CORTE DI APPELLO DI NAPOLI – SENTENZA N. 4309/2024 DEL 28/10/2024
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott. Pasquale Maria Cristiano Presidente Dott. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 2643 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell’anno 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli numero 1547 pubblicata il 14 febbraio 2022 e non notificata, avente a oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
tra
Parte_1
(cf
C.F._1
) in proprio e nella qualità di legale
rappresentante della
Controparte_1
(p. iva
P.IVA_1
), rappresentato
e difeso dall’Avv. Luciano Ruggiero Malagnini (cf
C.F._2 ),
elettivamente domiciliato in Nola (Na), Via S. Felice, 16, nello studio del difensore, giusta mandato alle liti a margine dell’atto di citazione in appello (per le
comunicazioni: fax 0818233231 - pec
e
Email_1
;
appellante
Controparte_2
(cf
C.F._3
), rappresentato e difeso,
congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti omissis (cf
C.F._4 )
e omissis (cf
C.F._5
), elettivamente domiciliato nello studio
dell’Avv. omissis in Colle Val d’Elsa (SI), Via XXV Aprile, 42, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione e appello incidentale (per le comunicazioni:
fax 05771793097 - pec
Email_2 ;
appellato-appellante incidentale
CONCLUSIONI
All’udienza del 7 maggio 2024, svolta a trattazione scritta, le parti concludevano come da note telematiche e insistevano per l’accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte_1
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della
[...]
CP_1
richiedeva e otteneva dal Tribunale di Napoli ingiunzione di
pagamento n. 926/2015 nei confronti di
Controparte_2
, dell’importo di €
33.600,00 oltre accessori, a titolo di compenso per l’attività di agente sportivo svolta
in suo favore.
Avverso l’ingiunzione proponeva opposizione
Controparte_2
invocandone
la revoca, con rigetto della domanda di riconoscimento del compenso.
Si costituiva in giudizio l’opposto chiedendo, a sua volta, la conferma
dell’ingiunzione.
Il Tribunale, all’esito del giudizio, di natura documentale, accoglieva parzialmente
l’opposizione con la seguente motivazione: “Quanto alla doglianza dello di cui al punto 1 deve osservarsi che nel mandato concluso tra lo
CP_2
CP_2
ed il
Pt_1
con riferimento al compenso da attribuire all’agente, è stato concordato il
riconoscimento di una somma determinata nella misura percentuale del 5% del corrispettivo annuo lordo del calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva.
Tale previsione va coordinata con quanto previsto dal regolamento della
Org_1
per
l’esercizio dell’attività di agente di calciatori tenuto conto che il mandato ha richiamato il detto regolamento per quanto non espressamente previsto nel contratto.
Ciò posto, è decisivo considerare che l’art. 17, comma 3, prevede che l’agente ed il
calciatore devono convenire in anticipo se il primo è remunerato con il pagamento di
una somma forfettaria da effettuarsi alla data di decorrenza del contratto di prestazione sportiva che l’agente ha negoziato per il calciatore o mediante il pagamento di una quota annuale, determinata in misura percentuale rispetto all’importo individuato al comma precedente (reddito annuo lordo del calciatore risultante dal contratto depositato e ratificato compresi eventuali compensi straordinari una tantum dovuti alla firma del contratto) da effettuarsi al termine dell’annualità contrattuale.
Deriva che la quota del compenso del Fedele maturata in relazione al reddito
percepito dallo
CP_2
per la stagione 2014/2015 è divenuta esigibile al
termine della stagione, ovvero il 30.6.2015.
Tale conclusione non è superata dal rilievo che lo mandato al Fedele senza giusta causa.
CP_2
ha revocato il
Considerato che nel contratto nulla è stato stabilito con riguardo alla revoca senza
giusta causa, deve affermarsi che in questo caso rimane fermo il diritto dell’agente al compenso ma non muta la disciplina del relativo pagamento ed il particolare il termine fissato per l’adempimento dell’obbligo.
Deriva che il compenso del
Pt_1
riferito a quanto percepito dallo
CP_2
per
la stagione 2014/2015 non era esigibile al momento in cui è stata proposta l’istanza
monitoria.
Ciò precisato, va dato atto che il compenso maturato dal
Pt_1
con riferimento a
quanto percepito dallo
CP_2
per la stagione sportiva 2014/2015 è stato
versato alla
Controparte_1
il 30.6.2015.
