CORTE DI APPELLO DI ROMA– SENTENZA N. 3013/2021 DEL 23/04/2021

La Corte di Appello di Roma

Sezione terza civile

 

 

 

riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati Giuseppe Lo Sinno                                                                            Presidente

Patrizia Mannacio                                                       Consigliere

 

Assunta Marini                                                            Consigliere rel.

 

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA

 

nella causa civile di II grado iscritta al n. 5845 R.G.A.C. dell’anno 2014, riservata in decisione in data 25.11.2020 all’esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell’art. 221, comma 4, della legge 17.07.2020 n.77  e vertente

TRA

 


 

Parte_1


CF      P.IVA_1


 

in persona del suo legale rappresentate pro tempore


Parte_2


rappresentata e difesa dagli


 

Avv.ti Mario Libertini e Massimo Ranieri ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Roma, Via Boezio n. 14 come da procura a margine dell’atto di citazione in appello;


 

 

 

 

Controparte_1


 

E

 

CF      P.IVA_2


Appellante


 

in persona del suo legale rappresentante pro tempore,


Controparte_2


rappresentata e difesa dagli


 

Avv.ti Mattia Grassani e Andrea Piovesan ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Giudo DArezzo n. 2 presso lo studio dell’Avv. Pasqualina Fusco, giusta procura a margine dellatto di citazione nel giudizio di primo grado;


 

 

 

 

Controparte_3     CF


 

 

 

C.F._1


 

NONC


Appellata


rappresentato e difeso dall’Avv. Gianluca Tarantino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Pietro Cossa n. 41, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado;

Appellato Oggetto: appello avverso la sentenza n. 16323/2014 del Tribunale di Roma, depositata il 26.7.2014 e notificata il 10.10.2014.

Conclusioni

 

Per l’appellante: piaccia a codesta Ecc.ma Corte d’Appello adita, respinta ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione e previa sospensione dell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, sez. VIII, G.U. dott.ssa Massimiliana Battagliese, n. 16323/2014, depositata il 26 luglio 2014, annullare la sentenza medesima e per l’effetto, in accoglimento delle conclusioni


formulate dall’


Parte_1


in primo grado:


 

  1. in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria per essere la controversia affidata alla giurisdizione degli organi di giustizia sportiva e, per l’effetto rigettare le richieste di parte attrice in quanto inammissibili e/o improponibili;

  1. sempre in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell’

[...]


 

Parte_1


in quanto il contratto azionato è stato sottoscritto da persona priva di


 

impegnare  la  società  e  per  l’effetto  rigettare  le  richieste  di  parte  attrice  in  quanto inammissibili e/o improponibili e comunque infondate;

  1. nel merito, rigettare le richieste di parte attrice in quanto fondate su contratto invalido e/o comunque inefficace perché stipulato in violazione delle norme del Regolamento Agenti richiamate in premessa.

Con vittoria di onorari e spese di entrambi i gradi di giudizio.


 

Per


Controparte_1


Tutto quanto sopra premesso, la


Controparte_1


 

come in epigrafe rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, conclude chiedendo che l’Ill.ma Corte di Appello adita, previo ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c., e previa declaratoria di inammissibilità ai sensi dell’art. 348-bis, c.p.c., Voglia, in ogni caso, respingere l’appello avversario, confermando perciò integralmente la sentenza di primo grado. Nella denegata ipotesi di accoglimento dell’appello avversario, Voglia lIll.ma Corte di Appello


adita condannare il Sig.


Controparte_3


a risarcire i danni cagionati alla


Controparte_1


 

[...]


singolarmente  e/o  in  solido  con  l’


Parte_1


in  persona  del  legale


 

rappresentante pro tempore, ai sensi dell’art. 2049 c.c., mediante pagamento della somma di €


616.000,00, oltre accessori di legge, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.

Con vittoria di spese anche del grado di giudizio di appello”.


 

Per


Controparte_3


1. in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione


 

dell’autorità giudiziaria ordinaria per essere la controversia affidata alla giurisdizione degli organi di giustizia sportiva e, per l’effetto, rigettare le richieste della Contr in quanto inammissibili;

 

  1. nel merito, accertare e dichiarare l’infondatezza delle domande avversarie in quanto fondate su documento inefficace, perché privo dei requisiti di forma richiesti ad substantiam dall’art. 10, comma 1, del Regolamento Agenti, in contrasto con le disposizioni di cui all’art. 10, commi 3 e 5 del regolamento in questione;
  2. nel merito, accertare l’infondatezza della domanda di risarcimento danni ex art. 1398 c.c. in quanto commisurata al presunto corrispettivo contrattuale;

Con vittoria di spese dei due gradi di giudizio”.

