T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 11/02/2025 N. 3051
N. 03051/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00541/2021 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 541 del 2021, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avvocato Giusi Fanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
OMISSIS, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
1) del provvedimento/comunicazione del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, reso noto in data 11 novembre 2020, mediante avviso pubblicato sull'area personale del ricorrente del sito www.concorsi.vigilfuoco.it, per il cui tramite è stato reso edotto del giudizio di “non idoneità” attribuito all'esito delle prove di capacità operativa sostenute in sede concorsuale in data 11 novembre 2020, durante la procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139;
2) del provvedimento del 21 dicembre 2020 del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile con il quale si comunicava l'esclusione dalla procedura selettiva alla qualifica di vigile del fuoco per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, per la qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
3) del verbale n. 13 dell'11 novembre 2020 della commissione d'esame incaricata di accertare il possesso delle capacità operative nei confronti dei candidati utilmente collocati nelle graduatorie relative alla procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, per la qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco riservata al personale volontario, ricevuto a brevi mani in data 21 dicembre 2020 a seguito di richiesta di accesso agli atti, dal quale si evince che il ricorrente NON RISULTA IDONEO al modulo n. 3 della prova di valutazione dell'acquaticità;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2025 il dott. Dario Aragno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. OMISSIS ha partecipato alla procedura di stabilizzazione riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indetta con decreto dipartimentale n. 238 del 14 novembre 2018, dalla quale è stato escluso per non aver superato, in data 11 novembre 2020, la prova di acquaticità, rientrante nel modulo n. 3 della prova di capacità operativa, conclusa in 35 secondi e 30 centesimi e, quindi, oltre il tempo massimo consentito di 35 secondi.
2. Dopo aver premesso, in punto di fatto, che, al momento dell’arrivo, sarebbe stato costretto a «battere» più volte la mano sulla piastra per arrestare il cronometro, il sig. OMISSIS ha chiesto a questo Tribunale l’annullamento, previa sospensione in via cautelare, del provvedimento di esclusione, nonché il riconoscimento dell’anzianità di servizio con decorrenza dal 90° corso di formazione ovvero quello in cui era programmato il suo arruolamento qualora fosse stata superata la prova di acquaticità, sostenendo che il ritardo di 30 centesimi di secondo sarebbe imputabile:
- ad un’errata rilevazione del tempo effettivamente impiegato da parte dello strumento di misurazione e, in particolare, ad una scarsa sensibilità della superficie della piastra di tocco;
- al posizionamento di questa ad una distanza di circa 20 cm dal traguardo;
- ad un calo della sua preparazione atletica dovuto all’impossibilità di allenarsi adeguatamente in vista della prova a causa della chiusura di piscine e palestre disposta dalla normativa emergenziale durante la pandemia Covid-19;
- alla lacunosità dell’allegato C, che non avrebbe specificato la profondità di 5 m della piscina destinata allo svolgimento delle prove, maggiore di quella delle piscine ordinariamente disponibili per gli allenamenti;
- all’inattendibilità dell’attività di cronometraggio, «rimessa a criteri empirici affidati alla discrezionalità dei commissari di turno», effettuata con strumenti di cui non è provata l’omologazione e la taratura da soggetti privi della qualifica di «cronometrista», rilasciata dalla Federazione italiana cronometristi.
3. Il Ministero dell’Interno si è costituito con memoria di stile in data 18 gennaio 2021, depositando successivamente il provvedimento impugnato e gli atti presupposti, nonché nota del Presidente della commissione di concorso, che indica le specifiche tecniche del cronometro utilizzato, le certificazioni rilasciate dalla ditta produttrice e gli accorgimenti adoperati sia per garantirne la stabilità in acqua sia per verificarne la precisione, come il contemporaneo utilizzo di un cronometro manuale.
4. All’esito della camera di consiglio del 12 febbraio 2021, con l’ordinanza del 15 febbraio 2021, n. 916, questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris.
