Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 59/TFN - SD del 25 Settembre 2025  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: – R.M.T. - Reg. Prot. 37/TFN-SD

Massima: Anni 2 e mesi 8 di squalifica all’allenatore per le seguenti violazioni: violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., sia in via autonoma che in relazione all’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere, nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto del 2024, mediante programma di messaggistica istantanea Whatsapp (e nell’ambito del gruppo denominato “….”, al quale partecipavano circa venti calciatori minorenni tesserati nella stagione sportiva 2023-2024 per la …, allenati in tale annata dal predetto tecnico), condotto una costante, reiterata e sistematica opera di denigrazione della società …, nel suo complesso, e di specifici tesserati e dirigenti della stessa …. mediante ripetute espressioni irriguardose ed offensive (ivi inclusi gli appellativi di “infami”, “giuda”, “lecchini”, “falsi”, “merde”, “sbirri”, “cagasotto” e “coglioni”), rivolte sia ai sopra elencati tesserati e dirigenti maggiorenni, che ai calciatori minorenni facenti parte del menzionato gruppo Whatsapp, variamente sospettati di avere supportato l’attività della società di appartenenza …. e/o di avere divulgato alla stessa il contenuto delle conversazioni; violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., sia in via autonoma che in relazione all’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, e dell’art. 28 bis, comma 5, del C.G.S. (entrato in vigore il 1° settembre 2024), in relazione all’art. 4 del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni (pubblicato sul Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 69/A del 27 agosto 2024), per avere, nel mese di settembre 2024, creato un nuovo gruppo Whatsapp, denominato “….”, al quale venivano aggiunti circa dieci calciatori minorenni precedentemente tesserati nella stagione sportiva 20232024 per la …, già facenti parte anche del gruppo Whatsapp “…”, nell’ambito del quale proseguiva (almeno fino al 23 settembre 2024) l’opera di costante, reiterata e sistematica denigrazione della società ….nel suo complesso, e di specifici tesserati e dirigenti della stessa … rivolgendo altresì numerosi insulti ai membri del gruppo Whatsapp “…” non inclusi nel nuovo gruppo “…”, imputando agli stessi di avere reso noto alla dirigenza della società … il contenuto delle pregresse conversazioni e intimando ai soggetti inclusi nel nuovo gruppo “…” di non divulgare ulteriormente le conversazioni intervenute; violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., sia in via autonoma che in relazione all’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, e dell’art. 28 bis, comma 5, del C.G.S. (entrato in vigore il 1° settembre 2024 e dunque applicabile ratione temporis alla condotta del 2 settembre 2024 di cui infra), quest’ultimo in relazione all’art. 4 del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni (pubblicato sul Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 69/A del 27 agosto 2024), per avere, in data 13 marzo 2024, 31 maggio 2024, 7 giugno 2024, 10 giugno 2024 e 2 settembre 2024 (cfr. allegati 9, 18, 33, 38 e 84 alla segnalazione della …), inviato sul gruppo Whatsapp denominato “…”, al quale partecipavano circa venti calciatori minorenni tesserati nella stagione sportiva 2023-2024 per la …, un’immagine (c.d. sticker) raffigurante un bambino di colore, in piedi e svestito dall’addome in giù, che nel sollevarsi la maglietta con una mano si tocca le parti intime con l’altra mano, accompagnandolo altresì, in occasione dell’invio avvenuto in data 31 maggio 2024 (cfr. allegato 18 alla segnalazione della ….), con un’ulteriore espressione offensiva a connotazione sessuale (“suca”); 4. della violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., sia in via autonoma che in relazione all’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere, in data 23 aprile 2024, 28 maggio 2024 e 16 giugno 2024 (cfr. allegati 12A, 13 e 50 alla segnalazione della …), inviato sul gruppo Whatsapp denominato “…”, al quale partecipavano circa venti calciatori minorenni tesserati nella stagione sportiva 2023-2024 per la …, messaggi relativi alla presunta liceità dell’accesso di minorenni a centri scommesse (“[…] alcuno mi ha chiesto per privato si alla goldbet se poi entrare o anche è doping, tutti tranquilli potete entrare […]”), e all’utilizzo di sostanze stupefacenti e bevande alcoliche con finalità ricreative (“[…] Tra mezz’ora saro al palatenda con mister gino si alcuno vuole venire prima a sentire le istoria del mister e fumare canne li saremmo […]”; “[…] senza droga alcool feste e putane che cazzo faiiii hahahahah […]”), nonché per avere giustificato e incoraggiato la condotta dei calciatori minorenni presenti all’interno di un centro scommesse (con loghi del concessionario di giochi e scommesse sportive …; cfr. video afferente all’allegato 39 alla segnalazione della …), dapprima qualificandola come “normale” perché “la gear no paga” … e successivamente irridendo i predetti tesserati minorenni, definendoli “ludopati del cazzo”; violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del C.G.S., sia in via autonoma che in relazione agli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché all’art. 100, comma 5, delle N.O.I.F., per avere, in costanza di tesseramento come tecnico della società …, e in particolare nei mesi di maggio e giugno 2024 …anche mediante programma di messaggistica istantanea Whatsapp (e nell’ambito del gruppo denominato “…”, al quale partecipavano circa venti calciatori minorenni tesserati nella stagione sportiva 2023-2024 per la …. allenati in tale annata dal predetto tecnico), condotto la costante, reiterata e sistematica opera di denigrazione della propria società di appartenenza, già descritta nel precedente capo di incolpazione sub 1), invitando all’allontanamento dei tesserati dalla società …. proponendo altresì il trasferimento dei calciatori minorenni … presso la società …, nella stagione sportiva 2024-2025, ottenendo il risultato sperato nei confronti dei calciatori minorenni…Il Tribunale ritiene non configurabile nel caso di specie l’aggravante di cui alla lettera L) dell’art. 14 CGS. Per la sussistenza di detta aggravante, difatti, è necessario che il fatto sia stato commesso a mezzo stampa o altro mezzo di diffusione, ed è pacifico che un gruppo whatsapp, a prescindere dal numero degli iscritti alla chat, non costituisce un mezzo di diffusione, tendendo a realizzare uno scambio di comunicazioni che resta comunque riservato (Cass. 21.11.2024, n. 42783). Egualmente non configurabile è l’aggravante di cui alla lettera H) dell’art. 14 CGS in relazione al secondo capo di incolpazione, non potendosi ritenere che la costituzione del secondo gruppo whatsapp abbia aggravato le conseguenze dell’infrazione commessa. Sussiste, invece, l’aggravante di cui alla lettera I) della medesima norma, essendo dimostrato dai messaggi innanzi citati che il … abbia creato il secondo gruppo proprio al fine di evitare il rischio di divulgazione del contenuto dei messaggi offensivi. Quanto, infine, alla violazione dell’art. 28 bis, comma 5, C.G.S., in relazione all’art. 4 del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, di cui, come detto, al secondo capo di incolpazione, il Tribunale ritiene del tutto infondata tale contestzione, n n ravvisandosi, nelle condotte descritte nel succitato c p di incolpazione, alcuna violazione della normativa in materia di Safeguarding. A parere del Tribunale, la violazione dell’art. 28 bis, comma 5, C.G.S., in relazione all’art. 4 del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, nonché dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., sia in via autonoma sia in relazione all’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, sussiste con riguardo alle condotte contestate con il terzo capo di incolpazione. Come innanzi detto, l’art. 4 del suddetto Regolamento FIGC individua le condotte che costituiscono fattispecie di abuso, violenza e discriminazione. Tra queste vi è la molestia sessuale, che va intesa come “qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico, che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante”. E’ evidente, dunque, che l’aver pubblicato su un gruppo whatsapp, di cui fanno parte esclusivamente ragazzini minorenni, immagini raffiguranti bambini svestiti dall’addome in giù che si toccano le parti intime, per di più accompagnate, in una occasione, dall’espressione a contenuto sessuale “suca”, non può che configurare una ipotesi di molestia sessuale secondo l’accezione fornita dal Regolamento FIGC, e comunque la violazione dei generali principi di correttezza e probità. Quanto al profilo sanzionatorio, il Tribunale ritiene congruo irrogare al la sanzione di anni 2 e mesi 8 di squalifica. La stessa è stata calcolata non solo tenendo conto della gravità dei fatti e della pluralità delle violazioni commesse nonchè delle relative aggravanti ove applicate, ma anche per le modalità con le quali le condotte sono state poste in essere e che hanno visto coinvolti calciatori minorenni e per ciò solo maggiormente bisognosi di specifiche tutele. A ciò si aggiunga che la violazione dell’art. 4 del Regolamento Figc è sanzionata, dall’art. 28 bis CGS, con la squalifica non inferiore a sei mesi.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 54/TFN - SD del 19 Settembre 2025  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: ASD Sant'Aniello Gragnano - Reg. Prot. 36/TFN-SD