 

Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione


 

Con atto di citazione notificato in data 21/05/2007, la


Controparte_1


conveniva in


 

giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, l’


Parte_1


al fine di ottenere la condanna


 

della società convenuta al pagamento, in proprio favore, della somma di € 616.000,00, oltre IVA e interessi, in virtù dell’accordo negoziale sottoscritto dalle parti in data 19/08/2005.

 

La società attrice rappresentava: di aver effettuato servizi di consulenza per conto dell’ Pt_1  [...]


 

Parte_1


finalizzati alla contrattualizzazione del calciatore


Persona_1


 

che, allesito positivo della trattativa, la socieconvenuta aveva rilasciato una ricognizione di debito pari a € 40.000,00 per ogni stagione sportiva di militanza del calciatore nelle sue file;

 


di aver regolarmente ottenuto il saldo dei pagamenti sino alla cessione del giocatore all’


CP_5


 

[...]


di non aver ricevuto, da parte dell’


Parte_1


l’ulteriore pagamento pattuito in suo


 

favore con altro distinto accordo, siglato in data 19/08/2005, con


Controparte_3


Direttore Sportivo


 

della società convenuta,  avente ad oggetto il versamento, in favore della


Controparte_1


 

[...]


di una commissione dell’8% rispetto al prezzo di cessione del calciatore


Per_1


 


Si costituiva la convenuta


Parte_1


che preliminarmente, eccepiva il difetto di


 

giurisdizione dell’


Org_1


nonché il proprio difetto di legittimazione passiva. Nel merito, contestava


 

la fondatezza della domanda.


Con atto di citazione per chiamata in causa di terzo, notificato in data 07/02/2008, la


Controparte_1


 

[...]


conveniva  in  giudizio


Controparte_3


chiedendo  la  condanna  di  quest’ultimo


 

alternativamente alla condanna dell’


Parte_1


 


Si costituiva il terzo chiamato in causa,


Controparte_3


il quale eccepiva il difetto di giurisdizione


 

e contestava nel merito le avverse deduzioni.

 

 

Con sentenza n. 16323/2014 il Tribunale di Roma accoglieva la domanda e, per l’effetto, condannava


 

l’               Parte_1


al pagamento, in favore della


Controparte_1


della somma


 

di € 616.000,00, oltre IVA e interessi legali dalla data della domanda sino all’effettivo soddisfo;


 

condannava l’


Parte_1


e     Controparte_3


alla rifusione in solido delle spese di lite,


 

in favore della


Controparte_1


liquidandole in € 23.000,00 per compensi ed € 2.000,00


 

per spese non imponibili, oltre accessori per legge.

 

 

Il Tribunale rigettava l’eccezione volta ad accertare il difetto di giurisdizione evidenziando che la


 

 

 

[...]


Controparte_1

 

;


non risultava associata, affiliata o tesserata alla


Organizzazione_2


 


che il fatto che


Controparte_6


, socio amministratore della parte attrice, fosse anche un agente


 

iscritto alla F.G.C.I. non appariva ex se suscettibile di superare lautonomia patrimoniale e giuridica che distingue le personalità individuali dei singoli soci da quella societaria;

 

che alcuna volontà compromissoria risultava menzionata nell’accordo del 19/08/2005;

 

 

che la società attrice agiva per far valere un proprio credito derivante da un rapporto di consulenza professionale in materia commerciale e del lavoro, eseguito in favore della convenuta;

 


che la


Controparte_1


in quanto soggetto estraneo alla F.G.C.I., aveva correttamente


 

proposto la domanda dinanzi al giudice al quale l’ordinamento attribuisce, in via generale quantunque residuale, il potere di decidere ogni controversia non demandata ad altro giudice speciale.

 


Il Tribunale rigettava l’eccezione proposta dall’


Parte_1


in relazione al difetto di


 

legittimazione passiva rilevando che, all’esito dell’istruttoria svolta, risultava che il precedente atto di ricognizione di debito era stato sottoscritto dalle medesime parti che avevano concluso l’accordo negoziale oggetto di causa e che la società aveva regolarmente adempiuto alle obbligazioni ivi assunte dall’asserito falsus procurator;

 


che la circostanza che il


CP_3


fosse munito di un potere di rappresentanza da parte della società


 

aveva trovato conferma anche nella prova per testi;


che non poteva non riconoscersi lesistenza di un affidamento legittimo e non colpevole della società


 

attrice circa i poteri di rappresentanza del


CP_3


 

Il Tribunale, inoltre, accoglieva la domanda osservando che le difese delle parti convenute avevano esclusivamente dedotto violazioni formali del Regolamento Agenti, non operante nella fattispecie per le medesime considerazioni gespresse con riferimento all’eccepito difetto di giurisdizione;

 

che non era stata proposta azione causale volta a contestare la fondatezza della pretesa attrice, con la conseguenza che l’accordo andava ritenuto valido ed efficace inter partes.

