TRIBUNALE DI BOLOGNA – ORDINANZA N.1667/2024 DEL 17/03/2025

 

 

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

 

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA CIVILE

 

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 16677/2024 promosso da:

 

OMISSIS

ORDINANZA

 

SOMMARIO

   OMISSIS

  1. IL RICORSO

 

Parte_2


ha chiesto, con ricorso cautelare ai sensi degli articoli 163 l.


 

aut., 129 e 131 c.p.i., 700 e 669 ter c.p.c.:

 


  1. che fosse inibito a

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l’utilizzo dell’immagine, del nome e dello pseudonimo di tutti i


 

calciatori di serie A e di serie B associati ad AIC (compiutamente individuati nella documentazione prodotta);


 

  1. che fosse inibito a

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l’uso del logo e della denominazione di AIC;


 

  1. che fosse disposto il sequestro dell’album Panini 2024/2025 (prossimo alla pubblicazione al momento del ricorso) e delle relative confezioni di figurine;
  2. che fosse stabilita una penale per l’inosservanza dell’inibitoria e del sequestro, nonché per il ritardo nell’esecuzione del provvedimento cautelare.

 

Al riguardo AIC ha allegato in sintesi quanto segue.

 

  1. AIC era l’organismo sindacale di categoria, che assisteva i calciatori tesserati con le squadre professionistiche affiliate alla Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC), nonché i calciatori dilettanti e le calciatrici del calcio femminile.
  2. All’atto dell’iscrizione il singolo calciatore cedeva ad AIC il diritto di utilizzazione in via esclusiva del proprio ritratto e del proprio nome in relazione all’attività professionale, per la realizzazione di ogni prodotto, per cui si rendeva necessaria l’utilizzazione del nome o del ritratto di più calciatori.

 

La cessione avveniva ai sensi dell’art. 26 dello statuto AIC.

 

Il testo dellart. 26, per quanto d’interesse nel presente procedimento, era il seguente:


 

 

 

  1. La gestione dei diritti di sfruttamento commerciale dell’immagine dei calciatori professionisti in tenuta da gioco era la principale entrata di AIC ed era cche consentiva all’associazione di finanziare la sua attività.

 

Il prodotto che generava la maggiore entrata era lAlbum Calciatori di Panini s.p.a..

 


  1. CP_2

pubblicava l’Album dei Calciatori da circa sessantanni.


 


In origine AIC concedeva direttamente a giocatori.


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la licenza di utilizzazione del nome e del ritratto dei


 

Successivamente la licenza era stata data a


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tramite la Lega Nazionale Professionisti Serie A;


 

in particolare sino alla stagione 2023/2024 vi erano stati accordi, con cui AIC concedeva alla Lega i diritti di sfruttamento dell’immagine dei calciatori a fronte di un corrispettivo pari al 50% del


fatturato prodotto dall’attività di sfruttamento; la Lega negoziava poi con


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accordi per la


 

realizzazione dei “prodotti collezionabili calcistici” (album e figurine dei calciatori).

 


  1. A giugno 2024 erano scaduti gli accordi tra AIC e Lega e quelli tra Lega e AIC e Lega non avevano rinnovato alcun accordo.

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Lega e


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avevano invece stipulato un nuovo accordo relativo ai prodotti collezionabili” nel


 

marzo del 2024, come reso noto dalle agenzie di stampa.

 


  1. A settembre  2024

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aveva prodotto e commercializzato la collezione Adrenalina, che


 

utilizzava le immagini di calciatori associati ad AIC e riproduceva, sulle confezioni, il logo di AIC.

 

Era prevista per dicembre 2024 l’uscita dell’Album Figurine Calciatori Panini 2024/2025 (di cui era già in commercio un’anteprima), recante sia l’immagine di calciatori associati ad AIC sia il logo di AIC.


 

  1. In assenza di nuovi accordi tra AIC, Lega e

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(vanamente cercati dalla ricorrente) l’attività


 

di  CP_2


svolta senza l’autorizzazione di AIC, era illecita ai sensi dell’art. 96 l. 633/1941 e degli


 

artt. 6 e 10 c.c..

