Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0015/CFA del 4 Agosto 2025 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare n.0233/TFNSD dd. 19/23 giugno 2025

Impugnazione – istanza: Società A.S.D. Jonia Calcio FC et alios - Procura Federale

Massima: Confermata la squalifica per anni 5 al tecnico per la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 30, comma 1, del C.G.S., nonché degli artt. 19, comma 1, lett. c) e d), e 37, comma 2, del Regolamento del Settore tecnico per aver in concorso con i Sig.ri …., tutti calciatori tesserati per la società U.S.D. Messana 1966, nonché con altri soggetti allo stato non individuati, atti diretti ad alterare il regolare svolgimento della gara valevole per il Campionato di Under 17 regionale - Girone “C”, organizzato dal CR Sicilia, terminata con il risultato di 2-2. Confermata anche la squalifica per anni 4 e mesi 6 al calciatore che ha provocato il calcio di rigore da cui conseguirà il pareggio. Confermata anche la squalifica per anni 4 al calciatore/portiere per la condotta tenuta durante l’esecuzione del calcio di rigore. Annullata la penalizzazione di punti 23 in classifica inflitta alla società a titolo di responsabilità presunta per i fatti commessi da soggetti ad essa estranei il cui comportamento le avrebbe comportato un vantaggio in classifica perché attraverso il pareggio avrebbe avuto accesso agli Spareggi-Promozione” Play-Off. Il caso di specie: Il tecnico fra il minuto 6’ e il minuto 25’ della ripresa, quindi in solo 19 minuti, sostituisce ben sette calciatori della sua formazione titolare con altrettanti calciatori della panchina, facendo uscire, fra gli altri, il portiere titolare, il capitano e il vice capitano, esaurite le sostituzioni fa poi uscire dal campo 3 calciatori (per presunti malori) e la squadra rimane in campo per alcuni minuti con otto calciatori. Il pareggio verrà raggiunto al 95° minuto su calcio di rigore ove il portiere si butta in anticipo sulla sua sinistra e l’avversario segna con un tiro rasoterra centrale di scarsa potenza. La prova dell’accadimento si rinviene nel referto di gara, nel filmato della gara, nelle pubblicazioni sui social network da parte dei soggetti coinvolti. “..lo standard probatorio richiesto non si spinge fino alla certezza assoluta della commissione dell'illecito - certezza, che peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione - né al superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale” (Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 6/2016). È invece sufficiente un “confortevole convincimento” della violazione, a sua volta sostenuto da un “grado di prova […] che superi la semplice valutazione della probabilità [pur potendo restare] comunque inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio (Cfr. Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, SS.UU., n. 93/2017; Sez. I, n. 23/2021; Sezioni unite, n. 71/2021)” (CFA, SS.UU., n. 14/2023-2024 e Corte federale d’appello, SS.UU., n. 15/2023-2024). Il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare, insomma, si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (come invece è previsto nel processo penale), nel senso che è necessario e sufficiente acquisire - sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti - una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (CFA, SS.UU., n. 2/2023-24)” (per tutte CFA n. 91/2024-2025).

Massima: Annullata la penalizzazione di punti 23 in classifica inflitta alla società a titolo di responsabilità presunta per i fatti commessi da soggetti ad essa estranei il cui comportamento le avrebbe comportato un vantaggio in classifica perché attraverso il pareggio avrebbe avuto accesso agli Spareggi-Promozione” Play-Off e rimessi gli atti alla procura federale al fine di indagare sulla forma di responsabilità diversa e più grave di quella ascrivibile ai sensi all’art. 6, comma 5, CGS… Peculiari problematiche emergono invece nell’esame della posizione della società Jonia Calcio FC, deferita e sanzionata a titolo di responsabilità presunta ai sensi dell’art. 6, comma 5, del Codice di giustizia sportiva. A tale riguardo questo Collegio, all’esito di una approfondita disamina dei profili fattuali e processuali che investono la posizione di essa, ritiene di dover annullare la decisione impugnata nonché la conseguente penalizzazione in classifica disposta a carico della Jonia Calcio e di disporre la (ri)trasmissione degli atti alla Procura federale. E’ emersa infatti, alla luce di tutte le risultanze processuali e della natura delle iniziative investigative che la stessa Procura federale ha prefigurato già nei capi di incolpazione formulati a carico dei tesserati deferiti (“..in concorso con altri soggetti allo stato non individuati”) e poi, da ultimo, esplicitate nel corpo delle proprie controdeduzioni quali attività di indagine per procedere sulla posizione di altri tesserati coinvolti nell’illecito sportivo o colpevoli di omessa denuncia…la configurabilità – quanto meno in termini di concreta ipotesi di accusa a carico di Jonia Calcio – di una forma di responsabilità diversa e più grave di quella ascrivibile ai sensi all’art. 6, comma 5, CGS. In particolare, alla stregua dell’assunto dantesco della “contraddizion che nol consente”, non può radicarsi la responsabilità del Palermo Dario, positivamente accertata nei termini di cui si è detto, senza correlare la sua condotta – in particolare quella tenuta in occasione del calcio di rigore – a quella dei calciatori della squadra avversaria, in primis al tesserato della Jonia Calcio che ebbe ad effettuare il tiro previa intesa con lui in ordine alle modalità di esecuzione del rigore stesso. Sul punto la Corte ha preso in esame l’ipotesi di rubricare già in questa sede la più grave fattispecie di illecito estensibile anche a carico di Jonia Calcio (come appunto sin dall’inizio avvenuto nei confronti della U.S.D. Messana), ma si è ritenuto che a tale conclusione osti (quantomeno) il fatto che così operando si andrebbe ad affermare una diversa tipologia di responsabilità della società senza il previo coinvolgimento disciplinare di almeno uno dei suoi tesserati, formalmente individuato e deferito. Si pone allora l’esigenza di analizzare quale sia, in concreto, lo strumento normativo che consente di dare un corretto sfogo processuale alla situazione così venuta ad emergere…Preso atto che sussiste, sul punto, una lacuna normativa, il Collegio ritiene che per colmare tale lacuna si debba fare ricorso – ai sensi dell’art. 3, comma 4, CGS - ai principi del codice di procedura penale. Del resto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (CFA, SS.UU., n. 88/2022-2023), il richiamo a norme e principi del processo penale al fine di colmare eventuali lacune della giustizia sportiva non è eccezionale, in conseguenza della natura afflittiva delle sanzioni disciplinari e alla conseguente impossibilità di applicare ai giudizi sportivi disciplinari il diritto processuale civile, come previsto dall'art. 6, comma 2, CGS CONI. Il procedimento disciplinare sportivo è caratterizzato da una finalità tipicamente punitiva, in quanto ha la funzione di colpire con sanzioni coloro che contravvengono alle regole che vigono nell’associazione. Tale finalità si traduce in una giurisdizione di carattere oggettivo, affine alla giurisdizione del giudice penale, tesa all’accertamento della colpevolezza del soggetto. Tale giurisdizione si distingue profondamente da quella carattere soggettivo, che invece informa l’ordinario processo sportivo da ricorso, attivabile dai tesserati o dalle società interessate (art. 49 CGS), più affine alla giurisdizione del giudice civile e amministrativo. Pertanto, per i giudizi disciplinari sportivi avanti gli organi di giustizia sportiva, sembrano più pertinenti, in caso di lacuna normativa del Codice di giustizia, i principi e le disposizioni del codice di procedura penale in relazione alla struttura del relativo procedimento (CFA, Sezione consultiva, 18 febbraio 2020). Di conseguenza - ai sensi dell’art. 521, comma 1, c.p.p. – il giudice d’appello “può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, purché il reato non ecceda la sua competenza né risulti attribuito alla cognizione del Tribunale in composizione collegiale anziché monocratica.” Diversamente – ai sensi del comma 2 dello stesso articolo – “dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero se accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio …”. In quest’ottica, la Corte di Cassazione si è ripetutamente espressa, affermando cioè che sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso di radicale mutamento, negli aspetti costitutivi essenziali, delle condotte contestate e delle regole cautelari che si ritengono violate, produttivo di un'incertezza sull'oggetto della imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa (Cass.Pen., sez. 4^, sentenza n. 18366 dd. 10.05.2024). Analogamente, si è precisato che il giudice può pervenire ad una diversa qualificazione della fattispecie nel rispetto delle garanzie del giusto processo di cui all'art. 6 CEDU, a condizione che tale diversa definizione giuridica sia prevedibile, che l'imputato sia posto in condizione di difendersi e che non sia operata una modifica “in peius” del trattamento sanzionatorio (Cass.Pen., sez. 6^, sentenza n. 11670 dd. 24.03.2025). Risulta dunque ineludibile – e coerente con i principi processuali cui deve fare riferimento anche il giudizio disciplinare – disporre la trasmissione degli atti alla Procura federale affinché questa possa compiutamente inquadrare la posizione di Jonia Calcio FC, tanto più che la Procura federale stessa si è già posta nelle condizioni per poter approfondire anche le condotte di gioco poste in essere dai tesserati della stessa Jonia Calcio.

Massima:… secondo la costante giurisprudenza in materia (da ultimo: CFA, SS.UU., n. 121/2024-2025), la giovane età dei calciatori coinvolti in episodi disciplinarmente rilevanti non è attenuante atipica (cfr. Collegio di garanzia dello sport CONI, Sez. IV, n. 35/2019) in quanto la giovane età è, semmai, sintomo della necessità di una profonda riflessione sullo spirito e sui valori che debbono permeare, sempre e comunque, l’attività sportiva e rappresenta, con la sua implicita negazione dei canoni di lealtà e correttezza, un disvalore aggiunto. La pena concretamente inflitta ai giovani calciatori – che deve peraltro rispondere sempre a criteri di ragionevolezza e proporzionalità – svolge una funzione “educatrice”, in quanto essi si affacciano al mondo professionistico e nei loro confronti deve essere inculcato fin dall’inizio il senso del rispetto delle regole sportive di comportamento, secondo principi di lealtà, rispetto e correttezza. Diversamente opinando verrebbe meno non solo la funzione rieducativa della sanzione, ma anche quella di prevenzione speciale e generale, particolarmente rilevante nell’ambito sportivo per i valori di probità, lealtà ed onestà cui esso è improntato e che la pratica sportiva in linea generale deve aiutare a perseguire e conseguire. Se è certamente vero che la giovane età dei colpevoli deve spingere a sottolineare, per quanto possibile, il ruolo educativo della sanzione, detto elemento da solo - e in assenza di qualunque altra motivazione che possa attenuare la gravità dei fatti - non può portare ad un risultato che determini un effetto sostanzialmente contrario al rispetto delle regole o, peggio, ad una sensazione di sostanziale impunità del colpevole.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 24/TFN - SD del 31 Luglio 2025  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: E.M.O. - Reg. Prot. 252/TFN-SD