5. In vista dell’udienza pubblica del 23 aprile 2024, le parti hanno depositato ulteriori memorie. In particolare, l’amministrazione ha eccepito l’inammissibilità delle doglianze del ricorrente, nella parte in cui «tentano di porre irritualmente in contestazione le risultanze dei verbali di concorso evidentemente assistite da pubblica fede», la loro tardività e, comunque, la loro infondatezza; il ricorrente ha replicato sottolineando l’insussistenza di un onere di immediata impugnazione di clausole del bando non immediatamente lesive, la perdurante mancanza di prova della taratura e dell’omologazione del cronometro utilizzato e le incertezze sull’affidabilità delle modalità manuali di rilevazione del tempo e del personale preposto a tale operazione.
6. All’esito dell’udienza pubblica del 23 aprile 2024, il Collegio, con l’ordinanza del 26 aprile 2024, n. 8365, ha ordinato al ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti dei controinteressati inseriti nella graduatoria finale di merito del concorso mediante notifica per pubblici proclami e, nello specifico, mediante pubblicazione sul sito web del Ministero dell’Interno dell’ordinanza, del ricorso e dell’elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell’art. 52, co. 2, c.p.a, entro il termine perentorio del 30 settembre 2024, depositando, entro i successivi 10 giorni, a pena di decadenza, l’attestazione rilasciata dalla p.a. quale prova dell’adempimento.
7. Il ricorrente ha depositato in data 25 giugno 2024 l’attestazione richiesta.
8. All’udienza pubblica del 10 gennaio 2025, la causa è stata trattenuta definitivamente in decisione.
9. Preliminarmente va disattesa l’eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dalla difesa erariale nella memoria del 21 marzo 2024, essendo il sig. OMISSIS tempestivamente insorto avverso il provvedimento di esclusione notificatogli il 21 dicembre 2020 - primo atto, in ordine di tempo, lesivo dei suoi interessi - con ricorso notificato l’8 gennaio 2021 e depositato il 18 gennaio 2021.
10. Nel merito, all’esito del più approfondito esame della vicenda proprio della presente fase, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per un ripensamento della posizione espressa in sede cautelare e che il ricorso sia fondato e vada accolto.
10.1. In primo luogo, è appena il caso di ricordare che già in altre occasioni questo Tribunale ha evidenziato che in fattispecie come quella oggetto del presente giudizio (ovvero in presenza di prove di idoneità concorsuali che devono essere concluse entro un tempo massimo) «la garanzia del buon andamento e dell’imparzialità della p.a. riposa nella sicura attendibilità dei metodi e degli strumenti di misurazione delle prestazioni utilizzati dalla stessa p.a. al fine di valutare l’idoneità fisica dei candidati»; che «ciò impone all’amministrazione non solo di avvalersi di sistemi, tecniche e strumenti di misurazione che non risultino ictu oculi di dubbia attendibilità, ma anche di servirsi di tutte le strumentazioni tecnologiche e le competenze professionali necessarie per addivenire ad una misurazione quanto più precisa e affidabile in relazione alla prova da svolgersi (senza che ciò si risolva, naturalmente, nell’obbligo della p.a. di ricorrere a soluzioni tecnologiche di difficile reperibilità, sproporzionatamente onerose o comunque irragionevoli rispetto alle circostanze da accertare)» e che «i giudizi (rectius, le misurazioni) resi all’esito di prove la cui valutazione è avvenuta sulla base di tecniche di misurazione non affidabili risultano viziati per evidente difetto di istruttoria e devono essere annullati» (cfr. ex multis TAR Roma, I-Q, 15 dicembre 2021, n. 13004).
D’altra parte, in contenziosi aventi ad oggetto il mancato superamento delle prove di capacità operativa del medesimo concorso a causa di un infortunio occorso durante lo svolgimento della prova, questo Tribunale, con considerazioni estensibili anche alla fattispecie in esame, ha già riconosciuto la necessità «di una verifica rigorosa dei presupposti dell’esclusione, tenuto conto anche degli effetti particolarmente pregiudizievoli connessi al mancato superamento della prova, da cui deriva la cancellazione dagli elenchi del personale volontario, ai sensi degli artt. 12 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139, e 20 del d.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76» (cfr. TAR Roma, I-Q, 5 febbraio 2024, n. 2130, n. 2131 e n. 2132; 23 febbraio 2024, n. 3621; 27 maggio 2024, n. 10710; 24 giugno 2024, n. 12724 e 27 giugno 2024, n. 13044).
10.2. Tanto premesso, il Collegio evidenzia poi che nell’ambito della procedura di stabilizzazione oggetto del presente giudizio la p.a. ha previsto l’utilizzo di un sistema di cronometraggio elettronico dei tempi (con Touchpad o Piastra di Tocco), affiancato da un sistema di cronometraggio manuale del tempo, che appare – in generale e salvo quanto si dirà infra – affidabile e in linea con le prescrizioni della lex specialis.
Con riferimento alla specifica posizione del ricorrente, tuttavia, la circostanza che lo stesso sia rimasto escluso dalla procedura di stabilizzazione per aver superato il tempo massimo di soli 30 centesimi di secondo, in uno con il fatto che la p.a. non ha dato evidenza (né nel verbale della prova, né con altra documentazione) che prima dello svolgimento della prova sia stata verificata la corretta collocazione della piastra di tocco per la rilevazione del tempo e la perfetta taratura del sistema di cronometraggio, non consente di escludere che il minimo scarto tra il tempo del ricorrente e quello massimo previsto per il superamento del giudizio di idoneità sia dipeso da un’imperfezione nell’installazione, nella taratura e/o nel funzionamento del sistema di misurazione automatico (cfr. a tal riguardo Consiglio di Stato, III, ord. 4 settembre 2023, n. 3713 e 1 dicembre 2023, n. 4857, nonché – più di recente – 18 aprile 2024, n. 1445; tutte pronunce rese in relazione alla procedura oggetto del presente giudizio).
A ciò deve aggiungersi che l’amministrazione – pur avendo adottato un sistema manuale di misurazione da affiancare a quello automatico – non ha dato evidenza del tempo della prestazione del sig. OMISSIS accertato attraverso il predetto sistema manuale (non risultando alcuna registrazione di tale ulteriore misurazione “parallela” negli atti prodotti in giudizio).
10.3. Ne consegue che nello specifico caso oggetto del giudizio – avuto riguardo, lo si ripete, alla presenza congiunta dei tre elementi sopra indicati, ovvero: a) il margine ristrettissimo di scarto (pari a pochi centesimi di secondo) tra il tempo registrato dal ricorrente e il tempo massimo consentito; b) l’assenza di prova da parte della p.a. circa la puntuale verifica della corretta installazione/taratura/funzionamento del sistema di cronometraggio prima dello svolgimento della prova; c) l’assenza della controprova del superamento del tempo massimo a mezzo della puntuale documentazione degli esiti del rilievo manuale – non è possibile considerare del tutto attendibile la specifica misurazione del tempo che ha comportato l’originaria esclusione del sig. OMISSIS.
10.4. Quanto al fatto che non sia stata fatta menzione a verbale dei tentativi del ricorrente di arrestare il tempo battendo più volte la mano sulla piastra di tocco, si ritiene che, alla luce dei dubbi esistenti, per le ragioni già indicate, sulla corretta rilevazione dei tempi di esecuzione della prova dallo stesso sostenuta, la circostanza sia, nel caso di specie, ininfluente.
11. In ragione delle considerazioni sopra espresse, il ricorso deve essere accolto limitatamente all’annullamento del provvedimento di esclusione gravato con il ricorso introduttivo e ammissione del ricorrente alla ripetizione della prova non superata e, in caso di esito favorevole, a quelle ulteriori non ancora sostenute.
Poiché l’accoglimento della domanda di annullamento implica la riedizione dell’attività amministrativa a partire dal segmento procedimentale nel quale è stata riscontrata l’illegittimità e che solo all’esito di accertamenti non ancora effettuati dall’amministrazione sarà possibile stabilire se il ricorrente sia idoneo o meno al ruolo per il quale concorre, la domanda di retrodatazione della sua nomina a vigile del fuoco a partire dalla data del primo corso successivo alla prova non superata non può essere accolta, ai sensi dell’art. 34, co. 2, c.p.a.
12. Le spese di lite, tenuto conto della materia oggetto del presente contenzioso e della peculiarità della vicenda, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Agatino Giuseppe Lanzafame, Presidente FF
Caterina Lauro, Referendario
Dario Aragno, Referendario, Estensore