CORTE DI APPELLO DI ROMA– SENTENZA N. 1088/2021 DEL 01/02/2021

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

quarta sezione civile composta dai magistrati

 

Giovanni Buonomo

presidente

Maria Enrica Puoti

consigliere

Antonella Miryam Sterlicchio

consigliere rel.

 

 

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2839 del registro generale degli affari contenziosi dellanno 2014, passata in decisione in data 11.6.2020 e vertente tra

 

 

Parte_1

Avv. OMISSIS Avv. OMISSIS E

 

Controparte_1

Avv.

OMISSIS

 Avv. 

OMISSIS

Avv.

OMISSIS

 

 

 

 

FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA


§1   –    Con   citazione   ex   art.   828   c.p.c.,


Parte_1


proponeva


impugnazione avverso il lodo emesso dal Collegio Arbitrale del Tribunale


Nazionale di Arbitrato per lo Sport (


CP_2


presso il


CP_3


in data 30


aprile 2013, chiedendo di dichiararne la nullità, di accogliere le domande

formulate  al


CP_2


con  conseguente  annullamento  o  rideterminazione


della sanzione della squalifica di 5 anni e di preclusione a far parte dellordinamento sportivo. Chiedeva di espletare listruttoria negata in sede arbitrale.


La         CP_1                             Controparte_1


si  costituiva,  contestava


quanto   dedotto   nellatto    di    citazione    e    chiedeva    il    rigetto    della impugnazione.

Con provvedimento dell8 giugno 2020, questa Corte, in applicazione della normativa sullemergenza sanitaria da Covid-19, disponeva la trattazione scritta della causa, ordinando alle parti il deposito del foglio di precisazione delle conclusioni e, trattenuta la causa in decisione, assegnava alle parti il termine di venti giorni per il deposito della comparsa conclusionale e di ulteriori venti giorni per il deposito della memoria di replica.

 

 


§ 1.1 - Il


Pt_1


precisava le conclusioni come segue:


 

 

“Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: - accertare e dichiarare la nullità del lodo arbitrale impugnato per i motivi esposti nell’atto di impugnazione del lodo; nel merito, previo eventuale espletamento di


ulteriore istruzione probatoria, accogliere le domande formulate dalla difesa


[...]


Pt_1


nel corso del procedimento arbitrale, rigettando ogni contraria domanda ed


eccezione; conclusioni che si richiamano: - in via principale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30, comma III, T.N.A.S., ravvisatine i presupposti, accogliere il presente ricorso ed annullare, ovvero dichiarare nulla la sanzione della squalifica per 5 anni


con preclusione inflitta al calciatore


Parte_1


incolpato come da deferimento del


procuratore Federale n. 8011/33pf11-12/SP/BLP con il quale venivano contestate le violazioni di cui agli artt. 9, 7, commi 1-2-5-6-, ed agli artt. 6, 1 del C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale . Com. Uff. b. 101/CDN del 18.06.2012) confermata della Corte di Giustizia Federale a Sezioni Unite con Comunicato Ufficiale

n. 002/CGF (2012/2013) pubblicato in Roma il 6.07.2012 a seguito delle riunioni del 2, 3, 5 e 6 luglio 2012 con la quale ha respinto il ricorso dell’esponente; - In via subordinata, vista la carenza degli elementi costituenti, alla luce delle argomentazioni in premessa, la fattispecie di cui all’art. 9 C.G.S., annullare la sentenza in parte qua e rideterminare la relativa sanzione; - in via subordinata alternativa e/o cumulativa alla


domanda sub. 2: vista la carenza degli elementi costituenti, alla luce delle considerazioni in premessa, la fattispecie di cui all’art. 7 C.G.S., annullare la sentenza in parte qua e rideterminare la relativa sanzione; In via subordinata alternativa e/o cumulativa alla domanda sub. 2: vista la carenza degli elementi costituenti, alla luce delle argomentazioni in premessa, la fattispecie di cui all’art. 6 C.G.S., annullare la sentenza in parte de qua e rideterminare la relativa sanzione. In via istruttoria:  -


