CORTE DI APPELLO DI ROMA– SENTENZA N. 6627/2023 DEL 16/10/2023

LA CORTE DAPPELLO DI ROMA

SEZIONE SECONDA CIVILE

 

 

così composta:

Benedetta THELLUNG de COURTELARY                             Presidente

Marina TUCCI                                                                    Consigliere

Mario MONTANARO                                                          Consigliere rel.

riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in grado d’appello iscritta al numero 6083 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell’anno 2018, decisa ai sensi dell’art. 281- sexies c.p.c. all’udienza del giorno 16.10.2023

tra


 

Parte_1


(cod. fisc.


P.IVA_1


), in persona del legale


rappresentante pro tempore,


Parte_2            , E


Parte_3


 

[...]


(cod.  fisc.


P.IVA_2


, in persona del legale rappresentante pro


tempore,


Parte_4


, domiciliate presso l’avv. Sergio Spina (p.e.c.:


[...]


 

Email_1


, che le rappresenta e difende per


procure allegate alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 11.4.2019 unitamente all’avv. Rosario Valore, che le rappresenta e difende per procure su foglio separato allegato all’atto di citazione;

-appellanti-


e

 

Controparte_1


 

(cod.     fisc.


 

P.IVA_3 CP_2


), in persona del legale rappresentante pro tempore, prof. elettivamente domiciliata in Roma, piazza Giuseppe Mazzini n.


27, presso lo studio dell'avv. Fabio Pennisi, che la rappresenta e difende per

procura su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;

-appellata-


e

 

Controparte_3


 

(cod.      fisc.


 

P.IVA_4

 

Controparte_4


), in persona del legale rappresentante pro tempore, dott.

, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Ferrero di


Cambiano n. 82, presso lo studio dell’avv. Giancarlo Guarino, che lo rappre- senta e difende per procura su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;


 

 

OGGETTO: impugnazione lodo nazionale (art. 828 c.p.c.).


-appellata-


 

 


 

 

per


 

 

Parte_1


CONCLUSIONI

e            Controparte_5


 

: “Piaccia all’Ecc.ma Corte


di Appello di Roma, contrariis reiectis, accogliere in ogni sua parte la pre- sente impugnazione del lodo ed in coerenza accogliere tutte le conclusioni e domande di cui al presente atto annullando il lodo arbitrale de quo e di cui in narrativa e tutti i provvedimenti ad esso collegati, riferenti, presupposti, connessi e conseguenti.


Condannare, altresì, per i motivi di cui in narrativa,


Controparte_6


 

[...]


in persona del Presidente e legale rappresentante pro tem-


pore, Dott.


CP_2


, con sede in 00191 Roma via Flaminia Nuova 830,


ed il


Controparte_3


in persona del Presi-


dente pro tempore Dott.


Controparte_4


con sede in 00135 Roma via


Piazza Lauro De Bosis 15, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti e patendi, patrimoniali e non dai ricorrenti che vengono così quantificati, sia per i danni subiti, per come sopra esposto, che per i danni subendi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mancato accesso ai contributi regionali, im- possibilità di stipulare contratti di sponsorizzazioni ed ai mancati introiti pro- venienti dalle organizzazioni delle manifestazioni sportive:


in favore dell


Controparte_7


in E. 900.000,00 (novecentomila   virgola   zero   zero),  per   l


Controparte_8


in   E.


600.000,00 (seicentomila virgola zero zero) o di quell'altra maggiore o mi- nore somma che dovesse risultare in corso di casa o che l'Ill.mo Onorevole Corte d'Appello dovesse ritenere congrua anche in via equitativa.


A favore dell


Controparte_7


,  la  ulteriore  somma,  di  E.


15.000,00  da  pagarsi per ogni  anno  con  decorrenza 01/09/2012  e  sino

alla ‘durata’ della associazione sportiva e/o sino all'emissione di un provve-


dimento in autotutela da parte del


CP_3


/o della Federazione interessata


che permetta l'affiliazione della società ricorrente”;


per la


CP_1


“Piaccia all’Ecc.ma Corte d’Appello di Roma, per tutti i motivi


esposti nel presente atto e nei successivi occorrendi, disattesa ogni contraria


deduzione ed istanza, rigettare tutte le domande spiegate dalla


Parte_1


 

[...]


e dalla


Controparte_5                   .


 

Con vittoria di compensi e spese di lite”;

 

per il CONI: Voglia codesta Ecc.ma Corte d’Appello, contrariis rejectis:

 

IN VIA PREGIUDIZIALE:

 

-dichiarare il difetto assoluto di giurisdizione o, in subordine, il difetto di


legittimazione passiva del


CP_3


on conseguente estromissione dal presente


giudizio e, comunque, l’inammissibilità dell’impugnazione avversaria per le

ragioni dedotte in narrativa; NEL MERITO:

-respingere l’avversa impugnazione in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque, in subordine, respingere la richiesta risarcitoria ovvero, in ulte- riore subordine, limitarne l’entità e assolvere in ogni caso il CONI dalla rela- tiva, eventuale condanna”.


FATTO E DIRITTO

 

  1. In data 23.7.2012 il Procuratore federale della

 

 

CP_1


 

 

ha deferito innanzi


alla Commissione Giudicante Nazionale, tra gli altri, la


Parte_1


e la


Controparte_5


per la violazione degli artt. 1, 7 e 8 dello Statuto


Federale, dell’art. 11 del Regolamento Organico e dell’art. 1 del Regola-


mento di Giustizia


CP_1


in quanto “al fine di ottenere il tesseramento degli


atleti presso la


CP_1


utilizzavano certificazione anagrafica (attestazione di


iscrizione anagrafica) di apparente provenienza del


Org_1


, che


è stato accertato essere falso. Gli atleti, ottenuto il tesseramento da parte


della


CP_1


prendevano anche parte, per le rispettive società, a manifesta-


zioni di atletica nell'ambito della stagione sportiva 2012”.

 

La Commissione Giudicante Nazionale ha accertato la responsabilità in capo ai soggetti deferiti comminando, con decisione n. 5 del 15.11.2012, la san-


zione dell’ammenda di € 10.000,00 a carico della


Controparte_9


 

[...]


e l'esclusione dall'affiliazione alla


CP_1


dell


Controparte_5


 

[...]


. Avverso tale decisione le due associazioni sanzionate hanno proposto ricorso alla Commissione di Appello Federale, che con decisione del


28.5.2013 ha confermato la statuizione impugnata, respingendo gli appelli presentati.

Le associazioni sportive suddette hanno allora proposto istanza di arbitrato al Tribunale Nazionale di Arbitrato Sportivo (prot. n. 1260 del 2.7.2013) al fine di ottenere l'annullamento o la revoca dei provvedimenti sanzionatori assunti dalla Commissione Giudicante Nazionale e confermati dalla Commissione di Appello Federale. All’esito del giudizio arbitrale il mato quanto statuito dalle decisioni impugnate.


CP_10


ha confer-


La              Parte_1


e la


Controparte_5


hanno quindi proposto


ricorso al T.A.R. del Lazio, con cui hanno chiesto la dichiarazione di nulli


del lodo emesso dal


CP_10


e il risarcimento dei danni subiti, deducendo l'il-


legittimità del lodo, ma invero anche dei provvedimenti impugnati per viola- zione di legge ed eccesso di potere, sotto plurimi profili. Con sentenza n. 6123/2017 del 24.5.2017 il T.A.R. del Lazio - Sezione Prima Ter ha dichia- rato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del g.a. e ha compen- sato le spese di lite.

