CORTE DI APPELLO DI ROMA– SENTENZA N. 6738/2020 DEL 29/12/2020
LA CORTE D’APPELLO DI ROMA
SEZ. VIII° CIVILE
così composta:
dott. Nicola Pannullo Presidente
dott. Giampiero Barrasso Consigliere
dott. Giuseppe Staglianò Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 439/2013 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2013, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 22/10/2020, vertente
TRA
Parte_1
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Luigi Bellotti Bon
n. 11, presso lo studio dell'Abogado Antoniano Di Credico, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Nicola Napolione e Giampiero Seccia del Foro di Chieti in virtù di procura in atti;
- appellante -
E
Controparte_1 ,
elettivamente domiciliato in Roma, Via Crescenzio n. 20, presso lo studio dell'Avv. Pierluigi Ronzani, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
Controparte_2
, elettivamente
domiciliata in Roma, Via Antonio Nibby n. 7, presso lo studio dell'Avv. Giancarlo Guarino, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
CP_3 Parte_2
affiliata
Org_1
elettivamente
domiciliata in Roma, Via Ettore Pais n. 18, presso lo studio dell'Avv. Lucia Di Cosimo, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Termini del Foro di Lecce come da procura in atti;
- appellati -
OGGETTO: impugnazione del lodo arbitrale del 12/9/2012 e depositato il 12/10/2012
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CP_4
emesso in data
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig.
Parte_1
proponeva
impugnazione avverso il lodo arbitrale emesso in data 12/9/2012, depositato il 12/10/2012, con il quale il Tribunale Nazionale di Arbitrato
per lo Sport-T.N.A.S. (in prosieguo, “ CP_4
), aveva dichiarato
l'inammissibilità dell'istanza di arbitrato da lui avanzata avverso il
provvedimento n. 14/2011 della Corte di Appello
Org_2
distaccata
Puglia (di seguito, “CAF”), condannandolo anche alla rifusione delle
spese del procedimento arbitrale in favore della
Organizzazione_3
Org_1
e della
Il sig.
Parte_1
faceva presente che la vertenza traeva origine da un
procedimento instaurato quando egli era ancora minorenne, allorché i suoi genitori, in qualità di legali rappresentanti, si erano rivolti alla
Commissione Tesseramento Atleti della
Org_1
sez. dist. di
[...]
Controparte_5
(nel prosieguo, “C.T.A.”), per ottenere lo
scioglimento del vincolo che lo legava alla
Organizzazione_3
invocando, come giusta causa, motivi di studio ed un’asserita incompatibilità ambientale; in tale occasione, la C.T.A., con provvedimento del 29/1/2011, aveva accolto l’istanza di scioglimento del
vincolo, subordinandolo al pagamento, in favore della
[...]
Org_3
della somma di Euro 27.500,00 a titolo di rimborso spese; a
seguito della proposizione di apposito appello, con il quale l’atleta aveva contestato l’abnormità del “quantum” liquidato in favore della ex società
Cont
di appartenenza, la con Comunicato Ufficiale n. 2 del 4/5/2011,
aveva respinto il gravame, con la conseguenza che il sig. Pt_1 si era visto costretto ad adire la Corte Federale FIPAV (di seguito, “Corte Federale”),
organo giurisdizionale di 3° grado all'interno della
Controparte_7
[...]
, la quale, con Comunicato Ufficiale n. 7 del 30/6/2011, aveva
Cont
annullato detta decisione, rinviando alla Nel giudizio di rinvio,
Cont
però, la con Comunicato Ufficiale n. 12 affisso l'1/8/2011, si era
limitata soltanto a ridurre l'indennizzo da Euro 27.500,00 ad Euro 27.000,00, omettendo di rendere adeguata motivazione a sostegno della decisione, con la conseguenza che la Corte Federale, nuovamente adita dall'atleta, con Comunicato Ufficiale n. 2 del 6/10/2011 aveva annullato
con rinvio anche tale provvedimento, enunciando anche i canoni
Cont
ermeneutici a cui la si sarebbe dovuta attenere in vista
dell’emanazione della nuova decisione.
Cont
Nonostante ciò, la ignorando i principi fissati dalla Corte Federale
(e, conseguentemente, violando il disposto di cui all’art. 98 del
Regolamento Giurisdizionale
Org_1 ), con Comunicazione Ufficiale n. 14
del 21/12/2011 aveva nuovamente confermato il contenuto della precedente decisione (con cui l’indennizzo era stato ridotto ad Euro 27.000,00), con la conseguenza che il sig. Pt_1 aveva dapprima proposto un terzo ricorso presso la Corte Federale, che con Comunicato Ufficiale
n. 5 del 17 febbraio 2012 lo aveva dichiarato inammissibile perché tardivo, e poi un ulteriore ricorso al TNAS, che era stato anch’esso dichiarato inammissibile.
Con un primo motivo di doglianza, il sig.
Parte_1
sosteneva la nullità
dell'impugnato provvedimento ex art. 829, n. 10, c.p.c., perché pronunziato in volazione dei principi dell'ordinamento sportivo e, soprattutto, di quello statale.
Infatti, a suo dire, il
CP_4
quale organo arbitrale del
CP_8
tenuto a
decidere sulle controversie di natura economica, secondo quanto
previsto dall'art. 12 ter dello Statuto del
CP_8 e dallo stesso Codice dei
Giudizi innanzi al
CP_4
arebbe avuto il dovere di decidere nel merito la
domanda formulata dal tesserato, in quanto l'ultimo provvedimento emesso dalla Corte Federale non era più impugnabile nell'ambito della
giustizia federale: pertanto, quale organismo arbitrale sportivo, il
CP_4
era certamente competente ad accertare la lesione del diritto soggettivo disponibile dell'atleta e, di conseguenza, a condannare la società sportiva
Organizzazione_3
e/o la
Org_1
alla ripetizione dell'indebito
corrisposto. D'altronde, secondo l’appellante, nell'ordinamento statale
Cont
non poteva assumere efficacia di giudicato la decisione della
annullata dalla Corte Federale, che aveva stabilito per lo svincolo sportivo l'iniquo indennizzo di Euro 27.000,00, perché contraria alle norme regolamentari sportive, ai diritti garantiti dalla Carta Costituzionale (in particolare: il diritto di praticare senza difficoltà l'attività agonistica, sancito anche dalla legge 91/81; il diritto di associazione; il diritto di recedere da un'associazione), alle norme del codice civile ed alla Carta Olimpica.
Inoltre, con un secondo motivo di censura, il sig. Pt_1 sosteneva la nullità del lodo ex art. 829 n. 8) c.p.c., in quanto, a suo dire, l'affermazione contenuta nel lodo circa l'intervenuta definitività del provvedimento della CAF del 21.12.11 (con cui era stato nuovamente quantificato l'indennizzo nella misura di Euro 27.000,00) era evidentemente errata, perché contrastante con la precedente sentenza della Corte Federale del 06.10.2011 -prodotta nel procedimento arbitrale e oramai passata in giudicato- che aveva annullato “il provvedimento di statuizione di un
indennizzo di Euro 27.000,00 a carico dell'atleta”. Ne conseguiva che,
Cont
essendosi la limitata a confermare le argomentazioni poste a
fondamento di una decisione già annullata dalla Corte Federale, il
CP_4
al fine di non violare quanto in precedenza disposto dalla stessa Corte Federale, avrebbe dovuto “ineludibilmente accertare l'illegittimità delle somme pagate dall'atleta in forza di un provvedimento dichiarato nullo dall'organo superiore delle Giustizia Sportiva”.
Infine, con un ultimo motivo di doglianza, il sig. Pt_1 sosteneva la nullità del lodo ex art. 829, nn-. 9 ed 11 c.p.c., in quanto “fondato su assunti contraddittori”.
Infatti, premesso che era “falsa e contraddittoria” l'asserzione secondo cui risultava pacifica l'avvenuta affissione nell'albo della decisione
impugnata, il sig. Pt_1
evidenziava che la decisione -per prassi oramai
consolidata- era stata pubblicata sul sito www.fipavpuglia.it, venendo però inserito nella “sezione archivio 2010-2011”, mentre la stessa, essendo stata emessa il 21.12.2012, avrebbe dovuto essere pubblicata nella “sezione 2011/2012”.
Pertanto, non esistendo alcuna prova della regolare pubblicazione del provvedimento impugnato, divulgato sul sito web in un archivio errato, il ricorso alla CAF avrebbe dovuto essere considerato tempestivamente proposto.
Né in senso contrario poteva valere l'affermazione secondo cui il termine d'impugnazione decorreva dalla data di pubblicazione del
provvedimento, essendo prevista la sua comunicazione alle parti: infatti, secondo il sig. Pt_1 , mentre l'efficacia esecutiva era conseguenza della pubblicazione del provvedimento, in vista dell'acquisizione dell'autorità di cosa giudicata esso doveva essere portato a conoscenza della parte.
Ne conseguiva che l'omessa attestazione, da parte dell'organismo di giustizia sportiva, dell'avvenuta comunicazione del provvedimento a mezzo telefax, unitamente alla sua mancata ricezione da parte del
destinatario, comportava l'invalidità e/o inesistenza del procedimento di
Cont
notificazione esperito dalla
Pertanto, il sig.
Pt_1
concludeva chiedendo l'accoglimento
dell'impugnazione e, per l'effetto, previo annullamento del lodo, la declaratoria dell'illegittimità dell'indennizzo già versato alla
Organizzazione_3
con conseguente condanna di quest'ultima alla
restituzione, in suo favore, della somma di Euro 27.000,00 o di altra ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese processuali.
Costituitesi in giudizio a mezzo di distinti difensori, la
Org_1 , il
CP_8
e la
Organizzazione_3
si limitavano a resistere, chiedendo il
rigetto dello spiegato gravame, con condanna del sig. rifusione delle spese processuali.
Parte_1
alla
All’udienza di precisazione delle conclusioni del 16/1/2020, il difensore
del sig. Pt_1
formulava istanza di discussione orale della causa; quindi,
precisate le conclusioni, la causa era trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Stante la rituale riproposizione dell'istanza di discussione orale, la Corte fissava l'udienza del 22/10/2020 per l'incombente; quindi, a detta udienza, dopo la discussione, la causa era definitivamente trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di doglianza, con il quale il sig. Pt_1
ha lamentato la
nullità del lodo del
CP_4
per asserita violazione del disposto di cui
all'art. 829, n. 10, c.p.c., è infondato.
Ai sensi di tale articolo, l'impugnazione del lodo è ammessa “se il lodo conclude il procedimento senza decidere il merito della controversia e il merito della controversia doveva essere deciso dagli arbitri”.
Ciò premesso, se è vero che il TNAS del C.O.N.I. può essere adito solo “a condizione che siano stati preventivamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette a impugnazione nell'ambito della giustizia federale” (art. 12-ter dello
Statuto del
CP_8
, è altresì vero che tale organo, una volta adito,
prima di pronunziare nel merito è tenuto ad accertare che la specifica istanza di arbitrato a lui rivolta sia ammissibile.
Con specifico riferimento al caso che ne occupa, il
CP_4
ha dichiarato
l'inammissibilità dell'istanza di arbitrato dopo aver verificato la correttezza della declaratoria di inammissibilità precedentemente adottata dalla Corte Federale con Comunicazione Ufficiale n. 5 del 17/2/2012, che aveva accertato l'intervenuta scadenza dei termini per
Cont
impugnare il provvedimento reso dalla con Comunicazione Ufficiale
n. 14 del 21/12/2011.
Ad avviso di questa Corte, il percorso logico-giuridico seguito dal corretto.
CP_4 è
Infatti, il TNAS sarebbe stato tenuto a valutare il merito dell'istanza di arbitrato soltanto ove avesse rilevato l'erroneità della declaratoria di inammissibilità precedentemente adottata dalla Corte Federale; al
contrario, stante l'oggettiva intervenuta decadenza dello
Pt_1
dalla
facoltà di impugnare presso l'organo giurisdizionale federale di vertice, il
CP_4
era tenuto a rilevare l’intervenuta definitività della decisione della
CAF n. 14/2011, senza poter più estendere la sua valutazione anche al merito della controversia, trattandosi di possibilità che era già venuta meno all’interno dello stesso sistema di giustizia federale.
Ne consegue che il lodo del TNAS non può risultare affetto dalla forma di nullità di cui all'art. 829, n. 10, c.c., in quanto detto organo non era tenuto a decidere la controversia nel merito.
Analogamente, poi, deve essere disatteso anche il secondo motivo di
doglianza, con il quale il sig. Pt_1
ha sostenuto la nullità del lodo per
asserita violazione del disposto di cui all'art. 829 n. 8 c.c., secondo cui l'impugnazione per nullità è ammessa “se il lodo è contrario ad altro precedente lodo non più impugnabile o a precedente sentenza passata in giudicato tra le parti purché tale lodo o tale sentenza sia stata prodotta nel procedimento”.
A differenza di quanto sostenuto dal sig. Pt_1 , il lodo oggi impugnato, pronunziato sulla scorta di rilievi di mero rito, non è in contrasto con la decisione della Corte Federale del 6/10/2011 (Comunicato Ufficiale n. 2/2011) di annullamento del provvedimento CAF n. 12 dell'1/8/2011:
infatti, la decisione della Corte Federale del 6/10/2011 si limitò soltanto
Cont
a rilevare che la precedente decisione della n. 12/2011 risultava
affetta da carenza e contraddittorietà della relativa motivazione e, dopo aver disposto l'annullamento del provvedimento impugnato, rimise
Cont
nuovamente “in toto” la decisione alla affinché quest’ultima,
“adeguatamente motivando”, procedesse ad una compiuta disamina delle doglianze sollevate dal sig. Pt_1 in ordine al deliberato indennizzo, eliminando ogni possibile contraddittorietà sul piano dell'onere probatorio delle parti ed estrinsecando adeguatamente il percorso logico-giuridico in ordine all’eventuale riduzione dell'indennizzo.
Ne consegue che la Corte Federale rimise nuovamente la controversia
Cont
alla per la decisione nel merito, la quale, pertanto, restava
pienamente libera di adottare una nuova decisione, eventualmente anche dello stesso tenore di quella annullata, purché scevra dalle carenze e dalle incongruenze che avevano contraddistinto la precedente pronunzia.
Ne consegue che il successivo provvedimento CAF n. 14 del 21/12/2011 sostituì -come doveva- il pregresso provvedimento CAF n. 12 dell'1/8/2011, pervenendo ad una nuova decisione di merito che, sulla scorta di una nuova motivazione adottata alla luce dei rilievi espressi dalla Corte Federale in data 6/10/2011, stabilì in favore del sodalizio
sportivo
Org_3 Org_3
un indennizzo sostanzialmente
coincidente con quello già indicato nel provvedimento CAF n. 12/2011.
La circostanza, poi, che tale ultima decisione della CAF, adottata al termine del giudizio di rinvio (che lasciava impregiudicata la valutazione nel merito), sia divenuta definitiva, è frutto soltanto della mancata osservanza dei termini per impugnare da parte del sig. Pt_1 , così come già acclarata dalla Corte Federale con il Comunicato Ufficiale n. 5 del 17/2/2012.
Ne consegue che, non essendo ravvisabile alcun contrasto tra la decisione del TNAS -adottata per motivi di rito- ed il richiamato provvedimento n. 2/2011 della Corte Federale, la censura non può che essere disattesa.
Per quanto concerne, infine, l'ultimo motivo di censura, con il quale il sig. Pt_1 , richiamando l'art. 829, nn. 9 e 11, c.c., ha lamentato la nullità del lodo per asserita violazione del contraddittorio e per pretesa sua contraddittorietà, si osserva che anche tale doglianza è infondata.
Infatti, dall'esame degli atti di causa emerge che, a differenza di quanto genericamente affermato dal sig. Pt_1 , il provvedimento con cui venne definito il giudizio di rinvio, adottato in occasione della riunione del
9/12/2011, venne regolarmente affisso all'albo con Comunicato Ufficiale
n. 14 del 21/12/2011, sicché da tale momento, coincidente con la sua pubblicazione, iniziò a decorrere il termine di 10 giorni per impugnare previsto dall'art. 92 dello stesso Regolamento (mentre, ai sensi dell'art. 27, dal giorno immediatamente successivo iniziarono a decorrere gli effetti del provvedimento).
La circostanza che tale provvedimento, poi, sia stato anche divulgato sul sito www.fipavpuglia.it costituisce una semplice ulteriore forma di pubblicità dell'atto, che non poeva sostituire né inficiare la precedente pubblicazione, effettuata mediante affissione della Comunicazione Ufficiale sul relativo albo, con la conseguenza che l'avvenuto inserimento del Comunicato Ufficiale all'interno della “sezione 2010-2011” piuttosto
che nella “sezione 2011/2012” del sito web della
inconferente.
Org_1 , risulta del tutto
Infine, riguardo all'asserita mancata comunicazione del provvedimento
all'interessato, preliminarmente di osserva che il sig.
Pt_1
non ha
impugnato la specifica statuizione con la quale il TNAS ha affermato che
gli effetti delle decisioni degli organi giurisdizionali della
Org_1 si
producono dal giorno successivo all'affissione del Comunicato Ufficiale “indipendentemente dalla comunicazione a mezzo telegramma od altro mezzo idoneo, che costituisce semplice strumento integrativo al fine di rendere più facilmente conoscibile la decisione”.
In ogni caso, poi, dall'esame degli atti di causa emerge che il Comunicato Uffciale n. 14/2011, recante il provvedimento emesso dalla Corte
Federale, venne inviato in data 21/12/2011 dalla
Org_1
presso il fax
dello Studio legale che assisteva il sig. Pt_1 , pervenendo regolarmente a destinazione, come confermato dal rapporto di trasmissione, recante, allo “Status”, la dicitura “OK”.
Ne consegue che si deve ragionevolmente presumere che detta trasmissione, effettuata con un mezzo senz'altro idoneo a garantirne la conoscenza, abbia consentito al destinatario di venire a conoscenza del
provvedimento, con la conseguenza che deve ritenersi che il termine di dieci giorni per impugnare, previsto dall'art. 92, comma 1 del Regolamento, abbia iniziato a decorrere sin dal 21/12/2011.
Infine, la valutazione circa l'avvenuta presa di conoscenza del provvedimento in occasione della suindicata trasmissione via “fax” non può essere scalfita dall’esistenza di una successiva “fattura di prelievo” dell’apparato installato presso lo studio del difensore del sig. Pt_1 (di cui si dà atto nel lodo impugnato, ma che non è presente in atti), non essendo tale documento idoneo -soprattutto a fronte dell'esistenza di un pregresso rapporto di trasmissione positivo- a rendere plausibile un suo malfunzionamento proprio nel momento di invio della comunicazione in questione.
Ne consegue che anche l'ultimo motivo di censura deve essere disatteso.
Da quanto premesso deriva che l'odierna impugnazione, totalmente infondata, deve essere dichiarata inammissibile.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate, nel minimo (stante la non particolare difficoltà delle questioni giuridiche sottese alla vicenda), come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d’Appello dichiara l'inammissibilità dell’impugnazione
proposta da
Parte_1
nei confronti del
Controparte_1
Olimpico
Nazionale Italiano, della
Controparte_2
e della
Organizzazione_3
avverso il lodo arbitrale emesso in data
12/9/2012 dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, depositato il 12/10/2012;
condanna
Parte_1
al pagamento, in favore del
[...]
Controparte_1
, della
Controparte_9
e della
Organizzazione_3
delle spese processuali del presente
grado di giudizio, che vengono liquidate, in favore di ciascuno di essi, in Euro 3.308,00 per compensi professionali e in Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta il 25 novembre
2020.
Il Consigliere rel. dott. Giuseppe Staglianò
Il Presidente dott. Nicola Pannullo
1