CORTE DI APPELLO DI ROMA– SENTENZA N. 3035/2025 DEL 15/05/2025

 

LA CORTE DAPPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE

 

così composta:

 

Dott. Diego Rosario Antonio Pinto

Presidente

Dott.ssa Elena Gelato

Consigliere

Dott. Enrico Colognesi

Consigliere rel.

 

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nella causa civile in grado dappello iscritta al numero 225 del ruolo generale degli affari contenziosi dellanno 2022, trattenuta in decisione alludienza del giorno 19/03/2025, vertente

TRA


 

Parte_1


(c.f.


C.F._1


),   difeso


 

dallavv. MASTRI FLAMINI ALESSANDRA,

 

E


 

Parte_2


(c.f.


C.F._2


), con lavv.


 

SAITA MARCO unitamente allavv. BOSIO STEFANO;

 

OGGETTO: impugnazione di Lodo Arbitrale n. 3/2021 emesso” il 22 /29 gennaio 2021 dalla Commissione di Garanzia per lo Sport del CONI.

Conclusioni  dell’impugnante:  -  accertare  e  dichiarare  che  le

provigioni maturate nella misura del 5% sui tre contratti stipulati con la Società Napoli Calcio per le stagioni 2017/2018 e 2018/2019 sul contratto del 31.08.2017, e 2019/2020 sul contratto del 31.07.2019, sono dovuti allo


Parte_1


e per leffetto condannare il


Pt_2


al pagamento della somma


di  €.3.883,55  oltre  accessori,  per  limporto  di  .4.927,45;  “accertare


inoltre   che   a  seguito    decomportamento    del implicitamente revocato                il              contratto              con lo


Pt_2 Parte_1


questi   ha dichiarare


l’avvenuta  revoca  senza  giusta  causa  del  contratto  stipulato  in  data


21.11.2019  e  per  leffetto  condannare  il


Pt_2


al  pagamento  della


somma di €.50.000,00 a titolo di penale senza giusta causa, e sempre a


seguito della revoca condannare il


Pt_2


a corrispondere le provigioni


nella misura del 5% sugli stipendi per le stagioni 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023 e 2023/2024 sul contratto del 31.07.2019, per la somma di

€.14.358,70 oltre accessori per limporto di €.18.218,32;


  • condannare   il

Pt_2


al   risarcimento   delle   somme   spese


dall


Parte_1


per il procedimento arbitrale”, quantificate in € 5.015,11


di cui €.3.650,00 al CONI ed .1.365,11 per il pagamento degli arbitri;

  • nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento della paternità

del terzo contratto sottoscritto in data 31.07.2019 con la


CP_1


, di


dichiarare l’avvenuta revoca senza giusta causa del contratto stipulato in


data 21.11.2019 e per l’effetto condannare il


Pt_2


al pagamento della


somma di €.50.000,00 a titolo di penale e sempre a seguito della revoca


condannare il


Pt_2


a corrispondere le provigioni nella misura del 5%


sugli  stipendi  per  le  stagioni  2017/2018,  2018/2019  e  2019/2020  sul contratto del 31.08.2017 per la somma di €.4.296,00 oltre accessori”;


-accertare  inoltre  che  a  seguito  del  comportamento  del


Pt_2


questi ha implicitamente revocato il contratto con lo


Parte_1


dichiarare


l’avvenuta  revoca  senza  giusta  causa  del  contratto  stipulato  in  data


21.11.2019  e  per  leffetto  condannare  il


Pt_2


a  corrispondere  le


provigioni nella misura del 5% sugli stipendi per le stagioni 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023 e 2023/2024 sul contratto del 31.07.2019 per la somma di €.14.358,70 oltre accessori per l’importo di €.18.218,32”;


-   condannare   il


Pt_2


al   risarcimento   delle   somme   spese


dall


Parte_1


per il procedimento arbitrale”, quantificate in € 5.015,11


di cui €.3.650,00 al CONI ed .1.365,11 per il pagamento degli arbitri”,

in ogni caso con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfettario per le spese generali (15%), oltre C.P.A. (4%) come per legge

Conclusioni dellappellata: in via preliminare, dichiarare inammissibile la domanda di annullamento del Lodo Arbitrale n. 3/2021 emesso dalla Commissione di Garanzia per lo Sport del CONI” e le altre


tutte di


Parte_1


o, in subordine, le domande diverse da quella di


annullamento del Lodo Arbitrale n.3/2021 emesso dalla Commissione di Garanzia per lo Sport del CONI”;

in via principale, rigettare la domanda di annullamento del Lodo Arbitrale n. 3/2021 emesso dalla Commissione di Garanzia per lo Sport del


CONI” e le altre tutte di


Parte_1


percinfondate;


in ogni caso, condannare


Parte_1


a rimborsare a


Parte_2


 

Pt_2


e spese e i compensi per la sua difesa;

FATTO E DIRITTO


 

La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio è coriassunta

 

«nel lodo arbitrale irrituale con cui il Collegio di Garanzia del CONI ha


 

definito la controversia con


Parte_2


instaurata dallo


Parte_1


 

per chiedere la condanna del primo al pagamento delle somme meglio sopra descritte e derivanti dai contratti di mandato per l’espletamento dellattività di agente sportivo”.