Le due associazioni hanno quindi proposto ricorso in appello avverso la sud- detta decisione al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, chiedendo la riforma della sentenza suddetta del T.A.R. Lazio. Con sentenza n. 3871/2018 pubblicata il  22.6.2018 il Consiglio di Stato ha respinto il  ri- corso per difetto di giurisdizione, confermando dunque la giurisdizione del

g.o. (e, quindi, la competenza di questa Corte d'Appello) e rilevando come il

g.a. non potesse pronunciarsi neppure incidentalmente sulla legittimità di un lodo arbitrale rituale.

A seguito della suddetta dichiarazione di difetto di giurisdizione da parte del


giudice amministrativo la


Parte_1


e la


Controparte_5


hanno riassunto il giudizio innanzi a questa Corte di Appello, ai sensi dell’art.


50 c.p.c. Anche nel presente giudizio riassunto si sono costituite la


CP_1     e


il   CP_3


concludendo come in epigrafe.


 

  1. Deve essere esaminata, per prima, l’eccezione preliminare di rito di difetto

assoluto di giurisdizione sollevata dal


CP_3


el costituirsi nel presente giu-


dizio. In particolare, il Comitato convenuto osserva che, come è stato chiarito anche dalla sentenza della Corte Costituzionale 11.2.2011, n. 49, gli artt. 1, 2 e 3 del d.l. 19.8.2003, n. 220, convertito con modificazioni dalla legge


17.10.2003, n. 280, prevedono tre forme di tutela: una limitata ai rapporti di carattere patrimoniale tra le società sportive, le associazioni sportive, gli atleti (e i tesserati), demandata alla cognizione del giudice ordinario; una relativa ad alcune delle questioni aventi ad oggetto le materie di cui all'art. 2, non apprestata da organi dello Stato ma da organismi interni all’ordinamento stesso in cui le norme in questione sono state poste, secondo uno schema proprio della cosiddetta “giustizia associativa; una terza, tendenzialmente residuale e devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, relativa a tutto ciò che per un verso non concerne i rapporti patrimoniali fra le società, le associazioni sportive, gli atleti e i tesserati (demandati al giudice ordinario), per altro verso non rientra tra le materie che, ai sensi dell’art. 2 del d.l. n. 220/2003, sono riservate all'esclusiva cognizione


degli organi della giustizia sportiva. Il


CP_3


educe che, pertanto, “In tale


sistema le controversie, quale quella in esame, che concernono l’osservanza delle norme regolamentari, organizzative e statutarie delle federazioni sportive rientrano nella sfera di autonomia riservata all’ordinamento  sportivo (…)”.

Leccezione non è fondata.

 

Come rileva lo stesso Comitato convenuto, l’art. 3 del d.l. n. 220/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 280/2003, occupandosi specifica- mente della giurisdizione, prevede che, “esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91”.

Nel caso in esame, l’art. 12-ter dello Statuto del CONI approvato con d.m. 7.4.2008, ai primi due commi, dispone: “1. Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, ove previsto dagli Statuti o dai regolamenti delle Federazioni


sportive nazionali, in conformità agli accordi degli associati, ha competenza arbitrale sulle controversie che contrappongono una Federazione sportiva nazionale a soggetti affiliati, tesserati o licenziati, a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette a impugnazione nell’ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni inferiori a centoventi giorni, a 10.000 euro di multa o ammenda, e delle controversie in materia di doping. 2. Al Tribunale può, inoltre, essere devoluta mediante clausola compromissoria o altro espresso accordo delle parti qualsiasi controversia in materia sportiva, anche tra soggetti non affiliati, tesserati o licenziati. E, al co. 3, dispone, con il secondo periodo, che Avverso il lodo, ove la controversia sia rilevante per lordinamento giuridico dello Stato, è sempre ammesso, anche in deroga alle clausole di giustizia eventualmente contenute negli Statuti federali, il ricorso per nullità ai sensi dell’art. 828 del codice di procedura civile”.

