CORTE DI APPELLO DI MILANO – SENTENZA N. 2031/2020

LA CORTE  DAPPELLO DMILANO PRIMA SEZIONE CIVILE


composta dai magistrati:

 

  • dott.    Domenico Bonaretti                      -    presidente relatore
  • dott.ssa    Serena Baccolini                      -   consigliere
  • dott.ssa  Rossella Milone                         -   consigliere ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nella causa civile promossa in grado dappello con atto di citazione notificato in data 1.10.2019 e posta in deliberazione sulle conclusioni precisate dalle parti alludienza del 4.3.2020


 

 

 

Parte_1


 

(C.F.


 

 

P.IVA_1


T R A

 

, corrente a


 

 

Pt_1


 

in Viale Kennedy n. 8, in

 

persona del Presidente del C.d.A. dott.


Parte_2


, rappresentata e


 

difesa dellavv. Roberto Cota (C.F.:


C.F._1


) del foro di


Pt_1


e dallavv.


 

Andrea  Zonca  (C.F.:


C.F._2


)  del  foro  di  Verbania,  ed  elettivamente


 

domiciliata presso lo studio dei medesimi in Novara (NO), via Passalacqua, n. 10, giusta procura alle liti del 6.2.2019, depositata all'atto della costituzione in giudizio dei nuovi difensori nel procedimento di primo grado;

APPELLANTE


E

 

Controparte_1


 

 

(C.F. e P.Iva:


 

 

P.IVA_2


 

 

), con


 

sede   in   20124/Milano,   Via   Ippolito   Rosellini   n.4,   in   persona   del   suo   legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dallavv. Ruggero Stincardini del


Foro di Perugia (C.F.


C.F._3


, con lui elettivamente domiciliata in Milano,


 

Piazzetta    Guastalla    n.11,   presso   lo   studio    dellavv.   Marco    Albanese       (C.F.


 

C.F._4


, giusta procura ad litem,

 

 

E

 

Controparte_2


 

APPELLATA

 

 

(anche per la propria


 

Alta Corte di Giustizia Sportiva, ora


Controparte_3


, C.F.


P.IVA_3


, P.


 

I.V.A.


P.IVA_4


, con sede in Roma, piazza Lauro De Bosis, n. 15, in persona del


 

suo  Presidente  e  legale  rappresentante  pro  tempore,  dott.


Controparte_4


(C.F.


 

C.F._5


,    rappresentata     e    difesa    dallavv.    Marco    Durante    (C.F.


 

C.F._6


) del Foro di Torino, elettivamente domiciliata presso lo


[...]


 

Controparte_5

 

3,


in Milano, via della Moscova n.

 

 

APPELLATO E


Controparte_6


C.F.: e P. IVA


P.IVA_5    ),


 

con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n. 14, in persona del Presidente e Legale


 

Rappresentante  pro-tempore dott.


Controparte_7


rappresentata  e difesa dallavv.


 


omissis    (C.F.:


C.F._7


)   del   foro   di   Roma   ed   elettivamente


 

domiciliata            allindirizzo            di            posta            elettronica            certificata


 

Email_1

 

costituzione e risposta,


,  giusta  procura  in  calce  alla  comparsa  di

 

 

APPELLATA


 

E


 

Controparte_8


(C.F.:


P.IVA_6


),  in  persona  del  legale  rappresentante  pro


 

tempore, con sede in Roma, Piazzale Dino Viola n. 1,

 

 

e nei confronti del


 

APPELLATA - CONTUMACE


 

Controparte_9


C.F.


P.IVA_7


- P.IVA


P.IVA_8


), con sede


 

in    CP_9


Corso Sozzi n. 5, in persona del curatore,


 

APPELLATO - CONTUMACE


 

OGGETTO: impugnazione delle deliberazioni dellassemblea e del CdA

 

CONCLUSIONI DELLE PARTI:


 

Per l’appellante


Parte_1


Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano adita accogliere le seguenti conclusioni:

respinta ogni contraria istanza, riformare l’impugnata sentenza e per l’effetto: in via preliminare, accertata la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 353 e s.s. cpc, ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice ordinario e procedibile la domanda, in riforma della sentenza impugnata, disporre la remissione della causa al Tribunale di Milano affinché decida nel merito;

in via principale e nel merito, nel caso in cui non si ravvisassero gli estremi di applicazione degli artt. 353 e ss. del c.p.c., accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza n. 7959/2019 del 03/09/2019 pubbl. il 03/09/2019 dal Tribunale di Milano, Giudice Dott.ssa Martina Flamini, nellambito del giudizio N.R.G. 43566/2017, notificata da controparte in data 04/09/20109, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:

 

in via preliminare/pregiudiziale: rigettare tutte le eccezioni / domande preliminari / pregiudiziali formulate dalle parti convenute ed in particolare le eccezioni di carenza di


legittimazione passiva e di difetto dinteresse ad agire formulate dal


CP_2


ei confronti


delle società attrici, le eccezioni dinammissibilità/improcedibilità anche per violazione del principio del ne bis in idem e/o la richiesta d’integrazione del contraddittorio


formulate dalla


CP_10


e dalla


CP_6


rispettivamente nelle proprie comparse costitutive


nonché l’eccezione d’inammissibilità/improcedibilità della domanda e/o dimpossibilità di una pronuncia sul merito in virtù del vincolo imposto dalla pregiudiziale sportiva


formulata dalla


CP_10 , per tutti i motivi dispiegati in atti; in via principale e nel merito:


  • accertata  l’illegittimità  delle  decisioni  assunte  dagli  organi  di  giustizia  sportiva elencate  in  atti  nonché  della  delibera  della  LNPA  del  3.12.2012,  tutti  relativi  al

“           Organizzazione_1                  ,


  • verificata l’illegittimità del prelievo operato dalla per la stagione sportiva 2011/2012, condannare la

CP_11


alle sociedi calcio

Controparte_1


A      CP_10


, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione delle


somme versate in eccedenza come calcolate nel presente ricorso o comunque nella diversa misura che verrà accertata nel corso del giudizio;

  • rigettare tutte le domande e le eccezioni formulate dalle parti convenute, compresa la richiesta di condanna al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.

formulata dal atti;


CP_2


in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in


in ogni caso: con vittoria di onorari, spese e competenze, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario ex lege per il presente giudizio e per tutti i precedenti gradi.

 


Per l’appellata


Controparte_1                                 :


Voglia lEcc.ma Corte dAppello di Milano, contrariis reiectis e per i motivi esposti in


narrativa: in via preliminare: dichiarare inammissibile lʹappello proposto dal


[...]


Parte_1


ex art. 342 c.p.c. e, per leffetto, confermare la sentenza n. 7959/2019 resa


dal Tribunale di Milano – Prima Sezione Civile;

in via principale: respingere integralmente lappello proposto dal


 

Parte_1


per la riforma della Sentenza n.7959/2019 resa dal Tribunale di Milano –  Prima Sezione Civile, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l’effetto, confermare la sentenza impugnata;


in ogni caso: condannare l’appellante processuali del presente grado di giudizio,


Parte_1


al pagamento delle spese


comprensive di compensi professionali, rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.

