta, consentito al medesimo sig. …. che coadiuvava anche durante le sedute preparatorie di allenamento, di svolgere di fatto il ruolo di allenatore della prima squadra della società F. Club Viribus Unitis 100 in occasione delle predette gare, sebbene lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024-2025, fosse tesserato per la società A.S.D. Virtus Afragola Soccer ed avesse svolto sino alla data del suo esonero (1.10.2024) il ruolo di responsabile della prima squadra della predetta compagine sportiva.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0049/CFA del 14 Novembre 2025 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare n. 76TFN-sd del 13.10.2025
Impugnazione – istanza: – PF/Sig. D.L.
Massima: Accolto il reclamo della Procura Federale e per l’effetto in riforma della decisione del TFN che aveva sanzionato l’allenatore con la squalifica di mesi 1, inflitta la squalifica per mesi 3 per la violazione dell’art. 4, comma 1, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 39, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, e dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico F.I.G.C., per avere, prima della gara … rivolto con toni accesi all’indirizzo della sig.ra … Team Manager della società … nel corso di una discussione concernente la disputa o meno dell’incontro, frasi offensive del seguente tenore: “scema”, “scema di merda”, “incompetente” e “fenomena”, definendo contestualmente la propria società di appartenenza “una società di merda”…Va infatti rimarcata la non linearità del ragionamento del primo giudice. Questi, per un verso ha escluso l’applicabilità della scriminante di cui all’art. 599 c.p., non potendosi accertare con certezza se le frasi incriminate fossero o meno una reazione immediata a un’aggressione verbale e, per altro verso, ha ritenuto di fatto adottabile una sanzione mite sulla scorta di una supposta esistenza di una conflittualità verbale in corso, elemento che invece non è emerso dagli atti. In questo senso, la mancata completa acquisizione dei fatti ingiuriosi, lamentata con il primo motivo e in parte riportata anche nel secondo in quanto presuntivamente indicata dalla Procura come elemento incidente sulla quantificazione della sanzione, appare irrilevante, sia ex se, per le ragioni prima evidenziate, sia perché sovrastata dal tema della dinamica della ponderazione, dove il Tribunale federale ha dato spazio ad un elemento la cui esistenza è stata, se non esclusa, almeno non considerata in sede di accertamento e che, comunque, non avrebbe potuto portare ad una limitazione della sanzione. Assodata la fondatezza del secondo motivo di reclamo, le Sezioni unite devono quindi darsi carico del tema della quantificazione dell’intervento sanzionatorio. A tal fine, va rimarcato come la funzione del Tecnico federale si connota, giusta il disposto di cui all’art. 37 “Norme di comportamento” del Regolamento del Settore tecnico, di una duplice valenza: da un lato, l’onere di porsi quale “esempio di disciplina e correttezza sportiva”, esempio ovviamente valevole non solo genericamente ma soprattutto nei confronti dei tesserati a loro affidati e, dall’altro, di ispirare la propria condotta, nei rapporti con i colleghi, “al principio della deontologia professionale”. Si tratta di una prescrizione di comportamento che impone un onere di correttezza e di continenza rafforzato che, nel caso in esame, risulta violato doppiamente. È quindi valutabile il comportamento plurioffensivo, come testualmente definito in sede di discussione, come pure il contesto pubblico in cui l’alterco ha avuto luogo e la presenza di altri soggetti. Al contrario, non paiono dirimenti altri aspetti, pure evidenziati in sede di discussione, quale il tema del genere della persona destinataria delle ingiurie (atteso che i contenuti ingiuriosi non hanno connotati discriminatori e quindi originano ulteriore disvalore) o quello del successivo licenziamento del tecnico (trattandosi di evento successivo al fatto). Tutto ciò considerato, le Sezioni unite, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla Procura federale, ritengono di poter rideterminare la sanzione nella misura di mesi 3 (tre) di squalifica.
Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0042/CFA del 6 Novembre 2025 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare, di cui al Com. Uff. n. 0061/TFNSD-2025-2026 del 30.09.2025
Massima: Confermata la decisione del TFN che ha sanzionato l’allenatore con la squalifica di anni 1 per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso organizzato una riunione in data 15 ottobre 2024 con i calciatori dallo stesso allenati che nei giorni seguenti sarebbero stati auditi da un collaboratore della Procura Federale nell'ambito del procedimento … che lo vedeva quale persona sottoposta ad indagini, mediante l'invio di un messaggio vocale ai genitori dei predetti tesserati del seguente tenore letterale: "Io direi domani sera per favore, se tutti quelli che sono convocati dalla Procura, che poi siamo tutti ok, se domani ... vi conviene essere presenti ad allenamento che ci facciamo una chiacchierata di dieci minuti perché poi giovedì sarete interrogati dalla Procura, almeno sappiamo cosa dire. Chi è titubante per favore, tipo la mamma di C. che si spaventa di ste’ cose qua che mandi il marito. OK? Perché dobbiamo essere tutti su una linea, dire tutti la stessa cosa con poche parole veloci perché così almeno non hanno niente in mano e finisce sta storia qua. Mio pensiero personale questo eh", nonché per avere assistito personalmente alla predetta riunione in occasione della quale venivano simulate le audizioni dei giovani calciatori e gli stessi venivano istruiti a rispondere in maniera generica alle domande del collaboratore della Procura Federale al fine di impedire l'accertamento della verità dei fatti”. Confermata anche l’ammenda di € 1.000,00 alla società…Questa Corte concorda con quanto ritenuto dal Tribunale in ordine alla particolare rilevanza probatoria di tale messaggio vocale, fondatamente ritenuto in grado di provare, a fronte dell’inequivocabile suo tenore letterale, la condotta disciplinarmente rilevante tenuta dal reclamante. Come correttamente motivato dal giudice di prime cure, infatti, la circostanza che la riunione fosse riprovevolmente finalizzata ad incidere sui contenuti delle audizioni, al fine di uniformare le dichiarazioni e ottenere una rapida archiviazione del procedimento a carico dell’allenatore, è inequivocabilmente dimostrata dal tenore dello stesso messaggio, nella parte in cui il Sig. Susino, letteralmente, così si esprime: “ci facciamo una chiacchierata di dieci minuti perché giovedì sarete interrogati dalla Procura, almeno sappiamo cosa dire”, per poi esplicitare la propria volontà, in ordine al tenore delle dichiarazioni che dovranno essere rese dai calciatori innanzi alla Procura federale: “perché dobbiamo essere tutti su una linea, dire tutti la stessa cosa con poche parole veloci”, al