T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 02/07/2025 N. 12986

N. 12986/2025 REG.PROV.COLL.

N. 06991/2025 REG.RIC.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 6991 del 2025, proposto da I.A.F.A. – Italian Association of Football Agents, in persona del suo legale rappresentante e presidente p.t. signor Christian Bosco, e l’Associazione Italiana Agenti di Calciatori e Società, in persona del legale rappresentante e presidente p.t. signor Giuseppe Galli, unitamente ai sigg. OMISSIS e OMISSIS, anche in proprio in qualità di agenti sportivi professionisti, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Bosco, Vincenzo Falanga, Pierpaolo Cacciotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 17; Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I., rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Schillaci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

OMISSIS, OMISSIS, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero per lo Sport e i Giovani, Associazione Italiana Calciatori (Aic), non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum: OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Perongini, Brunella Merola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Simone Negro, rappresentato e difeso dall'avvocato Simone Negro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia:

della Delibera della Giunta Nazionale del CONI n. 117, del 14 aprile 2025, comunicata e/o comunque conosciuta alla ricorrente in data 23 aprile 2025, con la quale è stato approvato il “Nuovo Regolamento Agenti Sportivi FIGC”.

e per l’effetto, del “Nuovo Regolamento Agenti Sportivi FIGC” in toto, pubblicato a mezzo del Comunicato Ufficiale FIGC n. 255/A, del 23 aprile 2025, sul sito web federale www.figc.it;

- in subordine, del “Nuovo Regolamento Agenti Sportivi FIGC” in toto, pubblicato a mezzo del Comunicato Ufficiale FIGC n. 255/A, del 23 aprile 2025, sul sito web federale www.figc.it;

- o comunque - in ulteriore subordine - degli artt. 4, 7, 18, 21, 22 e 23, di detto Regolamento Agenti Figc, del 23 aprile 2025;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, ivi comprese le iscrizioni al Registro Agenti Figc – sezione domiciliati, deliberate dalla Figc sulla base del Regolamento Agenti Figc.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. Con il ricorso all’esame l’associazione I.A.F.A. – Italian Association of Football Agents, in persona del suo legale rappresentante e presidente p.t. signor Christian Bosco, e l’Associazione Italiana Agenti di Calciatori e Società, in persona del legale rappresentante e presidente p.t. signor Giuseppe Galli, unitamente ai sigg. OMISSIS e OMISSIS, anche in proprio in qualità di agenti sportivi professionisti, hanno adito questo Tribunale per, l’annullamento previa sospensione dell’efficacia: i) della delibera della Giunta Nazionale del CONI n. 117, del 14 aprile 2025, con la quale è stato approvato il “Nuovo Regolamento Agenti Sportivi FIGC”; ii) del “Nuovo Regolamento Agenti Sportivi FIGC”, pubblicato a mezzo del Comunicato Ufficiale FIGC n. 255/A, del 23 aprile 2025, sul sito web federale www.figc.it; iii) in subordine, del “Nuovo Regolamento Agenti Sportivi FIGC”, pubblicato a mezzo del Comunicato Ufficiale FIGC n. 255/A, del 23 aprile 2025, sul sito web federale www.figc.it; iv) in ulteriore subordine, degli artt. 4, 7, 18, 21, 22 e 23, di detto Regolamento Agenti Figc, del 23 aprile 2025; v) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, ivi comprese le iscrizioni al Registro Agenti Figc – sezione domiciliati, deliberate dalla Figc sulla base del Regolamento Agenti Figc difforme e qui impugnato. Parte ricorrente ha chiesto, infine, a questo Tar che valuti la possibilità di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica competente.

