Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0023/CFA del 28 Agosto 2025 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 4 del 9 luglio 2025, comunicata in data 15 luglio 2025 e relativa al deferimento a carico del sig. M.U. e della A.S.D. Cabassi Union Carpi, là dove infligge “Al calciatore MU. la squalifica di anni uno e alla società A.S.D. Cabassi Union Carpi l’ammenda di Euro 1.000,00”
Impugnazione – istanza: – PFI - Sig. M.U. - Cabassi Union Carpi A.S.D.
Massima: Accolto il reclamo della Procura Federale e per l’effetto in riforma della decisione del TFT che aveva inflitto al calciatore la squalifica di anni 1, irrogata la squalifica di anni per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 CGS FIGC «per avere lo stesso, al termine della gara ….nel parcheggio dell’impianto sportivo dove si era svolta la gara, proferito le seguenti espressioni all’indirizzo di alcuni sostenitori della squadra della società F.C. Crevalcore A.S.D. brandendo una pistola a salve sprovvista del tappo rosso: “Ti sparo, ti sparo in bocca, che cazzo scappi”; nonché per avere lo stesso, nel medesimo lasso spazio temporale, inseguito e raggiunto con la propria autovettura i predetti sostenitori della squadra della società F.C. Crevalcore A.S.D., che si erano allontanati dall’impianto sportivo unitamente a due minori a bordo di un’autovettura, impugnando la pistola a salve ed esplodendo all’indirizzo degli stessi tre colpi»….Nonostante l’indiscutibile gravità dei fatti acclarati, pacificamente riconosciuti anche nella loro dinamica da parte dello stesso Calciatore che se ne è reso protagonista, il Tribunale di prime cure ha ritenuto congruo irrogare al sig. … la sanzione della squalifica di 1 anno. E ciò nonostante la Procura federale avesse richiesto la durata quinquennale della misura interdittiva, in linea con quanto disposto dal Questore di Modena con l’adozione del DASPO in atti. Ad avviso di questo Collegio, la limitazione a 1 anno della sanzione della squalifica del sig. … è frutto di un’erronea applicazione delle circostanze attenuanti richiamate dal Giudice di primo grado nella decisione oggetto di gravame. Il riferimento è, anzitutto, all’attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lett. a, CGS FIGC, ovverosia l’«aver agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui», la quale riecheggia – sebbene con alcune indiscutibili specificità – l’attenuante di cui all’art. 62, n. 2, c.p., ovverosia l’«aver reagito in stato d’ira, determinato da un fatto ingiusto altrui». A tal riguardo, questa Corte ha in più occasioni ribadito che le conclusioni alle quali è pervenuta la giurisprudenza penale in ordine alla valorizzazione della circostanza di cui all’art. 62, n. 2, c.p. sono riferibili, con i necessari adeguamenti, anche all’azione disciplinare sportiva (v., in tal senso, su tutte, CFA, n. 117/2023-2024). Ciò vale, in primo luogo, per il carattere «ingiusto» del comportamento o fatto altrui, il quale «deve essere considerato in base a parametri oggettivi» (v. Cass. pen., Sez. I, 21409/2019; Sez. V, n. 23031/2021); inoltre, non deve trattarsi di un mero pretesto, ma dalle circostanze del caso concreto deve emergere che solo perché indotto dal fatto ingiusto altrui il soggetto ha commesso l’illecito (Cass. pen., Sez. I, n. 21409/2019). In secondo luogo, anche quanto posto in evidenza dalla giurisprudenza penale per lo stato d’ira («un’emozione che genera impulsi aggressivi non contenibili con i normali freni inibitori» : ex multis, Cass. pen., Sez. V, n. 49569/2014) può essere agevolmente riferito all’attenuante del CGS, per la quale rileva l’immediatezza della reazione. In terzo luogo, è essenziale il rapporto di «causalità psichica» tra la reazione immediata e la commissione dell’illecito. Con riguardo a quest’ultimo aspetto, e sempre attingendo alla giurisprudenza penale, si è altresì osservato che «La sussistenza di un rapporto di adeguatezza o proporzionalità tra fatto ingiusto e reazione costituisce significativo indicatore di una relazione di causalità psicologica fra di essi, imprescindibile ai fini della distinzione fra i casi in cui il fatto ingiusto altrui sia solo occasione o pretesto per l’azione violenta dai casi in cui il fatto ingiusto altrui sia stato effettivamente la causa dello stato