TRIBUNALE DI MILANO – ORDINANZA N. 46271/2024 DEL 10/01/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 46271/2024 promosso da:
Parte_1
(C.F.
P.IVA_1
con il patrocinio dell’avv.
OMISSIS con studio in Via De’ Marchi 40123 BOLOGNA
Parte_2
(C.F.
C.F._1
) con il patrocinio dell’avv. OMISSIS
e dell’avv. OMISSIS
contro
RICORRENTI
CP_1
(C.F.
C.F._2
OMISSIS
e
dell’avv. OMISSIS
Il Giudice dott. Serena Nicotra,
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 9 gennaio 2025 , ha pronunciato la seguente
RESISTENTE
ORDINANZA
letto il ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato da
Parte_1
e da
Parte_3
confronti di
CP_1
con il quale si chiede di inibire al dott.
CP_1
l’esercizio delle funzioni
di Presidente di Lega Serie A e di ostacolare l’accertamento del requisito della sua indipendenza; rilevato in fatto:
-che i ricorrenti hanno dedotto che all’esito dell’assemblea di Lega Calcio del 20 dicembre 2024, nel cui ordine del giorno era prevista l’elezione del Presidente di Lega Calcio, all’esito della votazione, che aveva
visto 14 voti in favore di
CP_1
e 6 schede bianche, era stata prevista la riserva di approfondire in
sede di Consiglio la questione dei requisiti di indipendenza del Presidente e si era stabilito che la elezione non fosse efficace fino al compimento di tale verifica;
-che il dott.
CP_1
in data 21 dicembre 2024, senza attendere l’esito del Consiglio di Lega convocato per
il 27 dicembre proprio al fine di procedere a tale verifica, aveva inviato al vicepresidente della Lega, all’amministratore delegato ed ai consiglieri, una dichiarazione di accettazione con effetto immediato della carica di Presidente, nella quale rappresentava di essersi dimesso dal collegio sindacale di alcune società del
gruppo
CP_2
e del gruppo Mondadori, nonché della carica di amministratore unico della società
Immobiliare San Sebastiano s.p.a. e, conseguentemente, di non avere incompatibilità o situazioni tali da compromettere la sua indipendenza;
-che il resistente aveva inoltre preso possesso dell’ufficio di Presidenza ed aveva successivamente provveduto ad annullare la convocazione del Consiglio che avrebbe dovuto valutare la sua indipendenza;
-che secondo la prospettazione dei ricorrenti, era da ritenersi illegittima la pretesa del dott.
CP_1 di
esercitare i poteri di Presidente della Lega Serie A, data la attuale inefficacia della sua delibera di nomina per il mancato perfezionamento del relativo procedimento;
-che a sostegno del requisito del periculum, i ricorrenti hanno allegato che il comportamento illegittimo tenuto dal resistente stava provocando un grave danno di immagine alla Lega Serie A ed alle squadre che vi partecipano;
-che a tal fine i ricorrenti hanno chiesto adottarsi un provvedimento di inibitoria con decreto inaudita altera parte o, in subordine, la fissazione di un’udienza prima del 10 gennaio 2025, quale data di celebrazione dell’assemblea elettiva per il rinnovo del Presidente della FIGC e del Consiglio Federale, in considerazione della urgenza per la Lega Serie A di avere entro tale data certezza circa la indipendenza del resistente, la sua effettiva possibilità di entrare in carica e di esercitare le proprie competenze;
-che quale azione di merito i ricorrenti hanno indicato di intendere promuovere un giudizio volto a chiedere, oltre alla conferma della emananda inibitoria, la condanna dello stesso al risarcimento dei danni provocati alla Lega Serie A ed ai ricorrenti;
-che sotto il profilo della legittimazione attiva, la SS Napoli Calcio ha dedotto di essere legittimata in quanto danneggiata dalla condotta tenuta dal resistente ed ancora in corso, in quanto volta a precludere ogni verifica del requisito di indipendenza;
-che
Parte_2
, quale consigliere indipendente della Lega Serie A, ha rappresentato di aderire alla
domanda di SS Napoli e, al contempo, di intendere fare valere la sua posizione di componente dell’organo esecutivo della Lega, agendo in via cautelare a tutela dell’immagine della stessa Lega e per impedire l’adozione di decisioni irrevocabili da parte di un Presidente ritenuto illegittimamente in carica e la cui indipendenza sarebbe ancora sub iudice;
-che in data 7 gennaio 2025, SS Napoli ha depositato atto di rinuncia al ricorso nei confronti del resistente;
-che con memoria depositata in data 8 gennaio 2025, si è costituito
CP_1
che ha, preliminarmente,
eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore degli organi della Giustizia Sportiva sul rilievo che l’azione svolta dai ricorrenti sarebbe volta a mettere in discussione l’esito della votazione assembleare e ad ottenere gli effetti che deriverebbero dall’impugnazione della delibera di elezione del nuovo Presidente, così esercitando un rimedio devoluto alla giurisdizione esclusiva degli organi interni della giustizia sportiva a norma dell’art. 9.10 dello statuto;
-che inoltre, la giurisdizione del giudice ordinario sarebbe esclusa anche alla luce dell’art. 40 comma 1 dello Statuto della Lega e dell’art. 30.3. dello statuto della FIGC, prevedente la devoluzione delle controversie tra società affiliate, i tesserati e i soggetti che compongono gli organismi decisionali alla cognizione del
Collegio di Garanzia dello Sport presso il
CP_3
-che il resistente, inoltre, eccepito: a) l’inammissibilità del ricorso per difetto di residualità, trovando applicazione i rimedi tipizzati dell’impugnazione della delibera davanti agli organi della giustizia sportiva; b)
il difetto di legittimazione passiva del dott.
