CORTE DI APPELLO DI NAPOLI – SENTENZA N. 2906/2022 DEL 23/06/2022

 

 

in persona di:


 LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI IX SEZIONE CIVILE


 

dott. Eugenio Forgillo                 Presidente rel. dott. Pasquale Cristiano                                      Consigliere dott. Natalia Ceccarelli                                    Consigliere pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2256/2020 Ruolo Gen., avente ad oggetto l’accertamento dellinadempimento di un contratto di mandato, riservato in decisione all’udienza del 8-2-2022, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, come previsto dall’art. 221 del decreto-legge 19-05-2020 n. 34, conv. con mod. dalla legge 17-07- 2020 n. 77 e succ. mod. e int. di cui all’art. 23 del decreto-legge 137/2020, convertito con mod. dalla legge 176/2020, come mod. dall’art. 6, comma 1, del decreto legge 44/2021, convertito con mod. dalla legge 28-5-2021 n. 7, noncall’art. 7 del decreto legge 105/2021, convertito con mod. dalla legge 126/2021, e all’art. 16 del decreto legge 30-12-2021 n. 228, convertito con mod. dalla legge 15/2022, coi termini di cui all’art. 190 cod. proc. civ.

 

tra


 

La    CP_1                     Parte_1


, con sede ed indirizzo amministrativo nella città di Sofia,


Ul. Trakyja, n. 15, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, Prof.


Pt_2


[...]


, nato a Roma in data 8.4.1958 e residente in Foggia, alla via Filangieri, n. 4, C.F.


C.F._1

C.F._2


,    rappresentata    e    difesa    dall’avv.    Omissis ,    C.F.

, giusta procura alle liti rilasciata in calce allatto di citazione notificato


in data 13.10.2017, elettivamente dom.ta in Napoli, alla Galleria Vanvitelli 33, presso lo


studio  dell’Avv.  omissis ,  c.f.


C.F._3


numero  fax:


081/8231442; PEC:


Email_1

 

 

 

e


 

appellante


 

Controparte_2


nato a Torino il 27.02.1992 e residente in San Mauro Torinese (TO), alla


Via  Aosta,  n.  10,  C.F.


C.F._4


,  rapp.to  e  difeso,  giusta  procura  in  atti,


dall’Avv. omissis , cod. fisc.


C.F._5


, e con questi elett.te dom.to


presso il suo studio in Aversa (CE) al Viale Kennedy, 13.


 

appellato e appellante incidentale


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI

 

 

 


Con atto di citazione regolarmente notificato la Società


Parte_1


conveniva in


giudizio innanzi al Tribunale di Nola il Sig.


Controparte_2


per ivi sentire accogliere le


seguenti conclusioni: «1) Voglia il Tribunale di Nola accertare e dichiarare che il Sig.


[...]


CP_2


in virtù di quanto previsto al punto n. 13) della scrittura privata dell’11.11.2014, è


tenuto a versare alla


Controparte_3


, in persona del suo legale rappresentante pro


tempore, un compenso pari alla percentuale del 5% del corrispettivo annuo lordo – oltre IVA, oneri fiscali e previdenziali come per legge – risultante dal contratto di prestazione sportiva


stipulato con la


CP_1                   Parte_3


per la stagione sportiva 2017/2018; 2) Voglia,


in via istruttoria, ordinare alla Lega Nazionale Professionisti di Serie B, con sede in Milano, alla Via Rosellini, n. 4, ai sensi dell’art. 210 c.p.c., il deposito in giudizio della copia del


contratto di prestazione sportiva stipulato dal Signor


Controparte_2


con la


Org_1


[...]


,  militante  nel  campionato  Nazionale  di  Serie  B,  per  la  stagione  sportiva


2017/2018;  3)  Voglia  condannare  il  Sig.


