CORTE DI APPELLO DI NAPOLI – SENTENZA N. 1450/2024 DEL 03/04/2024

 

LA CORTE DAPPELLO DI NAPOLI

VIII sezione civile

 

riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:

 

  • dr. Alessandro Cocchiara                  - Presidente –

 

-dr. Antonio Quaranta                          - Consigliere –

 

  • dr. Massimiliano Sacchi                       - Consigliere Relatore ha pronunziato la seguente:

 

S E N T E N Z A

 

nel processo civile d’appello iscritto al n. 3270/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 6079/2023, pronunziata dal Tribunale di Napoli, pubblicata in  data 13.06.2023, notificata il 13.06.2023, pendente

TRA

 


 

Parte_1


(C.F.


C.F._1


),    nato    a    Napoli    il


 


15.10.1976,  ivi residente in Via Scarlatti, n. 134,


Parte_2


 


 

[...]


(P. IVA:


P.IVA_1


, in persona del legale rappresentante pro


 


tempore, dott.


Parte_1


, con sede in Napoli, alla Via Scarlatti,


 

153, entrambi rappresentati e difesi dall’Avv. Omissis

 


(C.F.


C.F._2


), con studio in Napoli, alla Via Manzoni


 

156, presso il quale elettivamente domiciliano, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;

APPELLANTI E


 

 

 

 


 

CP_1


(C.F.


C.F._3


),    nato    a    Napoli    il


 

20.08.1996 e residente in Via Giovanni Goria, 4, Parma, rappresentato

 

e     difeso,     anche     disgiuntamente,     dall’Avv.     omissis     (C.F.

 


 

C.F._4

 

C.F._5


)        e        dall’Avv.        omissis        (C.F.

 

ed elettivamente domiciliato presso lo studio


 

del primo in Via XXV Aprile, 42, Colle Val d’Elsa (SI), giusta procura da

 

intendersi in calce alla comparsa di costituzione;

 

 

APPELLATO

 

 

Oggetto: compenso relativo a contratto di mandato sportivo. Conclusioni: gli  appellanti, nelle note scritte depositate il 7.3.2024, richiamavano le conclusioni di cui all’atto di appello, nel quale avevano richiesto:  1)  voglia  l’ecc.ma  Corte  di  Appello  di  Napoli  dichiarare fondati    motivi   d impugnazione con  l consequenziale   riforma integrale della impugnata sentenza; 2) voglia, per leffetto, accertare e dichiarare che, nel caso sottoposto allattenzione del giudice di prima istanza, sussistevano tutti i requisiti previsti dalla legge per: 1) accertare e dichiarare il diritto degli odierni appellanti ad ottenere il pagamento dei  compensi  maturati  in  virtù  del  contratto  di  prestazione  sportiva


concluso con la


Org_1


in data 15.07.2015 e, per l’effetto, condannare


 


il sig.


CP_1


al pagamento della somma di € 7.900,00 oltre iva e


 

interessi moratori dalla maturazione del credito al effettivo soddisfo; 2)

 


condannare    il    sig.


CP_1


,   al    pagamento    delle   spese   e


 

competenze del doppio grado del giudizio, con attribuzione.”;

 


 

CP_1


concludeva come segue: Piaccia allOn. Corte d’Appello


 

di Napoli, contrariis reiectis, respingere l’appello per tutte le ragioni in


 

 

 

 

fatto ed in diritto esposte dallappellato in atti e per leffetto confermare la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6709/2023 appellata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

 

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

 

 

§ 1.