Massima: Sanzionato il calciatore con mesi 2 (due) di squalifica in gare ufficiali, a decorrere dall'inizio della prima competizione ufficiale della stagione sportiva 2025/2026 per la violazione dell’art. 4 del C.G.S. per aver, in occasione della gara posto in essere - in concorso con altro soggetto non tesserato e previo accordo in precedenza intercorso con quest’ultimo avente ad oggetto la promessa/intesa di farsi ammonire nel corso dell’anzidetta gara così da consentire, successivamente, al … di poter effettuare scommesse sportive vincenti su tale evento (ammonizione) – atti diretti in modo non equivoco ad alterarne il regolare svolgimento ai fini delle scommesse sportive. E segnatamente, per aver al minuto 18^ del secondo tempo della gara in argomento, in occasione di una rimessa dal fondo, ritardato scientemente la ripresa del gioco così da indurre l’arbitro ad ammonirlo per “comportamento non regolamentare” (cfr. referto arbitrale in atti) e rendere in tal modo possibile il verificarsi dell’evento (ammonizione) oggetto dell’accordo in precedenza raggiunto con … nonché, il conseguimento da parte di questi (e di altri scommettitori che medio tempore erano venuti a conoscenza di tale accordo) di un ingiusto profitto per effetto di cospicue vincite di denaro ottenute (anche in ragione della quota elevata che le società concessionarie/autorizzate alle scommesse sportive avevano attribuito all’esito “Ammonizione SI”) da una serie di scommesse effettuate sui mercati del betting legate, come indicato nella nota del 14.03.24 dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM) in atti, al “verificarsi dell’ammonizione al giocatore …”.

Massima: All’esito dell’operata modifica del capo di incolpazione (atteso che la condotta contestata non configurerebbe violazione dell’art. 30 CGS ma del solo art. 4 CGS) ad opera della Procura Federale (da ritenersi ammissibile ai sensi dell’art. 516 c.p.p. e alla luce delle novità introdotte dalla riforma Cartabia e tenuto anche conto del fatto che la stessa è avvenuta nel pieno rispetto del contraddittorio, essendo presenti in udienza sia il deferito e sia i legali dello stesso, i quali nulla hanno dedotto in merito), la valutazione del Tribunale deve ritenersi cristallizzata e quindi limitata alla sola contestazione relativa alla violazione dell’art. 4 CGS. In ordine alla suddetta contestazione il Tribunale ritiene sussistere la responsabilità del deferito….Ebbene, la circostanza che un calciatore, dichiari a terzi soggetti, prima dello svolgimento di un incontro, fatti o situazioni attinenti la gara a cui parteciperà, addirittura affermando che nella gara si sarebbe fatto ammonire o, comunque, lasciando intendere tale possibilità, a prescindere dallo scopo per cui la dichiarazione viene fatta, configura senza ombra di dubbio una violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità a cui ogni tesserato deve conformare la propria condotta. Di qui la responsabilità del sig. …. per la violazione dell’art. 4 CGS…Dagli atti di causa, difatti, emergono una serie di elementi che inducono a ritenere che l’ammonizione del sig. … non sia stata casuale. In primo luogo, risulta alquanto anomalo che a fronte di un flusso di scommesse concentrate, senza combinazione di altri pronostici, sull’ammonizione (per giunta) del portiere della squadra ospite ,,,, tutte effettuate in un arco temporale ristretto e localizzate nella città di Udine, e soprattutto a fronte della circostanza che pochi giorni prima lo stesso … insieme a colui che ha effettuato le scommesse, abbiano discusso della possibilità di tale evento, lo stesso si sia poi effettivamente verificato. L’ammonizione dell’…, del resto, non potrebbe neppure essere ricondotta al suo stato d’animo “aggressivo” a causa dei problemi familiari, come dallo stesso ipotizzato, dal momento che la motivazione della sanzione si riconduce non ad un fallo di gioco, ma ad un comportamento non regolamentare dovuto alla perdita di tempo nel rimettere il pallone in gioco. Ulteriori elementi che portano a dubitare della genuinità dell’ammonizione si riscontrano dall’audizione resa innanzi alla Procura Federale dal direttore della gara….difatti, interrogato sui motivi che lo avevano indotto ad ammonire il portiere …, riferisce: Il provvedimento disciplinare è stato assunto perché in modo reiterato il portiere dell’Udinese ogni qual volta il pallone avrebbe dovuto essere rimesso in gioco da lui si attardava per diversi secondi. Dopo averlo richiamato in due circostanze, la prima nella prima frazione di gioco e la seconda qualche minuto prima la comminazione del provvedimento disciplinare, in quella occasione non potevo fare altro che mostrargli il cartellino giallo. Preciso che durante l’intervallo prima del rientro delle squadre sul terreno di gioco avevo altresì avvertito il capitano della squadra di sollecitare il proprio portiere a mantenere una condotta conforme alle regole di gioco. Da tali dichiarazioni si evince, dunque, che il portiere …. durante il corso della partita ha assunto una condotta volta a provocare l’adozione di un provvedimento disciplinare nei suoi confronti, e ciò anche in una fase di gioco in cui l’Udinese non era in vantaggio e, pertanto, la “perdita di tempo” non avrebbe avuto alcuna utilità. L’insieme di tali elementi, che vanno letti tenendo conto che nell’ordinamento sportivo il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio, laddove la prova di un fatto può anche essere e, talvolta, non può che essere, logica piuttosto che fattuale (Decisione n. 14/CFA-2023-2024), portano il Tribunale a ritenere che l’ammonizione del sig. …. durante la partita Lazio vs Udinese dell’11.3.24 non sia stata casuale.Di qui la violazione dei principi di cui all’art. 4 CGS anche sotto questo ulteriore profilo.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0007/CFA del 17 Luglio 2025 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. – Seconda Sezione, con decisione n. 50 del 5 maggio - 20 giugno 2025, concernente la decisione della Corte Federale d’Appello - Sezioni Unite n. 0034/CFA/2024-2025 del 20 settembre 2024, relativa all’originario reclamo n. 0025/CFA/2024-2025, proposto in data 13 agosto 2024 dal Sig. C.D.P., contro la Procura Federale FIGC, per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione disciplinare n. 0040/TFNSD/2024-2025 del 29 luglio-7 agosto 2024

