CORTE DI APPELLO DI ROMA– SENTENZA N. 3035/2025 DEL 15/05/2025
LA CORTE D’APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE
così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto |
Presidente |
Dott.ssa Elena Gelato |
Consigliere |
Dott. Enrico Colognesi |
Consigliere rel. |
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d’appello iscritta al numero 225 del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2022, trattenuta in decisione all’udienza del giorno 19/03/2025, vertente
TRA
Parte_1
(c.f.
C.F._1
), difeso
dall’avv. MASTRI FLAMINI ALESSANDRA,
E
Parte_2
(c.f.
C.F._2
), con l’avv.
SAITA MARCO unitamente all’avv. BOSIO STEFANO;
OGGETTO: impugnazione di Lodo Arbitrale n. 3/2021 emesso” il 22 /29 gennaio 2021 dalla Commissione di Garanzia per lo Sport del CONI.
Conclusioni dell’impugnante: - “accertare e dichiarare che le
provigioni maturate nella misura del 5% sui tre contratti stipulati con la Società Napoli Calcio per le stagioni 2017/2018 e 2018/2019 sul contratto del 31.08.2017, e 2019/2020 sul contratto del 31.07.2019, sono dovuti allo
Parte_1
e per l’effetto condannare il
Pt_2
al pagamento della somma
di €.3.883,55 oltre accessori, per l’importo di €.4.927,45”; “accertare
inoltre che a seguito del comportamento del implicitamente revocato il contratto con lo
Pt_2 Parte_1
questi ha dichiarare
l’avvenuta revoca senza giusta causa del contratto stipulato in data
21.11.2019 e per l’effetto condannare il
Pt_2
al pagamento della
somma di €.50.000,00 a titolo di penale senza giusta causa, e sempre a
seguito della revoca condannare il
Pt_2
a corrispondere le provigioni
nella misura del 5% sugli stipendi per le stagioni 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023 e 2023/2024 sul contratto del 31.07.2019, per la somma di
€.14.358,70 oltre accessori per l’importo di €.18.218,32”;
- “condannare il
Pt_2
al risarcimento delle somme spese
dall’
Parte_1
per il procedimento arbitrale”, quantificate “in € 5.015,11
di cui €.3.650,00 al CONI ed €.1.365,11 per il pagamento degli arbitri”;
- “nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento della paternità
del terzo contratto sottoscritto in data 31.07.2019 con la
CP_1
, di
“dichiarare l’avvenuta revoca senza giusta causa del contratto stipulato in
data 21.11.2019 e per l’effetto condannare il
Pt_2
al pagamento della
somma di €.50.000,00 a titolo di penale e sempre a seguito della revoca
condannare il
Pt_2
a corrispondere le provigioni nella misura del 5%
sugli stipendi per le stagioni 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 sul contratto del 31.08.2017 per la somma di €.4.296,00 oltre accessori”;
-“accertare inoltre che a seguito del comportamento del
Pt_2
questi ha implicitamente revocato il contratto con lo
Parte_1
dichiarare
l’avvenuta revoca senza giusta causa del contratto stipulato in data
21.11.2019 e per l’effetto condannare il
Pt_2
a corrispondere le
provigioni nella misura del 5% sugli stipendi per le stagioni 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023 e 2023/2024 sul contratto del 31.07.2019 per la somma di €.14.358,70 oltre accessori per l’importo di €.18.218,32”;
- “condannare il
Pt_2
al risarcimento delle somme spese
dall’
Parte_1
per il procedimento arbitrale”, quantificate “in € 5.015,11
di cui €.3.650,00 al CONI ed €.1.365,11 per il pagamento degli arbitri”,
in ogni caso “con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfettario per le spese generali (15%), oltre C.P.A. (4%) come per legge”
Conclusioni dell’appellata: “in via preliminare, dichiarare inammissibile la domanda di annullamento del “Lodo Arbitrale n. 3/2021 emesso dalla Commissione di Garanzia per lo Sport del CONI” e le altre
tutte di
Parte_1
o, in subordine, le domande diverse da quella di
annullamento del “Lodo Arbitrale n.3/2021 emesso dalla Commissione di Garanzia per lo Sport del CONI”;
in via principale, rigettare la domanda di annullamento del “Lodo Arbitrale n. 3/2021 emesso dalla Commissione di Garanzia per lo Sport del
CONI” e le altre tutte di
Parte_1
perché infondate;
in ogni caso, condannare
Parte_1
a rimborsare a
Parte_2
Pt_2
e spese e i compensi per la sua difesa”;
FATTO E DIRITTO
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio è così riassunta
«nel lodo arbitrale irrituale con cui il Collegio di Garanzia del CONI ha
definito la controversia con
Parte_2
instaurata dallo
Parte_1
per chiedere la condanna del primo al pagamento delle somme meglio sopra descritte e derivanti dai contratti di mandato per l’espletamento dell’attività di agente sportivo”.
