Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0013/CFA del 1 Agosto 2025 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Sicilia, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 595 TFT del 24/06/2025 e comunicata in pari data
Impugnazione – istanza: – PFI-Sig. G. G. A. -U.S.D. Tortorici
Massima: Accolto il reclamo della procura federale ed in riforma della decisione del TFT inflitta la sanzione di anni 2 di inibizione a colui che all’epoca svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di giustizia sportiva nell’interesse della società per violazione degli artt. 4, comma 1, e 39, comma 3, del Codice di giustizia sportiva per avere colpito con un pugno allo zigomo sinistro il presidente della società all’interno degli spogliatoi. Ammenda di € 1.000,00 alla società… Al riguardo, si rileva come il Giudice di prime cure, in spregio al combinato disposto di cui agli artt. 12, comma 1, e 44, comma 5, Codice di giustizia sportiva, ha quantificato le sanzioni irrogate ai soggetti incolpati in misura eccessivamente incongrua per difetto. Occorrerà pertanto procedere, in accoglimento del primo motivo di gravame, alla riforma della decisione impugnata in parte qua con conseguente rideterminazione della misura (sub specie di accrescimento) delle sanzioni irrogate….Depongono in tal senso una molteplicità di considerazioni. Anzitutto, sul piano della gravità dei fatti, principale parametro di modulazione della misura delle sanzioni (CFA, Sez. I, n. 7/20222023; CFA, Sez. I, n. 117/2022-2023), si rileva come la condotta accertata a carico del sig. Agostino risulti già di per sé connotata da un assoluto livello di gravità nonché da un elevato grado di disvalore, essendo consistita in un’aggressione fisica nei riguardi del Presidente della società ospite, peraltro posta in essere al momento del suo arrivo e dell’ingresso nell’area recintata adiacente agli spogliatoi. Oltre a ciò, assumono rilievo ai fini della determinazione della sanzione anche i motivi all’origine dell’aggressione e le conseguenze che ne sono derivate. Per quanto concerne il primo profilo, l’elemento scatenante dell’aggressione risulta essere stata la circostanza che il Presidente della società ospite Scuola Calcio San Benedetto A.S.D. avesse richiesto - come era suo diritto fare - la presenza della forza pubblica al fine di garantire un sereno svolgimento della gara… Peraltro la reiterazione degli insulti rivolti ai tesserati della società ospite man mano che giungevano presso l’impianto sportivo dimostra che vi è stata anche una sorta di premeditazione da parte del medesimo sig. …Si configura pertanto al riguardo la circostanza aggravante di cui all’art. 14, comma 1, lettera d), Codice di giustizia sportiva, della quale il Giudice di prime cure non pare avere tenuto conto. Quanto al secondo profilo, dall’aggressione perpetrata dal sig. … sono derivate ulteriori, gravi conseguenze, anzitutto sul piano dell’ordine pubblico, dato che si è immediatamente scatenata una vera e propria rissa (mass confrontation) che ha visto coinvolti atleti e tesserati di entrambe le società e richiesto l’intervento dei Carabinieri e che, conseguentemente, la società ospite Scuola Calcio San Benedetto A.S.D. ha deciso di abbandonare l’impianto sportivo e di non disputare la gara ritenendo che difettassero le necessarie condizioni di sicurezza. Ciò ha altresì ulteriormente determinato, sul piano sportivo, conseguenze sfavorevoli a carico di quest’ultima società (sconfitta a tavolino e comminazione dell’ammenda di € 100,00) e, viceversa, conseguenze favorevoli in capo alla società ospitante U.S.D. Tortorici, cui è stata assegnata la vittoria a tavolino della gara. Sono pertanto configurabili le circostanze aggravanti di cui all’art. 14, comma 1, lettere b), c), f), delle quali del pari il Giudice di prime cure pare non avere tenuto conto. Già questi elementi sono di per sé sufficienti ad evidenziare la sproporzione per difetto e la ridotta dissuasività della sanzione inflitta a carico del sig. … e la necessità di procedere al suo accrescimento.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 25/TFN - SD del 1 Agosto 2025 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: F.P. e Bagnolo Calcio a 5 ASD - Reg. Prot. 247/TFN-SD
Massima: Inflitta al calciatore la squalifica per 10 giornate di gara, da scontare in gare ufficiali nel campionato di competenza della corrente stagione sportiva per la violazione dell’art. 4, comma 1 e dell’art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel corso della gara proferito ripetutamente all’indirizzo del calciatore avversario le seguenti testuali espressioni: “negro”, “scimmia”. Ammenda di e 1.500,00 alla società a titolo di responsabilità oggettiva
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 22/TFN - SD del 31 Luglio 2025 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: A.F. e Academy Calcio Pavia a RL - Reg. Prot. 248/TFN-SD
Massima: A seguito di accordo ex art. 127 CGS giornate 7 (sette) di squalifica, da scontare in gare ufficiali alla calciatrice per la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere la stessa, nel corso del primo tempo della gara proferito all’indirizzo della calciatrice avversaria, la seguente testuale espressione di discriminazione razziale: stai zitta, torna al tuo paese, lavati”. Ammenda di € 1.000,00 alla società