CORTE DI APPELLO DI NAPOLI – SENTENZA N. 436/2022 DEL 04/02/2022

 

 

 

 

 

 

composta dai magistrati:


LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

 

PRIMA SEZIONE CIVILE


 

  1. dott. Fulvio Dacomo                             Presidente rel.
  2. dott. Antonio Mungo                            Consigliere
  3. dott. Francesco GesRizzi Ulmo       Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nel giudizio di impugnazione di lodo arbitrale iscritto al n. 958/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente


 

 

Parte_1


 

(c.f.


tra

 

CodiceFiscale_1


 

), nato a Napoli il 06.08.1981, rapp.to e


 

difeso, in virtù di procura rilasciata in calce all’atto di impugnazione, dallavv. Aniello Natale (c.f.


 

CodiceFiscale_2


), per quanto ancora occorrer possa domiciliato presso la Cancelleria della


 

Corte d’Appello, in mancanza di elezione di domicilio nel Comune di Napoli,

 

 

 

e


 

 

  • impugnante -

 

CP_1


(c.f.


CodiceFiscale_3


), nato a Napoli il 15.11.1976, in proprio e quale


 

legale rappresentante della


Controparte_2


(c.f.


P.IVA_1


), con sede in Napoli, Via


 

Scarlatti n. 153, rappresentati e difesi, giusta procura su foglio separato allegato alla comparsa di


 

costituzione e risposta, dall’avv. Enrico Maria Buonfantino  (c.f.

 

studio in Napoli, Galleria Vanvitelli n. 33,


CodiceFiscale_4


, con


 

- impugnati -

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI


 

Con atto notificato il 22.2.2019,


Parte_1


impugnava il lodo arbitrale, emesso il


 

23.10.2018 e notificatogli in data 20.12.2018, con il quale il collegio arbitrale a maggioranza aveva


respinto le questioni inerenti il difetto di giurisdizione e/o competenza e, nel merito, respinta


 

l’eccezione di prescrizione, l’aveva condannato al pagamento in favore di


CP_1               in


 

proprio e quale legale rappresentante della


Controparte_2


degli importi di 31.692,05 € e


 

di 78.465,75 €, quali compensi pattuiti per l’attività di mandato svolta dagli impugnati in relazione al contratto con cui la società sportiva Lazio il 27.6.2008 si era assicurata le sue prestazioni calcistiche.

Deduceva l’impugnante la nullità del lodo per incompetenza degli arbitri, ai sensi dellart. 829 comma 4 c.p.c., in combinato con l’art. 817 c.p.c., in quanto lart. 11 del contratto sottoscritto il 29.1.2008 aveva devoluto ogni controversia ad un arbitrato rituale amministrato dalla Camera


Arbitrale costituita presso la


CP_3


e tale clausola non poteva essere interpretata, come fatto dalla


 

Corte d’Appello di Napoli nella sentenza n. 3127/2017 (che aveva accolto l’eccezione di difetto di


 

giurisdizione nel giudizio di opposizione ai decreti ingiuntivi ottenuti dal


CP_1 ), nel senso di


 

fondare una competenza arbitrale generica o comunque riferibile all’arbitrato rituale di cui allart.

 

806 e ss. c.p.c., avendo invece le parti inteso riferirsi alla giustizia sportiva amministrata dalla CP_3


 

(la Camera Arbitrale presso la CP_3


e, ad esito della sua soppressione, il Collegio di Garanzia dello


 

Sport); la sentenza sulla competenza resa dalla Corte d’Appello, inoltre, non era passibile di costituire giudicato esterno, spiegando effetti solo davanti al giudice dello stesso processo e non anche al di fuori del processo in cui era stata resa.

Instava pertanto, previa sospensione della efficacia esecutiva del lodo, per la declaratoria di sua nullità con vittoria di spese di lite e distrazione in favore del procuratore.