d’ira e della reazione violenta» (in tal senso, da ultimo, Cass. pen., Sez. V, n. 15235/2025). Da altro punto di vista, che qui pur rileva, si è osservato che l’attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lett. a, CGS FIGC presuppone che chi commette l’offesa riconosca lealmente la propria colpevolezza, sia pure adducendo tutte le giustificazioni che accompagnano la richiesta di mitigazione della sanzione, e dunque non è applicabile a chi invece neghi in giudizio di aver commesso i fatti contestati e invochi, contraddittoriamente, l’esimente della provocazione (CFA, n. 75/2024-2025). Nel caso di specie non risulta provata la circostanza che il sig. … sia stato vittima di un fatto ingiusto ad opera dei sostenitori della società Crevalcore F.C. Dagli atti emerge piuttosto che, nel corso della partita del 2 febbraio 2025 tra la Cabassi Union Carpi e la Crevalcore, è stato lo stesso calciatore … ad essere destinatario di un’espulsione al quarantaquattresimo del primo tempo, allorquando – come si evince dal referto del Direttore di gara – è stato invitato a lasciare il campo di gioco perché a gioco fermo, mentre alcuni spettatori lo incitavano «ad impegnarsi maggiormente», urlava verso la Tribuna frasi ingiuriose. Né le risultanze istruttorie consegnano elementi che comprovano che, al termine della gara, sostenitori della squadra avversaria hanno proferito all’indirizzo del sig. … espressioni dal tono offensivo o irriguardoso. A tanto, come correttamente osservato dalla Procura federale, deve in ogni caso aggiungersi l’oggettiva sproporzione della reazione posta in essere dal sig. … che a bordo di un’autovettura si è lanciato all’inseguimento dei tifosi del Club avversario e, una volta raggiunti, ha esploso nella loro direzione tre colpi con una pistola che, benché a salve, era nell’occasione sprovvista del tappo rosso, sì da apparire come una vera e propria arma da fuoco. Da ultimo, va osservato che, nel giudizio di primo grado, il sig. Uva ha concluso, in via principale, per il suo proscioglimento, invocando anche l’esimente della provocazione, elemento che mette in discussione quel leale riconoscimento della propria colpevolezza che è condizione di operatività dell’attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lett. a, CGS FIGC. Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, questo Collegio non ritiene nel caso di specie valorizzabile nemmeno il fatto che il Calciatore nella fase delle indagini ha «ammesso il fatto così agevolando l’attività dell’organo inquirente». Come pure il fatto di «essersi presentato personalmente all’[…] udienza ammettendo con franchezza le proprie colpe, rispondendo senza reticenza a tutte le domande postegli e manifestando un rincrescimento per quanto fatto che [sarebbe] apparso sincero». Di là dalla contraddittorietà della condotta processuale dell’… che – come già osservato e riportato nella stessa pronuncia qui gravata – ha comunque concluso in primo grado, in via principale, per il suo proscioglimento, va dato atto che la giurisprudenza della Corte federale segue da tempo un’impostazione restrittiva in tema di collaborazione degli incolpati, richiedendo la congiunta ricorrenza dei requisiti dell’«ammissione di responsabilità» e della «collaborazione» perché possa operare la riduzione della sanzione o la sua commutazione in prescrizioni alternative ovvero la sua determinazione in via equitativa (CFA, SS.UU., n. 91/2022-2023). Per di più si è precisato che «la “collaborazione” dell’incolpato può essere riconosciuta solo quando all’ammissione delle proprie responsabilità si aggiunga una collaborazione che implica quantomeno un aiuto agli organi inquirenti nell’accertamento delle responsabilità» (CFA n. 34/2024-2025; v. anche CFA n. 101/2024-2025); circostanza, quest’ultima, non verificata nel caso di specie, là dove non emerge alcun un contributo del sig. Uva diverso ed ulteriore dalla semplice ammissione delle sue responsabilità, di cui si è invece sforzato di mitigare il più possibile l’oggettiva gravità invocando a suo favore l’attenuante – non verificata – della provocazione. Sempre al fine di individuare il “giusto” trattamento sanzionatorio da irrogare al calciatore … per le responsabilità a lui ascritte, deve aggiungersi, da ultimo e in via risolutiva sul punto, che «l’irrogazione del DASPO nei confronti degli atleti non professionisti comporta il divieto, oltre che di accesso agli impianti, anche di partecipazione alle attività sportive» (Cass. pen., 27.9.2021, n. 35481, richiamata da ultimo da CFA, Sez. I, n. 18/2025-2026). In ragione di tutto quanto innanzi, il Collegio ritiene congrua per il sig. … la sanzione della squalifica di anni 5 (cinque), acclarata la natura dei fatti (la partecipazione attiva ad un indiscutibile episodio di violenza contro persone), nonché la loro considerevole gravità, amplificata oltremisura dal risalto mediatico che il comportamento del Calciatore ha ricevuto, nonché in considerazione del quinquennale effetto interdittivo della partecipazione alle attività sportive riveniente dal DASPO, peraltro non impugnato.
Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0020/CFA del 18 Agosto 2025 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Liguria n.3 del 10/07/2025
Impugnazione – istanza: – PFI-Sig. A.M. - A.S.D. Fegino 1973
Massima: Accolto il reclamo della Procura Federale per la non ricorrenza di circostanze attenuanti e per l’effetto inflitta la squalifica per 10 giornate di gara al calciatore per la violazione degli articoli 4, comma 1, e 28, comma 1 C.G.S., per avere “in occasione della gara … a seguito di un contrasto di gioco col calciatore avversario sig. …. rivolto a quest’ultimo l’espressione del seguente testuale tenore: “ti faccio diventare bianco””. Inflitta anche l’ammenda di € 800,00 alla società a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’articolo 6, comma 2 C.G.S. per gli anzidetti atti e i comportamenti posti in essere dal proprio tesserato….Ora, in assenza sia di elementi fattuali oggettivamente riscontrabili denotativi di un genuino pentimento da parte dell’autore del comportamento discriminatorio sia di iniziative concrete assunte dalla società sportiva, presso la quale il predetto è tesserato, finalizzate ad elidere le conseguenze dell’accaduto e a manifestare pubblicamente la propria dissociazione da comportamenti violenti e, come nel caso di specie, discriminatori, non vi è luogo – in maniera assoluta, ad avviso della Corte – per l’applicazione di alcuna circostanza attenuante, sia di quelle specificamente enumerate dall’articolo 13 C.G.S. (a nessuna delle quali, peraltro, la condotta tenuta dall’incolpato nella vicenda in esame è neppure astrattamente riconducibile) sia di quella a contenuto generico di cui al comma 2 del predetto articolo 13, secondo il quale “gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della pena”. In ogni caso, nella delineata prospettiva, nemmeno può assegnarsi un qualche rilievo, ai fini della diminuzione della sanzione in concreto irrogabile, alla eventuale richiesta di scuse, non accompagnata da una genuina e riscontrabile resipiscenza, ma verosimilmente finalizzata solo ad evitare le conseguenze sanzionatorie previste dall’ordinamento sportivo con riguardo ad atti e comportamenti in contrasto con le proprie prescrizioni. Le considerazioni appena svolte sono coerenti con la giurisprudenza di questa Corte federale d’appello la quale, nell’affermare la titolarità in capo al Giudice sportivo del compito di valutare l’effettiva natura e gravità dei fatti commessi e, conseguentemente, del potere di commisurare una ragionevole sanzione disciplinare anche in termini di proporzionalità, fermo il rispetto della specie della sanzione prevista dalla norma sanzionatoria (CFA, Sez. I, n. 89/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 94/2021-2022), ha evidenziato, in particolare, che il potere di cui all’art.13, comma 2, C.G.S. va inteso come uno strumento flessibile, affidato al prudente apprezzamento del giudice, per rendere quanto più adeguata possibile la sanzione all’entità e gravità dei fatti accertati (CFA, SS.UU., n. 1/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 58/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 8/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 6/2023/2024) e che, in tale prospettiva, non si possono ignorare gli elementi che emergono dalla decisione del Giudice sportivo e dallo svolgimento dei fatti come descritti nella documentazione in atti (CFA, Sez. I, n. 117/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 89/2023-2024).
Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0018/CFA del 7 Agosto 2025 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Toscana C.U. n. 95 del 26.6.2025
Impugnazione – istanza: – PFI- Sig. G.M.-Sig. M.L.-Sig. A.S. -S. Piero a Sieve A.S.D.
Massima: Accolto il reclamo della Procura Federale ed in riforma della decisione di primo grado inflitte le seguenti sanzioni:
Anni 1 di squalifica al calciatore tesserato per la violazione degli artt. 4 co. 1, e 26 CGS per avere nel corso della partita partecipato ai tafferugli verificatisi tra i sostenitori delle due squadre, nel corso dei quali vi è stato un lancio reciproco di materiale pirotecnico e che hanno generato disordini e pericolo per l’incolumità pubblica che ha determinato la sospensione definitiva della gara. Nel corso dei tafferugli, in particolare, i sostenitori della squadra ASD S Banti Barberino hanno lanciato all’indirizzo dei sostenitori della squadra ASD Reconquista alcuni fumogeni ed un ordigno artigianale la cui detonazione, oltre a causare un foro di circa 10 cm sugli spalti dell’impianto sportivo nel quale si disputava la gara, ha cagionato il ferimento di due sostenitori della squadra ASD Reconquista, tra i quali il signor …. che ha riportato lesioni personali giudicate guaribili in 14 gg dal personale sanitario accorso a mezzo di ambulanza. Con la recente decisione n. 61/2024-2025, questa Sezione: - ha escluso che la posizione dell’atleta tesserato FIGC, presente tra il pubblico ed estraneo alle squadre in campo, sia assimilabile a quella del mero sostenitore; - ha ribadito il principio secondo cui il «[…] dovere di tenere una condotta rigorosamente ispirata ai principi di lealtà, probità e correttezza, sebbene solitamente riconducibile al canone di lealtà sportiva in senso stretto (c.d. “fair play)”, ha assunto una dimensione più ampia, che si estende anche oltre l’ambito della competizione sportiva in sé e per sé considerata e della corretta applicazione delle regole di gioco, traducendosi in una regola di condotta generale che investe qualsiasi attività comunque rilevante per l’ordinamento federale, in ogni rapporto a qualsiasi titolo riferibile all’attività sportiva (CFA, SS.UU., n. 5/2023-2024)»; - facendo applicazione di questo principio, ha ritenuto che il comportamento dell’atleta in discorso debba essere in ogni caso conforme alla clausola generale di cui all’art. 4 CGS, poiché tali obblighi gravano sul soggetto tesserato anche quando non si trovi sul campo di gioco ma sugli spalti, trattandosi di una situazione comunque collegata allo svolgimento dell’incontro, e che debbano essere rispettati anche nei rapporti con gli altri sostenitori, essendo comunque rapporti legati allo svolgimento dell’attività sportiva. La sovrapponibilità di questa fattispecie a quella di causa comporta che i principî ivi affermati possano trovare applicazione anche nella presente controversia; e ciò vieppiù considerando che la surrichiamata decisione n. 61/2024-2025 dà espressamente atto dell’esistenza di un recente orientamento ancora più “inclusivo” formatosi in seno al Collegio di Garanzia dello Sport (n. 10/2024), alla cui stregua «l’art. 4, comma 1, del CGS FIGC deve essere interpretato nel senso che è fatto obbligo di mantenere una condotta conforme ai principi sopra citati in ogni rapporto non solo di natura agonistica, ma anche – addirittura – economico e/o sociale, nonché di astenersi dall’adottare comportamenti scorretti e/o violenti […]. In tal modo elidendo, a quanto sembra, anche il presupposto normativo della riferibilità dell’azione posta in essere all’attività sportiva». Tanto premesso, costituisce jus receptum nella giurisprudenza anche di questa Corte che, per poter «dichiarare la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva, non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito» (tra le tante e per tutte, SS.UU., n. 34/2022-2023; Sez. I, n. 87/2023-2024, n. 61/2024-2025, n. 13/2025-2026; cui adde Collegio di Garanzia dello Sport, n. 13/2016). Venendo al caso di specie, dalla documentazione presente nel fascicolo di primo grado e in particolare da quella relativa al provvedimento di DASPO (doc. 6, pp. 85-89), peraltro non impugnato, risulta, prima e oltre che il ferimento del Sig. …, la sua partecipazione attiva agli episodi di che trattasi. Nell’esistenza, nel contenuto e nella mancata impugnazione del DASPO, il Collegio ritiene di poter ravvisare quegli indizi gravi, precisi e concordanti che permettono di «acquisire» la «ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito» richiesta ai fini dell’accertamento della responsabilità disciplinare sportiva e della conseguente irrogazione delle relative sanzioni… Quanto al trattamento sanzionatorio, esso è stabilito, a norma dell’art. 12, comma 1, CGS, «[…] tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi»; a termini del successivo art. 44, comma 5, poi, «Tutte le sanzioni devono avere carattere di effettività e di afflittività». Come più volte chiarito da questa Sezione, infatti, «in un’ottica di contemperamento dei diversi interessi contrapposti, la sanzione deve poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo e, da ultimo, deve essere suscettibile anche di una valutazione di natura equitativa (ex multis: CFA, Sez. I, n. 120/2023-2024)» (n. 61/2024-2025). A tanto aggiungasi che l’irrogazione del DASPO nei confronti degli atleti tesserati non professionisti comporta il divieto, oltre che di accesso agli impianti, anche di partecipazione alle attività sportive (Cass., sez. III pen., 27.9.2021, n. 35481). Pertanto, il Collegio ritiene congrua la sanzione della squalifica di anni 1 (uno), assodata la natura dei fatti (consistenti nella partecipazione attiva a episodi di violenza su persone o cose), nonché la loro considerevole gravità (di cui dà atto lo stesso Tribunale federale territoriale: «[…] Rileva il Tribunale come i fatti di cui si discute siano abbastanza gravi […]»), nonché in considerazione dell’effetto interdittivo della partecipazione alle attività sportive riveniente dal DASPO.
Confermato il proscioglimento della società in quanto essa non risponde a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento del proprio tesserato/calciatore che ha commesso atti di violenza in qualità di sostenitore durante la gara disputata tra altre compagini societarie…Nella richiamata decisione n. 61/2024-2025, da cui per quanto poc’anzi detto il Collegio non ha ragione di discostarsi, questa Sezione ha ritenuto che «Come è stato recentemente statuito da questa Corte federale (CFA, SS.UU., n. 39/2024-2025), la responsabilità delle società trova fondamento nel rapporto di immedesimazione organica che lega il sodalizio sportivo a (colui o) coloro che, al suo interno, sono investiti del potere di agire in nome di questo. Affinché la responsabilità possa trasmettersi e risalire dal rappresentante al rappresentato non è necessaria alcuna indagine circa l’effettiva utilità per l’ente della condotta antisportiva (che si presume iuris et de iure). Se il legale rappresentante agisce all’interno dei poteri ad esso assegnati – anche a prescindere dal vantaggio o svantaggio economico provocato in capo alla società rappresentata – egli sta agendo nell’interesse della società rappresentata e quindi in virtù