Quanto al compenso del Fedele per la stagione 2015/2016, è pacifico che la società
con la quale lo
CP_2
ha stipulato il contratto di prestazione sportiva con
l’assistenza come agente dell’opposto (contratto tra lo
CP_2
ed il
Org_2
[...]
per il periodo 1.4.2014-30.6.2016) è stata dichiarata fallita il 19.3.2015 e che la
squadra di cui era proprietaria la società fallita non ha partecipato alla stagione sportiva 2015/2016.
Quanto all’attività svolta allo
CP_2
nel periodo di riferimento, si tratta della
prestazione sportiva resa in favore della
CP_3
in virtù di un contratto
concluso il 24.7.2015 con l’assistenza di un diverso agente.
Venendo in rilievo un reddito frutto di un contratto concluso in un momento in cui il
rapporto tra l’opponente e l’opposto non era più in vigore e sulla base dell’assistenza
prestata da un altro soggetto nessun compenso compete al
Pt_1
Quanto alle somme rivendicate sull’importo corrisposto allo
CP_2
in ragione
del buon piazzamento in classifica del
Org_2
nella stagione 2013/2014,
occorre considerare che in base al mandato il compenso dell’agente doveva essere parametrato al corrispettivo annuo lordo del calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva.
La somma versata allo
CP_2
per il buon posizionamento della squadra di
proprietà del
Org_2
nella stagione 2013/2014 è ricompresa nel corrispettivo
incassato dal calciatore alla luce della previsione del contratto di prestazione sportiva.
Non rileva quanto previsto dal regolamento (art. 17, comma 2, che esclude dal calcolo della retribuzione i benefits, i premi e/o qualsiasi bonus o privilegio che non sia certo) giacché la disciplina dello stesso, stando all’accordo tra calciatore ed agente, poteva e doveva operare solo in relazione a quanto non previsto in contratto.
Nel caso in esame quest’ultimo rimanda per l’individuazione del compenso dell’agente
al corrispettivo lordo risultante dal contratto di prestazione sportiva e non è dubbio che la somma di cui si discute integri una componente del corrispettivo incassato
dallo
CP_2
dal
Org_2
in esecuzione di quanto previsto nel contratto
di prestazione sportiva.
Consegue che lo
CP_2
deve versare al
Pt_1
la somma di euro 4.200,00 oltre
iva con interessi legali dal 26.2.2015 (momento in cui è stato notificato allo
CP_2
il decreto opposto).
Non compete al Fedele il compenso commisurato sull’incentivo all’esodo, in quanto la somma versata al calciatore non rientra tra quelle previste dal contratto di prestazione sportiva.
Alla luce delle considerazioni che precedono il decreto opposto deve essere revocato.
Controparte_2
va condannato al pagamento in favore di
Parte_1
ed in luogo e su disposizione di questo a favore della
Controparte_1
della
somma di euro 4.200,00 oltre iva ed interessi legali dal 26.2.2015 al saldo.
Le spese del giudizio di opposizione sono compensate tenuto conto della reciproca soccombenza”.
Parte_1
, in proprio e nella qualità, proponeva appello avverso la decisione,
con atto di citazione notificato a mezzo pec l’8 giugno 2022 invocandone l’integrale
riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “1) Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di
Napoli dichiarare fondati i motivi di impugnazione, con la consequenziale riforma
integrale della impugnata sentenza e, per l’effetto, Voglia:
- accertare e dichiarare che, nel caso sottoposto all’attenzione del Giudice di prima
istanza, sussistevano tutti i requisiti previsti dalla legge per dichiarare che:
- il credito vantato dal
Pt_1
nei confronti dello
CP_2
, con riferimento al
contratto di mandato concluso in data 15.05.2013 con scadenza 13.05.2015, è da ritenersi certo, liquido ed esigibile ed esatto nel suo ammontare atteso che lo stesso si
riferisce ai compensi dovuti al
Pt_1
per l’attività da questi svolta, nell’interesse del
calciatore, solo ed unicamente per il contratto di prestazione sportiva stipulato da
quest’ultimo, con la società
30.06.2016;
Org_3
, con decorrenza dal 01.04.2014 al
- l’importo del citato credito è stato esattamente determinato in quanto è relativo alla parte fissa del contratto per le stagioni 2014/2015 e 2015/2016, alla parte variabile dello stesso nonché all’”incentivo all’esodo”;
- residua un credito, in favore del
Pt_1
di € 13.650,00 oltre IVA, con riferimento
alla parte fissa del compenso relativo alla stagione sportiva 2015/2016; un credito di
€ 2.100,00 oltre IVA, con riferimento all’incentivo all’esodo, stagione sportiva
2014/2015 e, pertanto, il sig. citati importi.
