T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 28/01/2025 N. 1850

N. 01850/2025 REG.PROV.COLL.

N. 01158/2021 REG.RIC.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1158 del 2021, proposto da Asd Corigliano Calabro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Federico Jorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Parioli, 72;

contro

CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluigi Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso del Rinascimento n.11; FIGC - Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Letizia Mazzarelli, Stefano La Porta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Letizia Mazzarelli in Roma, via Po. 9;

nei confronti

Asd Roccella, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

della decisione n. 56 prot. 01089/2020 resa dalla prima sezione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI con la quale il ricorso formulato dalla ASD ricorrente è stato dichiarato inammissibile

e di ogni altro atto ad esso presupposto, conseguente e consequenziale ivi inclusi quelli assunti dalla procura Federale della FIGC, nonché per i conseguenti danni subiti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e della FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2025 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. L’odierno contenzioso trae origine da un’articolata controversia svoltasi dinanzi agli organi della giustizia sportiva (precisamente quella avente n. 860 pf 19/20 Reg. Ind. Procura Federale FIGC), di cui si ripercorrono i tratti salienti:

- con C.U. n. 183/TFN - SD 2019/2020 del 12 agosto 2020 il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, accoglieva il deferimento della Procura Federale, infliggendo all’ASD Roccella 1 punto di penalizzazione in classifica nel Campionato di Serie D - Girone I, stagione sportiva 2019/2020, con conseguente retrocessione del predetto club in Eccellenza 2020/2021; l’addebito contestato dalla Procura Federale all’ASD Roccella e al suo legale rappresentante pro tempore, consisteva nel mancato adempimento all’obbligo di corrispondere all’allenatore OMISSIS la somma di euro 11.630,00 nel termine di 30 (trenta) giorni, come previsto dal lodo del Collegio Arbitrale c/o LND del 12 dicembre 2019, a partire dalla data della notifica (12 dicembre 2019), così violando l’art. 92 co. 13 NOIF e 31 co. 6 del Codice di Giustizia Sportiva; questo, peraltro, consentiva alla ricorrente, classificatasi a pari punti con l’ASD Roccella, di non retrocedere per classifica avulsa in Eccellenza e di mantenere il titolo di Serie D 2020-2021;

- con pronuncia della Corte Federale di Appello, in riforma della statuizione del Tribunale Federale Nazionale, veniva, però, accolto il reclamo dell’ASD Roccella, con annullamento della anzidetta penalizzazione e ripristino della classifica finale del Campionato di Serie D - Girone I 2019/2020, con la conseguenza che ciò determinava la salvezza dell’ASD Roccella e la retrocessione dell’ASD Corigliano Calabro; in sintesi, premesso che la violazione in questione non è mai stata messa in dubbio nel corso dei due gradi di giudizio, la Corte Federale di Appello ha ritenuto che, nel riaprire le indagini (dopo l’archiviazione avvenuta in data 21.5.2020), la Procura Federale avesse violato quanto previsto dall’art. 122 co. 4 Codice di Giustizia Sportiva; in effetti, le indagini condotte dalla Procura Federale avevano portato ad una pronuncia di archiviazione sull’errata convinzione che il lodo fosse stato notificato non alla parte, ma al difensore che aveva assistito la società nel giudizio arbitrale, con conseguente mancata decorrenza del termine per adempiere; successivamente, però, l’indagine è stata riaperta a seguito della segnalazione della ricorrente che ha fatto rilevare come l’indirizzo del difensore dell’ASD Roccella, a cui era stato notificato il lodo arbitrale il 12 dicembre 2019, corrispondesse all’indirizzo pec della società, presente nei tabulati del Dipartimento Interregionale sin dal 10 luglio 2019 (dato confermato dallo stesso Dipartimento Interregionale); in ragione di questa circostanza, ritenuta nuova e rilevante, non conosciuta dalla Procura Federale, in quanto i dati appresi nel corso dell’investigazione derivavano da un tabulato trasmesso dalla Lega Nazionale Dilettanti che non era stato aggiornato, veniva riaperta l’indagine; tuttavia, come accennato, la Corte di Appello Federale, interpretando quanto previsto dall’art. 122 co. 4 cit., ha ritenuto che tale dato fosse “conoscibile” sin dall’inizio e che il disallineamento informativo non poteva essere ricondotto, a scapito delle regole generali, a tutela degli incolpati; in altre parole, la riapertura delle indagini archiviate consentite dalla norma indicata al sopravvenire di fatti nuovi oppure circostanze rilevanti prima non conosciute dal Procuratore Federale, è stata considerata di carattere eccezionale e, dunque, non applicabile al fine di sopperire a mancanze imputabili all’operato degli Uffici Federali, come sarebbe avvenuto nel caso di specie;

