TRIBUNALE DI FIRENZE – ORDINANZA N. 4013/2025 DEL 25/07/2025

 

TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

 

Sezione Terza Civile

 

Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:

 

dott. Alessandro Ghelardini                                               Presidente

 

dott. ssa Daniela Bonacchi                                                  Giudice

 

dott.ssa Federica Samà                                                       Giudice Relatore Riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel  procedimento  per  reclamo  ex  artt.  669  terdecies  c.p.c.,  avverso  lordinanza  del

Tribunale di Firenze del 14 maggio 2025 R.G. N. 4013/2025, proposto da

 


 

Parte_1


rappresentato e difeso dallavv.to OMISSIS

 

RECLAMANTE


 

CONTRO

 


[...]

 

Controparte_1

rappresentata e difesa dallavv. OMISSIS

 

 

 

 

 

 

RECLAMATA


 


 

Parte_1


ha proposto reclamo ex 669 terdecies c.p.c. avverso lordinanza emessa


in data 14 maggio 2025 dal Tribunale di Firenze, III Sezione Civile, nel procedimento R.G.

N. 4013/2025, comunicata in pari data, con cui il Giudice di prime cure aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in ordine alla domanda avanzata dallodierno reclamante.

 

Parte reclamante aveva proposto ricorso ex art. 700 e 669 bis c.p.c. al fine di sentire dichiarare la nullità/ annullabilità del provvedimento con il quale l’odierna reclamata aveva comminato la sanzione disciplinare in data 15.01.2025 avente ad oggetto la squalifica di


anni 5 (decorrente dal 08/01/2025 al 08/01/2030)  nonché una sanzione pecuniaria, la declatoria di nullità e/o annullamento parziale di tale provvedimento, nei limiti in cui


questo esplicava efficacia allesterno di


Controparte_2


, in ogni caso al fine di sentire


condannare la resistente alla restituzione delle somme di euro 3.000,00 (tremila/00) e di euro 1.037,00 (milletrentasette/00), ovvero quella ritenuta di giustizia quale costo delle controanalisi”, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, nonché in ogni caso con pubblicazione del provvedimento a cura e spese della resistente nelle forme indicate dal Giudice ai sensi dellart. 120 c.p.c., con vittoria di spese di lite.

 

Con il provvedimento oggetto di impugnazione, il Giudice di prime cure aveva richiamato dapprima la triplice forma di tutela approntata dagli artt. 1, 2 e 3 d.l. 220/2003 in ordine alle dispute insorte nellambito sportivo, aveva osservato che il vincolo della giustizia sportiva non potesse dirsi automaticamente operante ove le controversie coinvolgessero,


come nel caso di specie, un atleta e una società privata (la resistente


Controparte_1


[...]


)  affiliata  all

[...]


 

riconosciuto dal


 

CP_4


Controparte_3

ma aveva ritenuto tale vincolo


sussistere in forza della clausola contenuta nellart. 49 dello Statuto dell

 

Con il presente rimedio il reclamante ha lamentato lerroneità della pronuncia cautelare in ordine alla statuizione del difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, richiamando le difese gsvolte in sede di procedimento cautelare di primo grado.


 

In particolare, ha dedotto che non aveva mai sottoscritto un tesseramento ad


[...]


Controparte_3


, né aveva mai prestato volontariamente il proprio


consenso allapplicazione delle norme statutarie e regolamentari di tale ente, avendo egli soltanto sottoscritto il modulo di tesseramento con la reclamata. Secondo la difesa del reclamante la mera sottoscrizione del tesseramento a un organismo affiliato non comporta ladesione all’ affiliante non sussistendo alcun vincolo giuridico  diretto  tra  il reclamante e l’

 

Ha dedotto che, in ogni caso, lo statuto dell’        veva ad oggetto soltanto i rapporti interni allente stesso, ovvero quelli intercorrenti tra lente e gli affiliati, nonché i tesserati dell’ stessa e che la clausola compromissoria contenuta nello statuo ASI era inefficace nei riguardi del reclamante perché mai oggetto di approvazione espressa e specifica per iscritto da parte dell’atleta come previsto dallart. 1341, comma 2, c.c..

 

Ha proseguito rappresentando che la stessa aveva escluso l’operatività della clausola compromissoria al caso de quo, come si ricava dalla comunicazione del 19 maggio 2025 a firma dellavv. Ciancamerla per conto di       sub doc. 8 prodotto.