Impugnazione – istanza:  Sig. C.D.P./PF

Massima: La Corte in sede di rinvio ex art. 62, comma 2, C.G.S. C.O.N.I. e art. 110 C.G.S. F.I.G.C., in riforma della decisione irroga al calciatore la sanzione della squalifica fino al 16 luglio 2025 e dell'ammenda di 3.000,00 - in luogo di quella comminata di mesi 24 ed ammenda di 10.000,00 per l’effettuazione di scommesse in violazione degli artt. 4 comma 1 e 24, commi 1 e 2 CGS per effetto del proscioglimento dall’addebito relativo alle 137 scommesse che risultano effettuate sul conto …residuando a suo carico solo 4 scommesse sul conto …, in ordine alle quali il … ha ammesso la propria responsabilità nel corso dell’audizione e per l’applicazione della  circostanza attenuante specifica dell’art. 13, comma 1, lettera e), CGS FIGC per aver collaborato con la procura fornendo elementi probatori utilizzabili a carico di altri soggetti ed aver adempiuto alle prescrizioni alternative che gli erano state impartite dalla Corte con la decisione n. 0034/2024-2025. Ve dichiarato il proscioglimento per mancanza di elementi indiziari perchè trattandosi di scommesse effettuate su una piattaforma on line, è in discussione proprio il tema probatorio della riconducibilità all’incolpato del relativo conto, posta la statuizione del Collegio di Garanzia secondo cui “il documento e i dati indentificativi del calciatore potevano essere utilizzati abusivamente da quanti ne avevano la disponibilità nell’ambiente”. Inoltre, non possono essere prese in considerazione le deduzioni della Procura Federale nella parte in cui … ripropongono quali elementi probatori o indiziari proprio le circostanze che erano state recepite dalla Corte nel capo della pronuncia cassata (intestazione del conto gioco in capo al Pastina e rapporti SOGEI; apertura del conto mediante trasmissione del documento di identità; ipotizzata connivenza e collaborazione dell’incolpato a beneficio sostanziale di altro soggetto), dunque in aperta antitesi con la pronuncia cassatoria, essendo certamente inibito al giudice del rinvio fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici dal giudice di legittimità (v. Cass. civ., Sez. III, n. 24200/2018, cit.).

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0004/CFA del 11 Luglio 2025 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione della Corte Federale D’Appello n. 0008/CFA-2024-2025 depositata in data 22 luglio 2024 per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare - n. 0248/TFNSD/2023-2024

Impugnazione – istanza:  Sig. G.M.

