CORTE DI APPELLO DI TRIESTE– SENTENZA N. 229/2020 DEL 28/05/2020

 

 

LA CORTE DAPPELLO DI TRIESTE SECONDA SEZIONE CIVILE

riunita in Camera di Consiglio nella seguente composizione:

 

 

dottoressa

Patrizia Puccini

Presidente

dottor

 

dottor

Salvatore Daidone

 

Mauro Sonego

Consigliere

 

Consigliere relatore

 

 

ha pronunciato la seguente

 

 

SENTENZA

 

 

 

Nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 679/2018 di R.G. e iniziato con atto di citazione notificato in data 14.9.2018 da:

 

 


 

Parte_1


rappresentato   e   difeso   dall’avvocato   omissis ,    e


 

elettivamente domiciliata presso il suo studio in Benevento Via G. Perasso n. 14,  come da procura ad litem apposta in calce all’atto di citazione in appello


- appellante -

 

 

contro

 

 


 

Controparte_1


in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e


 

difesa dall’avvocato omissis , e elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Gen. Baldissera n.21/A, come da procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado

- appellata -

 

 

 

avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza n. 343/2018 del Tribunale di Udine emessa il 10.3.2018 e pubblicata il 14.3.2018 nel procedimento iscritto al n. 597/2017 di R.G. – Tribunale di Udine

 

 


CONCLUSIONI PER LA PARTE APPELLANTE


Parte_1


, come da foglio prodotto


 

all’udienza del 10.42019 e depositato in via telematica il 9.4.2019: disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvedere:

  1. in via preliminare, rimettere la causa sul ruolo e previa ammissione ed espletamento di tutte le prove richieste con le memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. del 21.09.2017, celebrare la fase istruttoria del giudizio;
  2. nel merito, accogliere lappello e riformare integralmente la sentenza n. 343/2018 del Tribunale di Udine pubblicata in data 14/3/2017 perché infondata ed illegittima, sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa e secondo i punti indicati in parte motiva, per leffetto accogliere le conclusioni formulate in citazione e, in particolare, - accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. e/o ex art. 2049 c.c. della convenuta per tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi dall'attore, per aver la stessa omesso di adottare le misure generali di prudenza e di diligenza, nonchè le cautele necessarie, volte a tutelare l'integrità psicofisica dell'atleta, in seguito all'infortunio occorso allo stesso in data 5.12.2015,

nel corso della partita di campionato


CP_1


  • CP_2 , quale tesserato (settore giovanile -

 

primavera), della società calcistica per l'effetto, condannare la socie


Controparte_1        ;

 

Controparte_1

 

 

in persona del legale rapp.te p.t.,


corrispondere a favore dell’attore l' importo: di euro 28.076,70, a titolo di risarcimento dei danni fisici subiti dallo stesso, in ragione della condotta omissiva e subendi patiti di parte convenuta e/o la somma maggior e/o minore che sarà determinata in corso di causa, anche in via


equitativa, oltre interessi legali, dal giorno dell'evento e fino al suo effettivo soddisfa, nonché rivalutazione monetaria come per legge; euro 10.000,00, a titolo di risarcimento del danno esistenziale, quale lesione del diritto di praticare lo sport, estrinsecazione del diritto della personalità, garantito dall'art. 2 della Costituzione e/o la somma maggiore e/o minore che sarà determinata  in  corso  di  causa,  anche  in  via  equitativa,  oltre  interessi  legali,  dal  giorno dell'evento e fino al suo effettivo soddisfo, nonchè rivalutazione monetaria come per legge; euro 200.000,00, a titolo di risarcimento del danno alla carriera e perdita di chance e/o la. somma maggiore e/o minore che sarà determinata in corso di causa, anche in via equitativa, oltre interessi legali, dal giorno dell'evento e fino al suo effettivo soddisfo, nonchè rivalutazione monetaria come per legge; euro 9.897,98, a titolo di rimborso del costo sostenuto dall'attore per sottoporsi all'intervento chirurgico in Spagna, oltre euro 1.766,16 a titolo di rimborso delle spese di viaggio ed alloggio in Spagna, connesse a tale intervento, nonché euro 791,85 per spese mediche documentate e/o la somma maggiore e/o minore che sarà determinata in corso di causa, anche in via equitativa, oltre interessi legali, dal giorno dell’evento e fino al suo effettivo soddisfo, nonché rivalutazione monetaria come per legge.”