Controparte_2


al  pagamento  delle  spese  e


competenze del processo, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario». Tali conclusioni venivano formulate sulla base di tali premesse:


  1. Parte_1

è una società specializzata nella consulenza sportiva e nella gestione


manageriale  dei  calciatori  professionisti,  con  esperienza  pluriennale  in  materia  di  calcio mercato e di gestione dei rapporti professionali nel settore del calcio professionistico;


 

  1. con  scrittura  privata  datata  11  novembre  2014,  il  signor

Controparte_2


calciatore


professionista, conferiva mandato in esclusiva, di durata biennale, alla menzionata Società, al fine di essere da questultima assistito – con specifici compiti di consulenza sportiva e gestione manageriale – nell’individuazione della collocazione professionale più consona alle proprie aspettative e nella gestione dei rapporti con la società calcistica di appartenenza;


 

  1. per le prestazioni rese dalla

Parte_1


, veniva pattuito un compenso pari al 5%


del reddito globale lordo – oltre IVA, oneri fiscali e previdenziali come per Legge – di ciascun anno di contratto di prestazione professionale sottoscritto dal calciatore durante il periodo di validità dell’incarico (cfr., punto 8 della scrittura privata dell’11.11.2014);


 

  1. nel corso del mese di giugno dell’anno 2017, la

Parte_1


apprendeva, tramite


alcuni siti web, che il signor


Controparte_2


– senza avvalersi dell’attività di consulenza


sportiva e di gestione manageriale della richiamata Società – aveva concluso, per la stagione


sportiva 2017/2018, un contratto di prestazione sportiva con la società calcistica


[...]


Parte_3


, club militante nel campionato italiano di calcio di Serie B;


 

  1. tuttavia, tale iniziativa intrapresa dal calciatore non esonera, di certo, quest’ultimo dal pagamento del compenso dovuto alla Società attrice, giacché nella citata scrittura privata dell’11.11.2014 le parti pattuivano che al mandante era fatto espresso divieto di conferire a terzi incarichi anche solo similari a quelli oggetto del richiamato accordo, stabilendo, altresì, che, in caso di inosservanza di tale divieto, il mandatario avrebbe egualmente avuto diritto a ricevere  dal  mandante  il  compenso  per  ogni  contratto  concluso  da  terzi  così  come  per

eventuali contratti conclusi personalmente e direttamente dallo stesso mandante.


 

Si costituiva in giudizio il Sig.


Controparte_2


, il quale impugnava e contestava tutto quanto


rappresentato, chiesto e dedotto nell’atto di citazione nonché la documentazione allegata, e chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: «In via preliminare: 1) Rigettare la domanda attorea perché inammissibile e infondata ed, in ogni caso, destituita di un qualsivoglia pregio giuridico; In subordine: 2) Dichiarare invalida e, pertanto, senza alcun effetto la presunta ed asserita scrittura privata datata 11.11.2014; In ogni caso: 3) Condannare parte attrice al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre IVA, CPA e 15% spese generali con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 C.p.c. per avervi dato causa con il proprio comportamento antigiuridico».

 

Con sentenza n. 2606/2019 pubblicata in data 23/12/2019, il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, dott. Geremia Casaburi, rigettava la domanda di parte attrice, in base al rilievo per cui il contratto oggetto di causa non sarebbe conforme alla disciplina predisposta dal Regolamento degli agenti calciatori, il quale, oltre ad imporre determinate prescrizioni di forma, sancisce la nullità dei contratti stipulati da società non autorizzate e, dunque, non iscritte nell’apposito registro federale.

 

Sulla scorta di tali considerazioni, il giudice di prime cure ha dichiarato linefficacia del contratto e rigettato la domanda di parte attrice, mentre ha disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti, attesa la complessità della questione trattata.


 

Con atto di citazione in appello notificato in data 20/06/2020 la Società


Parte_1


ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 2606/2019, poc’anzi riassunta, deducendo l’erronea qualificazione del rapporto giuridico instaurato tra le parti e la non applicabilità delle norme dellordinamento sportivo nel caso di specie.