 

  1. Vi era pericolo nel ritardo.

 

La commercializzazione della collezione Adrenalina era in corso e quella dell’Album 2024/2025 era imminente.

 

Il pregiudizio era irreparabile; l’uso non autorizzato dell’immagine dei giocatori produceva una costante perdita del valore commerciale delle stesse, di difficile quantificazione al fine dell’eventuale ristoro per equivalenti.


 

  1. LA DIFESA DI

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[...]


si è costituita nel giudizio cautelare con una memoria difensiva e ha chiesto il rigetto del


 

ricorso; in  via gradata ha chiesto  che l’esecutività dei provvedimenti fosse subordinata a una cauzione non inferiore a € 10.000.000,00.


 

Nella seconda memoria difensiva


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ha chiesto anche:


 

  • un ordine di restrizione dell’impiego dei docc. 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17 e 19 prodotti dalla resistente, a ragione della loro estrema riservatezza;
  • l’autorizzazione a chiamare in causa la Lega Nazionale Professionisti Serie A, associazione privata di diritto italiano delle società sportive che hanno il titolo sportivo di Serie A, ai fini dell’accertamento cautelare della disponibilità e titolarità in capo a Lega Nazionale Professionisti

Serie A dei diritti licenziati a


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con il contratto del 19.12.2024 e, in denegata ipotesi di


 

accertamento negativo, ai fini della sua condanna nell’instaurando giudizio di merito che dovesse


 

conseguire al presente procedimento cautelare, a manlevare e tenere indenne


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da tutti i


danni, patrimoniali e non patrimoniali, che la medesima dei fatti per cui è causa.


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dovesse subire in conseguenza


 

A sostegno delle proprie difese e istanze


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ha allegato quanto segue.

 
  1. CP_2

era estranea alla controversia tra AIC e la Lega Nazionale Professioni di Serie A e dal


 

2012 trattava la cessione dei diritti di sfruttamento economico dell’immagine dei calciatori esclusivamente con la Lega.

 

  1. La Lega, nel confronto svoltosi tra le parti prima del giudizio, aveva chiarito la propria posizione e aveva sostenuto che:
  • la prestazione promopubblicitaria per prodotti collettivi rientrava nella prestazione di lavoro sportivo (come confermato dall’art. 4.3 dell’accordo collettivo AIC-FIGC-LNPA) e le  società datrici di lavoro, cioè le società calcistiche riunite nella Lega, avevano diritto di riceverla;
  • l’accordo promopubblicitario Lega-AIC (come confermato dall’art. 4.5 dell’accordo collettivo AIC-FIGC-LNPA) aveva carattere eventuale;
  • l’art. 26 dello statuto di AIC era nullo.

 


  1. CP_2

aveva raggiunto con la Lega, in data 29 marzo 2024, un’intesa avente a oggetto (anche) la


 

licenza dei diritti di ritratto/immagine, nome e pseudonimo dei calciatori, di cui la Lega garantiva,


 

con ampia manleva a favore di


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di disporre.


 

Il contratto era in vigore fino al 2030 e aveva, solo in termini di minimo garantito (ed escluse le

 

royalties pure previste), il valore di diverse decine di milioni di euro.

 

  1. Il marchio AIC non era presente sull’Album Calciatori 2024/2025.

 

Il marchio era invece presente sulle “card” Adrenalyn Calciatori 2024/2025 e sull’Anteprima dell’Album Calciatori 2024/2025; il segno aveva tuttavia dimensioni minime e non poteva cagionare né confusione né pregiudizio; il segno non sarebbe comunque stato usato nelle future edizioni.


 

  1. L’attività di

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anche ove la licenza della Lega non fosse stata efficace, era scriminata ai


 

sensi dell’art. 97 l. aut..

 

  1. I nomi dei giocatori erano impiegati con evidenti finalità di individuazione dei soggetti e su tale impiego non poteva esserci alcun diritto di esclusiva.

  1. Non vi era pericolo nel ritardo.

 

I fatti erano noti fin da marzo 2024 e la ricorrente aveva agito in giudizio solo nel novembre. I danni (ipotetici) erano integralmente risarcibili per equivalente.