  1. condannare, altresì, parte convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, incluse le spese di contributo unificato, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, dichiaratosi antistatario.

 

 


CONCLUSIONI  PER  LA  PARTE  APPELLATA


Controparte_1


,  come  da  foglio  prodotto


 

all’udienza del 10.4.2020 e depositato in via telematica il e: disattesa ogni istanza, eccezione e deduzione, così provvedere, IN VIA PRELIMINARE,

  • dichiarare inammissibile, ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., limpugnazione del signor

 

 

 

 

 

 

Pt_1      ;


 

  • rigettare listanza di sospensione dellefficacia esecutiva della sentenza oggi oggetto di gravame richiesta dall’attore appellante, in quanto infondata in fatto e in diritto.

NEL MERITO,


 

rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti da


Pt_1


 

confermando  la  sentenza  n.  343/2018  resa  dal  Tribunale  di  Udine  in  data  10.3.2018  e depositata in data 14.3.2018, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;


  • respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall’attore contro esposti in narrativa.

CP_1


, per i motivi


In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali,

 

I.V.A. e C.P.A. come per legge per entrambi i gradi di giudizio.


In via istruttoria come da richiamato foglio di precisazione delle conclusioni.

 

 

 

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE


 

Con atto di citazione notificato il 14.9.2018 il signor


Parte_1


ha proposto appello


 

contro la sentenza n. 343/2018 emessa il 10.3.2018 e pubblicata il 14.3.2018 con cui il Tribunale di Udine aveva dichiarato linammissibilità della sua domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito a causa della colposa omissione di quelle misure


generali di diligenza e prudenza volte a tutelare la sua salute psicofisica da parte dell


[...]


 

CP_1


dopo  linfortunio  alla  caviglia  destra  subito  in  occasione  della  partita  del


 

campionato Primavera tra l’


CP_1


e l’ CP_2 del 5.12.2015.


 

Esposti i fatti su cui si fondava la sua pretesa risarcitoria e precisato che si era orientato a impugnare la sentenza con l’appello e non con il regolamento di competenza in quanto l’art. 30


dello Statuto della

Controparte_3


(  Org_1


applicato dal giudice di primo


 

grado prevedeva un’ipotesi di arbitrato irrituale, il signor


Parte_1


ha lamentato che il


 

Tribunale di Udine pur in assenza di prova scritta da parte della società calcistica, aveva dato


 

per scontato che  lui era un giocatore tesserato alla


Org_1


In difetto di una simile prova – ha


 

completato sul punto l’appellante - il Tribunale di Udine doveva escludere l’assoggettamento al vincolo di giustizia sportiva della controversia.

Dedotto che nei suoi confronti non poteva trovare applicazione lart. 30 dello Statuto della


 

Org_1


in quanto non poteva esser considerato un giocatore professionista e neppure un


 

giocatore dilettante, il signor


Parte_1


ha sostenuto che il Tribunale di Udine avrebbe


 

dovuto  affermare  la  sua  competenza  a  conoscere  avendo  la  causa  ad  oggetto  il  diritto indisponibile alla salute.


Nel concludere il signor


Parte_1


ha chiesto che fosse disposta la sospensione della


 

provvisoria esecutività della sentenza appellata.


 

Nel costituirsi l


Controparte_1


ha eccepito linammissibilità dell’appello sia perché


 

questo non aveva alcuna ragionevole probabilità di esser accolto, sia perché la sentenza del Tribunale di Udine doveva esser impugnata in base a quanto previsto dall’art. 819ter del c.p.c. solo con il regolamento di competenza di cui all’art. 42 del c.p.c..

La società calcistica ha proseguito evidenziando che la qualità di giocatore tesserato del


 

signor


Parte_1


risultava dal documento che riproduceva lo storico dei tesseramenti


 

Org_1


del giocatore, e sostenendo che il suo assoggettamento al vincolo di giustizia sportiva


 

dipendeva dalla sua qualifica di tesserato giovane di serie in conformità a quanto previsto


 

dall’art. 33 delle Norme Organizzative Interne della


Org_1


Contestato che il diritto al risarcimento del danno vantato dal signor


Parte_1


fosse


 

indisponibile, l


Controparte_1


ha concluso opponendosi allistanza di sospensione della


 

provvisoria esecutività della sentenza appellata.