fine di ottenere il proprio proscioglimento da ogni addebito disciplinare “perché così almeno non hanno niente in mano e finisce sta storia qua”. Il chiaro e, si ribadisce, inequivocabile tenore del citato messaggio vocale, assurge ad "elemento probatorio autosufficiente", contenente tutte le informazioni necessarie per affermare la responsabilità disciplinare del reclamante ed a legittimare la decisione assunta dal Tribunale federale nazionale. Ad abundantiam, questa Corte intende altresì evidenziare che, ad ulteriore conferma dell’avvenuta riprovevole concertazione delle dichiarazioni che i giovani calciatori hanno rilasciato nel corso delle audizioni innanzi alla Procura federale, soccorre il tenore delle stesse, del tutto sovrapponibili, chiaro indice della circostanza che erano state precedentemente concordate al fine di non compromettere il proprio allenatore….Questa Corte ritiene che la gravità della condotta posta in essere dal reclamante non consenta di accogliere la domanda volta ad una riduzione della sanzione, qualificandosi la stessa come una palese e rilevante violazione delle disposizioni di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, ed all'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore tecnico. A tale ultimo riguardo, questa Corte concorda pienamente con quanto affermato dal giudice di prime cure, secondo il quale la condotta del sig. Antonello Susino, come del resto sottolineato anche dalla Procura federale, deve ritenersi particolarmente grave, anche in considerazione del ruolo rivestito dal reclamante che dovrebbe educare i giovani calciatori al rispetto delle regole e dei principi di lealtà e correttezza. Va rammentato, al riguardo, che l’art. 37, comma 2, del Regolamento sopra citato dispone che i tecnici “devono essere esempio di disciplina e correttezza sportiva” (CFA, Sez. IV, n. 49/2020-2021) e che, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. d) del medesimo Regolamento, i tecnici devono avere cura “della condotta morale e sportiva dei calciatori”. Dal che si desume che tale posizione di guida e prossimità educativa verso gli atleti, soprattutto se minorenni, impone ai tecnici un surplus di doveri deontologici e, per l’appunto, l’obbligo di costituire esempio di disciplina e correttezza. Sotto altro profilo, questa Corte intende altresì evidenziare la gravità del comportamento posto in essere dal signor …che, nel tentativo di concordare le dichiarazioni che i giovani calciatori avrebbero dovuto rilasciare alla Procura federale, ha così inteso pregiudicare la genuinità, e dunque la rilevanza probatoria, delle audizioni rese dai tesserati nel procedimento volto ad accertare la sussistenza o meno di condotte disciplinarmente rilevanti. L'ordinamento giustiziale sportivo non può consentire che uno dei più significativi mezzi di prova di titolarità dell’organo inquirente dell’ordinamento settoriale sia svuotato della sua particolare rilevanza. Le audizioni davanti alla Procura Federale sono infatti uno strumento fondamentale per raccogliere gli elementi probatori necessari al fine di consentire alla Procura federale medesima di accertare e perseguire comportamenti fonte di illecito disciplinare, risultando il cardine intorno al quale spesso ruota l’intera fase inquirente. Da ciò, anche sotto tale profilo, la gravità della condotta posta in essere dal reclamante e la congruità delle sanzioni allo stesso irrogate dal Tribunale.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0041/CFA del 31 Ottobre 2025 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare n.0059/TFNSD-2025-2026-Registro procedimenti n.0037/TFNSD/ 2025-2026
Impugnazione – istanza: – sig. R.M.T.
Massima: Accolto il reclamo ed inflitta la squalifica di anni 2 e mesi 6 al tecnico, così riformando la decisione del TFN che lo aveva sanzionato con 2 anni e 8 mesi di squalifica per le violazioni del Codice di giustizia sportiva e del Regolamento del Settore tecnico:1) art. 4, comma 1, del C.G.S., sia in via autonoma che in relazione all’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore tecnico; 2) 4, comma 1, del C.G.S., sia in via autonoma che in relazione all’art. 37, commi 1 e 2 del Regolamento Settore tecnico, dell’art. 28 bis, comma 5, del C.G.S. in relazione all’art. 4 Regolamento FIGC; 3) art. 4, comma 1, del C.G.S. sia in via autonoma che in relazione all’art. 37, commi 1 e 2 Regolamento del Settore tecnico, e dell’art. 28 bis, comma 5, del C.G.S. (entrato in vigore il 1° settembre 2024), in relazione all’art. 4 del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni; 4) della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del C.G.S., sia in via autonoma che in relazione agli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, comma 3, del Regolamento del Settore tecnico, nonché all’art. 100, comma 5, delle N.O.I.F. e ciò per aver tramite gruppi di messaggistica Whatsapp (“….” e “….”), condotto una condotta denigratoria, reiterata e sistematica ai danni della società … e di suoi dirigenti e tesserati, anche minorenni, utilizzando espressioni gravemente offensive e diffamatorie (ivi inclusi gli appellativi di “infami”, “giuda”, “lecchini”, “falsi”, “merde”, “sbirri”, “cagasotto” e “coglioni”), rivolte sia ai tesserati e dirigenti maggiorenni, che ai calciatori minorenni…Nel merito, quanto al modus operandi del deferito che ha utilizzato esclusivamente chat private, rivolte ad un gruppo ristretto di persone e dunque - ad avviso del reclamante - meritevoli della tutela della segretezza delle conversazioni (ex art 15 Cost.), occorre osservare che tale principio, in ipotesi, può assumere rilievo in ambito civilistico, laddove - come sostenuto dalla difesa - preclude al datore di lavoro l’esercizio del potere disciplinare sulla base di messaggi veicolati attraverso una chat privata, ma non rileva in ambito di giustizia penale e di giustizia sportiva. La disciplina applicabile, infatti, è quella di cui all’art. 234 c.p.p., che attribuisce a tali messaggi la natura di documenti, sicché è legittima la loro acquisizione mediante mera riproduzione fotografica, non trovando applicazione né la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa all'acquisizione di corrispondenza di cui all'art. 254 c.p.p. (Cass. Sez. 6, n. 1822 del 12/11/2019). Ciò significa che il dato probatorio è stato, nel caso di specie, acquisito nel presente procedimento nella forma idonea a renderlo concretamente valutabile, e che detti messaggi, in mancanza di disconoscimento, formano piena prova dei fatti e di quanto rappresentato. Vale ribadire, a quest’ultimo proposito, che i messaggi pubblicati nelle due chat sono stati espressamente riconosciuti dal … e dagli altri tesserati escussi dinanzi la Procura federale….Occorre, infatti, rammentare che, ben prima dell’entrata in vigore dell’art. 28 bis del CGS, di cui al C.U. FIGC n. 69/A del 27 agosto 2024 (CFA, SS.UU. n. 92/2024-2025): - era già vigente in materia l’art. 33 della Costituzione