 

 

Con la sentenza indicata in epigrafe, notificata ai fini della decorrenza del  termine  cd.  breve  in  data  13.6.2023,  il  Tribunale  di  Napoli


accoglieva l’opposizione che


CP_1


aveva proposto, con atto


 

di  citazione  notificato  il  28.3.2019,  avverso  il  decreto  ingiuntivo  n. 177/2019,  ad  esso  notificato  il  20.2.2019,  emesso  dal  medesimo


Tribunale  su  ricorso  di


Parte_1


e  della


Parte_2


 


 

[...]


con il quale gli era stato ordinato il pagamento, in favore dei citati


 

ricorrenti, dell’importo di euro 11.100,00, pari al 5% del corrispettivo

 

annuo lordo previsto dal contratto di prestazione sportiva, intercorso

 


in data 13.7.2015 tra il medesimo


CP_1


, calciatore professionista, e la


 


 

Org_1


costituente  il  compenso  per  l’attività  di  procuratore


 

sportivo, richiesto dai ricorrenti in forza del contratto di mandato n. 1421 dell’11.12.2014.


 

Nella      citazione      in      opposizione,


CP_1


deduceva


 


preliminarmente che il contratto stipulato con la


Org_1


veniva a


 

scadere il 30.6.2017, alla fine della stagione sportiva 2016-2017, e che,

 


pertanto,    quanto    richiesto    dal


Pt_1


per   la    stagione    sportiva


 

successiva andava scomputato dal quantum debeatur e, in generale, sosteneva che per tutte le stagioni sportive, oggetto della domanda,


 

 

 

 

egli era stato ceduto in prestito ad altre società, sicché non sussisteva

 


alcun credito del


Pt_1


nei suoi confronti. Inoltre, rispetto a quanto


 


richiesto  per  la  stagione  sportiva  2015-2016,  la  difesa  del


CP_1


 

eccepiva la prescrizione ex art. 17, punto 2 del Nuovo Regolamento Agenti Calciatori vigente al momento della stipula del contratto di mandato.


 

Nella memoria depositata ai sensi dell’art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., il


CP_1


 

eccepiva, altresì, che controparte aveva frazionato abusivamente il credito, in quanto, successivamente a quello oggetto di opposizione, aveva ottenuto l’emissione di un altro decreto ingiuntivo (numero 9527/2018, all’esito del procedimento iscritto al n. 34604/2018R.G.), anche esso opposto (con procedimento iscritto al n. 5451/19 R.G.), concernente un credito preteso in virtù dello stesso contratto di mandato, tra calciatore professionista ed agente, firmato l’11.12.2014.

 

In particolare, secondo l’opponente, la controparte aveva avviato due procedimenti diversi, davanti allo stesso Tribunale, ma fondati entrambi sullo stesso titolo (il contratto di mandato tra calciatore professionista ed agente del 2014), per ottenere, con il primo decreto ingiuntivo, oggetto della presente causa, il pagamento dei compensi maturati per le stagioni sportive 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018, e, con il decreto ingiuntivo successivamente emesso, quello per la stagione sportiva 2018- 2019.

 

Nel giudizio così instaurato, si costituivano gli opposti, che eccepivano

 

l’infondatezza     dell’opposizione     e     chiedevano     l’emissione     di


 

 

 

 

un’ordinanza  di  condanna  ex  art.  186  bis  c.p.c.  al  pagamento  delle

 


somme non contestate dal


CP_1   .


 

La causa, rigettata listanza di emissione dell’ordinanza ex art. 186 bis

 

c.p.c. e quella di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, veniva istruita documentalmente e  decisa, all’udienza del 12.6.2023, con sentenza emessa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c..

 

§ 2.

 

 

Con  la  sentenza  in  questa  sede  impugnata  il  Tribunale  accoglieva

 

l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo.

 

 

Il Giudice premetteva che gli opposti avevano aderito alleccezione di

 


prescrizione, sollevata dal


CP_1


, in relazione al compenso riferito alla


 

stagione 2015/2016, ammontante ad euro 3.200,00, e che, di conseguenza, il credito controverso era stato rideterminato nella minore somma di euro 7.900,00.

 

Nel merito, rilevava che l’opposizione era fondata, in quanto, a fronte delleccezione sollevata dallopponente, gli opposti non avevano dimostrato  che  il  contratto  di  prestazione  sportiva  del  13.7.2015,


stipulato  dal


CP_1


con  la


Org_1


con  l’assistenza  del


Pt_1    ,


 

avesse avuto esecuzione.

 


In aggiunta, il Tribunale osservava che il


CP_1


aveva anche provato


 

documentalmente di non avere percepito alcun importo derivante dal

 


contratto stipulato con la


Org_1


essendo stato sempre ceduto in


 

prestito per tutte e tre le stagioni sportive del contratto ad altre società


 

 

 

 

sportive, in particolare il 15.07.2015 e fino al 30.06.2017, alla società

 


 

Org_2

 

30.06.2018”.


, ed il 18.07.2017 alla società


Organizzazione_3


sino al


 

Il     Giudice      riteneva,     altresì,     fondata     l’eccezione      di     abusivo

 


frazionamento  del  credito,  pure  sollevata  dal


CP_1

,  evidenziando


 


come lagente


Pt_1


avesse agito con separato ricorso per decreto


 

ingiuntivo per ottenere il compenso riferito alla stagione 2018/2019 che ben poteva essere richiesto nella presente procedura azionata per i compensi relativi alle annualità precedenti 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 non essendovi alcun interesse oggettivo meritevole di tutela per il frazionamento delle domande”.

 

§ 3.

 

 

Avverso la sentenza di primo grado, interponevano appello, con citazione notificata in data 4.7.2023, nel rispetto del termine di trenta


giorni di cui allart. 325 c.p.c.,


Parte_1


e la


Parte_2


 


 

[...]


sollecitandone la riforma in conformità alle conclusioni dinanzi


 

trascritte.

 


Si costituiva in giudizio


CP_1


, il quale, in via preliminare,


 

eccepiva  linammissibili dell’appello,  ex  art.  348  bis  c.p.c.,  e,  nel

 

merito, ne contestava la fondatezza.

 

 

Con ordinanza del 18.12.2023, la Corte fissava, per la rimessione della causa in decisione, l’udienza del giorno 8.3.2024, previa concessione alle parti dei termini di cui all’art. 352 c.p.c., come modificato dal D. Lgs. 149/22.


 

 

 

 


Nei termini così accordati il


CP_1


depositava ritualmente le proprie


 

note di precisazione delle conclusioni, nonché le conclusionali e le repliche.

 

Gli appellanti, invece, depositavano note di precisazione delle conclusioni, comparsa conclusionale e replica, che, sebbene formalmente riferite al giudizio in esame, nel contenuto facevano chiaro riferimento ad altra sentenza dello stesso Tribunale, da essi del pari impugnata, con la quale era stata accolta l’opposizione proposta


dal


CP_1


avverso  il  D.I.  n.  9527/2018  del  20/12/2018,  recante


 

condanna del predetto calciatore al pagamento dellimporto di euro

 


5.124,00, costituente il compenso preteso dall’agente sportivo,


Pt_1


 


 

[...]


, e dalla


Parte_2


in forza del medesimo contratto di


 

mandato, sottoscritto tra le parti in data 11 dicembre 2014, ma in relazione alla stagione sportiva 2018/2019.

 

In ragione di quanto appena rilevato è, quindi, evidente l’inconferenza, rispetto al thema decidendum oggetto della presente lite, delle difese svolte dagli appellanti nelle suddette note e memorie, ferma restando la sostanziale identità/analogia delle questioni, in fatto ed in diritto, sottese ad entrambe le cause.

 

Nondimeno, le note di trattazione depositate dagli appellanti in data 7.3.2024, ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell’udienza dell8.3.2024, pur non potendo valere quale comparsa conclusionale, consentono, comunque, di ritenere che gli stessi abbiano inteso insistere nelle conclusioni formulate con l’atto di appello.


 

 

 

 

§ 4.

 

 

Gli appellanti, nell’impugnare la sentenza, articolavano due motivi.

