T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 13/06/2025 N. 11606
N. 11606/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08362/2021 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8362 del 2021, proposto da Alma Juventus Fano 1906 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Eduardo Chiacchio, Stefano La Marca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Coni-Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;
nei confronti
Unione Sportiva Pistoiese 1921 S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
- della decisione n. 65 del 2021 (prot. n. 01121/2021 del 13 agosto 2021) della Sezione controversie di ammissione ed esclusione delle competizioni professionistiche del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
- della delibera del Presidente Federale della F.I.G.C., pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 51/A del 4 agosto 2021, con la quale veniva riformulata la graduatoria da utilizzare ai fini della integrazione dei posti disponibili nell'organico del Campionato di Serie C 2021/2022, nella parte in cui esclude dalla stessa l'odierna ricorrente;
- se ed in quanto lesivi, nella parte in cui non prevedono la possibilità di ricorrere al c.d. “soccorso istruttorio”, del Comunicato Ufficiale n. 253/A del 21 maggio 2021 con il quale la FIGC ha provveduto ad approvare il “Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2021/2022”, nonché dei Comunicati Ufficiali n. 285/A del 14 giugno 2021 e 293/A del 14 giugno 2021, con i quali la FIGC ha determinato i criteri e le procedure valevoli ai fini dell'integrazione dell'organico del Campionato Professionistico di Serie C 2021/2022;
- e in ogni caso per la declaratoria del diritto della ricorrente di essere iscritta, anche in soprannumero, nell'organico del Campionato di calcio di Serie C 2021/2022, con conseguente risarcimento in forma specifica del danno o, in alternativa e meramente subordinata, per equivalente monetario con espressa riserva della sua quantificazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano e della Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C.;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2025 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Alma Juventus Fano 1906 s.r.l. (di seguito anche “Fano”) ha chiesto l’annullamento, previa sospensione in via cautelare, della decisione n. 65 del 2021 (prot. n. 01121/2021 del 13 agosto 2021) della Sezione controversie di ammissione ed esclusione delle competizioni professionistiche del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano; della delibera del Presidente Federale della FIGC, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 51/A del 4 agosto 2021, con la quale è stata riformulata la graduatoria da utilizzare ai fini della integrazione dei posti disponibili nell’organico del Campionato di Serie C 2021/2022, nella parte in cui ha escluso la società odierna ricorrente; del Comunicato Ufficiale n. 253/A del 21 maggio 2021, con il quale la FIGC ha provveduto ad approvare il “Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2021/2022”, nonché dei Comunicati Ufficiali n. 285/A del 14 giugno 2021 e n. 293/A della stessa data, con i quali la FIGC ha determinato i criteri e le procedure valevoli ai fini dell’integrazione dell’organico del Campionato Professionistico di Serie C 2021/2022, nella parte in cui non prevedono la possibilità di ricorrere al c.d. “soccorso istruttorio”.
2. Parte ricorrente ha chiesto, inoltre, che si dichiari il suo diritto di essere iscritta, anche in soprannumero, nell’organico del Campionato di calcio di Serie C 2021/2022, con conseguente risarcimento in forma specifica del danno o, in alternativa e meramente subordinata, per equivalente monetario, con espressa riserva della sua quantificazione.
3. In punto di fatto, la vicenda controversa può essere riassunta come segue:
- il 19 luglio 2021 la società ricorrente che, nella stagione sportiva 2020/2021, aveva disputato il Campionato di Serie C – Girone B, classificandosi al 18° posto della graduatoria conclusiva e retrocedendo nella Categoria inferiore (Serie D) dopo lo svolgimento dei “play-out”, ha presentato domanda di integrazione dell’organico di Serie C (c.d. “ripescaggio”) per l’annata agonistica 2021/2022. Nella medesima data, costituente il termine ultimo per la presentazione delle domande e della documentazione prevista per il ripescaggio, la ricorrente ha depositato documentazione tesa a dimostrare il possesso dei requisiti di natura economico-finanziaria, infrastrutturale ed organizzativa previsti per poter ottenere la c.d. licenza occorrente per partecipare all'ammissione al campionato di serie C.
- il Consiglio Federale, nella riunione del 27 luglio 2021, preso atto dei pareri favorevoli espressi dalla CO.VI.SO.C. e dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, ha ammesso la ricorrente e altre 4 squadre al ripescaggio per la serie C.