CP_2
andrà condannato al versamento dei
- Voglia, in ogni caso, condannare l’appellato
Controparte_2
, al pagamento
delle spese e competenze del doppio grado del giudizio, con attribuzione”.
Con comparsa depositata il 12 settembre 2022, per l’udienza fissata in citazione del
20 ottobre 2022, si costituiva in giudizio
Controparte_2
chiedendo il rigetto
del gravame e proponendo, a sua volta, appello incidentale, rassegnando le seguenti
conclusioni: “Piaccia all’On. Corte d’Appello di Napoli, contrariis reiectis, in relazione all’appello principale
in tesi
respingere tutte le domande avanzate dall’appellante e confermare integralmente la
sentenza impugnata;
in ipotesi denegata e residuale
qualora venga accertato in favore dell’Agente il diritto al compenso per la stagione 2015/2016 determinare lo stesso tenendo conto del minor reddito del calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva in vigore nella stagione sportiva 2015/2016;
in relazione all’appello incidentale
accertare e dichiarare non dovuto il compenso per l’Agente calcolato sulla
retribuzione variabile/premi/bonus risultanti dal contratto di prestazione sportiva e
per l’effetto riformare la sentenza nella parte impugnata e condannare la
[...]
Controparte_1
come legalmente rappresentata e
Parte_1
, in solido tra
loro, a restituire a
Controparte_2
la somma di € 5.209,54 oltre interessi dal
dì del dovuto al pagamento.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa per entrambi i gradi di giudizio”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, acquisito il fascicolo del precedente grado di giudizio, all’udienza del 25 ottobre 2022, il processo veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni.
All’udienza del 7 maggio 2024, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti come da rispettive note, la Corte riservava la decisione con concessione dei termini di cui all’art. 190 cpc.
L’appellante e l’appellato-appellante incidentale depositavano comparse e memorie di replica conclusionale che non presentano carattere di particolare novità.
L’appellante principale, dopo aver ripercorso lo svolgimento del processo di primo grado e trascritta la decisione, nei passi motivazionali rilevanti, formula un unico motivo di gravame, suddiviso in paragrafi così rubricati:
“1) Sulla non esigibilità dei compensi calcolati sulla parte fissa del contratto stipulato
dal calciatore
CP_2
con la società
Org_3
- Sulla insussistenza di ogni diritto e/o pretesa della parte opposta a calcolare e percepire un compenso sulle somme risultanti dall’accordo per il c.d. “incentivo all’esodo”;
- Sulla insussistenza di ogni diritto del fedele a richiedere un compenso calcolato
sulla retribuzione fissa risultante dal contratto stipulato dal calciatore
CP_2
con il
Org_3
riferita alla stagione sportiva 2015/2016;
- Sul riferimento al contratto di prestazione sportiva sottoscritto con la società
calcistica
Organizzazione_4
””.
La prima doglianza formulata dal
Pt_1
con la quale si chiede la riforma della
sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato la non esigibilità del compenso al momento della proposizione dell’azione monitoria, pari a € 13.650,00 con riferimento al contratto per la stagione 2014/2015 - essendo maturato il relativo diritto solo il 30 giugno 2015 - e, dunque, dichiararsi la “legittimità del comportamento
del dott.
Parte_1
(pag. 11 appello), difetta di interesse risolvendosi nell’istanza
di modifica della motivazione del provvedimento senza che a essa sia accompagnata una qualsivoglia richiesta, anche solo in ordine al regolamento delle spese di lite, vieppiù tenuto conto che, con riguardo a tale capo della domanda, come già dato atto dal primo giudice, è cessata la materia del contendere, essendo pacifico che
Controparte_2
ha versato l’importo richiesto.
