TRIBUNALE DI FIRENZE – ORDINANZA N. 4013/2025 DEL 14/05/2025


 

 

Tribunale di Firenze III Sezione Civile

Il Giudice


 

a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 6 maggio 2025, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

Il sig. Francesco Gnudi, bodybuilder “natural”, in seguito alla squalifica per


 

doping pervenutagli all’esito di un evento organizzato dalla


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società


 

privata affiliata all’ASI, ha proposto ricorso ex artt. 700 e 669 bis c.p.c., rassegnando le seguenti conclusioni: 1) IN VIA PRINCIPALE dichiarare la nullità del provvedimento e/o lannullabilità del medesimo e, conseguentemente, condannare alla restituzione delle somme di euro 3.000,00 (tremila/00) e di euro 1.037,00 (milletrentasette/00), ovvero quella ritenuta di giustizia quale costo delle “controanalisi”, oltre interessi dalla domanda al soddisfo; 2) IN SUBORDINE dichiarare la nullità e/o annullabilità parziale del provvedimento impugnato, nella parte in cui estende lefficacia della squalifica a “tutte le associazioni e/o federazioni


riconosciute  dal


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anzic limitarsi  ad  una  valenza  della  stessa


 

meramente interna ad


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oltre alla restituzione delle somme versate,


 

pari a euro 3.000,00 euro  (tremila/00) ed euro  1.037,00 (milletrentasette/00), ovvero quella ritenuta di giustizia quale costo delle “controanalisi, oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo; 3) IN OGNI CASO ordinare la pubblicazione della sentenza/ordinanza a cura e spese di


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nelle forme specificamente indicate dal Giudice, ai sensi dell’art. 120


 

c.p.c. 4) Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge Con espressa riserva di agire in giudizio per il risarcimento del danno subito e subendo, e di ogni altro diritto ed azione”.

Il ricorrente, in particolare, ha contestato:


  • la nullità parziale del regolamento della

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cfr. doc. 7 fascicolo di parte


 

ricorrente), in quanto confliggente con il diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost. (inappellabilità dei provvedimenti di squalifica; difformità dalla procedura antidoping WADA/NADO, posta l’insufficienza della contro- analisi del campione B) e la nullità assoluta del provvedimento di squalifica


emanato  da


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in  data  13-1-2025  (cfr.  doc.  3  fascicolo  di  parte


 

ricorrente), stante leccessiva brevità del termine di cinque giorni per il pagamento della sanzione pecuniaria, l’assenza di motivazione e la mancata presa in considerazione periodo di sospensione cautelare ai fini della sanzione definitiva;

  • la difformità della procedura antidoping adottata rispetto a quella prevista

 

dal


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mancata notifica di luogo, data e ora delle operazioni; mancato


 

avviso della facoltà di poter partecipare alle analisi accompagnato da un rappresentante; mancata nomina di un testimone indipendente; impedimento dell’accesso agli atti; maggiorazione delle sanzioni; mancato svolgimento dei test presso il soggetto accreditato dalla WADA), nonostante l’espressa previsione in tal senso in seno al regolamento (p. 89: "i suoi eventi agonistici sono sottoposti alla vigente normativa antidoping


del


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attraverso NADO Italia");


 

  • il difetto di efficacia del provvedimento NBFI nell’ambito dell’ordinamento

 

sportivo riconosciuto dal


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cfr. doc. 13 fascicolo di parte ricorrente);


 

  • la malafede  della

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alla luce dellincapacità del provvedimento da


 

essa reso di produrre effetti nell’ambito degli eventi organizzati dal


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differenza di quanto ivi prospettato, cfr. doc. 3 fascicolo di parte ricorrente:


 

la squalifica per 5 anni dalle competizioni del circuito


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INBA Global,


 

avvalendosi di quanto previsto dallo statuto dell'associazione e dal regolamento atleti. Per tale motivo la sua qualifica al Campionato Nazionale e alla Gara Internazionale è stata revocata. Come previsto da regolamento della Natural body building Fitness Italy, sarà attivata la squalifica da tutte le competizioni della NBFI / INBA GLOBAL e da tutte le associazioni e/o


federazioni riconosciute dal


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per un periodo di 5 anni, esattamente


fino alla data 08/01/2030 compreso. Come previsto dal regolamento NBFI vi è una penale da versare alla NBFI ssd a rl, per questo caso è stato prevista una penale di € 3000 entro 3 giorni dal ricevimento della presente comunicazione ufficiale; nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non venga effettuato il versamento della penale, il periodo di squalifica raddoppia, passando in questo caso da 5 a 10 anni”), del ristretto termine per il pagamento della sanzione pecuniaria, oltre che dell’eccessiva onerosità di questa;

  • in ogni caso, l’annullabilità parziale del regolamento e del provvedimento di squalifica.

Il ricorrente medesimo ha, inoltre, richiesto la pubblicazione del provvedimento reso all’esito del procedimento cautelare, a norma dell’art.


120 c.p.c., sul Sito internet di


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su tutti i Canali social di


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sulla


 

rivista di settore Project InVictus” e sui canali social del Sig. Francesco Gnudi.


Ciò posto, in punto di fumus (violazione da parte di


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elle prescrizioni


 

normative relative alla gestione e svolgimento dei test antidoping; mancato assolvimento dellonere motivazionale nel provvedimento; difformità della sanzione comminata dai precetti normativi cogenti e violazione del principio di proporzionalità della sanzione; difetto assoluto di attribuzione  e abnormità del provvedimento; difformità del provvedimento dallo stesso Regolamento NBFI ed atteggiamento pressorio verso l’atleta; arricchimento senza causa), avuto riguardo al periculum in mora, il sig. Gnudi ha allegato tanto il pericolo di un pregiudizio economico immediato (interruzione dell’attività di allenatore con molti atleti, danno economico immediato derivante dal pagamento della somma di 3.000,00 euro), quanto il pericolo di un danno “reputazionale e psicologico” (cfr. docc. 15 e 16 fascicolo di parte ricorrente).


Si è costituita, quindi,

 

[...]


Controparte_3

 

(dora in poi NBFI S.S.D. a R.L.), la


 

quale, in via preliminare, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice


ordinario e l'irritualità dello strumento giuridico del ricorso d'urgenza; nel merito ha contestato la pretesa avversaria, sostenendo la conformità costituzionale del Regolamento NBFI e la correttezza della procedura di irrogazione della squalifica.

La resistente ha, inoltre, domandato la condanna ex art. 96 c.p.c. di parte ricorrente.

Tanto premesso, risulta meritevole di accoglimento leccezione di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario sollevata da parte della resistente (cfr. memoria di costituzione, pp. 6 ss.).

A tal proposito, mette innanzitutto conto richiamare la triplice forma di tutela approntata dagli artt. 1, 2 e 3 d.l. 220/2003 (Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva) convertito con modificazioni dalla L. 17 ottobre 2003, n. 280, così come interpretati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 49/2011: a) una prima forma, limitata ai rapporti di carattere patrimoniale tra le società  sportive,  le  associazioni  sportive,  gli  atleti  (e  i  tesserati),  di spettanza del giudice ordinario; b) una seconda, relativa alle questioni riguardanti le materie di cui all'art. 2, di spettanza non dello Stato ma degli organismi interni all'ordinamento sportivo, perché si tratta di liti su posizioni soggettive rilevanti non per l'ordinamento generale, ma solo per quello settoriale; c) una terza, tendenzialmente residuale e di giurisdizione del giudice amministrativo, una volta "esauriti i gradi della giustizia sportiva". Chiarita la tradizionale tripartizione delle forme di tutela riconosciuta in ordine alle dispute insorte nell’ambito sportivo, la sussistenza di un vincolo di  giustizia  sportiva  non  può  essere  automaticamente  affermata  nelle controversie (quale quella in esame) afferenti non tanto ad una federazione


sportiva,  quanto  piuttosto  ad  una  società  privata  (la resistente


[...]