che, all’ultimo comma aggiunto con la legge costituzionale 26 settembre 2023, n. 1, ha sancito il principio secondo cui “la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività̀ sportiva in tutte le sue forme”. La norma riflette i contenuti di dispositivi qualificati a livello sovranazionale, specialmente con riferimento ai minori, ed evidenzia come lo sport debba essere praticato e coltivato come un prezioso alleato nell’educazione, nell’inclusione sociale e nel miglioramento del benessere complessivo di tutti i cittadini (Cass. Civ., sez. III, 25/07/2024, n. 20790). Essa autorizza una lettura ermeneutica dell’attività sportiva non solo come valore in sé, ma soprattutto come veicolo di valori, quale strumento di inclusione sociale e di promozione del pieno sviluppo della persona umana, specie con riguardo al suo benessere psico-fisico; - nella stessa prospettiva si pongono le disposizioni di cui all’art. 16 del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, aventi la finalità di promuovere, nel mondo dello sport, la parità di genere tra uomo e donna, la tutela dei minori e il contrasto effettivo ed efficace a ogni forma di violenza di genere e di discriminazione, attraverso l’adozione di misure di prevenzione e presidi di controllo c.d. di “safeguarding”. In particolare, si prevede che le federazioni sportive nazionali debbano redigere le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Inoltre, si dispone che le associazioni e le società sportive dilettantistiche e le società sportive professionistiche debbano predisporre e adottare modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva nonché codici di condotta conformi alle linee guida; - in esecuzione di tale dispositivo, la F.I.G.C., con C.U. n. 87/A del 31 agosto 2023, ha adottato le pertinenti linee guida, al fine di assicurare l’effettività dei diritti dei tesserati e le relative tutele, con particolare riguardo alla tutela dei minori. In tale quadro normativo “tutti i tesserati hanno il diritto di svolgere l’attività sportiva in un ambiente consono e degno, nonché rispettoso dei diritti della personalità e della salute e che chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva è tenuto a rispettare tali diritti dei tesserati”; - i codici di condotta prescritti dalle linee guida configurano obblighi, divieti, standard di condotta e buone pratiche e la violazione dei suindicati obblighi e dei doveri costituisce condotta sanzionabile ai sensi del secondo comma della disposizione codicistica, indipendentemente dalle disposizioni contenute nel sopravvenuto art. 28 bis CGS; - inoltre, la cd. Policy per la tutela dei minori, adottata da FIGC-SGS in data 24 ottobre 2020, mira a “ garantire che il calcio sia uno sport sicuro, un’esperienza positiva e divertente per tutti i bambini e per tutti i ragazzi coinvolti, indipendentemente dalla loro età, genere, orientamento sessuale, etnia e background sociale, religione e livello di abilità o disabilità”. Ne deriva che la creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo rappresenta un “valore” che l’ordinamento sportivo assume a tutela e costituisce al contempo un preciso dovere di tutti i tesserati, alla cui realizzazione devono particolarmente concorrere i dirigenti e i tecnici, in ragione del loro ruolo di soggetti coinvolti nella crescita e nella cura dei giovani calciatori. In tale prospettiva il diritto alla salute e al benessere psicologico ed emotivo dei minori assume un rilievo prevalente rispetto al risultato sportivo e ciò deve in particolare affermarsi con riguardo al Settore giovanile e scolastico, con la conseguenza che la finalità di stimolo al miglioramento delle prestazioni sportive non può mai essere invocata come potenziale alibi per giustificare espressioni lesive della dignità dei minori nell’esercizio dell’attività sportiva. Allo stesso modo, le dinamiche di squadra e di spogliatoio, che possono assumere sfumature diverse legate alla percezione e alle sensibilità individuali proprie dell’età evolutiva, non consentono di derubricare a goliardia la gravità di determinate condotte pregiudizievoli dell’integrità fisica, emotiva e morale dei giovani sportivi. In tale prospettiva, l’allenatore assume un ruolo di riferimento, dovendo assicurare la fruizione dell’attività sportiva e dei suoi benefici in un contesto protetto e tutelante, che garantisca il sostegno, la cura e il benessere globale di ogni giovane atleta. Come recita il Regolamento del Settore tecnico, l’allenatore deve “essere esempio di disciplina e correttezza sportiva” (art. 37). Ciò richiede un impegno scrupoloso a trasmettere valori positivi come la lealtà nel gioco e a rispettare, con il supporto della struttura di appartenenza, i codici di condotta e tutte le politiche e procedure in materia di tutela delle persone di minore età. Al contempo incombe sugli organi direttivi delle società sportive un preciso dovere di vigilanza e di intervento nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni [art. 13, primo comma, lett. a) delle linee guida]. Lo sport deve infatti costituire veicolo per la promozione del benessere dei minori e ciò implica la necessità di reprimere ogni azione o omissione che possa compromettere la loro sicurezza e integrità; - in ogni caso, al di là della normativa sopra indicata, i comportamenti descritti si pongono in evidente contrasto con l’art. 4, comma 1, CGS, secondo cui per la sottoposizione a sanzione sportiva, è sufficiente la lesione delle norme generali di comportamento relative al principio di lealtà, trattandosi di norma di chiusura volta a ricomprendere tutte le ipotesi, non analiticamente contemplate, nelle quali è ravvisabile una violazione dei doveri che devono essere assolti da tutti coloro che svolgono, con le loro diverse funzioni, un’attività sportiva. In sostanza, la violazione del principio non deve risolversi necessariamente nella violazione di altre prescrizioni ma, proprio per l’elasticità dei parametri valutativi, tale principio ha il suo precipuo ambito applicativo là dove non si ravvisa qualche specifico inadempimento dei doveri previsti dall’ordinamento sportivo (Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 49/2016; Collegio di garanzia dello sport, Sez. IV, n. 24/2025; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 10/2024). Ciò in quanto l’etica sportiva informa e qualifica la giuridicità dell’ordinamento, costituisce l’in sé dell’ordinamento sportivo medesimo e la negazione di quel valore si traduce nella negazione stessa dell’ordinamento stesso (Collegio di garanzia dello sport, parere n. 5/2017; CFA, SS.UU., n. 4/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 12/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 49/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 50/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 66/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 103/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 37/2023-2024).