- con delibera del 4 agosto 2021 e Comunicato Ufficiale n. 51/A il Presidente della FIGC ha riformulato la graduatoria in questione, escludendo la società ricorrente dal ripescaggio. In particolare, come riportato nel Comunicato, il Presidente della FIGC, “ritenuto, alla luce degli approfondimenti effettuati, che la società Alma Juventus Fano non abbia documentato nel termine perentorio del 19 luglio 2021 di essere in possesso di tutti i requisiti di ammissibilità al Campionato Serie C 2021/2022 ed in particolare nel citato termine perentorio: a) non ha depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico l'originale della fideiussione Mediolanum s.p.a. del 16 luglio 2021; b) non ha documentato il soddisfacimento del criterio 8 A dell'allegato A al C.U. n. 253/A del 21 maggio 2021 relativo ai valori minimi di illuminamento verticale medio dell'impianto di illuminazione, prescritti nella misura di Evmed>_800Lux in direzione delle telecamere fisse; Evmed>_500 Lux in tutte le altre direzioni; c) non ha documentato il soddisfacimento dei criteri 16A, 17A e 18A dell'allegato A al C.U. n. 253/A del 21 maggio 2021 relativi alle sedute individuali per le tribune riservate al settore ospiti; considerato che, in virtù delle ragioni espresse al precedente capoverso, si rende necessario riformulare la precedente graduatoria, con esclusione dalla stessa della società Alma Juventus Fano 1906 S.r.l., delibera di pubblicare la graduatoria da utilizzare ai fini della integrazione dei cinque posti disponibili nell'organico del Campionato Serie C 2021/2022 che vede nell'ordine le seguenti società: Latina Calcio 1932 Ss.1., Lucchese 1905 S.r.l., Fidelis Andria 2018 S.r.1,, U,S. Pistoiese 1921 S.r.1,, ACN Siena 1904” (…).
- avverso detta esclusione la Fano ha proposto ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento ad hoc, deducendo la sussistenza e il rispetto, a far data dal termine di scadenza fissato per il 19 luglio 2021, di tutti i requisiti di ammissibilità previsti per l'ottenimento della licenza al Campionato Serie C 2021/2022, nonché la sussistenza dei presupposti per accordare – come consentito anche alle altre società concorrenti al ripescaggio in serie C - il soccorso istruttorio.
- il Collegio di Garanzia dello Sport, con decisione del 13 agosto 2021, ha respinto il ricorso della Fano, confermando la mancata concessione in capo all’odierna ricorrente della Licenza Nazionale 2021/2022 in ragione della mancata tempestiva dimostrazione da parte della stessa del possesso dei requisiti previsti entro il termine perentorio del 19 luglio 2021, con conseguente non ammissione al Campionato di Serie C 2021/2022.
4. Avverso i provvedimenti di esclusione oggetto del presente gravame la ricorrente ha dedotto un unico motivo di ricorso, articolato come segue: Error in iudicando - difetto di istruttoria e motivazione - violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. — contraddittorietà tra atti – disparità di trattamento – illogicità manifesta – sviamento - eccesso di potere — violazione del principio di trasparenza e buon andamento - violazione dei principi di par condicio e pubblicità – erroneità, pretestuosità ed infondatezza dell'esclusione dell’Alma Juventus fano 1906 s.r.l. dalla graduatoria delle società aspiranti alla integrazione dell’organico del campionato di serie c per la stagione sportiva 2021/2022 – violazione e falsa applicazione dei comunicati ufficiali F.I.G.C. nn. 285/a del 14 giugno 2021 e 293/a di pari data, in materia di requisiti, termini ed adempimenti per i ripescaggi de quibus, nonchè, in maniera ancor più macroscopica, del C.U. n. 253/a del 21 maggio 2021, in tema di rilascio delle licenze nazionali per la lega pro 2021/2022 – indebita ed inaccettabile riformulazione della graduatoria medesima.
5. Sostiene, in particolare, la ricorrente che il provvedimento del Collegio di garanzia sarebbe illegittimo, tenuto conto che la Fano, alla scadenza del 19 luglio 2021, possedeva tutti i requisiti previsti e che la documentazione, rispetto alla quale parte resistente avrebbe potuto attivare il soccorso istruttorio al pari di quanto accaduto per altre società sportive, è stata immediatamente prodotta; ciò ancor prima del 27 luglio 2021 e, dunque, antecedentemente al termine fissato per la provvisoria ammissione delle società partecipanti al ripescaggio e con riferimento alla successiva formazione degli organici e calendari di calcio, senza arrecare dunque alcun vulnus per la par condicio ai fini dell’ammissione.
6. Si sono costituiti in giudizio la F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio e il CONI, depositando memorie e documentazione. Il CONI, in particolare, ha eccepito l’inammissibilità dell’impugnazione del Comunicato Ufficiale n. 258/A del 21 maggio 2021 e del Comunicato Ufficiale n. 293/A del 14 giugno 2021 per violazione della c.d. pregiudiziale sportiva, oltre che l’infondatezza del ricorso.