Acquisire il fascicolo di ufficio presso la segreteria del Collegio Arbitrale del


CP_2


(verbali di udienza, ordinanze e produzioni documentali delle parti); - ammettere prova


testimoniale dei seguenti capitoli:


Testimone_1


nato a Lignano il 4.1.1982 e


residente in Aqui Terme (AL), Strada della Maggiora n. 52, sulle seguenti circostanze: “in relazione alle dichiarazioni rese al GIP presso Tribunale di Cremona in data 22 e 23 dicembre 2011 nonché alle dichiarazioni rese in data 27 dicembre 2011 e 12 marzo


2012 innanzi a P.M. Dott.


Persona_1


– Procuratore Capo di Cremona


(procedimento penale b. 3628/2010 r.g.n.r. Mod. 21) – affinché precisi la fonte della


propria conoscenza dei fatti riferiti”; -


Controparte_4


, domiciliato presso l’avv.


OMISSIS

, via Marsilio Ficino, 5 Roma. Tale nuova prova si rende necessaria in quanto in un diverso procedimento innanzi agli organi della Giustizia Federale della FIGC nel corso dell’udienza davanti la Commissione Disciplina Nazionale del 25 luglio


2013


CP_4


riferiva esclusivamente la circostanza della conoscenza con


Tes_1


tramite


Parte_1


specificando  però,  inoltre,  che  lo  stesso  incolpato  non  si


adoperava  ulteriormente  per  i  contatti  con  i  cosiddetti  zingari  autonomamente


sviluppati  dai  soli


Tes_1       e


CP_4


Si chiede eventualmente che laddove il


giudice dovesse aprire la fase istruttoria la concessione di un termine per il deposito di memorie istruttorie. Si chiede il rigetto delle domande e/o eccezioni promosse da controparte nella comparsa di costituzione ed in particolar modo si contesta l’illegittimità della correzione dell’errore materiale del lodo essendo intervenuta oltre i limiti stabiliti dall’art. 826 c.p.c.; si contesta l’applicabilità al caso di specie della cosiddetta normativa sui filtri in appello in quanto il presente procedimento non è un appello bensì una impugnazione tipizzata a cui il legislatore ha deciso di indicare la Corte di Appello come giudice competente; l’autonomia dell’ordinamento sportivo non può mai pregiudicare l’applicazione della normativa di ordine pubblico processuale su tutti il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa; infondata è


l’eccezione di difetto di giurisdizione in quanto le parti aderendo al Regolamento


CP_2


hanno accettato il richiamo alle norme ivi contenute che prevedono l’impugnazione del lodo nelle forme di cui all’art. 827 c.p.c. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del procedimento arbitrale e del presente giudiziO. Richiamata ogni difesa.”

 

 

§ 1.2 - La F.I.G.C. precisava nel modo seguente:

“Piaccia all’Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis: -a) in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di giurisdizione sull’azione e sulle richieste formulate da  parte  avversa;  -  b)  in  via  preliminare,  dichiarare  inammissibile  l’appello  per


violazione  dell’art.  342  c.p.c:  -c)  in  via  principale,  rigettare  l’appello  di


Pt_1


 

Pt_1


, perché inammissibile ed infondato, per i motivi dedotti in narrativa; -d) in via


meramente subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto delle richieste di cui alle precedenti lett. a),b),c) e di accoglimento di un motivo di nullità del lodo, rimettere il


giudizio rescissorio al competente organo presso il


CP_3


Con vittoria di spese e


compensi di legge per entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, ci si oppone


all’ammissione della prova testimoniale del Sig.


Testimone_1


poiché generica, non


articolata  in  capitoli  ed  irrilevante  ai  fini  del  decidere.  Ci  si  oppone,  altresì,


all’ammissione  della  prova  testimoniale  del  Sig.


Controparte_4


poiché


inammissibile, non essendo stata richiesta nel giudizio arbitrale oggetto del presente gravame”.

 

 

§ 2. – Limpugnazione contiene due motivi.

 

 

§ 2.1 – Il primo è intitolato: VIOLAZIONE ART. 829 NN. 7 E 9 C.P.C.”.


Si  duole  il


Pt_1


che  il  Collegio  arbitrale  non  abbia  fissato


ludienza di discussione così violando il diritto di difesa.

 

§ 2.2 –  Il secondo motivo è intitolato: VIOLAZIONE ART. 829 NN. 7 E 9 C.P.C ”.


Il     Pt_1


lamenta che sia stato violato il diritto di difesa poicil


Collegio arbitrale non ha ammesso la sua istanza di escussione del teste


 

Testimone_1

dellimpugnante.


,   già   escusso   in   altre   sedi   senza   il   contraddittorio


 

 

§ 3. - L’impugnazione è inammissibile per difetto di giurisdizione.

Ritiene il Collegio, anche sulla scorta di quanto eccepito dalla FIGC

in sede di comparsa conclusionale, di dover ribadire lorientamento espresso da questa Corte con la sentenza n. 4149 del 2017, pronunciata in fattispecie del tutto analoga.

Nella citata sentenza, questa Corte ha affermato che Linsussistenza della giurisdizione deriva dallesegesi degli artt. 1, 2 e 3 del D.L. 19 agosto 2003, n. 220, convertito in legge, con modificazioni, dallart. 1 della legge17 ottobre 2003, n. 280.

Tale fonte primaria, nel rispetto dei principi costituzionali, “riconosce e favorisce lautonomia dellordinamento sportivo nazionale,


quale articolazione dellordinamento sportivo internazionale facente capo

al                  Organizzazione_1                       ”.

Conseguentemente, ispira al “principio di autonomia” i rapporti tra l’ordinamento sportivo” e il diritto statuale, con lunica eccezione dei “casi di rilevanza per lordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con lordinamento sportivo”.

L’art. 2 del decreto in esame fissa positivamente alcuni casi in cui tale rilevanza, per definizione dello stesso legislatore, senzaltro non ricorre.

È dunque riservata allordinamento sportivo, in forza di tale norma di legge (con il corollario che ogni giudice statuale difetta in radice di giurisdizione in proposito), ogni questione avente ad oggetto:

“a) losservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dellordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;

b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e lirrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive”.

Ne consegue che nessuna violazione di tali norme sportive può considerarsi di alcun rilievo per l’ordinamento giuridico dello Stato.

Infatti, lart. 3 del decreto in esame conferma che – ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti” (in quanto si tratta non già di norme interne dellordinamento sportivo, ma della disciplina di rapporti di lavoro subordinato o autonomo, o comunque ad essi assimilati) – tra “ogni altra


controversia  avente  ad  oggetto  atti  del


Organizzazione_2


 

[...]


o delle Federazioni sportive” soltanto quelle non riservat[e] agli


organi  di  giustizia  dellordinamento  sportivo  ai  sensi  dellarticolo  2, [sono] devolut[e] alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo”.

Solo per queste ultime, perciò, lart. 3 del decreto stabilisce, al comma 2, la competenza funzionale del T.A.R. del Lazio con sede in Roma.

Essendo riservate allordinamento sportivo, per definizione di legge tali controversie sono infatti prive di ogni rilievo per il diritto statuale. Il Collegio ritiene che questa sia lunica interpretazione del dato normativo coerente e compatibile con esso.

Nessun rilievo può essere attribuito, pertanto, a tali fini alle conseguenze ulteriori -  anche se patrimonialmente rilevanti - che possano


indirettamente    derivare    da    atti    che    la    legge    considera    propri dellordinamento sportivo e a questultimo puramente riservati.

Risulta evidente, infatti, la scelta operata dal legislatore pur consapevole che lapplicazione di una norma regolamentare sportiva ovvero lirrogazione di una sanzione disciplinare sportiva possono avere anche un consistente rilievo patrimoniale indiretto.