2. In punto di fatto, parte ricorrente rappresenta che:

- in data 14 aprile 2025, su impulso e richiesta della Figc, la Giunta Nazionale del CONI ha adottato la Delibera n. 117, con la quale ha approvato il “Nuovo Regolamento Agenti Sportivi FIGC”, pubblicato a mezzo del Comunicato Ufficiale FIGC n. 255/A, in data 23 aprile 2025;

- rilevata la difformità di diverse disposizioni del Regolamento Agenti Figc rispetto alle norme di rango primario applicabili, nonché rispetto allo stesso Regolamento CONI Agenti Sportivi (fonte direttamente sovraordinata e vincolante per il Regolamento Agenti Figc), parte ricorrente ha notificato al CONI dapprima una formale istanza di revoca o annullamento in autotutela della delibera n. 117/2025, e successivamente di sospensione nell’applicazione del correlato Regolamento, trasmettendo detta comunicazione anche al competente ente governativo in qualità di delegato al controllo sugli atti del CONI;

- in data 5 giugno 2025 la Figc ha pubblicato sul sito web ufficiale (www.figc.it) il “Registro federale Agenti domiciliati” aggiornato, dal quale sarebbero derivate le prime iscrizioni di soggetti sprovvisti dei relativi requisiti prescritti dal Regolamento CONI Agenti Sportivi, tra cui quelle dei Signori OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, tutti cittadini italiani, residenti in Italia.

3. Tanto premesso, col ricorso in esame parte ricorrente, previa argomentazione in ordine alla propria legittimazione attiva e all’insussistenza della c.d. “pregiudiziale sportiva”, ha proposto avverso i provvedimenti gravati le seguenti censure:

I. Nullità o annullabilità della delibera della Giunta Nazionale CONI n. 117/2025 e per l’effetto del correlato Regolamento Agenti Figc del 23 aprile 2025 – Irregolare attestazione di conformità in atto pubblico – Contraddittorietà – Illogicità manifesta della condotta amministrativa dell’ente CONI. Sostiene parte ricorrente che il CONI avrebbe approvato il Regolamento Agenti Figc attestandone erroneamente la conformità con quello CONI Agenti Sportivi (fonte direttamente sovraordinata e vincolante); l’art. 23 del Regolamento Agenti FIGC, in particolare, nello stralciare la previsione della residenza del richiedente presso un paese straniero da almeno un anno e la prova dell’effettivo esercizio di attività all’estero attraverso l’esecuzione di almeno due mandati, limitandosi a prevedere per il richiedente iscrizione esclusivamente il possesso della “certificazione privata” rilasciata on line dalla Fifa - ai sensi del regolamento F.F.A.R. del 16.12.2022, si porrebbe in contrasto con l’art. 23 del Regolamento Agenti Sportivi del CONI e con tutte le conferenti disposizioni nazionali ed eurounitarie in materia di professioni regolamentate. Il CONI avrebbe, dunque, illegittimamente avallato una disciplina difforme e contra legem, omettendo le funzioni di controllo delegategli ex lege.

II. Sulla violazione del DPCM 24 febbraio 2020 - Eccesso di potere per omessa applicazione o erronea interpretazione della disposizione normativa di riferimento – Violazione della riserva di legge e della gerarchia delle fonti in materia di professioni regolamentate da parte della FIGC – Manifesta illogicità e contraddittorietà della condotta amministrativa tenuta dal CONI. Deduce parte ricorrente che qualsiasi modifica del Regolamento Agenti sportivi CONI (fonte direttamente sovraordinata e vincolante rispetto al Regolamento Agenti della Figc) necessiterebbe del vaglio e della formale approvazione del competente ufficio governativo (Dipartimento governativo dello sport presso il Ministero per i giovani e lo sport) ai sensi della L. n. 138/1992, circostanza che nel caso di specie non si sarebbe verificata, con conseguente illegittimità del gravato Regolamento.

III. Sulla invalidità degli atti impugnati per violazione del giudicato del Collegio di Garanzia dello sport presso il CONI e del Tar Lazio in materia di prestazione occasionale di servizi dei soggetti sprovvisti di un titolo abilitativo equipollente o dei requisiti per accedere all’istituto della domiciliazione. Eccesso di potere, carenza di istruttoria, irragionevolezza e contraddittorietà delle condotte amministrative di CONI e FIGC. Le disposizioni gravate si porrebbero, inoltre, secondo parte ricorrente, in contrasto con quanto affermato dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI il quale, nel rigettare i ricorsi avanzati dagli “aspiranti agenti domiciliati” sprovvisti dei requisiti di idoneità prescritti ex lege per l’iscrizione al Registro Nazionale Agenti Sportivi – sez. domiciliati, avrebbe sancito il principio generale secondo il quale l’istituto della domiciliazione risulterebbe accessibile esclusivamente da parte di soggetti stranieri o, comunque, residenti all’estero, ed ivi esercenti analoga attività seppur non regolamentata da norme statuali (Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, decisione n. 59/2022, confermata dal Tar Lazio, sez. I ter, sentenza n. 21665/2024, e altre).