 

Controparte_3


)  affiliata  all’ASI   Associazioni  Sportive  e


 

Sociali Italiane, Ente di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuto dal


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A quest’ultimo riguardo, in particolare, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che, a differenza delle federazioni sportive, non ogni ente    di    promozione    sportivo    risulta    necessariamente    soggetto


all'ordinamento della giustizia sportiva, quale delineato dallo statuto del


 

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bensì soltanto quelli tra tali enti che lo abbiano previsto nel loro


 

statuto (cfr. Cassazione civile sez. un., 18/10/2012, n.17846).

 

Tale interpretazione risulta giustificata in forza del disposto dell’art. 12, co.


 

2, dello Statuto del


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La disciplina prevista nel presente articolo (..) si


 

applica integralmente anche alle Discipline sportive associate e, ove previsto dai rispettivi Statuti, agli Enti di promozione sportiva”) e dell’art. 12 del Regolamento degli Enti di promozione sportiva (Eventuali controversie che contrappongano un Ente di Promozione Sportiva a soggetti affiliati o tesserati sono di competenza dellAlta Corte di Giustizia Sportiva e del


Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport istituiti presso il


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econdo


 

quanto sancito all’art.12 dello Statuto del


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a condizione che tale


 

norma sia recepita nello Statuto dell’EPS”) (cfr. Cassazione civile sez. un., 18/10/2012, n.17846, cit.).

Tanto premesso, a fronte del quadro di riferimento da ultimo esposto, mette


 

conto rilevare che, nell’ipotesi in questione, lo statuto di


[...]


 

Controparte_4


, prevede un’espressa sottrazione della competenza


 

dell’organo giurisdizionale in ordine alle controversie insorte nell’ambito di operatività dell’ente.

Nella clausola compromissoria dellart. 49 di tale statuto (Rinuncia ad adire Autorità esterne”), in particolare, si legge: 2) gli organismi affiliati e i tesserati per la risoluzione di ogni controversia di qualsivoglia natura comunque connessa all'attività da loro svolta nell'ambito dell’ente si impegnano a non adire autorità esterne all'ASI. Resta esclusa da tale impegno la facoltà di proporre querela. Le modalità di risoluzione di tali controversie sono stabilite dal Regolamento Organico” (cfr. doc. 1 fascicolo di parte resistente).

Ciò posto, la fattispecie in esame risulta senz’altro riconducibile all’ambito di operatività della surrichiamata clausola compromissoria sia sotto il profilo soggettivo, che sotto quello oggettivo.


Quanto al profilo soggettivo,

 

Controparte_3


[...]

 

rientra  nel  novero  dei


 

soggetti “affiliati” allASI (cfr. art. 5 Statuto ASI: Sono organismi affiliati: a) le società sportive dilettantistiche (..)”), mentre il ricorrente sig. Francesco Gnudi può essere ricondotto alla categoria dei “tesserati”, in forza  del tesseramento dallo stesso effettuato con l’odierna resistente per l’anno 2024 (cfr. doc. 4 fascicolo di parte resistente).

Relativamente al profilo oggettivo, invece, le contestazioni sollevate da parte ricorrente in relazione al provvedimento di squalifica per doping a questa  comminato  possono  essere  considerate  ricomprese  tra  quelle


“attività”  svolte  dallorganismo  affiliato


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nell’ambito”  di  operatività


 

“dell’ente” affiliante ASI – Associazioni Sportive e Sociali Italiane.

 

Pertanto, stante la possibilità di sussumere la controversia in esame nell’ambito di applicazione oggettiva e soggettiva della clausola compromissoria, le modalità di risoluzione della stessa devono essere individuate nel titolo V del Regolamento Organico della resistente (intitolato “Controversie e sanzioni disciplinari”: cfr. doc. 13 fascicolo di parte resistente), con due gradi di giudizio dinanzi alle Commissioni Disciplinari


ed il ricorso al Collegio di garanzia del


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ome terzo grado.


