T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 27/05/2025 N. 10246
N. 10246/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07119/2021 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7119 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Mangialardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;
contro
Federazione Italiana Pallacanestro- FIP, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Paola Maria Angela Vaccaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Genzano, n. 28;
per dichiarare e accertare
ex artt. 1218/1228 c.c. o 2043/2049 c.c., l'illiceità delle condotte discriminatorie della FIP e dei suoi esponenti nei confronti de Sig. -OMISSIS-, sfociate nell'esclusione del medesimo dalla categoria arbitrale di appartenenza A2 maschile e A1 femminile, previo accertamento, incidenter tantum, dell'illegittimità della delibera di esclusione n. -OMISSIS- dal Consiglio Direttivo Arbitri, successivamente approvata dal Consiglio Federale della FIP, con delibera del 16 luglio 2016;
e, per l'effetto, condannare la FIP al risarcimento, in forma specifica o per equivalente, dei danni patrimoniali derivanti dalle riferite condotte discriminatorie nei confronti del Sig. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Pallacanestro - FIP;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2025 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L'odierno contenzioso, che vede coinvolta la Federazione Italiana Pallacanestro-FIP, trae origine da una controversia svoltasi dinanzi agli organi della giustizia sportiva che prende avvio dalle contestazioni mosse dal sig. -OMISSIS-, arbitro di pallacanestro e odierno ricorrente, avverso il trattamento discriminatorio, culminato con l’esclusione dall’attività arbitrale, che sarebbe stato perpetrato a suo danno dai vertici della FIP in ragione delle posizioni critiche dallo stesso assunte sulle designazioni e sulle valutazioni degli arbitri operate dalla Federazione.
2. I fatti all’origine della vicenda, a quanto rappresentato da parte ricorrente, possono essere riassunti come segue:
- nel mese di settembre 2015 il Sig. -OMISSIS-, dopo aver espresso alcune riserve sull’impiego degli arbitri già nella stagione sportiva precedente, avrebbe incontrato il Sig. -OMISSIS-, allora Presidente del Comitato Regionale Lombardia, una delle diramazioni territoriali del CIA (Comitato Italiano Arbitri);
- il 20 ottobre 2015, presso la sede centrale della FIP, l’odierno ricorrente, in un incontro col Presidente della FIP, Sig. -OMISSIS-, avrebbe espresso le sue perplessità in merito alla gestione della forza arbitrale, con particolare riguardo al tema delle designazioni e delle valutazioni degli arbitri;
- l’indomani, il Sig. -OMISSIS- avrebbe comunicato al Sig. -OMISSIS- di aver ricevuto una telefonata nella quale il Vicepresidente, Sig.-OMISSIS- (d’intesa con il Presidente -OMISSIS-presente all’incontro), avrebbe dichiarato di considerare il Sig. -OMISSIS- un “elemento di disturbo” per la FIP;
- di lì a poco, il Sig. -OMISSIS-, Responsabile dell’Organo Tecnico del CIA, cioè l’organo preposto alla valutazione tecnica degli arbitri di serie A2, avrebbe espresso giudizi molto negativi sull’arbitro -OMISSIS- con riferimento alla partita di pallacanestro fra le squadre NPC-OMISSIS-, descrivendolo come arbitro carente sotto molteplici aspetti, in grado di commettere “banali errori di meccanica” e di offrire “letture tecniche quali il movimento continuo poco consistenti” (cfr. valutazione del Sig. -OMISSIS- del 15 novembre 2015 sub doc. 2);
- all’inizio del gennaio 2016, nel corso del raduno di metà stagione sportiva, il Sig. -OMISSIS- avrebbe affrontato nuovamente il tema delle designazioni arbitrali con il Sig.-OMISSIS-, segnalando in particolare di alcune irregolarità verificatesi in relazione alle valutazioni non positive espresse sull’arbitro sig. -OMISSIS- nel rapporto di visionatura redatto dall’arbitro -OMISSIS-, sulle quali, su impulso del Direttivo CIA, sarebbe stato redatto un secondo rapporto non ufficiale di contenuto opposto;
