CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE TERZA, ORDINANZA del 21/03/2024 n. 7623

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

Relatore: PORRECA PAOLO

– OMISSIS –

 

 

ORDINANZA

 

 

 

sul ricorso iscritto al n. 8869/2023 R.G. proposto da:

 

SOCIETA' SPORTIVA CALCIO NAPOLI SPA, rappresentata e difesa dall’avvocato TUCCILLO LUIGI unitamente agli avvocati DE SANCTIS    LORENZO    e    CIPRIANI    MARINELLI    FRANCESCO,

domiciliazione telematica legale

-ricorrente- contro

 

OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avvocato GRIMALDI ERICH, domiciliazione telematica legale

 

 

-controricorrente-

 

 

 

avverso SENTENZA del TRIBUNALE NOLA n. 349/2023 depositata il 07/02/2023.


Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2025 dal Consigliere PAOLO PORRECA.

Rilevato che

 

OMISSIS conveniva in giudizio la Società Sportiva Calcio Napoli s.p.a., allegando, per quanto ancora qui di utilità, che aveva sottoscritto un abbonamento per la visione delle partite di calcio del relativo club, in specie nella ragionevole aspettativa, indotta anche dalla prospettazione pubblica della società, poi disattesa, di fruire di vantaggi economici rispetto al costo dei singoli incontri sportivi, con conseguente inadempimento e violazione delle regole di buona fede contrattuale, tali da giustificare la richiesta di rimborso della differenza;

il Giudice di Pace, davanti al quale resisteva la SSCN, rigettava la

 

domanda, con pronuncia riformata con accoglimento della domanda per quanto di ragione da parte del Tribunale secondo cui, in particolare:

  • era «pacifica la prospettazione di una compagna di aumento

 

dei prezzi per le singole partite, tanto che per la prima gara Napoli- Milan era stato stabilito un prezzo pari a 90 euro»;

  • il contratto in parola, perfezionato tra società calcistica e spettatore, volto a poter fruire di servizi per un dato periodo di tempo, doveva essere ricostruito, dal lato dell’acquirente, in funzione dell’interesse perseguito, e pertanto, nel caso concreto, non solo quello di assistere a tutte le partite di campionato, con un posto garantito, senza correre il rischio di non reperire i relativi biglietti, ed usufruire di vantaggi economici come la possibilità di acquistare online il biglietto evitando le file presso i punti di vendita al pubblico e la possibilità della prelazione per l’acquisito del proprio posto…per la partite di Champions League e di Coppa Italia, ma anche quello di un risparmio di spesa rispetto all’acquisto dei singol biglietti,   come   del   rest comprovat anch dagli

abbonamenti stipulati dallo stesso tifoso per le annate precedenti e

 

successive a quella…in contestazione»;

 

avverso questa decisione propone ricorso per cassazione la Società Sportiva Calcio Napoli s.p.a., articolando un motivo unico;

resiste con controricorso il OMISSIS;

 

le parti hanno depositato rispettiva memoria;

 

Rilevato che

 

con l’unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1342, 1375, 1440, 1458, cod. civ., poiché la corte di appello avrebbe errato in particolare mancando di considerare che, posta l’irrilevanza delle individuali ragioni che avevano spinto lo spettatore all’acquisito in discussione, la fissazione dei prezzi per le singole partite rientrava nella discrezionalità dell’organizzatore e dipendeva da fattori contingenti come la tipologia di squadra avversaria e l’andamento delle vendite, mentre non vi era stata alcuna dimostrazione di un previo impegno a garantire agli abbonati un costo inferiore a quello medio per le singole partite, laddove l’abbonamento in questione invece assicurava, come risultato, altri benefici, quali la prelazione per ulteriori acquisti di biglietti per un dato periodo di tempo, tariffe agevolate relativamente ai biglietti per partite di altre competizioni, ossia la Coppa Italia e la Champions League, il diritto ad acquisiti online altrimenti preclusi, sicché vi era stato un compiuto adempimento rispetto alla individuata funzione economica e sociale del contratto concluso;

Considerato che

 

il motivo di ricorso è fondato;

 

il contratto di abbonamento allo spettacolo di determinate partite sportive, nel caso calcistiche, latamente sussumibile in quello di somministrazione di prestazioni, nell’ipotesi volte ad assicurare la visione in presenza degli incontri sportivi concordati, è un contratto ad esecuzione periodica (v., in generale, Cass., 19/11/2021, n.


