Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0002/CFA del 7 Luglio 2025 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale della Toscana, pubblicata sul C.U. Comitato regionale Toscana n. 88 del 29/05/2025
Impugnazione – istanza: – A.S.D. Nuova Società Pol. Chiusi-PFI
Massima: Confermata l’ammenda di € 1.500,00 inflitta dal TFT a seguito di deferimento da parte della Procura federale “ai sensi dell’art. 25 comma 3 e art. 26 comma 1 del CGS per avere alcuni sostenitori, nel corso della gara nel campionato Allievi B, fatto ingresso nel recinto di gioco ed avere raggiunto la postazione occupata dai calciatori avversari, sferrando pugni alla copertura della panchina loro destinata, nonché per avere proferito frase di stampo razzistico all’indirizzo di un calciatore avversario, e per avere un proprio sostenitore fatto ingresso all’interno del recinto di gioco ed avere afferrato per il collo un calciatore minorenne avversario e segnatamente il portiere, mentre a fine gara si accingeva a far rientro negli spogliatoi”. …In generale, il complessivo svolgersi degli eventi è stato oggetto di dichiarazioni tra loro coerenti da parte dei dirigenti tesserati per la U.S.D. Colligiana, …, nonchè dell’allenatore … Questi, in occasione della loro audizione da parte della Procura federale, hanno condiviso i contenuti della segnalazione che ha dato avvio all’indagine federale. Del pari, anche …, autore dell’esposto, ha riaffermato durante la sua audizione del 19/12/2024 di aver assistito agli eventi, cosi ricostruendo l’accaduto: “verso metà del secondo tempo ci sono stati i primi episodi da parte dei sostenitori del Chiusi che si sono portati verso la panchina della U.S.D. Colligiana dando pugni sulla copertura della panchina della squadra di questa società”. Si tratta quindi di un accadimento storico sul quale vi è concordia tra i soggetti ascoltati e del quale entrambi i dirigenti tesserati per la U.S.D. Colligiana sono stati testimoni diretti, avendo potuto osservare de visu i comportamenti posti in essere dai sostenitori della squadra della A.S.D. Nuova Società Pol. Chiusi. …In merito all’art. 26, comma 1, CGS, vale infatti rammentare la costante giurisprudenza di questa Corte federale (ex multis: CFA, Sez. I, n. 49/2022-2023) secondo cui è da escludere che la norma si limiti a sanzionare violenze fisiche, pestaggi, colluttazioni o impiego di strumenti atti ad offendere, dal momento che l’intento del legislatore federale è quello di assicurare il regolare e leale svolgimento delle competizioni sportive in un clima pacifico e disteso in campo e fuori, sicché debbono essere considerate sanzionabili ed idonee a turbare il clima di serenità, anche le condotte intimidatorie e le aggressioni verbali. Che si tratti di condotte tali da mettere in pericolo la pubblica incolumità è questione che va esaminata tenendo presente che l’ordinamento sportivo non persegue obiettivi del tutto coincidenti con l’ordinamento penale. E’ noto che nei reati contro la pubblica incolumità le norme penali sono tese a tutelare diritti primari dell’individuo (la vita e la salute) e le fattispecie di reato sono fra le più gravi, così da giustificare una interpretazione rigorosa dei presupposti. In ambito sportivo, invece, l’intento del legislatore è piuttosto quello di tutelare la regolarità e la lealtà delle competizioni, assicurando che esse si svolgano in un clima di serenità in campo e fuori, considerando sempre che il principio del fair play costituisce l’in sé dell’ordinamento sportivo. Pertanto un rilevante pericolo di significativo nocumento fisico o psichico, in campo o fuori - prodotto da comportamenti non solo violenti ma anche intimidatori o aggressivi - minacciato a coloro che, a qualsiasi titolo, prendono parte alla competizione agonistica, può essere considerato “pericolo per la pubblica incolumità” nella peculiare accezione della disciplina sportiva. Del pari, non vi sono dubbi sulla sussistenza del comportamento discriminatorio adottato dai sostenitori della squadra della società A.S.D. Nuova Società Pol. Chiusi e diretti al calciatore minorenne …. della squadra della U.S.D. Colligiana….Del pari, in relazione alla quantificazione della sanzione, va considerato che il sistema di giustizia sportiva prevede una progressività afflittiva, permeata da una ratio di responsabilizzazione proporzionata al rango sportivo della società (tanto da fissare minimi e massimi edittali unicamente per le società di serie A, B e C). Le norme in esame, infatti, recitano: Art. 25 Prevenzione di fatti violenti 1. Alla società è fatto divieto di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione e al mantenimento di gruppi organizzati e non organizzati di propri sostenitori, salvo quanto previsto dalla legislazione statale vigente. Per tale violazione si applica la sanzione dell’ammenda nelle seguenti misure: da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie A; da euro 6.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie B; da euro 3.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie C. Nei casi di recidiva è imposto l’obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse. 2. Le società rispondono per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza o che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale 3. Per le violazioni di cui ai commi 2 e 3, si applica la sanzione dell’ammenda nelle misure di cui al comma 1. Nei casi più gravi, da valutare in modo particolare con riguardo alla recidiva, sono inflitte, congiuntamente o disgiuntamente in considerazione delle concrete circostanze del fatto, anche le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere d), e), f). Art. 26 Fatti violenti dei sostenitori 1. Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori, sia all’interno dell'impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone. 2. Per i fatti di cui al comma 1, si applica la sanzione dell'ammenda con eventuale diffida nelle seguenti misure: da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie A; da euro 6.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie B; da euro 3.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie C. Appare evidente un tema di graduazione di responsabilità in ragione del collocamento nei diversi campionati, con un progressivo decrescere della sanzione in ragione della minor rilevanza della competizione sportiva. Nel caso in esame, trattandosi di società militante nel girone A del campionato Allievi B, può sicuramente applicarsi una sanzione minima, corrispondente a quella già valutata dal primo giudice, consistente nell’ammenda di €. 1.500,00.