- il sig. -OMISSIS- avrebbe sottoposto al Consiglio Direttivo CIA la “questione -OMISSIS-” già il 12 gennaio 2016, caldeggiando iniziative sanzionatorie;
- su iniziativa del Consiglio Direttivo CIA e con un esposto a firma del suo componente Sig. -OMISSIS-, sarebbe stato quindi aperto un procedimento disciplinare contro il Sig. -OMISSIS-;
- la Procura Federale, a chiusura delle indagini svolte, ha disposto l’archiviazione del caso con decisione del 17 marzo 2016;
- con lettera del 15 marzo 2016 il sig. -OMISSIS-, tramite il proprio legale, ha denunciato alla FIP il trattamento discriminatorio da parte degli Organi federali, evidenziando la riduzione del numero di designazioni (9 visionature nella stagione 2015/2016 a fronte delle 15 dell’anno precedente) e la perdita della chance di progressione rispetto alla situazione ordinaria precedente;
- con nota di riscontro del 17 marzo 2016 la FIP si dichiarava sostanzialmente incompetente a pronunciarsi sulle condotte segnalate dal sig. -OMISSIS-, rimettendole al CIO e agli organi di giustizia sportiva per gli aspetti disciplinari;
- il 4 aprile 2016 il sig. -OMISSIS-, tramite il proprio legale, ha contestato alla FIP, ai sig. -OMISSIS-, le condotte ritorsive subite, chiedendo adeguato ristoro, cui è seguita la nota di riscontro della FIP del 21 aprile 2016;
- con deliberazione n.-OMISSIS- del Consiglio direttivo del CIA, approvata dal Consiglio Federale della FIP con deliberazione n.42 del 16 luglio 2016, il sig. -OMISSIS- è stato escluso dalla categoria arbitrale di appartenenza, sulla base di un giudizio finale negativo;
- avverso detta delibera di esclusione il sig. -OMISSIS- ha adito, il 3 agosto 2016, il Tribunale Federale FIP, ai sensi degli artt. 106, 109 e 110 del Regolamento di Giustizia FIP;
- con sentenza del 13 settembre 2016 il Tribunale federale della FIP ha rigettato il ricorso presentato dal sig. -OMISSIS- ritenendo che il mancato inserimento dello stesso nella lista arbitrale di riferimento “sia dipeso non già dalla violazione dei principi di lealtà sportiva, imparzialità e trasparenza nel procedimento di valutazione e selezione degli arbitri, del presunto conflitto di interessi dei soggetti partecipanti al procedimento di valutazione, della presunta condotta discriminatoria ai danni del ricorrente, dei vizi della deliberazione del Consiglio federale di ratifica dell’operato del Direttivo CIA, come dedotto in ricorso, bensì sia frutto dell’esercizio discrezionale e delle valutazioni cui è preposto l’Organo Tecnico, sul cui contenuto il … non ritiene di potersi esprimere”;
- avverso detta sentenza il 28 ottobre 2016 il sig. -OMISSIS- ha proposto reclamo, ex art. 116 Regolamento Giustizia FIP, innanzi alla Corte Federale FIP, che con decisione del 29 novembre 2016 ha confermato la decisione di primo grado impugnata, dichiarando inammissibile il materiale probatorio depositato dal sig. -OMISSIS- in sede di appello consistente in alcune registrazioni telefoniche, ritenendolo contrario al divieto di ius novorum in appello;
- avverso la sentenza emessa dalla Corte Federale FIP, il sig. -OMISSIS-, il 20 dicembre 2016 ha proposto ricorso, ex art. 62 del Codice di Giustizia Sportiva, al Collegio di Garanzia dello Sport, che ha annullato la decisione impugnata, rinviando alla Corte d’Appello Federale con enunciazione dei principi a cui questa avrebbe dovuto attenersi. Il Collegio di Garanzia ha, in particolare, ritenuto che la “Corte Federale avrebbe dovuto considerare in maniera meno sbrigativa l'allegazione documentale riferita alle trascrizioni di conversazioni telefoniche, proprio perché i contenuti delle stesse contengono spunti e principi di prova sui fatti, denunciati sin dal primo grado dal ricorrente, e relativi a considerazioni afferenti