 


Per l’appellato


Controparte_2                                               :


Voglia lIll.ma Corte dAppello adìta:

respinta ogni avversaria domanda, eccezione, istanza (anche istruttoria), allegazione, deduzione e produzione;

previe le declaratorie del caso;

In via pregiudiziale / preliminare principale:

  • dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione ex adverso proposta per mancanza di ragionevole probabilità di essere accolta, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 348- bis e 348-ter c.p.c.;
  • con ogni conseguenziale pronuncia;

In via ulteriormente pregiudiziale / preliminare principale:

  • accertare e, conseguentemente, dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo allEnte conchiudente rispetto alle domande proposte ed allazione promossa dalle società attrici in prime cure e dallappellante nel presente grado;
  • con ogni conseguenziale pronuncia;

In via pregiudiziale / preliminare subordinata, senza rinuncia e salvo gravame:


  • accertare e, conseguentemente, dichiarare il difetto di interesse ad agire in capo alle società attrici in prime cure ed allappellante nel presente grado nei confronti dellEnte conchiudente;
  • con ogni conseguenziale pronuncia; NEL MERITO:

In via di ulteriore subordine, sempre senza rinuncia e salvo gravame:

  • rigettare limpugnazione proposta, le domande formulate e lazione promossa dallappellante, in quanto inammissibili o, comunque, infondate in fatto ed in diritto, in

ogni caso assolvendo integralmente lEnte conchiudente;

IN OGNI CASO:

  • con vittoria di spese, anticipazioni e compensi del presente giudizio (in entrambi i gradi) e dei pregressi giudizi avanti gli Organi della giustizia sportiva ed il Giudice Amministrativo, oltre rimborso forfettario spese generali 15 % ex art. 2, comma ,

D.M. n. 55/2014, oltre C.P.A. ed I.V.A., oltre ogni ulteriore onere ed accessorio di legge, anche successivo all’emananda sentenza;

  • inoltre, dichiarare tenuta e, conseguentemente, condannare lappellante al risarcimento dei danni, da liquidarsi secondo equità, ed al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 96, rispettivamente comma 1° e comma 3°, c.p.c., in favore dell’Ente conchiudente.

 


Per l’appellata


Controparte_6                              :


“Piaccia all’ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza eccezione e difesa

reietta:


in preliminare: dichiarare inammissibile l’appello della società


Parte_1


per le ragioni esposte in narrativa e, per l’effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Milano n. 7959/2019 del 3settembre2019;


in via principale: rigettare lappello proposto dalla società


Parte_1


nei


confronti della


Controparte_6


, perché infondato in fatto e diritto e


comunque perché non consentita la pronuncia nel merito del giudice ordinario in virtù del vincolo imposto dalla pregiudiziale sportiva e, per leffetto, confermare la sentenza del Tribunale di Milano n. 7959/2019 del 3settembre2019;


sempre in via principale: condannare la società


Parte_1


al pagamento in


favore della


CP_6


di una somma equitativamente determinata ai sensi dellart. 96,


comma 3 c.p.c.

Con vittoria di spese e compensi di legge per entrambi i gradi di giudizio.

 

 


FATTO E   PROCESSO

 

In data 3.12.2012, lassemblea ordinaria della


 

 

Controparte_1                              A


 

(LNPA” o la Lega” o la Serie A” o la Lega Serie A) assumeva una delibera avente a oggetto  la  determinazione  e  i  criteri  di  prelievo  e  ripartizione  del  c.d.  “contributo


 

Org_1


, ossia una somma di denaro posta a carico delle società partecipanti al


 

campionato di Serie A in favore  dei club che si fossero qualificati per la competizione europea (cfr art. 19.2, comma 3, Statuto Regolamento LNPA all’epoca vigente)1.

In particolare, lassemblea determinava tale contributo in € 7.500.000,00 e lo poneva a carico di tutte le società della Serie A partecipanti alla stagione sportiva 2011/2012 in maniera paritaria, dovendo ogni club corrispondere € 375.000,00, oltre IVA; veniva poi stabilito che tale contributo venisse prelevato a valle”, attingendo dalle risorse audiovisive ricevute da ciascuna società partecipante al massimo campionato nella stagione 2011/2012 e che la somma de qua venisse versata alle sociepartecipanti al torneo europeo, ripartendola in quote disuguali (€ 2.750.000,00 alla squadra Lazio, € 2.750.000,00 all’Udinese, € 1.000.000,00 al Palermo ed € 1.000.000,00 alla Roma). Tale delibera


era assunta con il voto contrario di cinque società: il


Parte_1


, il


CP_9        il


 

Palermo, il


Org_2


ed il


Org_3


 

Il     Pt_1


e il


CP_9


previa presentazione della riserva scritta di impugnazione


 

richiesta dallart. 9, comma 15, dello Statuto – Regolamento della


CP_10 , impugnavano


 

detta delibera davanti alla Corte di Giustizia Federale della FIGC (anche CGF), con ricorso del 12.12.2012. Nel procedimento così instaurato spiegava intervento la società


Controparte_12


(    CP_13


)2.


 

In data 14.3.2013, la Corte di Giustizia Federale della FIGC respingeva le doglianze


 

del


e del


CP_9


e dichiarava inammissibile lintervento del Palermo, stante


 

 

 

 

1 «Dalla quota delle Risorse Economiche Nette spettante a ciascuna società neopromossa in Serie A nella Stagione in Corso sulla base dei criteri di ripartizione di cui al precedente paragrafo 2 viene prelevata la somma di euro 2.500.000,00


(duemilionicinquecentomila/00) da distribuire in parti uguali a tutte le società di Serie A partecipanti alla


Org_1


(escluse le società che accedono alla


Org_1


dopo avere disputato la fase a gironi della


Organizzazione_4


nella Stagione in Corso». La clausola statutaria è poi stata annullata dall’Alta Corte di Giustizia Sportiva con decisione n.

10 del 20-22.12.2010 «limitatamente alla parte che prevede il prelevamento a carico esclusivo delle società neopromosse in Serie A».


2  Art. 9, comma 15 dello Statuto – Regolamento della CP_1


approvato il 1.7.2010 «Reclami. Contro la validità delle


Assemblee della Lega Serie A e delle deliberazioni adottate può essere proposto reclamo alla Corte di Giustizia Federale entro il  decimo  giorno non  festivo successivo alla data  della Assemblea da parte delle società presenti e ad  essa validamente partecipanti, purché le stesse abbiano presentato riserva scritta prima della chiusura dei lavori dellʹAssemblea. Le società che non hanno partecipato allʹAssemblea possono proporre reclamo entro il decimo giorno non festivo successivo a quello della ricezione delle delibere effettuata ai sensi del precedente comma 14».


lassenza di riserva scritta di impugnazione e la tardività dellimpugnazione svolta con lintervento. Seguiva in data 24.5.2013 il deposito delle motivazioni.