Massima: Ammenda di € 300,00 alla società a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dall’allenatore tesserato in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione all’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso il giorno successivo alla gara scritto ed inviato all’arbitro, che ha diretto l’incontro, un messaggio tramite il social network Instagram, in cui utilizzava un linguaggio irriguardoso e toni di dileggio nei riguardi sia della persona che della funzione dal predetto svolta: “ti faccio i complimenti x la tua vera passione cioè palestra e ti auguro anche da arbitro di fare carriera ma vai su even sport vedi  immagine della partita di ieri e ti renderai conto il gol annullato e il gol nostro che era fuorigioco  di 5 metri e tanti altri errore ripeto vorrei vederti in seria A prrche dei ragazzi voglio solo il bene  mi ai espulso per dirti la verità dei tuoi errori va bene aspettiamo il comunicato giovedì spero che  scrivi solo la verità non come fanno tanti ragazzi come te si inventano tante cose buona giornata  ti auguro il meglio nella vita forza che con tanti sacrifici e impegno e attenzione puoi arrivare in  alto ad arbitrare …”.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 27/TFN - SD del 6 Agosto 2025  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: A.C. e ASD Eur Calcio a 5 - Reg. Prot. 14/TFN-SD

Massima: Ammenda di € 800 alla società e mesi 2 di inibizione al Presidente per la violazione dell’art. 4 del C.G.S. sia in via autonoma che in relazione all’art. 23 del C.G.S per aver, in data 04.07.25, successivamente all’avvenuto annuncio sulla propria pagina Facebook ufficiale da parte della società ASD Roma 1927 Futsal del tesseramento del giocatore … (svincolatosi alla precedente data del 30.06.2025 dalla società A.S.D. Eur Calcio A5), recato offesa al prestigio, alla reputazione e alla onorabilità propri della società ASD Roma 1927 Futsal e della sua dirigenza tutta postando in calce al predetto annuncio, ovvero alla fotografia ritraente in primo piano l’effigie del calciatore …. con indosso la maglia della Roma 1927 Futsal e a corredo la scritta Welcome To Roma 1927 Futsal, un commento (proveniente dal profilo Facebook … ad esso direttamente riconducibile) dal contenuto denigratorio, provocatorio e financo offensivo dal seguente tenore testuale: “Ho sempre pensato e voluto che …. approdasse in una squadra di A1 e non posso che essere felice ed orgoglioso per questo passaggio. La passione e la serietà di S….sono qualità rare in questo calcetto a 5 e spero che la Rometta5 possa farlo crescere come deve. Piccola nota a contorno: Non esiste Lanterna, non esiste accordo, non esiste fairplay in questo "passaggio" ma solo un errore burocratico mio e dei miei dirigenti che hanno reso il giocatore svincolato. Al resto ha pensato l'allegra brigata, mercanti di ragazzi. In bocca al lupo …., è la tua occasione e mai la ostacolerei nonostante come siano andate le cose. Il presidente …”…Ritiene l’Autorità chiamata a decidere che il “post” inviato debba considerarsi travalicante il legittimo utilizzo dei mezzi espressivi, a maggior ragione, in un contesto sportivo, e dunque nel caso di specie, tale da recare offesa al prestigio e alla onorabilità della società ASD ROMA FUTSAL 1927 ed alla sua dirigenza. Prive di pregio devono ritenersi le giustificazioni assunte dal deferito in sede di audizione, il quale proprio perché appartenente all’ordinamento federale deve presumersi non solo conoscitore dei principi posti a fondamento dell’ordinamento sportivo ma anche suo precipuo osservante. Invero, le parole utilizzate dal deferito …. “Rometta”, “allegra brigata, mercanti di ragazzi”, “non esiste accordo, non esiste fairplay in questo “passaggio” anche solo singolarmente considerate assumono valenza per una riconducibilità della condotta posta in essere come disciplinarmente rilevante. Non solo, nella valutazione della gravità della condotta assunta, deve necessariamente esaminarsi anche la modalità di diffusione estesa ed immediata del “post” del deferito, che ha utilizzato il social media Facebook rivolto ad una pluralità di utenti e rispetto al quale il diretto interessato non ha provveduto a pubblicare rettifiche o smentite.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 26/TFN - SD del 4 Agosto 2025  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: V.T. e ASD Ecocity Futsal Genzano - Reg. Prot. 3/TFN-SD