Ne consegue che – come ha osservato il T.A.R. Lazio con la sentenza n. 6123 del 24.5.2017 – l’art. 12-ter dello Stato del CONI non si limita a definire ‘lodo’ la decisione assunta dal TNAS, ma prevede espressamente che la stessa, quale atto conclusivo di un arbitrato rituale, sia impugnabile, ove la controversia sia rilevante per l'ordinamento giuridico dello Stato, soltanto dinanzi alla Corte di appello per motivi di nullità ex art. 828 c.p.c. L'individuazione di tale giudice non consente allora più di interpretare il procedi- mento come avente ‘le forme e le garanzie tratte dal giudizio arbitrale’ ma concluso con un provvedimento amministrativo, come riteneva il risalente orientamento della giurisprudenza amministrativa formatosi precedente- mente alla riforma statutaria del 2008 (cfr. Cons. St., sez. VI, 9 luglio 2004,

n. 5025). La scelta della Corte d'appello, quale giudice dello Stato dinanzi al


quale impugnare la decisione del


CP_10


rende evidente la volontà di artico-


lare [un] procedimento che si svolge dinanzi a detto Tribunale quale vero e proprio arbitrato rituale, che si conclude con il lodo, volontà peraltro manifestata anche dall'espresso rinvio effettuato dal vecchio art. 12-ter alla disciplina processualcivilistica relativa all'arbitrato rituale di cui agli artt. 806 ss. c.p.c.”.


Peraltro, che l’impugnazione prevista dall’art. 12-ter dello Statuto del


CP_3


debba essere effettuata innanzi alla Corte d’appello è dato per assodato dalla


rubrica dell’art. 28 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di

Arbitrato  per  lo  Sport  e  disciplina  degli  arbitrati,  emanato  in  attuazione


dell’art. 12-bis, co. 4, dello Statuto del


CP_3


della delibera del Consiglio


Nazionale del


CP_3


. 1372 del 25.6.2008, che recita Azioni di nullità di-


nanzi alla Corte d’Appello”.

 

In conclusione, poiché l’art. 12-ter, co. 3, dello Statuto del

mente richiamato dall’art. 28 del Codice dei giudizi innanzi al


 

 

CP_3 CP_10


 

 

espressa-

prevede


espressamente l’impugnazione del lodo innanzi alla Corte d’appello, sussiste

la giurisdizione del giudice ordinario e l’eccezione di difetto assoluto di giurisdizione, sollevata dal essere disattesa.


CP_3


nel costituirsi nel presente giudizio, deve


  1. È fondata, invece, l’ulteriore eccezione preliminare sollevata dal

CP_3


con


cui ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva al presente giudizio di impugnazione di un lodo arbitrale emesso tra le associazioni attrici, da un


lato, e la


CP_1


dall’altro.


 

Alla ritenuta natura di arbitrato rituale di quello previsto dallart. 12-ter dello


Statuto del


CP_3


in base al quale è stato reso il lodo del


CP_10


impugnato


con l’atto introduttivo del presente giudizio, consegue che tale lodo è emanazione dell’autonomia negoziale privata, e non atto autoritativo di prove-


nienza del


CP_3


e neanche atto amministrativo della


CP_1


come si è detto


sopra). Infatti, il


CP_3


quale ente  vigilante  e  regolatore  dellordinamento


sportivo in Italia ai sensi del d.lgs. 23.7.1999, n. 242, e successive modificazioni e integrazioni, si è limitato a regolamentare una disciplina arbitrale, analogamente a quanto avviene presso diverse strutture anche di natura pubblica (Camere di Commercio, Ordini professionali, ecc.). Lattribuzione al collegio arbitrale della potestas decidendi avviene mediante l’adesione delle parti a detti regolamenti, per effetto delle clausole compromissorie contenute


negli statuti federali, e nel caso in esame dello statuto della


CP_1


e quindi


mediante un atto negoziale delle parti stesse (che si sostanza nell’istanza di

arbitrato presentata alle due appellanti, sopra richiamata).


