T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 10/06/2025 N. 11366
N. 11366/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01099/2021 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1099 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Daniele Camerota in Roma, via Trionfale, 65;
contro
Federazione Italiana Tennis, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Gianmarco Tavolacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Clarizia e Paolo Clarizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;
per l'annullamento
della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport n. -OMISSIS-, che respingeva il ricorso avverso la decisione della Corte di Appello Federale della Federazione Italiana Tennis (d’ora in poi FIT) e lo condannava alle spese di lite, nonché di tutti gli atti presupposti o connessi alla pronuncia del Collegio di Garanzia dello Sport, con conseguente richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto gli atti di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Tennis e del CONI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2025 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso, notificato il 29.12.2020 e depositato il 28.1.2021, -OMISSIS- impugnava la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport n. -OMISSIS-, che respingeva il ricorso avverso la decisione della Corte di Appello Federale della Federazione Italiana Tennis (d’ora in poi FIT) e lo condannava alle spese di lite, nonché tutti gli atti presupposti o connessi alla pronuncia del Collegio di Garanzia dello Sport, con conseguente richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
2. In sintesi, dopo aver esposto i fatti accaduti il 9.12.2018, allorché si doveva recuperare l’incontro di tennis tra il TC San Teodoro e il TC Terranova, valevole per la IV giornata del campionato invernale 2018 di III serie (vicenda per la quale il -OMISSIS- in sede sportiva era stato condannato per frode sportiva, ex art. 9 co. 4 e 38 co. 1 Reg. giustizia FIT, alla sanzione dell’inibizione dalle attività federali per 5 mesi, oltre al pagamento di euro 1.500,00), venivano mosse plurime censure all’operato prima degli organi Federali sportivi e poi al Collegio di Garanzia dello Sport, che aveva confermato la decisione assunta in secondo grado:
A) “Violazione degli artt. 132 co. 1 n. 1 e 5, e 2, c.p.c. e 119 disp. att. c.p.c., nonché art. 161 co. 1 e 2 c.p.c.”, in quanto non era stato considerato dal Collegio di Garanzia che la sentenza della Corte di Appello Federale, come da copia conforme rilasciata al ricorrente, non era stata né sottoscritta dal Presidente né tantomeno dal relatore, come richiesto dalle anzidette norme del codice di procedura civile, richiamate dall’art. 37 comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva, e, pertanto, se ne sarebbe dovuta dichiarare la nullità;
B) “Violazione dell’art. 126 del Regolamento tecnico Sportivo del Tennis, eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, erroneità nei presupposti e per motivazione generica, insufficiente, irragionevole e contraddittoria; sviamento di potere, falsità del presupposto”, perché non sarebbe stata fatta corretta applicazione dell’art. 126 del Regolamento Tecnico Sportivo del Tennis, questo perché, erroneamente, nella ricostruzione del fatto, era stato ritenuto non veritiero che il capitano della squadra TC San Teodoro, -OMISSIS-, avesse incaricato il -OMISSIS- di svolgere il ruolo di Giudice Arbitro, in assenza di quello in origine designato, come, invece, confermato non soltanto dalla testimonianza scritta resa dal -OMISSIS- (cfr. allegato IV al ricorso) ma anche da quanto dichiarato, proprio nel giudizio innanzi al Tribunale Federale, da -OMISSIS-; inoltre, la Corte di Appello, pur avendo ritenuto dimostrata tale circostanza, aveva pure errato nel ritenere che la mancata accettazione della designazione da parte degli avversari era stata tale da non poter far assumere l’incarico al -OMISSIS-, interpretazione non conforme al dettato dell’art. 126 cit., come chiarito da una e-mail agli atti del 12.1.2019 del Commissario di Gara e Giudice Sportivo-OMISSIS- (“se il G.A. -OMISSIS- ha manifestato palesemente la volontà di sostituire il GA assente, il capitano del Terranova, avrebbe dovuto presentare la formazione della propria squadra e chiedere al G.A. la vittoria dell’incontro con il massimo punteggio a causa della mancanza minima dei giocatori della squadra avversaria”; cfr. allegato hh al ricorso); in sintesi, prima gli organi federali e poi il Collegio di Garanzia, avrebbero dovuto fare corretta applicazione dell’art. 126 cit. e riconoscere che il -OMISSIS- non solo aveva assunto il ruolo di Giudice Arbitro dell’incontro ma aveva anche, come suo preciso dovere, legittimamente redatto il referto e inviato il rapporto al Giudice Sportivo e al Commissario di Gara; altresì, si evidenziava una carenza di istruttoria da parte della Procura Federale, che non avrebbe ascoltato né il -OMISSIS- né il -OMISSIS-, soggetti presenti ai fatti, né ancora acquisito l’integrale trascrizione di una conversazione del 9.12.2019 avvenuta da -OMISSIS- e -OMISSIS- (cfr. all. 6 al ricorso), basandosi in prevalenza sulle dichiarazioni rese da -OMISSIS- (l’accusatore del ricorrente, dunque soggetto interessato ai fatti), cioè su un grado di indizi soltanto parziale;
