T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – ORDINANZA DEL 31/07/2025 N. 4091
N. 04091/2025 REG.PROV.CAU.
N. 06995/2025 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 6995 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Lubrano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Flaminia 79;
contro
Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Schillaci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C., rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento con cui la Commissione Agenti Sportivi presso il C.O.N.I., in data 27 maggio 2025, ha rigettato la domanda di iscrizione del ricorrente, presso il Registro Nazionale degli Agenti Sportivi C.O.N.I., nell'Elenco degli Agenti Sportivi domiciliati;
- nonché di ogni atto, anteriore e/o conseguente, ad esso comunque connesso;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- del provvedimento (emanato in solo dispositivo, in data 15 luglio 2025) con il quale il Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato avverso il provvedimento con il quale la Commissione Agenti Sportivi C.O.N.I., in data 27 maggio 2025, ha rigettato la domanda di iscrizione del sig. Facchinetti, presso il Registro Nazionale degli Agenti Sportivi C.O.N.I., alla Sezione Elenco degli Agenti Sportivi domiciliati;
- nonché di ogni atto, anteriore e/o conseguente, ad esso comunque connesso;
nonché per l’accertamento del titolo del ricorrente alla iscrizione al Registro Nazionale degli Agenti Sportivi C.O.N.I., alla Sezione Elenco degli Agenti Sportivi domiciliati, a titolo definitivo e anche con riserva, in via transitoria.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e della Federazione Italiana Giuoco Calcio;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2025 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
a) parte ricorrente, con il ricorso per motivi aggiunti, chiede la sospensione cautelare degli effetti del dispositivo della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del C.O.N.I. del 15.7.2025, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso ivi proposto avverso l’atto con cui la Commissione Agenti Sportivi C.O.N.I., il 27.5.2025, ha rigettato la domanda di iscrizione del Facchinetti al Registro Nazionale degli Agenti Sportivi C.O.N.I., sez. elenco degli Agenti Sportivi domiciliati;
b) in linea di principio non può essere esclusa l’impugnabilità del dispositivo della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del C.O.N.I., anche a fini cautelari, anteriormente alla pubblicazione della motivazione della decisione, avuto riguardo sia a quanto previsto dall’art. 58 co. 3 del codice di giustizia sportiva del C.O.N.I. (“il procedimento davanti al Collegio di Garanzia dello Sport si intende definito con la pubblicazione del dispositivo”), sia in base ad una lettura estensiva fondata sull’art. 24 Cost., che postula una tutela giurisdizionale efficace in presenza di un atto in sé produttivo di effetti giuridici potenzialmente lesivi (si veda proprio in questi termini TAR Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 3945/2022);
c) tuttavia, per quanto interessa in questa sede, occorre aver riguardo al concorrente rilievo del principio della pregiudiziale sportiva, che preclude una valutazione analitica del fumus boni juris in assenza della pubblicazione della motivazione della decisione, atteso che nel nostro ordinamento la motivazione è coessenziale al giudizio (si veda sempre in questi termini TAR Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 3945/2022);
d) non è ancora decorso il termine di trenta giorni per il deposito della motivazione anzidetta (cfr. art. 58 cit.);
e) altresì, quanto al periculum in mora, il danno lamentato da parte ricorrente è di natura economica, poiché collegato alla mancata partecipazione alla sessione di mercato che si concluderà il 31.8.2025, ergo come tale non irreparabile;
f) pertanto, allo stato degli atti e a prescindere da ogni valutazione in rito, la richiesta di misura cautelare deve essere respinta per mancanza dei necessari presupposti;
g) le spese di fase possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) respinge la domanda cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Ugo, Presidente FF
Giovanni Mercone, Referendario, Estensore
Domenico De Martino, Referendario