di un vincolo organizzativo e teleologico che, secondo la Cassazione, semmai rafforza, e non diminuisce, l’immedesimazione organica (Cass., sez. 4 penale, n. 570/2023). L’interruzione dell’immedesimazione organica può conseguire solo ove risulti che non vi è alcuna colpa organizzativa dell’ente. Secondo i principi ormai via via accolti dalla giurisprudenza ordinaria (penale) la “colpa di organizzazione” ha per un ente la stessa funzione che la colpa assume nel reato commesso dalla persona fisica, quale elemento costitutivo del fatto tipico, integrato dalla violazione colpevole (ovvero rimproverabile) della regola cautelare. Sotto questo profilo, secondo Cass. Sez. 4, n. 32899/2021, proprio l'enfasi posta sul ruolo della colpa di organizzazione e l'assimilazione della stessa alla colpa, intesa quale violazione di regole cautelari, convince che la mancata adozione e l'inefficace attuazione degli specifici modelli di organizzazione e di gestione prefigurati dal legislatore integra una circostanza atta ex lege a dimostrare che sussiste la colpa di organizzazione, la quale va però specificamente provata dall'accusa, mentre l'ente può dare dimostrazione della assenza di tale colpa (Cass., sez. 4 penale, n. 570/2023). Simili principi (rivolti al decreto legislativo n. 231/2001) possono dirsi ormai recepiti nell’art. 7 C.G.S. e risultano persino estesi a fattispecie che, pur non configurando reato, costituiscono comunque illecito sportivo. La colpa di organizzazione deve invero dirsi alla base della ratio dell’art. 7 C.G.S. a mente del quale “al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società di cui all'art. 6, così come anche prevista e richiamata nel Codice, il giudice valuta la adozione, l'idoneità, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art. 7, comma 5 dello Statuto”. Se, allora, il fondamento della responsabilità cd. oggettiva ex art. 6 CGS si fonda sulla cd. colpa organizzativa – che può essere esclusa là dove sia dimostrata l'adozione di un efficace modello organizzativo astrattamente idoneo ad evitare l'evento – v'è da chiedersi come tale responsabilità possa essere riconosciuta in capo alla società sportiva per un fatto commesso da un tesserato presente in veste di sostenitore ad un incontro fra altre e diverse squadre. All'evidenza, non è possibile imporre ad un club di adottare modelli di organizzazione e gestione che consentano di contenere la condotta dei propri tesserati quando assistano, in forma privata, a competizioni sportive ovunque esse si svolgano e rispetto a qualunque squadra in campo. L'impossibilità di individuare una condotta doverosa in capo all'Ente, nel caso specifico che qui ci occupa, determina l'impossibilità di riconoscerne la responsabilità ai sensi dell'art. 6 CGS». Correttamente, dunque, il Tribunale federale territoriale ha escluso la responsabilità dell’ASD San Piero a Sieve…..Alla luce dei suesposti principî, infatti, detta estraneità opera “a monte”, ossia sul piano dell’an, con la conseguente esclusione della responsabilità della società ex art. 6 CGS…
Massima: Anni 3 di squalifica ai calciatori per la violazione dell’art. 4 par. 1 Regolamento FIFA sullo stato e tesseramento dei calciatori, nonché dell’art. 1 co. 5 dello Statuto FIGC; nonché della violazione degli artt. 4 co. 1 e 26 del CGS, per avere nel corso della partita partecipato ai tafferugli verificatisi tra i sostenitori delle due squadre, nel corso dei quali vi è stato un lancio reciproco di materiale pirotecnico e che hanno generato disordini e pericolo per l’incolumità pubblica che ha determinato la sospensione definitiva della gara. Il signor Laurindi in