T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – ORDINANZA DEL 13/03/2025 N. 1637
N. 01637/2025 REG.PROV.CAU.
N. 02542/2025 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2542 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Zerboni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C., rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini 17; Cfas - Commissione Federale Agenti Sportivi Presso La Figc, C.O.N.I. - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento di approvazione dell’elenco dei canditati che hanno superato la prova speciale dell’esame di abilitazione per l’iscrizione al Registro nazionale degli Agenti Sportivi presso la F.I.G.C., indetta dalla Commissione Federale Agenti Sportivi della medesima F.I.G.C. con bando di cui al Comunicato Ufficiale n. 5/CFAS 2024/2025 pubblicato in Roma il 2.10.2024, nella parte in cui ha escluso dall’elenco degli idonei -OMISSIS-;
- del giudizio, espresso dalla Commissione esaminatrice, di non idoneità del ricorrente;
- degli eventuali verbali, non conosciuti, della Commissione Federale Agenti Sportivi e/o della Commissione esaminatrice della citata prova speciale relativi al giudizio di non idoneità di -OMISSIS-;
- della nota del 24.1.2025 della Segreteria della Commissione Federale Agenti Sportivi della F.I.G.C. inviata via pec alla scrivente difesa, con la quale è stata rigettata l’istanza in autotutela presentata dal ricorrente al fine di ottenere l’annullamento del giudizio di non idoneità di cui sopra e l’inserimento nell’elenco degli idonei;
e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché sconosciuto;
NONCHÉ ACCERTAMENTO
del diritto del ricorrente al conseguimento del giudizio di idoneità alla prova d’esame de qua, mediante riconoscimento della correttezza della risposta di cui alla lettera “C.” fornita dallo stesso ricorrente alla domanda n. 8 e conseguente attribuzione del punteggio finale di 26 (ventisei) corrispondente al numero delle risposte corrette alle domande formulate nel test, nonché del diritto ad essere inserito nell’elenco dei candidati che hanno superato la prova speciale aventi diritto all’iscrizione al Registro degli Agenti Sportivi presso la F.I.G.C. e, per l’effetto, a quello tenuto presso il C.O.N.I.
E LA CONSEGUENTE CONDANNA IN FORMA SPECIFICA
della Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C., della Commissione Federale Agenti Sportivi e/o, comunque, dei suoi competenti organi, ognuno per quanto di spettanza/competenza, ad attribuire il punteggio finale di 26 (ventisei) corrispondente al numero delle risposte corrette alle domande formulate nel test, ivi compresa la risposta alla domanda n. 8, con conseguente inserimento del ricorrente nell’elenco dei candidati idonei alla prova speciale de qua; in ogni caso, con l’ordine nei confronti dei soggetti intimati di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno in relazione al superamento della prova da parte del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- -OMISSIS- insorge avverso il provvedimento di approvazione dell’elenco dei candidati che hanno superato la prova speciale di abilitazione per l’iscrizione nel Registro nazionale degli Agenti Sportivi presso la F.I.G.C. pubblicato il 12.10.2024 sul sito della Federazione, nella parte in cui ha escluso il ricorrente dai candidati idonei, nonché contro ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale; la contestazione è, in particolare, rivolta contro la domanda n. 8 e le risposte multiple in essa previste;
- ad un primo esame, proprio della presente fase, la risposta fornita dal ricorrente al quesito n. 8 della prova di esame di abilitazione per l’iscrizione nel registro nazionale degli agenti sportivi presso la F.I.G.C., non è stata conforme a quanto previsto dall’art. 12 del codice di condotta professionale C.U. n. 156/a del 1.2.2022, codice che rientrava espressamente tra gli argomenti della prova speciale in questione; invero, proprio alla luce del codice di condotta professionale, la risposta sub a), ovvero quella corretta, era l’unica possibile; in effetti, se è vero che “ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l’obbligo per l’amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta indubitabilmente esatta” (cfr. di recente Cons. di Stato, sez. IV, n. 5840/2024), è altrettanto indubbio che per effettuare tale valutazione si debba tener conto non solo dalla formulazione della domanda ma anche del contesto tecnico-scientifico di fondo; del resto, proprio facendo riferimento a tale ultimo elemento si favorisce una particolare celerità nei tempi di correzione e si assicura pure una limitazione della discrezionalità in sede di valutazione, per mezzo della quale viene garantita anche una maggiore par condicio tra i concorrenti, essendo preclusa tanto al candidato, quanto all’amministrazione, qualsivoglia operazione di tipo interpretativo/manipolativo, con l’ulteriore effetto (auspicato) di deflazionare il contenzioso sulla prova;
- in ragione di quanto sopra, la formulazione del quesito in esame risulta aver contemplato la presenza di una sola risposta “oggettivamente” esatta;
- pertanto, non appare sussistere il fumus boni iuris necessario per l’invocata misura cautelare;
- la peculiarità della vicenda consente di compensare le spese di fase.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) respinge l’istanza di misure cautelari.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario