T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – ORDINANZA DEL 09/04/2025 N. 2075
N. 02075/2025 REG.PROV.CAU.
N. 04030/2025 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4030 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Ternana Calcio spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Eduardo Chiacchio, Enrico Lubrano, Fabio Giotti, con domicilio eletto presso lo studio Enrico Lubrano in Roma, via Flaminia 79;
contro
Federazione Italiana Calcio Giuoco - F.I.G.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini 17; Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Virtus Entella srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Mattia Grassani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
di tutte le decisioni di Giustizia Sportiva (Collegio di Garanzia dello Sport, Corte Federale di Appello presso F.I.G.C. e Tribunale Federale Nazionale presso F.I.G.C.), con le quali è stata irrogata alla Ternana Calcio spa una penalizzazione di due punti in classifica, ovvero la decisione assunta dal Collegio di Garanzia dello Sport il 19.2.2025, con cui è stato rigettato il ricorso proposto dalla ricorrente avverso la decisione della Corte Federale di Appello della F.I.G.C., n. 71/CFA/2024-2025 del 20.12.2024, con cui è stato respinto il reclamo proposto dalla suddetta ricorrente e, per l'effetto, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale della F.I.G.C. n. 92/TFNSD/2024-2025, anch’essa oggetto di gravame, del 6.12.2024,
nonché di ogni atto presupposto e conseguente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della F.I.G.C., del C.O.N.I. e della Virtus Entella srl;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che, in altro giudizio, il TAR Lazio, sez. I ter, con ordinanza n. 11559/2024, ha disposto un rinvio pregiudiziale alle Corte di Giustizia dell’U.E., formulando, tra gli altri, un quesito relativo alla compatibilità tra il principio della tutela giurisdizionale effettiva (di cui agli artt. 6 e 19 TUE, alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione e 6 della CEDU) e quanto previsto dall’art. 2 D.L. n. 220/2003, che esclude il potere del giudice nazionale (nel caso di specie il G.A.) di annullamento della sanzione disciplinare sportiva e dei suoi effetti futuri, nonché di sospendere in via cautelare l’efficacia delle sanzioni medesime, limitando la salvaguardia delle posizioni lese alla sola tutela risarcitoria per equivalente;
Premesso che tale rinvio pregiudiziale, ad avviso di parte ricorrente, avrebbe un’incidenza pure sul giudizio promosso dalla Ternana Calcio spa, con cui viene chiesto di sospendere un provvedimento disciplinare adottato dagli organi di giustizia sportiva, decisione, allo stato, tuttavia, preclusa dal citato D.L. n. 220/2003, come osservato, in senso contrario, dalle parti resistenti;
Considerato che, anche a voler ammettere in astratto la tutela cautelare chiesta da parte ricorrente e pur volendo prescindere dalla valutazione in ordine alla corretta instaurazione del contradittorio (in realtà, non risulta evocata in giudizio la Torres, allo stato terza classificata nel campionato di calcio di serie C, girone B, e, come tale, potenzialmente pregiudicata da una decisione favorevole alla Ternana Calcio spa, attuale seconda del predetto girone B della serie C), nella specie, all’esame sommario proprio della presente fase, non sussistono i presupposti per sospendere gli atti impugnati;
Considerato, infatti, che la Ternana Calcio spa impugna le decisioni assunte dagli organi di giustizia sportiva limitatamente alla circostanza che è stata irrogata alla ricorrente una penalizzazione di due punti in classifica nel campionato di serie C, girone B, in corso, anziché un solo punto; invero, come precisato nella parte iniziale del ricorso, non è contestato il fatto alla base della sanzione (mancato pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, per le mensilità di maggio e giugno del 2024, entro il 16.9.2024), ma l’interpretazione ed applicazione degli organi di giustizia sportiva concernenti il Manuale delle Licenze Nazionali di cui al comunicato n. 140/A, titolo I, paragrafo 9, lettera L, punto 1;
Considerato, quanto al fumus, che, ad un primo esame, risulta essere stato correttamente applicato quanto previsto dal predetto Manuale delle Licenze Nazionali, dato che la sanzione di due punti in classifica è prevista testualmente “per ciascun inadempimento” e tale, ossia quale autonomo inadempimento, è di sicuro quello riferito al mancato pagamento delle ritenute IRPEF entro il 16.9.2024; o meglio, quanto alle ritenute IRPEF e ai contributi INPS, gli organi della giustizia sportiva, anche in altre decisioni, hanno specificato che ognuna di tali obbligazioni è autonoma ed indipendente e questo si desume dal fatto che diversi sono i creditori (Stato, INPS), diversa è la loro natura giuridica (tributaria nel caso delle ritenute IRPEF, previdenziale nel caso dei contributi INPS) e differente, ancora, è la loro finalità (di fiscalità generale quella delle ritenute IRPEF, sostanzialmente di garanzia per i lavoratori del settore quella dei contributi INPS);
Considerato, altresì, che difetta nella specie anche il periculum; in effetti, l’eventuale accoglimento della tesi sposata da parte ricorrente, che avrebbe quale effetto quello di attribuire un solo punto in più in classifica alla Ternana Calcio spa, non avrebbe un’incidenza rilevante sull’attuale classifica del campionato di serie C, girone B, poiché, a tre giornate dalla fine del campionato e con nove punti totali ancora in palio, residuerebbe, comunque, un vantaggio di sette punti per la Virtus Entella (prima in classifica e, dunque, allo stato destinata ad essere promossa direttamente in serie B); così come risulta considerevole (otto punti anziché nove) anche il vantaggio della Ternana Calcio spa sulla Torres (terza classificata); detto altrimenti, alla luce della classifica attuale (mutata rispetto a quando è stato proposto il ricorso iniziale), non risulta che gli atti impugnati abbiano una ripercussione grave ed irreparabile sullo svolgimento del campionato di serie C, girone B;
Considerati, infine, sempre in merito al periculum, anche gli interessi contrapposti dei controinteressati e della Federazione;
Ritenuto, quindi, che non appaiono sussistere i presupposti necessari per concedere una misura cautelare;
Considerato che le spese di fase seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) respinge l’istanza di misure cautelari.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano, per ognuna delle altre parti resistenti, in euro 1.500,00 ciascuna, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario, Estensore
Silvia Simone, Referendario