CORTE DI APPELLO DI TRIESTE– SENTENZA N. 229/2020 DEL 28/05/2020
LA CORTE D’APPELLO DI TRIESTE SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in Camera di Consiglio nella seguente composizione:
dottoressa |
Patrizia Puccini |
Presidente |
dottor
dottor |
Salvatore Daidone
Mauro Sonego |
Consigliere
Consigliere relatore |
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 679/2018 di R.G. e iniziato con atto di citazione notificato in data 14.9.2018 da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall’avvocato omissis , e
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Benevento Via G. Perasso n. 14, come da procura ad litem apposta in calce all’atto di citazione in appello
- appellante -
contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dall’avvocato omissis , e elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Gen. Baldissera n.21/A, come da procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado
- appellata -
avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza n. 343/2018 del Tribunale di Udine emessa il 10.3.2018 e pubblicata il 14.3.2018 nel procedimento iscritto al n. 597/2017 di R.G. – Tribunale di Udine
CONCLUSIONI PER LA PARTE APPELLANTE
Parte_1
, come da foglio prodotto
all’udienza del 10.42019 e depositato in via telematica il 9.4.2019: disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvedere:
- in via preliminare, rimettere la causa sul ruolo e previa ammissione ed espletamento di tutte le prove richieste con le memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. del 21.09.2017, celebrare la fase istruttoria del giudizio;
- nel merito, accogliere l’appello e riformare integralmente la sentenza n. 343/2018 del Tribunale di Udine pubblicata in data 14/3/2017 perché infondata ed illegittima, sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa e secondo i punti indicati in parte motiva, per l’effetto accogliere le conclusioni formulate in citazione e, in particolare, - accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. e/o ex art. 2049 c.c. della convenuta per tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi dall'attore, per aver la stessa omesso di adottare le misure generali di prudenza e di diligenza, nonchè le cautele necessarie, volte a tutelare l'integrità psicofisica dell'atleta, in seguito all'infortunio occorso allo stesso in data 5.12.2015,
nel corso della partita di campionato
CP_1
- CP_2 , quale tesserato (settore giovanile -
primavera), della società calcistica per l'effetto, condannare la società
Controparte_1 ;
Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t.,
corrispondere a favore dell’attore l' importo: di euro 28.076,70, a titolo di risarcimento dei danni fisici subiti dallo stesso, in ragione della condotta omissiva e subendi patiti di parte convenuta e/o la somma maggior e/o minore che sarà determinata in corso di causa, anche in via
equitativa, oltre interessi legali, dal giorno dell'evento e fino al suo effettivo soddisfa, nonché rivalutazione monetaria come per legge; euro 10.000,00, a titolo di risarcimento del danno esistenziale, quale lesione del diritto di praticare lo sport, estrinsecazione del diritto della personalità, garantito dall'art. 2 della Costituzione e/o la somma maggiore e/o minore che sarà determinata in corso di causa, anche in via equitativa, oltre interessi legali, dal giorno dell'evento e fino al suo effettivo soddisfo, nonchè rivalutazione monetaria come per legge; euro 200.000,00, a titolo di risarcimento del danno alla carriera e perdita di chance e/o la. somma maggiore e/o minore che sarà determinata in corso di causa, anche in via equitativa, oltre interessi legali, dal giorno dell'evento e fino al suo effettivo soddisfo, nonchè rivalutazione monetaria come per legge; euro 9.897,98, a titolo di rimborso del costo sostenuto dall'attore per sottoporsi all'intervento chirurgico in Spagna, oltre euro 1.766,16 a titolo di rimborso delle spese di viaggio ed alloggio in Spagna, connesse a tale intervento, nonché euro 791,85 per spese mediche documentate e/o la somma maggiore e/o minore che sarà determinata in corso di causa, anche in via equitativa, oltre interessi legali, dal giorno dell’evento e fino al suo effettivo soddisfo, nonché rivalutazione monetaria come per legge.”