Avverso la decisione della Corte di Giustizia Federale, in data 24.6.2013 il Palermo notificava impugnazione davanti allAlta Corte di Giustizia Sportiva istituita allepoca


presso il


CP_2


(  CP_14


o Alta Corte); il ricorso era depositato presso la Segreteria


 

dell


CP_14


in data 3.7.20133. Al contrario, il


Pt_1


e il


CP_9


ritenevano di adire il


 

Tribunale nazionale di Arbitrato per lo Sport (


Org_5


), notificando istanza arbitrale in


 

data 24.6.2013, depositata presso la Segreteria del Tribunale il successivo 25.6.20134.


 

Nel giudizio instaurato dal Palermo innanzi allAlta Corte venivano citate la


CP_6  ,


 

la  CP_10


e anche tutte le altre società partecipanti alla


CP_1


, incluse il


Pt_1      e


 

il    CP_9


Il    CP_9


non si costituiva, mentre il


Pt_1


costituitosi, limitava le proprie


 

difese al rilievo dellincompetenza dellAlta Corte adìta e alla richiesta del rilascio di unautorizzazione” al Palermo di ripresentare il proprio ricorso al TNAS.

Con decisione n. 25/2013 del 25.7-8.8.2013, lAlta Corte affermava la propria competenza a conoscere delle controversie inerenti i criteri di provvista e ripartizione dei proventi derivanti dai diritti audiovisivi e rigettava il motivo di gravame del Palermo, confermando  la  parte  della  decisione  della  Corte  di  Giustizia  che  aveva  dichiarato


inammissibile limpugnazione proposta avverso la delibera dellassemblea della


CP_10 .


 

Nel giudizio instaurato dal


Pt_1


e dal


CP_9


innanzi al


Org_5


per la riforma


 

della decisione della Corte di Giustizia e lannullamento della delibera della


CP_10 , si


 

costituiva  il  Palermo,  che  eccepiva  lincompetenza  del conclusioni già svolte davanti allAlta Corte.


Org_5


e  riproponeva  le


 

 

 

  1. Ai sensi dellart. 4, comma 1 del Codice dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva”, il ricorso all’Alta Corte è proposto con atto notificato alla parte resistente, a eventuali controinteressati e alla Federazione di appartenenza entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di conoscenza dellatto impugnato. Secondo lart. 5, il ricorso deve essere depositato in originale entro 10 giorni dall’ultima notifica presso la Segreteria dell’Alta Corte.
  2. Ai sensi degli artt. 9, 10 e 11 del Codice dei Giudizi Innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina degli Arbitri”, la procedura arbitrale è introdotta con istanza rivolta al Tribunale, che va poi trasmessa alla controparte a cura dell’istante nel termine di 30 giorni dalla data nella quale alla parte istante è stata comunicata la decisione impugnata; da ultimo, entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine citato, la parte deve depositare presso la segreteria del Org_5 loriginale del ricorso con la prova del ricevimento dellistanza da parte dei suoi destinatari.

Alludienza  del  16.9.2013  veniva  acquisita  la  decisione  dellAlta  Corte  nel frattempo intervenuta allesito del giudizio promosso dal Palermo.


Con lodo del 14.10.2013, prendendo atto della citata pronuncia, il


Org_5


dichiarava


 

la propria incompetenza a favore dellAlta Corte di Giustizia Sportiva; inoltre, il


Org_5


 

rigettava la domanda, nel frattempo proposta dal


Parte_3


e volta ad ottenere


 

lautorizzazione alla riassunzione davanti allAlta Corte, attesa la già intervenuta definizione del giudizio dinnanzi proprio allAlta Corte di Giustizia. Il Tribunale riteneva infatti che la pronuncia n. 25/2013 resa dallAlta Corte fosse opponibile al


Pt_1


e al


CP_9


che erano state parti di quel giudizio e che dunque dovesse trovare


 

applicazione il principio del ne bis in idem.

 

Ad  ogni  modo,  il  19.11.2013,  il


 

 

 

Pt_1


 

e  il


 

 

 

CP_9


 

depositavano  ricorso  in


 

riassunzione davanti allAlta Corte di Giustizia Sportiva, formulando le stesse domande


 

già svolte innanzi al


Org_5


 

Allesito del procedimento così instaurato, lAlta Corte, con decisione n. 7/2014 del


 

18.2-13.3.2014, confermava la propria competenza ex art. 12-bis dello Statuto del


CP_2


 

conoscere la controversia oggetto del giudizio e, rilevato che la valididella delibera della Lega Serie A era già stata oggetto dellimpugnazione svolta dal Palermo innanzi


allAlta Corte stessa con la partecipazione in giudizio del


Pt_1


  • mentre il

CP_9


 

pur   citato,   era   rimasto   contumace   –   riteneva   inammissibile    limpugnazione   in


 

applicazione del ne bis in idem.    L

CP_14


considerava non dirimente il fatto che la


 

prima  pronuncia  si  fosse  limitata  a  un  rigetto  in  rito   essendo  tale  circostanza


 

imputabile alla scelta difensiva del


Pt_1


che si era limitato a eccepire lincompetenza


 

dellAlta Corte – e riteneva inapplicabile il principio della translatio iudicii, considerando inammissibile che la parte che identifichi erroneamente il giudice competente possa riproporre le medesime domande ad altro giudice davanti a cui la stessa parte abbia già avuto la possibilità di fare valere le proprie ragioni. Da ultimo, lAlta Corte riteneva che «nel caso di una sentenza dichiarativa dellinammissibilità dellappello per  incompetenza  del  giudice  ato,  ove  nel  frattempo  siano  decorsi  i


termini per impugnare, il potere di impugnazione si sia definitivamente consumato, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza gravata».


Successivamente, il


Pt_1


impugnava la decisione dellAlta Corte innanzi al TAR


 

Lazio, considerato competente ex artt. 3 del d.l. n. 220/2003 art. 133 lett. z) del c.p.a. Tuttavia, con sentenza n. 2441/2017 del 19.12.2016-15.2.2017 il Tribunale Amministrativo declinava la propria giurisdizione, ritenendo che la controversia vertesse su «rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti», in relazione ai quali il citato art. 3 prevede la giurisdizione del giudice ordinario. Veniva concesso termine di 3 mesi per la riassunzione della causa, a partire dal passaggio in giudicato della sentenza e ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute.

Di conseguenza, con atto di citazione in riassunzione notificato in data 14.9.2017, le


 

socie


Pt_1


e    CP_9


citavano in giudizio davanti al Tribunale di Milano gli odierni


 

appellati. Si costituivano il CONI, la FIGC e la Lega Serie A, mentre veniva dichiarata


 

contumace l


Controparte_8


Nelle more del giudizio, il Tribunale di Fordichiarava


 

il  fallimento dell


CP_9


autorizzando il curatore fallimentare a  proseguire  il


 

processo innanzi al Tribunale di Milano.