Si costituivano in giudizio gli impugnati, deducendo l’inammissibilidellimpugnazione in quanto i motivi dedotti non avevano alcun collegamento con la norma richiamata dellart. 829 comma 4 c.p.c.; evidenziando che il lodo aveva seguito pedissequamente le indicazioni rese dalla Corte d’Appello con la sentenza n. 3127/2017, passata in giudicato; che non esisteva alcuna altra autorità federale deputata a conoscere della controversia, in quanto il Collegio di Garanzia dello


Sport previsto dal


Org_1


on aveva alcuna competenza nelle controversie patrimoniali tra agenti e


 

calciatori. Concludeva per la declaratoria di inammissibilità dell’appello e per il suo rigetto, con

 

vittoria di spese di lite e distrazione in favore del procuratore.

 

Precisate le conclusioni all’udienza collegiale del 22.12.2021, la causa passava in decisione, previo decorso dei termini ridotti di giorni 20 + 20, ai sensi dellart. 190 c.p.c., concessi per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

 

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Va preliminarmente detto che alla presente controversia si applica il testo degli artt. 827 e


seguenti c.p.c. nel testo novellato dal d. lgs. n. 40/2006, normativa questa che si applica agli arbitrati la cui domanda sia stata proposta dopo lentrata in vigore del citato decreto legislativo (2.3.2006) e pertanto anche al presente, iniziato con domanda proposta 8.9.2017, in base alla clausola arbitrale contenuta nel contratto di mandato sottoscritto dalle parti in data 29.1.2008.

Va ancora premesso che, per quel che rileva ai fini della presente decisione, costituiscono principi saldamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, tra loro collegati, e qui ribaditi non ravvisandosi ragioni per discostarsene (cfr. anche Cass. n. 11950/2003, che:

Ora, l’impugnazione si presenta inammissibile, sotto vari aspetti. In primo luogo per difetto di specificità, per totale carenza di indicazione, nellatto introduttivo del giudizio, del motivo di nullità del lodo arbitrale impugnato, come riferibile alle varie fattispecie indicate dall’art. 829 c.p.c., essendo stata genericamente dedotta la nullità per incompetenza degli arbitri ai sensi dellart. 829 co. 4 c.p.c., in combinato disposto con lart. 817 c.p.c., senza tuttavia che alla specifica ipotesi di nullità denunciata sia seguita una corrispondente motivazione della dedotta nulli.

Lart. 829 comma 4 c.p.c., infatti, prevede i casi in cui è sempre ammessa l’impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, tra le quali non rientra la fattispecie, non trattandosi di controversie disciplinate dallart. 409 c.p.c. né trattandosi di risolvere questioni pregiudiziali su materie che non possono essere oggetto di convenzione di arbitrato.

Il motivo di impugnazione richiamato appare dunque inconferente sia con la motivazione resa dagli arbitri sia con lo sviluppo motivazionale dellimpugnazione.

Latto di impugnazione potrebbe essere individuato come riferibile allart. 829 comma 1 n. 4

 

c.p.c. (ritenendosi  frutto di errore materiale il riferimento allart. 829 comma 4), secondo cui


l’impugnazione per nullità è ammessa se il lodo ha pronunciato fuori dai limiti della convenzione di arbitrato o ha deciso il merito della controversia in ogni altro caso in cui il merito non poteva essere deciso, ma anche in tal caso l’impugnazione sarebbe inammissibile. In primo luogo, infatti, il motivo di appello si limita ad affermare essere errata la motivazione svolta dal Collegio Arbitrale, in quanto non corrispondente alla volontà delle parti e non vincolata dalla sentenza della Corte d’Appello, passata in giudicato, che aveva già affermato la competenza degli arbitri di cui al c.p.c., senza però provvedere ad una specifica censura del percorso motivazionale reso dagli arbitri per giungere ad una affermazione della propria competenza. E va detto che non è ammissibile la proposizione di mere osservazioni critiche nei confronti della decisione sfavorevole, volte a promuovere una diversa e più favorevole interpretazione rispetto a quella formulata dagli arbitri, senza indicazione degli errori di diritto in cui essi sarebbero caduti, poicin tal modo non si chiede una valutazione di legittimità, ma un totale riesame del merito della controversia.