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 81/TFN - SD del 28 Ottobre 2025 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: – M.S., S.Q., ASD Virtus Accademia Calcio, ASD Barcanova Calcio - 68/TFNSD
Massima: Mesi 6 di inibizione e squalifica all’allenatore per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 7, comma 9, dello Statuto della F.I.G.C., dagli artt. 37, comma 1, e 38, comma 4, delle N.O.I.F., nonché dagli artt. 35, comma 1, 37, commi 1 e 2, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024–2025, e precisamente a far data dall’1.4.2025, svolto la funzione di Presidente della società U.S.D. Barcanova Calcio, qualificandosi come tale sui social network e in una comunicazione ufficiale su carta intestata della medesima società, in assenza di regolare tesseramento, pur essendo già tesserato in qualità di Presidente e di tecnico della società A.S.D. Virtus Accademia Calcio e senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto la sospensione dall’Albo del Settore Tecnico. Ammenda di € 500,00 alla società. Mesi 6 di inibizione al presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 7, comma 9, dello Statuto della F.I.G.C., dagli artt. 37, comma 1, e 38, comma 4, delle N.O.I.F., nonché dagli artt. 35, comma 1, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere la stessa consentito e comunque non impedito a suo marito, sig.nella stagione sportiva 2024–2025, e precisamente a far data dall’1.4.2025, di svolgere la funzione di Presidente della società U.S.D. Barcanova Calcio, qualificandosi come tale sui social network e in una comunicazione ufficiale su carta intestata della medesima società, in assenza di regolare tesseramento, pur essendo già tesserato in qualità di Presidente e di tecnico della società A.S.D. Virtus Accademia Calcio e senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto la sospensione dall’Albo del Settore Tecnico. Ammenda di € 500,00 alla società
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 80/TFN - SD del 20 Ottobre 2025 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: – M.M., E.I., ASD Lecco Calcio a 5 - 57/TFNSD
Massima: Mesi 2 di inibizione all’allenatore per la società per la violazione di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico F.I.G.C. per aver inoltrato tramite la chat Messenger di Facebook all’arbitro cronometrista della gara un messaggio del seguente tenore “Buonasera. Mi scusi se mi rivolgo a Lei. Il suo collega, davanti a testimoni, mi ha offeso e mandato dove può immaginare. Se può avvisarlo che (lui può anche scrivere tanto è tipico di persone che si permettono di offendere, di nascondersi vigliacсаmеnte dietro la penna e questo potere che purtroppo unilateralmente vi è concesso) che Andrò fino in fondo in tutte le sedi possibili e immaginabili, lo denuncerò davanti a qualsiasi organo mi sarà possibile. Non è giusto che venga permesso quello che ha fatto il suo collega per tutta la partita e anche oltre. Mi ha alzato la voce venendo a muso duro mentre esprimevo civilmente un concetto. Un arbitro che si permette di dire ad un dirigente avversario “è per persone come lei che questi ragazzi sono così, si gira e allontanandosi mi manda in quel posto dopo aver alzato la voce, non è ammissibile. Non è giusto, non potete far accadere ciò. Lei sembra persona coscienziosa e dovrebbe fare quello che è del suo meglio per accertare e far accettare la verità dei fatti. Il suo collega non può permettersi di dire quelle cose. Mi scuso per il tempo che Le ho rubato con questo messaggio e La ringrazio se, nella sua onorabilità di donna, arbitro e persona assennata, aiuti a stabilire la reale portata dei fatti accaduti. Se devo pagare multe e subire conseguenze per comportamenti sbagliati di miei tesserati o di pubblico, lo accetto e sono il primo a condannarlo, ma l'arroganza, la cafonaggine, la superbia e la sbruffonaggine del suo collega, non può essere tollerata. Io non gli ho mancato di rispetto, lui sì. Le auguro una buona serata…”. Mesi 2 di inbizione al presidente presidente per rispondere della violazione di cui all’ art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva; Ammenda di 1.000,00 alla società a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva,
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 76/TFN - SD del 13 Ottobre 2025 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: – D.L. - 60/TFNSD
Massima: Mesi 1 di squalifica all’allenatore per la violazione dell’art. 4, comma 1, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 39, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, e dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico F.I.G.C., per avere, prima della gara … valevole per il Campionato Juniores Under 19 Provinciali, poi non disputata per le avverse condizioni meteo, rivolto con toni accesi all’indirizzo della sig.ra …, Team Manager della società …, nel corso di una discussione concernente la disputa o meno dell’incontro, frasi offensive del seguente tenore: “scema”, “scema di merda”, “incompetente” e “fenomena”, definendo contestualmente la propria società di appartenenza “una società di merda”….Ai fini della pena, tuttavia, tenuto conto che la condotta si pone in un contesto di reciproche offese nel corso di una discussione con toni molto accesi, il Collegio ritiene equo irrogare mesi 1 (uno) di squalifica.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 75/TFN - SD del 10 Ottobre 2025 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: – L.G. - 53/TFNSD