 

Il  Tribunale  ambrosiano  si  pronunciava  con  sentenza  n.  7959  del  3.9.2019,


 

dichiarando  improcedibili  le  domande  svolte  dal


CP_15


dal


CP_9       e


 


condannando queste ultime in solido al pagamento delle spese di lite in favore di


CP_10 ,


 

CP_2        CP_6  .


 

Con atto di citazione in appello notificato in data 1.10.2019, Il


Pt_1


impugnava la


 

sentenza del Tribunale di Milano, chiedendone la riforma per i motivi che saranno di seguito partitamente esaminati.


Si costituivano il


CP_2


la FIGC e la Lega Serie A, depositando comparse  di


 

costituzione  e  risposta  e  argomentando  per  linammissibilità,  sotto  diversi  profili,


 

dellappello ex adverso proposto; la


CP_10


svolgeva difese anche nel merito. Dichiarata


 


la contumacia di


CP_8


e del


Controparte_16


, alludienza di precisazione


 

delle conclusioni del 4.3.2020 la Corte tratteneva la causa in decisione, concedendo alle


parti giorni 55 per il deposito delle comparse conclusionali e ulteriori giorni 20 per il deposito di eventuali repliche. Infine, a seguito della sospensione dei termini processuali disposta dagli artt. 83 D.L. n. 18/2020 e 36 del D.L. n. 23/2020 (convertiti rispettivamente nelle leggi n. 27/2020 e n. 40/2020), la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 23.7.2020.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 


La trattazione dei motivi di appello proposti dal


Pt_1


deve prendere le mosse


 

dallesame delle doglianze che censurano la sentenza del Tribunale di Milano nella parte in cui ha ritenuto improcedibili” le domande dellappellante volte allaccertamento dellillegittimità della decisione dellAlta Corte di Giustizia sportiva e della delibera della Lega Serie A. Tale aspetto è infatti prioritario rispetto al vaglio dei motivi inerenti i vizi che affliggerebbero la delibera della Lega.

La sentenza impugnata ha basato la pronuncia di improcedibilità su due diverse e autonome rationes decidendi, entrambe oggetto di gravame. In primo luogo, il Tribunale di Milano ha ritenuto che il divieto di bis in idem precludesse il riesame delle domande


del


Pt_1


in secondo luogo, il giudice di prime cure ha negato che il ricorrente potesse


 

invocare la translatio iudicii al fine di fare salvi gli effetti dellimpugnazione proposta


 

erroneamente  innanzi  al


Org_5


Pertanto,  il  giudice  di  prime  cure  ha  ritenuto


 

«definitivamente consumato il potere di impugnazione della decisione della Corte di Giustizia Federale con la partecipazione al giudizio instaurato dal Palermo avanti allAlta Corte di Giustizia Sportiva».


Con il primo motivo, il


Pt_1

ha svolto una pluralità di argomentazioni avverso le


 

statuizioni della sentenza di prime cure, lamentando:

 

  1. Errore nel non aver il primo giudice rilevato che erroneamente nel corso del giudizio innanzi agli organi della giustizia sportiva non era stata disposta la sospensione ex art. 39, comma 1 o 2, cpc, «in attesa di decidere quale organo fosse effettivamente competente a decidere e procedere quindi alla riunione

dei procedimenti» e, di poi, la riunione delle impugnazioni    – da parte del


 

Org_5


o  dell


CP_14


,  con  la  conseguenza  che  «l’autonomo  giudizio


 

proposto dal Palermo non [avrebbe potuto] inficiare il percorso giudiziario


 

del


Pt_1     »;


 

  1. errore nel non aver considerato la circostanza che l

CP_14


dichiarando


 

precluso  il  (secondo)  ricorso  del


Pt_1


avrebbe  fatto  subire  allodierna


 

appellante «decadenze e/o rifiuto di giudicato in base alle scelte processuali e alle decadenze patite da un diverso soggett[il  Palermo,  NdA]», quando il


Pt_1


avrebbe, al contrario, «sempre e tempestivamente azionato il proprio


 

diritto di impugnativa avanti al Giudice ritenuto competente e nel rispetto dei tempi previsti dall'ordinamento sportivo e dall'ordinamento statale» (cfr. p. 12 atto d’appello);

  1. mancata  considerazione  dellerrore  in  cui  sarebbe  incorsa  la  pronuncia

 

dell


CP_14


nella parte in cui ha ritenuto comunque tardivo  il ricorso del


 

Novara  e  del


CP_9


non  avvedendosi  del  fatto  che  il  processo  da  essi


 

incardinato innanzi allo


Org_5


avrebbe certamente fatto salva la possibilità di


 

reintrodurre limpugnazione avanti all


CP_14


stante il principio per cui non si


 

può avere decadenza del potere di impugnare a fronte dellinstaurazione di un giudizio avanti a un organo poi dichiaratosi incompetente (translatio iudicii);

  1. erronea applicazione del principio del ne bis in idem, in quanto:
    1.  il

Org_5


 l


CP_14


si  erano  pronunciati  sul  merito  della


 

controversia, essendosi entrambi gli organi arrestati a una pronuncia in rito (di incompetenza il primo; di inammissibilità dell’impugnazione del Palermo e


di  rigetto  delleccezione  di  incompetenza  svolta  dal


Pt_1


il  secondo), non


 

sussistendo  dunque  alcun  effetto  preclusivo  alla  riassunzione  della


 

causa innanzi all


CP_14


    1. le domande svolte dal Palermo e dal

Pt_1


divergevano quanto alla


 

causa  petendi,  non  ricorrendo  dunque  identicità  delloggetto  del giudizio, presupposto indefettibile per lapplicazione del ne bis in idem.

A parere del Collegio le doglianze sono infondate e vanno rigettate.

 

Muovendo dalla lamentata mancata considerazione dellerrore in cui sarebbe incorso il giudice sportivo, che non avrebbe sospeso il giudizio ex art. 39 cpc, si osserva che la stessa è inammissibile e infondata.

Inammissibile perché la doglianza è generica, non comprendendosi né la violazione della norma che sarebbe stata compiuta, né quale organo avrebbe errato nellapplicazione della norma citata, né quali conseguenze se ne dovrebbero trarre.