 

 

Con un primo motivo, attinente al merito, gli istanti si dolevano del

 

fatto  che  il  Tribunale  aveva  accolto  lopposizione,  ritenendo  che  il

 


contratto di prestazione sportiva stipulato dal


CP_1


con la


Org_1


 

non avesse avuto esecuzione e che, di conseguenza, non fosse dovuto all’agente il compenso, determinato nella misura del 5% del reddito lordo annuo previsto nel contratto di prestazione sportiva.

 

Nel censurare la sentenza, gli appellanti deducevano che il diritto al compenso sorge, in capo al procuratore, in forza della mera conclusione del contratto di prestazione sportiva tra il calciatore e la società sportiva, a prescindere dalla sua esecuzione, e che la cessione del calciatore ad altre società sportive, per le stagioni calcistiche oggetto di causa, vada inteso come trasferimento del contratto di prestazione sportiva, non del calciatore in quanto tale, lasciando, quindi, invariato il diritto al pagamento degli agenti, determinato nella misura percentuale del 5% del corrispettivo annuo lordo risultante dal


contratto di prestazione sportiva stipulato con la

 

15.07.2015”.


CP_2


in data


 

Del resto, obiettavano gli appellanti, proprio in forza del contratto di

 


prestazione sportiva concluso, grazie all’opera dell’agente, con la


[...]


 


Org_1      il


CP_1


,  nelle  indicate  stagioni  sportive,  era  stato  ceduto,


 


prima, alla società dell’


Org_2


e, poi, a quella del


Org_3


 

 

 

 

Con un secondo motivo d’appello, rubricato sullinsussistenza del frazionamento del credito”, gli appellanti lamentavano che il Tribunale avesse ritenuto sussistente, nel caso di specie, unipotesi di abuso del processo, sub specie di frazionamento del credito, per avere essi agito per il recupero dei propri crediti con due successivi ricorsi ex art. 638 c.p.c..

 

Secondo gli appellanti, non ricorrerebbe lipotesi paventata dal primo Giudice in quanto, mentre nel giudizio in esame la pretesa creditoria nasceva “dal contratto di prestazione sportiva, stipulato in data 13.07.2015, per la vigenza di 3 stagioni sportive, ovvero 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018”, nel giudizio avente r.g. n. 5451/2019, la pretesa creditoria degli opposti (n.d.r: nasceva) dal contratto di prestazione sportiva, stipulato in data 29.07.2016, per la stagione sportiva 2018-2019”.

 

In ogni caso, sussisterebbe un interesse del creditore, oggettivamente valutabile, alla proposizione separata di azioni relative a crediti riferibili al medesimo rapporto, costituito dalla necessità di evitare il rischio della prescrizione, trattandosi di un diritto di credito che si prescrive allo scadere della stagione sportiva successiva a quella in cui il contratto cessa i suoi effetti”.

 

Pertanto, opinavano gli istanti, proprio al fine di scongiurare il rischio della prescrizione, essi avevano agito, dapprima, per la condanna del


CP_1


al pagamento dei crediti nascenti dal contratto di prestazione


 

sportiva, stipulato in data 13.07.2015, e valido per le stagioni sportive 2015-2016,  2016-2017  e  2017-2018,  e,  successivamente,  avevano


 

 

 

 

adito il Tribunale, chiedendo l’emissione di un ulteriore decreto ingiuntivo per il compenso derivante dal contratto di prestazione sportiva, stipulato in data 29.07.2016, per la stagione sportiva 2018- 2019.

 

§ 5.

 

 

Il primo motivo è infondato.

 


Nel ricorso per decreto ingiuntivo, l’agente


Pt_1


aveva invocato il


 

pagamento del compenso, nella misura del 5% del corrispettivo annuo lordo risultante dal contratto di prestazione sportiva stipulato, in data


13.7.2015, dal


CP_1


con la


Org_1


valido per tre stagioni sportive


 

(2015/2016, 2016/2017, 2017/2018).

 

 

Ed in effetti, il contratto di mandato n. 1421, sottoscritto dalle parti in data 11.12.2014, con scadenza fino al 19.12.2016, nel determinare la misura della provvigione dovuta all’agente, faceva riferimento al 5% del corrispettivo annuo lordo del calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva.