Massima: Prosciolto l’allenatore dalla contestata violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso nel mese di marzo 2023, in costanza di tesseramento quale calciatore della società ASD Gruppo Sportivo Herajon, avviato delle interlocuzioni con la società ASD U.S. Poseidon 1958 concernenti l’assunzione, per la stagione sportiva 2023 – 2024, dei ruoli di Responsabile del settore giovanile e Istruttore del settore giovanile e per avere sottoscritto, in data 17 giugno 2023, due lettere di incarico con la medesima società ASD U.S. Poseidon 1958 per lo svolgimento a titolo di oneroso delle citate attività a far data dall’1.9.2023, accordi ai quali si è sottratto con comunicazione del 10.7.2023, adducendo sopraggiunti e non meglio precisati problemi personali nonché ritenendosi libero da qualsivoglia vincolo, per poi tesserarsi, nel successivo mese di ottobre 2023, quale tecnico della società ASD Gruppo Sportivo Herajon….L’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva dispone che “ i soggetti di cui all’art. 2 sono tenuti all’osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva”. L’art. 37, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico dispone che “i Tecnici inquadrati nell’Albo e nei Ruoli del Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali”. Secondo il comma 2 dello stesso articolo: “Essi devono essere esempio di disciplina e correttezza sportiva e devono, nei rapporti con i colleghi, ispirare la loro condotta al principio della deontologia professionale”. Le condotte contestate al sig. … riguardano: 1) l’avere, nel mese di marzo 2023, in costanza di tesseramento quale calciatore della società ASD Gruppo Sportivo Herajon, avviato delle interlocuzioni con la società ASD U.S. Poseidon 1958 concernenti l’assunzione, per la stagione sportiva 2023 – 2024, dei ruoli di Responsabile del settore giovanile e Istruttore del settore giovanile; 2) l’avere, in data 17 giugno 2023, sottoscritto due lettere di incarico con la medesima società ASD U.S. Poseidon 1958 per lo svolgimento a titolo di oneroso delle citate attività a far data dall’1.9.2023; 3) l’essersi sottratto a quegli accordi con comunicazione del 10.7.2023, adducendo sopraggiunti e non meglio precisati problemi personali; 4) il ritenersi libero da qualsivoglia vincolo, per poi tesserarsi, nel successivo mese di ottobre 2023, quale tecnico della società ASD Gruppo Sportivo Herajon. Nessuna di queste condotte ricade nella previsione dell'art. 4 CGS nè in quella dell'art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico. Invero, l'aver avviato in corso di tesseramento quale calciatore con la Herajon delle (mere) interlocuzioni concernenti l'assunzione, nella s.s. successiva, delle funzioni di Responsabile e istruttore del settore giovanile con altra società non lede alcun divieto dettato dalle norme federali, le quali, ove interpretate in tale senso, inciderebbero - esse sì - sulla libertà del tesserato di progettare (con mere interlocuzioni) il proprio futuro. Quanto, poi, alla sottoscrizione (in data 17 giugno 2023) dei due accordi con la Poseidon in costanza di tesseramento con la Herajon, va valutata la circostanza che, a quella data, il campionato di calcio a 11 di terza categoria disputato dalla società era già terminato e risulta evidente la constatazione che il …già fosse determinato a cessare il ruolo di calciatore per assumere quella di allenatore e logica la considerazione che (in virtù della propria posizione di riferimento all'interno della Herajon) fosse a conoscenza della circostanza che la società non si sarebbe iscritta al campionato di calcio a 11 con conseguente svincolo dei calciatori per essa tesserati (come effettivamente avvenuto con C.U. del C.R. Campania n. 42 del 27 ottobre 2023). Quindi, la violazione astrattamente commessa difetta dello stato soggettivo doloso o colposo, con inerente non punibilità. Peraltro, in data 10 luglio 2023 (a distanza di pochi giorni dalla loro sottoscrizione), il … esercitando il diritto previsto dall'art. 5 degli accordi del 17 giugno, li ha risolti non prevedendo detta disposizione convenzionale alcun vincolo o motivazione, così "rientrando nel tesseramento con la Herajon", con la quale nel mese di ottobre 2023 ha contratto (peraltro rispettando il termine di sessanta giorni previsto dal ridetto art. 5) tesseramento quale tecnico. Il deferito va, quindi, prosciolto, senza attendere le eventuali iniziative dinanzi la giustizia ordinaria verso la società Poseidon, cui il Grimaldi è stato autorizzato dal Presidente Federale.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 71/TFN - SD del 6 Ottobre 2025 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: – Omissis - 50/TFNSD
Massima: Anni 5 (cinque) di squalifica e preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC all’allenatore per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità che devono essere osservati in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, che in relazione all’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere posto in essere, approfittando del proprio ruolo di allenatore della società nella stagione sportiva …, nei riguardi del giovanissimo calciatore da lui allenato di appena 11 anni, reiterati comportamenti molesti e impropri, rivelatori di un morboso interesse nei confronti del minore medesimo, consistiti: a) nell’avere intrattenuto, dal gennaio …e quantomeno fino al luglio …, continui contatti telefonici con il minore al quale aveva fatto regali individuali (non estesi agli altri giovani componenti della squadra), inviandogli, anche in orari notturni, messaggi dal seguente tenore: "buonanotte campione mio, oggi mi sei mancato davvero tanto e se non ti messaggiavo stasera impazzivo" alla fine ti sei ricordato che c’ero anche io … tu accanto a quasi sdraiato su di lui … io ti voglio bene e non sopporto certe cose" (…, ore ..); "è stato bello vederti dormire e ogni tanto accarezzarti, fare il viaggio di ritorno in questo modo è stato bello" (…); "ma io non dico di non parlare con gli altri ma più che altro di evitare qualche abbraccio o carezza con … qualcuno adulto … se ti dicessi non ho più intenzione di essere tuo amico … come la prenderesti? " (…); b) nell’essersi seduto accanto al minore in data … in occasione di una cena organizzata per festeggiare la conclusione del corso di calcio, parlando per quasi tutta la serata esclusivamente con lo stesso, accarezzandolo sulla guancia e accompagnandolo nei pressi del bagno ove rimaneva ad attenderlo, e poi, a conclusione della serata, regalandogli un pallone; nonché nell’avere inviato (alle …) un messaggio al minore con cui gli chiedeva di continuare a intrattenere contatti telefonici, invitandolo tuttavia a cancellare poi i messaggi e, di fronte alla richiesta del bambino sul motivo dell'eliminazione dei testi, domandandogli cosa gli avesse chiesto in macchina la madre quando era venuto a riprenderlo; c) nell’avere inviato numerosi messaggi telefonici