A p. 10 dellatto di appello, infatti, si legge che «lunica soluzione [alla contemporanea pendenza dei due giudizi, NdA], che gli organi giudicanti, ovvero quello chiamato per primo a  decidere,  avrebbero  potuto  adottare  sulla  base  dei  principi  processuali  vigenti sarebbe stata quella di sospendere un procedimento in attesa di decidere quale organo fosse effettivamente competente a decidere e procedere quindi alla riunione dei due giudizio», mancando qualsiasi precisa indicazione circa lorgano che avrebbe errato nel non sospendere il procedimento e le conseguenze che deriverebbero da tale violazione.  A p. 12 dellatto di appello si legge invece che «se fosse stata ritenuta – come pare


esserlo – sorta una litispendenza tra il giudizio avanti al


Org_5


e quello promosso dal


 

Palermo avanti alla


CP_14


allora il secondo organo adito, ovvero quello che si fosse


 

ritenuto incompetente, avrebbe dovuto dichiarare: “ con ordinanza la continenza” e fissare un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice” o al giudice comunque competente». In tal modo si allude a un errore del secondo organo adìto – mentre, a p. 10, come visto, veniva fatto riferimento a un errore del primo organo adìto – e si prospetta come possibile una ipotesi di litispendenza o di continenza di cause, senza tuttavia indicare quale fattispecie si


sarebbe   dovuta   ritenere   integrata   nel   caso   di   specie   e   quali   conseguenze   ne deriverebbero in punto di erroneidella pronuncia dellAlta Corte impugnata.

Da ultimo, si rilevano profili di contraddittorietà della difesa, in quanto il riferimento allart. 39 cpc sembra alludere a unidenticità di petitum e causa petendi tra le domande


portate allattenzione del


Org_5


dal


Pt_1


e quelle rivolte all


CP_14


dal Palermo


 

(come, peraltro, è rimarcato anche dalla difesa degli appellanti, nella parte in cui evidenziano la ricorrenza del presupposto della «stessa causa»: p. 10 atto di appello) mentre le difese spese in punto di inapplicabilità del ne bis in idem ruotano (anche) attorno alla differenza tra le


doglianze svolte dal Palermo e quelle portate dal


Pt_1


(p. 14 atto di appello).


 

Venendo allaspetto relativo allinfondatezza – e salva la natura assorbente  del profilo di inammissibilità della doglianza in esame – si deve osservare linapplicabilità al caso di specie dellinvocato art. 39 cpc: non sussistono infatti né i presupposti del primo comma (litispendenza) – che avrebbe implicato la necessità per lorgano successivamente adìto (poi dichiaratosi competente) di spogliarsi della causa in favore del


Org_5


(organo precedentemente adìto, poi dichiaratosi incompetente)5 ,  né del secondo comma


 

(continenza), primo periodo, non essendo il


Org_5


competente per la causa dinnanzi a


 

esso instaurata; quanto allipotesi di cui al secondo periodo del secondo comma (primo


 

giudice incompetente per la seconda causa), per farne valere la violazione il


Pt_1


avrebbe


 

dovuto impugnare il lodo del


Org_5


(ossia, «il giudice preventivamente adìto») dinanzi alla


 

Corte dappello (cosa che non è accaduta, avendo l’odierno appellante adìto nuovamente l’ CP_14  ,

 

lamentando  la  mancata  dichiarazione  della  continenza  e  la  conseguente  mancata fissazione del termine6.

 

 

 

  1. Il procedimento innanzi al TNAS è stato infatti incardinato il 24.6.2013, alla luce della disciplina contenuta dal “Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina degli Arbitri” riportata supra, nota

4. Si veda supra, nota 3, per la procedura prevista per il ricorso allCP_14


 

  1. Le pronunce del  Org_5

infatti, venivano considerate lodi impugnabili in Corte dappello ex artt. 827 ss. cpc. Si


vedano a questo riguardo lart. 12-ter, comma 3 dello Statuto del CP_ («Avverso il lodo, ove la controversia sia rilevante

per l’ordinamento giuridico dello Stato, è sempre ammesso, anche in deroga alle clausole di giustizia eventualmente contenute negli Statuti federali, il ricorso per nullità ai sensi dell’art. 828 del codice di procedura civile») e lart. 28 del regolamento del TNAS («I lodi arbitrali aventi ad oggetto controversie rilevanti anche per l’ordinamento della Repubblica


sono sempre impugnabili, in conformità di quanto disposto nell’articolo 12 ter, comma 3, dello Statuto del


CP_2


7),


Il     Pt_1


ha poi lamentato che l


CP_14


ritenendo precluso lesame delle domande


 

portate alla sua attenzione con il ricorso del 19.11.2013, avrebbe fatto subire allodierna appellante «decadenze e/o rifiuto di giudicato in base alle scelte processuali e alle decadenze patite da un diverso soggetto [il Palermo, la cui impugnazione della delibera della CGF era stata giudicata tardiva e mancante della previ presentazione della riserva scritta, NdA]»,


mentre il


Pt_1


avrebbe agito sempre e tempestivamente nei confronti del giudice poi


 

ritenuto incompetente.

 

Il rilievo è infondato, poiché l’Alta Corte di Giustizia ha basato il proprio dictum non sulla tardività dellimpugnazione svolta dal Palermo ma, al contrario, sulla libera scelta


del


Pt_1


di costituirsi in giudizio facendo valere soltanto lincompetenza dellAlta


 

Corte adìta dal club


Org_6


, come si desume dalla lettura di p. 12 della decisione


 

dellorgano  sportivo:  «se  le  attuali  ricorrenti  [il


Pt_1


e  il  Palermo,  NdA],  avessero


 

prospettato in quella sede in via autonoma e tempestiva (sia pure in forma incidentale e subordinata) le loro censure avverso la delibera della Lega e avverso la pronuncia della CGF, la conferma della dichiarazione di inammissibilità dell’intervento del Palermo dinanzi alla CGF non sarebbe stata di ostacolo all’esame delle questioni di merito, che avrebbero trovato autonomo e legittimo ingresso nel procedimento dinanzi allAlta


Corte e nella decisione. Ma così non è stato: ed anzi, la socie


Pt_1


costituitasi nel


 

procedimento   promosso   dal   Palermo   dinanzi   allAlta   Corte,   ne   ha   sostenuto l’incompetenza []».

Queste  considerazioni,  tuttavia,  non  sarebbero  sufficienti  se  si  ritenesse  che  il


 

Pt_1


aveva  diritto  ad  adìre  l


CP_14


con  salvezza  degli  effetti  della  domanda


 

previamente svolta innanzi al


Org_5


rivelatosi poi incompetente.


 

 

 

 

 

 

 

anche in presenza della cosiddetta “clausola di giustizia” eventualmente contenuta negli statuti, regolamenti e accordi di cui all’articolo 2, commi 1 e 3, con i mezzi previsti dal codice di procedura civile»).

La natura arbitrale del procedimento innanzi allo Org_5 era stata riconosciuta anche dal Consiglio di Stato: «l'arbitrato


presso il Org


è rituale e la impugnazione del suo lodo è conosciuta dal giudice ordinario, potendosi fare valere davanti


alla Corte d'appello i vizi propri di nullità del lodo ex art. 828 c.p.c.» (Consiglio di Stato 1602/2015 e 3983/2014).


È dunque centrale lesame dei profili relativi al ne bis in idem e al diniego della possibilità di effettuare una translatio iudicii, da cui il Tribunale di Milano ha fatto derivare la ritenuta consumazione” del potere di impugnazione del Novara.