- con decisione depositata il 17.11.2020 il Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI dichiarava inammissibile il ricorso proposto dalla ASD Corigliano Calabro avverso la decisione di secondo grado resa dalla Corte di Appello Federale.

2. Con l’odierno atto di gravame, esauriti i gradi della giustizia sportiva, la ricorrente agiva contro il CONI e la Federazione Italiana Giuoco Calcio (d’ora innanzi FIGC) per ottenere l’annullamento della decisione n. 56 prot. 01089/2020 resa dalla prima sezione del Collegio di Garanzia dello Sport, nonché avverso ogni altro atto ad essa presupposto, conseguente e consequenziale ivi inclusi quelli assunti dalla Procura Federale della FIGC presso il CONI, con conseguente condanna delle parti resistenti al risarcimento dei danni.

In sintesi, la ricorrente ritiene del tutta illogica l’interpretazione che gli organi di giustizia sportiva hanno conferito all’art. 122 co. 4 Codice di Giustizia Sportiva, che così inteso, anziché rappresentare uno strumento utile per la Procura ai fini accertativi, è finito per essere uno sbarramento all’attività dell’organo federale.

3. Si sono costituiti in giudizio il CONI e la FIGC, eccependo preliminarmente, quanto alla domanda finalizzata ad ottenere l’annullamento degli atti impugnati, il difetto di giurisdizione del giudice adito e, pertanto, l’inammissibilità della domanda demolitoria proposta. Nel merito, hanno chiesto il rigetto del gravame.

4. All’udienza pubblica del 14.1.2025, preso anche atto delle ulteriori memorie depositate dalle parti, il ricorso è stato introitato per la decisione.

DIRITTO

5. In via preliminare deve essere analizzata l’eccezione proposta dalle parti resistenti sul difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla domanda di annullamento proposta dalla ASD Corigliano Calabro.

L’eccezione è fondata.

5.1 In effetti, come ritenuto di recente dal Collegio già in altra vicenda analoga (cfr. TAR Lazio, sez. I ter, sentenza n. 19011/2024), sulla richiesta di annullamento della decisione n. 56/2020 emessa dal Collegio di Garanzia dello Sport e degli atti presupposti, questo Tribunale non ha giurisdizione ai sensi del combinato disposto dell’art. 3 D.L. 220/2003, art. 133 lett. z - septies) c.p.a., art. 218 D.L. 34/2020 e art. 5 quaterdecies D.L. 162/2022, poiché la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di provvedimenti “incidenti sulla partecipazione a competizioni” (in cui rientra la fattispecie, poiché la società ricorrente lamenta di non essere stata inserita tra le squadre che dovevano prender parte al campionato di serie D 2020/2021) è circoscritta sul piano “soggettivo”, riguardando le società o associazioni sportive “professionistiche”, mentre la ASD Corigliano Calabro rientra tra quelle dilettantistiche.

Detto altrimenti, non può operare nella specie la giurisdizione “piena” del G.A. ai sensi art. 3 D.L. 220/2003, art. 133 lett. z - septies) c.p.a. (rispetto all’iscrizione ai campionati, infatti, tali norme consentono anche la tutela demolitoria e non soltanto quella risarcitoria) già per un limite di carattere “soggettivo”.

5.2 Tuttavia, come, peraltro, ammesso anche dalle altre parti in giudizio, anche ai fini di garantire il rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale (principio espressamente riconosciuto dall’art. 1 c.p.a., nel rispetto di quanto previsto dalla Costituzione e dal diritto dell’Unione europea), vi è giurisdizione del giudice amministrativo quanto alla richiesta di risarcimento del danno avanzata dalla ricorrente.