C) “Stravolgimento e falsa applicazione degli artt. 9 co. 4 e 38 Reg. giustizia FIT, eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, erroneità nei presupposti e per motivazione generica, insufficiente, irragionevole e contraddittoria; sviamento di potere, falsità del presupposto”, perché non sarebbe stato considerato che il -OMISSIS- non aveva avuto alcuna volontà di indurre qualcuno in errore con la redazione del referto o dei rapporti al Giudice Sportivo e al Commissario di gara e alcuno scopo di trarre profitto; in effetti, il ricorrente aveva seguito solo le istruzioni di -OMISSIS- -OMISSIS-, segretaria del comitato regionale della Sardegna ed altro, dunque persona esperta della materia; inoltre, nello stesso rapporto vi era un elemento per non dare la vittoria al TC San Teodoro (ovvero il contestuale ruolo del -OMISSIS- quale giocatore e Giudice Arbitro); ancora, non vi era stato alcun profitto da poter conseguire, poiché il TC San Teodoro non avrebbe potuto trarre alcun vantaggio della vittoria a tavolino dell’incontro, avendo concluso il campionato come ultimo in classifica a zero punti (né i due punti da attribuire con la vittoria avrebbero cambiato la classifica) e non prevedendo tale torneo una retrocessione; infine, come già segnalato sopra con il motivo di censura antecedente, per la parte ricorrente non c’era stata alcuna falsa indicazione o rappresentazione nella redazione del referto e dei rapporti;
D) “Stravolgimento e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, erroneità nei presupposti e per motivazione generica, insufficiente, irragionevole e contraddittoria; sviamento di potere, falsità del presupposto”, perché la Procura Federale aveva chiesto la condanna del ricorrente non per la redazione del referto, come considerato dalla Corte di Appello Federale e dal Collegio di Garanzia dello Sport, bensì per una presunta falsità dei dati ivi indicati.
3. Si costituivano in giudizio la FIT e il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (d’ora in poi CONI) che, oltre ad eccepire l’irricevibilità e/o inammissibilità del ricorso, ne chiedevano la reiezione nel merito.
4. Con ordinanza pubblicata il 18.3.2021 il Collegio respingeva la richiesta di misura cautelare.
5. Alla pubblica udienza del 27.5.2025, tenuto conto delle ulteriori memorie in atti e sentiti i difensori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
6. Preliminarmente deve essere analizzata l’eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dal CONI, eccezione basata su due distinte ragioni.
Innanzitutto, perché il ricorrente ha impugnato la decisione del Collegio di Garanzia solo in data 29.12.2020, quando, invece, il dispositivo della sentenza era stato depositato e comunicato alle parti l’8.7.2020, con motivazione pubblicata il successivo 7.8.2020. Dunque, per parte resistente, il -OMISSIS-, pur tenendo conto della sospensione feriale, avrebbe notificato il ricorso oltre il termine decadenziale previsto dalla legge.
Inoltre, perché il ricorrente, dopo aver notificato il ricorso in data 29.12.2020, ha proceduto al deposito solo il 28.1.2021, anche stavolta ben oltre il termine di legge (cfr. art. 45 c.p.a. “nel termine perentorio di trenta giorni”), che nella specie, secondo il CONI, andrebbe dimezzato poiché il presente giudizio ha ad oggetto provvedimenti riconducibili a tale ultimo Ente e alla FIT, rientranti nel novero delle materie indicate all’art. 119, co. 1, c.p.a. alle quali si applica il “Rito abbreviato comune a determinate materie”.
6.1 L’eccezione deve essere respinta.
6.1.1 Quanto, infatti, al primo aspetto sottolineato dal CONI, deve essere osservato che il presente giudizio non è di tipo demolitorio, come tale soggetto a quanto previsto dall’art. 29 c.p.a., ma è un giudizio di risarcimento danni, disciplinato dall’art. 30 co. 3 c.p.a., laddove è stabilito che “la domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di 120 giorni decorrente dal giorno in cui si è verificato il fatto ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva da questo”.
Ebbene, premesso, quindi, che nella specie il termine da rispettare era quello di 120 giorni, il ricorso è stato notificato tempestivamente il 29.12.2020, ciò considerando come termine di decorrenza non la pubblicazione del dispositivo della decisione del Collegio di Garanzia ma il deposito della motivazione (avvenuta nel periodo feriale, ergo individuano il dies a quo nel 1.9.2020).
Invero, con riferimento alla questione della decorrenza del termine di proposizione dell’impugnativa - se essa vada cioè riferita al dispositivo della decisione del Collegio di Garanzia del CONI ovvero alle motivazioni della stessa - nel caso di specie va osservato che il Collegio ritiene valida la seconda opzione, per le seguenti due ragioni: innanzitutto, perché l’indirizzo giurisprudenziale menzionato dal CONI (ex plurimis Cons. Stato, Sez. VI, 30.04.2019 n. 2825) si ritiene applicabile laddove ad essere intentata è un’azione di annullamento e non risarcitoria (in effetti, è proprio con riferimento all’azione demolitoria che vi sono maggiori esigenze di certezza e stabilità dell’azione della pubblica amministrazione, che spingono a far decorrere il termine per l’impugnazione sin da quando si ha la percezione di un atto negativo, a prescindere dall’integrale conoscenza dei motivi a base dello stesso, censurabili con lo strumento dei motivi aggiunti); inoltre, perché, proprio con riferimento all’azione risarcitoria, non basata esclusivamente sull’illegittimità dell’atto impugnato ma sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 2043 c.c., si rende necessario conoscere nel dettaglio i motivi a base del provvedimento.
6.1.2 Quanto, invece, al mancato rispetto del termine di cui all’art. 45 c.p.a. per il deposito (dimezzato ai sensi dell’art. 119 co. 1 lett. g c.p.a.), deve evidenziarsi che, trattandosi di un giudizio meramente risarcitorio, da applicarsi sono le regole ordinarie, come già affermato nella sentenza TAR Lazio, sez. I ter, n. 12538/2017, che in un caso analogo si è così espressa “L’eccezione non ha pregio perché il rito abbreviato di cui all’art. 119, co. 1, lett. g, si applica nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative a “i provvedimenti del Comitato olimpico nazionale e delle Federazioni sportive”, non anche ai giudizi meramente risarcitori, quale quello di cui si discute, che seguono, in quanto tali, il rito ordinario”.
7. Superati tali aspetti in rito, venendo al merito del ricorso, infondata è la prima delle censure mosse dal ricorrente quanto alla presunta violazione degli artt. 132 co. 1 n. 1 e 5, e 2, c.p.c. e 119 disp. att. c.p.c., nonché art. 161 co. 1 e 2 c.p.c., in quanto la sentenza della Corte di Appello Federale non sarebbe stata né sottoscritta dal Presidente né dal relatore, come risulterebbe dalla copia conforme rilasciata al ricorrente.
Ed infatti, occorre chiarire che la funzione del rilascio di “copia conforme” è solo quello di attestare la conformità dell’atto al provvedimento (cfr. Cass. civ., sez. L., 11 settembre 2018, n. 22077). Ergo, non occorre che sulla copia rilasciata come “conforme” sia necessariamente riprodotto il segno grafico della sottoscrizione del “Presidente oppure dell’estensore”, bastando, invece, che sia chiara la riferibilità dell’atto al giudice che ha deciso la causa e, altresì, che la riproduzione rispecchi il contenuto dell’originale.
Sul punto, risulta opportuno richiamare anche l’orientamento espresso in materia di provvedimenti amministrativi, secondo il quale “la mancata sottoscrizione (o della dizione firmato) nella copia conforme di un provvedimento amministrativo non è causa di nullità (né tanto meno di annullabilità), dando luogo al più ad una mera irregolarità; infatti la sottoscrizione autonoma è richiesta come condizione di validità dell'atto solo per l'originale e non anche per le copie conformi” (cfr. ex multis, Cons. di Stato, sez. VI, n. 5622/2009).
Del resto, come sottolineato dalla FIT, anche le decisioni del Collegio di Garanzia trasmesse alle parti e rese pubbliche sono prive di sottoscrizione (è infatti presente soltanto la dicitura “F.to” in corrispondenza della riproduzione del nominativo del componente del Collegio che ha sottoscritto l’originale).