Massima: Mesi 12 di inibizione al Vice Presidente  per la violazione dell’art. 4 del C.G.S. sia in via autonoma che in relazione all’art. 23 del C.G.S per aver successivamente allo svolgimento della gara espresso pubblicamente giudizi lesivi del decoro, del prestigio e della reputazione propri, sia, degli arbitri (A.E. ….) che ebbero a dirigere l’incontro de quo, sia, per l’effetto e più in generale, dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa, mediante le seguenti frasi ed espressioni quali postate su di un profilo Facebook dal nick name “…” ad esso direttamente riconducibile: “Una società può spendere quando vuole, poi quando ad arbitrare ci sono questi incapaci azzera tutto ... sul 5.4 per noi fa questa cazzata atroce, una delle tante ... oggi è toccato a me domani toccherà chi sa a chi, cambiare subito questi imbecilli che non sanno fare il loro mestiere” (post accompagnato dalla pubblicazione a corredo di un breve video riproducente uno degli arbitri nell’atto di espellere dal terreno di gioco un calciatore della Ecocity Futsal Genzano per doppia ammonizione). Con la recidiva ex art. 18 CGS per aver il tesserato nella corrente stagione sportiva già subito, giusto CU N. 173/TFN del 08.05.2025 e N.186/TFN del 03.06.2025, sanzioni (per complessivi mesi 6 di inibizione) per fatti della stessa natura costituenti violazione delle norme federali e con l’aggravante ex art. 14, comma 1, lett. m), del C.G.S. per aver commesso l’infrazione in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare. La società è sanzionata con l’ammenda di € 400,00….E’ evidente che tali affermazioni, diffuse attraverso post pubblicati e mediante il social network Facebook, integrano la fattispecie disciplinarmente rilevante di cui all’art. 23 del CGS in quanto oggettivamente inopportune e offensive e tali da ledere direttamente il prestigio e la reputazione propri sia degli arbitri…sia di riflesso e in conseguenza, della intera classe arbitrale revocando in dubbio il rispetto e l’ossequio di chi rappresenta l’Istituzione federale, anche in qualità di custode e garante dell’osservanza delle regole che disciplinano l’esercizio e la pratica del giuoco del calcio. Tali dichiarazioni travalicano altresì il limite della critica consentita e della continenza verbale (cfr. CFA Sez. Un. decisione n.10/2021-2022), trattandosi di parole relative alla capacità e alla competenza professionale dei sopra indicati arbitri nonché, nonché alla lealtà sportiva e alla correttezza degli stessi nell’esercizio delle proprie funzioni e come tali rivolte, quindi, non già a sollevare una legittima critica verso l’operato altrui, quanto, piuttosto a ledere direttamente la sfera personale del destinatario delle stesse. Inoltre, dagli atti del procedimento, risulta integrata la fattispecie disciplinarmente rilevante di cui all’art. 4 del C.G.S., anche a prescindere dall’applicazione dell’art. 23 del CGS, ascrivibile al sig. … in violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza posti a fondamento dell’ordinamento sportivo. Tali comportamenti, infatti, violano l’art. 4, comma 1, del C.G.S, anche alla luce della giurisprudenza endo-federale che ha sancito il principio secondo il quale lo stesso rappresenta un canone generale di comportamento in sé specifico, tale da costituire in caso di sua violazione fattispecie disciplinarmente rilevante anche in via autonoma e configurabile in tutti quei casi nei quali soggetti appartenenti all’ordinamento federale pongano in essere comportamenti che violino i principi di lealtà, probità e correttezza posti a fondamento dell’ordinamento sportivo (in tale senso, ex multis, Collegio di Garanzia, decisione n. 121 del 30.12.2021; in tal senso anche CFA Sez. Un., n.67/2024-2025). È, inoltre, fatto noto che il sig. … non sia estraneo a simili accadimenti sanzionati da questo Tribunale (cfr. Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, Decisione/0247/TFNSD-2024-2025;Decisione/0247/TFNSD-2024-2025; Decisione/0247/TFNSD-2024-2025). Invero, si configura altresì l’ipotesi di recidiva ex art. 18 CGS, in quanto i fatti oggetto del presente procedimento, sebbene giudicati nella presente stagione sportiva, sono afferenti la medesima stagione sportiva durante la quale ha già subìto, giusto CU N. 173/TFN del 08.05.2025 e N.186/TFN del 03.06.2025, sanzioni (per complessivi mesi 6 di inibizione) per fatti della stessa natura costituenti violazione delle norme federali e con l’aggravante ex art. 14, comma 1, lett. m), del C.G.S. per aver commesso l’infrazione in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare… Quanto alle sanzione da irrogare nel caso specifico, il Collegio precisa che, “onde poter svolgere la funzione propria di prevenzione sociale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita”, la sanzione deve rispondere ai canoni di afflittività, proporzionalità e ragionevolezza richiesti dall’art. 44, comma 5, CGS ampiamente e diffusamente esplicitati da CFA S.U. n. 110-2022/2023 e che per tale ragione deve essere “necessariamente proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo.” In applicazione dell’anzidetto principio, sanzione congrua da comminare al sig. …., tenuto conto della recidiva (art. 18 CGS ) e dell’aggravante [art. 14, comma 1, lett. m), del C.G.S.] contestate è quella di mesi 12 (dodici) di inibizione.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 23/TFN - SD del 31 Luglio 2025  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: L.G. - Reg. Prot. 7/TFN-SD