Allesito del giudizio la Commissione ha così statuito: non è stata


riconosciuta  allo


Parte_1


la  paternità  del  contratto  sottoscritto  dal


 

Pt_2


in data 31.07.2019; non sono state riconosciute allo


Parte_1      le


provvigioni sulla stagione sportivi 2018/2019 sul contratto sottoscritto dal


 

Pt_2


e la


CP_1


in data 31.08.2017; non è stata riconosciuta la


revoca implicita senza giusta causa del contratto di mandato tra


Parte_1


e      Pt_2


per responsabilità di questultimo e conseguentemente non è


stata riconosciuta la penale di € 50.000,00 a favore dello


Parte_1


per


revoca anticipata senza giusta causa del contratto di mandato”.

A  fondamento  della  decisione,  il  giudice  arbitrale  ha  svolto  le


 

considerazioni che seguono: «la citata comunicazione del


Pt_2


al suo


 

agente non configurava una revoca unilaterale del mandato; le provvigioni allagente spettavano solo per i contratti relativi alle prime due stagioni sportive 2016/17 e 2017/18, in quanto non prodotto un contratto valido ed impegnativo per la stagione successiva, che fosse depositato presso gli


organi federali competenti, fra il calciatore del settore giovanile


[...]


 

Parte_2


e la


CP_1

Parte_1


[] ».

 

ha proposto impugnazione, riassumendo il


 

giudizio originariamente proposto dinanzi al TAR Lazio, che denegava la giurisdizione amministrativa.


Parte_2


ha resistito al gravame.


 

Lappello è stato trattenuto in decisione alludienza del 19/03/2025, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.


MOTIVI DELLA DECISIONE

 

 

Limpugnazione, in riassunzione da procedimento instaurato dinanzi al TAR Lazio, che denegava la sua giurisdizione in proposito, contiene n.3 motivi:

1. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELLART. 6 REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI PROCURATORE SPORTIVO CU 190/A DEL 26 MARZO 2015 FIGC (ALL. 22) (…)

  1. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL’ART. 5.8 REMUNERAZIONE   AGENTE   SPORTIV  dellart.   6.1   comm 4

DIRITTI E OBBLIGHI DEI CALCIATORI - REGOLAMENTO AGENTI SPORTIVI FIGC ALL A) COMUNICATO UFFICIALE N. 137/A (All. 24)

DEL 10.06.2019),

  1. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL’ART. 2 CONTRATTO  DI  MANDATO  DENOMINATO:  REVOCA.  Travisamento

dei fatti. Mancata valutazione di un documento probatorio (telefonata)

 

Limpugnazione in oggetto è inammissibile.

Va infatti notato nello specifico che ogni controversia che tragga origine ai sensi dellart. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi che preveda larbitrato libero o irrituale presso Collegio di Garanzia, ad istanza di una o di tutte le parti interessate”, viene risolta mediante                                  arbitrat irrituale   d equità      da                  espletarsi                                      secondo             ilRegolamentoapprovato con la deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1654 del 17 dicembre 2019,

In linea generale, poi, i lodi contrattuali sono annullabili dal giudice competente secondo le disposizioni del libro IV” del codice di procedura civile;

e quindi che la competenza” sarebbe quindi spettata in questo caso al Tribunale in funzione di giudice del lavoro, poiché trattasi dirapporto d’agenzia che, ex art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c.”, rientra nellambito della competenza di questultimo”,

e che il principio secondo il quale la tempestiva proposizione del gravame ad un giudice incompetente impedisce la decadenza della impugnazione.

Vedi in tal senso: - Cass. civ., Sez. II 8 novembre 2013, n. 25258, secondo cui: il mezzo di impugnazione del lodo arbitrale deve essere individuato in base alla natura dell'atto concretamente posto in essere dagli arbitri e non dell'arbitrato come previsto dalle parti, per cui, se è stato  pronunciato  un  lodo  irrituale  nonostante  che  alcune  delle  parti


sostengano di avere, in realtà, pattuito una clausola per arbitrato rituale, il lodo medesimo deve essere impugnato, sia pure allo scopo di far valere il carattere rituale dello stesso, non innanzi alla corte di appello, a norma dell'art. 828 cod. proc. civ., ma in base alle norme ordinarie sulla competenza e con l'osservanza del doppio grado di giurisdizione, facendo valere i vizi di manifestazione della volontà negoziale”;

-e Cass. civ., Sez. lav., 17 agosto 2004, n. 16049: il provvedimento emesso in un arbitrato irrituale risolve la controversia in via negoziale e non in funzione sostitutiva di quella del giudice, sicctale provvedimento non potrebbe dar vita ad una "sentenza arbitrale": con la conseguenza che avverso tale provvedimento non è ammissibile l'impugnazione alla Corte di Appello prevista dall'art. 828 c.p.c.”.

 

Per cui deve essere dichiarata inammissibile la impugnazione svolta in relazione ai motivi esposti dal reclamante.

 

Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.


PER QUESTI MOTIVI

 

la Corte, sull’impugnazione a lodo arbitrale proposta da


 

 

Parte_1


 

[...]


nei confronti di


Parte_2


, in relazione al lodo


arbitrale di cui in epigrafe,

  1. dichiara inammissibile la impugnazione;
  2. condanna   limpugnante   al   rimborso,   in   favore   di

 

 

[...]


 

Parte_2


, delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro


6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;

-dà atto, ai sensi dellart. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002,

 

n.  115  come  successivamente  modificato  e  integrato,  che  sussistono  i


 

presupposti per il versamento, da parte di


Parte_1

di un


 

ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per limpugnazione.

Così deciso in Roma il giorno 14/05/2025.

 

il Consigliere Estensore

il Presidente

dott. Enrico Colognesi

Dott. Diego Rosario Antonio Pinto

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