CP_1
in proprio, essendo stato eletto dall’assemblea ed
avendo accettato l’incarico di Presidente e dovendo essere coinvolta la Lega di Seria A nel procedimento; c) il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, non potendo le società associate sindacare la validità ed efficacia degli atti compiuti dagli amministratori per conto della Lega di Seria A né inibirne l’azione e spettando semmai tale legittimazione alla Lega;
-che infine il resistente ha contestato la sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in
mora, rilevando che l’elezione di
CP_1
si è perfezionata ed è efficace sulla base delle norme dello
Statuto disciplinanti il procedimento di elezione, nonché la sussistenza dei requisiti di candidabilità e di indipendenza del resistente, oltre al carattere non irreparabile del danno lamentato, in quanto suscettibile di risarcimento;
-che all’udienza del 9 gennaio 2025, la difesa di discussione;
considerato in diritto:
Parte_2
e del resistente hanno proceduto alla
-che va premesso che a seguito della dichiarazione depositata in data 7 gennaio 2025 dalla
[...]
Parte_1
manifestante la volontà di rinunciare all’azione cautelare svolta nei confronti del
resistente, la materia del contendere è circoscritta alla domanda cautelare svolta da consigliere indipendente della Lega di Seria A;
Parte_2
, quale
- che, come si desume da quanto indicato a pag. 18 del ricorso, tale ricorrente ha agito non solo per aderire all’azione svolta dalla SS Calcio Napoli, ma anche nella veste di consigliere della Lega a tutela dell’immagine della stessa;
-che, da un lato, l’esame degli atti difensivi e della regolamentazione contenuta nello Statuto della Lega Calcio fa dubitare sulla configurabilità della titolarità in capo al ricorrente del diritto ad agire a tutela della reputazione dell’associazione;
-che in base alle clausole statutarie n. 11.1 e 11.3 le funzioni di rappresentanza della Lega sono attribuite al suo Presidente e in caso di mancanza o impedimento, al Vicepresidente;
- che anche nell’ambito dei compiti devoluti al Consiglio, così come delineati dalla clausola 10 dello Statuto, non si rinviene l’attribuzione ai singoli consiglieri di poteri di agire in via sostitutiva o surrogatoria rispetto agli altri organi dell’ente a tutela di un generale diritto all’immagine della Lega stessa;
-che a tal proposito le allegazioni contenute nel ricorso risultano volte ad evidenziare il pericolo che la condotta illegittima ascritta al resistente possa danneggiare la reputazione e la immagine della Serie A (cfr. pag. 16 e 17 del ricorso, laddove si prospetta tale rischio conseguente al compimento di atti di rappresentanza in eventi internazionali), senza adombrare un concreto pericolo di lesione di un diritto soggettivo personale del ricorrente;
-che non consente di pervenire a diverse conclusioni la deduzione difensiva svolta in udienza, secondo cui l’iniziativa del ricorrente avrebbe la concorrente finalità di evitare una sua eventuale responsabilità in proprio per non avere impedito che la Lega possa subire danni;
-che, al riguardo, occorre considerare che i danni prospettati, attenendo all’immagine ed alla reputazione dell’ente e non derivando dal compimento di operazioni fonte di danni patrimoniali, appaiono del tutto incerti ed indeterminati e che, alla luce di ciò e del carattere del tutto eventuale ed ipotetico del rischio per il ricorrente di subire una azione di responsabilità, non vi sarebbero comunque i presupposti per integrare il requisito del periculum in mora legittimante l’emissione del provvedimento cautelare richiesto;
-che dall’altro lato, non si ravvisano neppure elementi sufficienti a sostegno della probabile fondatezza della pretesa fatta valere dal ricorrente;
-che dall’esame del verbale dell’assemblea del 20 dicembre 2024 si evince che si è proceduto alle operazioni di elezione del Presidente della Lega e che lo scrutinio ha dato l’esito di quattordici voti a favore di