IV. Ulteriori profili di illegittimità del Regolamento Agenti FIGC - Eccesso di potere per violazione e falsa applicazione del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, violazione delle disposizioni legislative e codicistiche applicabili in materia di libera prestazione di servizi e di professioni regolamentate. Con la censura in questione, parte ricorrente contesta la legittimità di specifiche disposizioni del Regolamento Agenti FIGC gravato.

4. Si sono costituiti in giudizio la FIGC e il CONI che, dopo aver ripercorso in fatto la vicenda, hanno eccepito, in primo luogo, l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, per genericità delle doglianze proposte e per violazione della pregiudiziale sportiva di cui all’art. 3 del D.L. n. 220 del 19.8.2003 (convertito con modificazioni dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280), che prevede la possibilità di adire il giudice statale solo dopo aver esperito tutti i gradi di giustizia sportiva; in subordine, le parti resistenti hanno chiesto che si rigetti il ricorso nel merito perchè infondato.

5. In data 20 giugno 2025 il sig. OMISSIS, in proprio e in qualità di agente sportivo professionista neo abilitato, ha depositato istanza di consultazione da remoto del fascicolo informatico; successivamente, lo stesso sig. OMISSIS, unitamente al sig. OMISSIS, anch’egli agente sportivo professionista e avvocato del Foro di Roma, hanno spiegato intervento “ad adiuvandum” nei confronti di parte ricorrente.

6. In vista dell’udienza di merito, parte ricorrente ha replicato alle eccezioni sollevate dalle resistenti, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

7. Nella camera di consiglio del 24 giugno 2025, previo avviso alle parti della possibile definizione del giudizio ex art. 60 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione.

8. In via preliminare, deve essere vagliata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal CONI e dalla FIGC per mancato esaurimento dei gradi di giustizia sportiva e, perciò, per mancato rispetto della pregiudiziale sportiva, così come prescritto dall'art. 3 d.l. n. 220/2003, convertito dalla legge n. 280/2003.

9. L’eccezione è fondata e va accolta.

10. La disposizione stabilisce che “Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, è disciplinata dal codice del processo amministrativo”.

11. Nel caso di specie, parte ricorrente ha agito direttamente innanzi a questo Tribunale senza aver preventivamente sottoposto le censure proposte avverso i provvedimenti impugnati alla cognizione degli organi interni di giustizia sportiva. E tanto nonostante gli atti gravati – ossia la deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 117 del 14 aprile 2025 che approva il nuovo Regolamento Agenti Sportivi FIGC e lo stesso Regolamento - siano atti adottati da soggetti dell'ordinamento sportivo e, in particolare, dal CONI e dalla FIGC, e siano rivolti a disciplinare l’attività degli agenti sportivi, a loro volta, come affermato da recente giurisprudenza amministrativa, sottoposti alla normativa dell’ordinamento sportivo (si vedano l’art. 5, comma 8, del Regolamento degli agenti sportivi del CONI, il quale stabilisce che con la domanda di iscrizione ci si impegna a rispettare le norme dell’ordinamento statale e di quello sportivo, le norme statutarie, i regolamenti federali e del CONI, oltre che degli organismi sovraordinati e l’art. 7 del Regolamento degli Agenti sportivi del CONI, il quale prevede poi, come rimedio per la cancellazione, la proposizione di un ricorso, in unico grado, innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport; aspetti da cui consegue la sussistenza del vincolo della pregiudiziale sportiva: cfr. Tar Lazio, sez. I ter, ordinanza n. 3569 del 27 giugno 2025).