Massima: La Corte in sede di rinvio ex art. 62, comma 2, C.G.S. C.O.N.I. e art. 110 C.G.S. F.I.G.C., in parziale riforma della decisione limitatamente all’entità della sanzione irrogata, irroga all’allenatore la sanzione della squalifica di anni 2 - in luogo di quella comminata di anni cinque anni per l’illecito ex art. 30 CGS FIGC, con l’aggravante di cui al comma 6 del medesimo articolo - valorizzando il principio enunciato dal Collegio ovvero una sanzione più mite per costui, rispetto a quelle inflitte agli altri correi… l’illecito sportivo… pur integrando una fattispecie di per sé sempre e comunque assai grave, non per ciò è implausibile di risultare circostanziato, nel caso concreto in senso attenuativo (rispetto alla fattispecie base di cui al cit. art. 30 CGS): giacché non c’è alcuna disposizione che per tale illecito escluda la valutazione delle circostanze attenuanti (artt. 12 e 13 cit.); né la loro possibile prevalenza rispetto alla contestata, unica aggravante di cui al comma 6 del cit. art. 30 (per l’effettiva alterazione del risultato della partita). Ne deriva che, in punto di stretto diritto, la mera (e pur ovvia) affermazione della gravità del tipo di illecito non dà, in alcun modo, ragione del diniego di applicazione delle circostanze attenuanti….Il principio enunciato dal Collegio di Garanzia ex art. 62, comma 2 CGS CONI al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi Osserva il Collegio di Garanzia: “la concorrente responsabilità di tutti i prevenuti non è correttamente predicabile in misura paritaria tra loro – diversi essendo stati sia gli apporti causali al compimento dell’illecito, sia l’intensità del dolo per ciascuno di costoro – imponendosi invece un’articolata declinazione della risposta sanzionatoria, da differenziare adeguatamente rispetto (per ciò che qui rileva) al … Donde l’esigenza di una sanzione più mite per costui, rispetto a quelle inflitte agli altri correi”. Conclude il Collegio che: “l’illecito sportivo, non è implausibile di risultare circostanziato, nel caso concreto in senso attenuativo (rispetto alla fattispecie base di cui al cit. art. 30 CGS): giacché non c’è alcuna disposizione che per tale illecito escluda la valutazione delle circostanze attenuanti (artt. 12 e 13 cit.); né la loro possibile prevalenza rispetto alla contestata, unica aggravante di cui al comma 6 del cit. art. 30 (per l’effettiva alterazione del risultato della partita)”. Conclusivamente, la decisione della CFA n. 8/2024 è stata annullata ai sensi dell’art. 54, comma 1 CGS-CONI, per insufficienza della motivazione limitatamente ed esclusivamente in ordine alla sola entità della sanzione irrogata. Al riguardo, il giudice remittente detta “il principio” cui il giudice di rinvio deve uniformarsi a pag. 21 della decisione, punti: A), B) e C). Al netto del chiaro principio di diritto secondo cui il codice vigente non prevede alcuna disposizione in forza della quale in presenza di un illecito sportivo vada esclusa la valutazione delle circostanze attenuanti ex art. 12 e 13, le indicazioni dettate dal Collegio di Garanzia, appaiono a questa Corte, stringenti e vincolanti nel merito, in punto di quantificazione della sanzione. Il Collegio di Garanzia sinteticamente dispone: A) di irrogare una sanzione al ….. “il cui apporto casuale all’illecito è stato marginale perché palesemente inferiore a quella di tutti gli altri prevenuti, in misura adeguatamente differenziata (in melius) rispetto a quella (cinque anni) che è stata inflitta agli altri tesserati”; B ) “di disancorare la base di calcolo della sanzione a lui applicabile dal minimo edittale (quattro anni), in difetto di un’affermazione di prevalenza dell’aggravante (che però, ex art. 16 comma 2, cit. non parrebbe agevolmente predicabile per il …)”; C) “l’eventuale non applicazione delle attenuanti, che postulerebbe però la confutazione da parte della Corte Federale sia del contributo da lui fornito alle indagini (ex. Art. 13, comma 1 lettera e), sia la negazione di ulteriori circostanze idonee a giustificare una diminuzione della sanzione (ex art. 13, comma 2)” valutando in tale sede se effettivamente il … abbia avuto a disposizione esclusivamente gli undici giocatori schierati in campo e dunque la panchina vuota, perché in tal caso il suo contributo causale all’illecito non parrebbe estensibile, all’aver fatto giocare i più scarsi”. Facendo applicazione dei suindicati principi, in forza dei quali residua un ristretto margine di operatività in punto di valutazioni di merito, questa Corte valuta positivamente la ricorrenza della circostanza attenuante ex art. 13, comma 1 lettera e) CGS per aver, il reclamante ammesso la responsabilità e l’aver prestato collaborazione fattiva a differenza degli altri indagati, sin dal proprio interrogatorio, e di aver messo a disposizione della Procura federale il proprio telefono cellulare fornendo copia delle proprie conversazioni private. Valuta altresì positivamente, in adesione alle indicazioni del Collegio di Garanzia, la ricorrenza delle attenuanti generiche ex art. 13, comma 2 CGS sia per non aver, il …, mai avuto contatti con il direttore di gara e sia per come emerge dalla documentazione in atti (referto arbitrale del 02/04/2023 e distinta n. 1999217 dove sono stati elencati solo dodici calciatori, divenuti undici perché il sig. Antonelli non è poi comparso), da cui emerge che la squadra ospite ha affrontato la gara con soli undici giocatori e quindi “senza cambi” in panchina da poter utilizzare. Conclusivamente, in applicazione dell’art. 15, comma 3 CGS e secondo le indicazioni del Collegio di garanzia del Coni si ritiene che le attenuanti suindicate prevalgano sull’unica circostanza aggravante contestata ex art. 30, comma 6 CGS (alterazione del risultato di gara), con l’obbligo normativo di tener conto esclusivamente delle “circostanze attenuanti”. Ne consegue che disancorando la base di calcolo della sanzione dal minimo edittale (quattro anni – punto B) dei principi fissati dal Collegio di Garanzia) e facendo applicazione dell’art. 15, comma 1 CGS, come anche evidenziato dallo stesso Collegio (pag. 22 della decisione) questa Corte ritiene che la sanzione da applicare al caso in esame sia quello della squalifica di anni due. Infatti, al fine di definire il quantum della sanzione da irrogare occorre far riferimento, in un’ottica comparativa, al contributo causale di ciascuno degli incolpati, in ragione del ruolo rivestito nella vicenda in esame, ed alle sanzioni irrogate agli altri concorrenti nell’illecito. Conclusivamente la sanzione di due anni di squalifica si rivela del tutto idonea a soddisfare i criteri di afflittività, proporzionalità e ragionevolezza come innanzi enunciati.

Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Seconda: Decisione n. 50 del 20/06/2025

Decisione impugnata: Decisione delle Sezioni Unite della Corte Federale d’Appello della FIGC n. 0034/CFA-2024- 2025 del 20 settembre 2024, con cui è stato accolto parzialmente il reclamo del calciatore [omissis] ed irrogata allo stesso la squalifica di mesi 24, di cui 12 commutabili in prescrizioni alternative, oltre all’ammenda di € 10.000,00, in riforma della decisione n. 0040/TFNSD-2024- 2025 del Tribunale Federale Nazionale della FIGC del 7 agosto 2024.