All’esito del giudizio la Commissione ha così statuito: “non è stata
riconosciuta allo
Parte_1
la paternità del contratto sottoscritto dal
Pt_2
in data 31.07.2019; non sono state riconosciute allo
Parte_1 le
provvigioni sulla stagione sportivi 2018/2019 sul contratto sottoscritto dal
Pt_2
e la
CP_1
in data 31.08.2017; non è stata riconosciuta la
revoca implicita senza giusta causa del contratto di mandato tra
Parte_1
e Pt_2
per responsabilità di quest’ultimo e conseguentemente non è
stata riconosciuta la penale di € 50.000,00 a favore dello
Parte_1
per
revoca anticipata senza giusta causa del contratto di mandato”.
A fondamento della decisione, il giudice arbitrale ha svolto le
considerazioni che seguono: «la citata comunicazione del
Pt_2
al suo
agente non configurava una revoca unilaterale del mandato; le provvigioni all’agente spettavano solo per i contratti relativi alle prime due stagioni sportive 2016/17 e 2017/18, in quanto non prodotto un contratto valido ed impegnativo per la stagione successiva, che fosse depositato presso gli
organi federali competenti, fra il calciatore del settore giovanile
[...]
Parte_2
e la
CP_1
Parte_1
[…] ».
ha proposto impugnazione, riassumendo il
giudizio originariamente proposto dinanzi al TAR Lazio, che denegava la giurisdizione amministrativa.
Parte_2
ha resistito al gravame.
L’appello è stato trattenuto in decisione all’udienza del 19/03/2025, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’impugnazione, in riassunzione da procedimento instaurato dinanzi al TAR Lazio, che denegava la sua giurisdizione in proposito, contiene n.3 motivi:
“1. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL’ART. 6 REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI PROCURATORE SPORTIVO CU 190/A DEL 26 MARZO 2015 FIGC (ALL. 22) (…)
- VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL’ART. 5.8 REMUNERAZIONE AGENTE SPORTIVO e dell’art. 6.1 comma 4
DIRITTI E OBBLIGHI DEI CALCIATORI - REGOLAMENTO AGENTI SPORTIVI FIGC ALL A) COMUNICATO UFFICIALE N. 137/A (All. 24)
DEL 10.06.2019),
- VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL’ART. 2 CONTRATTO DI MANDATO DENOMINATO: REVOCA. Travisamento
dei fatti. Mancata valutazione di un documento probatorio (telefonata)”
L’impugnazione in oggetto è inammissibile.
Va infatti notato nello specifico che “ogni controversia che tragga origine ai sensi dell’art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi che preveda l’arbitrato libero o irrituale presso Collegio di Garanzia, ad istanza di una o di tutte le parti interessate”, viene “risolta mediante arbitrato irrituale di equità da espletarsi secondo il… Regolamento” approvato con la deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1654 del 17 dicembre 2019,
In linea generale, poi, i lodi contrattuali sono annullabili “dal giudice competente secondo le disposizioni del libro IV” del codice di procedura civile;
e quindi che “la competenza” sarebbe quindi spettata “in questo caso al Tribunale in funzione di giudice del lavoro, poiché trattasi di” rapporto “d’agenzia che, ex art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c.”, rientra “nell’ambito della competenza di quest’ultimo”,
e che “il principio secondo il quale la tempestiva proposizione del gravame ad un giudice incompetente impedisce la decadenza della impugnazione.
Vedi in tal senso: - Cass. civ., Sez. II 8 novembre 2013, n. 25258, secondo cui: “il mezzo di impugnazione del lodo arbitrale deve essere individuato in base alla natura dell'atto concretamente posto in essere dagli arbitri e non dell'arbitrato come previsto dalle parti, per cui, se è stato pronunciato un lodo irrituale nonostante che alcune delle parti
sostengano di avere, in realtà, pattuito una clausola per arbitrato rituale, il lodo medesimo deve essere impugnato, sia pure allo scopo di far valere il carattere rituale dello stesso, non innanzi alla corte di appello, a norma dell'art. 828 cod. proc. civ., ma in base alle norme ordinarie sulla competenza e con l'osservanza del doppio grado di giurisdizione, facendo valere i vizi di manifestazione della volontà negoziale”;
-e Cass. civ., Sez. lav., 17 agosto 2004, n. 16049: “il provvedimento emesso in un arbitrato irrituale risolve la controversia in via negoziale e non in funzione sostitutiva di quella del giudice, sicchè tale provvedimento non potrebbe dar vita ad una "sentenza arbitrale": con la conseguenza che avverso tale provvedimento non è ammissibile l'impugnazione alla Corte di Appello prevista dall'art. 828 c.p.c.”.
Per cui deve essere dichiarata inammissibile la impugnazione svolta in relazione ai motivi esposti dal reclamante.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte, sull’impugnazione a lodo arbitrale proposta da
Parte_1
[...]
nei confronti di
Parte_2
, in relazione al lodo
arbitrale di cui in epigrafe,
- dichiara inammissibile la impugnazione;
- condanna l’impugnante al rimborso, in favore di
[...]
Parte_2
, delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro
6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
-dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002,
n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i
presupposti per il versamento, da parte di
Parte_1
di un
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 14/05/2025.
il Consigliere Estensore |
il Presidente |
dott. Enrico Colognesi |
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto |