CORTE DI APPELLO DI NAPOLI – SENTENZA N. 4309/2024 DEL 28/10/2024

 

 

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Nona Sezione Civile

 

In persona dei magistrati:

 

Dott. Pasquale Maria Cristiano                Presidente Dott. Antonio Criscuolo Gaito                                           Consigliere

Avv. Flora de Caro                                      Giudice Ausiliario - Relatore ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nel processo di appello iscritto al numero 2643 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell’anno 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli numero 1547 pubblicata il 14 febbraio 2022 e non notificata, avente a oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e vertente

 

tra

 


 

Parte_1


(cf


C.F._1


)  in  proprio  e  nella  quali di  legale


 

rappresentante della


Controparte_1


(p. iva


P.IVA_1


), rappresentato


 

e    difeso   dallAvv.    Luciano    Ruggiero    Malagnini    (cf


C.F._2                    ),


 

elettivamente domiciliato in Nola (Na), Via S. Felice, 16, nello studio del difensore, giust mandato   alle   liti    margin dell’atto   d citazione   i appello   (pe le


comunicazioni: fax 0818233231 - pec

 

 

 

 

e


Email_1


;

 

appellante


 


 

Controparte_2


(cf


C.F._3


) rappresentato    difeso,


 

congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti omissis  (cf


C.F._4                    )


e omissis  (cf


C.F._5


), elettivamente domiciliato nello studio


 

dell’Avv. omissis in Colle Val d’Elsa (SI), Via XXV Aprile, 42, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione e appello incidentale (per le comunicazioni:


fax 05771793097 - pec


Email_2                          ;


 

appellato-appellante incidentale

 

CONCLUSIONI

 

All’udienza del 7 maggio 2024, svolta a trattazione scritta, le parti concludevano come da note telematiche e insistevano per l’accoglimento delle rispettive domande.

 

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

 


 

Parte_1


, in proprio e nella qualidi legale rappresentante della


[...]


 

CP_1


richiedeva  e  otteneva  dal  Tribunale  di  Napoli  ingiunzione  di


 

pagamento n. 926/2015 nei confronti di


Controparte_2


, dell’importo di €


 

33.600,00 oltre accessori, a titolo di compenso per l’attività di agente sportivo svolta

 

in suo favore.

 


Avverso l’ingiunzione proponeva opposizione


Controparte_2


invocandone


 

la revoca, con rigetto della domanda di riconoscimento del compenso.

 

Si   costituiva   in   giudizio   l’opposto   chiedendo,   a    sua   volta,    la   conferma

 

dell’ingiunzione.

 

Il Tribunale, all’esito del giudizio, di natura documentale, accoglieva parzialmente


 

l’opposizione con la seguente motivazione: Quanto alla doglianza dello di cui al punto 1 deve osservarsi che nel mandato concluso tra lo


 

 

CP_2


CP_2


 

 

ed il


Pt_1


con riferimento al compenso da attribuire all’agente, è stato concordato il


 

riconoscimento di una somma determinata nella misura percentuale del 5% del corrispettivo annuo lordo del calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva.


 

Tale previsione va coordinata con quanto previsto dal regolamento della


Org_1


per


 

l’esercizio dellattività di agente di calciatori tenuto conto che il mandato ha richiamato il detto regolamento per quanto non espressamente previsto nel contratto.

Ciò posto, è decisivo considerare che l’art. 17, comma 3, prevede che l’agente ed il

 

calciatore devono convenire in anticipo se il primo è remunerato con il pagamento di


una somma forfettaria da effettuarsi alla data di decorrenza del contratto di prestazione sportiva che l’agente ha negoziato per il calciatore o mediante il pagamento di una quota annuale, determinata in misura percentuale rispetto all’importo individuato al comma precedente (reddito annuo lordo del calciatore risultante dal contratto depositato e  ratificato compresi eventuali compensi straordinari una tantum dovuti alla firma del contratto) da effettuarsi al termine dellannualicontrattuale.