Massima: Giornate 6 di squalifica, da scontare in gare ufficiali della corrente stagione sportiva all’allenatore per la violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., e 37, comma 1 e 2 , del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso successivamente alla disputa della gara inviato alle ore 00.28 sulla casella di posta elettronica istituzionale e pubblica della Sezione A.I.A. di Alessandria una comunicazione avente ad oggetto: squalifiche vergognose inflitte dal sig. …, contenente affermazioni e giudizi formulati in merito, sia all’arbitro (A.E. Sig. M. …. della Sez. A.I.A. di Alessandria) che ebbe a dirigere il sopra detto incontro, sia più in generale all’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa tali da aver travalicato i limiti di quella correttezza e moderazione espressiva che la buona fede e la diligenza impongono a tutti i soggetti parte dell’Ordinamento Federale nell’esercizio del diritto di espressione e di critica, e quale segnatamente : “Buonasera, sono … allenatore della ... Oggi dopo aver letto le squalifiche inflitte ai miei giocatori dopo la partita di domenica giocata a Molare, valevole per il campionato di seconda categoria girone H, mi permetto di scrivervi perché per la seconda volta in questo campionato il Vs. sig. … ha scritto delle bugie e subiamo delle squalifiche pesanti ingiustificate e soprattutto false. Io dopo aver letto il comunicato oggi ho deciso che alla fine del campionato smetterò con il calcio. A voi non interesserà sicuramente, ma almeno non avrò più a che fare con personaggi come il sig. … Per voi è comodo passare sempre da vittime, pensando che siate infallibili, sempre nel giusto, invece tanti vs rappresentanti sono istigatori, supponenti, maleducati e falsi. E’ comoda essere depositari della verità e non avere la possibilità di un contraddittorio. I ricorsi sono solo dei mangiasoldi e sono delle perdite di tempo. Tanto la Vs è una dittatura. Sono veramente deluso. E’ una lotta coi mulino a vento ed io non sono Don Chisciotte….Ripeto questa email verrà cestinata e non servirà a nulla ma oltre a voi la inoltrerò agli organi di stampa e ai siti specializzati. Vedrò anche di contattare dei legali per vedere se fosse possibile fare qualcosa. Sicuramente sarà inutile e saranno solo soldi buttati. La vostra è una casta intoccabile…”…E’ evidente che le espressioni riportate nella e-mail dell’11 aprile 2025 da parte dell’odierno deferito travalicano il diritto di critica e di opinione, stante la palese offensività delle affermazioni nei confronti dell’arbitro e nei confronti dell’Associazione Arbitrale: “…squalifiche pesanti ingiustificate e soprattutto false …”; “ tanti vs rappresentanti sono istigatori, supponenti, maleducati e falsi…”; “la vostra è una dittatura…”. Sul punto sono oramai consolidati gli orientamenti degli Organi della Giustizia endofederale in ordine al contenuto e ai limiti del diritto di critica e di opinione nell’ordinamento sportivo che hanno sancito i canoni di comportamento la cui violazione lede i principi di lealtà, probità e correttezza (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione n. 66 del 22.1.2020; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione n. 121 del 30.12.2021). Appare evidente dunque, che nella fattispecie, le affermazioni assumono un contenuto lesivo dell’immagine e del decoro della classe arbitrale. Altresì è da considerare che alla luce dei consolidati orientamenti delle Sezioni Unite della Corte Federale d’Appello, “la trasmissione a mezzo posta elettronica e/ e-mail di messaggi contenenti espressioni potenzialmente lesive dell’altrui reputazione integra condotta disciplinarmente rilevante anche nell’ipotesi di diretto ed esclusivo invio di messaggi ai soli indirizzi dei destinatari, in quanto ciò non può valere ad escludere la potenziale accessibilità a tali messaggi da parte di terzi diversi dai destinatari, come nel caso di e-mail istituzionali alle quali ovviamente hanno accesso libero tutti i componenti della struttura nell’ambito della quale il singolo organo né chiamato ad operare ed a svolgere le proprie molteplici funzioni” (Corte Federale di Appello,SS.UU n. 081 /CFA/2022-2023).

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