T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 19/03/2025 N. 5688
N. 05688/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03971/2021 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3971 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Cesare Di Cintio, Federica Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cesare Di Cintio in Roma, piazza Euclide 31;
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini 17; C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Angeletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum: OMISSIS, Italian Association Of Football Agents (Iafa), rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Bosco, Vincenzo Falanga, Pierpaolo Cacciotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del Regolamento Agenti sportivi CONI deliberato dalla Giunta Nazionale con delibera n. 385 del 18.11.2021 e approvato il 10.02.2022 dal Dipartimento per lo Sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato l’11 febbraio 2022;
- della comunicazione della Commissione Agenti Sportivi CONI del 21 febbraio 2022;
- dell’iscrizione “con riserva” al Registro nazionale – elenco agenti sportivi domiciliati, comunicata dalla Commissione Agenti Sportivi del CONI con nota del 12 gennaio 2022;
con richiesta di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dai provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Giuoco Calcio, del C.O.N.I. di OMISSIS e dell’Italian Association Of Football Agents (Iafa);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2025 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con memoria depositata il 21.2.2025 è stata dichiarata dal legale di parte ricorrente la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione;
Ritenuto di dover prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame proveniente da parte ricorrente, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo sulla cui base la parte, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio, in tal modo provocando la doverosa ed obbligata presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa (ex plurimis, Consiglio di Stato, 4 gennaio 2023 n. 120 ed altre), non venendo in rilievo una giurisdizione di tipo oggettivo volta all’accertamento della illegittimità degli atti in assenza di specifico interesse di parte che possa consentire al giudice la prosecuzione del processo;
Ritenuto, quindi, di dover dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame;
Ritenuto che le spese di lite possano essere equamente compensate tra le parti, tenuto conto della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:
- lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario