CORTE DI APPELLO DI NAPOLI – SENTENZA N. 1450/2024 DEL 03/04/2024
LA CORTE D’APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente –
-dr. Antonio Quaranta - Consigliere –
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nel processo civile d’appello iscritto al n. 3270/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 6079/2023, pronunziata dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 13.06.2023, notificata il 13.06.2023, pendente
TRA
Parte_1
(C.F.
C.F._1
), nato a Napoli il
15.10.1976, ivi residente in Via Scarlatti, n. 134,
Parte_2
[...]
(P. IVA:
P.IVA_1
, in persona del legale rappresentante pro
tempore, dott.
Parte_1
, con sede in Napoli, alla Via Scarlatti,
153, entrambi rappresentati e difesi dall’Avv. Omissis
(C.F.
C.F._2
), con studio in Napoli, alla Via Manzoni
156, presso il quale elettivamente domiciliano, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
APPELLANTI E
CP_1
(C.F.
C.F._3
), nato a Napoli il
20.08.1996 e residente in Via Giovanni Goria, 4, Parma, rappresentato
e difeso, anche disgiuntamente, dall’Avv. omissis (C.F.
C.F._4
C.F._5
) e dall’Avv. omissis (C.F.
ed elettivamente domiciliato presso lo studio
del primo in Via XXV Aprile, 42, Colle Val d’Elsa (SI), giusta procura da
intendersi in calce alla comparsa di costituzione;
APPELLATO
Oggetto: compenso relativo a contratto di mandato sportivo. Conclusioni: gli appellanti, nelle note scritte depositate il 7.3.2024, richiamavano le conclusioni di cui all’atto di appello, nel quale avevano richiesto: “1) voglia l’ecc.ma Corte di Appello di Napoli dichiarare fondati i motivi di impugnazione, con la consequenziale riforma integrale della impugnata sentenza; 2) voglia, per l’effetto, accertare e dichiarare che, nel caso sottoposto all’attenzione del giudice di prima istanza, sussistevano tutti i requisiti previsti dalla legge per: 1) accertare e dichiarare il diritto degli odierni appellanti ad ottenere il pagamento dei compensi maturati in virtù del contratto di prestazione sportiva
concluso con la
Org_1
in data 15.07.2015 e, per l’effetto, condannare
il sig.
CP_1
al pagamento della somma di € 7.900,00 oltre iva e
interessi moratori dalla maturazione del credito al effettivo soddisfo; 2)
condannare il sig.
CP_1
, al pagamento delle spese e
competenze del doppio grado del giudizio, con attribuzione.”;
CP_1
concludeva come segue: “Piaccia all’On. Corte d’Appello
di Napoli, contrariis reiectis, respingere l’appello per tutte le ragioni in
fatto ed in diritto esposte dall’appellato in atti e per l’effetto confermare la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6709/2023 appellata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con la sentenza indicata in epigrafe, notificata ai fini della decorrenza del termine cd. breve in data 13.6.2023, il Tribunale di Napoli
accoglieva l’opposizione che
CP_1
aveva proposto, con atto
di citazione notificato il 28.3.2019, avverso il decreto ingiuntivo n. 177/2019, ad esso notificato il 20.2.2019, emesso dal medesimo
Tribunale su ricorso di
Parte_1
e della
Parte_2
[...]
con il quale gli era stato ordinato il pagamento, in favore dei citati
ricorrenti, dell’importo di euro 11.100,00, pari al 5% del corrispettivo
annuo lordo previsto dal contratto di prestazione sportiva, intercorso
in data 13.7.2015 tra il medesimo
CP_1
, calciatore professionista, e la
Org_1
costituente il compenso per l’attività di procuratore
sportivo, richiesto dai ricorrenti in forza del contratto di mandato n. 1421 dell’11.12.2014.
