CORTE DI APPELLO DI ROMA– SENTENZA N. 6433/2020 DEL 16/12/2020

 

 

 

LA CORTE D’APPELLO DI ROMA

 

 

 

 

SEZ. IV CIVILE

così composta:

 

 

dott. Nicola Pannullo                                       Presidente

 

 

dott. Giampiero Barrasso                               Consigliere

 

 

dott. Giuseppe Staglianò                                Consigliere rel.

 

 

 

 

riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente

 

 

 

 

SENTENZA

 

 

nella causa civile di appello iscritta al n. 4431/2019 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 16/7/2020, vertente

 

 

 

 

TRA


 

Parte_1


, elettivamente domiciliato in Roma, Largo


 

Ecuador n. 6, presso lo studio degli Avv.ti Nicola Massafra e Maria Raffaella Adilardi, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;

 

- appellante -


 

 

 

E


 

Controparte_1

rappresentata e


 

difesa dagli Avv.ti Marco Giuseppe Baroncini, Stefano Zuccàla e Federica Sollazzo, come da procure in atti, ed elettivamente domiciliata telematicamente, ai sensi dell’art. 16 sexies del D.L. n. 179/2012 (introdotto dall’art. 52 del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni in  L.  n.  114/2014)  presso  lindirizzo  di  posta  elettronica  certificata


Email_1 Email_2

Milano, Corso Plebisciti n. 9;


e/o                    all’indirizzo

 

nonché  presso  lo  Studio   in


- appellata -

 

 

OGGETTO impugnazion del   lodo   arbitral sottoscritt in   data 16/11/2018.

 

CONCLUSIONI: come da scritti difensivi.

 

 

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig.


Parte_1


 

proponeva impugnazione avverso il lodo arbitrale sottoscritto in data 16/11/2018, con il quale Collegio arbitrale nominato ai sensi dell'art. 237 del Regolamento Sportivo Nazionale, accogliendo la domanda proposta


dalla


Controparte_1


lo aveva condannato al


 

pagamento, in favore di quest'ultima, della somma di Euro 115.900,00 IVA compresa, quale residuo corrispettivo dovuto  per  la partecipazione al campionato” italiano Super GT3 2016, nonché della somma di Euro 15.022,30 a titolo di spese sostenute per le riparazioni alla vettura, oltre alla rifusione delle spese processuali.

 


Il  sig.


Parte_1


,  dopo  aver  rammentato  la  qualità  di


 

licenziati


CP_2


di entrambe le parti, e dopo aver altresì richiamato


 

 

 

le norme stabilite dal “Regolamento Sportivo Nazionale” dell'anno 2017, ha lamentato non solo l'avvenuta violazione, a proprio discapito, della regola del contraddittorio nel corso del procedimento arbitrale, ma anche la contraddittoriee, da ultimo, la nullità del lodo che lo aveva definito, anche alla luce del fatto che, a suo dire, il Collegio arbitrale aveva disatteso le richieste istruttorie da lui avanzate, volte a dimostrare


anche l'esistenza di un inadempimento della

 

Controparte_1


Controparte_1


 


Pertanto, il sig.


Parte_1


ha concluso chiedendo l'integrale


 

riforma dell'impugnata decisione, con vittoria di spese di lite. In via istruttoria ha insistito nell'ammissione dell'interrogatorio formale e delle prove testimoniali già articolate.

 


Costituitasi in giudizio, la


Controparte_1                               in


 

via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione, percavente ad oggetto un lodo irrituale; inoltre, nel merito, dopo aver riepilogato i fatti di causa, si è limitata a resistere, chiedendo il rigetto


dello spiegato gravame, con condanna del sig.


Pt_1


alla rifusione


 

delle spese processuali ed al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..

 

 

All’udienza del 16/7/2020, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.

 

 

 

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

 

 


Preliminarmente va rilevato che sia il sig.


Parte_1


, in qualità di


 

conduttore, sia la


Controparte_1


di      Controparte_1


, in qualità di


 

Team  di  riferimento  


Org_1


,  sono  dei  licenziati”


CP_2


 

 

 

siccsono soggetti all'applicazione del Regolamento Sportivo Nazionale”.

 

Alla luce della clausola compromissoria federale di cui all'art. 236 del citato Regolamento Sportivo Nazionale,i licenziati sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materia di cui all'art. 2 del Decreto Legge 19 agosto 2003, n. 220 convertito dalla Legge 17 ottobr200n. 280”, nonca rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie, avente ad oggetto diritti patrimoniali disponibili, originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia federali e nella competenza del Giudice Amministrativo; inoltre, il successivo art. 243, concernente le norme da applicarsi e regole del procedimento”, prevede che gli arbitri sono chiamati a decidere secondo diritto salvo che le parti espressamente e congiuntamente, entro la prima seduta, chiedano loro di decidere secondo equità, chiarendo, al comma 3, che gli arbitri giudicano inappellabilmente e senza formalità di procedura ed il lodo ha natura contrattuale”.

 

Ciò premesso, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, cui questa Corte di merito aderisce, al fine di distinguere tra arbitrato rituale o irrituale, occorre interpretare la clausola compromissoria con riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti ed al comportamento complessivo delle stesse, senza che il  mancato richiamo nella clausola alle formalità dell'arbitrato rituale deponga univocamente nel senso dell'irritualità dell'arbitrato, dovendosi tenere conto delle maggiori garanzie offerte dall'arbitrato rituale quanto all'efficacia esecutiva del lodo ed al regime delle impugnazioni” (Cass. n. 21059/2019; nello stesso senso, vedi anche Cass. 11313/2018).