8. Fondati, invece, sono il secondo e il terzo dei motivi di ricorso, riferiti rispettivamente alla violazione dell’art. 126 del Regolamento tecnico Sportivo del Tennis e degli artt. 9 co. 4 e 38 del Reg. giustizia FIT.
Essendo queste censure collegate, innanzitutto, ad una differente ricostruzione dei fatti, è opportuno riportare la cronologia di quanto occorso il 9.12.2018 così come descritta dal ricorrente nel referto di gara e nei rapporti al Giudice sportivo e al Commissario di gara: “La mattina del 9/10/18 (in realtà, si tratta di dicembre essendoci un errore nell’indicazione della data) giungevo alle ore 9.00 circa, al campo di gioco per partecipare, come giocatore, all’incontro di cui sopra; erano presenti tre persone per il Terranova che scendevano dall’auto e, dopo aver chiesto chi fosse l’arbitro e gli altri giocatori risalivano in auto in attesa di questi; alle 9.04 chiamavo il capitano del TC San Teodoro -OMISSIS- -OMISSIS- per sollecitarne l’arrivo e il contatto con l’arbitro designato, -OMISSIS- -OMISSIS-; con ulteriori contatti telefonici, alle ore 9.15, 9.19 e 9.33, chiedevo al -OMISSIS- di rintracciare, anche fisicamente, visto che non rispondeva a telefono, il Giudice arbitro o eventuale sostituto e, comunque, di avvicinarsi al campo per parlare con le tre persone del Terranova; alle ore 9.34 l’arbitro designato, -OMISSIS- -OMISSIS- mi comunicava l’impossibilità a presenziare per malattia; giunto al campo, il -OMISSIS- mi consegnava la formazione e tessera e indicava il sottoscritto come sostituto ma le tre persone presenti per il Terranova, comunicando di dover informarsi, rientravano in auto, senza consegnarmi neanche la lista dei giocatori per l’incontro; il -OMISSIS- si allontanava per rintracciare altro Arbitro o altro giocatore e mi chiamava alle ore 9.53, 9.59, 10.08 per aggiornamenti; dopo aver atteso in auto e vedendo che l’autista apriva e richiudeva lo sportello per due volte, mi avvicinavo all’auto in cui erano presenti i tre, bussando al finestrino per sapere cosa volessero fare; l’autista, aprendo solo lo sportello e senza scendere, mi comunicava di aver relazionato sui fatti alla Fit e che gli avevano detto che senza il Giudice arbitro non si poteva giocare; ribadivo di poter svolgere io le funzioni di Giudice arbitro, come sostituto, ma l’autista chiudeva lo sportello ed avviava l’auto cosicché i tre abbandonavano il campo di gioco, senza essere stati identificati dal sottoscritto” (cfr. allegati cc, dd ed ee al ricorso).
Ciò premesso, tale versione dei fatti, oltre ad essere stata confermata, sebbene soltanto per iscritto dal capitano della squadra TC San Teodoro, -OMISSIS- (cfr. all.o IV al ricorso), è stata avvalorata, quale aspetto determinante, da quanto dichiarato da -OMISSIS- -OMISSIS-, cioè uno dei componenti della squadra del TC Terranova presenti all’accaduto, unitamente a-OMISSIS-, che ha, invece, descritto diversamente quanto occorso. Quest’ultimo, infatti, alla domanda n. 4 formulata da parte ricorrente, “Vero è che, il giorno 9.12.18, alle ore 9.30 circa, arrivava nel parcheggio dei campi da tennis siti in San Teodoro un altro componente della squadra del TC San Teodoro, -OMISSIS- che si avvicina ai componenti del TC Terranova e dichiarava che le funzioni del Giudice Arbitro potevano essere svolte da -OMISSIS- ma-OMISSIS- lo rifiutava in quanto -OMISSIS- era presente in qualità di giocatore?”, così rispondeva “sì è vero” (cfr. allegato c al ricorso, quanto alla domanda, e allegato j al ricorso quanto alla riposta fornita da -OMISSIS- -OMISSIS-). Peraltro, la consegna della tessera del -OMISSIS- al ricorrente, circostanza, si sottolinei, non smentita da nessuno dei presenti alla vicenda, diversamente da quanto rappresentato dai giocatori del TC Terranova, è spiegabile solo alla luce del fatto che il -OMISSIS- avesse comunicato agli avversari di accettare la nomina del proprio capitano.