35615), la cui concreta funzione economica e sociale è quella ricostruibile in relazione alle contrapposte obbligazioni assunte;

la società ovvero associazione sportiva si assicura, per quello che

 

importa in questa sede, un determinato incasso anticipato, e s’impegna, nei confronti dello spettatore, a organizzare la visione dell’incontro sportivo;

lo spettatore, specularmente, si obbliga a un pagamento, di regola

 

contestuale all’acquisto, e diviene  titolare diversi diritti, ovvero quello di assistere agli incontri stessi senza dover acquistare ogni volta il biglietto e senza correre il rischio di non reperirlo, quello di avere sempre lo stesso posto prescelto, e, come altresì accertato in fatto dal Tribunale quale giudice di appello, nel caso specifico il diritto di prelazione, per un prefissato arco temporale, per l’acquisito di ulteriori biglietti per altre competizioni nazionali e internazionali, e quello di poter effettuare tali acquisti telematicamente evitando il disagio di file fisiche (pag. 5 della sentenza in questa sede gravata);

parte controricorrente richiama la produzione documentale effettuata in prime cure che attestava la comunque incontestata tariffa agevolata, e non solo la prelazione, per l’acquisito dei biglietti per la visione degli incontri di Coppa Italia e Champions League (doc. 10, punti 10 e 11, come da elenco della produzione nel merito riprodotto in questa sede), ma si tratta solo di ulteriori benefici rispetto a quelli già caratterizzante, constatati come detto dal giudice di seconde cure, che contribuiscono a delineare una chiara funzione ovvero concreta causa contrattuale;

l’assunto per cui quest’ultima implicasse anche e necessariamente

 

una tariffa agevolata pure per gli incontri di campionato nazionale, cui si riferiva l’abbonamento, non è comprensibile in alcun modo da cosa debba evincersi, atteso che:

  1. la «prospettazione di una campagna di aumento dei prezzi per  le  singole  partite»,  indicata  dal  Tribunale  quale  fonte  di

“affidamento”,   è   affermazione   generica,   non   essend dato

 

comprendere quando fatta, in quali termini allegata, e ritenuta

 

«pacifica» a dispetto della contestazione, questa sì pacifica, di un previo impegno contrattuale in quel senso;

  1. il prezzo della «prima gara Napoli-Milan» non è in alcun modo sussumibile come indice univoco della ricostruzione concretamente causale del negozio e, simmetricamente, dell’impegno in discussione assunto come implementato dal contratto in tesi sulla base di obblighi di buona fede, atteso che si tratta di un solo incontro rispetto al quale non si indica la specificità, se cioè di pari portata commerciale – con i dedotti e indiscussi riflessi sui prezzi di biglietti legittimamente fissati dalla società calcistica, all’evidenza, in relazione alla tipologia di partita e al momento di mercato – rispetto agli altri a fronte dei complessivi quali si è determinato il parametro dei minori costi;

in  altri  termini,  il  Tribunale,  in  modo  apodittico,  e,  come

 

sostanzialmente dedotto, senza alcun plausibile elemento relativo alla ricostruzione della causa negoziale concreta e dei correlati impegni contrattuali – seppure di buona fede e, per converso, di reciproco quanto corretto intendimento delle diverse obbligazioni attive e passive – ha eterointegrato il contratto senza fondamento normativo o pattizio;

in questo quadro ricostruttivo, il fatto che in precedenza la società

 

sportiva abbia effettivamente assicurato una tariffa minore per gli abbonati non implica che si trattasse di una obbligazione di cui era necessariamente composto ogni nuovo abbonamento, non trattandosi di elemento naturale del negozio, né potendo individuarsi sul punto un affidamento sine die;

ed è appena il caso di osservare che, a fortiori, la successiva

 

condotta della SSCN, cui ancora alludono sia il Tribunale (pag. 7, 7° rigo) sia il controricorso (pag. 19), neppure può essere in alcun modo indicativa di un precedente impegno nel discusso senso, sia


per logica sia per le medesime ragioni di fluttuazione del mercato dei biglietti, cui il contratto di abbonamento contrappone il principale – anche se non unico – diverso vantaggio, quello di assicurarsi, a un determinato e non modificabile prezzo, la possibilità di visione di tutti gli incontri elencati, a prescindere dalla quantità di domanda e dei posti disponibili;

va  precisato  infine  che,  nella  vista  cornice,  non  hanno  alcuna

 

incidenza le deduzioni sottolineate dalla parte controricorrente in memoria sulla propria pretesa qualifica di consumatore;

la causa può essere decisa nel merito non necessitando di altri accertamenti in fatto, con conseguente rigetto della residua domanda originaria;

le spese del giudizio di merito e di cassazione possono interamente

 

compensarsi tra le parti, stante la novità della questione;

 

P.Q.M.

 

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito, rigetta la domanda originaria del Ragosta. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

 

 

Così deciso in Roma, il 17/1/2025

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