Il giudice amministrativo, infatti, nonostante la riserva a favore della giustizia sportiva, in via incidentale e indiretta, si pronuncia sulle decisioni assunte dagli organi della giustizia sportiva ai fini risarcitori. Invero, com’è già stato ripetutamente statuito da questo Tribunale (TAR Lazio, sez. I ter, sent. n. 9850/2021) “Le decisioni degli organi di giustizia federale devono considerarsi alla stregua di provvedimenti amministrativi ogniqualvolta, seppur in materia disciplinare riservata ex art. 2 d.l. n. 220 cit. all’ordinamento sportivo, vengano ad incidere su posizioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento statale, che come tali, non possono sfuggire alla tutela giurisdizionale statale, pena la lesione del fondamentale diritto di difesa, espressamente qualificato come inviolabile dall'art. 24 Cost.”.

5.3 Infine, per quanto indicato in merito alla tutela risarcitoria e in ragione di una non irragionevole differenza di salvaguardia delle associazioni sportive professionistiche e quelle dilettantistiche, non appare neppure potersi dubitare che nella vicenda in oggetto il sistema è compatibile non soltanto con la Costituzione ma anche con la normativa sovranazionale. Al riguardo, infatti, deve evidenziarsi che la CGUE, pur avendo ritenuto che la pratica dello sport, nella misura in cui costituisce un’attività economia, è soggetta alle norme dell’U.E. (si veda ad esempio la recente sentenza del 21.12.2023 C.124/21 P), non ha mai affermato, in forza del principio dell’autonomia procedurale degli Stati membri, che il rimedio sia necessariamente e solo quello demolitorio (così già TAR Lazio, sez. I ter, sentenza n. 19011/2024).

6. Passando allo scrutinio del ricorso nel merito, lo stesso è infondato.

6.1 Va premesso che il risarcimento dei danni invocato dalla ricorrente presuppone l’accertamento della responsabilità degli organi della giustizia sportiva secondo il paradigma della responsabilità aquiliana della P.A., con conseguente applicazione rigorosa del principio dell’onere della prova in capo al danneggiato circa la sussistenza di tutti i presupposti oggettivi e soggettivi dell’illecito e con l’avvertenza che, nell’azione di responsabilità per danni, il principio dispositivo, sancito in generale dall’art. 2697, comma 1, c.c., opera con pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento.

Ai fini della configurabilità della responsabilità della P.A., la giurisprudenza è costante nell’affermare che “non è sufficiente il solo annullamento del provvedimento lesivo, ma è altresì necessario che sia configurabile la sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa, dovendosi verificare se l’adozione e l’esecuzione dell’atto impugnato sia avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede, alle quali l’esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi; da ciò deriva che, in sede di accertamento della responsabilità della Pubblica amministrazione per danno a privati, il giudice amministrativo, in conformità ai principi enunciati nella materia anche dal giudice comunitario, può affermare tale responsabilità quando la violazione risulti grave e commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimenti normativi e giuridici tali da palesare la negligenza e l’imperizia dell’organo nell’assunzione del provvedimento viziato; il giudice può negarla, invece, ove l’indagine conduca al riconoscimento dell’errore scusabile con la conseguenza che, ai fini della configurabilità della responsabilità aquiliana (ex art. 2043 cod. civ.) della Pubblica amministrazione per danno, devono ricorrere i presupposti del comportamento colposo, del danno ingiusto e del nesso di conseguenzialità” (Cons. St., sez. IV, n. 3464/2016 e più di recente TAR Lazio-Roma, sez. I ter, n. 17711/2023).

6.2 Tanto premesso in punto di diritto e a prescindere da valutazioni sul piano oggettivo, a difettare, nell’ipotesi in questione, si ritiene essere, quale aspetto dirimente, l’elemento soggettivo in capo agli organi della giustizia sportiva, poiché dagli atti non emerge che vi è stata una violazione grave e commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimenti normativi tali da palesare negligenza o imperizia.