Nella citazione in opposizione,
CP_1
deduceva
preliminarmente che il contratto stipulato con la
Org_1
veniva a
scadere il 30.6.2017, alla fine della stagione sportiva 2016-2017, e che,
pertanto, quanto richiesto dal
Pt_1
per la stagione sportiva
successiva andava scomputato dal quantum debeatur e, in generale, sosteneva che per tutte le stagioni sportive, oggetto della domanda,
egli era stato ceduto in prestito ad altre società, sicché non sussisteva
alcun credito del
Pt_1
nei suoi confronti. Inoltre, rispetto a quanto
richiesto per la stagione sportiva 2015-2016, la difesa del
CP_1
eccepiva la prescrizione ex art. 17, punto 2 del Nuovo Regolamento Agenti Calciatori vigente al momento della stipula del contratto di mandato.
Nella memoria depositata ai sensi dell’art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., il
CP_1
eccepiva, altresì, che controparte aveva frazionato abusivamente il credito, in quanto, successivamente a quello oggetto di opposizione, aveva ottenuto l’emissione di un altro decreto ingiuntivo (numero 9527/2018, all’esito del procedimento iscritto al n. 34604/2018R.G.), anche esso opposto (con procedimento iscritto al n. 5451/19 R.G.), concernente un credito preteso in virtù dello stesso contratto di mandato, tra calciatore professionista ed agente, firmato l’11.12.2014.
In particolare, secondo l’opponente, la controparte aveva avviato due procedimenti diversi, davanti allo stesso Tribunale, ma fondati entrambi sullo stesso titolo (il contratto di mandato tra calciatore professionista ed agente del 2014), per ottenere, con il primo decreto ingiuntivo, oggetto della presente causa, il pagamento dei compensi maturati per le stagioni sportive 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018, e, con il decreto ingiuntivo successivamente emesso, quello per la stagione sportiva 2018- 2019.
Nel giudizio così instaurato, si costituivano gli opposti, che eccepivano
l’infondatezza dell’opposizione e chiedevano l’emissione di
un’ordinanza di condanna ex art. 186 bis c.p.c. al pagamento delle
somme non contestate dal
CP_1 .
La causa, rigettata l’istanza di emissione dell’ordinanza ex art. 186 bis
c.p.c. e quella di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, veniva istruita documentalmente e decisa, all’udienza del 12.6.2023, con sentenza emessa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c..
§ 2.
Con la sentenza in questa sede impugnata il Tribunale accoglieva
l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo.
Il Giudice premetteva che gli opposti avevano aderito all’eccezione di
prescrizione, sollevata dal
CP_1
, in relazione al compenso riferito alla
stagione 2015/2016, ammontante ad euro 3.200,00, e che, di conseguenza, il credito controverso era stato rideterminato nella minore somma di euro 7.900,00.
Nel merito, rilevava che l’opposizione era fondata, in quanto, a fronte dell’eccezione sollevata dall’opponente, gli opposti non avevano dimostrato che il contratto di prestazione sportiva del 13.7.2015,
stipulato dal
CP_1
con la
Org_1
con l’assistenza del
Pt_1 ,
avesse avuto esecuzione.
In aggiunta, il Tribunale osservava che il
CP_1
aveva anche provato
documentalmente di non avere “percepito alcun importo derivante dal
contratto stipulato con la
Org_1
essendo stato sempre ceduto in
prestito per tutte e tre le stagioni sportive del contratto ad altre società
sportive, in particolare il 15.07.2015 e fino al 30.06.2017, alla società
Org_2
30.06.2018”.
, ed il 18.07.2017 alla società
Organizzazione_3
sino al
Il Giudice riteneva, altresì, fondata l’eccezione di abusivo
frazionamento del credito, pure sollevata dal
CP_1
, evidenziando
come l’agente
Pt_1
avesse “agito con separato ricorso per decreto
ingiuntivo per ottenere il compenso riferito alla stagione 2018/2019 che ben poteva essere richiesto nella presente procedura azionata per i compensi relativi alle annualità precedenti 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 non essendovi alcun interesse oggettivo meritevole di tutela per il frazionamento delle domande”.
§ 3.
Avverso la sentenza di primo grado, interponevano appello, con citazione notificata in data 4.7.2023, nel rispetto del termine di trenta
giorni di cui all’art. 325 c.p.c.,
Parte_1
e la
Parte_2
[...]
sollecitandone la riforma in conformità alle conclusioni dinanzi
trascritte.
Si costituiva in giudizio
CP_1
, il quale, in via preliminare,
eccepiva l’inammissibilità dell’appello, ex art. 348 bis c.p.c., e, nel
merito, ne contestava la fondatezza.
Con ordinanza del 18.12.2023, la Corte fissava, per la rimessione della causa in decisione, l’udienza del giorno 8.3.2024, previa concessione alle parti dei termini di cui all’art. 352 c.p.c., come modificato dal D. Lgs. 149/22.
Nei termini così accordati il
CP_1
depositava ritualmente le proprie
note di precisazione delle conclusioni, nonché le conclusionali e le repliche.
Gli appellanti, invece, depositavano note di precisazione delle conclusioni, comparsa conclusionale e replica, che, sebbene formalmente riferite al giudizio in esame, nel contenuto facevano chiaro riferimento ad altra sentenza dello stesso Tribunale, da essi del pari impugnata, con la quale era stata accolta l’opposizione proposta
dal
CP_1
avverso il D.I. n. 9527/2018 del 20/12/2018, recante
condanna del predetto calciatore al pagamento dell’importo di euro
5.124,00, costituente il compenso preteso dall’agente sportivo,
Pt_1
[...]
, e dalla
Parte_2
in forza del medesimo contratto di
mandato, sottoscritto tra le parti in data 11 dicembre 2014, ma in relazione alla stagione sportiva 2018/2019.
In ragione di quanto appena rilevato è, quindi, evidente l’inconferenza, rispetto al thema decidendum oggetto della presente lite, delle difese svolte dagli appellanti nelle suddette note e memorie, ferma restando la sostanziale identità/analogia delle questioni, in fatto ed in diritto, sottese ad entrambe le cause.
Nondimeno, le note di trattazione depositate dagli appellanti in data 7.3.2024, ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell’udienza dell’8.3.2024, pur non potendo valere quale comparsa conclusionale, consentono, comunque, di ritenere che gli stessi abbiano inteso insistere nelle conclusioni formulate con l’atto di appello.
§ 4.
Gli appellanti, nell’impugnare la sentenza, articolavano due motivi.
Con un primo motivo, attinente al merito, gli istanti si dolevano del
fatto che il Tribunale aveva accolto l’opposizione, ritenendo che il
contratto di prestazione sportiva stipulato dal
CP_1
con la
Org_1
non avesse avuto esecuzione e che, di conseguenza, non fosse dovuto all’agente il compenso, determinato nella misura del 5% del reddito lordo annuo previsto nel contratto di prestazione sportiva.
Nel censurare la sentenza, gli appellanti deducevano che il diritto al compenso sorge, in capo al procuratore, in forza della mera conclusione del contratto di prestazione sportiva tra il calciatore e la società sportiva, a prescindere dalla sua esecuzione, e che la cessione del calciatore ad altre società sportive, per le stagioni calcistiche oggetto di causa, vada inteso come trasferimento del contratto di prestazione sportiva, non del calciatore in quanto tale, lasciando, quindi, “invariato il diritto al pagamento degli agenti, determinato nella misura percentuale del 5% del corrispettivo annuo lordo risultante dal
contratto di prestazione sportiva stipulato con la
15.07.2015”.
CP_2
in data
Del resto, obiettavano gli appellanti, proprio in forza del contratto di
prestazione sportiva concluso, grazie all’opera dell’agente, con la
[...]
Org_1 il
CP_1
, nelle indicate stagioni sportive, era stato ceduto,
prima, alla società dell’
Org_2
e, poi, a quella del
Org_3
Con un secondo motivo d’appello, rubricato “sull’insussistenza del frazionamento del credito”, gli appellanti lamentavano che il Tribunale avesse ritenuto sussistente, nel caso di specie, un’ipotesi di abuso del processo, sub specie di frazionamento del credito, per avere essi agito per il recupero dei propri crediti con due successivi ricorsi ex art. 638 c.p.c..
Secondo gli appellanti, non ricorrerebbe l’ipotesi paventata dal primo Giudice in quanto, mentre nel giudizio in esame la pretesa creditoria nasceva “dal contratto di prestazione sportiva, stipulato in data 13.07.2015, per la vigenza di 3 stagioni sportive, ovvero 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018”, nel giudizio “avente r.g. n. 5451/2019, la pretesa creditoria degli opposti (n.d.r: nasceva) dal contratto di prestazione sportiva, stipulato in data 29.07.2016, per la stagione sportiva 2018-2019”.
In ogni caso, sussisterebbe un interesse del creditore, oggettivamente valutabile, alla proposizione separata di azioni relative a crediti riferibili al medesimo rapporto, costituito dalla necessità di evitare il rischio della prescrizione, trattandosi di un diritto di credito che “si prescrive allo scadere della stagione sportiva successiva a quella in cui il contratto cessa i suoi effetti”.
Pertanto, opinavano gli istanti, proprio al fine di scongiurare il rischio della prescrizione, essi avevano agito, dapprima, per la condanna del
CP_1
al pagamento dei crediti nascenti dal contratto di prestazione
sportiva, stipulato in data 13.07.2015, e valido per le stagioni sportive 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018, e, successivamente, avevano
adito il Tribunale, chiedendo l’emissione di un ulteriore decreto ingiuntivo per il compenso derivante dal contratto di prestazione sportiva, stipulato in data 29.07.2016, per la stagione sportiva 2018- 2019.
§ 5.
Il primo motivo è infondato.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo, l’agente
Pt_1
aveva invocato il
pagamento del compenso, nella misura del 5% del corrispettivo annuo lordo risultante dal contratto di prestazione sportiva stipulato, in data
13.7.2015, dal
CP_1
con la
Org_1
valido per tre stagioni sportive
(2015/2016, 2016/2017, 2017/2018).
Ed in effetti, il contratto di mandato n. 1421, sottoscritto dalle parti in data 11.12.2014, con scadenza fino al 19.12.2016, nel determinare la misura della provvigione dovuta all’agente, faceva riferimento al 5% del corrispettivo annuo lordo del calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva.
Nello stesso ricorso monitorio, l’istante aveva poi espressamente richiamato anche la norma di cui all’art. 17 del Regolamento Agenti FIGC, della quale riproduceva il contenuto, che così testualmente dispone: “L’importo del compenso dovuto all’Agente che ha ricevuto un mandato da un calciatore è calcolato sulla base del reddito lordo annuo del calciatore, secondo quanto risulta dal contratto depositato e ratificato, compresi eventuali compensi straordinari una-tantum dovuti alla firma del contratto. Nel calcolo della retribuzione non rientra il
valore di altri benefits , i premi a punto e/o qualsiasi tipo di bonus o di privilegio che non sia certo. Il diritto al compenso e le relative azioni si prescrivono al termine della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui matura il compenso”.
Per quanto il contratto di mandato parli di corrispettivo lordo annuo del calciatore, mentre la norma regolamentare di reddito annuo lordo, “i due termini vanno intesi .. come sinonimi che indicano il totale dell'ingaggio del calciatore” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 835 del 2021).
§ 6.
Ciò premesso, la tesi dell’appellante, secondo cui ai fini della determinazione della provvigione occorre avere riguardo al contratto di prestazione sportiva concluso grazie all’opera dell’agente, che si
identifica nella specie in quello intercorso tra il calciatore e la
[...]
CP_3
ancorché nelle stagioni sportive, in cui tale contratto è stato
vigente, il calciatore abbia svolto le sue prestazioni a servizio di altri
sodalizi (nell’ipotesi in esame, l’
Org_4
per le stagioni
2015/2016, 2016/2017, il
Org_3
per la stagione 2017/2018), cui lo
stesso veniva ceduto a titolo temporaneo dalla essere condivisa.
CP_3
non può
Ed invero, già sul piano semantico, il termine ingaggio, al pari delle parole reddito e corrispettivo, richiama il concetto di utile, cioè di guadagno percepito dal calciatore.
Ne segue che, in tal prospettiva, non appare coerente attribuire rilevanza ad un contratto di prestazione sportiva, (quello concluso tra
CP_1 e
Org_5
, sulla scorta del quale il calciatore non ha, nelle
citate stagioni sportive, riscosso corrispettivi, essendo egli stato pacificamente remunerato da altre società e sulla scorta di ingaggi diversi.