Con ulteriore argomento di censura l’appellante principale si duole che il Tribunale abbia escluso dal calcolo del compenso dovuto all’agente sportivo l’incentivo all’esodo,
corrisposto il 28 settembre 2014 per il passaggio al
Org_5
, trattandosi di un
emolumento versato al calciatore che costituisce, in ogni caso, reddito, come affermato anche dalla Giustizia Sportiva, sicché la somma di € 2.100,00 doveva essere riconosciuta all’agente.
La questione sollevata è, in punto di diritto, speculare a quella oggetto di appello
incidentale, ove
Controparte_2
invoca la riforma della sentenza di primo grado
nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto dovuta la somma di € 4.200,00, calcolata
sugli importi corrisposti al calciatore per il buon posizionamento della squadra di
proprietà del
Org_2
nella stagione 2013/2014. Argomenta l’appellante
incidentale, infatti, che il Tribunale abbia erroneamente riconosciuto un corrispettivo calcolato sulla parte di retribuzione variabile, ritenendo prevalente l’accordo contrattuale tra Agente e calciatore che prevede il calcolo del compenso sulla retribuzione risultante dal contratto di prestazione sportiva, rispetto al Regolamento Agenti di Calciatori dell’8 aprile 2010 che esclude dal calcolo del compenso i benefit, laddove, invece il Regolamento era espressamente richiamato nel contratto e ricomprende nel calcolo del compenso all’agente solo la retribuzione in parte fissa e gli
eventuali corrispettivi una tantum pagati alla firma.
Il contratto di mandato, allegato al decreto ingiuntivo dal
Pt_1
non risulta
versato in atti, essendo stati prodotti dall’appellante principale, in questo grado di giudizio, unicamente il ricorso, l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, la comparsa di costituzione, il comunicato 14 TFN FIGC, il saldo premi maturati e la variazione di tesseramento.
Il Tribunale, ritenuto non rilevante il disposto dell’art. 17, comma 2 del Regolamento, ha dato atto che il mandato richiama il più volte menzionato Regolamento FICG, al quale rimanda per quanto non espressamente previsto.
Con riguardo al compenso dell’agente, il Tribunale ha, altresì, statuito che il contratto la prevedeva in misura del 5% del corrispettivo lordo annuo del calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva.
In difetto di deroga espressa al Regolamento, è a questo che va, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, operato riferimento per l’individuazione della retribuzione annua lorda, con particolare riguardo alla disposizione dell’art. 17, comma 2, la quale, appunto, prevede, che “L’importo del compenso dovuto all’Agente ... è calcolato sulla base del reddito lordo annuo del calciatore, secondo quanto risulta dal contratto depositato e ratificato, compresi eventuali compensi straordinari una- tantum dovuti alla firma del contratto. Nel calcolo della retribuzione non rientra il valore di altri benefits, i premi a punto e/o qualsiasi tipo di bonus o privilegio che non sia certo”.
Tanto premesso, con riguardo alla doglianza dell’appellante principale, è evidente che l’incentivo all’esodo, non previsto dal contratto, non può essere considerato nella base di calcolo del compenso spettante all’agente sportivo, e tanto a prescindere dalla natura o meno retributiva del beneficio, doglianza che va, pertanto, respinta.
Quanto al premio per il buon piazzamento della squadra, la difesa di
Pt_1
argomenta che la misura del detto bonus fosse certa, poiché previsto dal contratto di prestazione sportiva, benché l’erogazione dello stesso fosse sottoposta a condizione e, dunque, da ricomprendersi nel calcolo del compenso. Il detto contratto, che risulta allegato al ricorso per ingiunzione, non è stato, anch’esso, peraltro, prodotto dalla
difesa del
Parte_2
La norma posta dall’art. 17, comma 2, Regolamento FIGC 2010, va interpretata, innanzitutto, secondo il senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, dunque, il concetto di “certo” non può che essere ricondotto che a quello di “sicuro”, sia nell’ammontare che nella debenza.
Inoltre, come evidenziato dall’appellante incidentale, nel Regolamento Federale (doc. 14 prod. Scognamiglio I grado), all’art. 20 venivano espressamente esclusi tutti i benefici, premi o qualsiasi tipo di bonus che non fossero “garantiti” (not guaranteed), tanto a conferma che la base di calcolo va riferita alla sola retribuzione fissa del calciatore che è, appunto, garantita.