7. Con ordinanza collegiale n. 4708/2021 è stata respinta l’istanza di misure cautelari proposta dalla ricorrente per insussistenza del fumus. In particolare, in sede cautelare questo Tribunale ha rilevato che “il suddetto termine perentorio non possa essere riferito al possesso dei requisiti, ma alla documentazione degli stessi nei confronti della Federazione”; “che la perentorietà del sopra indicato termine non appare arbitraria, ma risulta finalizzata a garantire la regolare ed ordinata predisposizione della competizione calcistica, anche a garanzia degli altri partecipanti o aspiranti tali”; che è “pertanto inconferente il richiamo al principio del soccorso istruttorio, che non può sanare il mancato rispetto del sopra indicato termine perentorio”.
8. All’udienza pubblica del 27 maggio 2025, previo avviso alle parti della possibile improcedibilità della domanda caducatoria per sopravvenuto difetto di interesse, la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Con la decisione n. 65/2021 oggetto del presente gravame il Collegio di Garanzia ha confermato l’esclusione della ricorrente dalla graduatoria, avendo accertato, stante il termine perentorio del 19 luglio 2021 previsto dal CU n. n. 293/A del 14 giugno 2021, che la società ricorrente: i) ha depositato una sola fideiussione in maniera conforme ai citati CC.UU. n. 258/A del 31 maggio 2021 e n. 293/A del 14 giugno 2021; ii) ha documentato il possesso del requisito di cui al Criterio infrastrutturale 8A (All. A al C.U. 253/A del 21 maggio 2021) solamente in data 23 luglio 2021; iii) ha documentato la conformità ai Criteri infrastrutturali 16A, 17A e 18A (All. A al C.U. n. 253/A del 21 maggio 2021) solamente il 22 luglio 2021.
10. Di detta decisione parte ricorrente ha chiesto l’annullamento al fine essere iscritta, anche in soprannumero, nell’organico del Campionato di calcio di Serie C 2021/2022.
11. Rispetto a detta domanda caducatoria, come rilevato in sede di udienza pubblica, ritiene il Collegio (e parte ricorrente nulla ha controdedotto in proposito) che sia intervenuta la sopravvenuta carenza di interesse, tenuto conto che l’annullamento della impugnata decisione non arrecherebbe alcuna utilità concreta alla Fano, attesa l’irripetibilità dei campionati di Calcio di Serie C 2021/2022 rispetto ai quali la stessa aveva presentato la domanda di ripescaggio.
12. Per quanto concerne, poi, la domanda risarcitoria, il Collegio ritiene che la stessa sia infondata.
13. Al riguardo, va rilevato che l'azione risarcitoria innanzi al giudice amministrativo non è retta dal principio dispositivo con metodo acquisitivo, tipico del processo impugnatorio, bensì dal generale principio dell'onere della prova ex artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., per cui sul ricorrente grava l'onere di dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti della domanda al fine di ottenere il riconoscimento di una responsabilità dell'amministrazione per danni derivanti dall'illegittimo od omesso svolgimento dell'attività amministrativa, da ricondurre al modello della responsabilità per fatto illecito delineata dall'art. 2043 c.c.; da qui la necessità di verificare, con onere della prova a carico del danneggiato, gli elementi costitutivi della fattispecie aquiliana, così individuabili: a) il fatto illecito; b) l'evento dannoso ingiusto e il danno patrimoniale conseguente; c) il nesso di causalità tra il fatto illecito e il danno subito; d) la colpa dell'apparato amministrativo (Consiglio di Stato, n. 486/2016; nello stesso senso Consiglio di Stato, n. 10416/2024, n. 7878/2024, n. 8488/2023, n. 3681/2023, n. 327/2016).
14. In particolare, incombe sulla parte che agisce con l’azione ex art. 2043 c.c. l’onere di provare, oltre che l’“ingiustizia”, la stessa esistenza e l’entità dei danni di cui invoca il risarcimento (Consiglio di Stato, n. 10664/2023, n. 9755/2023, n. 8644/2022).
15. Il Collegio ritiene che nella fattispecie la parte ricorrente non abbia assolto all’onere di provare i danni, avendo omesso di articolare la domanda risarcitoria, dedotta in maniera invero del tutto generica.
16. Tanto considerato, la domanda risarcitoria avanzata in sede di ricorso introduttivo va respinta.
17. In ordine alle spese di giudizio, sussistono giusti motivi per disporne l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
dichiara la domanda caducatoria improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
respinge la domanda risarcitoria;
compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
Silvia Simone, Referendario, Estensore