 


Con atto di appello, notificato in data 13/10/2014 l’A.C., avverso la sentenza n. 16323/2014 del Tribunale di Roma.


Parte_1


ha proposto appello


 


Si è costituita la


Controparte_1


la quale ha richiesto, previo ordine di integrazione del


 

contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c. nei confronti di


Controparte_3


di: rigettare l’appello,


 

siccome infondato in fatto e in diritto; nell’ipotesi di accoglimento dell’appello, di condannare


CP_3


 

[...]


a risarcire i danni cagionati alla


Controparte_1


singolarmente o in solido con


 

l’                Parte_1


in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell’art.


 

2049 c.c., mediante pagamento della somma di € 616.000,00, oltre accessori di legge, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.


Si è costituito


Controparte_3


il quale ha richiesto: in via preliminare, di accertare e dichiarare il


 

difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria per essere la controversia affidata alla


 

giurisdizione degli organi di giustizia sportiva e, per leffetto, rigettare le richieste della


[...]


 

Controparte_1


in quanto inammissibili; nel merito, di accertare e dichiarare l’infondatezza


 

delle domande avversarie in quanto fondate su documento inefficace, perché privo dei requisiti di forma richiesti ad substantiam dall’art. 10, comma 1 del Regolamento Agenti, in contrasto con le disposizioni di cui all’art. 10, commi 3 e 5 del regolamento in questione; nel merito, di accertare l’infondatezza della domanda di risarcimento danni ai sensi dell’art. 1398 c.c. in quanto commisurata al presunto corrispettivo contrattuale.

In vista dell’udienza di precisazione delle conclusioni, da ultimo fissata al 25.11.2020, è stata disposta la trattazione della causa ai sensi dellart. 221 comma 4, legge 17.07.2020 n.77 mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento, ed all’esito, precisate le conclusioni mediante deposito di foglio di p.c. come sopra riportato, la Corte ha trattenuto in decisione, con concessione dei termini di legge per lo scambio delle memorie conclusionali e delle repliche.


Con il primo motivo di appello la società appellante ha censurato la sentenza del Tribunale di Roma nella parte in cui il Giudice di prime cure non ha accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione ( rectius competenza ) del giudice ordinario.

 


Nello specifico l’appellante rappresenta che la


CP_4


arebbe una società costituita ai sensi e per gli


 

effetti di cui allart. 4 del Regolamento Agenti e, come tale, sottoposta al vincola di giustizia sportiva di cui all’art. 23 del medesimo Regolamento;

 

che tale vincolo opererebbe di diritto, a prescindere dalla sottoscrizione di specifiche clausole compromissorie, in quanto discendente automaticamente dall’appartenenza di un determinato soggetto all’ordinamento sportivo;

 


che in altri procedimenti sportivi avviati dai


CP_2


successivamente al giudizio incardinato


 

dinanzi al Tribunale ordinario di Roma e relativi ai fatti di causa, la Commissione disciplinare Nazionale, la Corte di Giustizia Federale e il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport sarebbero


giunti alla conclusione che i soci della


CP_4


hanno invocato la giurisdizione ordinaria in assenza


 

della preventiva autorizzazione degli organi sportivi, in violazione del vincolo di giustizia sportiva imposto dall’art. 30, co. 2 Statuto Federale, oltre che degli artt. 1, co. 2 e 12, co. 1 del Regolamento Agenti all’epoca vigente.

 

La censura non è meritevole di accoglimento.

 

 

Occorre evidenziare che il T.A.R. Lazio n. 33427/2010 , occupandosi di analoga norma inserita nel Regolamento Agenti del 2010 ha ritenuto che l’art. 24  nella parte in cui affida ad un organo del


CP_7


(il Tribunale di arbitrato per lo sport), dallo stesso C.O.N.I. istituito per la risoluzione in via


 

arbitrale delle "controversie sportive", il compito di definire con un arbitrato le controversie "di carattere patrimoniale" fra l'agente e il suo cliente [] si tratta in effetti di una clausola vessatoria, che l'agente è obbligato ad accettare come condizione per ottenere il rilascio della licenza, cioè per l'esercizio di una libera attività professionale, e che va annullata perccontrastante con principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico e che può essere legittimamente imposta solo a soggetti interessati ad entrare a far parte di un determinato organismo ed ai quali è corretto chiedere, come condizione per l'ammissione, l'accettazione delle regole che disciplinano i rapporti interni e, quindi, anche delle vie predisposte per la definizione di eventuali contrasti insorti fra gli affiliati. È invece palesemente illegittimo quando è imposto ad un libero professionista che agisce per la tutela di propri diritti soggettivi di natura economica, ai quali il C.O.N.I. è del tutto indifferente.