Al riguardo, invero, è appena il caso di rilevare, per quanto la circostanza sia assolutamente pacifica, che, mentre nel contratto con la
CP_3
era stabilito un compenso annuo lordo a salire, da 64 mila
euro per la stagione 2015/16, a 74 mila per la stagione 2016/17, e,
infine, ad 84 mila per la stagione 2017/18, il contratto con l’
Org_4
[...]
, società presso cui il
CP_1
militava dal 15.7.2015 al 30.6.2017,
prevedeva compensi inferiori, pari ad euro 52.500,00 + euro 12.000,00 netti, come indennità di trasferta.
Analogamente, il contratto con il
Org_3
, che ha avuto
pacificamente esecuzione dal 18.7.2107 al 30.6.2018, prevedeva un ingaggio annuo, di cui per ragioni di privacy la difesa del calciatore ha oscurato l’ammontare, che era stabilito parte in misura fissa, parte in misura variabile al raggiungimento di determinati obiettivi.
In ogni caso è pacifico, a fronte dell’allegazione operata dal calciatore non contrastata dalle contrarie deduzioni dell’agente, che i compensi
riscossi dal
CP_1
, dal
Org_3
e dall
Org_2
, non corrispondano a
quelli previsti nel contratto concluso con il Napoli.
§ 7.
Non conferente si rivela, in contrario, il riferimento operato dall’agente all’art. 1748 c.c., secondo cui “Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l'agente ha diritto alla provvigione quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento”.
Infatti, nella specie, non viene in discussione il diritto dell’agente al pagamento del compenso, in ragione dell’avvenuta conclusione del contratto di prestazione sportiva, non essendo stata contestata dal calciatore l’opera prestata dall’agente, quanto, piuttosto, il criterio per la determinazione della provvigione.
Nemmeno, appare pertinente il rilievo, pure svolto dalla difesa del
Pt_1
, secondo cui, essendovi stata cessione del contratto di
prestazione sportiva tra la
Org_1
e l Org_2
, prima, ed il
Org_3
poi, si sarebbe verificato il subingresso di tali ultime società all’originario titolare del rapporto, in tutta la situazione giuridica derivante dal contratto stesso.
Ed invero, ai fini in esame non assumono rilievo i rapporti intercorsi tra le società sportive, relativamente al contratto di prestazione sportiva del calciatore, quanto la documentata conclusione, ad opera
del
CP_1
, di autonomi contratti di prestazione sportiva, dapprima con
l’ Org_2
e successivamente con il
Org_3
Discende da quanto premesso che i rilievi svolti dall’appellante, in
ordine al fatto che solo grazie al contratto concluso con la
Org_1 il
CP_1
aveva potuto militare prima nell’
Org_2
e poi nel
Org_3
siano inconferenti ai fini in esame, poiché, giova ribadire, qui non si
controverte in merito all’effettiva conclusione di un contratto di prestazione sportiva (evento al quale si ricollega il sorgere del diritto al compenso in capo all’agente), quanto in merito all’individuazione dei criteri ai quali ancorare la misura della provvigione dovuta all’agente.
Da questo punto di vista, se il criterio concordato dalle parti, in coerenza con quanto al riguardo prevedono le norme federali, è rappresentato da una percentuale del reddito o compenso annuo lordo del calciatore, non può sostenersi che la provvigione sia dovuta nella misura del contratto negoziato, con una prima società, grazie all’opera dell’agente, sebbene, poi, in concreto, il calciatore non abbia mai percepito il reddito previsto in detto contratto, ma redditi diversi, stabiliti in altri contratti perfezionatisi con diverse società.
Ai fini in esame, quindi, non rileva tanto il dato, valorizzato
dall’appellante, secondo il quale il contratto con la
CP_3
abbia
avuto esecuzione, quanto, piuttosto, la misura del reddito percepito dal calciatore, quale parametro cui, sia il contratto di mandato sportivo, sia le norme federali, fanno rinvio per la determinazione del quantum.
§ 8.