Ingentissimi e irreparabili erano invece i danni che dalla concessione delle misure cautelari avrebbe


 

subito


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  1. MOTIVI DELLA DECISIONE
  1. La chiamata in causa della Lega non è necessaria e non è nemmeno opportuna.

 

La posizione che AIC fa valere in giudizio deriva dal rapporto con i suoi associati, non è stata trasferita alla Lega e non genera pretese nei confronti della Lega; il contraddittorio processuale con la Lega è dunque superfluo, essendo sufficiente esaminare, ai fini del presente giudizio, esistenza, validità e contenuto del diritto esercitato da AIC.

 

Non può poi dirsi che sia opportuno chiamare in causa la Lega, per accertare in via cautelare


 

l’esistenza dei diritti oggetto della licenza a favore di


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e gli eventuali obblighi di garanzia


 

assunti dalla Lega, trattandosi di accertamenti che non hanno carattere di urgenza.

 

  1. Le parti non discutono della tutelabilità delle immagini dei calciatori ai sensi della legge sul diritto d’autore, evidentemente ritenendola configurabile, e a tale impostazione aderisce il tribunale.
  2. Non vi è motivo di ritenere nulla la clausola di cui all’art. 26 dello statuto di AIC, con cui gli associati hanno ceduto all’associazione il diritto all’uso esclusivo del ritratto (e del nome e dello pseudonimo) in relazione all’attività professionale.

Secondo


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(che richiama le argomentazioni esposte dalla Lega nella corrispondenza anteriore

 

al giudizio), la clausola è nulla, perché obbliga gli associati a una cessione senza corrispettivo di diritti di grande valore economico.

 

In realtà la cessione ha un corrispettivo nei servizi, che l’associazione svolge a favore dei calciatori, e ha la funzione del tutto lecita di finanziare lassociazione medesima.

 

L’eventuale sproporzione tra le prestazioni non sarebbe poi un’ipotesi di nullità e potrebbe essere fatta valere solo dai giocatori interessati che invece, al contrario, sostengono l’associazione.

  1. Secondo

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(che richiama sempre le argomentazioni della Lega), l’art. 26 non può comunque  trasferir a AI il   diritto   allo   sfruttamento   dell’immagine   sportiva   de giocatore cioè dell’immagine del giocatore come membro della squadra, perché tale diritto spetta alla società di calcio, con cui il giocatore ha instaurato un rapporto di lavoro subordinato.

In particolare, secondo


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(in grassetto i punti salienti, a opera del tribunale):

Limmagine personale resta nella piena disponibilità del giocatore, salvo diverso accordo con la squadra. Invece, lo sfruttamento della sua immagine sportiva, segnatamente come membro/componente di una determinata squadra, compete a quest’ultima per effetto del rapporto professionistico instauratosi, senza che sia necessario un espresso consenso del calciatore. Del resto, le sue prestazioni sportive vengono svolte in esecuzione di un contratto di lavoro subordinato, e il datore di lavoro ha diritto di acquisire e disporre dei relativi risultati. Questi ultimi non si limitano unicamente a quelli prettamente agonistici, ma includono altresì il nome e l’immagine dei giocatori quali elementi che contribuiscono a definire/rappresentare la squadra di appartenenza. Ne deriva che la società sportiva ha comunque la possibilità di utilizzare e riprodurre legittimamente l’immagine dei propri giocatori quando vengano in considerazione non singolarmente, bencome collettivo, perché appunto detto collettivo è la squadra. In altri termini, tale gruppo di giocatori rappresenta la squadra cosicché il ritratto del singolo perde di rilevanza come tale, per sublimarsi nell’immagine della squadra. La riproduzione dell’immagine del singolo come parte di un gruppo è, quindi, necessaria per raffigurare la squadra nel suo complesso. E d’altro lato, è innegabile che l’immagine della squadra è composta dall’insieme dell’immagini di ciascun calciatore che la compone, per cui la società sportiva non può non essere titolare dell’immagine (del singolo come parte) del collettivo, come rappresentazione della squadra e, come tale, libera di concederla a terzi.” (così in memoria di costituzione, alle pagine 13 e 14).


 

Dunque secondo


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le società di calcio sono titolari esclusive del diritto alle immagini sportive


 

dei loro tesserati, in cui calciatori appaiono come membri della squadra (il diritto di rappresentazione collettiva del giocatore come squadra che partecipa a un torneo, secondo la definizione usata dalla resistente nella memoria conclusiva), e possono cederle alla Lega, la quale quindi può, com’è avvenuto, darne efficacemente l’uso in licenza a Le difese della resistente non possono essere condivise.

Occorre in proposito considerare che:


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  • il nome e l’immagine del calciatore non sono risultati” della prestazione di lavoro; la prestazione di lavoro produce la notorietà del nome e dellimmagine (generando certo uno specifico valore commerciale), ma il nome e l’immagine (nella realtà di fatto e, come diritti, in quella giuridica) preesistono al contratto, alla prestazione e ai suoi risultati;
  • non sono documentate clausole del contratto di lavoro subordinato, che prevedano la cessione alla società datrice di lavoro dei diritti personali al nome e all’immagine;
  • nessun istituto giuridico prevede che i diritti al nome e all’immagine possano trasferirsi a enti collettivi per sublimazione” del singolo nella collettività.
  1. A giudizio del tribunale è invece corretto affermare che:
  • le immagini oggetto di causa, che le parti descrivono non in concreto, ma concettualmente, vanno individuate nelle immagini degli atleti con la maglia della squadra;
  • tali immagini si compongono di un ritratto del giocatore e di un’immagine della maglia: esse dunque comprendono un elemento che appartiene esclusivamente alla persona fisica e un elemento che appartiene esclusivamente alla società calcistica;
  • in assenza di autorizzazione sia del giocatore che della società calcistica tali immagini non possono essere utilizzate;
  • CP_2

non ha l’autorizzazione dei giocatori (dell’associazione dei giocatori) e lo sfruttamento


 

della loro immagine, anche se con la maglia della squadra, è illecito per violazione degli articoli 96

 

l. aut.  e 10 c.c..

 

Non trova applicazione l’esimente di cui all’art. 97 l. aut., trattandosi di una riproduzione dell’immagine pacificamente effettuata a scopo di lucro, ove il lucro non è ricercato per il tramite di attività informative, didattiche o culturali.


 

Resta assorbita la questione relativa all’assoluta mancanza, in capo a


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dell’autorizzazione


 

all’uso dell’immagine dei calciatori di serie B (presenti nell’Album), le cui società non fanno parte


 

della Lega con cui


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ha stipulato il contratto di licenza, lega che riunisce le sole squadre che


 

partecipano al campionato di serie A.

 

  1. Non vi sono sufficienti allegazioni in ordine alle modalità d’uso del nome dei giocatori per accertare una violazione dell’art. 6 c.c..

  1. E’ pacifico  che

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abbia utilizzato senza autorizzazione il logo AIC, che è un marchio


 

registrato, sullecard” Adrenalyn Calciatori 2024/2025 e sull’Anteprima Calciatori 2024/2025.

 

Non vi sono tuttavia sufficienti deduzioni in ordine alla fattispecie che si assume violata, per poter accertare la sussistenza di uno specifico illecito.

 

  1. Vi è pericolo nel ritardo.

 

La commercializzazione della collezione Adrenalyn 2024/2025 e dell’Album Calciatori 2024/2025 è in corso e, verosimilmente prima che possa concludersi un giudizio di merito, saavviata la produzione e la commercializzazione di analoghi prodotti per la stagione 2025/2026.

 

La commercializzazione di tali prodotti può certo cagionare un pregiudizio ad AIC, posto che, come evidenziato dalla ricorrente, l’uso non autorizzazione delle immagini dei giocatori provoca un decremento del valore commerciale delle stesse, operando come fattore di dissuasione nei confronti dei potenziali acquirenti, che dovrebbero comprare prodotti di titolarità controversa e in circolazione sul mercato anche a opera di terzi.

 

Il pregiudizio è destinato ad aggravarsi nel prossimo futuro, con la pubblicazione del nuovo album e dei prodotti connessi.

 

Il pregiudizio ha il carattere dell’irreparabilità, posto che la quantificazione del danno conseguente al decremento del valore commerciale e alla perdita di potenziale clientela è operazione complessa e incerta.

 

Non assume significativo rilievo, nella fattispecie, il tempo trascorso tra il momento in cui AIC ha


 

avuto conoscenza dellaccordo fra


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e Lega (marzo 2024) e quello in cui AIC ha depositato il


 

ricorso cautelare (novembre 2024), trattandosi di un intervallo di pochi mesi, dedicati in buona parte alla ricerca di una soluzione stragiudiziale.

 

  1. In relazione al pericolo sopra individuato, è necessario e sufficiente il rimedio dell’inibitoria all’uso del ritratto dei giocatori, anche se con la maglia della squadra, in tutti i futuri prodotti di

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Non occorre invece inibire anche la commercializzazione dei prodotti, ormai in  circolazione, relativi alla stagione 2024/2025, considerato che il danno direttamente correlato alle vendite ad essi relative è agevolmente quantificabile (e quindi risarcibile) e che di un danno indiretto (correlato alla perdita di valore commerciale delle immagini) non vi è prova, non risultando che AIC abbia sino a


ora concretamente cercato di cedere lo sfruttamento delle immagini a soggetti diversi da


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Per la stessa ragione non si ravvisano i presupposti per il sequestro dell’Album Panini 2024/2025 e delle relative confezioni di figurine (e a prescindere dalle dimensioni del danno che il sequestro di un prodotto popolarissimo come l’album potrebbe arrecare all’immagine della resistente e forse anche a quella della ricorrente).

 

  1. E’ opportuna la fissazione di una penale per ogni futura violazione dell’inibitoria, che è ragionevole determinare nella somma di € 100,00 per ogni riproduzione non autorizzata di ogni singola immagine.
  2. Non si ravvisa l’opportunità di imporre la cauzione richiesta da sono allo stato fondate su presupposti del tutto incerti.

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le cui ragioni risarcitorie


 

12.


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ha chiesto di tutelare la riservatezza dei documenti 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17 e 19, prodotti


 

dalla resistente medesima, vietandone l’uso per finalità diverse da quelle di difesa nel presente giudizio cautelare.

 

La domanda è parzialmente fondata.

 

I documenti hanno effettivamente un contenuto che merita di avere la massima riservatezza ed è corretto disporre che non siano utilizzati per finalità diverse da quelle di difesa, ma nelle finalità di difesa deve essere ricompreso non solo il giudizio cautelare (comprensivo della fase di reclamo), ma anche la sua eventuale fase di merito, posto che, diversamente, andrebbe perso il rapporto di strumentalità tra i due giudizi.

 

13. Considerato lesito della causa, è equo compensare le spese di lite per ¼ e porre a carico della resistente le rimanenti, liquidate come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

  1. respinge la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa della Lega Nazionale Professionisti Serie A

  1. inibisce   a

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l’uso  delle  immagini  delle  calciatrici  e  dei  calciatori  iscritti


 

all’


Controparte_1


anche se con la maglia della squadra di appartenenza, per la


 

realizzazione di ogni tipo di album e figurine, diversi da quelli già in commercio;

 

  1. respinge le altre domande di inibitoria e la domanda di sequestro;
  2. fissa la penale di € 100,00 per ogni futura violazione dell’inibitoria;

  1. vieta alle parti e ai loro difensori l’uso dei documenti 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17 e 19 prodotti dalla resistente, per finalità diverse da quelle di difesa nel presente giudizio cautelare, compresa la fase di reclamo, e nell’eventuale connesso processo di merito;

  1. dichiara le spese di giudizio compensate per ¼ e  condanna

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al pagamento delle


 

rimanenti, che liquida per tale frazione in complessivi € 6.590,00, di cui per spese 545,00 e per compensi professionali 6.045,00 (per la fase di studio, € 1690,00; per la fase introduttiva, € 900,00; per la fase istruttoria, € 2125,00; per la fase decisionale, € 1330,00), oltre spese generali nella

misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge. Si comunichi.

Bologna, 17 marzo 2025

 

il giudice

dott. Vittorio Serra

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