 

Nello stesso ricorso monitorio, listante aveva poi espressamente richiamato anche la norma di cui all’art. 17 del Regolamento Agenti FIGC, della quale riproduceva il contenuto, che così testualmente dispone: “L’importo del compenso dovuto all’Agente che ha ricevuto un mandato da un calciatore è calcolato sulla base del reddito lordo annuo del calciatore, secondo quanto risulta dal contratto depositato e ratificato, compresi eventuali compensi straordinari una-tantum dovuti alla  firma  del contratto.  Nel  calcolo  della  retribuzione  non  rientra  il


 

 

 

 

valore di altri benefits , i premi a punto e/o qualsiasi tipo di bonus o di privilegio che non sia certo. Il diritto al compenso e le relative azioni si prescrivono al termine della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui matura il compenso”.

 

Per quanto il contratto di mandato parli di corrispettivo lordo annuo del calciatore, mentre la norma regolamentare di reddito annuo lordo, “i due termini vanno intesi .. come sinonimi che indicano il totale dell'ingaggio del calciatore(cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 835 del 2021).

 

§ 6.

 

 

Ciò premesso, la tesi dell’appellante, secondo cui ai fini della determinazione della provvigione occorre avere riguardo al contratto di  prestazione  sportiva  concluso  grazie  all’opera  dell’agente,  che  si


identifica  nella  specie in quello intercorso  tra il calciatore  e  la


[...]


 


 

CP_3


ancorché nelle stagioni sportive, in cui tale contratto è stato


 

vigente, il calciatore abbia svolto le sue prestazioni a servizio di altri

 


sodalizi    (nellipotesi    in    esame,    l’


Org_4


per   le    stagioni


 


2015/2016, 2016/2017, il


Org_3


per la stagione 2017/2018), cui lo


 


stesso veniva ceduto a titolo temporaneo dalla essere condivisa.


CP_3


non può


 

Ed invero, gsul piano semantico, il termine ingaggio, al pari delle parole reddito e corrispettivo, richiama il concetto di utile, cioè di guadagno percepito dal calciatore.


 

 

 

 

Ne  segue  che,  in  tal  prospettiva,  non  appare  coerente  attribuire rilevanza ad un contratto di prestazione sportiva, (quello concluso tra


CP_1     e


Org_5


, sulla scorta del quale il calciatore non ha, nelle


 

citate stagioni sportive, riscosso corrispettivi, essendo egli stato pacificamente remunerato da altre società e sulla scorta di ingaggi diversi.

 

Al riguardo, invero, è appena il caso di rilevare, per quanto la circostanza sia assolutamente pacifica, che, mentre nel contratto con la


CP_3


era stabilito un compenso annuo lordo a salire, da 64 mila


 

euro per la stagione 2015/16, a 74 mila per la stagione 2016/17, e,

 


infine, ad 84 mila per la stagione 2017/18, il contratto con l’


Org_4


 


 

[...]


, società presso cui il


CP_1


militava dal 15.7.2015 al 30.6.2017,


 

prevedeva compensi inferiori, pari ad euro 52.500,00 + euro 12.000,00 netti, come indennità di trasferta.


 

Analogamente il   contratto   con   il


Org_3


 che   ha   avuto


 

pacificamente esecuzione dal 18.7.2107 al 30.6.2018, prevedeva un ingaggio annuo, di cui per ragioni di privacy la difesa del calciatore ha oscurato l’ammontare, che era stabilito parte in misura fissa, parte in misura variabile al raggiungimento di determinati obiettivi.

 

In ogni caso è pacifico, a fronte dell’allegazione operata dal calciatore non contrastata dalle contrarie deduzioni dell’agente, che i compensi


riscossi dal


CP_1


, dal


Org_3


e dall


Org_2


, non corrispondano a


 

quelli previsti nel contratto concluso con il Napoli.

 

 

§ 7.


 

 

 

 

Non conferente si rivela, in contrario, il riferimento operato dallagente all’art. 1748 c.c., secondo cui Per tutti gli affari conclusi durante  il contratto l'agente ha diritto alla provvigione quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento”.

 

Infatti, nella specie, non viene in discussione il diritto dell’agente al pagamento del compenso, in ragione dell’avvenuta conclusione del contratto di prestazione sportiva, non essendo stata contestata dal calciatore l’opera prestata dallagente, quanto, piuttosto, il criterio per la determinazione della provvigione.

 

Nemmeno,  appare  pertinente  il  rilievo,  pure  svolto  dalla  difesa  del

 


 

Pt_1


,    secondo    cui,    essendovi    stata    cessione    del    contratto    di


 


prestazione sportiva tra la


Org_1


e l     Org_2


, prima, ed il


Org_3


 

poi, si sarebbe verificato il subingresso di tali ultime società all’originario titolare del rapporto, in tutta la situazione giuridica derivante dal contratto stesso.

 

Ed invero, ai fini in esame non assumono rilievo i rapporti intercorsi tra le società sportive, relativamente al contratto di prestazione sportiva del calciatore, quanto la documentata conclusione, ad opera


del


CP_1


, di autonomi contratti di prestazione sportiva, dapprima con


 


l’    Org_2


e successivamente con il


Org_3


 

Discende  da  quanto  premesso  che  i  rilievi  svolti  dall’appellante,  in

 


ordine al fatto che solo grazie al contratto concluso con la


Org_1         il


 


 

CP_1


aveva potuto  militare  prima  nell’


Org_2


e  poi  nel


Org_3


 

siano inconferenti ai fini in esame, poiché, giova ribadire, qui non si


 

 

 

 

controverte in merito all’effettiva conclusione di un contratto di prestazione sportiva (evento al quale si ricollega il sorgere del diritto al compenso in capo all’agente), quanto in merito all’individuazione dei criteri ai quali ancorare la misura della provvigione dovuta all’agente.

 

Da questo punto di vista, se il criterio concordato dalle parti, in coerenza con quanto al riguardo prevedono le norme federali, è rappresentato da una percentuale del reddito o compenso annuo lordo del calciatore, non può sostenersi che la provvigione sia dovuta nella misura del contratto negoziato, con una prima società, grazie all’opera dellagente, sebbene, poi, in concreto, il calciatore non abbia mai percepito il reddito previsto in detto contratto, ma redditi diversi, stabiliti in altri contratti perfezionatisi con diverse società.

 

Ai   fin in   esame,   quindi,   no rileva   tanto   il   dato,   valorizzato

 


dall’appellante, secondo il quale il contratto con la


CP_3


abbia


 

avuto esecuzione, quanto, piuttosto, la misura del reddito percepito dal calciatore, quale parametro cui, sia il contratto di mandato sportivo, sia le norme federali, fanno rinvio per la determinazione del quantum.

 

§ 8.

 

 

Ed ancora non giova, alle ragioni dell’agente sportivo, richiamare il contenuto della pronuncia adottata dalla Corte di Cassazione con ordinanza 19 gennaio 2021, n. 835.

 

Infatti, tale precedente, come è reso evidente dalle norme federali ivi richiamate, riguarda fattispecie diverse da quella in esame, posto che, in quella occasione, la Cassazione si è dovuta occupare del caso del


 

 

 

 

calciatore, già legato da rapporto di agenzia con agente sportivo, che, nella vigenza di tale contratto, stipuli, senza avvalersi dell’assistenza dellagente, cui frattanto revochi lincarico, un nuovo contratto di prestazione sportiva con altra società e per un corrispettivo più elevato.

 

La S.C. ha, quindi, ritenuto che all’agente sportivo, cui non sia stato revocato lincarico, spetta la provvigione anche in relazione al nuovo contratto concluso dal calciatore senza l'intermediazione dell'agente.

 

Ma, come detto, si tratta di una situazione diversa da quella in esame, nella quale non è stata allegata e documentata alcuna revoca dellincarico all’agente, né viene in rilievo la conclusione, da parte del calciatore, di un nuovo contratto di prestazione sportiva.

 

Peraltro, la pronuncia in esame, esprime un principio che appare riferibile, per analogia, al caso di specie. Infatti, nel citato precedente la Cassazione ha chiarito che all’agente, in caso di nuovo contratto concluso dal calciatore, migliorativo del primo, spetti il surplus, pari alla differenza tra la provvigione (5% del reddito annuo lordo) dovuta sul primo contratto e quella spettante sul secondo.

 

Da tale affermazione discende che, al fine della quantificazione della misura della provvigione, non rileva tanto il reddito contemplato nel contratto negoziato, ma quello effettivamente riscosso  dall’atleta, al punto che, se durante la vigenza del contratto di mandato sportivo, tale reddito si incrementa, l’agente ha diritto a vedersi riconosciuta la differenza    sul    maggior    reddito    conseguito    dal    suo    assistito


 

 

 

 

(ovviamente, per i soli mesi in cui avrebbe dovuto avere efficacia il contratto di prestazione sportiva originariamente concluso grazie all’assistenza dell’agente).

 

Applicando lo stesso principio al caso di specie, si avrà, allora, che, com correttament sostenuto   da primo   Giudice,   se   i secondo


contratto (quello concluso dal


CP_1


, prima con l’


Org_4


e, poi,


 


con il


Org_3


, prevede un ingaggio inferiore (rispetto al corrispettivo


 


contemplato  dal  contratto  con  la


Org_1


,  è  sullingaggio  lordo


 

effettivamente riscosso che bisogna determinare la provvigione, non su quello potenziale, ma, in concreto, non percepito.

 

§ 9.

 

 

Infine, la Corte rileva che, in ossequio al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all’art. 112  c.p.c., la domanda dellagente non potrebbe accogliersi nella minor misura, conseguente all’applicazione   della   percentuale   concordata   (5% su minor e,


comunque,  diversi  ingaggi  che  il


CP_1


ha  riscosso,  nelle  stagioni


 

2016/17  e  2017/18  (non  colpite  da  prescrizione),  rispettivamente,

 


dalle società


Org_2


e     Org_3


 

Al riguardo, si deve premettere che nei diritti c.d. eterodeterminati, quale è pacificamente il diritto di credito nascente, come nella specie, dall’adempimento di un’obbligazione di fonte contrattuale, il bene richiesto acquista determinatezza solo mediante il collegamento con la causale addotta a sostegno della pretesa. In siffatta ipotesi, a differenza di quanto accade per i cd. diritti assoluti, identificabili solo sulla base


 

 

 

 

del loro contenuto e non del fatto costitutivo, vengono dedotti diritti (tipicamente di obbligazione) che possono esistere contemporaneamente più volte fra i medesimi soggetti con lo stesso contenuto e che perciò richiedono, quale indispensabile elemento di individuazione, l'allegazione dei fatti costitutivi sui quali essi si fondano. Nel caso dei diritti di credito l'allegazione del fatto costitutivo, in quanto identificativa del diritto, costituisce quindi requisito di validità della domanda e non solo tema di prova. Dalla combinazione del principio iura novit curia con quello di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato discende che il giudice di merito non può esercitare il proprio potere di qualificazione in diritto del fatto in mancanza dell'allegazione del fatto costitutivo del diritto fatto valere, essendogliene inibito il rilievo d'ufficio per essere l'allegazione a cura della parte requisito di validità della domanda (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 18956 del 2017).

 

Le Sezioni Unite (Cass. Sez. U. 15 giugno 2015, n. 12310) hanno chiarito che il mutamento del fatto costitutivo del diritto dedotto in giudizio costituisce modifica della domanda ammessa se la nuova domanda non si aggiunga a quella iniziale ma la sostituisca e si ponga in rapporto di alternatività rispetto ad essa in quanto tendente a realizzare la medesima vicenda sostanziale, purcla modifica avvenga nel rispetto del regime delle preclusioni processuali (art. 183 cod. proc. civ.).