al minore nella settimana fra il .. e il …, dai quali emergeva: - il rammarico del … per non aver potuto essere presente alla recita scolastica del bambino e la sua promessa ad assistere invece a un saggio musicale previsto a distanza di un mese, per il quale spiegava al minore che avrebbe rinunciato ad un viaggio a …; - la pressante richiesta al minore di poterlo incontrare, fino a creare di propria iniziativa opportunità ad hoc ("stasera arbitro io … oggi arbitro la partita del mio campioncino preferito "), e di ottenere da lui immediato riscontro ai suoi messaggi, dolendosi di essere trascurato dal minore medesimo ("sei il mio angelo custode e ti voglio sempre accanto a me, cerca di non abbandonarmi mai perché se no per me è finita"); - l’insistente sollecitazione a cancellare i messaggi; - la gelosia verso il minore e i conseguenti rimproveri per l'interesse dimostrato verso terze persone, anche se coetanee ("come fai a sapere tutto, orari, movimenti ed altre cose di tuo cugino? … quindi le partite scorse tu le hai viste? e perché non me lo hai detto quando l'altra volta abbiamo discusso? … ecco perché non potresti mai e poi mai dirmi bugie perché io saprei sempre tutto, poi capirò pure chi sta seduto vicino a te e tante altre cose … stasera ho visto cose che non mi aspettavo di vedere … mentre aspettavi le patatine chiunque era degno del tuo sguardo e poi prima sulla panchina … chiunque passava e si fermava (ragazzi grandi) andavi a cercare il loro sguardo e io ero di fronte a te e vedevo tutto … cerchi tante altre persone e non me … ti lascio con la preghiera che cancelli questi messaggi e che domani devi farmi vedere il cellulare"); d) nell’avere inviato ripetuti messaggi telefonici al minore …insistendo nelle richieste di non parlare o salutare altri adulti … e di cancellare i messaggi precedenti … rassicurandolo sul suo affetto verso di lui (…: "ti considero un fratellino di cui occuparmi e che mi devo coccolare … come mi alzo la mattina il mio pensiero va a te … l'unica cosa che mi manca è starti accanto e abbracciarti"), e inviandogli (…) un messaggio di congedo per il periodo estivo ("siamo giunti al capolinea … non ci sono più i presupposti per continuare a sentirci dopo tutte le cose che sono accadute e le tante volte che ormai eviti di chiamarmi o di scrivermi"); e) nell’avere seguito il minore … da …. nel pomeriggio del … f) nell’avere informato telefonicamente, … il minore … che nel pomeriggio del giorno precedente si era portato sugli spalti del campo sportivo di (località ove il minore risiede) per osservarlo di nascosto, circostanza effettivamente accaduta, e che si sarebbe recato a vederlo anche il pomeriggio seguente, come poi avvenuto; g) nell’essersi recato in data …in , nella piazza principale, e precisamente nei pressi del palco dove stava per iniziare uno spettacolo musicale al quale avrebbe partecipato anche il minore … così di fatto smentendo gli intendimenti manifestati con il messaggio di congedo inviato al minore il precedente … tali condotte, che non sono neppure state mai smentite dal tecnico, il quale si è limitato sminuire la portata del contenuto dei messaggi e del rapporto con il minore, affermando di comportarsi allo stesso modo anche con altri allievi, e che comunque trovano un riscontro oggettivo nelle indagini compiute dalla Procura di …e nei messaggi estratti dai telefoni cellulari, a parere del Tribunale, si pongono nettamente in contrasto con i principi di lealtà, probità e correttezza che, ai sensi dell’art. 4, CGS, devono informare l’agire di ogni soggetto dell’ordinamento sportivo, nonché dell’art. 37, commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico per cui l’allenatore deve “essere esempio di disciplina e correttezza sportiva”.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 63/TFN - SD del 30 Settembre 2025 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: – N.M.- 46/TFN-SD
Massima: Mesi 2 di inibizione all’allenatore per la violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione agli artt. 37 commi 1 e 2, e 40 comma 1 del Regolamento Settore Tecnico e all’art. 38 comma 4 delle N.O.I.F. per aver svolto, dal 6 dicembre 2024 al 10 dicembre 2024, attività di allenatore della prima squadra della A.S.D. AURORA ALTO CASERTANO in costanza di tesseramento come allenatore per la F.C.D. CALCIO TERMOLI 1920; per la violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione agli artt. 33 comma 1, 37 commi 1 e 2, e 40 comma 1 del Regolamento Settore Tecnico e all’art. 38 comma 4 delle N.O.I.F. per aver svolto, dall’8 gennaio 2025 fino al termine della stagione sportiva, attività di allenatore della prima squadra della A.S.D. AURORA ALTO CASERTANO pur essendo tesserato in qualità di calciatore per la stessa e nonostante avesse già svolto attività di allenatore per un’altra società nel corso della stagione sportiva, altresì figurando in modo infedele come “Massaggiatore” nelle distinte delle gare.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 49/TFN - SD del 18 Settembre 2025 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: G.C. - Reg. Prot. 35/TFN-SD
Massima: Mesi 4 di inibizione al Presidente per le seguenti violazioni: art. 4 comma 1 CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e dall’art. 38 comma 4 NOIF, per aver consentito o comunque non impedito che il sig. …. in costanza di tesseramento per la SSD Mapello srl, svolgesse nel corso della stagione sportiva 2024-2025 attività in favore della società ASD Football Ambivere, affiancando e talora sostituendo il sig. … nello svolgimento del proprio incarico di dirigente nelle categorie di base ed allenatore della categoria Primi Calci anno 2017; art. 4 comma 1 CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 39 comma 1 lett. G) del Regolamento del Settore Tecnico, dall’art. 23 comma 1 NOIF, nonché dai C.U. del Settore Tecnico n. 29/2024-25 e n. 1/10.7.2024 del Settore Giovanile Scolastico, per aver consentito o comunque non impedito che il sig. …. svolgesse attività di allenatore della categoria Primi Calci 2017 presso la società ASD Football Ambivere nel corso della stagione sportiva 2024-25 in assenza delle prescritte qualifiche di iscrizione presso il Settore Tecnico.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 46/TFN - SD del 16 Settembre 2025 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: ASD Football Ambivere - Reg. Prot. 35/TFN-SD
Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS, ammenda di € 670,00 alla società a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva a per i comportamenti posti in essere dal presidente e da altri soggetti consistenti nelle seguenti violazioni: violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40 comma 1 del Regolamento Settore Tecnico e dall’art. 38 comma 4 delle N.O.I.F. per avere lo stesso consentito o comunque non impedito che il sig. … in costanza di tesseramento per la S.S.D. MAPELLO A R.L., svolgesse nel corso della stagione sportiva 2024-25 attività in favore della società A.S.D. FOOTBALL AMBIVERE, affiancando e talora sostituendo il sig. … nello svolgimento del proprio incarico di dirigente nelle categorie di base ed allenatore della categoria “Primi Calci” anno 2017; della violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 39 comma 1 lett. G) del Regolamento Settore Tecnico, dall’art. 23 comma 1 delle N.O.I.F., nonché al C.U. del Settore Tecnico n. 29/2024-25 e al C.U. n. 1 del S.G.S. del 10 luglio 2024 per aver consentito o comunque non impedito che il sig. … svolgesse attività di allenatore della categoria “Primi Calci” 2017 presso la A.S.D. FOOTBALL AMBIVERE nel corso della stagione sportiva 2024-25 in assenza delle prescritte qualifiche e di iscrizione presso il Settore Tecnico
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 33/TFN - SD del 28 Agosto 2025 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: C.S., G.C., ACD Giavenocoazze, - Reg. Prot. 24/TFN-SD
Massima: Mesi 1 di inibizione al presidente per la violazione dell’art. 4 comma 1 CGS, sia in via autonoma che in relazione agli artt. 33 comma 1 e 19 lettera G del Regolamento del Settore Tecnico, nonché del disposto dei CU n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico e 29 del Settore Tecnico, entrambi relativi alla stagione sportiva 2024-2025, per aver omesso di provvedere nel corso di detta stagione sportiva, quanto meno con decorrenza gennaio 2025, al regolare tesseramento dell’allenatore, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico con abilitazione UEFA C, già tesserato per la società da lui presieduta come calciatore, anche quale tecnico, benchè venissero allo stesso affidati il ruolo ed il compito di responsabile dell’attività di base della società. Mesi 1 di squalifica all’allenatore ed € 200,00 di ammenda alla società.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 31/TFN - SD del 8 Agosto 2025 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: S.P., M.F., G.R., ASD Villaclarense - Reg. Prot. 10/TFN-SD
Massima: Svolgere funzioni di allenatore in mancanza di titolo abilitativo integra la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico nonché dal Comunicato Ufficiale N. 29 2024–2025 del Settore Tecnico F.I.G.C.. Il presidente è sanzionato con l’inibizione di mesi 6, i tecnici con la squalifica di mesi 6 e la società con l’ammenda di € 600,00
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 28/TFN - SD del 6 Agosto 2025 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: M.D.C., M.S. e ASD US Fornelli - Reg. Prot. 11/TFN-SD
Massima: Mesi 2 di inibizione al Presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico nonché dall’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., per aver consentito al calciatore di svolgere attività di allenatore senza essere tesserato come tecnico. Mesi 2 di squalifica al calciatore perché nonostante sia anche iscritto nei ruoli con qualifica UEFA B ha svolto le funzioni di tecnico senza tesseramento. Ammenda di € 300,00 alla società
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 21/TFN - SD del 30 Luglio 2025 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: omissis - Reg. Prot. omissis/TFN-SD
Massima: Anni 5 di squalifica e preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC all’allenatore per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, approfittando del proprio ruolo di allenatore della squadra di calcio femminile, instaurato e intrattenuto una relazione sentimentale con la calciatrice tesserata per le stesse società nelle medesime stagioni sportive sopra indicate, allorché la stessa aveva 15 anni, e sino al compimento dei 18 anni della predetta calciatrice, relazione poi proseguita fino al dicembre 2024, nonché per aver compiuto atti sessuali, con la medesima calciatrice all’epoca minorenne, come si evince dalle indagini penali espletate…Si ricorda, per quanto occorra, che lo standard probatorio richiesto in materia di illecito disciplinare, si attesta ad un livello al di sotto dell’oltre ogni ragionevole dubbio richiesto in ambito penalistico, lì dove è infatti in gioco la libertà personale dell’individuo, alla cui restrizione può addivenirsi all’esito degli ampi poteri istruttori riconosciuti al giudice penale. Quello che invece si richiede al Giudice sportivo è uno standard probatorio attestantesi sulla ragionevole certezza della violazione contestata e, quindi, ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio o alla certezza assoluta della commissione dell’illecito (Cfr. decisione n. 99/CFA/2024-2025). Ed “il fatto contestato può essere ritenuto provato anche se il quadro probatorio sia formato dalle sole dichiarazioni della persona offesa purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità della presenza di riscontri esterni, a condizione che siano positivamente verificate la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità intrinseca del suo racconto (CFA, Sez. I, n. 113/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 58/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 114/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 16/2022-2023). Il detto principio appare applicabile in questo diverso ordinamento, pur nella consapevolezza delle diversità oggettive tra l’accertamento della responsabilità in ambito penalistico e in quello sportivo. Da un lato, va infatti ricordato come il giudice penale sia il soggetto maggiormente attrezzato nell’acquisizione della prova (per i poteri inquisitori che