Lart. 24 del Regolamento Agenti del 2010, oggetto della decisione richiamata, corrisponde all’art. 23 del Regolamento Agenti del 2007. Entrambi, infatti, prevedono il c.d. vincolo di giustizia sportiva. Tuttavia, la già richiamata giurisprudenza ha chiarito che il ricorso all'arbitrato per definire controversie in materia di diritti soggettivi aventi carattere patrimoniale non può essere imposta in via autoritativa, ma deve essere conseguente ad una libera e concorde scelta delle parti interessate, alle quali spetta anche definire (Tar Lazio, sez. III ter, ord. n. 241 del 2010) l'oggetto del contendere, designare ciascuna il componente di sua fiducia, procedere di comune accordo alla scelta del terzo componente al quale affidare il compito di presidente del collegio”.

 

La decisione è pienamente condivisibile con la conseguenza che l’art 23 il regolamento Agenti del 2007 , che costituisce la formulazione precedente di quella oggetto della sentenza va disapplicato per violazione di principi fondamentali dell’ordinamento.

 

Si deve, quindi, rigettare l’eccezione di difetto di competenza del Giudice Ordinario.

 

 

Con il secondo motivo di appello la società appellante ha censurato la sentenza del Tribunale di Roma nella parte in cui il Giudice di prime cure non ha dichiarato la nullità dell’accordo del 19/08/2005.

 


Lappellante rappresenta che la


CP_4


è una sociecostituita da agenti di calciatori per la gestione


 

in forma imprenditoriale della loro attività e, in conformità all’art. 4 del Regolamento Agenti, avrebbe dovuto svolgere la propria attività rispettando tutte le disposizioni di tale regolamento;

 

l’accordo del 19/08/2005 non rispetta i requisiti previsti dall’art. 10 del Regolamento Agenti poiché non è stato redatto sui moduli F.I.F.A. né depositato presso la Commissione Agenti;

 


la scrittura azionata faceva parte di un incarico agenziale relativo alla posizione del calciatore


Per_1


 

svolto dalla


CP_4


con la previsione di un riconoscimento economico in caso di cessione del


 

calciatore stesso;

 


in violazione dell’art. 15 Regolamento Agenti,


Controparte_6


ha assistito il calciatore


Per_1


 

nella stipulazione del contratto con il quale quest’ultimo si è impegnato a prestare la propria attività


 

di calciatore professionista per il Chievo ed è altresì socio fondatore della


CP_4


rappresentando


 

così gli interessi sia del calciatore sia della società, con conseguente nullità dei relativi accordi;

 


in risposta all’istanza presentata dai


CP_2


e relativa all’accordo del 19/08/2005, il


CP_8     ha


 

sanzionato, confermando sostanzialmente le statuizioni della C.D.N. e della


Org_3


gli odierni


 

appellati per aver assunto comportamenti contrari alle procedure imposte dall’ordinamento sportivo. La censura non è meritevole di accoglimento.


Laccordo del 19/08/2005 prevede che l’


Parte_1


[…] in persona del suo legale


 

rappresentante e Direttore Sportivo Sartori Giovanni, e titolare delle prestazioni del calciatore


 

Per_1                            Persona_1


…] concede alla socie


Controparte_1


[…] una


 

percentuale in caso di cessione onerosa del calciatore a terza società”.

 

 

La scrittura in esame configura una promessa di pagamento, da adempiere nell’ipotesi di cessione


 

onerosa  del  calciatore


Per_1


a  una  terza  società.  Di  conseguenza,  tale  accordo  non  rientra


 

nell’ambito di applicazione del Regolamento Agenti.

 

 

Lart. 3, comma 2 del regolamento, infatti, prevede che l’agente cura e promuove i rapporti tra un calciatore ed una società in vista della stipula di un contratto di prestazione sportiva, ovvero tra due società per la conclusione del trasferimento o la cessione di un contratto di un calciatore”.

 


Laccordo del 19/08/2005, invece, non ha a oggetto la cessione del contratto dell’


Per_1


a una


 

diversa  società,  bensì  la  promessa  del  pagamento  di  una  percentuale  del  prezzo  di  cessione nell’ipotesi in cui tale cessione avvenga a titolo oneroso.