Impugnazione Istanza: omissis / FIGC

Massima: Annullata con rinvio la decisione della CFA perché con riferimento alla contestata violazione di scommesse ex art. 24 CGS FIGC vi è stata una insufficiente motivazione in ordine alle scommesse che il ricorrente nega di averle effettuate per non aver aperto il conto on line…La questione riguarda l’apertura di un conto personale (n. [omissis]) sul sito maltese di scommesse …, che il sig. [omissis] nega di avere aperto assumendosi non responsabile delle 137 scommesse su eventi calcistici registrate sul medesimo conto in due giornate. [omissis] aveva dedotto che il conto era stato aperto impiegando fraudolentemente le sue generalità e i suoi dati fiscali - agevolmente conoscibili nell’ambiente - ed era stato utilizzato a sua completa insaputa, come era comprovato dalla mancanza di bonifici o ricariche verso quel conto da parte sua. La decisione impugnata ha ritenuto di disattendere tale prospettazione sulla base dei seguenti argomenti. A) Ai fini dell’apertura del conto, era necessaria “altresì la trasmissione all’operatore maltese di copia del suo documento di identità”: ciò che costituirebbe un “adempimento precluso a soggetti diversi dall’intestatario, i quali non possono ragionevolmente avere accesso a simile documento”. B)         Di conseguenza, se l’operazione fosse avvenuta “a beneficio sostanziale di altro soggetto”, il sig. [omissis] “avrebbe potuto pianamente indicare il nome dell’effettivo beneficiario ma non lo ha fatto”. C)    Il sig. [omissis] ha denunciato il fatto tardivamente, solo nel mese di agosto 2024. D) La mancanza di rimesse di denaro da parte del [omissis] sul conto Hill Side non sarebbe decisiva per “la notoria esistenza sul mercato delle transazioni digitali di strumenti in grado di operare in modo non tracciabile (ricariche, carte prepagate, mezzi di pagamento assai diffusi tipo paypal o revolut)”. Questi argomenti sono stati ritenuti sufficienti a disattendere la tesi dell’odierno ricorrente in relazione allo “standard probatorio valorizzabile nel processo sportivo”: donde il rigetto dell’impugnativa. Ad avviso di questo Collegio, invece, l’apprezzamento dei materiali istruttori compiuto dalla Corte Federale di Appello appare insufficiente e sostanzia una violazione dei principi in tema di distribuzione dell’onere probatorio in quanto si è risolto, in concreto, nel disattendere in modo apodittico i dati probatori offerti dal [omissis], con la conseguente carenza di motivazione su un punto decisivo. Ed  infatti,  il  documento  e  i  dati  indentificativi  del  calciatore  potevano  essere  utilizzati abusivamente da quanti ne avevano la disponibilità nell’ambiente. La denuncia-querela è stata fatta, e comunque il [omissis] aveva dichiarato di non riconoscere la titolarità né la disponibilità del conto gioco in questione già nel corso dell’interrogatorio reso il 9 maggio 2024 alla Procura Federale della FIGC. La circostanza che la denuncia-querela contro ignoti sia stata sporta il 30 agosto 2024 è motivata dal fatto che (lo si legge a p. 4 della stessa) il “Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare della FIGC (…) in modo inatteso ed incomprensibile riteneva (..) che l’attività difensiva (…) non provava la inesistenza del conto Hill Side anche perché la mancata acquisizione dei tabulati richiesti non trovava riscontro per il fatto che si trattasse di una società che opera fuori dal territorio italiano”. Non consta, diversamente da quanto ritenuto in secondo grado, che i mezzi di pagamento on line possano operare in modo non tracciabile. Inoltre, non risultano presi in considerazione gli elementi probatori offerti dal [omissis], quali: i dati anagrafici di un calciatore sono reperibili agevolmente anche on line; il numero di telefono indicato nell’apertura del conto in questione non apparteneva al [omissis]; il codice OTP per completare l’iscrizione, dunque, non è stato inviato al [omissis]; l’indirizzo mail inserito ([omissis]) non gli apparteneva; [omissis], di conseguenza, non ha ricevuto alcuna comunicazione e tanto meno ha potuto inserire sul portale il suo documento; per le operazioni economiche risultava fornito un conto PayPal sconosciuto al [omissis]. In definitiva, dunque, ritiene il Collegio che il mancato apprezzamento di questi fatti, e la conseguente carenza di valutazione circa la loro portata, costituisca ragione di annullamento della decisione impugnata ed imponga una adeguata considerazione degli stessi da parte del giudice del rinvio.

Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Seconda: Decisione n. 41 del 09/06/2025

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale di Appello FIGC, Sezioni Unite, n. 0008/CFA-2024-2025 del 22 luglio 2024 (Registro procedimenti nn. 0144 - 0145 - 0146 - 0147/CFA/2023-2024), comunicata, quanto al dispositivo, in data 11 luglio 2024, nella parte in cui ha respinto il reclamo proposto dall’odierno ricorrente, per l’effetto confermando la decisione del Tribunale Federale Nazionale FIGC, Sezione Disciplinare, n. 0248/TFNSD-2023-2024 del 7 giugno 2024, che ha irrogato, a carico del Sig. [omissis] (oltre alle sanzioni inflitte ad altri soggetti, qui non rilevanti perché in questa sede non appellanti), la sanzione della squalifica per anni 5 (cinque).

Impugnazione Istanza: omissis – FIGC

Massima: È ben noto che, ex art. 30 cit., l’illecito sportivo si perfeziona con “il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica” (comma 1); i tesserati, “riconosciuti responsabili di illecito sportivo, sono puniti con la sanzione non inferiore alla inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di quattro anni e con l’ammenda in misura non inferiore ad euro 50.000,00” (comma 5), ma “Le sanzioni sono aggravate … se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito” (comma 6). Ritiene questo Collegio che la qui impugnata decisione rechi sufficiente motivazione in ordine all’affermazione di sussistenza del dolo normativamente richiesto per la configurazione, anche in capo al [omissis], di tale grave fattispecie illecita. In tal senso la CFA ha correttamente valorizzato sia il contributo causale (pur se assai minore rispetto a quello degli altri concorrenti: ma su ciò si tornerà in sede di scrutinio del successivo motivo di ricorso) volontariamente apportato dal [omissis] per la conclusione del pactum sceleris – soprattutto, per quanto intermediato dall’odierno ricorrente, tra il [omissis] e il [omissis], che egli ha messo in contatto proprio al fine di consentire al primo di essi di convincere il secondo ad alterare il risultato della gara direttamente, ovvero facendo a sua volta da tramite nei confronti dei compagni di squadra – sia l’accettazione da parte di costui del progetto del [omissis] volto ad alterare lo svolgimento e il risultato della partita tra le loro due squadre nell’ultima giornata della stagione regolare del campionato. Non persuade, infatti, l’assunto del ricorrente, secondo cui la CFA non avrebbe indagato quale sia l’elemento psicologico ravvisabile in capo allo stesso: giacché, al contrario, correttamente la Corte Federale ha colto nella collaborazione prestata dal [omissis] per consentire che la partita si concludesse con la sconfitta della propria squadra – pur se in effetti più modesta e contenuta di quella degli altri coautori dell’illecito – il dolo intenzionale proprio dell’illecito sportivo ex art. 30 cit.. In proposito è sufficiente rilevare che il [omissis] non ha rimandato il [omissis] a vedersela da solo col [omissis] – nel qual caso egli avrebbe limitato la propria responsabilità a quella, assai più modesta, di cui al comma 7 dello stesso art. 30, per omessa denuncia dell’illecito sportivo commesso solo da altri – essendosi invece personalmente attivato (al di là di una pur opinabile promessa di far giocare i più scarsi, su cui si tornerà infra) affinché l’incontro del portiere e capitano della propria squadra con l’allenatore dell’altra si realizzasse nel modo più propizio alla conclusione dell’accordo illecito tra i due: ossia in apparenza casualmente, ma in realtà sotto l’abile regia del [omissis] stesso. Ciò basta, ad avviso di questo Collegio, a rendere ampiamente sufficiente la motivazione con cui la CFA è pervenuta all’affermazione di responsabilità del ricorrente per l’illecito contestatogli (e non invece per la diversa e più tenue fattispecie dell’omessa denuncia): con rinveniente definitiva infondatezza anche del terzo motivo di ricorso, sin qui trattato. Va da sé, infatti, che i numerosi richiami, offerti dalle intercettazioni penali, all’elaborazione anche di un “piano B” tra il [omissis] e l’arbitro a lui asservitosi, lungi dall’implicare l’obiettiva carenza di un affidabile pactum sceleris concluso con il [omissis] – come sostenuto dalla difesa di costui – unicamente attestano la pervicace volontà dell’allenatore della Dego Calcio di non accettare alcun rischio d’insuccesso o di imprevisti; sicché potrebbero eventualmente solo attenuare, ma non certamente elidere, la responsabilità del [omissis] per l’illecito sportivo, che la Procura Federale ha correttamente contestato a tutti i soggetti concorrenti, nei confronti dei quali la CFA l’ha poi ritenuto sussistente.