 

L’appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: «1) Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Napoli dichiarare fondati i motivi di impugnazione, con la consequenziale riforma integrale della impugnata sentenza n. 2606/2019, emessa dal Tribunale di Nola in data 19.12.2019 e pubblicata in data 23.12.2019, mai notificata. 2) Voglia, per l’effetto, accertare e dichiarare che, nel caso sottoposto all’attenzione del Giudice di prima istanza, considerata la validità della scrittura privata dell’11.11.2014, sussistevano tutti i requisiti previsti dalla legge per: -


accertare e dichiarare che il signor


Controparte_2


in virtù di quanto previsto al punto n. 13)


della scrittura privata dell’11.11.2014, è tenuto a versare alla


Parte_1


, in


persona del suo legale rappresentante pro tempore, un compenso pari alla percentuale del 5% del corrispettivo annuo lordo – oltre IVA, oneri fiscali e previdenziali come per Legge –


risultante dal contratto di prestazione sportiva stipulato con la società


Parte_3


per la stagione sportiva 2017/2018; - condannare il signor


Controparte_2


al pagamento delle


spese e competenze del processo, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario».

 

Con comparsa di costituzione e risposta contenente appello incidentale, in data 21 settembre


2020 si è ritualmente costituito in giudizio il convenuto le conclusioni che qui si riassumono:


Controparte_2


, il quale ha rassegnato


 

«Voglia l’Ecc.Mo Tribunale di Nola, reiectis contrariis, così provvedere:


    1. Rigettare l’appello perché improponibile, inammissibile, improcedibile e, in ogni caso, infondato sia in fatto che in diritto;
    2. In parziale riforma della sentenza di primo grado, condannare parte appellante al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, oltre 15% rimb. spese generali, CPA e IVA, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.».

 

Alla udienza del 8-2-2022, svolta con le modalità in epigrafe, la Corte ha riservato la causa in decisione all’esito degli adempimenti di cui all’art. 190 cod. proc. civ.

 

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

 

Scaduti i termini per conclusionali e repliche, la causa può essere decisa come segue.

 

  1. Le questioni rimesse all’esame di questa Corte vertono, in sostanza, sulla riconducibilità delle prestazioni poste a carico della società attrice in virtù del contratto oggetto del processo

nell’ambito delle attività degli Agenti


Org_2


Difatti, il giudice di primo grado ha rigettato


la domanda di adempimento contrattuale proposta dalla società sulla base del motivo, assorbente, dellinefficacia del contratto oggetto di causa perché difforme, sotto plurimi profili, alla disciplina posta dal Regolamento Federale Agenti Sportivi.

 

In questa prospettiva, la società ha impugnato la sentenza, contestando la qualificazione giuridica del rapporto operata dal giudice di primo grado. Si afferma, in particolare, che «la


Parte_1


come da oggetto sociale, è specializzata nella consulenza sportiva e nella


gestione manageriale dei calciatori professionisti e, dunque, sin dalla sua costituzione non ha


Controparte_4


DI AGENTE SPORTIVO, limitandosi, solo ed


esclusivamente, a fornire una CONSULENZA SPORTIVA in materia di calcio mercato e di gestione dei rapporti professionali nel settore del calcio professionistico, come specificato nella  scrittura  privata  dell’11.11.2014»  (cfr.  pag.  10  dell’atto  di  appello).  L’appellante


prosegue rilevando che «il rapporto tra la


CP_3


e il Proietti non è regolato dalle


norme sportive in quanto la scrittura privata non è stata sottoscritta tra soggetti sottoposti alle regole del citato ordinamento» e che allodierna appellante è stato conferito «un incarico avente ad oggetto, solo ed esclusivamente, l’attività di consulenza e non quella di rappresentanza, propria del Procuratore sportivo» (cfr. pag. 11).

 

L’attore conclude osservando come «contrariamente a quanto sostenuto da controparte e fatto proprio dal Tribunale, non vi è alcuna violazione delle norme federali e, pertanto, le lamentate violazioni dell’ordinamento federale, da cui discenderebbe l’invalidità della scrittura dell’11.11.2014, sono del tutto infondate, sia in fatto che in diritto» (cfr. pag. 12).

 

Il motivo di appello è infondato e va pertanto rigettato.