Deriva  che  la  quota  del  compenso  del  Fedele  maturata  in  relazione  al  reddito


 

percepito  dallo


CP_2


per  la  stagione  2014/2015  è  divenuta  esigibile  al


 

termine della stagione, ovvero il 30.6.2015.

 

Tale conclusione non è superata  dal  rilievo  che lo mandato al Fedele senza giusta causa.


 

 

CP_2


 

 

ha revocato  il


Considerato che nel contratto nulla è stato stabilito con riguardo alla revoca senza

 

giusta causa, deve affermarsi che in questo caso rimane fermo il diritto dellagente al compenso ma non muta la disciplina del relativo pagamento ed il particolare il termine fissato per l’adempimento dell’obbligo.


Deriva che il compenso del


Pt_1


riferito a quanto percepito dallo


CP_2


per


 

la stagione 2014/2015 non era esigibile al momento in cui è stata proposta l’istanza

 

monitoria.


 

Ciò precisato, va dato atto che il compenso maturato dal


Pt_1


con riferimento a


 

quanto percepito dallo


CP_2


per la stagione sportiva 2014/2015 è stato


 

versato alla


Controparte_1


il 30.6.2015.


 

Quanto al compenso del Fedele per la stagione 2015/2016, è pacifico che la società


 

con la quale lo


CP_2


ha stipulato il contratto di prestazione sportiva con


 

l’assistenza come agente dellopposto (contratto tra lo


CP_2


ed il


Org_2


 

[...]


per il periodo 1.4.2014-30.6.2016) è stata dichiarata fallita il 19.3.2015 e che la


 

squadra di cui era proprietaria la società fallita non ha partecipato alla stagione sportiva 2015/2016.


Quanto all’attività svolta allo


CP_2


nel periodo di riferimento, si tratta della


 

prestazione  sportiva  resa  in  favore  della


CP_3


in  virtù  di  un  contratto


 

concluso il 24.7.2015 con l’assistenza di un diverso agente.

 

Venendo in rilievo un reddito frutto di un contratto concluso in un momento in cui il

 

rapporto tra l’opponente e l’opposto non era più in vigore e sulla base dell’assistenza


 

prestata da un altro soggetto nessun compenso compete al


Pt_1


Quanto alle somme rivendicate sullimporto corrisposto allo


CP_2


in ragione


 

del  buon  piazzamento  in  classifica  del


Org_2


nella stagione 2013/2014,


 

occorre considerare che in base al mandato il compenso dellagente doveva essere parametrato al corrispettivo annuo lordo del calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva.


La somma versata allo


CP_2


per il buon posizionamento della squadra di


 

proprietà del


Org_2


nella stagione 2013/2014 è ricompresa nel corrispettivo


 

incassato dal calciatore alla luce della previsione del contratto di prestazione sportiva.

Non rileva quanto previsto dal regolamento (art. 17, comma 2, che esclude dal calcolo della retribuzione i benefits, i premi e/o qualsiasi bonus o privilegio che non sia certo) giacché la disciplina dello stesso, stando allaccordo tra calciatore ed agente, poteva e doveva operare solo in relazione a quanto non previsto in contratto.

Nel caso in esame questultimo rimanda per lindividuazione del compenso dellagente

 

al corrispettivo lordo risultante dal contratto di prestazione sportiva e non è dubbio che la somma di cui si discute integri una componente del corrispettivo incassato


dallo


CP_2


dal


Org_2


in esecuzione di quanto previsto nel contratto


 

di prestazione sportiva.


 

Consegue che lo


CP_2


deve versare al


Pt_1


la somma di euro 4.200,00 oltre


 

iva  con  interessi  legali  dal  26.2.2015  (momento  in  cui  è  stato  notificato  allo


 

CP_2


il decreto opposto).


 

Non compete al Fedele il compenso commisurato sull’incentivo allesodo, in quanto la somma versata al calciatore non rientra tra quelle previste dal contratto di prestazione sportiva.

Alla luce delle considerazioni che precedono il decreto opposto deve essere revocato.


 

Controparte_2


va condannato al pagamento in favore di


Parte_1


 

ed in luogo e su disposizione di questo a favore della


Controparte_1


della


 

somma di euro 4.200,00 oltre iva ed interessi legali dal 26.2.2015 al saldo.

 

Le spese del giudizio di opposizione sono compensate tenuto conto della reciproca soccombenza”.


 

Parte_1


, in proprio e nella qualità, proponeva appello avverso la decisione,


 

con atto di citazione notificato a mezzo pec l’8 giugno 2022 invocandone l’integrale

 

riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “1) Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di


Napoli dichiarare fondati i motivi di impugnazione, con la consequenziale riforma

 

integrale della impugnata sentenza e, per l’effetto, Voglia:

 

  1. accertare e dichiarare che, nel caso sottoposto allattenzione del Giudice di prima

 

istanza, sussistevano tutti i requisiti previsti dalla legge per dichiarare che:

 


  • il credito vantato dal

Pt_1


nei confronti dello


CP_2


, con riferimento al


 

contratto di mandato concluso in data 15.05.2013 con scadenza 13.05.2015, è da ritenersi certo, liquido ed esigibile ed esatto nel suo ammontare atteso che lo stesso si


riferisce ai compensi dovuti al


Pt_1


per lattività da questi svolta, nellinteresse del


 

calciatore, solo ed unicamente per il contratto di prestazione sportiva stipulato da


 

quest’ultimo,  con  la  società

 

30.06.2016;


Org_3


,  con  decorrenza  dal  01.04.2014  al


 

  • l’importo del citato credito è stato esattamente determinato in quanto è relativo alla parte fissa del contratto per le stagioni 2014/2015 e 2015/2016, alla parte variabile dello stesso nonché all”incentivo all’esodo”;
  • residua un credito, in favore del

Pt_1


di € 13.650,00 oltre IVA, con riferimento


 

alla parte fissa del compenso relativo alla stagione sportiva 2015/2016; un credito di

 

 2.100,00  oltre  IVA,  con  riferimento  allincentivo  all’esodo,  stagione  sportiva


 

2014/2015 e, pertanto, il sig. citati importi.


CP_2


andrà condannato al versamento dei


 

  1. Voglia, in ogni caso, condannare l’appellato

Controparte_2


, al pagamento


 

delle spese e competenze del doppio grado del giudizio, con attribuzione”.

 

Con comparsa depositata il 12 settembre 2022, per ludienza fissata in citazione del


 

20 ottobre 2022, si costituiva in giudizio


Controparte_2


chiedendo il rigetto


 

del gravame e proponendo, a sua volta, appello incidentale, rassegnando le seguenti

 

conclusioni: “Piaccia all’On. Corte d’Appello di Napoli, contrariis reiectis, in relazione all’appello principale

in tesi

 

respingere tutte le domande avanzate dall’appellante e confermare integralmente la

 

sentenza impugnata;

 

in ipotesi denegata e residuale


qualora venga accertato in favore dell’Agente il diritto al compenso per la stagione 2015/2016 determinare lo stesso tenendo conto del minor reddito del calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva in vigore nella stagione sportiva 2015/2016;

 

in relazione all’appello incidentale

 

accertare  e  dichiarare  non  dovuto  il  compenso  per  l’Agente  calcolato  sulla

 

retribuzione variabile/premi/bonus risultanti dal contratto di prestazione sportiva e


 

per l’effetto riformare la sentenza nella parte impugnata e condannare la


[...]


 

Controparte_1


come legalmente rappresentata e


Parte_1


, in solido tra


 

loro, a restituire a


Controparte_2


la somma di € 5.209,54 oltre interessi dal


 

dì del dovuto al pagamento.