Dunque, malgrado quanto raccontato da-OMISSIS- (sicuramente interessato a fornire una dinamica diversa dal -OMISSIS-), il racconto del -OMISSIS- ha trovato più riscontri, con la conseguenza, per un verso, che gli organi federali non risultano aver fatto buon governo di quanto previsto dall’art. 126 del Regolamento tecnico sportivo del Tennis (poiché, come sottolineato anche dal Commissario di gara e Giudice Sportivo,-OMISSIS-, in due diverse e-mail del 17.12.2018 e del 12.1.2019, una volta manifestata la disponibilità, -OMISSIS- non era ricusabile dal capitano della squadra avversaria; cfr. allegati ff ed hh al ricorso), e, per altro verso, non risulta, soprattutto, che siano stati correttamente applicati gli artt. artt. 9 co. 4 e 38 del Reg. giustizia FIT quanto alla ritenuta sussistenza di una frode sportiva.
Invero, sull’ ultimo aspetto, non emerge, per quanto indicato sopra, né esservi stato alcun artificio o raggiro (poiché i fatti, a dispetto della versione del -OMISSIS-, è più che verosimile che siano stati riportati correttamente), né soprattutto alcuna volontà del -OMISSIS- di indurre in errore il Commissario di gara, dato che l’interpretazione dell’art. 126 cit. formulata dal ricorrente è la stata la stessa che, giorni dopo, proprio il Commissario di gara,-OMISSIS-, avallava per iscritto con due differenti e-mail.
9. L’accoglimento delle doglienze ultime e, dunque, la ritenuta illegittimità delle decisioni adottate dagli organi della giustizia sportiva, consente di assorbire l’ultimo dei motivi di gravame proposti dal ricorrente.
10. Stante l’illegittimità delle decisioni assunte dagli organi sportivi, il Collegio ritiene dimostrata, anche qualora non si volesse accedere a quell’indirizzo che da tale circostanza desume una presunzione relativa ai danni del soggetto pubblico (se è vero che ai sensi dell’art. 2043 c.c. la prova dell’elemento soggettivo è a carico del danneggiato, è anche vero che tale onere può essere assolto sulla base della presunzione che fa derivare la colpa dall’illegittimità, mentre spetta poi all’amministrazione provare l’esistenza di fattori esimenti, riconducibili alla nozione dell’errore scusabile; in giurisprudenza, cfr. Cons. Stato, II, 20 giugno 2023, n. 6054), la colpa delle amministrazioni resistenti, poiché l’erronea ricostruzione dei fatti, per come sono stati descritti, unita ad una non corretta applicazione degli artt. 126 del Regolamento tecnico Sportivo del Tennis e 9 co. 4 e 38 del Reg. giustizia FIT, è da considerare grave nel caso di specie.
Proprio la gravità della violazione, è bene rammentarlo, rappresenta uno degli indici sintomatici per dimostrare la colpa dell’amministrazione, posto che la gravità è indice di negligenza.
11. Ritenuto esservi anche l’elemento soggettivo, ci si deve soffermare sulle singole voci di danno chieste dal ricorrente.
11.1 Partendo dai danni patrimoniali, il ricorrente ha chiesto le seguenti voci: A) euro 1.500,00, oltre interessi, per la sanzione irrogata; B) la restituzione di quanto versato nei gradi di giustizia sportiva (Corte di Appello Federale e Collegio di Garanzia); C) il costo della valutazione psicologia effettuata in forza dei fatti che lo hanno coinvolto.
In merito, il collegio ritiene di poter accogliere solo quanto richiesto al punto B) nei limiti meglio indicati di seguito.
Partendo, infatti, dalla sanzione irrogata, nulla è stato prodotto in atti circa l’effettivo pagamento della stessa.
Quanto, invece, ai costi sostenuti per i gradi di giustizia sportiva, essendo evidentemente collegati a quanto verificatosi, devono essere condannate le amministrazioni resistenti al pagamento in favore del -OMISSIS- della somma complessiva di euro 1.440,00 (di cui 240,00 euro per quanto versato per il secondo grado ed euro 1.200,00 quale contributo per l’ultimo grado di giudizio; cfr. allegati n. e u al ricorso). Solo tali somme è possibile riconoscere, perché sono le uniche per le quali è stata prodotta prova.