 

Poste  tali  premesse,  deve  rimarcarsi  che,  nella  specie,  il


Pt_1       ha


 

domandato il pagamento del compenso, esclusivamente sulla scorta


 

 

 

 


del contratto di prestazione sportiva concluso dal


CP_1


con la


[...]


 


 

Org_1


e che il creditore, nemmeno a fronte dell’eccezione sollevata


 

dal calciatore, tesa a sostenere che detto contratto non aveva avuto esecuzione, ha mai inteso modificare la domanda, chiedendo che il compenso      venisse      quantificato      sulla      scorta      dei      contratti


Controparte_4      ,


CP_5


 

Ne segue che tali potenziali ed alternativi fatti costitutivi non sono stati allegati          a                  fondamento          della    domanda,    sebbene    l’agente    potesse


richiamarli, in luogo del contratto


Controparte_6


con la comparsa


 

di costituzione depositata nel giudizio di primo grado o, al limite, con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c..

 

In mancanza di tale modificazione, resta estranea al  thema decidendum del presente giudizio, impregiudicata la possibilidi azionarla con separata azione, la pretesa creditoria dell’agente fondata sul diverso fatto costitutivo astrattamente prospettabile.

 

In conclusione, quindi, il primo motivo di appello deve essere rigettato.

 

 

§ 10.

 

 

Venendo al secondo motivo, giova premettere che, alla data di deliberazione della presente pronuncia, non sia stata ancora decisa, dalle Sezioni Unite della Cassazione, la questione di massima di particolare importanza, ad esse sottoposta con ordinanza interlocutoria n. 3643 del 2024, degli effetti, derivanti dall’abusivo frazionamento  della  domanda  creditoria,  sulla  proponibilità  della


 

 

 

 

stessa ovvero unicamente sul regime delle spese processuali del procedimento nel quale è stata promossa.

 

Deve, inoltre, premettersi che il primo Giudice, pur ritenendo sussistente il frazionamento abusivo del credito, ha esaminato tale questione solo dopo il merito della causa e, quindi, non si è limitato ad una statuizione di mero rito (i.e., di improponibilità della domanda) ma


ha, comunque, respinto nel merito la pretesa creditoria del


Pt_1


. Così


 

procedendo, il Giudice ha, sia pure implicitamente, ritenuto di poter superare la questione, meramente processuale, derivante dall’assunta violazione del divieto di frazionamento del credito.

 

Ne segue che, avendo l’appellante, con il primo motivo, censurato la statuizione di merito ed essendosi tale censura rivelata infondata, resti assorbito l’esame del secondo motivo di appello, attinente alla questione del frazionamento abusivo.

 

§ 11.

 

 

Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza degli appellanti e si liquidano, come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, alla luce del disputatum, con riconoscimento dei compensi tabellari medi, da reputarsi adeguati al numero, oggetto e complessità delle questioni controverse, fatta eccezione per la sola fase di trattazione/istruttoria,


 

 

 

 

in ordine alla quale appare giustificato il riconoscimento dei minimi, tenuto conto della ridotta attividifensiva in concreto espletata.

 

Deve, da ultimo, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.

 

P.Q.M.

 

 

La   Corte,   definitivamente   pronunziando   sullappell proposto   da

 


 

Parte_1


e dalla


Parte_2


avverso la sentenza in


 

epigrafe indicata, così provvede:

 

 

  1. rigetta l’appello;

 


  1. condanna

Parte_1             e


Parte_2


in solido tra


 


di loro, alla rifusione, in favore di


CP_1


, delle spese


 

processuali del  grado di appello, che si liquidano in euro 4.888,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;

  1. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari  a  quello  previsto  per  il gravame, se dovuto.

 

Così deciso nella camera di consiglio del 15 marzo 2024.

 

 

Il Consigliere estensore                               Il Presidente

 

 

(dr.  Massimiliano Sacchi)            (dr. Alessandro Cocchiara)


 

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