T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – ORDINANZA DEL 15/05/2025 N. 2638

N. 02638/2025 REG.PROV.CAU.

N. 03797/2025 REG.RIC.           

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3797 del 2025, proposto da Lega Pallavolo Serie A Femminile, in persona del Presidente e l.r.p.t. dott. Mauro Fabris, dallo stesso dott. Mauro Fabris, in proprio, e dal dott. Aldo Fumagalli, in proprio e in qualità di Consigliere di Amministrazione della Lega Pallavolo Serie A Femminile, rappresentati e difesi dall'avvocato Enrico Lubrano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Flaminia, n. 79;

contro

Federazione Italiana Pallavolo – Fipav, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Guarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Coni — Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Avilio Presutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza San Salvatore in Lauro, n. 10;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

delle modifiche apportate allo Statuto Federale della FIPAV, in particolare all’art. 71, comma 3, e all’aggiunta del comma 6 dello stesso, approvate dalla 47^ Assemblea Generale della FIPAV in sede di votazione in data 22 febbraio 2025, con integrazioni apportate con delibera presidenziale dell’11 marzo 2025, n. 33 nonché di ogni ulteriore atto, ad esso presupposto o conseguente, e, in particolare, della delibera emanata dalla Giunta Nazionale del CONI in data 14 marzo 2025, n. 66, di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto della Federazione, nonché della richiamata delibera presidenziale 11 marzo 2025, n. 33, con le quali la FIPAV ha modificato il precedente dato testuale dell'art. 65 del proprio Statuto, modificando il corrispondente attuale art. 71 nel seguente modo testuale:

1) nuovo comma 3: “La FIPAV, con apposita convenzione, affida alle Le Leghe Nazionali hanno il compito di organizzare sia l’attività agonistica relativa al proprio settore, ferme restando le competenze federali in materia di affiliazione dei sodalizi e di tesseramento degli atleti, di ordinamento dei campionati, assegnazione dei titoli, disciplina delle promozioni e retrocessioni, funzioni arbitrali e di giustizia sportiva, sia la promozione delle attività svolte dalle società ed associazioni sportive aderenti. Alle Leghe Nazionali è riconosciuto il diritto di cessione dell’immagine, di diffusione radiotelevisiva, di abbinamento e/o sponsorizzazione dei campionati di riferimento”;

2) nuovo comma 6: “Le Leghe e le Associazioni Nazionali, in quanto Enti riconosciuti dalla FIPAV, sono soggette alla giustizia sportiva federale. I legali rappresentanti ed i componenti degli organi di Amministrazione delle Leghe e delle Associazioni Nazionali riconosciute dalla Fipav devono essere tesserati alla Fipav” (tale nuovo comma 6 ha sostituito il precedente comma 4 dell'articolo 65 dello Statuto FIPAV originario, il quale riportava testualmente soltanto la prima parte dell'attuale nuovo comma 6, ovvero il seguente dato testuale: “Le Leghe Nazionali, in quanto Enti riconosciuti dalla FIPAV, sono soggette alla giustizia sportiva federale”; di conseguenza, di fatto, la parte nuova effettivamente aggiunta è soltanto la seconda parte di tale nuovo comma 6, ovvero la seguente nuova parte testuale: “I legali rappresentanti ed i componenti degli organi di Amministrazione delle Leghe e delle Associazioni Nazionali riconosciute dalla Fipav devono essere tesserati alla Fipav”);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Fipav e del Coni;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- la domanda cautelare non è meritevole di accoglimento sussistendo profili d’inammissibilità del gravame;

- infatti, gli esponenti hanno proposto un ricorso collettivo per la cui ammissibilità la giurisprudenza richiede l'identità delle situazioni sostanziali e processuali e l'assenza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra le parti e ciò in quanto la proposizione del ricorso collettivo rappresenta una deroga al principio generale secondo il quale ogni domanda, in quanto tesa a tutelare un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal relativo titolare con separata azione vista la natura soggettiva della giurisdizione amministrativa, deputata ad erogare tutela giurisdizionale ad una posizione soggettiva lesa dall'azione amministrativa, non a veicolare un controllo oggettivo della legittimità dell'azione amministrativa stessa, scisso da una concreta lesione arrecata agli specifici interessi di un determinato consociato (in questo senso Cons. Stato n. 5378/24 e n. 8138/23);

- nella fattispecie deve ritenersi insussistente l’identità di situazioni sostanziali e processuali, dal momento che uno dei ricorrenti, e precisamente Mauro Fabris, non è tesserato e, quindi, a differenza degli altri, non è soggetto alla giustizia sportiva;

- tale differenziazione assume significatività ai fini processuali sia per il diverso atteggiarsi, per il soggetto non tesserato, della lesività e dell’interesse a ricorrere in relazione al disposto dell’art. 71, comma 6, dello Statuto nella parte in cui, nel nuovo testo, prevede l’obbligo per i legali rappresentanti ed i componenti degli organi di Amministrazione delle Leghe e delle Associazioni Nazionali riconosciute dalla Fipav di essere tesserati alla medesima Federazione (la disposizione in esame, infatti, è lesiva per Mauro Fabris nella sua duplice veste di legale rappresentante della Lega e di persona fisica, ma non lo è per l’altro ricorrente Aldo Fumagalli allorché questi agisce in proprio), sia per la conseguente differente applicabilità della c.d. “pregiudiziale sportiva”, la quale è riferibile ai soli ricorrenti soggetti alla giustizia sportiva e, quindi, non a Mauro Fabris in proprio;

- in ogni caso, il ricorso si presenta inammissibile in riferimento alle domande formulate dalla Lega e da Aldo Fumagalli per il mancato previo esperimento dei rimedi previsti dalla giustizia sportiva prescritto dall’art. 3 d.l. n. 220/03;

- per quanto concerne, poi, la domanda proposta da Mauro Fabris in proprio, a prescindere dall’assorbente profilo d’inammissibilità di cui in precedenza si è dato atto, la stessa non potrebbe, comunque, essere accolta, dovendo, ai fini del periculum, essere ritenuto recessivo l’interesse del predetto, legittimato quale persona fisica ad impugnare il solo comma 6 dell’art. 71 dello Statuto, rispetto agli altri interessi pubblici coinvolti nella fattispecie;

- per questi motivi, l’istanza cautelare deve essere respinta;

- la reiezione della domanda cautelare comporta la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese della presente fase il cui importo è liquidato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) respinge l’istanza di misure cautelari.

Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese della presente fase, che quantifica in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa, in favore di ciascuna parte resistente.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025, con l'intervento dei magistrati:

Michelangelo Francavilla, Presidente

Giovanni Mercone, Referendario

Silvia Simone, Referendario, Estensore

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