CORTE DI APPELLO DI ROMA– SENTENZA N. 6738/2020 DEL 29/12/2020

 

 

 

LA CORTE DAPPELLO DI ROMA

 

 

 

 

SEZ. VIII° CIVILE

così composta:

 

 

dott. Nicola Pannullo                                       Presidente

 

 

dott. Giampiero Barrasso                               Consigliere

 

 

dott. Giuseppe Staglianò                                Consigliere rel.

 

 

 

 

riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente

 

 

 

 

SENTENZA

 

 

nella causa civile di appello iscritta al n. 439/2013 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2013, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 22/10/2020, vertente

 

 

 

 

TRA


 

Parte_1


, elettivamente domiciliato in Roma, Via Luigi Bellotti Bon


 

n. 11, presso lo studio dell'Abogado Antoniano Di Credico, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Nicola Napolione e Giampiero Seccia del Foro di Chieti in virtù di procura in atti;

 

- appellante -


 

 

 

E

Controparte_1                                                           ,

 

elettivamente domiciliato in Roma, Via Crescenzio n. 20, presso lo studio dell'Avv. Pierluigi Ronzani, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;

 

 

 

 


 

Controparte_2


,     elettivamente


 

domiciliata in Roma, Via Antonio Nibby n. 7, presso lo studio dell'Avv. Giancarlo Guarino, che la rappresenta e difende come da procura in atti;

 


 

CP_3                         Parte_2


affiliata


Org_1


elettivamente


 

domiciliata in Roma, Via Ettore Pais n. 18, presso lo studio dell'Avv. Lucia Di Cosimo, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Termini del Foro di Lecce come da procura in atti;

 

- appellati -


OGGETTO: impugnazione del lodo arbitrale del 12/9/2012 e depositato il 12/10/2012

 

 

 

 

CONCLUSIONI: come da scritti difensivi.

 

 

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


CP_4


emesso in data



Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig.


Parte_1


proponeva


 

impugnazione  avverso  il  lodo  arbitrale  emesso  in  data  12/9/2012, depositato il 12/10/2012, con il quale il Tribunale Nazionale di Arbitrato


per     lo    Sport-T.N.A.S.     (in    prosieguo,     “ CP_4


),    aveva    dichiarato


 

l'inammissibilità  dell'istanza  di  arbitrato  da  lui  avanzata  avverso  il


 

provvedimento n. 14/2011 della Corte di Appello


Org_2


distaccata


 

Puglia  (di  seguito,  CAF”),  condannandolo  anche  alla  rifusione  delle


 

 

 


spese  del   procediment arbitral in   favore   della

 

Organizzazione_3


Org_1


 della


 


Il sig.


Parte_1


faceva presente che la vertenza traeva origine da un


 

procedimento instaurato quando egli era ancora minorenne, allorché i suoi  genitori,  in  qualità  di  legali  rappresentanti,  si  erano  rivolti  alla


Commissione Tesseramento Atleti della


Org_1


sez. dist. di


[...]


 

Controparte_5


(ne prosieguo C.T.A.),   pe ottenere   lo


 

scioglimento  del  vincolo  che  lo  legava  alla


Organizzazione_3


 

invocando, come giusta causa, motivi di studio ed un’asserita incompatibilità ambientale; in tale occasione, la C.T.A., con provvedimento del 29/1/2011, aveva accolto l’istanza di scioglimento del


vincolo,  subordinandolo  al  pagamento,  in  favore  della


[...]


 

Org_3


della somma di Euro 27.500,00 a titolo di rimborso spese; a


seguito della proposizione di apposito appello, con il quale l’atleta aveva contestato labnormità del quantumliquidato in favore della ex socie

Cont

di appartenenza, la               con Comunicato Ufficiale n. 2 del 4/5/2011,

 

aveva respinto il gravame, con la conseguenza che il sig. Pt_1 si era visto costretto ad adire la Corte Federale FIPAV (di seguito, Corte Federale),


organo giurisdizionale di 3° grado all'interno della


Controparte_7


 

[...]


, la quale, con Comunicato Ufficiale n. 7 del 30/6/2011, aveva

Cont


annullato  detta  decisione,  rinviando  alla             Nel  giudizio  di  rinvio,

Cont

però, la            con Comunicato Ufficiale n. 12 affisso l'1/8/2011, si era

 

limitata soltanto a ridurre l'indennizzo da Euro 27.500,00 ad Euro 27.000,00, omettendo di rendere adeguata motivazione a sostegno della decisione, con la conseguenza che la Corte Federale, nuovamente adita dall'atleta, con Comunicato Ufficiale n. 2 del 6/10/2011 aveva annullato

con  rinvio  anche  tale  provvedimento,  enunciando   anche  i  canoni

Cont

ermeneutici    cui   la               s sarebbe   dovuta   attenere   in   vista

 

dellemanazione della nuova decisione.