Nello specifico, quanto alla posizione della Corte di Appello Federale e del Collegio di Garanzia dello Sport (sicuramente quella prevalentemente attenzionata da parte della ricorrente), non si ritiene che sia stata fatta un’applicazione illogica e/o irragionevole di quanto previsto dall’art. 122 comma 4 Codice di Giustizia Sportiva (questa la parte principale della motivazione del giudice di secondo grado “la riapertura delle indagini archiviate consentite da tale ultima norma al sopravvenire di fatti nuovi o circostanze rilevanti prima non conosciute dal Procuratore Federale, infatti, costituisce pur sempre un’eccezione alla regola codicistica che impone un termine massimo di durata delle indagini a garanzia del rispetto del principio di rapida definizione della posizione degli incolpati; eccezione che tale cesserebbe di essere laddove se ne consentisse l’applicazione generalizzata ai casi nei quali la riapertura delle indagini già archiviate si rivelasse necessaria a sopperire a carenze probatorie verificatesi per errori imputabili all’operato degli Uffici Federali, come avvenuto nel caso di specie”). Ovvero, la soluzione giuridica accolta dalla Corte di Appello Federale (condivisa dal Collegio di Garanzia, che a p. 4 della propria decisione, al di là del profilo di ritenuta inammissibilità del ricorso, analizza la questione) non risulta viziata sotto alcun profilo rilevante ai fini della ravvisabilità dell’elemento psicologico, poiché, per quanto non condivisa dalla ricorrente, non risulta assolutamente incoerente e/o contraria con la lettera e lo spirito della norma né, in generale, con i principi che regolano i procedimenti sanzionatori sportivi (nello specifico, con gli artt. 2 co. 3 e 45 del Codice di Giustizia Sportiva CONI), il che pone al riparo da censure l’operato degli organi anzidetti.

In altri termini, per aversi una responsabilità della P.A. con riferimento all’attività di interpretazione delle norme applicate deve essere provata, dalla parte che lamenta il danno, una negligenza inescusabile, cioè a dire “non spiegabile”, tale da determinare una violazione evidente, grossolana e macroscopica della norma applicata, ovvero una lettura di essa in contrasto con ogni criterio logico o, ancora, la manipolazione assolutamente arbitraria del testo normativo. 

Dunque, a fronte di un’esegesi dell’art. 122 co. 4 cit., comunque, plausibile, manca una violazione “grave”, che, è bene rammentarlo, rappresenta indice sintomatico per dimostrare la colpa della P.A., e deve essere valutata considerando la chiarezza delle disposizioni applicate, l’esistenza di contrasti giurisprudenziali o di una giurisprudenza consolidata.

Lo stesso dicasi, per completezza, anche con riferimento all’operato della Procura Federale (di cui, almeno incidentalmente, la ricorrente appare, altresì, dolersi), perché, come sottolineato dalla stessa ASD Corigliano Calabro (cfr. p. 12 del ricorso), nulla poteva far dedurre alla Procura Federale che ci fosse un ulteriore indirizzo pec riferito all’ASD Roccella, atteso che, una volta ricevuti dalla LND e dagli altri uffici gli elementi necessari, l’indagine poteva ritenersi completa. Il tutto, infatti, è dipeso da un disallineamento tra i dati forniti dalla LND e quelli in possesso del Dipartimento interregionale, circostanza emersa esclusivamente dopo che la Procura Federale aveva già disposto di archiviare il caso.

Né può dirsi che la colpa è ravvisabile nel fatto che la Procura avrebbe potuto interrogare anche il Dipartimento Serie D, atteso che, come già accennato ed evidenziato stesso dalla ASD Corigliano Calabro, una volta ricevuti dalla LND e dagli altri uffici tutti gli elementi necessari, l’indagine poteva ritenersi ben istruita.

In definitiva, quindi, quanto alla posizione della Procura Federale, sono ravvisabili gli estremi di un errore incolpevole.

7. In conclusione, non si ritiene emerga alcuna colpa addebitabile alle parti resistenti (in termini come già detto di “violazione grave”), con la conseguenza che la domanda risarcitoria deve essere respinta già in forza dell’essenza di uno degli elementi necessari dell’illecito, senza dover analizzare le singole voci di danno.

8. Le spese del presente giudizio possono essere compensate, in ragione della complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Michelangelo Francavilla, Presidente

Giovanni Mercone, Referendario, Estensore

Francesco Vergine, Referendario

 

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