Il che impedisce un’opzione interpretativa differente da quella operata dal legislatore.

È palese che lerronea applicazione del regolamento sportivo può comportare ricadute economiche e che identiche conseguenze derivino dallapplicazione di sanzioni disciplinari.

Non ignora certo il Collegio che l’applicazione del regolamento e l’irrogazione delle più gravi sanzioni disciplinari quasi sempre producono conseguenze patrimoniali indirette di rilevante entità.

Tuttavia tali conseguenze normativamente non dispiegano alcun rilievo ai fini della verifica di sussistenza della giurisdizione statuale che, infatti, il legislatore ha radicato solo nei casi diversi da quelli, espressamente eccettuati, di cui allart. 2, comma 1, del decreto legge citato, e di cui si è già detto.

Una tale opzione normativa, essendo stata operata a livello primario, non è soggetta ad altro vaglio che a quello costituzionale.

Nella legge, infatti, non vi è alcuna affermazione che gli atti, giusti o sbagliati, di applicazione delle norme regolamentari sportive o delle sanzioni disciplinari debbano avere rilievo, o meno, nellordinamento giuridico dello Stato, secondo che derivino conseguenze patrimoniali (più o meno gravi) dalla decisione sportiva; in essa, viceversa, è espressamente stabilita lirrilevanza per lordinamento statuale di ogni applicazione di norme regolamentari o di sanzioni disciplinari sportive, quali che ne siano le relative conseguenze indirette.

Conforme risulta lorientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione che, con la sentenza resa a Sezioni unite del 23 marzo 2004, n. 5775, ha così ricostruito – per quanto viene ora in rilievo – il sistema normativo introdotto dal cit. “decreto legge 19 agosto 2003, n. 220, contenente disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva, convertito nella legge 17 ottobre 2003, n.280”.

“Il decreto, prendendo implicitamente atto della complessità organizzativa  e  strutturale  dellordinamento  sportivo,  stabilisce  che  i


rapporti tra questo e lordinamento dello Stato sono regolati in base al principio di autonomia, “salvi i casi di rilevanza per lordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo” (art. 1 primo comma)”.

“La giustizia sportivasi riferisce, così, alle ipotesi in cui si discute dellapplicazione delle regole sportive; quella statale è chiamata, invece, a risolvere le controversie che presentano una rilevanza per l’ordinamento generale, concernendo la violazione di diritti soggettivi o interessi legittimi”.

Per individuare i casi in cui si applicano le sole regole tecnico - sportive, con conseguente riserva agli organi della giustizia sportiva della risoluzione             delle             corrispondenti        controversie,   è    stabilito           che allordinamento sportivo nazionale è riservata la disciplina delle questioni aventi ad   oggetto: a) losservanza    e             lapplicazione                            delle norme regolamentari, organizzative e statutarie di quellordinamento e delle sue articolazioni,  al  fine  di  garantire  il  corretto  svolgimento  delle  attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle sanzioni disciplinari sportive (art. 2, primo comma)”. “In queste materie vige il sistema del cd. “vincolo sportivo”. Le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati, infatti, hanno l’onere di


adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del


CP_3


e delle


federazioni sportive indicate negli articoli 15 e 16 del decreto legislativo n. 242 del 1999, gli organi di giustizia dellordinamento sportivo” (art. 2, secondo comma)”.

“I casi di rilevanza per lordinamento dello Stato delle situazioni giuridiche soggettive, connesse con l’ordinamento sportivo, sono attribuiti alla giurisdizione del giudice ordinario ed a quella esclusiva del giudice amministrativo”.

Il primo comma dellart. 3 del decreto legge, in particolare, devolve al giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto i rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti. Alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, invece, è devoluta ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o dalle Federazioni sportive non riservata agli organi  di  giustizia dellordinamento sportivo ai sensi dellart. 2.