 

Le società ricorrenti erano, all’epoca dei fatti, affiliate alla


CP_1


e, pertanto,


nel rispetto dell’ordinamento federale che contempla anche clausole compromissorie devolutive, in prima battuta, del potere disciplinare agli Organi della Giustizia interna e, in seconda battuta, alla competenza del TNAS,


hanno dato luogo spontaneamente alla costituzione del collegio arbitrale e ad investirlo della decisione della controversia.


  1. La

Parte_1


e la


Controparte_5


deducono la nullità


ex art. 829, co. 1, n. 4) c.p.c. del lodo arbitrale emesso in data 30.7.2014 in quanto avrebbe ad oggetto un diritto indisponibile e di per sé non compromettibile ex art. 806 c.p.c., quale sarebbe il diritto allo sport.

Tuttavia, il diritto allo sport non costituisce un diritto indisponibile, diversa- mente da quanto deduce parte appellante. Sono indisponibili, infatti, quei diritti che soddisfano non solo il titolare, ma anche interessi pubblicistici, e che per questo non sono negoziabili. Sono tali i diritti della personalità, gli status familiari (riconoscimento di un figlio, validità di un'adozione, ecc.), ma anche alcuni diritti a  contenuto patrimoniale, per espressa previsione di legge, come il diritto agli alimenti (art. 433 e segg. c.c.), e sempre per ragioni di natura pubblicistica.

Lart. 1 della legge 23.3.1981, n. 91 sancisce che “L'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero”. Pertanto, lesercizio dellattività sportiva è certamente un diritto che attiene alla sfera di esplicazione della libertà individuale, ma ciò non lo rende un diritto “indisponibile”. Anzi, lo stesso


ordinamento statale demanda al


CP_3


d alle Federazioni Sportive l’organizzazione dello sport sia dilettantistico che professionistico, come si è detto (v. d.lgs. n. 242/1999, cit.). Le Federazioni sportive sono associazioni di diritto privato (art. 15 del d.lgs. n. 241/1999) e, in quanto tali, dettano delle regole che si applicano a tutti gli associati, i quali spontaneamente aderi- scono all’ordinamento federale per libera scelta. Regole che sono nulle, e devono essere disattese, soltanto qualora in contrasto con il nostro ordina- mento costituzionale. Non è questo il caso in esame.

Con la legge 17.10.2003, n. 280 viene sancita l’autonomia dellOrdinamento

sportivo nella “disciplina delle questioni aventi ad oggetto:

 

-   l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentarie, organizzative e statutarie dellordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;


  • i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni  disciplinari sportive” (art. 2 della legge n. 280/2003).

Come hanno osservato le Sezioni Unite della Suprema Corte, il testo del sud- detto art. 2 non lascia dubbi sul fatto che le questioni tecnico-disciplinari siano stimate come ontologicamente inidonee a coinvolgere situazioni giuridiche soggettive, qualificabili come diritti soggettivi o interessi legittimi o, quanto meno, a ritenere che diritti soggettivi ed interessi legittimi eventualmente configurabili in relazione all' “osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale” e ai comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive” siano di importanza così tenue da poter essere trascurati senza effetti pregiudizievoli per l'ordinamento della Repubblica (cfr. Cass. civ., SS.UU., 13.12.2018, n. 32358).

Del resto, il legislatore ha affermato espressamente la possibilità di rimettere


agli arbitri ogni controversia avente ad oggetto atti del razioni sportive (art. 3 della legge n. 280/2003).


CP_3


delle Fede-


Il diritto allo sport, quindi, è certamente disponibile nel senso che, qualora venga esercitato in forma organizzata all’interno dellordinamento federale legittimato dalle leggi dello Stato in base a un rapporto di adesione (il tesseramento), anch’esso legittimo e avente natura associativa, l’aderente è tenuto al rispetto della disciplina prevista dallassociazione qualora voglia o voglia continuare a praticare lo sport all’interno dell’ordinamento federale.