al modus operandi dell'organo tecnico CIA della FIP, che, ben oltre il dato squisitamente tecnico, ha espresso valutazioni "altre" sul ricorrente, che hanno poi dato la stura alle motivazioni per la sua collocazione "fuori quadro"; il che, leggendo le conversazioni telefoniche trascritte, è conseguenza non solo (e probabilmente per niente) dell'operato tecnico, quanto piuttosto delle valutazioni critiche, espresse dal medesimo in occasioni di raduni o incontri sui vertici giudicanti. Ma vi è di più. La Corte avrebbe potuto, rectíus, dovuto, indagare maggiormente proprio su quei contenuti, anche alla luce della contumacia della FIP che, sia in primo che in secondo grado, non si è mai costituita, con ciò rinunziando anche a sollevare eccezioni di ammissibilità o meno delle prove prodotte dal ricorrente. Alla luce di tanto, la Corte Federale deve ammettere le trascrizioni richieste e le prove orali articolate, perché dirimenti ai fini della dissipazione dei dubbi sollevati ed indispensabili ai fini dell'accertamento di quei principi di lealtà, trasparenza e imparzialità che governano il movimento sportivo e, più in generale, l'ordinamento giuridico”. Analogamente, ha ritenuto il Collegio di Garanzia “che a livello ordinamentale, sia generale che sportivo, va censurata la valutazione che sia frutto del mero arbitrio o che si spinga oltre l'aspetto tecnico, andando a sindacare anche stati d'animo od occasionali momenti di poca serenità, sempre che questi ultimi possano essere valutati da un Comitato tecnico arbitrale piuttosto che da un sanitario. E poiché nelle schede di valutazione depositate in atti vi sono varie affermazioni che stridono tra loro, perché considerano il -OMISSIS- un buon arbitro, che è ben padrone della meccanica e del campo, ma che sembra poco sereno, la Corte Federale avrebbe dovuto porsi il quesito sulla "tecnicità" di tali valutazioni e indagarne la genesi, soprattutto alla luce di coincidenze che diventano indizi, laddove il mutamento di opinione sull'arbitro, da parte del CIA, avvenga in maniera repentina ed in concomitanza di alcuni denunziati accadimenti, che la Corte Federale, in maniera davvero superficiale, ha definito "circostanze di contorno"” … “se la Corte si è accorta dell'esistenza di riferimenti non tecnico arbitrali nel giudizio sul -OMISSIS-, avrebbe dovuto immediatamente chiedersi, alla luce dei sospetti denunziati dallo stesso, quale cittadinanza avessero tali giudizi in una valutazione che, per essere assistita dalla blindatura della insindacabilità, ex art. 63 Reg. Cia, avrebbe dovuto essere contenuta nel perimetro tecnico e non andare oltre. Tale indagine andava condotta assumendo nuove prove ai fini dell'accertamento della verità. E a tale principio dovrà uniformarsi nel giudizio da rinnovarsi”;
- con reclamo in riassunzione ex art. 116 Regolamento di Giustizia FIP, il sig. -OMISSIS-, il 16 marzo 2017, ha introdotto il giudizio di rinvio innanzi alla Corte d’Appello federale, la quale ha rigettato nuovamente le sue pretese;
- avverso la predetta decisione, il sig. -OMISSIS- ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport, che, con decisione n.-OMISSIS-, ha dichiarato inammissibile il ricorso per violazione del principio dell’autosufficienza e per aver richiesto sostanzialmente una rivalutazione nel merito della decisione della Corte d’Appello, non sindacabile dal Collegio di Garanzia. Quest’ultimo ha poi rimesso gli atti alla Procura Federale della FIP per i profili di eventuale rilevanza disciplinare in ordine a quanto emerso dalle dichiarazioni testimoniali rese dinanzi alla Corte d’Appello Federale;