 

Né, in senso contrario rispetto a quanto fino a questo punto evidenziato, possono venire in rilievo le deduzioni critiche di parte ricorrente, secondo le quali la clausola compromissoria di cui allo Statuto ASI non sarebbe applicabile nell’ipotesi di specie in ragione: a) dell’autonomia giuridica dell’odierna resistente rispetto all’Ente di Promozione Sportiva (cfr. verbale di udienza del 6-5-2025: “Deduce che la clausola compromissoria invocata da controparte non viene in rilievo nel caso di specie, in quanto ASI è un ente esterno rispetto alla resistente. Quest’ultima ha citato l’art. 6 comma 4 dello Statuto Asi: da esso emerge, quindi, che gli organismi affiliati godono di autonomia giuridica, organizzativa ed amministrativa e sono retti da un proprio statuto. Inoltre, l’art. 48 dello Statuto Asi chiarisce che i provvedimenti   adottati   dall’organo   dell’ente   hanno   piena   efficacia


nell’ordinamento sociale. In questa norma si fa esclusivo riferimento ai provvedimenti adottati limitatamente all’ente”); b) dell’inerenza della controversia a diritti indisponibili (cfr. verbale di udienza del 6-5-2025: la clausola compromissoria non pvenire in rilievo, vertendo la causa in ordine a diritti non disponibili”); c) della mancata vigenza di tale Statuto (“Deduce poi che lo statuto ASI depositato da controparte sub doc. 1 non è quello in vigore al momento della squalifica, ma è relativo ad un periodo antecedente).

In relazione ai richiamati rilievi si deve, in particolare, sottolineare che: a) l’applicazione delle disposizioni dello statuto ASI anche agli affiliati risulta ammessa dall’art. 6 del medesimo statuto (gli organismi affiliati e le persone fisiche tesserate sono tenuti ad osservare (..) lo Statuto e il Regolamento Organico dellEnte); b) la possibilità di rimettere alla giustizia arbitrale anche le controversie inerenti alle sanzioni disciplinari è stata espressamente ammessa in giurisprudenza (cfr. Cass., Sez. un., 2.10.2019, n. 24610: Sussiste difetto di giurisdizione del giudice statale sulla controversia avente ad oggetto sanzioni disciplinari, quando c’è un effettivo e non illusorio rimedio. Non si è al cospetto di violazione di norme comunitarie e di diniego di giustizia rilevante ai fini dell’art. 6 CEDU. Infatti il ricorso a forme di giustizia arbitrale non costituisce diniego di giustizia rilevante ai fini dell’art. 6 quale norma interposta allart. 24 della Costituzione in quanto non ostacola il diritto di accesso al giudice, purché il rimedio sia effettivo e non illusorio (Corte Europea dei Diritti dellUomo, 1.3.2016) (Cass., sez. un., 13.12.2018, n. 32358)”); c) la contestazione in punto di mancata vigenza dello Statuto non può che essere considerata generica, in quanto priva di specifiche indicazioni in ordine alle novità apportate dal nuovo statuto ASI.

Alla stregua delle suesposte considerazioni, vista la clausola compromissoria inserita nello statuto di ASI (ente di affiliazione dell’odierna resistente), si deve, quindi, concludere per la declaratoria del difetto di


giurisdizione  del  Tribunale  adito  in  relazione  alla  controversia  de  qua, relativa per l’appunto alla sanzione disciplinare della squalifica per doping. Ogni altra questione è assorbita.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al DM 55/2014 (valore della causa: indeterminabile - complessità media), seguono la soccombenza.

PQM

 

Dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in ordine alla domanda avanzata dal sig. Francesco Gnudi;

condanna il ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.484,00 per compensi, oltre rimborso spese al 15 %, Iva e CPA, come per legge.

Firenze, 14 maggio 2025

 

Il Giudice dott. Carlo Carvisiglia

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