Venendo, infine, alla somma versata l’8.4.2025 (euro 300,00 in favore della dott.ssa -OMISSIS-; unica somma per cui vi è prova), la stessa non può essere riconosciuta, poiché, per quanto si dirà più ampiamente oltre sul danno biologico, non si ritiene che vi sia la dimostrazione che la stessa sia dipesa dai fatti di causa.
11.2 Proseguendo con i danni non patrimoniali, il ricorrente ha chiesto le seguenti voci: A) il danno all’immagine subito per il discredito derivato dall’irrigazione della sanzione per frode sportiva, sia nell’ambiente tennistico che sociale; B) il danno biologico, alla luce della relazione clinica redatta dalla dott.ssa -OMISSIS-.
Partendo dalla prima voce di danno, deve, innanzitutto, premettersi che il danno all’immagine ed alla reputazione, inteso come “danno conseguenza”, non sussiste “in re ipsa”, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Pertanto, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla base non di valutazioni astratte, ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, ed assumendo quali parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell’offesa e la posizione sociale della vittima (cfr. Cass. civ., sez. III, 18 febbraio 2020, n. 4005).
Orbene, proprio facendo applicazione di tali principi nel caso di specie, si ritiene dimostrato il danno ultimo per più ragioni. Il ricorrente, infatti, non solo è stato nel 2010 uno dei soci fondatori del TC San Teodoro ma ha provato essersi impegnato in più attività connesse alla pratica del tennis, tra cui quella di arbitro. Se alla posizione rivestita dal -OMISSIS- nell’ambiente aggiungiamo la rilevanza dei fatti a lui addebitati (la frode sportiva, per chi pratica tale attività, incide molto negativamente sulla credibilità di chi ne è accusato) e la circostanza che la notizia è divenuta facilmente consultabile dopo la decisione del Collegio di Garanzia (cfr. documenti allegati all’istanza di prelievo e quelli depositati in atti il 16.4.2025), risulta essere raggiunta una presunzione grave, precisa e concordante circa la sussistenza di tale danno, che è possibile liquidare, in via equitativa (art. 1226 c.c.), nella somma di euro 3.000,00, considerando anche che la vicenda si è consumata nell’ambito di un campionato di serie minore.
Conclusione analoga non può essere raggiunta con riferimento al danno biologico, poiché, sebbene in atti è stata prodotta una “relazione clinica di aggiornamento della dott.ssa -OMISSIS--OMISSIS-” del 6.4.2025 (che effettivamente conclude per un danno psicofisico correlato agli eventi), il Collegio rileva quanto segue.
Agli atti è stata prodotta solo una relazione “di aggiornamento” del 2025 (quindi, cronologicamente molto distante dall’accaduto, che è avvenuto nel 2018 e la prima decisione, quella del Tribunale Federale, vi è stata nel 2019, mentre l’ultima, del Collegio di Garanzia, nel luglio del 2020), ma non anche le relazioni precedenti e più prossime ai fatti. Più nello specifico, nella relazione anzidetta si afferma che il percorso del -OMISSIS- è iniziato nel novembre 2020 (con tre colloqui) e che è continuato poi nel tempo, ma del pregresso nulla è stato allegato, anche in merito alla terapia seguita e alla periodicità dei controlli (su questi ultimi si consideri che è stato prodotto in atti un solo prospetto di ricevuta, allegato tt al ricorso, del 21.12.2020 della dott.ssa -OMISSIS-, per il quale, non solo non è stata allegata prova del pagamento, ma è anche l’unico depositato). Inoltre, nella relazione si fa riferimento anche ad eventi sopravvenuti ai fatti (come la situazione fisica della madre del -OMISSIS-, che nel 2023 ha subito un grave intervento).
Orbene, proprio in ragione di questi aspetti, il Collegio ritiene che non vi sia la prova del nesso di causalità tra la patologia riscontrata dalla dott.ssa -OMISSIS- (“depressione reattiva con sintomi di ansia”) e quanto oggetto del giudizio, con la conseguenza che, in tale parte, la richiesta di risarcimento danni deve essere respinta.
12. Le spese del presente giudizio seguono il criterio della prevalente soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e condanna la FIT ed il CONI a risarcire, in solido, il danno subito dal ricorrente che viene liquidato in complessivi euro 4.440,00 oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
Condanna le parti resistenti al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali che si ritiene equo liquidare, per ciascuna, in euro 1.500,00, oltre spese al 15%, IVA e CPA, nonché alla restituzione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e gli altri soggetti privati menzionati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario, Estensore
Silvia Simone, Referendario