- esauriti i rimedi previsti dall’ordinamento sportivo, il Signor -OMISSIS-, con atto di citazione notificato il 18 dicembre 2017, ha convenuto in giudizio la FIP dinanzi al Tribunale Civile di Roma al fine di accertare e dichiarare l’illegittimità delle condotte della FIP descritte sfociate nell’esclusione del Sig. -OMISSIS- dalla categoria arbitrale di appartenenza A2 maschile e A1 femminile, disposta dal Consiglio Direttivo Arbitri, con delibera n.-OMISSIS-, e successivamente approvata dal Consiglio Federale della Federazione Italiana Pallacanestro- FIP, con delibera del 16 luglio 2016; anche previo annullamento delle predette delibere, ordinare alla FIP di reintegrare immediatamente il Sig. -OMISSIS- nella categoria arbitrale di appartenenza A2 maschile e A1 femminile, prevedendo, altresì, ex art.614 bis c.p.c., la condanna della FIP per ogni settimana di ritardo nell’esecuzione dell’ordine del Giudice e/o di ogni sua violazione o inosservanza successiva; accertare e dichiarare, ex art.1218 /1228 c.c. o ex artt. 2043/2049 c.c., la responsabilità della FIP per le condotte discriminatorie; condannare la FIP al pagamento di tutti i danni patrimoniali accertati in corso di istruttoria;
- in pendenza del giudizio il sig. -OMISSIS- ha promosso ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, cui la FIP ha resistito con controricorso;
- con ordinanza n-OMISSIS- le S.S. U.U. hanno dichiarato “il difetto assoluto di giurisdizione in ordine alle domande di annullamento della delibera di esclusione e di reintegra nella categoria arbitrale” e “la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alla domanda di accertamento e declaratoria della responsabilità civile della Federazione Italiana Pallacanestro- FIP e di conseguente condanna della medesima al risarcimento dei lamentati danni”;
- con ricorso ex art.11 cod. proc. amm., notificato il 7 luglio 2021, il sig. -OMISSIS- ha quindi adito questo Tar per chiedere di accertare e dichiarare l’illiceità delle condotte discriminatorie della FIP e dei suoi esponenti, sfociate nell’esclusione del medesimo dalla categoria arbitrale di appartenenza A2 maschile e A1 femminile, previo accertamento, incidenter tantum, dell’illegittimità della delibera di esclusione n.-OMISSIS- dal Consiglio Direttivo Arbitri, successivamente approvata dal Consiglio Federale della FIP, con delibera del 16 luglio 2016, nonché per condannare la FIP, in forma specifica o per equivalente, a risarcire il danno subito nella somma equivalente alle “tasse di accesso alla giustizia sportiva e dei costi di difesa tecnica in ben cinque fasi interne all’ordinamento sportivo”.
3. Tanto premesso, col ricorso all’esame il sig. -OMISSIS- ha dedotto il carattere punitivo e discriminatorio delle condotte poste in essere dalla FIP e dai suoi esponenti, sfociate nell’esclusione del medesimo dalla categoria arbitrale di appartenenza A2 maschile e A1 femminile, chiedendo a questo Tribunale di accertare e dichiarare, ex artt. 1218/1228 c.c. o 2043/2049 c.c., l’illiceità delle sopra descritte condotte discriminatorie previo accertamento, incidenter tantum, dell’illegittimità della delibera di esclusione n. -OMISSIS- dal Consiglio Direttivo Arbitri, successivamente approvata dal Consiglio Federale della FIP, con delibera del 16 luglio 2016 per violazione degli artt. 2, 18 e 21 della Costituzione, per violazione del diritto di partecipazione dei singoli nelle organizzazioni associative e del diritto di critica; dell’art. 2 del Codice di comportamento sportivo (“Principio di lealtà”), approvato dal Consiglio Nazionale del CONI il 30 ottobre 2012; dell’art 21 dello Statuto del CONI, che sancisce il principio di democrazia interna delle Federazioni sportive; dell’art. 10 del Codice di comportamento sportivo; dell’art. 2 del Codice Etico FIP; dell’art. 1 dello Statuto FIP, nonché il risarcimento in forma specifica mediante reintegra nella posizione dalla quale è stato espulso e il risarcimento del danno patrimoniale subito, consistente nelle tasse di accesso alla giustizia sportiva pagate e nei costi di difesa tecnica sostenuti in ben cinque fasi interne all’ordinamento sportivo per resistere alla ingiusta esclusione dalla categoria arbitrale.
