T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 11/06/2025 N. 11450

N. 11450/2025 REG.PROV.COLL.

N. 00429/2022 REG.RIC.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 429 del 2022, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfranco Passalacqua, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. Vitelleschi 26;

contro

Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dagli avvocati Giancarlo Viglione, Giancarlo Gentile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giancarlo Viglione in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;

Riassunzione del giudizio n. 11709/2020 - Tribunale Civile di Firenze, Sez. II, a seguito di ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 30714/2021, con la quale è stata dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda proposta da Vittorio Cecchi Gori nei confronti della FIGC, finalizzata ad accertare l’illegittimità dei provvedimenti emanati dalla FIGC e richiesta di condanna al risarcimento dei danni

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2025 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- parte ricorrente con atto di citazione innanzi al Tribunale di Firenze conveniva nel 2020 in giudizio il Fallimento A.C. Fiorentina e la Federazione Italiana Gioco Calcio (d’ora in poi FIGC), poiché, in occasione dell’esclusione della società calcistica Fiorentina dal campionato di serie B per l’anno 2002/2003, i due soggetti convenuti avrebbero tenuto condotte gravemente dannose nei confronti del ricorrente, proprietario unico della Regal srl, a sua volta proprietaria del 99% delle azioni della Fiorentina Calcio spa; in particolare, parte ricorrente lamentava la colpevole inerzia degli organi fallimentari, che avrebbero tralasciato di impugnare gli illegittimi provvedimenti adottati dalla FIGC in danno dell’anzidetta società calcistica con i Comunicati Ufficiali n. 21/A del 1.8.2022 (di non ammissione al campionato) e 56/A del 7.8.2002 (di svincolo del parco giocatori), contravvenendo agli obblighi loro imposti dalla legge (art. 38 l. fall.); la FIGC, dal suo canto, avrebbe tenuto un comportamento discriminatorio in danno della Fiorentina Calcio, adottando nei confronti di tale compagine calcistica una condotta meno indulgente di quella seguita nei confronti di altre società in situazioni analoghe;

- la FIGC proponeva regolamento preventivo di giurisdizione e che le S.U., con l’ordinanza n. 30714/2021, dichiaravano, solo per la FIGC, la giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo decisivo, in merito, che alla base della domanda di risarcimento vi fosse la prospettata illegittimità degli atti adottati dalla FIGC nei confronti della società calcistica; ergo, doveva trovare applicazione l’art. 133 co. 1 lett. z) c.p.a.;

- il giudizio veniva riassunto innanzi al giudice amministrativo;

- all’udienza pubblica del 10.6.2025 la causa veniva trattenuta in decisione;

- preliminarmente, la FIGC eccepiva l’inammissibilità del ricorso per divieto del ne bis in idem, essendo le doglianze mosse le medesime già trattate dal TAR Lazio nel ricorso iscritto al R.G. n. 3698/2008 (in appello R.G. 6819/2009), definito in primo grado con la sentenza n. 5364/2009 e in grado di appello con la sentenza n. 5147/2010;

- effettivamente nel ricorso al TAR Lazio iscritto al R.G. n. 3698/2008 il ricorrente aveva chiesto, in proprio e nella qualità di unico quotista della Regal Produzioni Cinematografiche e Televisive srl, a sua volta titolare di oltre il 99% delle azioni della A.C. Fiorentina s.p.a. in fallimento, la condanna della FIGC al risarcimento dei danni che riteneva di aver subito a causa dei Comunicati Ufficiali n. 21/A del 1.8.2002 e 56/A del 7.8.2002;

- pertanto, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente nella memoria di replica, la questione oggi riproposta (che, come evidenziato anche nell’ordinanza delle S.U. sulla giurisdizione, si basa sulla preliminare illegittimità dell’operato della FIGC con i Comunicati Ufficiali n. 21/A del 1.8.2002 e 56/A del 7.8.2002) si pone in palese violazione del principio del ne bis in idem di cui agli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. (anche nel giudizio amministrativo, in virtù del rinvio esterno contenuto nell’art. 39 comma 1, c.p.a., si applica, infatti, il principio del ne bis in idem, di cui agli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. che, per esigenze comuni a qualsiasi ordinamento processuale, vieta al giudice di pronunciarsi due volte sulla medesima controversia; cfr. Cons. Stato, Sez. III, 7 novembre 2018 n. 6281; Cons. Stato sez. V 23 marzo 2015 n. 1558);

- anche volendo superare tale ultimo assorbente rilievo, l’azione risarcitoria proposta (qualora la si volesse ritenere diversa da quella già avanzata in passato), pur tenendo conto degli effetti sostanziali e processuali della traslatio iudicii, è da considerare tardiva; gli atti della FIGC a base dell’azione risarcitoria, come indicato in precedenza, risalgono all’agosto del 2002 e l’atto di citazione innanzi al Tribunale di Firenze è datato 26.10.2020 (cfr. l’allegato B al ricorso); invero, pur non potendosi applicare nel caso in esame il termine decadenziale di 120 giorni previsto dall’art. 30 co. 3 c.p.a., poiché il fatto che avrebbe generato il danno è precedente all’entrata in vigore del codice del processo amministrativo, vale pur sempre nella specie il termine quinquennale di prescrizione al diritto al risarcimento del danno di cui all’art. 2947 c.c. (cfr. Cons. di Stato, A.P. n. 6/2015 e giurisprudenza successiva); in merito, per completezza, si sottolinei che non muta la conclusione ultima neppure quanto sottolineato da parte ricorrente con riferimento gli atti di invito e diffida allegati al ricorso, che avrebbero interrotto la prescrizione, poiché, al di là della circostanza che non è stata allegata prova della notifica degli stessi, ve ne sono due (allegati n. 25 e 26 al ricorso) predisposti a distanza di oltre cinque anni; precisamente uno in data 7.7.2013 (allegato 25 cit.) e quello successivo in data 15.10.2018 (allegato n. 26 cit.);

- il ricorso, per quanto indicato in precedenza in ragione dalla prima eccezione formulata dalla FIGC, deve essere dichiarato inammissibile;

- le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, lo dichiara inammissibile.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della FIGC che si liquidano in euro 5.000,00 oltre accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Dongiovanni, Presidente

Giovanni Mercone, Referendario, Estensore

Silvia Simone, Referendario

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