CORTE DI APPELLO DI TRIESTE– SENTENZA N. 93/2024 DEL 28/02/2024
LA CORTE D’APPELLO DI TRIESTE SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in Camera di Consiglio nella seguente composizione:
dottoressa |
Marina Caparelli |
Presidente |
dottoressa
dottor |
Anna Fasan
Mauro Sonego |
Consigliere
Consigliere relatore |
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 410/2021 di R.G. e iniziata con atto di citazione notificato in data 7.10.2021 da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall’avvocato omissis, e
elettivamente domiciliato presso il suo studio a Napoli Via G. Jannelli n. 186, come da proccura speciale apposta in calce all’atto di citazione in appello
contro
- appellante -
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
e difesa dall’avvocato omissis , e elettivamente domiciliata presso il suo studio a Bologna Via De’ Marchi n. 4/2, come da procura apposta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
- appellata -
avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza n. 786/2021 del Tribunale di Udine, emessa e pubblicata il 6.9.2021, a definizione della causa iscritta al n. 1728/2019 di R.G. – Tribunale di Udine
CONCLUSIONI PER LA PARTE APPELLANTE
Parte_1
come da note di
trattazione scritta depositate in via telematica il 6.12.2022:
contrariis reiectis: IN VIA PRELIMINARE riservare la causa a sentenza, concedendo alle parti termini ex art. 190 cpc per il deposito di memorie conclusionali;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto
appello e, per l’effetto, in riforma totale ovvero parziale della sentenza emessa dal Tribunale di Udine in data 6/9/2021, dr Calienno, pubblicata in pari data, nr. 786/2021, notificata in data 7/9/2021, rg 1728/2019, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
- accertare e dichiarare la nullità, l’infondatezza e l’inammissibilità in diritto e nel merito del decreto ingiuntivo opposto in primo grado e di conseguenza dichiarare di nessun effetto lo stesso titolo monitorio perché nullo, infondato, ingiusto ed illegittimo e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall’attuale appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
- ancora nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della eccezione di infondatezza ed inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto in primo grado, accertare quanto articolato nelle deduzioni proposte dall’appellante e determinare di conseguenza l’importo richiesto calcolando lo stesso in riferimento all’eventuale compenso corrisposto
effettivamente all’ attuale appellante a seguito della chiusura della procedura fallimentare a
carico della soc.
Controparte_2
di cui alla sentenza del 14 Gennaio 2019 – Trib. Bari;
- condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore che se ne dichiara antistatario;
IN VIA ISTRUTTORIA: come da richiamate note di trattazione scritta depositate in via telematica il 6.12.2022.
CONCLUSIONI PER LA PARTE APPELLATA
Controparte_1
come da note di
trattazione scritta depositate in via telematica il 16.11.2022:
contrariis reiectis:
- IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE, accertare e dichiarare l’inammissibilità del gravame ex adverso proposto, per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, confermando, conseguentemente, la statuizione impugnata;
- IN SUBORDINE,
Parte_2
RESPINGERE NEL MERITO, poiché infondato in fatto e in diritto,
l’avverso appello, avente ad oggetto la sentenza del Tribunale di Udine n. 786/2021, pubblicata il 06/09/2021, n. R.G. 1728/2019, Repert. n. 1360/2021 del 06/09/2021, integralmente da riconfermare, per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, anche, se del caso, con diversa motivazione, nel caso in cui la Corte reputi opportuno vagliare il merito della controversia, accogliendo e valutando positivamente le conclusioni rassegnate nel giudizio di prime cure, che di seguito si riportano “in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. al decreto di ingiunzione del Giudice del Tribunale di Udine n. 222/2019 del 19 febbraio 2019 – n. R.G. 592/2019; nel merito, in via principale, rigettare le eccezioni di parte opponente, in quanto infondate in fatto e diritto, e, quindi, confermare il decreto ingiuntivo opposto, per le causali di cui in narrativa e, comunque, accertare, per tutte le ragioni
esposte, il diritto di credito di
Controparte_1
nei confronti del Sig.
[...]
Parte_1
compensi”;
, condannando quest’ultimo al relativo pagamento; con vittoria di spese e
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA: come da richiamate note di trattazione scritta depositate in via telematica il 16.11.2022:
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 7.10.2021 il signor
Parte_1
ha proposto appello
contro la sentenza n. 786/2021, emessa e pubblicata il 6.9.2021, con cui il Tribunale di Udine
aveva rigettato la sua opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 222/2019 del 19.2.2019 con
cui lo stesso ufficio giudiziario gli aveva intimato di pagare a favore di
Controparte_1
[...]
l'importo di 6.624,60 euro oltre gli interessi e le spese della procedura monitoria.
Premesso che la pretesa creditoria azionata contro di lui ineriva al contratto di rappresentanza
dell’8.7.2016 in esecuzione del quale
Controparte_1
gli aveva procurato un contratto
triennale di prestazione sportiva sottoscritto il 31.8.2017 con la società
CP_2
, il signor
Parte_1
con il primo motivo d’appello ha lamentato che il Tribunale di Udine aveva
ritenuto erroneamente sussistente il diritto della società di ricevere il compenso previsto nella percentuale del 3% sul reddito complessivo per la seconda annata 2018/2019 malgrado la società calcistica non gli avesse corrisposto alcunchè a causa della sua esclusione dal campionato di calcio di serie B e della dichiarazione di fallimento pronunciata contro quella in data 14.1.2019.
Dedotto con il secondo motivo che la sentenza impugnata aveva ingiustamente negato il carattere vessatorio e la conseguente nullità della clausola prevista dal punto 3), comma II, del contratto di rappresentanza che prevedeva il pagamento del compenso all’agente sportivo anche nel caso di cessazione del rapporto con la società calcistica prima della scadenza naturale, l’appellante con il terzo motivo e quarto motivo ha sostenuto che la nullità di quella clausola doveva comunque esser affermata in quanto, attesa la sua posizione di consumatore
nei confronti di
Controparte_1
questa avrebbe potuto inserirla solo nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 34 del D. L.vo n. 206/2005 (codice del consumo).
Nel concludere l’appellante con il quinto motivo ha sostenuto l’inidoneità della documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo a provare il credito della società.
Nel costituirsi
Controparte_1
ha eccepito l’inammissibilità dell’appello sia per non
avere i requisiti previsti dall’art. 342 del c.p.c., sia per non aver l’impugnazione alcuna ragionevole probabilità di esser accolta.
Nel merito la società appellata ha esposto le ragioni per cui tutti e cinque i motivi d’impugnazione risultavano infondati.
Acquisite in via telematica le conclusioni delle parti all’udienza del 14.12.2022, la causa è stata riservata alla decisione del Collegio, previa assegnazione dei termini per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica.
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L’appello proposto dal signor
Parte_1
contro la sentenza n. 786/2021 del Tribunale
di Udine non è fondato e, pertanto, va rigettato.
Preliminarmente va disattesa l’eccezione sollevata da
Controparte_1 di
inammissibilità dell’impugnazione per non avere l’atto di citazione in appello i requisiti previsti dall’art. 342 del c.p.c..
Al riguardo si osserva che il signor
Parte_1
con il manifestare la sua contrarietà a
quanto affermato dal giudice di prime grado in ordine all’equivalenza tra il concetto di corrispettivo annuo lordo e di reddito annuo lordo, e alla validità della clausola che prevedeva a suo carico l’obbligo di pagare il compenso all’agente sportivo, nonostante il carattere vessatorio di quella e la sua condizione di consumatore nei confronti dell’agente sportivo, ha individuato le parti della sentenza oggetto dell’appello.
La circostanza, poi, che l’appellante abbia esposto le ragioni per cui dissentiva da quanto statuito dal Tribunale di Udine porta a ritenere che l’atto di citazione rispetti i requisiti richiesti dall’art. 342 del c.p.c. per la sua ammissibilità.
Nel merito, però, si ritiene che l’impugnazione non sia fondata.
In particolare, non appare accoglibile il primo motivo d’appello con cui il signor
[...]
Parte_1
lamenta che il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto sussistente il diritto
di Controparte_1
di ricevere il compenso nella percentuale del 3% sul corrispettivo
di 181.000,00 euro lordi indicato nel contratto di prestazione sportiva stipulato il 31.8.2017 con
la società
CP_2
anche per l’annata sportiva 2018/2019, malgrado la società calcistica
non gli avesse pagato alcunchè a causa della sua esclusione dal campionato di calcio di serie B per inadempienze di carattere economico-finanziario e della sentenza del 14.1.2019 che ne aveva dichiarato il fallimento (cfr., docc. nn. 3 e 4 allegati al ricorso per decreto ingiuntivo e documento privo di numero allegato all’atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo).
A detta dell’appellante la previsione che il compenso spettante all’agente sportivo doveva determinarsi in ragione del reddito complessivo annuo da lui effettivamente percepito, e non sulla base del corrispettivo annuo lordo astrattamente convenuto con il contratto di prestazione
sportiva, doveva portare il giudice di prime cure a negare il diritto di ricevere il compenso per l’annata 2018/2019.
Controparte_1 a
Quanto sostenuto dall’appellante, però, si trova in contrasto con l’orientamento della Corte di Cassazione che con la sentenza n. 835/2021 nel pronunciarsi su una fattispecie analoga ha statuito che “la soluzione non è rappresentata dalla differenza fra "reddito" e "corrispettivo"
annuo lordo, su cui si sofferma la Corte d’appello. Invero, i due termini vanno intesi, in questo caso, come sinonimi che indicano il totale dell’ingaggio del calciatore”.
Rapportando quanto affermato dalla Corte di Cassazione alla fattispecie in esame risulta che il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto equivalenti i due concetti e ha riconosciuto al procuratore sportivo il diritto di ricevere il compenso nella percentuale del 3% sul corrispettivo
di 181.000,00 euro convenuto tra la società
CP_2
e il calciatore, nonostante questi
non avesse ricevuto per la stagione 2018/2019 alcun compenso dalla società calcistica. Il che porta a disattendere questo primo motivo d’appello.
Non pare fondato neppure il secondo motivo d’impugnazione con cui il signor
[...]
Parte_1
contesta che il giudice di prime cure aveva ritenuto valida la clausola di cui al
punto 3), comma II, del contratto di rappresentanza che lo obbligava a pagare il compenso a
Parte_3
per le annate successive alla prima anche nell’ipotesi in cui il suo
rapporto di lavoro con la società
CP_2
fosse cessato per qualsiasi ragione prima
della scadenza naturale prevista per la fine del campionato 2019/2020. Fatto che in realtà si è verificato a causa dell’esclusione della squadra di calcio dal campionato 2018/2019 (cfr., docc. nn. 3 e 4 allegati al ricorso per decreto ingiuntivo).
A detta dell’appellante, invece, la clausola doveva ritenersi nulla perché vessatoria, predisposta unilateralmente dal procuratore sportivo, e non approvata specificatamente come richiesto dall’art. 1341 del c.c..
Il motivo non è fondato perché, come risulta dalla parte finale del contratto di rappresentanza,
il signor
Parte_1
oltre a sottoscrivere l’accordo ha apposto una seconda firma “per
espressa accettazione delle clausole nn. 2, 3, 5, 6” (cfr., doc. n. 3 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo). Per cui in conformità a quanto previsto dall’art. 1341 del c.c. anche a ritenere che il testo del contratto di rappresentanza sia stato predisposto unilateralmente dal procuratore sportivo, la clausola in esame è stata approvata espressamente dal calciatore come richiesto per la sua validità dall’art. 1341 del c.c..
Ancor prima, però, il motivo si prospetta privo di fondamento perché come esposto con la sentenza appellata, il punto 5) del contratto esclude che il testo di questo fosse già stato
redatto da
Controparte_1
e presentato al signor
Parte_1
per la
sottoscrizione quando quello era già completo in ogni sua parte.
Al riguardo si evidenzia che il punto 5), comma III, del contratto di rappresentanza dà atto che “le parti dichiarano e riconoscono, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ. che il presente contratto è stato oggetto di specifica negoziazione e di analitica trattativa
tra le parti, che ne hanno esaminato ogni singola clausola, valutandone compiutamente la portata e gli effetti” (cfr., doc. n. 3 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo).
Nello stesso senso l’ultimo periodo del precedente punto 3) dello stesso contratto precisa che “le parti danno atto e riconoscono che i compensi sopra indicati sono stati convenuti dopo ampia negoziazione, e sono adeguati all’importanza e al pregio dell’attività richiesta alla società, nonché all’appetibilità sul mercato, al momento della negoziazione, del calciatore” (cfr., ancora doc. n. 3 allegato ricorso per decreto ingiuntivo).
Il che porta a disattendere anche questo secondo motivo d’appello, atteso che il giudice di primo grado correttamente ha ritenuto valida la clausola di cui al punto 3, comma II, del contratto di rappresentanza che prevedeva il pagamento del compenso a carico del giocatore anche nel caso in cui il rapporto con la società calcistica fosse cessato “per qualsiasi ragione” prima della sua scadenza naturale fissata al termine della stagione calcistica 2019/2020.
Quanto da ultimo riportato circa le trattative contrattuali intercorse tra le parti e che hanno portato a riconoscere il compenso spettante al procuratore sportivo nella percentuale del 3% del corrispettivo convenuto tra il giocatore e la società calcistica anche nel caso in cui il rapporto tra loro si fosse risolto prima del termine del campionato 2019/2020, porta
automaticamente a disattendere il terzo e quarto motivo d’appello. Con questi il signor
[...]
Parte_1
censura l’operato del giudice di prime cure che –a suo dire- avrebbe dovuto
dichiarare la nullità della clausola già contestata con il precedente motivo d’impugnazione perchè il suo inserimento nel contratto doveva avvenire nel rispetto della procedura prevista dall’art. 34 del D. L.vo n. 34 del D. L.vo n. 206/2005, cosiddetto codice del consumo, attesa la
sua qualità di consumatore nei confronti di sportivo.
Controparte_1
di professione procuratore
Infatti, quanto scritto ai richiamati punti 3), comma III, e 5), comma III, del contratto di rappresentanza, con cui le parti hanno congiuntamente dato atto che il compenso spettante al procuratore sportivo è stato convenuto “dopo ampia negoziazione” e “analitica trattativa”, “valutandone compiutamente la portata e gli effetti”, e tenendo conto “dell’importanza e del pregio dell’attività richiesta alla società” prova che le modalità di redazione del contratto di
rappresentanza sottoscritto dal signor D. L.vo n. 206/2005.
Parte_1
sono state rispettose dell’art. 34 del
Ne deriva che i motivi d’appello in esame per configurarsi per questo versante come accoglibili dovevano prevedere un’espressa contestazione della veridicità di quanto riportato alle
richiamate clausole recepite ai punti 3), comma III, e 5), comma III, del contratto di rappresentanza circa le modalità che hanno preceduto la redazione del testo del contratto.
Ma la parte appellante prima ancora che provare, non ha neppure dedotto quelle circostanze di fatto da cui evincere che non c’erano state né un’ampia negoziazione, né alcuna analitica trattativa, e neppure un’esauriente valutazione della portata e degli effetti della clausola che prevedeva la corresponsione del compenso a scadenza annuale per tutta la durata triennale
del contratto di prestazione sportiva concluso tra il signor
Parte_1
e la società
[...]
CP_2
, e ciò anche nel caso di risoluzione anticipata e a prescindere dalla ragione che
l’avesse provocata.
Ancor prima, però, i motivi d’impugnazione in esame vanno disattesi perché al signor
[...]
Parte_1
va negata la qualità di consumatore nei confronti del procuratore sportivo, come
correttamente affermato con la sentenza impugnata.
Al riguardo la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 24731/2013 ha statuito che “in tema di disciplina di tutela del consumatore e di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, non riveste la qualità di consumatore una persona fisica quando, attraverso il contratto, si procuri un bene o un servizio nel quadro dell’organizzazione di un’attività professionale da intraprendere, prendendo, proprio al fine di realizzare tale organizzazione, l’iniziativa di ricercare il bene o il servizio stesso”.
Vale a dire secondo la Corte di Cassazione va esclusa la qualità di consumatore al soggetto che conclude un contratto per procurarsi un bene ovvero un servizio che risultano funzionali all’attività professionale da quello esercitata.
Ne deriva che configurandosi il contratto di rappresentanza dell’8.7.2016 concluso dal signor
Parte_1
come funzionale e preordinato all’esercizio della sua attività di calciatore
professionista va escluso, in conformità a quanto statuito dalla Corte di Cassazione, che
all’appellante possa riconoscersi la qualifica di consumatore nei confronti di
[...]
Controparte_1
come correttamente affermato con la sentenza impugnata.
Il che porta a negare fondamento anche al terzo e quarto motivo d’appello, risultando che il giudice di primo grado ha negato, in maniera condivisibile, la nullità della clausola che prevedeva il pagamento annuale del compenso anche nel caso di cessazione anticipata per
qualsiasi ragione del contratto di prestazione sportiva per non aver il signor la qualità di consumatore nei confronti del procuratore sportivo.
Parte_1
Non è fondato neppure il quinto motivo con cui l’appellante contesta l’idoneità della documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo a provare la pretesa creditoria
vantata da
Controparte_1
nei suoi confronti.
Al riguardo appare sufficiente rilevare che il signor
Parte_1
in entrambi i gradi del
giudizio non ha contestato né di aver conferito con il contratto di rappresentanza dell’8.7.2016 mandato alla società perché questa gli procurasse assistenza nelle trattative dirette alla stipulazione di contratti di prestazioni sportive, né di aver sottoscritto grazie all’attività
professionale svolta a suo favore da sportiva del 31.8.2017 con la società
CP_2
Controparte_1
.
il contratto di prestazione
Tanto basta a ritenere che la società appellata aveva già provato la sua pretesa creditoria allegando i due contratti al ricorso per decreto ingiuntivo.
Il che porta a negare fondamento anche a quest’ultimo motivo d’appello.
Pertanto, in sintesi, risultando che il giudice primo grado nel rigettare l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 222/2019 ha affermato, in maniera condivisibile, la sussistenza del diritto di
Controparte_1
a ricevere il compenso spettante per la stagione 2018/2019 per
l’attività di procuratore sportivo prestata a favore del signor
Parte_1
, ancorchè
questi non avesse ricevuto per quell’annata alcuna retribuzione dalla società calcistica, l’appello proposto contro la sentenza n. 786/2021 del Tribunale di Udine va rigettato.
Le spese di questo grado del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, la Corte d’Appello di Trieste, così provvede:
- Rigetta l’appello proposto dal signor
Parte_1
contro la sentenza n. 786/2021 del
Tribunale di Udine, emessa e pubblicata il 6.9.2021;
- Condanna il signor
Parte_1
a rifondere a
Controparte_1
le spese di
questo grado del giudizio che liquida nell’importo di 4.560,00 euro, di cui 3.966,00 euro per compenso, e 594,90 euro per spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A.A..
Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma l quater del D.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Trieste, 20.9.2023
Il Giudice relatore Il Presidente
dottor Mauro Sonego dottoressa Marina Caparelli