4. In data 5 agosto 2021 si è costituita in giudizio la FIP, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito e l’inammissibilità della domanda proposta. In particolare, la FIP ha eccepito l’inammissibilità per difetto assoluto di giurisdizione tanto della domanda di condanna della Federazione al risarcimento del danno “in forma specifica”, quanto della richiesta di condannare la Federazione a riesaminare la posizione del Sig. -OMISSIS- al fine di restituirgli il ruolo ingiustamente conculcato e l’onore, inciso dal provvedimento di esclusione, in quanto domande formulate per la prima volta dal ricorrente con l’odierno ricorso e in quanto implicano la cognizione diretta sull’atto e sul procedimento di valutazione ed esclusione dalla lista arbitrale, rientranti in via esclusiva tra le materie devolute alla giurisdizione sportiva.
5. Nel merito, la FIP ha chiesto il rigetto del gravame, contestando la ricostruzione dei fatti offerta dal sig. -OMISSIS- e deducendo la piena legittimità della condotta della FIP e dei suoi esponenti. Sostiene, in particolare, la Federazione che il ricorrente sarebbe stato escluso dalla lista arbitrale “solo e soltanto in quanto inidoneo, secondo la valutazione tecnica legittimamente svolta dagli organi federali competenti”, ossia esclusivamente sulla base delle valutazioni (risultate per tutta la stagione sportiva al di sotto degli standard) delle prestazioni arbitrali dallo stesso ricevute da osservatori diversi, e non certo sulla base di una preordinata volontà ritorsiva e di giudizi artefatti; quanto alla pretesa risarcitoria, deduce poi la FIP che il ricorrente non avrebbe dimostrato il danno subito, posto che la perdita del pregresso ruolo di arbitro di Serie A2M-A1F non costituirebbe di per sé evento dannoso, atteso che l’arbitro “fuori quadro” non perde lo status di tesserato e/o associato FIP e non perde la qualifica arbitrale; contesta poi che le spese per i giudizi sportivi sarebbero state versate sulla base di un diverso ed autonomo titolo, trattandosi di contributi associativi pagati per un servizio effettivamente e regolarmente reso, rispetto al quale l’odierno ricorrente non avrebbe dedotto alcun inadempimento o condotta illecita imputabile agli organi di giustizia sportiva. Relativamente alle somme versate al CONI o al difensore di fiducia, la FIP eccepisce anche un difetto di legittimazione passiva della Federazione, sicchè non vi sarebbe nesso causale tra il – supposto- danno e gli atti e le condotte denunciate illecite.
6. In vista dell’udienza di merito le parti si sono scambiate memorie e repliche. In particolare, il sig. -OMISSIS- ha fornito precisazioni in ordine al richiesto risarcimento in forma specifica e alla quantificazione del danno patrimoniale di cui richiede il ristoro, pari a euro 3.085,50 per tasse di accesso alla giustizia sportiva, per il ricorso per cassazione e per l’introduzione del giudizio avanti al G.O.; euro 16.694,00 per costi di difesa tecnica nella predetta sede.
7. All’udienza pubblica del 22 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. In via preliminare, va esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla FIP con riguardo alla domanda di risarcimento in forma specifica.