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oltre a sei schede bianche (cfr. pag. 6 del verbale);
-che nel verbale si dà atto che il presidente della lega, d’intesa con il Collegio dei revisori, non ha proceduto alla proclamazione, che, testualmente “resta sospesa in quanto il Consiglio ed il Collegio dovranno accertare i profili specifici che riguardano l’eleggibilità del candidato e se effettivamente la situazione specifica determina o meno l’indipendenza del candidato e la sua eleggibilità”;
-che la clausola 9.4 lett. a) dello Statuto attribuisce all’assemblea il potere di elezione del Presidente e, al successivo punto 7, prevede che il Presidente dell’Assemblea “verifica la regolarità della costituzione, disciplina lo svolgimento dei lavori assembleari e accerta i risultati delle votazioni”;
-che nella disciplina statutaria non si rinviene una pattuizione che subordini espressamente l’efficacia dell’elezione ad un atto di proclamazione e soprattutto che attribuisca tale compito al Presidente dell’assemblea e /o agli altri organi dell’ente;
-che, pertanto, la tesi della sospensione dell’efficacia della nomina in attesa della proclamazione e della verifica dei requisiti della eleggibilità non trova, allo stato, conferma nella regolamentazione pattizia, che sembra, al contrario, limitare l’intervento degli altri organi al mero accertamento dei risultati delle votazioni;
-che in questo quadro, l’eventuale insussistenza dei requisiti di candidabilità ed eleggibilità a Presidente della Lega appare una questione suscettibile di incidere sulla legittimità della espressione della volontà assembleare e di dare quindi adito ai rimedi previsti dalla clausola 9.10 dello Statuto;
-che ciò pone quindi in dubbio l’ammissibilità dell’azione per difetto di sussidiarietà, oltre che la sussistenza della dedotta illegittimità della condotta del resistente;
-che in base ai formulati rilievi, il ricorso va respinto;
-che, con riferimento alle spese, va disposta la compensazione nei confronti di SS Calcio Napoli s.p.a., considerato che la parte ha manifestato la volontà di rinunciare alla domanda cautelare con atto depositato in data 7 gennaio 2025 alle ore 19.20, a fronte della costituzione della resistente con memoria depositata l’8 gennaio 2025 alle ore 20.01;
-che, data la soccombenza, va disposta la condanna di
Parte_2
alla rifusione delle spese in favore
del resistente che si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM 55/2014, secondo lo scaglione da
€26.000,00 ad 52.000,00, dato il valore indeterminabile, con riduzione dei compensi per l’istruttoria, non essendosi proceduto ad istruzione ed essendosi la trattazione e decisione del ricorso esaurita all’esito di un’unica udienza;
-che non si ritiene che sussistano i presupposti per la condanna del resistente ex art. 96 c.p.c., considerato,
quanto alla legittimazione, che il ricorso era stato originariamente proposto in via unitaria con la
Pt_1
Parte_1
e, quanto agli altri motivi posti a base del rigetto, che è prospettabile che
possano avere inciso sulla valutazione della proposizione dell’odierna iniziativa i contrasti documentati dal verbale dell’assemblea sul tema delle verifiche sulla eleggibilità del resistente.
P.Q.M.
Visto l’art. 700 c.p.c.
Dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda cautelare svolta dalla
Parte_1
nei confronti di
CP_1 ;
compensa integralmente tra tali parti le spese del procedimento;
rigetta il ricorso cautelare proposto da
Parte_2
nei confronti di
CP_1 ;
condanna il ricorrente
Parte_2
alla rifusione in favore del resistente delle spese del presente
procedimento, liquidate in € 4220,50 per compensi, oltre spese generali, Iva (se dovuta) e Cpa come per legge.
Milano, 9 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