 

Quanto al ne bis in idem, il


Pt_1


lamenta lerroneità della sentenza del Tribunale


 

ambrosiano nella parte in cui non ha riconosciuto lerrore della pronuncia dell


CP_14


 

che aveva ritenuto applicabile il principio de quo nonostante la diversità delle domande


 

portate  alla  sua  attenzione  dal  Palermo  e  allattenzione  del nonostante la natura in rito delle pronunce di entrambe gli organi.


Org_5


dal


Pt_1        e


Il Tribunale di Milano ha infatti confermato la decisione dellAlta Corte, rigettando entrambi  i  rilievi   essendo  loggetto  di  entrambe  le  cause  da  identificare  nella

«medesima  delibera  federale  e  nella  medesima  decisione  della  Corte  di  Giustizia Federale che sull’impugnativa di detta delibera si era pronunciata» –  e osservando che


la natura in rito della pronuncia dell

CP_14


era da imputare alla scelta processuale del


 

Pt_1


che aveva ritenuto di non difendersi nel merito innanzi all


CP_14


 

Al  riguardo,  va  premesso  che  è  corretto  il  principio  affermato  dalla  difesa  del


 

Pt_1


secondo   il   quale   gli   effetti   preclusivi   (o   c.d.   negativi”)   del   giudicato


 

conseguirebbero soltanto a pronunce che abbiano statuito sul merito della controversia

 

(c.d. giudicato sostanziale), rimanendo estranei alle mere pronunce in rito, suscettibili di passare soltanto in giudicato formale”: trattasi di principio seguito in varie occasioni anche dalla giurisprudenza di legittimità7. Il richiamo agli effetti preclusivi del giudicato

 

 

  1. Cass. civ. 26377/2014: « La pronuncia "in rito" dà luogo soltanto al giudicato formale, con la conseguenza che essa produce effetto limitato al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata e, pertanto, non è idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la pronuncia d'inammissibilità della domanda di risarcimento danni da circolazione stradale per mancato rispetto dello "spatium deliberandi" accordato all'assicurazione ex art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, costituisce giudicato formale, e non preclude la riproposizione in altro giudizio)».

Cass. civ. 18160/2015: «La sentenza che dichiari insussistente l'interesse ad agire è una decisione di rito, sicché è inidonea a spiegare efficacia di giudicato al di fuori del processo nel quale è pronunciata».

Cass. civ. 26178/2017; 3291/2013; 17248/2003: «Le sentenze che statuiscono sulla competenza - ad eccezione delle decisioni della S.C. in sede di regolamento di competenza - non sono suscettibili di passare in cosa giudicata in senso sostanziale, poiché la decisione sulla questione di competenza, emessa dal giudice di merito con sentenza non più impugnabile, dà luogo soltanto al giudicato formale, il quale si concreta in una preclusione alla riproposizione della

questione soltanto davanti al giudice dello stesso processo, ma non fa stato in un distinto giudizio promosso dalle stesse parti dinanzi ad un giudice diverso».


appare quindi, di per sé solo, insufficiente a giustificare la declaratoria di inammissibilità


 

pronunciata dall


CP_14


e confermata dal Tribunale di Milano.


 

Tuttavia, ciò che appare assolutamente dirimente nel caso di specie e assorbente


 

rispetto  a  ogni  doglianza  del


Pt_1


è  la  circostanza  che,  a  causa  delle  spiccate


 

peculiarità del sistema impugnatorio pro tempore vigente allinterno della giustizia sportiva (che prevedeva la compresenza di due organi competenti a giudicare sulle decisioni emesse dagli organi di giustizia c.d. endofederale” - seppur, ovviamente, secondo una ripartizione di compiti), la medesima decisione della Corte di Giustizia Federale della FIGC sia stata impugnata


davanti a due organi diversi e che, in tale frangente, il


Pt_1


abbia scelto di delimitare


 

la cognizione dell


CP_14


adìta – per quanto riguarda i motivi di gravame da esso


 

proposti – alla sua sola incompetenza a giudicare sullappello proposto dal Palermo, senza svolgere motivi attinenti al merito della delibera.

Se infatti il mero richiamo agli effetti preclusivi del giudicato non sembra sufficiente

 

  • trattandosi, come detto, di principio attinente alle pronunce che abbiano statuito sul bene della vita controverso , ritiene questa Corte che i principi di economia processuale, di concentrazione del giudizio, di autoresponsabilità delle parti e di divieto di venire contra factum proprium valgano a giustificare la declaratoria di improcedibilità (rectius, inammissibilità) del ricorso al Tribunale di Milano per «consumazione del potere

di impugnazione» e precludano al


Pt_1


di adìre nuovamente un organo a cui era già


 

stato devoluto il giudizio sulla correttezza della medesima decisione di cui il


Pt_1


 

intendeva dolersi (quella emessa dalla CGF, con ciò superandosi anche la possibile obiezione della – solo apparente – diversità dell’oggetto del giudizio, trattandosi al contrario di gravame avente a oggetto


la stessa decisione impugnata dal


Pt_1     .


 

Infatti, nellordinamento processualcivilistico vige un principio di consumazione dellimpugnazione, «per effetto del quale, una volta che la parte abbia esercitato tale potere, esaurisce la facoldi critica della decisione che lo pregiudica, senza che possa proporre una successiva impugnazione, salvo che la prima impugnazione sia invalida,


non sia stata ancora dichiarata inammissibile o improcedibile e venga rispettato il termine di decadenza previsto dalla legge»8.

Tale principio, per esempio, onera «la parte alla quale siano stati notificati da soggetti diversi due ricorsi per cassazione avverso la medesima sentenza (l'uno principale e l'altro incidentale), ove intenda proporre anch'essa ricorso incidentale, [di] farlo con un unico atto per non consumare il proprio potere d'impugnazione»9; ancora, il medesimo principio ha portato la Suprema Corte ad affermare che «la proposizione del ricorso principale per cassazione determina la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che il ricorrente, ricevuta la notificazione del ricorso proposto da un'altra parte non può introdurre nuovi e diversi motivi di censura con i motivi aggiunti, né ripetere le stesse censure già avanzate con il proprio originario ricorso mediante un successivo ricorso incidentale, che, se proposto, va dichiarato inammissibile […]»10. Il principio richiamato onera quindi la parte che voglia dolersi di una pronuncia precedente di proporre tutte le sue lamentele alla prima occasione possibile – sia che questa origini dalliniziativa processuale altrui, sia che questa derivi dalla propria autonoma iniziativa , pena la consumazionedel proprio potere di impugnazione e la conseguente impossibilità di portare successivamente ulteriori doglianze avverso la medesima pronuncia.