 

Quest’istanza non è stata coltivata dalla parte appellante alla prima udienza del 23.1.2019. All’udienza del 10.4.2019 entrambe le parti costituite hanno precisato le conclusioni come da rispettivo allegato al verbale d’udienza e g depositato in via telematica.

Di seguito alla stessa udienza, la causa è stata riservata alla decisione del Collegio, previa assegnazione dei termini per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica.

 

 

***************************

 

 


L’appello proposto dal signor


Parte_1


contro la sentenza n. 343/2018 del Tribunale di


 

Udine non è fondato e, pertanto, va rigettato.

 

 


Preliminarmente va disattesa leccezione ex art. 348bis del c.p.c. sollevata dall


Controparte_1


 

[...]


di inammissibilidell’appello per non avere questo alcuna ragionevole probabilità di


 

esser accolto.

 

Al riguardo appare sufficiente rilevare che i pochi precedenti giurisprudenziali in materia di responsabilità della società calcistica per il trattamento terapeutico prestato e, in generale, per la condotta tenuta nei confronti di un suo giocatore tesserato non ancora maggiorenne all’epoca dellinfortunio, portano a negare che limpugnazione non avesse alcuna ragionevole probabilità di esser accolta.

Ne consegue che l’eccezione in parola non è fondata.

 

 

 

Parimenti non appare condivisibile anche laltra eccezione pregiudiziale ex art. 819ter del

 

c.p.c. avanzata dalla società calcistica di inammissibilità dell’appello, dovendosi impugnare – a suo dire - la sentenza del Tribunale di Udine che aveva negato la competenza dell’autorigiudiziaria in presenza della clausola compromissoria, solo con il regolamento di competenza di cui all’art. 42 del c.p.c.

Al riguardo si osserva che è pacifico tra le parti che la disposizione dell’art. 30 dello statuto


 

della


Org_1


secondo cui i tesserati e le società affiliate si impegnano a accettare la piena e


 

definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla


CP_4


anche con riferimento


 

alle vertenze insorte tra loro, prevede un’ipotesi di arbitrato irrituale.

 

Per contro la restrizione prevista dall’art. 819ter del c.p.c. al solo regolamento di competenza per limpugnazione della decisione del giudice di primo grado che afferma o nega la propria


competenza in relazione a una convenzione di arbitrato, si applica solo in presenza di un arbitrato rituale.

In questo senso è il consolidato orientamento della Corte di Cassazione. Questa con lordinanza n. 19060/2017 nel ribadire quanto gaffermato con le precedenti ordinanze n. 1158/2013 e n. 10300/2014 ha statuito che “in tema di arbitrato, la decisione del giudice ordinario, che affermi o neghi l'esistenza o la validità di un arbitrato irrituale, e che, dunque, nel primo caso non pronunci sulla controversia dichiarando che deve avere luogo l'arbitrato irrituale e nel secondo dichiari, invece, che la decisione del giudice ordinario può avere luogo, non è suscettibile di impugnazione con il regolamento di competenza, in quanto la pattuizione dell'arbitrato irrituale determina l'inapplicabilità di tutte le norme dettate per quello rituale, ivi compreso l'art. 819ter c.p.c.”  (cfr., anche Cass. ord. 21942/2018).

Sul punto va aggiunto che non porta a diverso convincimento la giurisprudenza citata dalla società appellata che ha riguardo a ipotesi di arbitrato rituale e non di arbitrato libero o irrituale.

 

 

Nel merito si osserva che contrariamente a quanto sostenuto dalla parte appellante, il giudice di primo grado non ha aprioristicamente e ingiustificatamente attribuito al giocatore la qualifica di tesserato al fine del suo assoggettamento al vincolo di giustizia sportiva.


Al riguardo si osserva che è lo stesso signor


Parte_1


nell’atto introduttivo del giudizio


 

di primo grado a affermare di essere un giocatore tesserato per il settore giovanile – primavera


 

con la società calcistica

 

del primo grado del giudizio).


CP_1


e con numero di matricola 64165 (cfr., atto di citazione


 

Nello stesso senso è la scheda “storico movimenti” che riporta stagione calcistica per stagione


 

calcistica lindicazione della società per la quale il signor


Parte_1


ha prestato la sua


 

attività lavorativo-sportiva (cfr., doc. n. 10 del fascicolo della parte appellata). Affermato,  quindi, che  la  qualifica  di  tesserato  non  è  stata  riconosciuta  al  signor


 

 

[...]


Pt_1


ingiustamente e in assenza di prove in tal senso, va precisato che correttamente il


 

giudice   di   primo   grado   ha   ritenuto   quella   qualità   necessaria   e   sufficiente   ai   fini dell’accettazione da parte del giocatore della clausola compromissoria di cui all’art. 30 dello


statuto della


Org_1


 

Infatti, contrariamente a quanto dedotto dalla parte appellante, la questione se il signor


[...]


 

Pt_1


, nato l11.2.1998, per la sua età inferiore ai diciotto anni alla data dellinfortunio del


 

5.12.2015 fosse un giocatore non ancora professionista, e neppure un giocatore dilettante, non interferiva in alcun modo sulla devoluzione a favore dei giudici sportivi della vertenza insorta tra il giocatore e la società calcistica.


Sul  punto  va  precisato  che  in  conformità  a  quanto  previsto  dall’art.  33  delle  Norme


 

Organizzative Interne della


Org_1


la qualifica corretta del signor


Parte_1


alla data


 

dellincidente era quella di calciatore giovane di serie tesserato per la società affiliata


[...]


 


CP_1

 

Una simile qualifica ribadisce lo status di tesserato del signor


 

Parte_1


 

ai fini della sua


 

accettazione della clausola compromissoria prevista dall’art. 30 dello statuto.

 

La questione, poi, dellindividuazione in concreto tra i diversi organi della giustizia sportiva


 

competente a conoscere della pretesa risarcitoria vantata dal signor


Parte_1


quale


 

giocatore  tesserato  giovane  di  serie,  è  questione  che  esula  dal  potere  giurisdizionale dell’autorità  giudiziaria  ordinaria,  rimanendo  circoscritta  nellambito  dell’ordinamento  della

Org_1

 

Infatti, e in sintesi, quello che rileva ai fini dell’assoggettamento al vincolo di giustizia sportiva


 

previsto dall’art. 30 dello statuto è che il signor


Parte_1


è un giocatore tesserato e


 

l         Controparte_1


è una società affiliata alla


Org_1


 

Per cui anche per questo versante l’appello appare destituito di fondamento.

 

 

 

Infine, va disatteso lassunto della parte appellante secondo cui il giudice di primo grado non doveva ritenere operativa la clausola compromissoria in quanto lui aveva fatto valere il suo diritto alla tutela della sua integrità psico-fisica, bene indisponibile che non poteva esser oggetto di arbitrato.


Per contro va rilevato che il signor


Parte_1


ha agito in giudizio non per bloccare una


 

lesione in atto alla sua integrità psico-fisica, bene indisponibile, ma per far valere il suo diritto pienamente disponibile a esser risarcito del danno, e cioè di ricevere una somma di denaro a ristoro della lesione ormai esaurita di quel bene personale inalienabile.

Il che porta a disattendere anche quest’ultimo motivo d’appello.

 

 

 

Pertanto,  in  sintesi,  risultando  che  correttamente  il  Tribunale  di  Udine  ha  dichiarato


 

inammissibile  la  domanda  risarcitoria  avanzata  dal  signor


Parte_1


stante  il  suo


 

assoggettamento  al vincolo  di  giustizia  sportiva,  lappello  proposto  contro  la  sentenza  n. 343/2018 del Tribunale di Udine emessa il 10.3.2018 e pubblicata il 14.3.2018 va rigettato.

 

 

Le spese del giudizio d’appello, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

 

 

 

P.Q.M.


ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, la Corte d’Appello di Trieste, coprovvede:

 

 


  1. Rigetta lappello proposto dal signor

Parte_1


contro la sentenza n. 343/2018 del


 

Tribunale di Udine emessa il 10.3.2018 e pubblicata il 14.3.2018;


 

  1. Condanna il signor

Parte_1


a rifondere all


Controparte_1


le spese di questo


 

grado del giudizio che liquida nellimporto di 9.515,00 euro per compenso, e 1.427,25 euro per spese generali oltre I.V.A. e C.P.A.A..

 

 

Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma lquater del D.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

 

 

Trieste, 22.4.2020

 

 

 

Il Giudice relatore                                                                                 Il Presidente

 

dottor Mauro Sonego                                                               dottoressa Patrizia Puccini

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