T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 26/03/2025 N. 6173

N. 06173/2025 REG.PROV.COLL.

N. 03996/2021 REG.RIC.

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3996 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Cesare Di Cintio, Federica Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cesare Di Cintio in Roma, piazza Euclide n. 31;

contro

Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Angeletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del dispositivo distinto al Prot. n. -OMISSIS- del--OMISSIS- comunicato in data--OMISSIS- e della decisione n. -OMISSIS-, Prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, emessi dalla Prima Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, del provvedimento di cancellazione dell'iscrizione del sig. -OMISSIS- dal Registro CONI Agenti Sportivi trasmesso via pec in data -OMISSIS- e degli atti presupposti, connessi, collegati e/o conseguenti ai gravati provvedimenti, anche se non conosciuti o in via di acquisizione, tra cui, ove occorra, il Regolamento CONI Agenti Sportivi 2020, con richiesta di risarcimento del danno subito in conseguenza dei provvedimenti impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del C.O.N.I.;

Viste le memorie del 5 e del 21 marzo 2025, con le quali parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2025 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Considerato che:

- con il ricorso in esame il sig. -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del dispositivo distinto al Prot. n. -OMISSIS- del--OMISSIS- comunicato in data--OMISSIS- e della decisione n. -OMISSIS-, Prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, emessi dalla Prima Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, nonché del provvedimento di cancellazione dell’iscrizione dello stesso sig. -OMISSIS-dal Registro CONI Agenti Sportivi trasmesso via pec in data -OMISSIS- e degli atti presupposti, connessi, collegati e/o conseguenti ai gravati provvedimenti, tra cui, ove occorra, il Regolamento CONI Agenti Sportivi 2020 con richiesta di risarcimento del danno subito in conseguenza dei provvedimenti impugnati;

- si è costituito in giudizio il CONI;

- con memorie depositate il 5 e il 21 marzo 2025 il ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio nel merito, rappresentando in proposito di essersi iscritto, nelle more del presente giudizio, al Registro Agenti CONI e al Registro Agenti FIGC, avendo superato le rispettive prove abilitative;

- all’udienza pubblica del 25 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione;

Ritenuto che:

- in ragione di quanto dichiarato dal ricorrente con le citate memorie del 5 e del 21 marzo 2025, vada dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio nel merito, con conseguente improcedibilità del ricorso;

- sussistano giustificati motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025, con l'intervento dei magistrati:

Michelangelo Francavilla, Presidente

Silvia Simone, Referendario, Estensore

Francesco Vergine, Referendario

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