9. L’eccezione è fondata.
10. In proposito deve essere richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale, in tema di sanzioni disciplinari sportive vi è un difetto di giurisdizione ove si invochi la tutela in forma specifica, ferma, però, restando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ex art. 133, co. 1, lett. z),c.p.a., in ordine alla tutela risarcitoria per equivalente, non operando per essa alcuna riserva a favore della giustizia sportiva e potendo il giudice amministrativo conoscere in via incidentale e indiretta delle sanzioni disciplinari, ove lesive di situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento statale (cfr., tra molte, Cassazione civile sez. un., 28/12/2020, n. 29654 e quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 160/2019, che, confermando un precedente del 2011, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del D.L. 19 agosto 2003, n. 220, art. 2, comma 1, lett. b e comma 2, Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva, convertito con modificazioni con la L. 17 ottobre 2003, n. 280).
11. Di conseguenza, il giudice amministrativo può conoscere, nonostante la riserva a favore della giustizia sportiva, delle sanzioni disciplinari inflitte, in via incidentale e indiretta, per pronunciarsi sulla domanda risarcitoria proposta dal destinatario della sanzione. Così l'esplicita esclusione della giurisdizione sugli atti sanzionatori disciplinari - che è a tutela dell'autonomia dell'ordinamento sportivo - consente comunque a chi lamenti la lesione di una situazione soggettiva giuridicamente rilevante, di agire in giudizio per il conseguente risarcimento del danno.
12. Inoltre, com'è già stato ripetutamente statuito da questo Tribunale (TAR Lazio, sez. I ter, sent. n. 9850/2021) “Le decisioni degli organi di giustizia federale devono considerarsi alla stregua di provvedimenti amministrativi ogniqualvolta, seppur in materia disciplinare riservata ex art. 2 d.l. n. 220 cit. all'ordinamento sportivo, vengano ad incidere su posizioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento statale, che come tali, non possono sfuggire alla tutela giurisdizionale statale, pena la lesione del fondamentale diritto di difesa, espressamente qualificato come inviolabile dall'art. 24 Cost.”.
13. In conclusione, quando la decisione in materia disciplinare giunga a ledere posizioni giuridicamente rilevanti per l'ordinamento statale (come nel caso di specie), torna ad espandersi la giurisdizione residuale del giudice amministrativo in materia, innanzi al quale può essere fatta valere, appunto, la pretesa risarcitoria secondo i dettami delle sentenze della Corte Costituzionale n. 49/2011 en. 160/2019.
14. Passando allo scrutinio del ricorso nel merito, lo stesso è infondato, per le ragioni di seguito esposte.
15. Va premesso che il risarcimento dei danni invocato dal ricorrente presuppone l'accertamento della responsabilità degli organi della giustizia sportiva secondo il paradigma della responsabilità aquiliana della P.A., con conseguente applicazione rigorosa del principio dell'onere della prova in capo al danneggiato circa la sussistenza di tutti i presupposti oggettivi e soggettivi dell'illecito e con l'avvertenza che, nell'azione di responsabilità per danni, il principio dispositivo, sancito in generale dall'art. 2697, comma 1, c.c., opera con pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio dell'azione di annullamento.
16. Come noto, ai fini dell'individuazione dei presupposti per il riconoscimento del danno risarcibile ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, è necessario che sussistano tre elementi ovvero il danno ingiusto (elemento oggettivo), il (doppio) nesso di causalità e, infine, la colpa dell'amministrazione (elemento soggettivo).
17. Per giurisprudenza costante, il risarcimento del danno imputato alla Pubblica amministrazione, invero, non può mai essere conseguenza automatica dell'annullamento (anche se dichiarato in via incidentale) di un atto amministrativo, ma necessita dell'ulteriore positiva verifica circa la ricorrenza dei vari presupposti richiesti dalla legge.
18. Più in particolare, per "danno ingiusto" risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c., si intende non qualsiasi perdita economica ma solo la perdita ingiusta, ovvero verificatasi con modalità contrarie al diritto; ne consegue, quindi, la necessità, per chiunque pretenda un risarcimento, di dimostrare la c.d. "spettanza del bene della vita" ovvero la necessità di allegare e provare di essere titolare, in base ad una norma giuridica, del bene della vita che ha perduto e di cui attraverso la domanda giudiziale vorrebbe ottenere l'equivalente economico (Cons. Stato, sez. VI, 10 luglio 2017, n. 3392). Altresì, deve sussistere il doppio rapporto di causalità tra il provvedimento lesivo ed il danno evento e tra quest'ultimo ed il danno conseguenza, in base ai principi della causalità giuridica (Cons. Stato, sez. III, 5 settembre 2017, n. 4195).
