T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – ORDINANZA DEL 27/06/2025 N. 3569
N. 03569/2025 REG.PROV.CAU.
N. 06995/2025 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 6995 del 2025, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Lubrano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Flaminia 79;
contro
Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Schillaci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini 17.
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento con il quale la Commissione Agenti Sportivi presso il C.O.N.I., il 27.5.2025, ha rigettato la domanda di iscrizione del ricorrente, presso il Registro Nazionale degli Agenti Sportivi CONI, nell'Elenco degli Agenti Sportivi domiciliati;
- nonché di ogni atto, anteriore e/o conseguente, ad esso comunque connesso, e, in particolare, della nota emanata il 23.5.2025 dalla Commissione Federale Agenti Sportivi F.I.G.C.;
nonché per l’accertamento del titolo del ricorrente alla iscrizione al Registro Nazionale degli Agenti Sportivi C.O.N.I., nell'elenco degli Agenti Sportivi domiciliati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e della Federazione Italiana Giuoco Calcio;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- parte ricorrente ha, preliminarmente, rinunciato al ricorso con riferimento agli atti emessi dalla F.I.G.C., limitandolo al provvedimento con cui la Commissione Agenti Sportivi presso il C.O.N.I., in data 27.5.2025, ha rigettato la domanda di iscrizione del ricorrente, presso il Registro Nazionale degli Agenti Sportivi C.O.N.I., alla Sezione Elenco degli Agenti Sportivi domiciliati, presentata in data 28.4.2025;
- quanto al ricorso, lo stesso, ad un primo sommario esame, proprio della presente fase cautelare, presenta profili di inammissibilità avuto riguardo alla pregiudiziale sportiva di cui all’art. 3, co. 1, del D.L. n. 220/2003, così come eccepito dal C.O.N.I. e dalla F.I.G.C., circostanza incidente in modo rilevante sul fumus;
- nello specifico, sulla questione ultima occorre considerare quanto affermato di recente del Consiglio di Stato, sez. III, n. -OMISSIS-, decisione che ha annullato la sentenza n. -OMISSIS- emessa da questo Collegio;
- proprio quest’ultima pronuncia, avente ad oggetto un provvedimento della Commissione federale agenti sportivi della F.I.G.C. di reiezione di un’istanza di iscrizione nel registro federale, analizzando la questione della c.d. “pregiudiziale sportiva” e della sua applicabilità “soggettiva” (in particolare, agli agenti sportivi, non citati dall’art. 30 dello statuto della F.I.G.C.), ha chiarito che, sebbene l’agente di calciatori non è un tesserato della F.I.G.C., nell’ambito della quale svolge la propria attività professionale, è pur sempre assoggettato al potere gerarchico e disciplinare di questa (in particolare, della Commissione federale agenti sportivi), come si desume dal regolamento di cui al C.U. n. 81 pubblicato il 22.11.2001 e, più esplicitamente, dall’art. 15, co. 5, del regolamento vigente per gli agenti sportivi iscritti al registro della F.I.G.C.; fonte di tale ultimo obbligo è inoltre la domanda di iscrizione, con cui l’agente sportivo si impegna a rispettare le norme dell’ordinamento statale e di quello sportivo, le norme statutarie, i regolamenti federali e del C.O.N.I., oltre che degli organismi sopranazionali (cfr. in merito l’art. 5, co. 6, reg. vigente);
- dunque, mentre per gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo la soggezione alle norme interne della Federazione trae origine dal tesseramento, per gli agenti essa è conseguenza della dichiarazione predetta, che ne sancisce l’obbligo di rispettare le norme federali; per il Consiglio di Stato si può parlare di una “soggettività riflessa”, che estende all’agente di calciatori gli obblighi propri dei tesserati;
- il principio espresso dal Consiglio di Stato appare dover trovare applicazione anche nella vicenda in esame per più ragioni: 1) innanzitutto, perché il caso trattato dal Consiglio di Stato ha avuto ad oggetto pur sempre un provvedimento di iscrizione nel registro degli agenti sportivi, sebbene in quello della F.I.G.C. e non in quello del C.O.N.I.; detto altrimenti, le due vicende risultano analoghe quanto alla tipologia di atto gravato; 2) inoltre, perché, a prescindere da quanto previsto dal regolamento degli agenti sportivi F.I.G.C. (a cui sicuramente il Facchinetti è soggetto, essendo, peraltro, già iscritto al Registro tenuto dalla Commissione Agenti presso la F.I.G.C.), anche l’art. 5 co. 8 del regolamento degli agenti sportivi del CONI stabilisce che con la domanda di iscrizione ci si impegna a rispettare le norme dell’ordinamento statale e di quello sportivo, le norme statutarie, i regolamenti federali e del C.O.N.I., oltre che degli organismi sovraordinati; 3) infine, perché l’art. 7 del regolamento degli agenti sportivi del CONI prevede come rimedio per la cancellazione la proposizione di un ricorso, in unico grado, innanzi al Collegio di garanzia dello sport; in merito, dato che i motivi della cancellazione sono analoghi a quelli della mancata iscrizione, non risulta esservi ragione per non fare applicazione della pregiudiziale anche con riferimento al provvedimento di mancata iscrizione; del resto, ragionando diversamente e nel senso sostenuto da parte ricorrente, vi sarebbe una differente tutela per atti analoghi o meglio si arriverebbe alla conclusione che per la cancellazione varrebbe la pregiudiziale ma non per l’atto di mancata iscrizione;
- pertanto, non può essere concessa la misura cautelare chiesta;
- infine, la peculiarità della vicenda e la novità giurisprudenziale citata consentono di compensare le spese di fase.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) respinge la richiesta di misura cautelare.
Spese di fase compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario, Estensore
Silvia Simone, Referendario