 

Occorre, in proposito, osservare che in relazione alla disciplina degli Agenti Sportivi uno degli aspetti più rilevanti riguarda lindividuazione della anzidetta figura professionale attraverso il riferimento al tipo di attività svolta. Questultima consiste, per un verso, nella tipica attività di intermediario (finalizzata a mettere in contatto due società per il trasferimento di un lavoratore sportivo, un lavoratore sportivo e una società per la stipula di un contratto di


prestazione sportiva, nonché un lavoratore sportivo ed una federazione per il tesseramento dell’atleta) e, per altro verso, nella attività di consulenza e di assistenza di una delle parti nella stipula di un contratto di prestazione sportiva, nel trasferimento di un lavoratore sportivo da una società allaltra o nel tesseramento di un lavoratore sportivo per una federazione.

 

Si tratta, dunque, di un complesso di attividi portata ben più ampia rispetto a quella riconducibile ad un contratto di mediazione o di mandato, consistente nelloffrire al prestatore sportivo un’assistenza di ampio respiro, finalizzata ad agevolare la conclusione delle attività poc’anzi richiamate, anche attraverso prestazioni di natura consultiva.

 

A riprova può richiamarsi la definizione di Agente Sportivo fornita dal D.Lgs. n. 37/2021, il quale disciplina la figura e l’attività di agente a livello di fonte primaria. Secondo larticolo 2, per Agente Sportivo deve intendersi «il soggetto che, in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in  contatto due o più   soggetti   operanti nellambito di una   disciplina


sportiva     riconosciuta     dal


Organizzazione_3


e  dal


[...]


Organizzazione_4


, siano essi lavoratori sportivi o Società o Associazioni Sportive, ai


fini della  conclusione,  della  risoluzione  o  del  rinnovo  di  un contratto di lavoro sportivo, del  trasferimento  della  prestazione sportiva mediante cessione del  relativo  contratto  di


lavoro,  del tesseramento  di  uno  sportivo  presso  una


Organizzazione_5                 ,


fornendo servizi professionali di assistenza e consulenza, mediazione». Definizione, questa, confermata nel successivo art. 3, comma 1.

 

Vero è che il D.Lgs. 37/2021 non è ancora vigente nellordinamento giuridico, giacché esso entrerà in vigore soltanto dal 31 dicembre 2023, come sancito dall’art. 15 bis dello stesso (introdotto con l’art. 30 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, che aveva originariamente differito l’entrata in vigore al 1 gennaio 2022; successivamente, in sede di conversione, la legge 21 maggio 2021, n. 69, ha modificato l’art. 15 bis del D.Lgs n. 37/2021 come segue: «al comma 8, capoverso Art. 15-bis, comma 1, le parole: “1 gennaio 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023»). Tuttavia, il medesimo assume sicuramente un significato fondamentale anche prima della sua entrata in vigore, consegnando allinterprete un importante dato positivo in ordine alla nozione e alla disciplina dellAgente Sportivo.

 

In questo contesto, non può condividersi la tesi di parte attrice, secondo cui il rapporto tra le parti in causa non sarebbe regolato dalle norme sportive in quanto la scrittura privata non è stata sottoscritta tra soggetti sottoposti alle regole del citato ordinamento.

 

Tenuto conto, invero, di quanto poco sopra esposto in ordine alle caratteristiche dell’attività svolta dagli Agenti Sportivi, deve ritenersi che non è la partecipazione, nell’ambito del regolamento negoziale, di un soggetto previamente abilitato e, dunque, sottoposto alle regole dellordinamento sportivo, a qualificare le prestazioni a carico del medesimo quale attività di Agente Sportivo. Piuttosto, per individuare la natura del rapporto contrattuale occorre far riferimento al contenuto oggettivo ed intrinseco dello stesso, nel senso che il contratto può essere ricondotto nellambito dell’attività dell’Agente Sportivo quando ha ad oggetto lo svolgimento di attività di mediazione e di consulenza che presenta le caratteristiche poco sopra riassunte.


 

Depone in tal senso l’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 37/2021, secondo cui «presso il


CP_5  è


istituito il Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto lagente sportivo, ai fini dello svolgimento della professione di cui all'articolo 3».