Inoltre, viene richiesta dall’impugnante a questa Corte di procedere ad una diversa valutazione della volontà contrattuale delle parti, come espressa nella clausola compromissoria contenuta nel contratto di mandato del 29.1.2008, senza però provvedere a produrre in giudizio l’elemento cardine della attività interpretativa, ovvero proprio il contratto di mandato. Limpossibilità pertanto di provvedere ad una diversa interpretazione della volontà delle parti, per mancanza di produzione del contratto, determina comunque l’inammissibilità dell’impugnazione.

Infine, secondo principi largamente consolidati della Suprema Corte (cfr. sul punto Cass. n. 21177/2019, va detto che è ormai pacifico che, in materia di arbitrato, L'eccezione di compromesso sollevata innanzi al giudice ordinario, adito sebbene la controversia sia stata deferita ad arbitri, attiene  al  merito   non   all giurisdizione    alla competenza,   i quant  rapporti tra giudici ed arbitri non si pongono sul  piano  della  ripartizione  del  potere  giurisdizionale tra giudici, ed il valore della clausola compromissoria consiste proprio nella rinuncia alla giurisdizione ed all'azione giudiziaria; ne deriva che, seppure formulata in termini di accoglimento o rigetto di una eccezione di incompetenza, la decisione con cui il giudice, in presenza di una eccezione di compromesso, risolvendo la questione così posta, chiude o non chiude il processo davanti a sé, deve essere considerata come decisione pronunciata su questione preliminare di merito, percinerente alla validità o all'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria, con la conseguenza che essa deve essere impugnata mediante appello, formandosi il giudicato ove questo non sia proposto. Ne consegue dunque anche sotto tale profilo la inammissibilità dell’impugnazione, per essersi formato il giudicato sulla eccezione di compromesso, non essendo stata impugnata la sentenza della Corte d’Appello n. 3127/2017.

Limpugnazione   deve    pertanto   essere    dichiarata   inammissibile   e    va    condannato


l’impugnante alla rifusione in favore degli impugnati delle spese di lite del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, ai sensi del d.m. n. 55/2014, con esclusione del compenso previsto per la fase istruttoria, in quanto non svoltasi.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’impugnante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presentazione dellimpugnazione. Tale norma è infatti applicabile anche al giudizio di impugnazione di lodo arbitrale, in considerazione della generica terminologia utilizzata dalla norma, e del sostanziale avvicinamento delle impugnazioni dei lodi ex art. 828 c.p.c. a quelle dei provvedimenti emessi dall’A.G..

P.Q.M.

 

La  Corte  di  Appello  di  Napoli,  Prima  Sezione  civile,  definitivamente  pronunziando  sulla


 

impugnazione proposta da


Parte_1


nei confronti di


CP_1


e della


[...]


 

CP_2


avverso il lodo sottoscritto in Napoli, in data 23 e 26 ottobre 2018, dal collegio


 

arbitrale composto dagli avv. Luciana Verde, Flavia Tortorella e Giuseppe Marotta, così provvede:


 

-----Dichiara  inammissibile  l’impugnazione, e  condanna


Parte_1


alla  rifusione  in


 

favore degli impugnati delle spese di lite del presente procedimento, che si liquidano in complessivi 8.000,00 € per compensi, oltre 15% rimborso forfettario spese generali; con distrazione in favore dell’avv. Enrico Maria Buonfantino, ai sensi dell’art. 93 c.p.c..

-----Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dell’appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presentazione dell’impugnazione.

Così deciso in Napoli il 2.2.2022.

 

Il Presidente est. dr. Fulvio Dacomo

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