particolare, ha lanciato all’indirizzo dei sostenitori della squadra ASD Reconquista alcuni fumogeni ed un ordigno artigianale la cui detonazione, oltre a causare un foro di circa 10 cm sugli spalti dell’impianto sportivo nel quale si disputava la gara, ha cagionato il ferimento di due sostenitori della squadra ASD Reconquista, tra i quali il signor …, che ha riportato lesioni personali giudicate guaribili in 14 gg dal personale sanitario accorso a mezzi ambulanza…Con riferimento alla posizione del Sig. … dalla documentazione presente nel fascicolo di primo grado e in particolare da quella relativa al provvedimento di DASPO … peraltro non impugnato, risulta che egli, oltre ad aver partecipato ai tafferugli e lanciato fumogeni.. è stato individuato da un testimone ivi nominativamente indicato, che lo conosce personalmente e al quale è stata mostrata una fotografia scattata dai Carabinieri della Compagnia di Borgo San Lorenzo, come autore del lancio del petardo che ha procurato lesioni a due persone, tra cui il Sig. … e investito altri tifosi. Per parte sua, il Sig. … non è stato soltanto coinvolto «[…] come “capo tifoso” ed organizzatore della trasferta, e coordinatore dei cori e “sfottò” che hanno, con tutta probabilità, dato il via ai tafferugli poi culminati negli episodi gravi che, alla fine, hanno indotto alle forze dell’ordine di intimare al Direttore di Gara la chiusura anticipata dell’incontro, e che hanno portato al ferimento di un tifoso». Dalla documentazione presente nel fascicolo di primo grado e in particolare da quella relativa al provvedimento di DASPO … risulta infatti che il Sig. …., in quanto rappresentante della tifoseria dell’ASD Spartaco Banti Barberino, ha: (i) preso accordi con il rappresentante della tifoseria dell’ASD Reconquista «per porre in essere una protesta consistente in accensione di fumogeni, contro il diniego della Lega al minuto di silenzio in ricordo di tre ULTRAS del Foggia recentemente deceduti, di fatto accordandosi per porre in essere il reato previsto dall’art. 6-bis della L. 401/1989»; (ii) partecipato attivamente ai tafferugli. A tanto aggiungasi che il provvedimento di DASPO non è stato impugnato o, comunque, è stato impugnato con esito negativo senza interposizione di ulteriore gravame… Nell’esistenza, nel contenuto e nella mancata impugnazione del DASPO (e/o mancata impugnazione della decisione di rigetto del relativo ricorso gerarchico, per il Sig. … con in più una valutazione di infondatezza, rimasta incontestata, delle tesi difensive di quest’ultimo), il Collegio ritiene di poter ravvisare quegli indizi gravi, precisi e concordanti che permettono di «acquisire» la «ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito» richiesta ai fini dell’accertamento della responsabilità disciplinare sportiva e della conseguente irrogazione delle relative sanzioni. Quanto agli altri atti e documenti richiamati dalla Procura federale e di cui il Tribunale non avrebbe tenuto conto, premesso che gli accertamenti effettuati dalla Compagnia dei Carabinieri di Borgo San Lorenzo fanno parte integrante e sostanziale della documentazione relativa al provvedimento di DASPO di cui si è appena detto, non appaiono conducenti le dichiarazioni del Sig. …. il quale, dopo aver ricostruito i fatti, si è limitato a riferire, per quanto di specifico interesse in questa sede, «[…] di non aver visto chi abbia lanciato il petardo […]» e «di essere a conoscenza del fatto che un tifoso del BANTI ha confessato ai Carabinieri di aver lanciato il petardo e per questo lui ed un altro supporter del BANTI sarebbero stati colpiti da DASPO, come due tifosi del RECONQUISTA».
Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0013/CFA del 1 Agosto 2025 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Sicilia, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 595 TFT del 24/06/2025 e comunicata in pari data
Impugnazione – istanza: – PFI-Sig. G. G. A. -U.S.D. Tortorici
Massima: Accolto il reclamo della procura federale ed in riforma della decisione del TFT inflitta la sanzione di anni 2 di inibizione a colui che all’epoca svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di giustizia sportiva nell’interesse della società per violazione degli artt. 4, comma 1, e 39, comma 3, del Codice di giustizia sportiva per avere colpito con un pugno allo zigomo sinistro il presidente della società all’interno degli spogliatoi. Ammenda di € 1.000,00 alla società… Al riguardo, si rileva come il Giudice di prime cure, in spregio al combinato disposto di cui agli artt. 12, comma 1, e 44, comma 5, Codice di giustizia sportiva, ha quantificato le sanzioni irrogate ai soggetti incolpati in misura eccessivamente incongrua per difetto. Occorrerà pertanto procedere, in accoglimento del primo motivo di gravame, alla riforma della decisione impugnata in parte qua con conseguente rideterminazione della misura (sub specie di accrescimento) delle sanzioni irrogate….Depongono in tal senso una molteplicità di considerazioni. Anzitutto, sul piano della gravità dei fatti, principale parametro di modulazione della misura delle sanzioni (CFA, Sez. I, n. 7/20222023; CFA, Sez. I, n. 117/2022-2023), si rileva come la condotta accertata a carico del sig. Agostino risulti già di per sé connotata da un assoluto livello di gravità nonché da un elevato grado di disvalore, essendo consistita in un’aggressione fisica nei riguardi del Presidente della società ospite, peraltro posta in essere al momento del suo arrivo e dell’ingresso nell’area recintata adiacente agli spogliatoi. Oltre a ciò, assumono rilievo ai fini della determinazione della sanzione anche i motivi all’origine dell’aggressione e le conseguenze che ne sono derivate. Per quanto concerne il primo profilo, l’elemento scatenante dell’aggressione risulta essere stata la circostanza che il Presidente della società ospite Scuola Calcio San Benedetto A.S.D. avesse richiesto - come era suo diritto fare - la presenza della forza pubblica al fine di garantire un sereno svolgimento della gara… Peraltro la reiterazione degli insulti rivolti ai tesserati della società ospite man mano che giungevano presso l’impianto sportivo dimostra che vi è stata anche una sorta di premeditazione da parte del medesimo sig. …Si configura pertanto al riguardo la circostanza aggravante di cui all’art. 14, comma 1, lettera d), Codice di giustizia sportiva, della quale il Giudice di prime cure non pare avere tenuto conto. Quanto al secondo profilo, dall’aggressione perpetrata dal sig. … sono derivate ulteriori, gravi conseguenze, anzitutto sul piano dell’ordine pubblico, dato che si è immediatamente scatenata una vera e propria rissa (mass confrontation) che ha visto coinvolti atleti e tesserati di entrambe le società e richiesto l’intervento dei Carabinieri e che, conseguentemente, la società ospite Scuola Calcio San Benedetto A.S.D. ha deciso di abbandonare l’impianto sportivo e di non disputare la gara ritenendo che difettassero le necessarie condizioni di sicurezza. Ciò ha altresì ulteriormente determinato, sul piano sportivo, conseguenze sfavorevoli a carico di quest’ultima società (sconfitta a tavolino e comminazione dell’ammenda di € 100,00) e, viceversa, conseguenze favorevoli in capo alla società ospitante U.S.D. Tortorici, cui è stata assegnata la vittoria a tavolino della gara. Sono pertanto configurabili le circostanze aggravanti di cui all’art. 14, comma 1, lettere b), c), f), delle quali del pari il Giudice di prime cure pare non avere tenuto conto. Già questi elementi sono di per sé sufficienti ad evidenziare la sproporzione per difetto e la ridotta dissuasività della sanzione inflitta a carico del sig. … e la necessità di procedere al suo accrescimento.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 25/TFN - SD del 1 Agosto 2025 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: F.P. e Bagnolo Calcio a 5 ASD - Reg. Prot. 247/TFN-SD
Massima: Inflitta al calciatore la squalifica per 10 giornate di gara, da scontare in gare ufficiali nel campionato di competenza della corrente stagione sportiva per la violazione dell’art. 4, comma 1 e dell’art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel corso della gara proferito ripetutamente all’indirizzo del calciatore avversario le seguenti testuali espressioni: “negro”, “scimmia”. Ammenda di e 1.500,00 alla società a titolo di responsabilità oggettiva
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 22/TFN - SD del 31 Luglio 2025 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: A.F. e Academy Calcio Pavia a RL - Reg. Prot. 248/TFN-SD
Massima: A seguito di accordo ex art. 127 CGS giornate 7 (sette) di squalifica, da scontare in gare ufficiali alla calciatrice per la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere la stessa, nel corso del primo tempo della gara proferito all’indirizzo della calciatrice avversaria, la seguente testuale espressione di discriminazione razziale: stai zitta, torna al tuo paese, lavati”. Ammenda di € 1.000,00 alla società