Vero è, allora, che per consolidata giurisprudenza le associazioni sportive devono essere inquadrate all'interno delle “formazioni sociali” garantite dall'art. 2 della Cost., in quanto tramite la partecipazione alle stesse l'uomo svolge la sua personalità”. Da ciò non consegue, tuttavia, che “debba essere riconosciuto a tutti il diritto, costituzionalmente garantito, di farne parte”, come deduce parte attrice. L’art. 2 Cost. prevede, piuttosto, che i diritti in- violabili dell’individuo, tra cui le libertà costituzionali, vadano garantiti sia nellesercizio come singolo sia in forma associata, ma non esclude che tali associazioni dettino delle proprie regole, che l’associato deve rispettare qualora voglia continuare a farne parte.


Il lodo impugnato non nega alle associazioni appellanti - in verità, alla sola


 

Controparte_5


, sanzionata con la revoca dell’affiliazione (come si è


detto sopra) - di fare parte della Federazione in presenza di tutti i requisiti di farne parte, e dunque con una decisione arbitraria. Piuttosto, il lodo


emesso dal TNAS in data 30.7.2014 ha negato alla


Controparte_5


di fare parte della


CP_1


(e ha irrogato una sanzione di natura pecuniaria


alla


Parte_1


) per la gravissima violazione da parte loro della norma-


tiva federale, pacificamente di natura pattizia e dunque contrattuale.

 

  1. Le odierne appellanti deducono, poi, che il lodo impugnato sarebbe nullo ai sensi dell’art. 829, co. 1, n. 11) c.p.c. perché contiene delle disposizioni contraddittorie. A tale riguardo, deducono che “Non è ipotizzabile a carico delle società esponenti una responsabilità oggettiva in relazione alla circo- stanza denunciata e sanzionata: i fatti per come ricostruiti negli atti impugnati non hanno mai individuato i soggetti che hanno posto in essere l’attività illegittima e leventuale interesse che le società oggi impugnanti/istanti avrebbero avuto nel porre in essere i fatti contestati”.

In verità, con la censura in esame la


Parte_1


e la


[...]


 

CP_5


non pongono in evidenza in quali contraddizioni sarebbe in-


corso il lodo, ma svolgano unicamente censure relative al merito della decisione impugnata laddove ha ritenuto la loro responsabilità. Tuttavia, le cen- sure svolte dalle associazioni attrici deducendo la contraddittorietà del lodo sono inammissibili. Infatti, “La valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale non può essere contestata a mezzo dell’impugnazione per nullità del lodo arbitrale, in quanto tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri” (così Cass. civ., Sez. I, ord. 31.7.2020, n. 16553; Cass. civ., Sez. I, 24.6.2011,

n. 13968; cfr., nello stesso senso, Cass. civ., Sez. I, 10.7.2013, n. 17097; Cass. civ., Sez. I, 3.11.2006, n. 23597; Cass. civ., Sez. I, 20.3.2003, n. 4078).

Non si può non osservare, tuttavia, come la contraddittorietà sia piuttosto nelle deduzioni svolte da parte attrice con riguardo a tale nullità. Infatti, da un lato, le associazioni appellanti lamentano la non ipotizzabilità della responsabilità oggettiva a carico delle stesse, che invece è prevista nell’ ordinamento sportivo laddove l’atto illecito “è stato posto in essere da un


componente dell’associazione sportiva e quindi soggetto alla vigilanza degli organi societari” oppure “da un soggetto terzo all’associazione sportiva e comunque da detto atto l’associazione sportiva abbia tratto dei vantaggi” [art. 1, co. 3 lett. a) e b) del Regolamento di Giustizia]. Dallaltro, si deduce come la non necessità dei certificati di residenza degli atleti ai fini del tesseramento, in quanto si tratterebbe di “atleti professionisti”. La


CP_1


è, però,


una federazione sportiva a statuto dilettantistico e, pertanto, con riguardo alla stessa non trova applicazione la legge n. 91/1981 per la parte che disciplina il lavoro sportivo, tra cui anche l’art. 3 invocato dalle associazioni appellanti.