 

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa per entrambi i gradi di giudizio”.

 

Ritualmente instaurato il contraddittorio, acquisito il fascicolo del precedente grado di giudizio, all’udienza del 25 ottobre 2022, il processo veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni.

 

All’udienza del 7 maggio 2024, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti come da rispettive note, la Corte riservava la decisione con concessione dei termini di cui all’art. 190 cpc.

 

Lappellante e l’appellato-appellante incidentale depositavano comparse e memorie di replica conclusionale che non presentano carattere di particolare novità.

 

Lappellante principale, dopo aver ripercorso lo svolgimento del processo di primo grado e trascritta la decisione, nei passi motivazionali rilevanti, formula un unico motivo di gravame, suddiviso in paragrafi così rubricati:

 

“1) Sulla non esigibilità dei compensi calcolati sulla parte fissa del contratto stipulato


 

dal calciatore


CP_2


con la società


Org_3


 

  1. Sulla insussistenza di ogni diritto e/o pretesa della parte opposta a calcolare e percepire un compenso sulle somme risultanti dall’accordo per il  c.d. “incentivo all’esodo”;
  2. Sulla insussistenza di ogni diritto del fedele a richiedere un compenso calcolato

 

sulla retribuzione fissa risultante dal contratto stipulato dal calciatore


CP_2


con il


Org_3


riferita alla stagione sportiva 2015/2016;


 

  1. Sul riferimento al contratto di prestazione sportiva sottoscritto con la  società

 

calcistica


Organizzazione_4


””.


 


La prima doglianza formulata dal


Pt_1


con la quale si chiede la riforma della


 

sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato la non esigibilidel compenso al momento della proposizione dell’azione monitoria, pari a € 13.650,00 con riferimento al contratto per la stagione 2014/2015 - essendo maturato il relativo diritto solo il 30 giugno 2015 - e, dunque, dichiararsi la “legittimità del comportamento


del dott.


Parte_1


(pag. 11 appello), difetta di interesse risolvendosi nell’istanza


 

di modifica della motivazione del provvedimento senza che a essa sia accompagnata una qualsivoglia richiesta, anche solo in ordine al regolamento delle spese di lite, vieppiù tenuto conto che, con riguardo a tale capo della domanda, come già dato atto dal  primo  giudice,  è  cessata  la  materia  del  contendere,  essendo  pacifico  che


Controparte_2


ha versato l’importo richiesto.


 

Con ulteriore argomento di censura l’appellante principale si duole che il Tribunale abbia escluso dal calcolo del compenso dovuto all’agente sportivo l’incentivo all’esodo,


corrisposto il 28 settembre 2014 per il passaggio al


Org_5


, trattandosi di un


 

emolumento versato al calciatore che costituisce, in ogni caso, reddito, come affermato anche dalla Giustizia Sportiva, sicché la somma di € 2.100,00 doveva essere riconosciuta all’agente.

 

La questione sollevata è, in punto di diritto, speculare a quella oggetto di appello


 

incidentale, ove


Controparte_2


invoca la riforma della sentenza di primo grado


 

nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto dovuta la somma di € 4.200,00, calcolata

 

sugli importi corrisposti al calciatore per il buon posizionamento della squadra di


 

proprie del


Org_2


nella  stagione  2013/2014.  Argomenta  l’appellante


 

incidentale, infatti, che il Tribunale abbia erroneamente riconosciuto un corrispettivo calcolato sulla parte di retribuzione variabile, ritenendo prevalente l’accordo contrattuale tra Agente e calciatore che prevede il calcolo del compenso sulla retribuzione risultante dal contratto di prestazione sportiva, rispetto al Regolamento Agenti di Calciatori dell’8 aprile 2010 che esclude dal calcolo del compenso i benefit, laddove, invece il Regolamento era espressamente richiamato nel contratto e ricomprende nel calcolo del compenso all’agente solo la retribuzione in parte fissa e gli


eventuali corrispettivi una tantum pagati alla firma.

