T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 11/04/2025 N. 7203

N. 07203/2025 REG.PROV.COLL.

N. 03981/2021 REG.RIC.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3981 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Cesare Di Cintio, Federica Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cesare Di Cintio in Roma, piazza Euclide 31;

contro

C.O.N.I - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Scanzano, Giulio Napolitano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giulio Napolitano in Roma, via XXIV Maggio n. 43;

e con l'intervento di

ad opponendum: -OMISSIS-, Italian Association Of Football Agents (Iafa), quest’ultima in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Bosco, Vincenzo Falanga, Pierpaolo Cacciotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del regolamento Agenti Sportivi CONI deliberato dalla Giunta Nazionale con delibera n. 385 del 18.11.2021 e approvato il 10.2.2022 dal Dipartimento per lo Sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato l’11.2.2022;

- della comunicazione della Commissione Agenti Sportivi CONI del 21.2.2022;

- dell’iscrizione “con riserva” al Registro nazionale – elenco agenti sportivi domiciliati, comunicata dalla Commissione Agenti Sportivi del CONI con nota del 12.1.2022,

con richiesta di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dagli atti impugnati.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del C.O.N.I – Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di -OMISSIS- e dell’Italian Association Of Football Agents (Iafa);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2025 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che con memoria depositata il 5.3.2025 è stata dichiarata dal legale di parte ricorrente la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione;

Ritenuto di dover prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame proveniente da parte ricorrente, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo sulla cui base la parte, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio, in tal modo provocando la doverosa ed obbligata presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa (ex plurimis, Consiglio di Stato, 4 gennaio 2023 n. 120 ed altre), non venendo in rilievo una giurisdizione di tipo oggettivo volta all’accertamento della illegittimità degli atti in assenza di specifico interesse di parte che possa consentire al giudice la prosecuzione del processo;

Ritenuto, quindi, di dover dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame;

Ritenuto che le spese di lite possano essere equamente compensate tra le parti, tenuto conto della peculiarità della vicenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:

- lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;

- spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:

Michelangelo Francavilla, Presidente

Giovanni Mercone, Referendario, Estensore

Francesco Vergine, Referendario

 

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