6.   Sotto il titoletto “nullità del lodo ex art. 829, n. 4 e 11 c.p.c.” parte appellante deduce la nullità del lodo per motivi diversi, che in sede di esame degli stessi devono essere raggruppati per tipologia di vizio di nullità e, quindi, esaminati separatamente.

6.1.   Con il primo sottomotivo indicato sub lett. a) nell’atto introduttivo, parte appellante deduce - in buona sostanza - una genericità della motivazione che impedirebbe loro di esercitare il diritto di difesa. In verità, mediante una tale censura le associazioni sanzionate chiedono a questa Corte un riesame del merito della vicenda oggetto del lodo, che però è inammissibile in assenza di una previa fase rescindente, come si è chiarito sopra.

Solo per mera completezza di motivazione, allora, si deve osservare come, contrariamente a quanto dedotto dalle appellanti, il provvedimento impugnato enuclea i motivi che hanno condotto all’adozione dei provvedimenti


disciplinari nei confronti delle medesime. In particolare, il


CP_10


ha ritenuto


di fare proprie le ragioni indicate dagli Organi di giustizia della


CP_1


po-


nendo altresì l’accento sulla gravità delle condotte contestate alle ricorrenti. E nel lodo impugnato vi è una compiuta ricostruzione dei motivi che hanno determinato l’irrogazione delle sanzioni.


In particolare, nel lodo emesso in data 30.7.2014 dal


CP_10


viene riportato


che: (i) i soggetti a cui si riferivano le certificazioni false (gli atleti) non ave- vano contestato nei procedimenti a loro carico la sussistenza dell’illecito, non spiegando alcuna difesa; (ii) i dirigenti delle società non potevano ignorare l’illiceità della trasmissione di documenti falsi, avendo l’obbligo di sorvegliare l’andamento della vita associativa e prevenire il compimento di illeciti così


gravi; (iii) vige nel diritto sportivo il principio della responsabilità oggettiva, per cui gli affiliati rispondono dei fatti illeciti commessi dai propri dirigenti e tesserati [art. 1 co. 3 lett. a) e b) del Regolamento di Giustizia].

Da ultimo, le associazioni appellanti deducono “la nullità del lodo e dei provvedimenti a cui si riferisce ed oggi impugnati si evince altresì nella disparità di trattamento nella applicazione delle sanzioni”. Anche in relazione a tali sanzioni emerge l’inammissibilità della pretesa di una nuova valutazione del merito della vicenda, non concessa dalla natura del presente giudizio.

6.2.    Con il terzo sottomotivo si deducono una serie di violazioni di norme procedurali. In particolare, le appellanti lamentano che la Commissione di


appello federale della


CP_1


avrebbe errato nel non considerare “leccezione


del mancato rispetto dei termini a difesa per l’udienza del 6/11/2012 in cui venne deciso il procedimento disciplinare” per essere stati convocati il giorno


prima di detta udienza e per essere l’aeroporto di

giorni.


CP_5


chiuso in quei


 

Con tale censura viene dedotta, tuttavia, una violazione di norme procedurali

avanti gli organi di giustizia sportiva della Federazione, e non nell’arbitrato


avanti il


CP_10


le uniche rilevanti ai sensi dell’art. 829, co. 1, n. 4) c.p.c.


Anche tale censura è inammissibile, dunque, per i limiti sopra esposti del giudizio di impugnazione del lodo.


Inoltre, la


Parte_1


e la


Controparte_5


deducono che il


 

CP_10


avrebbe errato nel ritenere tardiva “l’istanza di astensione formulata


dalle parti nei confronti del Presidente della Commissione Giudicante fosse tardiva in quanto solo al momento dell’apertura del dibattimento si è venuti a conoscenza dei soggetti che componevano la CGN. Nessuna delle parti del giudizio endofederale ha però proposto istanza di ricusazione come previsto dalle norme federali.