 


Il contratto di mandato, allegato al decreto ingiuntivo dal


Pt_1


non risulta


 

versato in atti, essendo stati prodotti dall’appellante principale, in questo grado di giudizio, unicamente il ricorso, l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, la comparsa di costituzione, il comunicato 14 TFN FIGC, il saldo premi maturati e la variazione di tesseramento.

 

Il Tribunale, ritenuto non rilevante il disposto dell’art. 17, comma 2 del Regolamento, ha dato atto che il mandato richiama il più volte menzionato Regolamento FICG, al quale rimanda per quanto non espressamente previsto.

 

Con riguardo al compenso dell’agente, il Tribunale ha, altresì, statuito che  il contratto la prevedeva in misura del 5% del corrispettivo lordo annuo del calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva.

 

In difetto di deroga espressa al Regolamento, è a questo che va, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, operato riferimento per l’individuazione della retribuzione annua lorda, con particolare riguardo alla disposizione dell’art. 17, comma 2, la quale, appunto, prevede, che “L’importo del compenso dovuto all’Agente ... è calcolato sulla base del reddito lordo annuo del calciatore, secondo quanto risulta dal contratto depositato e ratificato, compresi eventuali compensi straordinari una- tantum dovuti alla firma del contratto. Nel calcolo della retribuzione non rientra il valore di altri benefits, i premi a punto e/o qualsiasi tipo di bonus o privilegio che non sia certo”.

 

Tanto premesso, con riguardo alla doglianza dell’appellante principale, è evidente che l’incentivo all’esodo, non previsto dal contratto, non può essere considerato nella base di calcolo del compenso spettante all’agente sportivo, e tanto a prescindere dalla natura o meno retributiva del beneficio, doglianza che va, pertanto, respinta.


 

Quanto al premio per il buon piazzamento della squadra, la difesa di


Pt_1


 

argomenta che la misura del detto bonus fosse certa, poiché previsto dal contratto di prestazione sportiva, benché l’erogazione dello stesso fosse sottoposta a condizione e, dunque, da ricomprendersi nel calcolo del compenso. Il detto contratto, che risulta allegato al ricorso per ingiunzione, non è stato, anch’esso, peraltro, prodotto dalla


difesa del


Parte_2


La norma posta dall’art. 17, comma 2, Regolamento FIGC 2010, va interpretata, innanzitutto, secondo il senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, dunque, il concetto di “certo” non può che essere ricondotto che a quello di “sicuro, sia nell’ammontare che nella debenza.

 

Inoltre, come evidenziato dall’appellante incidentale, nel Regolamento Federale (doc. 14 prod. Scognamiglio I grado), all’art. 20 venivano espressamente esclusi tutti i benefici, premi o qualsiasi tipo di bonus che non fossero “garantiti(not guaranteed), tanto a conferma che la base di calcolo va riferita alla sola retribuzione fissa del calciatore che è, appunto, garantita.


 

Il successivo regolamento


Org_1


2015 ha rimosso la previsione che escludeva i


 

benefici non certi, disponendo, al punto 6.3, che “Le parti, nello stabilire l’entità del corrispettivo dovuto al Procuratore Sportivo, possono (ndr non debbono) fare riferimento ai seguenti criteri per la sua determinazione: - l’ammontare totale del corrispettivo dovuto al Procuratore Sportivo per l’assistenza fornita a un Calciatore o a un Club per la stipula di un contratto di prestazione sportiva tra un Calciatore e una Società Sportiva non dovrà eccedere il 3% della retribuzione base complessiva lorda del Calciatore”, lasciando, dunque, le parti libere di convenire una diversa base di calcolo.

 

In conclusione, quindi, trattandosi di un elemento variabile della retribuzione, il premio per il buon piazzamento della squadra non va ricompreso, secondo la previsione del Regolamento all’epoca in vigore, nella retribuzione annua sulla quale calcolare il compenso e il relativo motivo di appello incidentale va accolto.

 

Fondate sono, invece, le doglianze dell’appellante principale, afferenti al pagamento del compenso per la stagione sportiva 2015/2016.


 

Il contratto pluriennale stipulato con


Org_3


risulta definitivamente ceduto


 

a               Parte_3


in data 8 luglio 2014 (variazione di tesseramento prodotta da


 

entrambe le parti), rimanendo, pertanto, irrilevanti le vicende fallimentari e di revoca


 

dell’affiliazione di


Org_3


, intervenute dal marzo 2015, epoca nella quale la socie


 

non era più parte contrattuale.

 

Lo Scognamiglio non ha in alcun modo documentato, e ancor prima allegato, le


 

vicende modificativa ed estintiva del contratto ceduto da


Org_3      a


Parte_3            ,


 

che andava a scadere il 30 maggio 2016, né le diverse condizioni economiche, solo


genericamente allegate, rimanendo per tale ragione, irrilevante, quanto al compenso


 

maturato dal


Pt_1


l’esistenza di un ulteriore contratto, per la stagione 2015/2016,


 

stipulato con l’assistenza di diverso procuratore con l’


CP_3


 

Lart. 17, comma 8, del Regolamento dispone, infatti, che “In caso di risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità della prestazione del calciatore, che non sia dovuta a dolo o a colpa grave dello stesso, all’Agente è dovuto soltanto il compenso per il periodo di vigenza del contratto, ricadendo, in tal modo sullo Scognamiglio


l’onere di provare la risoluzione del contratto, stipulato con l’assistenza del


Pt_1


, per


 

impossibilidella prestazione del calciatore e che essa non fosse a lui imputabile,

 

onere che non è stato assolto dall’odierno appellante incidentale.

 


Per le medesime ragioni, in carenza di prova di non imputabilità a


CP_2


 

delle modifiche e/o estinzioni del rapporto contrattuale pluriennale, non può trovare accoglimento la domanda subordinata riproposta dall’appellante incidentale di parametrare il compenso eventualmente dovuto alla retribuzione effettivamente percepita dal calciatore.

 

La sentenza di primo grado deve, per tale ragione, essere riformata sul punto e


 

Controparte_2


dovrà  corrisponderall’agente  sportivo  il  compenso,  nella


 

misura pattuita di € 13.650,00, oltre accessori e interessi legali dalla data della domanda, detratte le documentate somme già corrisposte, seppur ad altro titolo, in esecuzione della sentenza di primo grado.

 

Lesito complessivo del giudizio consente di compensare integralmente tra le parti

 

le spese di lite del doppio grado.

 

PQM

 

la Corte, definitivamente pronunciando sull’appello principale avverso la sentenza del


 

Tribunale di Napoli numero 1547 pubblicata il 14 febbraio 2022, proposto da


Pt_1


 

 

[...


[...]


, in proprio e nella qualidi legale rappresentante della


Controparte_1


nonché sull’appello incidentale proposto da


Controparte_2


, così dispone:


 

  1. accoglie parzialmente l’appello principale e, in  parziale riforma dell’impugnata

 

sentenza, condanna


Controparte_2


a pagare in favore di


Parte_1


, in


 

proprio e  nella qualidi legale  rappresentante della


Controparte_1                 la


 

complessiva somma di € 13.650,00 oltre accessori e interessi legali dalla data della


domanda, detratto quanto già corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado;

 

  1. accoglie  l’appello  incidentale  e,  in  parziale  riforma  dell’impugnata  sentenza,

 

dichiara non dovuto da


Controparte_2


l’importo di € 4.200,00 oltre accessori;


 

  1. compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.

 

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 25 ottobre 2024 Il Giudice Ausiliario estensore                                                      Il Presidente

avv. Flora de Caro                                  dott. Pasquale Maria Cristiano

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