 

Dunque, non è la preventiva abilitazione a qualificare l’attività dellAgente Sportivo, ma è piuttosto il tipo di attiviad imporre liscrizione.

 

Volgendo lo sguardo al contratto oggetto di causa, può osservarsi che le prestazioni che il regolamento negoziale pone a carico della società appellante non sembrerebbero essere riconducibili alla sola attività di consulenza sportiva. Si legge, infatti, nella premessa della


scrittura  privata  che  il  Sig.


Controparte_2


«per  motivi  tendenti  ad  una  evoluzione


professionale, noncallinserimento in società calcistiche qualificate, ha individuato la necessità di farsi assistere nel prossimo futuro da una Struttura con esperienza in materia di


Org_6


e   di   Gestione   dei   rapporti   professionali   nel   settore   del   Calcio


Professionistico che lo assistano con specifici compiti di Consulenza Sportiva e Gestione Manageriale ai fini di individuare la collocazione professionale più consona alle proprie


aspettative  e  lo  consiglino  nella  gestione  dei  rapporti  con  la

appartenenza durante il periodo di prestazione professionale».


Organizzazione_7     di


 

Dal tenore del regolamento contrattuale sembrerebbe emergere che lattività di consulenza sia funzionalmente orientata allinserimento del professionista in società calcistiche qualificate, secondo lo schema astrattamente delineato dallart. 3, comma 1, del D.Lgs. 37/2021, a mente del quale lAgente Sportivo fornisce servizi professionali di assistenza, consulenza e mediazione mettendo in contatto due o più soggetti operanti nellambito di una disciplina sportiva. In altri termini, tali prestazioni di natura consultiva assumono un ruolo accessorio e strumentale alla collocazione della prestazione sportiva presso una Società qualificata, risultando in parte qua sovrapponibile alla tipica attività dellAgente Sportivo.

 

Del  resto,  è  solo  in  ossequio  a  questa  chiave  di  lettura  che  la  stipula  del  contratto  di


prestazione sportiva con la società calcistica


Parte_3


, per la stagione sportiva


2017/2018, in assenza dellintermediazione della società attrice, può configurarsi come inadempimento del contratto in oggetto.

 

Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che il contratto in oggetto fosse inefficace perché non conforme al Regolamento degli agenti dei calciatori. Difformità che deve ribadirsi in questa sede vuoi in relazione al requisito nella necessaria iscrizione dellAgente sportivo, vuoi in relazione alle prescrizioni di forma, le quali impongono lutilizzo di appositi formulari per la stipula dei contratti nei quali sia parte l’Agente medesimo.

 

Per le ragioni innanzi esposte, il motivo di appello attraverso il quale si denuncia l’erronea qualificazione del rapporto contrattuale deve essere dichiarato infondato.

 

  1. Il rigetto di tale motivo di appello determina l’assorbimento del secondo motivo, con il quale l’appellante contesta la sentenza di primo grado a causa del mancato accoglimento della richiesta istruttoria ex art. 210 cod. proc. civ. Invero è solo nella prospettiva della validità del contratto oggetto di causa che può acquisire rilevanza la copia del contratto di prestazione

sportiva stipulato dal signor


Controparte_2


con la società


Parte_3


, ai fini della


quantificazione del corrispettivo dovuto alla odierna attrice.


  1. Con lunico motivo di impugnazione incidentale contesta l’appellato il capo di sentenza relativo alle spese, con il quale il giudice di primo grado ha disposto la compensazione delle spese di lite, «attesa la complessità della questione trattata».

 

Evidenzia, in proposito, l’appellato che «A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 13 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132 come modificato dalla legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162, l’art. 92, comma 2, c.p.c. viene sottoposto ad un processo di integrale revisione, dal momento che scompare da esso la previsione di carattere aperto che contrassegna il regime della compensazione delle spese di lite - rappresentata un tempo dalla locuzione sui “giusti motivi” divenuti poi, con la riforma del 2009, per ragioni di maggiore rigore espressivo, “gravi ed eccezionali ragioni” - per lasciare invece posto ad una previsione di tipo “tassativo”, ristretta peraltro a due soli casi oltre a quello della soccombenza reciproca, e cioè l’assoluta novità della questione trattata” ed il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, al di fuori dei quali casi non è quindi consentito al giudice la compensazione delle spese di lite».