Ebbene, di tale principio pare potersi fare applicazione anche nel caso di specie per


 

confermare la dichiarazione di inammissibilità pronunciata dalla seconda


CP_14


e fatta


 

propria dal Tribunale di Milano. Deve infatti ritenersi precluso al


Pt_1


di riportare


 

allattenzione dell


CP_14


la medesima decisione della CGF, essendo stata la squadra


 

piemontese  g chiamata  a  partecipare  a  un  giudizio  di  impugnazione  avverso  la medesima decisione di cui aveva intenzione di dolersi e avendo scelto di difendersi

 

  1. Cass. civ. 24332/2016 ha fatto applicazione del principio, affermando che «Pertanto, ove la stessa sentenza di appello venga impugnata tempestivamente con due identici ricorsi per cassazione, proposti l’uno di seguito all’altro, si pongono due sole alternative, a seconda che il primo di essi abbia, o meno, validamente introdotto il giudizio di legittimità: nell’un caso, il ricorso successivamente proposto va dichiarato inammissibile; nell’altro, invece, deve essere esaminato in ragione dell’inammissibilità del primo».

9 Cass. civ. 137/2012.

10 Cass. civ. 2568/2012.


limitandosi  a eccepire  lincompetenza dellorgano  adìto, invece  di  far  valere  anche


 

innanzi all


CP_14


tutti i motivi di gravame portati innanzi al


Org_5


 

Pertanto, nei confronti dellappellante si deve ritenere maturata la preclusione a ri-


 

adire l


CP_17


per far valere le ulteriori doglianze rimaste inespresse nel corso del


 

giudizio instaurato dal club siciliano.

 

Daltronde, neppure sembra trascurabile il rilievo che, approcciando la problematica

 

de  qua  dal  solo  profilo  dellapplicabilità  del  principio  del  ne  bis  in  idem,  si


 

permetterebbe al


Pt_1


di giovarsi di un risultato (la  natura  di  mero  rito  della  prima


 

pronuncia dell’Alta Corte, pure sufficiente a rendere inoperante la preclusione di giudicato)  che deve piuttosto imputarsi a sue precise scelte e comportamenti processuali     (risultato che, se


consentito, importerebbe una decisa violazione dei già richiamati principi, permettendo al


Pt_1     di


 

riportare  allattenzione  dell’ CP_14


la  delibera  della  CGF).  Allo  stesso  modo,  non  pare


 

trascurabile il richiamo compiuto dalla difesa della


CP_6


(con  affermazioni  rimaste  ex


 

adverso incontrastate) alla esistenza, all’epoca dei fatti processuali di cui si discute, di un


 

orientamento dell


CP_14


che riconosceva la propria competenza in materia di riparto dei


 

proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi ai sensi del d.lgs. n. 9/2008.  Circostanza  che incide sfavorevolmente sul  comportamento  processuale del

Pt_1      1.

 

 


Quanto al profilo della translatio iudicii, il


Pt_1


si duole del diniego a riassumere


 

innanzi all


CP_14


il giudizio instaurato davanti al


Org_5


dato che tale giudizio era stato


 

promosso nel rispetto del termine di decadenza previsto per limpugnazione al Tribunale Nazionale delle decisioni emesse dagli organi endofederali.

Al riguardo, va premesso che sembra davvero dubbia lapplicabilità al caso di specie del principio della translatio iudicii. Infatti, se è senzaltro vero che le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato che «l'appello proposto davanti ad un giudice diverso, per territorio o grado, da quello indicato dall'art. 341 c.p.c. non determina


11 Cfr la costituzione della CP_


ex art. 12 codice TNAS, pp. 2 ss., che richiama le decisioni n. 30 del 21.12.2011; n.


15 del 14.6.2012 e, soprattutto, n. 21 del 20-22.12.2010.


l'inammissibilità dell'impugnazione, ma è idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della "translatio iudicii"» (Cass. civ. SSUU 18121/2016), la giurisprudenza successiva ha escluso l’operatività dellistituto nei casi di erronea individuazione del mezzo di impugnazione, versandosi in ipotesi di inammissibiliradicale dellimpugnazione proposta a un giudice funzionalmente incompetente per grado e di utilizzo di uno strumento processuale radicalmente erroneo12.

Nel caso di specie, alla luce della peculiare articolazione della giustizia sportiva nel

 

sistema pro tempore vigente, pare che il ricorso a un organo arbitrale le cui decisioni sono impugnabili in Corte d’appello ex artt. 827 ss. cpc – in luogo del ricorso a un


organo   (l’ CP_14


svolgente   funzioni   amministrative   di   natura   giustiziale,   le   cui


 

determinazioni sono impugnabili innanzi al TAR facendo valere i vizi del provvedimento – sia assimilabile più al caso di «utilizzo di uno strumento processuale radicalmente erroneo» che al caso – per cui le SS.UU. hanno affermato loperatività della translatio iudicii – di mera proposizione dellappello a un giudice (sempre di appello, ma) – incompetente per territorio.

In ogni caso, anche volendo prescindere dallaspetto appena richiamato, lapplicabilità al caso di specie del principio di consumazione dellimpugnazione è assorbente, in quanto, se è vero quanto si è detto nelle pagine precedenti, per aggirare la preclusione derivante


dalle sue stesse scelte processuali il


Pt_1


non può nemmeno invocare la translatio


 

iudicii. Resta infatti la circostanza che la squadra piemontese ha partecipato al giudizio di appello” avente a oggetto la medesima decisione di cui intendeva chiedere  la riforma, limitandosi a lamentare lincompetenza dellAlta Corte adìta dal Palermo senza

 

 

 

 

12 Cass. civ. 10419/2020; 5712/2020; 25078/2016: «L'erronea individuazione del mezzo di impugnazione (nella specie, l'appello, in luogo del ricorso per cassazione, avverso sentenza definitoria di una opposizione ex art. 617 c.p.c.) impedisce l'insorgenza di un obbligo per il giudice adito di operare la "translatio iudicii" in favore di quello competente sul corretto mezzo di impugnazione, e ciò in ragione della inammissibilità radicale ed insanabile della impugnazione erroneamente proposta dinanzi al giudice funzionalmente incompetente per grado. Non si è trattato di non aver correttamente individuato l'organo giudiziario innanzi al quale proporre il gravame, bensì di aver utilizzato uno strumento processuale erroneo perché radicalmente diverso da quello corretto».


proporre doglianze di merito e così esaurendo la propria possibilità di censurare la


 

decisione della CGF dinanzi all


CP_14


 

Un ulteriore ostacolo allapplicabilità del principio invocato va ravvisato nel fatto che il


 

Org_5


non   aveva   autorizzato   la   riassunzione   innanzi   all


CP_14


–   proprio   in


 

considerazione  del  procedimento  già  incardinato  dal  Palermo   e  che  avverso  tale


 

pronuncia il


Pt_1


non ha proposto impugnazione dinanzi alla Corte dappello.


 

Pertanto, per sanare il proprio errore nellindividuazione del giudice competente ed


 

evitare la consumazione del proprio potere di impugnazione, il


Pt_1


avrebbe dovuto


 

riproporre ex art. 358 cpc un ricorso allAlta Corte completo delle doglianze sul merito

 


della decisione avversata, prima della (prima) pronuncia in rito dell


CP_14


e del decorso


 

dei termini per limpugnazione della determinazione endofederale davanti all


CP_14   3.