Massima: Accolto il ricorso e per l’effetto annullata con rinvio la decisione della CFA che aveva sanzionato il ricorrente con la squalifica per anni 5 per la  «violazione dell’art. 30, comma 1, del Codice di giustizia sportiva in relazione all’art. 38 del CGS per aver tutti in concorso tra loro (e con altri soggetti allo stato non identificati), ciascuno con un proprio autonomo apporto causale, posto in essere atti diretti in modo non equivoco ad alterare il regolare svolgimento e il conseguente risultato finale della gara Dego Calcio vs. Nolese disputata in data 02.04.2023 e valevole per il Campionato di 2^ Categoria FIGC Liguria della stagione sportiva 2022-2023 al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione sportiva, favorendo la vittoria della squadra ospitante (ASD Dego Calcio) ai danni di quella ospite (Nolese R.G. 1946-2001) così da assicurare alla stessa un vantaggio in classifica e consentirle per l’effetto di poter disputare “in casa” l’andata della successiva partita valida per i play-off di fine stagione. L’annullamento è in ordine al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti in favore del sig. [omissis], e la contestuale violazione degli art. 12 e 13, comma 1, del CGS della FIGC; con conseguente sproporzione del trattamento sanzionatorio globalmente adottato e l’insufficiente motivazione sulla quantificazione finale della sanzione applicata. …questo Collegio condivide pienamente, della qui impugnata decisione  della  CFA,  la  fondamentale  sussistenza  di  una  “…  ragionevole  certezza  del compimento di atti idonei per la configurabilità dell’illecito sportivo, con l’affermazione di responsabilità di tutte le persone fisiche (ognuno per quanto di competenza) incolpate”. Nondimeno, la concorrente responsabilità di tutti i prevenuti non è correttamente predicabile in misura paritaria tra loro – diversi essendo stati sia gli apporti causali al compimento dell’illecito, sia l’intensità del dolo per ciascuno di costoro – imponendosi invece un’articolata declinazione della risposta sanzionatoria, da differenziare adeguatamente rispetto (per ciò che qui rileva) al [omissis]. Donde l’esigenza di una sanzione più mite per costui, rispetto a quelle inflitte agli altri correi. Giova, in proposito, muovere dal rilievo che l’illecito sportivo – di cui, mercé il rigetto dei motivi precedentemente scrutinati, si è già riconosciuta la sussistenza anche in capo all’odierno ricorrente – pur integrando una fattispecie di per sé sempre e comunque assai grave, non per ciò è implausibile di risultare circostanziato, nel caso concreto in senso attenuativo (rispetto alla fattispecie base di cui al cit. art. 30 CGS): giacché non c’è alcuna disposizione che per tale illecito escluda la valutazione delle circostanze attenuanti (artt. 12 e 13 cit.); né la loro possibile prevalenza rispetto alla contestata, unica aggravante di cui al comma 6 del cit. art. 30 (per l’effettiva alterazione del risultato della partita). Ne deriva che, in punto di stretto diritto, la mera (e pur ovvia) affermazione della gravità del tipo di illecito non dà, in alcun modo, ragione del diniego di applicazione delle circostanze attenuanti. Né, peraltro, la decisione qui impugnata denota di essersi fatta correttamente carico della necessaria applicazione dei parametri generali di dosimetria della sanzione: sia rispetto ai contributi causali – oggettivamente diversi – che i quattro soggetti prevenuti ([omissis], [omissis], [omissis] e [omissis]: qui appunto indicati in ordine decrescente di apporto al pactum sceleris, che pur è in effetti intercorso tra ciascuno di loro e il [omissis]) hanno posto in essere; sia rispetto ai generali criteri della sua commisurazione, che pure in ambito sportivo – per il tramite degli artt. 12, comma 1, e 16, comma 2, CGS – rimandano agli indici di gravità (prima soggettiva e poi oggettiva) dell’illecito da sanzionare, secondo il generale paradigma desumibile dai principi espressi dall’art. 133 cod. pen.. Sicché quello che si palesa sussistente rispetto alla decisione qui gravata – lungi dall’essere un profilo di merito, sottratto al sindacato di legittimità di questo Consiglio – è un vizio motivazionale, certamente rilevante e censurabile in questa sede, perché in concreto sussistente nel caso di specie. Ai sensi dell’art. 54, comma 1, secondo periodo, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, è ammesso, infatti, il ricorso a questo Collegio di Garanzia dello Sport, oltre che “per violazione di norme di diritto”, anche “per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”. E, nella specie, coglie nel segno la riferita censura, di “omessa o insufficiente motivazione”, alla decisione della CFA, per non aver correttamente applicato gli artt. 12 e ss. del CGS, ai sensi dei quali (per quanto potrà concretamente rilevare in sede di rinvio): a)   “Gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate  le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva” (art. 