caratterizzano particolarmente la fase procedimentale di competenza del Pubblico ministero) come pure nella valutazione dell’attendibilità del teste (stante anche l’apparato sanzionatorio che punisce le dichiarazioni false in ogni fase procedimentale o processuale del giudizio penale). Dall’altro lato, va pure sottolineato come lo standard probatorio del giudizio penale sia di particolare spessore, richiedendo il superamento di ogni ragionevole dubbio, rigore non necessario nel giudizio sportivo (CFA, SS.UU., n. 126/2023-2024). La trasposizione del principio di valutazione della prova proveniente dalla sola persona offesa, che la giustizia sportiva ha ripreso dalla giurisprudenza penale, appare così utilizzabile, pur nella consapevolezza (più volte rimarcata, in specie facendo riferimento alla “peculiarità degli obiettivi da perseguire in ambito sportivo”, CFA, SS.UU., n. 126/2023-2024)) della diversità di questo giudizio. La validità di tale metro di giudizio viene qui a fondarsi sul nuovo bilanciamento che si realizza, ad un diverso livello di accertamento della realtà oggettiva, tra il minor grado di riscontro del fatto, consentito al giudice sportivo, e il minor livello di spessore probatorio richiesto da questo peculiare giudizio” (decisione n. 83/CFA/2024-2025). In punto sanzioni, alfine, come da dispositivo, il Collegio condivide la richiesta formulata dalla Procura federale, del tutto appropriata alla straordinaria gravità della condotta violativa dell’altrui dignità ed integrità, tenuto conto delle condizioni di vulnerabilità della persona offesa, sia in ragione della iniziale minore età, sia a causa della evidentemente malriposta fiducia serbata nell’operato di colui cui veniva, per il ruolo ricoperto, certamente accreditata capacità di rispetto dell’altrui personalità e dignità (art. 12, co. 1, CGS). A tale proposito, in disparte la comprovata relazione, a nulla rileva il consenso della minore ultra-sedicenne alla consumazione del rapporto, anche nella ipotesi in cui in sede penale non dovesse addivenirsi ad una pronuncia di responsabilità ed a prescindere dai motivi di un eventuale proscioglimento del prevenuto.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 13/TFN - SD del 18 Luglio 2025 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: L.S., M.B., A.C., FCD Passignano - Reg. Prot. 244/TFN-SD
Massima: Mesi 2 di inibizione al presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23 comma 1 delle NOIF e dall’art. 39, comma 1 lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, per consentito e comunque non impedito al tesserato quale dirigente accompagnatore di svolgere la funzione di allenatore effettivo della prima squadra militante nel girone B del campionato di Prima Categoria pur essendo sprovvisto della qualifica di cui all’art. 39, comma 1 lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico non essendo iscritto nei ruoli del Settore Tecnico; ed altresì per avere lo stesso, consentito e comunque non impedito al tesserato quale allenatore effettivo, di omettere di assumere l’effettiva responsabilità della conduzione della prima squadra militante nel girone B del campionato di Prima Categoria della società FCD Passignano declinandone la titolarità in favore del tesserato in qualità di dirigente accompagnatore. Per tali fatti consegue l’ammenda di € 200,00 alla società e la sanzione di mesi 2 di inibizione al dirigente accompagnatore a decorrere dall'inizio del prossimo campionato della prima squadra e quella di mesi 1 di squalifica all’allenatore a decorrere dall'inizio del prossimo campionato della prima squadra…Nel calcio dilettantistico, dove spesso le risorse sono limitate, l’allenatore, soprattutto laddove manchi un “secondo”, come nel caso di specie, è chiamato a svolgere diverse funzioni, tecnico-tattiche, motivazionali, di gestione del gruppo e relazionali con dirigenti, tifosi ed organi di stampa. In questi contesti, pertanto, non è infrequente che il tecnico possa avvalersi, nei limiti consentiti dalle norme federali, della collaborazione di altri dirigenti o dei calciatori più rappresentativi. Come emerso dall’attività istruttoria, il … è stato tesserato per circa 15 anni quale calciatore, nonché Capitano, della FCD Passignano e, come tale, noto a tutti i calciatori. Sotto tale profilo, pur essendo comprensibile e lecito che il … sia stato richiamato dalla società per assumere un ruolo dirigenziale, così da consentire in primis all’allenatore di avvalersi nella gestione del gruppo squadra di un ex calciatore noto e rispettato da tutti, non altrettanto può dirsi dell’effettivo esercizio delle funzioni specifiche da allenatore da parte di soggetto non abilitato e non iscritto nei ruoli tecnici, che pertanto integra l’ipotesi violativa contestata. Nella fattispecie in esame non possono però non rilevare, oltre al contesto nel quale si sono svolti i fatti, sia il regolare tesseramento di un tecnico abilitato per la conduzione della squadra, sia l’effettivo esercizio da parte di quest’ultimo, pur abdicando alcune funzioni sue proprie in favore del Dirigente Accompagnatore, di tutte le attività tipiche dell’allenatore. Anche sotto tale profilo, in punto di dosimetria della sanzione, si ritiene che la condotta del …i, pur stigmatizzabile, sia connotata da minore gravità, avendo comunque svolto le precipue funzioni di allenatore della prima squadra.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 8/TFN - SD del 17 Luglio 2025 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: G.M., G.F., G.G., ASD Promano - Reg. Prot. 237/TFN-SD
Massima: A seguito di accordo ex art 127 CGS il presidente, l’allenatore ed il dirigente sono sanzionati rispettivamente con mesi 4 di inibizione, mesi 2 di squalifica e mesi 4 di inbizione per
La violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23 comma 1 delle N.O.I.F nonché dagli artt. 31, commi 1 e 2, e 39, comma 1 lett. Ea) del Regolamento del Settore Tecnico e dal Comunicato n. 29 – 2024/2025 del Settore Tecnico, per aver l’allenatore partecipato alle gare del campionato di Seconda Categoria, sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39, comma 1 lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico. Ammenda di € 400,00 alla società