Ed ancora non giova, alle ragioni dell’agente sportivo, richiamare il contenuto della pronuncia adottata dalla Corte di Cassazione con ordinanza 19 gennaio 2021, n. 835.
Infatti, tale precedente, come è reso evidente dalle norme federali ivi richiamate, riguarda fattispecie diverse da quella in esame, posto che, in quella occasione, la Cassazione si è dovuta occupare del caso del
calciatore, già legato da rapporto di agenzia con agente sportivo, che, nella vigenza di tale contratto, stipuli, senza avvalersi dell’assistenza dell’agente, cui frattanto revochi l’incarico, un nuovo contratto di prestazione sportiva con altra società e per un corrispettivo più elevato.
La S.C. ha, quindi, ritenuto che all’agente sportivo, cui non sia stato revocato l’incarico, spetta la provvigione anche in relazione al nuovo contratto concluso dal calciatore senza l'intermediazione dell'agente.
Ma, come detto, si tratta di una situazione diversa da quella in esame, nella quale non è stata allegata e documentata alcuna revoca dell’incarico all’agente, né viene in rilievo la conclusione, da parte del calciatore, di un nuovo contratto di prestazione sportiva.
Peraltro, la pronuncia in esame, esprime un principio che appare riferibile, per analogia, al caso di specie. Infatti, nel citato precedente la Cassazione ha chiarito che all’agente, in caso di nuovo contratto concluso dal calciatore, migliorativo del primo, spetti il surplus, pari alla differenza tra la provvigione (5% del reddito annuo lordo) dovuta sul primo contratto e quella spettante sul secondo.
Da tale affermazione discende che, al fine della quantificazione della misura della provvigione, non rileva tanto il reddito contemplato nel contratto negoziato, ma quello effettivamente riscosso dall’atleta, al punto che, se durante la vigenza del contratto di mandato sportivo, tale reddito si incrementa, l’agente ha diritto a vedersi riconosciuta la differenza sul maggior reddito conseguito dal suo assistito
(ovviamente, per i soli mesi in cui avrebbe dovuto avere efficacia il contratto di prestazione sportiva originariamente concluso grazie all’assistenza dell’agente).
Applicando lo stesso principio al caso di specie, si avrà, allora, che, come correttamente sostenuto dal primo Giudice, se il secondo
contratto (quello concluso dal
CP_1
, prima con l’
Org_4
e, poi,
con il
Org_3
, prevede un ingaggio inferiore (rispetto al corrispettivo
contemplato dal contratto con la
Org_1
, è sull’ingaggio lordo
effettivamente riscosso che bisogna determinare la provvigione, non su quello potenziale, ma, in concreto, non percepito.
§ 9.
Infine, la Corte rileva che, in ossequio al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all’art. 112 c.p.c., la domanda dell’agente non potrebbe accogliersi nella minor misura, conseguente all’applicazione della percentuale concordata (5%) sui minori e,
comunque, diversi ingaggi che il
CP_1
ha riscosso, nelle stagioni
2016/17 e 2017/18 (non colpite da prescrizione), rispettivamente,
dalle società
Org_2
e Org_3
Al riguardo, si deve premettere che nei diritti c.d. eterodeterminati, quale è pacificamente il diritto di credito nascente, come nella specie, dall’adempimento di un’obbligazione di fonte contrattuale, il bene richiesto acquista determinatezza solo mediante il collegamento con la causale addotta a sostegno della pretesa. In siffatta ipotesi, a differenza di quanto accade per i cd. diritti assoluti, identificabili solo sulla base
del loro contenuto e non del fatto costitutivo, vengono dedotti diritti (tipicamente di obbligazione) che possono esistere contemporaneamente più volte fra i medesimi soggetti con lo stesso contenuto e che perciò richiedono, quale indispensabile elemento di individuazione, l'allegazione dei fatti costitutivi sui quali essi si fondano. Nel caso dei diritti di credito l'allegazione del fatto costitutivo, in quanto identificativa del diritto, costituisce quindi requisito di validità della domanda e non solo tema di prova. Dalla combinazione del principio iura novit curia con quello di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato discende che il giudice di merito non può esercitare il proprio potere di qualificazione in diritto del fatto in mancanza dell'allegazione del fatto costitutivo del diritto fatto valere, essendogliene inibito il rilievo d'ufficio per essere l'allegazione a cura della parte requisito di validità della domanda (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 18956 del 2017).