A norma dell’art. 25 del Regolamento di Giustizia tale istanza va proposta all’organo giudicante di grado superiore (nel caso di specie, la CAF) entro il termine di cinque giorni da quando linteressato è venuto a conoscenza dellorgano giudicante (e invece controparti l’hanno proposta solo in prima udienza); e deve essere accompagnata dal pagamento della tassa prevista dal Consiglio Federale, che nel caso in esame non risulta essere stata pagata.


Neanche sussiste la dedotta nullità degli “atti impugnati, e segnatamente del lodo arbitrale impugnato innanzi a questa Corte, “per violazione dell’art. 3 comma 4 L. 241/90 in quanto in nessuno di essi è indicato il termine, né l’autorità giudiziaria dinnanzi alla quale i provvedimenti de quo sono impugnabili, come dedotto da parte attrice nell’ambito del primo sottomotivo.

Preliminarmente, questo giudicante non può non rilevare che – come ha ri- tenuto il giudice amministrativo (si veda in particolare la motivazione della sentenza del T.A.R. sopra riportata) – il lodo non costituisce un atto amministrativo, ma negoziale. Ne consegue che il richiamo alla previsione dell’art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241 non risulta pertinente. In ogni caso, anche qualora si fosse trattato di un atto amministrativo, tale vizio non inficia la validità dell’atto (cfr., per tutte, Cons. Stato, Sez. III, 21.5.2010, n. 2506).

  1. Disattese le censure di nullidel lodo resta assorbito lesame della domanda risarcitoria proposta dalle due associazioni attrici.

 

In conclusione, l’impugnazione per nullità del lodo il lodo arbitrale sotto-


scritto in data 30.7.2014 dal


CP_10


composto dall’avv. prof. Maurizio Benin-


casa (presidente), dal prof. avv. Angelo Piazza (arbitro), dal pres. Bartolo-


memo Manna (arbitro), proposto dalla


Parte_1


e dalla


[...]


 

Controparte_5


deve essere rigettata.


 

Le spese di lite del presente giudizio di impugnazione seguono la soccombenza.La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all’art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, introdotto dall’art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228. Larbitrato rituale ha natura giurisdizionale (secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: cfr., per tutte, Cass. civ., S.U., ord. 25.20.2013, n. 24153), sicché l’impugnazione del lodo è soggetta alla disciplina e ai principi che regolano il giudizio d’appello, in quanto compatibili e ai fini dell’applica- zione della disposizione suddetta costituisce impugnazione.

P.Q.M.

 

La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede:


dichiara il difetto di legittimazione passiva del


Controparte_11


[...]                    ;


 

rigetta l’impugnazione ex art. 829 c.p.c. proposta da


Parte_5


[...]      e


Controparte_5


avverso il lodo arbitrale sottoscritto in data


30.7.2014 dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (TNAS), composto dall’avv. prof. Maurizio Benincasa (presidente), dal prof. avv. Angelo Piazza (arbitro), dal pres. Bartolomeo Manna (arbitro);


condanna


Parte_1


e             Controparte_5


, in solido tra


loro, a rimborsare alla


Parte_6                                                          le


spese del presente giudizio di impugnazione, che liquida in € 10.000,00 per compenso, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;


condanna


Parte_1


e             Controparte_5


, in solido tra


loro, a rimborsare al


Controparte_11


le spese del

presente giudizio  di impugnazione,  che  liquida in € 10.000,00 per compenso, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55),

I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;

 

dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell’art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

 

 

 

Roma, 16.10.2023

 

 

 

IL GIUDICE EST.                                                   IL PRESIDENTE

Mario Montanaro                           Benedetta Thellung de Courtelary

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