 

Il motivo di appello deve essere accolto.

 

Occorre in proposito osservare che già prima della modifica operata dallart. 13 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132 come modificato dalla legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162, all’art. 92 cod. proc. civ., la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare in diverse occasioni che il provvedimento di compensazione, totale o parziale, delle spese per

«gravi ed eccezionali ragioni» (secondo il testo novellato dall’art. 2 della L. 28 dicembre 2005, n. 263) dovesse essere corredato da un adeguato supporto motivazionale relativamente ai presupposti della compensazione (Cass., Sez. Un., 30 luglio 2008, n. 20598; Cass., 23 marzo 2009, n. 6970, Cass., 12 gennaio 2012, ord. n. 316). E ciò in quanto un regolamento delle spese di lite che, ai sensi dellart. 92 c.p.c., sia tale da lasciare a carico della parte risultata, in tutto o in parte vincitrice, gli oneri difensivi in misura tale da elidere, o addirittura superare, il valore del bene giuridico tutelato in sede processuale, si risolve nella sostanziale vanificazione del fondamentale diritto di agire o difendersi in giudizio per la tutela delle situazioni giuridiche di vantaggio riconosciute dallordinamento.

 

In questa prospettiva, il requisito della esplicita indicazione nella motivazione delle ragioni che giustificano una deroga al principio di soccombenza nella regolamentazione delle spese di lite non appare soddisfatto quando la compensazione si basa sulla «complessità della questione trattata», in quanto tale formula, per la sua genericità, non consente il controllo sulla congruità delle ragioni poste dal giudice a fondamento della sua decisione.

 

Le considerazioni pocanzi svolte devono a fortiori ribadirsi sulla scorta nel vigente testo dell’art. 92 c.p.c., applicabile ratione temporis alla presente causa, il quale consente la compensazione delle spese esclusivamente in tre ipotesi tassative, vale a dire nei casi di soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, nonché, a seguito dellintervento della Corte Costituzionale del 19/04/2018 n° 77 anche in residuali casi di gravi ed eccezionali ragioni” quivi in ogni caso non ricorrenti.

 

Segue alla soccombenza, e alle considerazioni appena svolte, la condanna della società attrice


al pagamento delle spese di lite del doppio grado in favore dell’appellato, liquidate in dispositivo ai sensi del dm 55/2014, come modificato dal d.m. 37/2018, avuto riguardo ai valori minimi ivi indicati, stante la trattazione di questioni non significativamente complesse, nonché dello scaglione fino a € 26.000,00, con attribuzione al richiedente difensore antistatario.

 

  1. Occorre dare atto limitatamente all’appello principale della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell’art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall’art. 1 comma 17 della legge 228/2012, a mente del quale «quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis», disposizione, giusta il successivo comma 18, applicabile «ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore», ovvero – attesa la entrata in vigore della cennata novella dal 1.1.2013 – dal 31 gennaio 2013.

 

 

P.Q.M.


definitivamente pronunziando sull’appello proposto da

Parte_1


nei confronti di


Controparte_2


, noncsull’appello incidentale spiegato da questultimo, avverso la sentenza


del  Tribunale  di  Nola,  I  sez.  civile,  in  composizione  monocratica,  n.  2606/2019,  del 23.12.2019, disattese ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

 

    1. Rigetta l’appello principale;
    2. Accoglie l’appello incidentale;
    3. Per l’effetto, condanna la

Parte_1


alla rifusione delle spese del doppio


grado in favore dellappellato, liquidate in € 1.618,00, per il primo grado, e in € 1.889,00, per il secondo grado, oltre rimborso forfetario, iva e ca., con attribuzione;

 

    1. atto limitatamente all’appello principale della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell’art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall’art. 1 comma 17 della legge 228/2012.

Così deciso il 21 giugno 2022

Il Presidente estensore Eugenio Forgillo

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