 

Con specifico riferimento al caso in questione, l'esame complessivo delle suindicate  clausole  induce  a  ritenere  che  il  lodo  emesso  in  data


 

 

 

14/11/2018 dal Collegio arbitrale nominato ai sensi dell'art. 237 del Regolamento Sportivo Nazionale, poi sottoscritto e depositato in data 16/11/2018, sia irrituale.

 

Infatti, se è pur vero che le suindicate norme contengono alcune espressioni che, di per sé, potrebbero non essere interpretate con sicurezza come  espressive della volontà delle parti di pattuire che la decisione sarebbe stata assunta dagli arbitri nelle forme dell'arbitrato irrituale (vedi, in particolare, le formule “giudizio arbitrale definitivo”, "gli arbitri sono chiamati a decidere secondo diritto salvo che le parti espressamente e congiuntamente (…) chiedano loro di decidere secondo equi”, gli arbitri giudicano inappellabilmente e senza formalità di procedura), è altresì vero che l'art. 243 prevede espressamente che il lodo ha natura contrattuale”.

 

Pertanto, alla luce dell'evidente dato letterale della norma (il lodo ha natura contrattuale”) e della comune volontà delle parti (che, scegliendo liberamente di appartenere all'ordinamento sportivo automobilistico, hanno anche consapevolmente scelto di tutelare i loro interessi e diritti connessi all'attivisportiva nelle sole sedi previste dal Regolamento di Giustizia Sportiva e dal Regolamento Sportivo Nazionale, obbligandosi, al contempo, a rispettare le specifiche norme in essi contenute), si deve escludere che l'impugnato provvedimento possa essere considerato alla stregua di un lodo rituale.

 

alcuna decisiva valenza in senso contrario può essere attribuita al


 

fatto che la


Controparte_1


abbia comunque


 

depositato il lodo in Tribunale per farlo dichiarare esecutivo, tenuto conto che, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, pienamente condiviso da questa Corte di merito, “qualora sia stato conferito l'incarico di emettere un arbitrato irrituale, il deposito del provvedimento arbitrale, effettuato "ex" art. 825 cod. proc. civ. per tuziorismo o per altra ragione, ed il decreto di esecutorie


 

 

 

emesso dal pretore non valgono a dar vita ad una sentenza arbitrale, con la conseguenza che avverso tale provvedimento non è ammissibile l'impugnazione per nullità "ex" art. 828 cod. proc. civ.. (Cass. n. 6113/2004; nello stesso senso, vedi anche Cass. n. 5280/1998, Cass. n. 2931/1991 e Cass. n. 4834/1984).

 

Acclarato quanto sopra, va altrerilevato che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, cui questa Corte di merito aderisce, nell'arbitrato irrituale le parti intendono affidare all'arbitro (o agli arbitri) la soluzione di controversie -insorte o che possono insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici- soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà.

 

Logico corollario di tale impostazione è che il lodo irrituale è impugnabile, davanti al giudice ordinariamente competente, soltanto per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volonnegoziale (errore, violenza, dolo, incapacità delle parti o dell'arbitro), mentre è preclusa ogni impugnativa per errori di diritto; di conseguenza, avverso tale decisione arbitrale non è ammissibile l'impugnazione di nullità, ex art. 828 c.p.c., ma solo un'azione per eventuali vizi del negozio, da proporre con l'osservanza delle norme ordinarie sulla competenza, con rispetto del doppio grado di giurisdizione, pena la menomazione del diritto inviolabile di difesa (art. 24 Cost.) (in tal senso, tra le tante, vedi Cass. 3614/2004, 18577/2004, 16049/2004, 7574/2011, 2613/2013, 24552/2013 e 25258/2013).

 

Da quanto premesso deriva che l'odierna impugnazione deve essere dichiarata inammissibile, con il conseguente assorbimento di ogni motivo di gravame.


 

 

 

Infine,  deve  essere  rigettata  la  domanda  di  risarcimento  del  danno


 

avanzata dalla


Controparte_1


ex art. 96 c.p.c.,


 

non essendo emerso che la parte soccombente abbia proposto l'impugnazione con mala fede o colpa grave; in ogni caso, poi, non si ravvisano i presupposti per procedere ad una condanna dell'appellante ai sensi del terzo comma dello stesso articolo.

 

Le spese del grado d'appello, liquidate nel minimo (stante la non particolare difficoltà delle questioni giuridiche sottese alla vicenda), alla luce dei rispettivi margini di soccombenza vengono poste a carico dell'appellante nella sola misura dei due terzi, con compensazione del residuo terzo tra le parti.

 

Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31-1-2013, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall’art. 1, comma 17, L.

n. 228/2012, per il versamento, da parte dell’appellante, dell’ulteriore

 

importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.

 

 

 

 

 

 

 

P.Q.M.

 

 

La    Corte    dAppello    dichiara    l'inammissibilità    dell’impugnazione


 

proposta  da


Parte_1


nei  confronti  della


[...]


 

Controparte_1


avverso il lodo arbitrale  emesso in data


 

14/11/2018 dal Collegio arbitrale nominato ai sensi dell'art. 237 del Regolamento Sportivo Nazionale, poi sottoscritto e depositato in data 16/11/2018;

 


condanna


Parte_1 Controparte_1


al  pagamento,  in  favore  della dei  due  terzi  delle  spese


processuali del presente grado di giudizio, che in tale misura vengono


 

 

 

liquidate in Euro 3.172,00 per compensi professionali e in Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori come per legge; compensa tra le parti il residuo terzo;

atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/2002, come introdotto dall’art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell’appellante, dell’ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.

 

 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta il 25 novembre 2020.

 

Il Consigliere rel. dott. Giuseppe Staglianò

 

 

Il Presidente dott. Nicola Pannullo

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it