 

Oppure, anche se la prima soluzione prospettata sembra senzaltro preferibile, avrebbe


 

dovuto impugnare il lodo


Org_5


nella parte in cui non aveva concesso la riassunzione.


 

In difetto di tale attività, deve essere confermata la pronuncia di improcedibili(rectius,


 

inammissibilità)  del  giudizio  incardinato  dal


Pt_1


innanzi  al  Tribunale  di  Milano.


 

Restano quindi assorbite le altre eccezioni sollevate e in particolare quelle della


CP_6


 

relative  alla  mancata  notifica  della  citazione  di  primo  grado  alle  altre  squadre


 

beneficiarie del contributo


Org_1


e alle altre società facenti capo alla


CP_10 .


 


Il    CP_2


ha chiesto la condanna del


Pt_1


ex art. 96 cpc, per avere lappellante


 

reiterato le proprie domande, nonostante levidente carenza di interesse ad agire rispetto


 

al     CP_2


e di legittimazione passiva di questultimo. Osserva il


CP_2


da un lato, che


 

il      Pt_1


non  potrebbe  trarre  nessuna  utili dalla  sua  presenza  in  giudizio  o


 

 

13 In applicazione di quanto affermato per esempio da Cass. civ. 18604/2014: «Il principio di consumazione dell'impugnazione non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità, possa essere proposto un secondo atto di impugnazione, immune dai vizi del precedente e destinato a sostituirlo, purché esso sia tempestivo, requisito per la cui valutazione occorre tenere conto, anche in caso di mancata notificazione della sentenza, non del termine annuale, che comunque non deve essere gspirato al momento della richiesta della notificazione della seconda impugnazione, ma del termine breve, che decorre dalla data di proposizione della prima impugnazione, equivalendo essa alla conoscenza legale della sentenza da parte dell'impugnante». Si vedano anche Cass. civ. 4754/2018 e 14214/2018. Nel caso di specie, posto un termine di 30 giorni per limpugnazione delle delibere endofederali (cfr art. 4, comma 1 Codice dellAlta Corte di Giustizia Sportiva e art. 10 Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e disciplina degli arbitri), il secondo ricorso allCP_14 è del 19.11.2013, mentre la delibera della CGF

risale al 14.3.2013. Il ricorso del Palermo all’CP_14 è stato invece notificato il 24.6.2013.


dallopponibilità della sentenza a esso e che nemmeno sono state formulate domande specifiche nei suoi confronti; dallaltro lato, che non è possibile «chiamare in causa un organo giudicante neppure indirettamente, attraverso lEnte o lo Statuto che lo ha


istituito» (pp. 26 ss. Comparsa di risposta


CP_2  .


 

La  CP_6


ha chiesto la condanna del


Pt_1


ex art. 96, comma 3, cpc, in quanto «la


 

proposizione di un appello, con cui si reiterano le medesime difese dei molteplici gradi


 

di giudizio precedenti, che hanno visto il


Pt_1


sempre soccombente, giustifica la


 

richiesta di condanna ai sensi dellart. 96, comma 3, cpc».

 

Il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per la condanna richiesta dai due enti.


Invero, le pronunce dell


CP_14


sono normalmente ricorribili innanzi al TAR – attesa


 

la funzione amministrativa giustiziale svolta dallAlta Corte e la natura provvedimentale delle sue decisioni – e che il presente giudizio origina proprio dalla riassunzione del giudizio incardinato inizialmente presso il giudice amministrativo, non sembrando allora che possa ammontare a «mala fede o colpa grave» la citazione in giudizio anche del


CP_2


a parte del


Pt_1


 

A ciò deve sommarsi lincertezza che caratterizza(va) sia linquadramento della natura degli organi della giustizia sportiva – tanto che il sistema attuale si connota per la presenza di un solo organo giustiziale, il Collegio di Garanzia dello Sport , sia – e soprattutto – il riparto di giurisdizione tra la giustizia sportiva e quella statuale. Anzi, proprio di tale incertezza è emblematico lo svolgimento del presente giudizio, in cui al giudice ordinario è stata demandata  ex art. 3 del d.l. n. 220/2003 la cognizione su una


decisione dell


CP_14


quando, normalmente, tali decisioni sono ricorribili al TAR –


 

proprio per la loro natura provvedimentale – mentre alla Corte dappello (e, si noti, non al


 

Tribunale) spetta la cognizione sui lodi emanati dal


Org_5


 

Le considerazioni da ultimo esposte valgono anche a rigettare la domanda formulata


 

dalla


CP_6


, difettandone il presupposto soggettivo.


Venendo ora alle spese del presente grado, considerati il valore indeterminabile della lite, lesito del giudizio, la qualità e la quantità delle questioni trattate, la non novità delle argomentazioni proposte rispetto a quelle già svolte (nel corso dei numerosi precedenti gradi di giudizio) e il conseguente impegno difensivo richiesto e concretamente prestato, il numero delle parti coinvolte, nonché i criteri e i parametri tutti di legge (D.M.


55/2014 e D.M. 37/2018), pare congruo porle a carico dellappellante


Parte_1


 

per intero e liquidarle in complessivi € 12.000,00 per compensi, oltre forfetarie (15%) e


 

oneri di legge, esclusivamente in favore della


Controparte_1


 

Non si ritiene infatti di liquidare le spese processuali in favore del


CP_2


e della


 

CP_6


, trattandosi di soggetti nei confronti dei quali il


Pt_1


non ha svolto domande –


 

lunica domanda essendo stata formulata nei confronti della


CP_10


  • e rispetto ai quali,

 

dunque, lappello deve ritenersi essere stato notificato ai soli fini della litis denuntiatio ex art. 332 cpc. Risulta invero pienamente condivisibile lorientamento in proposito espresso dalla Suprema Corte (Cass. civ. 24944/2019; Cass. civ. 5508/2016; Cass. civ. 2208/2012) secondo il quale, in assenza di vocatio in ius e, quindi, di soccombenza rispetto ai soggetti a cui lappello era stato notificato soltanto ai fini citati, la costituzione in giudizio di questi ultimi si deve ritenere inutile, con conseguente irripetibilità delle relative spese.

P Q M

 

La Corte dappello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda,


 

istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando in contumacia del


Controparte_9


 

[...]

 

provvede:


e  di


Controparte_8


e  nel  contraddittorio  delle  altre  parti,  così


 


  • rigetta lappello proposto da

Parte_1


avverso la sentenza n. 7959


 

resa in data 3.9.2019 dal Tribunale di Milano, che dunque conferma;


  • condanna lappellante a rifondere a

Controparte_1                                   le


 

ulteriori spese del grado, che liquida in complessivi € 12.000,00, oltre spese generali (15%) e oneri di legge;

  • dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono a carico dellappellante i presupposti di cui allart. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, per il versamento dellulteriore contributo unificato di cui allart. 13 comma 1- bis DPR 115/2002.

 

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 23 luglio 2020

 

 

 

 

Il  presidente est. Domenico Bonaretti

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