- condannare, altresì, parte convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, incluse le spese di contributo unificato, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, dichiaratosi antistatario.
CONCLUSIONI PER LA PARTE APPELLATA
Controparte_1
, come da foglio prodotto
all’udienza del 10.4.2020 e depositato in via telematica il e: disattesa ogni istanza, eccezione e deduzione, così provvedere, IN VIA PRELIMINARE,
- dichiarare inammissibile, ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., l’impugnazione del signor
Pt_1 ;
- rigettare l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza oggi oggetto di gravame richiesta dall’attore appellante, in quanto infondata in fatto e in diritto.
NEL MERITO,
rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti da
Pt_1
confermando la sentenza n. 343/2018 resa dal Tribunale di Udine in data 10.3.2018 e depositata in data 14.3.2018, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
- respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall’attore contro esposti in narrativa.
CP_1
, per i motivi
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria come da richiamato foglio di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 14.9.2018 il signor
Parte_1
ha proposto appello
contro la sentenza n. 343/2018 emessa il 10.3.2018 e pubblicata il 14.3.2018 con cui il Tribunale di Udine aveva dichiarato l’inammissibilità della sua domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito a causa della colposa omissione di quelle misure
generali di diligenza e prudenza volte a tutelare la sua salute psicofisica da parte dell’
[...]
CP_1
dopo l’infortunio alla caviglia destra subito in occasione della partita del
campionato Primavera tra l’
CP_1
e l’ CP_2 del 5.12.2015.
Esposti i fatti su cui si fondava la sua pretesa risarcitoria e precisato che si era orientato a impugnare la sentenza con l’appello e non con il regolamento di competenza in quanto l’art. 30
dello Statuto della
Controparte_3
( Org_1
applicato dal giudice di primo
grado prevedeva un’ipotesi di arbitrato irrituale, il signor
Parte_1
ha lamentato che il
Tribunale di Udine pur in assenza di prova scritta da parte della società calcistica, aveva dato
per scontato che lui era un giocatore tesserato alla
Org_1
In difetto di una simile prova – ha
completato sul punto l’appellante - il Tribunale di Udine doveva escludere l’assoggettamento al vincolo di giustizia sportiva della controversia.
Dedotto che nei suoi confronti non poteva trovare applicazione l’art. 30 dello Statuto della
Org_1
in quanto non poteva esser considerato un giocatore professionista e neppure un
giocatore dilettante, il signor
Parte_1
ha sostenuto che il Tribunale di Udine avrebbe
dovuto affermare la sua competenza a conoscere avendo la causa ad oggetto il diritto indisponibile alla salute.
Nel concludere il signor
Parte_1
ha chiesto che fosse disposta la sospensione della
provvisoria esecutività della sentenza appellata.
Nel costituirsi l
Controparte_1
ha eccepito l’inammissibilità dell’appello sia perché
questo non aveva alcuna ragionevole probabilità di esser accolto, sia perché la sentenza del Tribunale di Udine doveva esser impugnata in base a quanto previsto dall’art. 819ter del c.p.c. solo con il regolamento di competenza di cui all’art. 42 del c.p.c..
La società calcistica ha proseguito evidenziando che la qualità di giocatore tesserato del
signor
Parte_1
risultava dal documento che riproduceva lo storico dei tesseramenti
Org_1
del giocatore, e sostenendo che il suo assoggettamento al vincolo di giustizia sportiva
dipendeva dalla sua qualifica di tesserato giovane di serie in conformità a quanto previsto
dall’art. 33 delle Norme Organizzative Interne della
Org_1
Contestato che il diritto al risarcimento del danno vantato dal signor
Parte_1
fosse
indisponibile, l
Controparte_1
ha concluso opponendosi all’istanza di sospensione della
provvisoria esecutività della sentenza appellata.
Quest’istanza non è stata coltivata dalla parte appellante alla prima udienza del 23.1.2019. All’udienza del 10.4.2019 entrambe le parti costituite hanno precisato le conclusioni come da rispettivo allegato al verbale d’udienza e già depositato in via telematica.
Di seguito alla stessa udienza, la causa è stata riservata alla decisione del Collegio, previa assegnazione dei termini per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica.
***************************
L’appello proposto dal signor
Parte_1
contro la sentenza n. 343/2018 del Tribunale di
Udine non è fondato e, pertanto, va rigettato.
Preliminarmente va disattesa l’eccezione ex art. 348bis del c.p.c. sollevata dall’
Controparte_1
[...]
di inammissibilità dell’appello per non avere questo alcuna ragionevole probabilità di
esser accolto.
Al riguardo appare sufficiente rilevare che i pochi precedenti giurisprudenziali in materia di responsabilità della società calcistica per il trattamento terapeutico prestato e, in generale, per la condotta tenuta nei confronti di un suo giocatore tesserato non ancora maggiorenne all’epoca dell’infortunio, portano a negare che l’impugnazione non avesse alcuna ragionevole probabilità di esser accolta.
Ne consegue che l’eccezione in parola non è fondata.
Parimenti non appare condivisibile anche l’altra eccezione pregiudiziale ex art. 819ter del
c.p.c. avanzata dalla società calcistica di inammissibilità dell’appello, dovendosi impugnare – a suo dire - la sentenza del Tribunale di Udine che aveva negato la competenza dell’autorità giudiziaria in presenza della clausola compromissoria, solo con il regolamento di competenza di cui all’art. 42 del c.p.c.
Al riguardo si osserva che è pacifico tra le parti che la disposizione dell’art. 30 dello statuto
della
Org_1
secondo cui i tesserati e le società affiliate si impegnano a accettare la piena e
definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla
CP_4
anche con riferimento
alle vertenze insorte tra loro, prevede un’ipotesi di arbitrato irrituale.
Per contro la restrizione prevista dall’art. 819ter del c.p.c. al solo regolamento di competenza per l’impugnazione della decisione del giudice di primo grado che afferma o nega la propria
competenza in relazione a una convenzione di arbitrato, si applica solo in presenza di un arbitrato rituale.
In questo senso è il consolidato orientamento della Corte di Cassazione. Questa con l’ordinanza n. 19060/2017 nel ribadire quanto già affermato con le precedenti ordinanze n. 1158/2013 e n. 10300/2014 ha statuito che “in tema di arbitrato, la decisione del giudice ordinario, che affermi o neghi l'esistenza o la validità di un arbitrato irrituale, e che, dunque, nel primo caso non pronunci sulla controversia dichiarando che deve avere luogo l'arbitrato irrituale e nel secondo dichiari, invece, che la decisione del giudice ordinario può avere luogo, non è suscettibile di impugnazione con il regolamento di competenza, in quanto la pattuizione dell'arbitrato irrituale determina l'inapplicabilità di tutte le norme dettate per quello rituale, ivi compreso l'art. 819ter c.p.c.” (cfr., anche Cass. ord. 21942/2018).
Sul punto va aggiunto che non porta a diverso convincimento la giurisprudenza citata dalla società appellata che ha riguardo a ipotesi di arbitrato rituale e non di arbitrato libero o irrituale.
Nel merito si osserva che contrariamente a quanto sostenuto dalla parte appellante, il giudice di primo grado non ha aprioristicamente e ingiustificatamente attribuito al giocatore la qualifica di tesserato al fine del suo assoggettamento al vincolo di giustizia sportiva.
Al riguardo si osserva che è lo stesso signor
Parte_1
nell’atto introduttivo del giudizio
di primo grado a affermare di essere un giocatore tesserato per il settore giovanile – primavera
con la società calcistica
del primo grado del giudizio).
CP_1
e con numero di matricola 64165 (cfr., atto di citazione
Nello stesso senso è la scheda “storico movimenti” che riporta stagione calcistica per stagione
calcistica l’indicazione della società per la quale il signor
Parte_1
ha prestato la sua
attività lavorativo-sportiva (cfr., doc. n. 10 del fascicolo della parte appellata). Affermato, quindi, che la qualifica di tesserato non è stata riconosciuta al signor
[...]
