Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Prima: Decisione n. 55 del 24/06/2025
Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta FIGC-LND, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 88 del 13 marzo 2025, con la quale, in accoglimento del reclamo della società APD Pecetto avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il medesimo Comitato Regionale, di cui al Comunicato Ufficiale n. 75 del 6 febbraio 2025 (che, con riferimento all'incontro del 26 gennaio 2025 Valfenera - Pecetto, aveva accolto il ricorso della odierna ricorrente e irrogato, a carico della APD Pecetto, la sconfitta con il punteggio di 3-0), è stata disposta l'omologazione del risultato della suddetta gara con il punteggio di 0-1, come conseguito sul campo.
Impugnazione Istanza: ASD Valfenera / FIGC / A.P.D. Pecetto
Massima: Accolto il ricorso con annullamento della decisione della CSAT che aveva omologato il risultato della gara e per l’effetto ripristinata la decisione del Giudice Sportivo che aveva inflitto la sanzione della sconfitta con il punteggio di 3-0 per la posizione irregolare del calciatore non regolarmente tesserato alla data dell’incontro a nulla rilevando “la mera svista” dovuta alla convinzione che il vincolo avesse valenza pluriennale…La condotta attribuibile al Pecetto, per come descritta, è, invero, sussumibile nella fattispecie (sanzionatoria) descritta al comma 6 dell'art. 10 del CGS e, segnatamente, alla lett. “a”, che prevede la sanzione della perdita della gara da infliggere alla società che “fa partecipare alla gara giocatori squalificati o che comunque non abbiano titolo a prendervi parte". L’art. 10 CGS FIGC, rubricato “sanzione della perdita della gara”, al comma 6, lett. a), così dispone: “6. La sanzione della perdita della gara è inflitta, [...] alla società che: a) fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte”. (In argomento, cfr. Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 61/2024). Secondo la costante giurisprudenza di questo Collegio (Sez. I, decisioni n. 41/2023 e n. 37/2022), “L’art. 10, primo comma, del Codice di Giustizia FIGC prevede che la società, ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa, con il punteggio di 0-3 e di 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole, fatta salva l’applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell’art. 4, primo comma. Il secondo capoverso della disposizione stabilisce, inoltre, che la sanzione della perdita della gara possa essere inflitta alle due società interessate quando la responsabilità dei fatti di cui al primo comma risulti di entrambe. La disposizione prevede espressamente che la sanzione consegua ad uno specifico accertamento di responsabilità in ordine a fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara”. La Corte Sportiva d’Appello erra, dunque, laddove sostiene che sarebbe stato necessario “verificare l’assenza di consapevolezza”, in quanto ciò avrebbe potuto “esonerare la società dalla responsabilità e dalle conseguenti sanzioni previste in tema di posizione irregolare”. Il ragionamento logico è viziato perché costruito in palese violazione del dato testuale dell’art. 10 CGS FIGC. Invero, la ricostruzione fornita dalla CSAT, che nelle premesse afferma che “non può che convenirsi con la ricorrente sul fatto che si sia trattato di un mero errore e non di una consapevole violazione della regola. Occorre quindi verificare se la assenza di consapevolezza può esonerare la società dalla responsabilità e dalle conseguenti sanzioni previste in tema di posizione irregolare”, risulta totalmente errata, disvelando una non corretta interpretazione della norma in parola. Non è in alcun modo condivisibile quanto si legge nelle motivazioni della Corte Sportiva d’Appello, ovvero “ciò che richiede la Corte Federale è la consapevolezza della inosservanza (un conto è conoscere le norme altro è volerle violare). Pertanto ogniqualvolta l’inosservanza della disposizione non è frutto di coscienza e volontà essa non può essere sanzionata ed è quindi onere del trasgressore allegare le ragioni che consentono di qualificare la propria condotta quale errore (misto a colpa lieve) e non quale intendo fraudolento meritevole dell’intervento sanzionatorio”. Correttamente la ricorrente ha rilevato che il dato normativo è pacifico e non richiede alcun approfondimento nel merito sulla consapevolezza della violazione della norma o ancor di più sull’investigare se si sia trattato di negligenza o disattenzione, trattandosi di un automatismo che segue verifiche documentali. Viceversa, si creerebbe una grave incertezza del diritto, affidando all’organo giudicante valutazioni di opportunità che rischierebbero di trattare difformemente situazioni del tutto analoghe. Peraltro, nel caso di specie non sono emerse carenze telematiche o responsabilità da parte del Comitato Regionale nel recepire il tesseramento: la procedura di tesseramento per il calciatore in questione non era stata posta in essere. Era onere del Pecetto verificare che il proprio calciatore risultasse correttamente tesserato, senza presumerlo o ritenendo di averlo tesserato; tale comportamento evidenzia una pacifica negligenza, atteso che la medesima avrebbe dovuto appurare l’assenza di valido tesseramento del calciatore e provvedere prima della gara, e non dopo, a regolarizzarne la posizione. A tal proposito, è utile sottolineare che “La buonafede non esime comunque dal verificare con la normale diligenza il buon fine della richiesta di tesseramento, essendo pacifica…, la “contemporaneità” tra l’inserimento delle comunicazioni relative alla pratica di tesseramento e la disponibilità/visibilità delle medesime nell’area dedicata alla singola società che ha attivato la relativa procedura”. Dovendo, diversamente, “dedursi un comportamento negligente laddove la società non abbia verificato lo stato del calciatore prima della gara in cui … ha deciso comunque di schierarlo in campo” (Collegio di Garanzia, Sez. I, decisioni n. 40/2019 e 15/2025). In conclusione, la società Pecetto ha erroneamente inserito nella propria distinta il calciatore [omissis], violando l’obbligo di controllare che questi fosse tesserato: tale comportamento è pacificamente negligente, in quanto l’ASD resistente ben avrebbe potuto, anzi dovuto, verificare, mediante i sistemi telematici in uso alle singole affiliate, la posizione dei propri tesserati prima della gara.