La constatazione che anche le Sezioni Unite abbiano ricostruito il sistema  in  termini  strettamente  aderenti  a  quelli  posti  dal  legislatore


ordinario, conforta nel ritenere che è questa lunica corretta esegesi del decreto legge n. 220/2003, in esame.

Ebbene, poiché nel caso in esame la posizione giuridica soggettiva di cui si lamenta la lesione è quella di un calciatore che contesta la legittimità


di una sanzione disciplinare di una Federazione sportiva (


Org_3


, onde


ottenere in via rescindente la declaratoria di nullità del lodo e nella eventuale fase rescissoria lannullamento della misura punitiva, è agevole inferirne che la materia oggetto del contendere è insuscettibile di sindacato giurisdizionale, in quanto vertente su questione non patrimoniale.”

Orbene, va osservato che la Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha di recente stabilito che “In tema di sanzioni disciplinari sportive, vi è difetto assoluto di giurisdizione sulle controversie riguardanti i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative  sanzioni riservate,    tutel dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, agli organi di giustizia sportiva che le società, le associazioni, gli affiliati e i tesserati hanno l'onere di adire ai sensi del

    1. l.  n. 220 del 2003, conv. in legge n. 280 del 2003, anche ove si invochi la tutela in forma specifica della rimozione della sanzione disciplinare, ferma restando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ex art. 133, comma 1, lett. z), c.p.a., in ordine alla tutela risarcitoria per equivalente, non operando in tal caso alcuna riserva a favore della giustizia sportiva e potendo il giudice amministrativo conoscere in via incidentale e indiretta delle sanzioni disciplinari, ove lesive di situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento statale.” (Cass. sez. un. n. 33536 del 2018).

Per fugare anche alcune perplessità in ordine alla legittimità della esclusione della giurisdizione, le Sezioni Unite hanno anche affermato che Il ricorso a  forme  di giustizia arbitrale  non  costituisce  un  diniego di giustizia rilevante ai fini dell'art. 6 della CEDU, quale norma interposta all'art. 24 Cost., in quanto non ostacola il diritto di accesso al giudice, purcil rimedio sia effettivo e non illusorio (sentenza Corte EDU 1 marzo 2016 Tabbane c/o Svizzera). (Principio applicato  in  tema  di  riserva alla giustizia sportiva, ai sensi dell'art. 2 del d.l. n. 220 del 2003, conv. con mod. dalla l. n. 280 del 2003, delle questioni attinenti le sanzioni disciplinari comminate a società sportive).” (Cass. sez. un. n. 32358 del 2018). Né, va aggiunto, la riserva a favore della giustizia sportiva può ledere la facoltà di chi ritenga di essere stato leso nelle sue posizioni soggettive, ivi comprese quelle di interesse legittimo, di agire in giudizio


per ottenere il risarcimento del danno; con il che si attua il dovuto bilanciamento tra lautonomia sportiva e la tutela dei diritti costituzionalmente garantiti.

Peraltro, a modificare la valutazione che precede, non può assumere


alcuna rilevanza lobiezione sollevata nella memoria di replica dal


Pt_1


il quale ha invocato lart. 28 del regolamento riguardante il giudizio dinanzi


al    CP_2


Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, il quale prevede:


Azioni di nullità dinanzi alla Corte dAppello 1. I lodi arbitrali aventi ad oggetto controversie rilevanti anche per lordinamento della Repubblica sono sempre impugnabili, in conformidi quanto disposto nellarticolo 12


ter, comma 3, dello Statuto del


CP_3


anche in presenza della cosiddetta


“clausola di giustizia” eventualmente contenuta negli statuti, regolamenti e accordi di cui allarticolo 2, commi 1 e 3, con i mezzi previsti dal codice di procedura civile.”

Risulta evidente che la predetta previsione consente alle parti di impugnare il lodo davanti alla corte di appello solo nelle materie rilevanti per lordinamento della Repubblica” e, pertanto, come sopra accertato, non per le sanzioni disciplinari.

Daltro canto, laddove dovesse diversamente opinarsi in ordine al difetto di giurisdizione, limpugnazione deve ritenersi infondata.

La Suprema Corte ha affermato il principio che segue In tema di giudizio arbitrale, la questione della violazione del contraddittorio deve essere esaminata non sotto il profilo formale ma nell'ambito di una ricerca volta all'accertamento di una effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddire, onde verificare se l'atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio e se, comunque, l'inosservanza non abbia causato pregiudizio alla parte; ne consegue che la nullità del lodo e del procedimento devono essere dichiarate solo ove nell'impugnazione, alla denuncia del vizio idoneo a determinarle, segua l'indicazione dello specifico pregiudizio che esso abbia arrecato al diritto di difesa.(Cass. 18600 del 2020).


Sul punto il


Pt_1


nulla ha dedotto. Ed invero, laddove pure potesse


ravvisarsi una violazioni del suo diritto di difesa, non risulta allegato il danno che ne sarebbe derivato posto che il Collegio arbitrale è giunto allaccertamento della sua colpevolezza dopo aver rigettato listanza di


escussione del teste


Tes_1


in quanto, ai fini dellapplicazione della


sanzione disciplinare, non era necessario raggiungere la prova certa (piena)


della colpevolezza del tesserato essendo sufficiente un alto grado di probabilità che costui avesse posto in essere la condotta incriminata. Il Collegio, pertanto, ha ritenuto che gli indizi raccolti fossero sufficienti in quanto connotati dal carattere di gravità, precisione e concordanza.

Orbene, essendo stati ritenuti sufficienti i vari indizi raccolti (desumibili da testimonianze rese anche in sede penale da differenti giocatori coinvolti, a diverso titolo, nei procedimenti penali e disciplinari),


il     Pt_1


avrebbe dovuto dedurre e dimostrare (per fornire la prova del


danno  derivato  dalla  lesione  del  diritto  di  difesa)  che  lescussione  in


contraddittorio del solo teste


Tes_1


sarebbe stata idonea a sovvertire la


decisione relativa alla commissione dellillecito sportivo.

Il che non è stato.

Lo   stesso   è   a   dirsi   della    mancata   fissazione   delludienza   di discussione, rispetto alla quale, pure, nulla è stato dedotto.


Il     Pt_1


ha, inoltre, chiesto lescussione di


Controparte_4


ma non ne ha fatto oggetto di impugnazione.

§ 4. – Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 55 del 10/3/14, in rapporto allo scaglione di riferimento delle cause di valore indeterminabile di complessimedia.

Competenza: Corte d' Appello

Valore della Causa: Indeterminabile - complessimedia

 


Fase

 

 

 

Fase di studio della controversia, valore medio: Fase introduttiva del giudizio, valore medio: Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: Fase decisionale, valore medio:

Compenso tabellare (valori medi)


Compe

nso

 

Unsupported image type.€ 2.398,00

Unsupported image type.€ 1.585,00

Unsupported image type.€ 3.510,00

Unsupported image type.€ 4.083,00

Unsupported image type.Unsupported image type.€ 11.576,00


 

 

PQM

La   Corte,   definitivamente    pronunciando;   ogni   contraria   istanza    ed


eccezione reietta;

      1. dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;

      1. condanna limpugnante

Parte_1


alla refusione, in favore della


convenuta


Org_3


delle spese di  lite  liquidate  secondo i  criteri


indicati  in  motivazione  in  euro  11.576,00  oltre  spese  generali  e accessori di legge;

3.dichiara che  sussistono  i  presupposti  di  cui  allart.  13  comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dallart. 1 comma 17 L. n. 228/12 per il pagamento, da parte dellimpugnante


Pt_1


, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a


quello versato per la stessa impugnazione. Firmato con firma digitale:


Il Consigliere estensore Antonella Miryam Sterlicchio


 

 

 

Il Presidente

G. Buonomo

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