 

Parte reclamante ha aggiunto che, per quanto concerne controversie rientranti nell’ambito degli Enti di Promozione Sportiva, non si possa ricorrere a nessuno degli organi di giustizia di merito indicati nel Codice di Giustizia Sportiva ai sensi dellart. 1 del Codice di Giustizia Sportive, né potendo trovare applicazione il Codice di Giustizia Sportiva alla fattispecie in


esame relativa alla materia antidoping ai sensi dellart. 12 bis dello Statuto del

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Ha infatti specificato che l’unico organo di giustizia dotato di competenza/giurisdizione in tema antidoping è il Tribunale Nazionale Antidoping, così come previsto dal Codice Sportivo Antidoping, unico corpo normativo del sistema sportivo italiano a disciplinare la


materia ma che in assenza di una infrazione rilevata da

tutela innanzi al Tribunale Antidoping.


CP_5


non è possibile alcuna


 

Parte reclamante ha infatti rilevato come il controllo - cui era stato sottoposto


Pt_1     n


occasione della manifestazione sportiva dellOttobre 2024- era stato svolto da

Controparte_6


[...]


 

Quanto alla residualità del rimedio cautelare azionato, deduce l’inapplicabilità dellart. 23

c.c. al presente caso che vede coinvolta una società a responsabilità limitata, ove la disposizione trova applicazione solo con riferimento alle associazioni e fondazioni.

 

Parte reclamante ha dedotto che, a sostegno della fondatezza della propria tesi, parte reclamata si era attivata per modificare il proprio regolamento, riconoscendo al tempo stesso solo la Nado Italia quale unico soggetto legittimato a effettuare tali controlli.


 

In punto di fumus ha dedotto la violazione da parte di


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elle prescrizioni normative


relative alla gestione e svolgimento dei test antidoping, il mancato assolvimento dellonere motivazionale nel provvedimento, la difformità della sanzione comminata dai precetti normativi cogenti e violazione del principio di proporzionalità della sanzione, il difetto assoluto di attribuzione e abnormità del provvedimento, il difformità del provvedimento dallo stesso Regolamento NBFI ed atteggiamento pressorio verso l’atleta.


 

In punto di periculum in mora, il reclamante


Pt_1


ha allegato tanto il pericolo di un

pregiudizio economico immediato (interruzione dell’attività di allenatore con molti atleti, danno economico immediato derivante dal pagamento della somma di 3.000,00 euro), quanto il pericolo di un danno reputazionale e psicologico.


 

Con comparsa costitutiva


Controparte_2


ha reiterato le eccezioni già svolte in sede di


primo grado cautelare, ha richiamato le difese gsvolte in sede di primo grado cautelare in punto di infondatezza delle censure mosse dal reclamante e ha chiesto il rigetto del reclamo, con vittoria di spese di lite.

 

Quanto   all’eccezione   di   giurisdizione   del   giudic adito   in   virtù   dell clausola


compromissoria, ha dedotto che la reclamata è affiliata all’


[...]


Controparte_3


riconosciuto dal


CP_4


delib. n.


708/1994) ai sensi dellart. 1 comma 5 del relativo Statuto, che lo Statuto di


[...]


Controparte_3


- approvato dallassemblea nazionale straordinaria


del 10 ottobre 2020 ed aggiornato il 6 marzo 2021 ai sensi dell’art.52, quale Ente di


Promozione Sportiva, è sottoposto al controllo del


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econdo i criteri e le modalità


stabilite dal Consiglio Nazionale di quest’ultimo, in conformità a quanto previsto dal D.lgs.


23 luglio 1999 n.242 e ss. m. e i. e dallo Statuto del


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che  l’art. 6, comma 4 dello


Statuto, che equipara le società sportive alle associazioni, sancisce l’obbligo dellosservanza


del Codice di Giustizia sportiva emanato dal


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che nello statuto è chiaramente


precisato (art. 5 comma 1) che sono organismi affiliati le società sportive dilettantistiche che ne fanno domanda e rispettano le norme stabilite nello Statuto                                                                                                            e nel suo


Regolamento Organico; che


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società sportiva dilettantistica iscritta al registro


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delle attività sportive dilettantistiche e che lo statuto revede, all'art. 49, la c.d. clausola compromissoria "Rinuncia ad adire Autorità esterne. 1) I provvedimenti adottati dagli organi dell'ente hanno piena efficacia nell'ordinamento sociale e nei confronti di tutti gli organismi affiliati e di tutti i tesserati. 2) gli organismi affiliati e i tesserati per la risoluzione di ogni controversia di qualsivoglia natura comunque connessa all'attività da loro svolta nell'ambito dell’ente si impegnano a non adire autorità esterne all'        .