19. Infine, con riferimento all'elemento soggettivo (ovvero la colpevole condotta antigiuridica della stessa amministrazione), affinché sussista il requisito della colpa è necessario verificare se l'emanazione e l'esecuzione dell'atto impugnato siano avvenuti in violazione delle regole della imparzialità, correttezza e buona fede, alle quali l'esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi (TAR Puglia, sez. staccata di Lecce, sez. II, 10 agosto 2017, n. 1404.
20. Ebbene, nel caso di specie osserva il Collegio che a difettare è la stessa prova della illegittimità delle decisioni degli organi di giustizia sportiva. A ben vedere, difatti con il ricorso all’esame il sig. -OMISSIS- ha dedotto l’illiceità delle condotte della FIP e dei suoi esponenti, sfociate nell’esclusione del medesimo dalla categoria arbitrale di appartenenza A2 maschile e A1 femminile, chiedendo a questo Tribunale, incidenter tantum, l’accertamento dell’illegittimità della delibera di esclusione n. -OMISSIS- dal Consiglio Direttivo Arbitri, successivamente approvata dal Consiglio Federale della FIP, con delibera del 16 luglio 2016.
21. E tuttavia, nel ricorso non viene dedotto alcun motivo di illegittimità specifico avverso le successive richiamate decisioni degli organi di giustizia sportiva (Tribunale Federale FIP, Corte Federale d’Appello FIP e Consiglio di giustizia sportiva) che, sulle citate condotte della Federazione, si sono pronunciate.
22. In altri termini, il ricorrente ha sì rispettato il vincolo della c.d. pregiudiziale sportiva, ma ha omesso, in sede di ricorso giurisdizionale dinanzi a questo giudice amministrativo per il risarcimento del danno per equivalente, di dedurre specifici motivi di illegittimità sulle pronunce con le quali gli organi di giustizia sportiva hanno vagliato la legittimità della delibera di esclusione n. -OMISSIS-, nella quale si sono compendiate le lamentate condotte discriminatorie e persecutorie della FIP e dei suoi esponenti.
23. Senza considerare che con la sentenza n.-OMISSIS- il Collegio di Garanzia dello sport ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal sig. -OMISSIS- avverso la decisione con cui la Corte Federale d’Appello della FIP, il 25 luglio 2017, a seguito della decisione n. -OMISSIS- del Collegio di Garanzia dello Sport, ha confermato l’esclusione del ricorrente dalla lista degli arbitri di Serie A2 maschile e A1 femminile, come da deliberazione del Consiglio Federale della FIP del 16 luglio 2016.
24. Il che comporta, conseguentemente, anche una interruzione del nesso di causalità tra la condotta della Federazione di cui il ricorrente lamenta la lesività e il danno prospettato da quest’ultimo, danno che a ben vedere non sarebbe inquadrabile come una conseguenza diretta dei comportamenti della Federazione e della delibera n. -OMISSIS- assunta da quest’ultima, quanto piuttosto, una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva, delle decisioni degli organi di giustizia interna, la cui legittimità tuttavia in questa sede non è stata censurata.
25. Tanto considerato, la domanda di risarcimento per equivalente avanzata col ricorso deve essere respinta, attesa l’indimostrata sussistenza degli elementi costitutivi dell’illecito civile; si può dunque soprassedere dall’esame delle singole voci di danno di cui il ricorrente ha chiesto il ristoro.
26. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per quanto riguarda la domanda di risarcimento in forma specifica e infondato per quanto riguarda la domanda di risarcimento per equivalente.
27. Le spese del presente giudizio possono essere compensate, in ragione della complessità e della novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e in parte infondato, come da motivazioni.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche citate.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 22 aprile 2025 e 13 maggio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
Silvia Simone, Referendario, Estensore