 

Cont

Nonostante ciò, la              ignorando i principi fissati dalla Corte Federale

 

(e conseguentemente,   violando   il   disposto   di   cui   all’art.   9 del


 

Regolamento Giurisdizionale


Org_1 ), con Comunicazione Ufficiale n. 14


 

 

 

del 21/12/2011 aveva nuovamente confermato il contenuto della precedente decisione (con cui l’indennizzo era stato ridotto ad Euro 27.000,00), con la conseguenza che il sig. Pt_1 aveva dapprima proposto un terzo ricorso presso la Corte Federale, che con Comunicato Ufficiale

n. 5 del 17 febbraio 2012 lo aveva dichiarato inammissibile perché tardivo, e poi un ulteriore ricorso al TNAS, che era stato anch’esso dichiarato inammissibile.

 


Con un primo motivo di doglianza, il sig.


Parte_1


sosteneva la nullità


 

dell'impugnato provvedimento ex art. 829, n. 10, c.p.c., perché pronunziato in volazione dei principi dell'ordinamento sportivo e, soprattutto, di quello statale.

 


Infatti, a suo dire, il


CP_4


quale organo arbitrale del


CP_8


tenuto a


 

decidere   sull controversie   di   natura   economica secondo   quanto


 

previsto dall'art. 12 ter dello Statuto del


CP_8 e dallo stesso Codice dei


 

Giudizi innanzi al


CP_4


arebbe avuto il dovere di  decidere nel merito la


 

domanda  formulata  dal  tesserato,  in  quanto  l'ultimo  provvedimento emesso dalla Corte Federale non era più impugnabile nell'ambito della


giustizia federale: pertanto, quale organismo arbitrale sportivo, il


CP_4


 

era certamente competente ad accertare la lesione del diritto soggettivo disponibile dell'atleta e, di conseguenza, a condannare la sociesportiva


Organizzazione_3


e/o  la


Org_1


alla  ripetizione  dell'indebito


 

corrisposto.  D'altronde,  secondo  l’appellante,  nell'ordinamento  statale

Cont

non  poteva  assumere  efficacia  di  giudicato  la  decisione  della

 

annullata dalla Corte Federale, che aveva stabilito per lo svincolo sportivo l'iniquo indennizzo di Euro 27.000,00, perccontraria alle norme regolamentari sportive, ai diritti garantiti dalla Carta Costituzionale (in particolare: il diritto di praticare senza difficoll'attiviagonistica, sancito anche dalla legge 91/81; il diritto di associazione; il diritto di recedere da un'associazione), alle norme del codice civile ed alla Carta Olimpica.


 

 

 

Inoltre, con un secondo motivo di censura, il sig. Pt_1 sosteneva la nullità del lodo ex art. 829 n. 8) c.p.c., in quanto, a suo dire, l'affermazione contenuta nel lodo circa l'intervenuta definitività del provvedimento della CAF del 21.12.11 (con cui era stato nuovamente quantificato l'indennizzo nella misura di Euro 27.000,00) era evidentemente errata, perccontrastante con la precedente sentenza della Corte Federale del 06.10.2011 -prodotta nel procedimento arbitrale e oramai passata in giudicato- che aveva annullato il provvedimento di statuizion di un

indennizzo di Euro 27.000,00 a carico dell'atleta”. Ne conseguiva che,

Cont

essendosi  la             limitata  a  confermare  le  argomentazioni  poste  a


 

fondamento di una decisione già annullata dalla Corte Federale, il


CP_4

 

al fine di non violare quanto in precedenza disposto dalla stessa Corte Federale, avrebbe dovuto ineludibilmente accertare l'illegittimità delle somme pagate dall'atleta in forza di un provvedimento dichiarato nullo dall'organo superiore delle Giustizia Sportiva”.

 

Infine, con un ultimo motivo di doglianza, il sig. Pt_1 sosteneva la nullità del lodo ex art. 829, nn-. 9 ed 11 c.p.c., in quanto fondato su assunti contraddittori”.

 

Infatti, premesso che era falsa e contraddittorial'asserzione secondo cui  risultava  pacifica  l'avvenuta  affissione  nell'albo  della  decisione


impugnata, il sig. Pt_1


evidenziava che la decisione -per prassi oramai


 

consolidata- era stata pubblicata sul sito www.fipavpuglia.it, venendo però inserito nella sezione archivio 2010-2011”, mentre la stessa, essendo stata emessa il 21.12.2012, avrebbe dovuto essere pubblicata nella “sezione 2011/2012”.

 

Pertanto, non esistendo alcuna prova della regolare pubblicazione del provvedimento impugnato, divulgato sul sito web in un archivio errato, il ricorso alla CAF avrebbe dovuto essere considerato tempestivamente proposto.

 

Né in senso contrario poteva valere l'affermazione secondo cui il termine d'impugnazione     decorreva     dalla     data     di     pubblicazione     del


 

 

 

provvedimento, essendo prevista la sua comunicazione alle parti: infatti, secondo il sig. Pt_1 , mentre l'efficacia esecutiva era conseguenza della pubblicazione del provvedimento, in vista dell'acquisizione dell'autorità di cosa giudicata esso doveva essere portato a conoscenza della parte.

 

Ne conseguiva che l'omessa attestazione, da parte dell'organismo di giustizia sportiva, dell'avvenuta comunicazione del provvedimento a mezzo  telefax,  unitamente  alla  sua  mancata  ricezione  da  parte  del

destinatario, comportava l'invalidità e/o inesistenza del procedimento di

Cont

notificazione esperito dalla


Pertanto,       il       sig.


Pt_1


concludeva       chiedendo       l'accoglimento


 

dell'impugnazione  e,  per  l'effetto,  previo  annullamento  del  lodo,  la declaratoria                               dell'illegittimità        dell'indennizzo       già       versato       alla


Organizzazione_3


con conseguente condanna di quest'ultima alla


 

restituzione, in suo favore, della somma di Euro 27.000,00 o di altra ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese processuali.

 


Costituitesi in giudizio a mezzo di distinti difensori, la


Org_1 , il


CP_8


 

e  la


Organizzazione_3


si  limitavano  a  resistere,  chiedendo  il


 

rigetto dello spiegato gravame, con condanna del sig. rifusione delle spese processuali.


Parte_1


alla


 

All’udienza di precisazione delle conclusioni del 16/1/2020, il difensore


 

del sig. Pt_1


formulava istanza di discussione orale della causa; quindi,


 

precisate le conclusioni, la causa era trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

 

Stante la rituale riproposizione dell'istanza di discussione orale, la Corte fissava l'udienza del 22/10/2020 per l'incombente; quindi, a detta udienza, dopo la discussione, la causa era definitivamente trattenuta in decisione.


 

 

 

 

 

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

 

 


Il primo motivo di doglianza, con il quale il sig. Pt_1


ha lamentato la


 

nullità  del  lodo  del


CP_4


per  asserita  violazione  del  disposto  di  cui


 

all'art. 829, n. 10, c.p.c., è infondato.

 

 

Ai sensi di tale articolo, l'impugnazione del lodo è ammessa se il lodo conclude il procedimento senza decidere il merito della controversia e il merito della controversia doveva essere deciso dagli arbitri”.

 

Ciò premesso, se è vero che il TNAS del C.O.N.I. pessere adito solo a condizione che siano stati preventivamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette a impugnazione  nell'ambito  della  giustizia  federale (art.  12-ter  dello


Statuto del


CP_8


,  è altresì vero  che  tale organo, una  volta  adito,


 

prima di pronunziare nel merito è tenuto ad accertare che la specifica istanza di arbitrato a lui rivolta sia ammissibile.

 


Con specifico riferimento al caso che ne occupa, il


CP_4


ha dichiarato


l'inammissibilità dell'istanza di arbitrato dopo aver verificato la correttezza della declaratoria di inammissibilità precedentemente adottata dalla Corte Federale con Comunicazione Ufficiale n. 5 del 17/2/2012, che aveva accertato l'intervenuta scadenza dei termini per

Cont

impugnare il provvedimento reso dalla          con Comunicazione Ufficiale

 

n. 14 del 21/12/2011.


Ad avviso di questa Corte, il percorso logico-giuridico seguito dal corretto.


CP_4  è


 

Infatti, il TNAS sarebbe stato tenuto a valutare il merito dell'istanza di arbitrato soltanto ove avesse rilevato l'erroneità della declaratoria di inammissibilità   precedentemente   adottat dall Corte   Federale al


 

 

 


contrario,  stante  l'oggettiva  intervenuta  decadenza  dello


Pt_1


dalla


 

facoltà di impugnare presso l'organo giurisdizionale federale di vertice, il


 

CP_4


era tenuto a rilevare l’intervenuta definitività della decisione della


 

CAF n. 14/2011, senza poter più estendere la sua valutazione anche al merito della controversia, trattandosi di possibilità che era già venuta meno all’interno dello stesso sistema di giustizia federale.

 

Ne consegue che il lodo del TNAS non può risultare affetto dalla forma di nullità di cui all'art. 829, n. 10, c.c., in quanto detto organo non era tenuto a decidere la controversia nel merito.

 

Analogamente,  poi,  deve essere  disatteso  anche  il  secondo  motivo  di


 

doglianza, con il quale il sig. Pt_1


ha sostenuto la nullità del lodo per


 

asserita violazione del disposto di cui all'art. 829 n. 8 c.c., secondo cui l'impugnazione per nullità è ammessa se il lodo è contrario ad altro precedente lodo non più impugnabile o a precedente sentenza passata in giudicato tra le parti purché tale lodo o tale sentenza sia stata prodotta nel procedimento”.

 

A differenza di quanto sostenuto dal sig. Pt_1 , il lodo oggi impugnato, pronunziato sulla scorta di rilievi di mero rito, non è in contrasto con la decisione della Corte Federale del 6/10/2011 (Comunicato Ufficiale n. 2/2011) di annullamento del provvedimento CAF  n. 12 dell'1/8/2011:

infatti, la decisione della Corte Federale del 6/10/2011 si limitò soltanto

Cont

a rilevare che la precedente decisione della           n. 12/2011 risultava

affetta da carenza e contraddittorietà della relativa motivazione e, dopo aver  disposto  l'annullamento  del  provvedimento  impugnato,  rimise

Cont

nuovamente  in  toto la  decisione  alla              affinché  quest’ultima,

 

adeguatamente motivando”, procedesse ad una compiuta disamina delle doglianze sollevate dal sig. Pt_1 in ordine al deliberato indennizzo, eliminando ogni possibile contraddittorietà sul piano dell'onere probatorio delle parti ed estrinsecando adeguatamente il percorso logico-giuridico in ordine alleventuale riduzione dell'indennizzo.


 

 

 

Ne consegue che la Corte Federale rimise nuovamente la controversia

Cont

alla             per  la  decisione  nel  merito,  la  quale,  pertanto,  restava

 

pienamente libera di adottare una nuova decisione, eventualmente anche dello stesso tenore di quella annullata, purché scevra dalle carenze e dalle incongruenze che avevano contraddistinto la precedente pronunzia.

 

Ne consegue che il successivo provvedimento CAF n. 14 del 21/12/2011 sostituì -come doveva- il pregresso provvedimento CAF n. 12 dell'1/8/2011, pervenendo ad una nuova decisione di merito che, sulla scorta di una nuova motivazione adottata alla luce dei rilievi espressi dalla Corte Federale in data 6/10/2011, stabilì in favore del sodalizio


sportivo


Org_3                  Org_3


un   indennizzo   sostanzialmente


 

coincidente con quello già indicato nel provvedimento CAF n. 12/2011.

 

 

La circostanza, poi, che tale ultima decisione della CAF, adottata al termine del giudizio di rinvio (che lasciava impregiudicata la valutazione nel merito), sia divenuta definitiva, è frutto soltanto della mancata osservanza dei termini per impugnare da parte del sig. Pt_1 , così come già acclarata dalla Corte Federale con il Comunicato Ufficiale n. 5 del 17/2/2012.

 

Ne consegue che, non essendo ravvisabile alcun contrasto tra la decisione del TNAS -adottata per motivi di rito- ed il richiamato provvedimento n. 2/2011 della Corte Federale, la censura non può che essere disattesa.

 

Per quanto concerne, infine, l'ultimo motivo di censura, con il quale il sig. Pt_1 , richiamando l'art. 829, nn. 9 e 11, c.c., ha lamentato la nullità del lodo per asserita violazione del contraddittorio e per pretesa sua contraddittorietà, si osserva che anche tale doglianza è infondata.

 

Infatti, dall'esame degli atti di causa emerge che, a differenza di quanto genericamente affermato dal sig. Pt_1 , il provvedimento con cui venne definito il giudizio di rinvio, adottato in occasione della riunione del


 

 

 

9/12/2011, venne regolarmente affisso all'albo con Comunicato Ufficiale

 

n. 14 del 21/12/2011, sicché da tale momento, coincidente con la sua pubblicazione, iniziò a decorrere il termine di 10 giorni per impugnare previsto dall'art. 92 dello stesso Regolamento (mentre, ai sensi dell'art. 27, dal giorno immediatamente successivo iniziarono a decorrere gli effetti del provvedimento).

 

La circostanza che tale provvedimento, poi, sia stato anche divulgato sul sito www.fipavpuglia.it costituisce una semplice ulteriore forma di pubblicità dell'atto, che non poeva sostituire né inficiare la precedente pubblicazione, effettuata mediante affissione della Comunicazione Ufficiale sul relativo albo, con la conseguenza che l'avvenuto inserimento del Comunicato Ufficiale all'interno della “sezione 2010-2011” piuttosto


che nella sezione 2011/2012” del sito web della

 

inconferente.


Org_1 , risulta del tutto


Infine, riguardo all'asserita mancata comunicazione del provvedimento


 

all'interessato,  preliminarmente  di  osserva  che  il  sig.


Pt_1


non  ha


 

impugnato la specifica statuizione con la quale il TNAS ha affermato che


 

gli  effetti  delle  decisioni  degli  organi  giurisdizionali  della


Org_1    si


 

producono dal giorno successivo all'affissione del Comunicato Ufficiale “indipendentemente dalla comunicazione a mezzo telegramma od altro mezzo idoneo, che costituisce semplice strumento integrativo al fine di rendere più facilmente conoscibile la decisione”.

 

In ogni caso, poi, dall'esame degli atti di causa emerge che il Comunicato Uffciale  n.  14/2011,  recante  il  provvedimento  emesso  dalla  Corte


Federale, venne inviato in data 21/12/2011 dalla


Org_1


presso il  fax


 

dello Studio legale che assisteva il sig. Pt_1 , pervenendo regolarmente a destinazione, come confermato dal rapporto di trasmissione, recante, allo “Status”, la dicitura OK”.

 

Ne consegue che si deve ragionevolmente presumere che detta trasmissione, effettuata con un mezzo senz'altro idoneo a garantirne la conoscenza, abbia consentito al destinatario di venire a conoscenza del


 

 

 

provvedimento, con la conseguenza che deve ritenersi che il termine di dieci giorni per impugnare, previsto dall'art. 92, comma 1 del Regolamento, abbia iniziato a decorrere sin dal 21/12/2011.

 

Infine, la valutazione circa l'avvenuta presa di conoscenza del provvedimento in occasione della suindicata trasmissione via faxnon può essere scalfita dallesistenza di una successiva “fattura di prelievodell’apparato installato presso lo studio del difensore del sig. Pt_1 (di cui si dà atto nel lodo impugnato, ma che non è presente in atti), non essendo tale documento idoneo -soprattutto a fronte dell'esistenza di un pregresso rapporto di trasmissione positivo- a rendere plausibile un suo malfunzionamento proprio nel momento di invio della comunicazione in questione.

 

Ne consegue che anche l'ultimo motivo di censura deve essere disatteso.

 

 

Da quanto premesso deriva che l'odierna impugnazione, totalmente infondata, deve essere dichiarata inammissibile.

 

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate, nel minimo (stante la non particolare difficoltà delle questioni giuridiche sottese alla vicenda), come da dispositivo.

 

 

 

 

P.Q.M.

 

 

La    Corte    dAppello    dichiara    l'inammissibilità    dell’impugnazione


 

proposta  da


Parte_1


nei  confronti  del


Controparte_1


Olimpico


 

Nazionale Italiano, della


Controparte_2


e della


 

Organizzazione_3


avverso  il  lodo  arbitrale       emesso  in  data


 

12/9/2012 dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, depositato il 12/10/2012;

 


condanna


Parte_1


al  pagamento,  in  favore  del


[...]


 

Controparte_1


, della


Controparte_9


 

 

 


e della


Organizzazione_3


delle spese processuali del presente


 

grado di giudizio, che vengono liquidate, in favore di ciascuno di essi, in Euro 3.308,00 per compensi professionali e in Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta il 25 novembre

 

2020.

 

 

Il Consigliere rel. dott. Giuseppe Staglianò

 

 

Il Presidente dott. Nicola Pannullo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

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