12. La sottoposizione degli agenti sportivi alle norme dell’ordinamento sportivo e, conseguentemente, al relativo sistema di giustizia (con la conseguente applicazione del vincolo della pregiudiziale sportiva rispetto all’accesso alla giustizia amministrativa), del resto, è stata espressamente riconosciuta dal Consiglio di Stato (sez. V) che, anche di recente, con la sentenza n. 4521 del 23 maggio 2025, con riferimento ad un provvedimento della Commissione federale agenti sportivi della FIGC di reiezione di un’istanza di iscrizione nel registro federale, analizzando la questione della c.d. “pregiudiziale sportiva” e della sua applicabilità “soggettiva”, ha affermato che “se l’agente di calciatori non è un tesserato della F.I.G.C. (nell’ambito della quale svolge la propria attività), è pur sempre assoggettato al potere gerarchico e disciplinare di questa (in particolare, della Commissione federale agenti sportivi), come si desume ... dall’art. 15, comma 5, del regolamento vigente del 2022. Fonte di tale obbligo è inoltre la domanda di iscrizione, con la quale l’agente sportivo si impegna a rispettare le norme dell’ordinamento statale e di quello sportivo, le norme statutarie, i regolamenti federali e del CONI, oltre che degli organismi sopranazionali (art. 5, comma 6). Dunque, mentre per gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo la soggezione alle norme interne della Federazione trae origine dal tesseramento, per gli agenti essa è conseguenza della dichiarazione predetta, che ne sancisce l’obbligo di rispettare le norme federali ... dunque, l’agente di calciatori è tenuto ad assoggettarsi alle regole dell’ordinamento, pur non essendone parte. Si può dunque parlare di una soggettività riflessa, che estende all’agente di calciatori gli obblighi propri dei tesserati .... Diversamente opinando, non sarebbe in tali casi consentito il sindacato, da parte degli organi di giustizia sportiva (endofederali ed esofederali), della norma sportiva secondo quella che è la caratterizzazione propria della pregiudiziale sportiva, alla cui stregua fino a quando non risulti il previo esaurimento di tutti i gradi del relativo procedimento, le questioni sottese al giudizio hanno ancora un rilievo meramente interno alla giustizia sportiva che condiziona il ricorso alla giustizia statale, secondo uno schema che riconduce il rapporto tra giustizia sportiva e giurisdizione amministrativa a un modello progressivo a giurisdizione condizionata, subordinandolo all’esperimento dei successivi livelli giustiziali (ex multis, Cons. Stato, V, 5 dicembre 2022, n. 10606). Ad ulteriore conferma di tali considerazioni, va ricordato che la giurisprudenza ha riconosciuto la pregiudiziale sportiva anche con riguardo alle sole norme sportive, ed in particolare con riguardo alle norme NOIF (norme organizzative interne della F.I.G.C.), nella considerazione che l’applicazione di una norma generale ad un caso concreto è espressione di un ragionamento deduttivo, che deve essere svolto prima dagli organi della giustizia sportiva e, solo in seconda battuta, dal giudice statale (Cons. Stato, V, 2 ottobre 2023, n. 8612)”.

13. Ed invero, proprio la sentenza da ultimo citata (ovvero Consiglio si Stato, sez. V, 2 ottobre 2023, n. 8612), nel ricostruire tutta la normativa di riferimento ispirata al principio di autonomia dell’ordinamento sportivo, chiarisce in maniera inequivoca che, laddove si tratti di contestare la validità degli atti normativi e, quindi, regolamentari adottati dagli organismi sportivi (FIGC, nel caso di specie) è necessario esperire, in via preventiva, i gradi della giustizia sportiva, ancorando tale lettura ad una interpretazione logica e coerente dell’art. 2, comma 1, lett. a), del d.l. n. 220/2003, secondo cui: “1. In applicazione dei princìpi di cui all'articolo 1, è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:

a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;” (…).

14. Al riguardo, il Collegio ritiene sufficiente richiamare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 74 cod. proc. amm., le approfondite argomentazioni contenute nelle pronunce da ultimo citate del giudice di appello e, pertanto, in ragione dell’omessa previa impugnazione degli atti oggetto dell’odierno gravame dinanzi agli organi della giustizia sportiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per violazione della c.d. “pregiudiziale sportiva”.

15. In ragione delle peculiarità delle questioni trattate e dell’intervenuta giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. V, n. 4521/2025 e n. 8612/2023, citate), ricorrono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese di lite compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025, con l'intervento dei magistrati:

Daniele Dongiovanni, Presidente

Giovanni Mercone, Referendario

Silvia Simone, Referendario, Estensore
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