 

Di conseguenza, non trovando il Regolamento Agenti applicazione nell’ipotesi in esame, deve rigettarsi l’eccezione di nullità fondata su tale normativa.

 

Con il terzo motivo di appello parte appellante ha censurato la sentenza del Tribunale di Roma nella parte in cui il Giudice di prime cure ha rigettato l’eccezione di difetto di legittimazione passiva


dell’


Parte_1


sollevata in considerazione della carenza del potere di rappresentare


 

la  società  sportiva  in  capo  al  direttore  sportivo 19/08/2005.


CP_3


che  aveva  sottoscritto  l’accordo  del


 


Lappellante rappresenta che il


CP_3


non era né il legale rappresentante della società né un suo


 

procuratore o institore, ma semplicemente il direttore sportivo, senza il potere di impegnare la società;

 


l                 Parte_1


non ha mai ratificato l’accordo del 19/08/2005 e il fatto che ne abbia


 

ratificati altri non ha alcuna rilevanza;

 


non può riconoscersi un affidamento legittimo e incolpevole in capo alla


CP_4


poiché la società


 

sapeva o avrebbe potuto conoscere, con l’ordinaria diligenza, che il


CP_3


era privo del potere di


 

rappresentare l’


Parte_1


 

La censura non è meritevole di accoglimento.

 

 

La giurisprudenza ha chiarito che il principio dell'apparenza del diritto, riconducibile a quello più generale  della  tutel dell'affidamento  incolpevole,  può  essere  invocato  con   riguardo   alla


rappresentanza, allorché, indipendentemente dalla richiesta di giustificazione dei poteri del rappresentante a norma dell'art. 1393, non solo vi sia la buona fede del terzo che abbia concluso atti con il falso rappresentante, ma vi sia anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante” (Cass. 15645/2017).

 


L’istruttoria svolta nel giudizio di primo grado ha provato che il


CP_3


ha sottoscritto, in nome e per


 

conto dell’


Parte_1


numerosi contratti di prestazione sportiva e riconoscimenti di debito,


 

tutti onorati dalla società appellante.

 


In particolare, la buona fede della


CP_9


è desumibile dalla circostanza che lo stesso


CP_3   ha


 

sottoscritto il contratto di prestazione sportiva concluso tra l’


Parte_1


e il calciatore


 

Per_1


la dichiarazione di debito con la quale l’


Parte_1


si è impegnata a corrispondere


 

alla


CP_4


una cifra forfettaria pari a 40.000,00 euro per ogni stagione sportiva per assistenza


 

professionale prestata dall’Amministratore” della


CP_4


impegno onorato dalla società appellante.


 


L’            Parte_1


invece,  ha  colposamente  e  continuativamente  tollerato  che  il


CP_3


 

spendesse il suo nome e ha adempiuto le obbligazioni assunte dallo stesso in nome e per conto della società, contribuendo a ingenerare la convinzione che il potere di rappresentanza fosse stato effettivamente e validamente conferito al direttore sportivo.

 


Di conseguenza, l’ del 19/08/2005.


Parte_1


in qualità di rappresentata apparente, è vincolata all’accordo


 

In definitiva l’appello va rigettato, con assorbimento delle domande subordinate formulate nei


 

confronti del


CP_3


 


Le spese di lite del presente giudizio in favore della società appellata e di


Controparte_3


la cui


 

chiamata in causa è stata provocata dallappellante soccombente, vanno poste a carico dell’


[...]


 

Parte_1

 

a € 1.000.000,00.


e vanno liquidate secondo il DM 55/2014, valori medi dello scaglione tra 520,001


 

Poichè il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 va dato atto che sussistono le condizioni processuali per il versamento del doppio contributo unificato, condizionandone l’effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale.

 

P.Q.M.


La Corte, definitivamente pronunciando, sull’appello proposto dall’ Pt_1              Parte_1                in

 

persona del suo legale rappresentate pro tempore, avverso la sentenza n. 16323/2014 del Tribunale di Roma, depositata in data 26/07/2014, così provvede:

 

  1. -  rigetta l’appello;

 


  1. -  condanna l’

Parte_1


in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al


 

pagamento, in favore della


Controparte_1


delle spese sostenute nel presente giudizio,


 

liquidandole in € 21.076,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;

 


  1. -   condanna l’ pagamento, in favore di

Parte_1

 

Controparte_3


in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al delle spese sostenute nel presente giudizio, liquidandole


in € 21.076,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;

  1. -  atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.

 

 

 

 

Roma, 14.04.2021

Il consigliere estensore                                                                                 Il Presidente

Assunta Marini                                                                                             Giuseppe Lo Sinno

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