 

Infine, ha chiesto che le espressioni contenute negli scritti difensivi avversari secondo cui la difesa dellodierna reclamata avrebbe affermato di aver adottato un provvedimento ultra vires e che, in generale, la strategia di parte resistente avrebbe assunto caratteri confessori, siano espunte dal testo e che la condotta processuale del reclamante contrati ai doveri di cui allart. 88 cpc siano oggetto di valutazione del decidente.

 

* * *

 

Come noto, il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. ha natura devolutiva e sostitutiva, integrando un vero e proprio mezzo di impugnazione, con la conseguenza che il relativo procedimento è sempre destinato ad essere definito con una nuova decisione sulla domanda cautelare ex art. 700 c.p.c..

 

In via pregiudiziale parte reclamante ha chiesto la riforma del provvedimento reclamato sulla scorta degli argomenti sopra richiamati volti a sostenere la tesi della giurisdizione dellAutorità giudiziaria ordinaria.

 

In particolare, parte reclamante ha specificato che con il rimedio cautelare d’urgenza si era adìta lAutorità Giudiziaria Ordinaria, unica autorità munita di giurisdizione in quanto la società dilettantistica reclamata non aveva al suo interno alcun organo deputato alla risoluzione delle controversie, che non era competente alcun organo di giustizia sportiva e che non poteva trovare applicazione la clausola compromissoria di cui allart. 49 dello Statuto        nel caso in esame.

 

Il reclamo non può trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.

 

Il Collegio ritiene fondata leccezione del difetto di giurisdizione del Giudice ordinario e ritiene, pertanto, di aderire alla decisione del Giudice di prime cure, confermando la statuizione sul punto.

 

Osserva a tal proposito il Collegio che sono circostanze pacifiche tra le parti che il


reclamante è un atleta tesserato con


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reclamata e che lo stesso era stato sottoposto,


su iniziativa di


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ad un test antidoping, svolto dallente INBA Global/ PNBA, cui la


reclamata è affiliata a livello internazionale, per il tramite dell’agenzia antidoping


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[...]


(         Controparte_6


mediante il prelievo di un campione biologico in occasione della


partecipazione alla gara del 16° CAMPIONATO NAZIONALE NBFI del 12 Ottobre 2024.

 

A tal proposito, il vincolo della giustizia sportiva nella controversia in esame insorta con una società privata affiliata ad un Ente di Promozione Sportiva ( EPS), ovvero l può dirsi fondato sulla scorta della clausola compromissoria contenuta nellart. 49 dello Statuto dell

 

Allart. 49 dello Statuto (riprodotto nellart. 48 del nuovo Statuto ASI votato dallassemblea straordinaria del 21 dicembre 2022) si legge quanto segue: “ 2) gli organismi affiliati e i tesserati per la risoluzione di ogni controversia di qualsivoglia natura comunque connessa all'attività da loro svolta nell'ambito dell’ente si impegnano a non adire autorità esterne all Resta esclusa da tale impegno la facoltà di proporre querela. Le modalità di risoluzione di tali controversie sono stabilite dal Regolamento Organico”.

 

Ora, tale clausola, contemplata nello statuto adottato dall’        cui era affiliata la società


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non appare potersi ricondurre nel novero delle clausole vessatorie, la cui efficacia


è subordinata al requisito formale della specifica approvazione per iscritto soltanto in contratti predisposti unilateralmente laddove nel caso in esame, con l'assunzione della qualità di tesserato dell’ente affiliato, il reclamante era entrato a far parte di quell’organismo sociale quale tesserato anche dell

 

Parte reclamante non può dolersi della mancata conoscenza dello statuto dell        se sol si consideri che nella scheda di tesseramento sottoscritta dallatleta e prodotta in atti può


leggersi che


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è una società sportiva dilettantistica affiliata con Enti di promozione


sportiva riconosciuti dal normativa antidoping del


CP_4 CP_4


e i suoi eventi agonistici sono sottoposti alla vigente ttraverso la NADO ITALIA.


 

Né pare condivisibile, dunque, la tesi di parte reclamante secondo cui con il lemma tesserati” l’art. 49 sopra menzionato (art. 48 nuovo Regolamento) non faccia riferimento ai tesserati degli enti affiliati       Nello stesso statuto allart. 4 è previsto che i tesserati per il tramite degli organismi affiliati abbiano formale rapporto di appartenenza allEnte e all’art. 6 è stabilito che gli organismi affiliati e le persone fisiche tesserate sono tenuti ad osservare lo Statuto e il Regolamento Organico dellEnte.

 

Il tenore letterale dellart. 49 dello Statuto, poi, fa ritenere ricompresa la presente controversia nellambito oggettivo di applicazione, poiché afferisce ad un provvedimento


disciplinare di squalifica per doping adottato da


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ei confronti di un proprio tesserato


nell’ambito delle attività quale dall’organismo affiliato all

 

Non ha la forza di sovvertire la conclusione cui il Collegio è pervenuto la comunicazione

via mail del legale dell        richiamata da parte reclamante.

 

Si tratta a ben vedere di una risposta informale del legale dell’ente alla richiesta del

difensore di parte reclamante.


In ogni caso, si evince dalla predetta comunicazione come il legale dell’ avesse rappresentato che lOrgano di giustizia sociale in seno ad non fosse deputato a svolgere funzioni di appello avverso provvedimenti assunti da sociesportiva, tanto più ove afferenti alle violazioni derivanti dallassunzione di sostanze dopanti nell’ambito di competizioni sportive direttamente organizzate da società affiliate.

 

Tale ricostruzione contrasta, però, con la formula omnicomprensiva utilizzata nella clausola compromissoria, laddove ogni controversia di qualsivoglia natura è devoluta agli organi di giustizia arbitrale e secondo le modalità individuate nel titolo V del Regolamento organico della reclamante ( artt. 30 e 36).

 

Tale ricostruzione contrasta a maggior ragione se sol si consideri che l’adozione del provvedimento disciplinare della squalifica per 5 anni e della sanzione pecuniaria è stata occasionata dallinfrazione accertata in sede di controlli antidoping aggiuntivi operati dallagenzia antidoping     nellambito dellaffiliazione della società dilettantistica con altro organismo internazionale.

 

Invero, ove la violazione della normativa antidoping fosse stata contestata da NADO Italia a seguito di test svolto dalla stessa, parte reclamante avrebbe avuto tutela innanzi allorgano di giustizia sportiva del Tribunale nazionale antidoping. Ciò trova conferma nella comunicazione sub doc. 9 a firma del Procuratore Capo della Procura Antidoping Cons. Laviani.

 

A fronte, quindi, di infrazioni accertate ad opera di una diversa agenzia antidoping deve essere concessa tutela al tesserato, ma tale controversia rientra nell’ambito applicativo della clausola compromissoria di cui si è detto proprio alla luce del suo tenore letterale e trattasi di controversia arbitrabile.

 

A nulla poi rilevano ai fini della giurisdizione le eventuali modifiche introdotte nel nuovo regolamento NBFI. Quanto, poi, alle ulteriori doglianze inerenti al merito, le stesse potranno essere esaminate nel merito nel giudizio innanzi all’organo di giustizia arbitrale di cui al Titolo V del regolamento

 

In ragione di quanto esposto, sussistono i presupposti per il rigetto del reclamo.

 

Non ricorrono i presupposti di cui agli artt. 88 e 89 c.p.c. invocati da parte reclamata, le espressioni utilizzate dalla difesa di parte reclamante appaiono proporzionate ai fini defensionali.

 

Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al DM 55/2014 ( valore della causa indeterminabile e complessità media), seguono la soccombenza.

 

Si da atto della sussistenza dei presupposti per lapplicazione della norma di cui allart. 13

comma 1 quater DPR 115/2002.

 

P.Q.M.


  1. Respinge il reclamo promosso da

Controparte_1

 

[...]


Parte_1


ei confronti di

 

 

avverso l’ordinanza emessa


in data 14 maggio 2025 e comunicata in pari data dal Tribunale di Firenze nel procedimento cautelare incardinato al numero di RG 4013/2025;

 

  1. Condanna il reclamante al pagamento in favore della reclamata delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.484,00 per compensi oltre rimborso al 15%, iva e cpa come per legge ove dovuti.

 

Si da atto della sussistenza dei presupposti per lapplicazione della norma di cui all’art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002 e si manda la Cancelleria per quanto di competenza in ordine al recupero a carico del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.

 

Si comunichi alle parti.

 

Firenze, così deciso nella camera di consiglio del 22 luglio 2025 Giudice estensore

Dott.ssa Federica Samà

 

 

 

Il Presidente dott. Alessandro Ghelardini

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