12, comma 1); b)            “La sanzione disciplinare è attenuata se dai fatti accertati emerge a favore del responsabile una o più delle seguenti circostanze: … (omissis) … e) aver ammesso la responsabilità o l'aver prestato collaborazione fattiva per la scoperta o l'accertamento di illeciti disciplinari” (art. 13, comma 1, lett. e); c)   “Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione” (art. 13, comma 2); d)         “Se concorrono una o più circostanze attenuanti, la sanzione può essere diminuita, qualora riferita ad un parametro temporale o pecuniario, sino alla metà del minimo previsto per l'infrazione” (art. 15, comma 1); e)         “Nell’ipotesi di concorso di persone nell’infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l’intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole, sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono” (art. 16, comma 2). Va da sé che non spetta a questo Collegio rideterminare – ovviamente in diminuzione – la sanzione correttamente applicabile al ricorrente per effetto del combinato disposto di tali disposizioni: nonché del cit. art. 133 cod. pen. (sebbene non in via diretta, bensì nei principi da esso espressi, in quanto richiamati dalle succitate disposizioni del CGS della FIGC). Non è in discussione, infatti, il fondamentale arresto espresso dalla decisione di questo Consiglio, a Sezioni Unite, n. 19 del 2017, secondo cui «Il vizio di omessa o insufficiente motivazione che legittima il ricorso al Collegio di Garanzia dello sport si configura soltanto qualora dal percorso argomentativo del giudice di merito emerga il mancato esame di elementi che avrebbero potuto condurre ad una diversa decisione, ovvero la mancata esposizione del procedimento logico o motivazionale seguito dal giudice». Nondimeno, è certo che questo «Collegio di Garanzia dello Sport non può procedere a una nuova valutazione dei fatti, ma può … verificare se il Giudice di merito abbia nelle sue valutazioni violato una norma (sostanziale o processuale), ovvero abbia motivato la propria decisione in modo lacunoso o illogico o contraddittorio» (così la Sezione IV di questo Collegio, decisione n. 5 del 2022); così come «può valutare la legittimità della misura di una sanzione … se la stessa è stata irrogata in palese violazione dei presupposti di fatto o di diritto o per la sua manifesta irragionevolezza» (così le Sezioni Unite di questo Collegio, 6 settembre 2019, n. 71). Orbene, il Collegio ritiene che l’accoglimento del IV motivo di  ricorso necessariamente comporti l’annullamento dell’impugnata decisione della CFA – limitatamente all’entità della sanzione irrogata al [omissis] – con rinvio della causa alla stessa CFA per la rinnovazione della valutazione dei succitati parametri, applicabili per la corretta dosimetria della sanzione da infliggere al ricorrente, la Corte Federale dovendo motivatamente riconsiderare nel giudizio di rinvio: A)        l’entità della sanzione da applicare al [omissis] – il cui apporto causale all’illecito è stato marginale, perché palesemente inferiore a quello di tutti gli altri prevenuti – in misura adeguatamente differenziata (in melius) rispetto a quella (cinque anni) che è stata inflitta agli altri tesserati FIGC; B) la difficoltà di disancorare la base del calcolo della sanzione a lui applicabile dal minimo edittale (quattro anni), in difetto di un’affermazione di prevalenza dell’aggravante (che però, ex art. 16, comma 2, cit., non parrebbe agevolmente predicabile per il [omissis]), nel rispetto dei parametri normativi costituiti (ad exemplum dell’art. 133 cod. pen.) “dalla natura … e da ogni altra modalità dell'azione”, nonché “dalla intensità del dolo” (in proposito potendosi, altresì, considerare, da un lato, che le intercettazioni sono avvenute inter alios e, dall’altro, che anche da esse l’accettazione della combine da parte del [omissis] appare essere stata sempre alquanto tentennante, tanto da aver indotto il [omissis] a concordare con l’arbitro anche “un piano B”); C) l’eventuale non applicazione delle attenuanti – di cui s’è già detto – che postulerebbe però la confutazione, da parte della Corte Federale, sia del contributo da lui fornito alle indagini sull’illecito (ex art. 13, comma 1, lett. e, cit.), sia la negazione di “ulteriori circostanze … idonee a giustificare una diminuzione della sanzione” (art. 13, comma 2, cit.): e in tale sede potrà rilevare  anche  verificare  se,  effettivamente,  il  [omissis]  abbia  avuto  a  disposizione esclusivamente gli undici giocatori schierati in campo (e dunque la panchina vuota) perché in tal caso il suo contributo causale all’illecito non parrebbe estensibile – come ritenuto invece dalla CFA – all’aver fatto “giocare i più scarsi”. Tali rivalutazioni non potranno comunque implicare il travalicamento del limite inferiore della sanzione applicabile, che resta ovviamente costituito da quello ex art. 15, comma 1, cit. (due anni).

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it