Le Sezioni Unite (Cass. Sez. U. 15 giugno 2015, n. 12310) hanno chiarito che il mutamento del fatto costitutivo del diritto dedotto in giudizio costituisce modifica della domanda ammessa se la nuova domanda non si aggiunga a quella iniziale ma la sostituisca e si ponga in rapporto di alternatività rispetto ad essa in quanto tendente a realizzare la medesima vicenda sostanziale, purché la modifica avvenga nel rispetto del regime delle preclusioni processuali (art. 183 cod. proc. civ.).
Poste tali premesse, deve rimarcarsi che, nella specie, il
Pt_1 ha
domandato il pagamento del compenso, esclusivamente sulla scorta
del contratto di prestazione sportiva concluso dal
CP_1
con la
[...]
Org_1
e che il creditore, nemmeno a fronte dell’eccezione sollevata
dal calciatore, tesa a sostenere che detto contratto non aveva avuto esecuzione, ha mai inteso modificare la domanda, chiedendo che il compenso venisse quantificato sulla scorta dei contratti
Controparte_4 ,
CP_5
Ne segue che tali potenziali ed alternativi fatti costitutivi non sono stati allegati a fondamento della domanda, sebbene l’agente potesse
richiamarli, in luogo del contratto
Controparte_6
con la comparsa
di costituzione depositata nel giudizio di primo grado o, al limite, con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c..
In mancanza di tale modificazione, resta estranea al thema decidendum del presente giudizio, impregiudicata la possibilità di azionarla con separata azione, la pretesa creditoria dell’agente fondata sul diverso fatto costitutivo astrattamente prospettabile.
In conclusione, quindi, il primo motivo di appello deve essere rigettato.
§ 10.
Venendo al secondo motivo, giova premettere che, alla data di deliberazione della presente pronuncia, non sia stata ancora decisa, dalle Sezioni Unite della Cassazione, la questione di massima di particolare importanza, ad esse sottoposta con ordinanza interlocutoria n. 3643 del 2024, degli effetti, derivanti dall’abusivo frazionamento della domanda creditoria, sulla proponibilità della
stessa ovvero unicamente sul regime delle spese processuali del procedimento nel quale è stata promossa.
Deve, inoltre, premettersi che il primo Giudice, pur ritenendo sussistente il frazionamento abusivo del credito, ha esaminato tale questione solo dopo il merito della causa e, quindi, non si è limitato ad una statuizione di mero rito (i.e., di improponibilità della domanda) ma
ha, comunque, respinto nel merito la pretesa creditoria del
Pt_1
. Così
procedendo, il Giudice ha, sia pure implicitamente, ritenuto di poter superare la questione, meramente processuale, derivante dall’assunta violazione del divieto di frazionamento del credito.
Ne segue che, avendo l’appellante, con il primo motivo, censurato la statuizione di merito ed essendosi tale censura rivelata infondata, resti assorbito l’esame del secondo motivo di appello, attinente alla questione del frazionamento abusivo.
§ 11.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza degli appellanti e si liquidano, come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, alla luce del disputatum, con riconoscimento dei compensi tabellari medi, da reputarsi adeguati al numero, oggetto e complessità delle questioni controverse, fatta eccezione per la sola fase di trattazione/istruttoria,
in ordine alla quale appare giustificato il riconoscimento dei minimi, tenuto conto della ridotta attività difensiva in concreto espletata.
Deve, da ultimo, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull’appello proposto da
Parte_1
e dalla
Parte_2
avverso la sentenza in
epigrafe indicata, così provvede:
- rigetta l’appello;
- condanna
Parte_1 e
Parte_2
in solido tra
di loro, alla rifusione, in favore di
CP_1
, delle spese
processuali del grado di appello, che si liquidano in euro 4.888,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 15 marzo 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Massimiliano Sacchi) (dr. Alessandro Cocchiara)