Il successivo regolamento
Org_1
2015 ha rimosso la previsione che escludeva i
benefici non certi, disponendo, al punto 6.3, che “Le parti, nello stabilire l’entità del corrispettivo dovuto al Procuratore Sportivo, possono (ndr non debbono) fare riferimento ai seguenti criteri per la sua determinazione: - l’ammontare totale del corrispettivo dovuto al Procuratore Sportivo per l’assistenza fornita a un Calciatore o a un Club per la stipula di un contratto di prestazione sportiva tra un Calciatore e una Società Sportiva non dovrà eccedere il 3% della retribuzione base complessiva lorda del Calciatore”, lasciando, dunque, le parti libere di convenire una diversa base di calcolo.
In conclusione, quindi, trattandosi di un elemento variabile della retribuzione, il premio per il buon piazzamento della squadra non va ricompreso, secondo la previsione del Regolamento all’epoca in vigore, nella retribuzione annua sulla quale calcolare il compenso e il relativo motivo di appello incidentale va accolto.
Fondate sono, invece, le doglianze dell’appellante principale, afferenti al pagamento del compenso per la stagione sportiva 2015/2016.
Il contratto pluriennale stipulato con
Org_3
risulta definitivamente ceduto
a Parte_3
in data 8 luglio 2014 (variazione di tesseramento prodotta da
entrambe le parti), rimanendo, pertanto, irrilevanti le vicende fallimentari e di revoca
dell’affiliazione di
Org_3
, intervenute dal marzo 2015, epoca nella quale la società
non era più parte contrattuale.
Lo Scognamiglio non ha in alcun modo documentato, e ancor prima allegato, le
vicende modificativa ed estintiva del contratto ceduto da
Org_3 a
Parte_3 ,
che andava a scadere il 30 maggio 2016, né le diverse condizioni economiche, solo
genericamente allegate, rimanendo per tale ragione, irrilevante, quanto al compenso
maturato dal
Pt_1
l’esistenza di un ulteriore contratto, per la stagione 2015/2016,
stipulato con l’assistenza di diverso procuratore con l’
CP_3
L’art. 17, comma 8, del Regolamento dispone, infatti, che “In caso di risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità della prestazione del calciatore, che non sia dovuta a dolo o a colpa grave dello stesso, all’Agente è dovuto soltanto il compenso per il periodo di vigenza del contratto”, ricadendo, in tal modo sullo Scognamiglio
l’onere di provare la risoluzione del contratto, stipulato con l’assistenza del
Pt_1
, per
impossibilità della prestazione del calciatore e che essa non fosse a lui imputabile,
onere che non è stato assolto dall’odierno appellante incidentale.
Per le medesime ragioni, in carenza di prova di non imputabilità a
CP_2
delle modifiche e/o estinzioni del rapporto contrattuale pluriennale, non può trovare accoglimento la domanda subordinata riproposta dall’appellante incidentale di parametrare il compenso eventualmente dovuto alla retribuzione effettivamente percepita dal calciatore.
La sentenza di primo grado deve, per tale ragione, essere riformata sul punto e
Controparte_2
dovrà corrispondere all’agente sportivo il compenso, nella
misura pattuita di € 13.650,00, oltre accessori e interessi legali dalla data della domanda, detratte le documentate somme già corrisposte, seppur ad altro titolo, in esecuzione della sentenza di primo grado.
L’esito complessivo del giudizio consente di compensare integralmente tra le parti
le spese di lite del doppio grado.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando sull’appello principale avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli numero 1547 pubblicata il 14 febbraio 2022, proposto da
Pt_1
[...
[...]
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della
Controparte_1
nonché sull’appello incidentale proposto da
Controparte_2
, così dispone:
- accoglie parzialmente l’appello principale e, in parziale riforma dell’impugnata
sentenza, condanna
Controparte_2
a pagare in favore di
Parte_1
, in
proprio e nella qualità di legale rappresentante della
Controparte_1 la
complessiva somma di € 13.650,00 oltre accessori e interessi legali dalla data della
domanda, detratto quanto già corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado;
- accoglie l’appello incidentale e, in parziale riforma dell’impugnata sentenza,
dichiara non dovuto da
Controparte_2
l’importo di € 4.200,00 oltre accessori;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 25 ottobre 2024 Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
avv. Flora de Caro dott. Pasquale Maria Cristiano