Pt_1
ingiustamente e in assenza di prove in tal senso, va precisato che correttamente il
giudice di primo grado ha ritenuto quella qualità necessaria e sufficiente ai fini dell’accettazione da parte del giocatore della clausola compromissoria di cui all’art. 30 dello
statuto della
Org_1
Infatti, contrariamente a quanto dedotto dalla parte appellante, la questione se il signor
[...]
Pt_1
, nato l’11.2.1998, per la sua età inferiore ai diciotto anni alla data dell’infortunio del
5.12.2015 fosse un giocatore non ancora professionista, e neppure un giocatore dilettante, non interferiva in alcun modo sulla devoluzione a favore dei giudici sportivi della vertenza insorta tra il giocatore e la società calcistica.
Sul punto va precisato che in conformità a quanto previsto dall’art. 33 delle “Norme
Organizzative Interne della
Org_1
la qualifica corretta del signor
Parte_1
alla data
dell’incidente era quella di calciatore giovane di serie tesserato per la società affiliata
[...]
CP_1
Una simile qualifica ribadisce lo status di tesserato del signor
Parte_1
ai fini della sua
accettazione della clausola compromissoria prevista dall’art. 30 dello statuto.
La questione, poi, dell’individuazione in concreto tra i diversi organi della giustizia sportiva
competente a conoscere della pretesa risarcitoria vantata dal signor
Parte_1
quale
giocatore tesserato giovane di serie, è questione che esula dal potere giurisdizionale dell’autorità giudiziaria ordinaria, rimanendo circoscritta nell’ambito dell’ordinamento della
Org_1
Infatti, e in sintesi, quello che rileva ai fini dell’assoggettamento al vincolo di giustizia sportiva
previsto dall’art. 30 dello statuto è che il signor
Parte_1
è un giocatore tesserato e
l Controparte_1
è una società affiliata alla
Org_1
Per cui anche per questo versante l’appello appare destituito di fondamento.
Infine, va disatteso l’assunto della parte appellante secondo cui il giudice di primo grado non doveva ritenere operativa la clausola compromissoria in quanto lui aveva fatto valere il suo diritto alla tutela della sua integrità psico-fisica, bene indisponibile che non poteva esser oggetto di arbitrato.
Per contro va rilevato che il signor
Parte_1
ha agito in giudizio non per bloccare una
lesione in atto alla sua integrità psico-fisica, bene indisponibile, ma per far valere il suo diritto pienamente disponibile a esser risarcito del danno, e cioè di ricevere una somma di denaro a ristoro della lesione ormai esaurita di quel bene personale inalienabile.
Il che porta a disattendere anche quest’ultimo motivo d’appello.
Pertanto, in sintesi, risultando che correttamente il Tribunale di Udine ha dichiarato
inammissibile la domanda risarcitoria avanzata dal signor
Parte_1
stante il suo
assoggettamento al vincolo di giustizia sportiva, l’appello proposto contro la sentenza n. 343/2018 del Tribunale di Udine emessa il 10.3.2018 e pubblicata il 14.3.2018 va rigettato.
Le spese del giudizio d’appello, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, la Corte d’Appello di Trieste, così provvede:
- Rigetta l’appello proposto dal signor
Parte_1
contro la sentenza n. 343/2018 del
Tribunale di Udine emessa il 10.3.2018 e pubblicata il 14.3.2018;
- Condanna il signor
Parte_1
a rifondere all’
Controparte_1
le spese di questo
grado del giudizio che liquida nell’importo di 9.515,00 euro per compenso, e 1.427,25 euro per spese generali oltre I.V.A. e C.P.A.A..
Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma lquater del D.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Trieste, 22.4.2020
Il Giudice relatore Il Presidente
dottor Mauro Sonego dottoressa Patrizia Puccini