CORTE DI APPELLO DI TRIESTE– SENTENZA N. 93/2024 DEL 28/02/2024

 

 

 

 

LA CORTE DAPPELLO DI TRIESTE SECONDA SEZIONE CIVILE

riunita in Camera di Consiglio nella seguente composizione:

 

 

dottoressa

Marina Caparelli

Presidente

dottoressa

 

dottor

Anna Fasan

 

Mauro Sonego

Consigliere

 

Consigliere relatore

 

 

ha pronunciato la seguente

 

 

SENTENZA

 

 

 

 

 

Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 410/2021 di R.G. e iniziata con atto di citazione notificato in data 7.10.2021 da:


 


 

Parte_1


rappresentato  e  difeso  dall’avvocato  omissis,  e


 

elettivamente  domiciliato  presso  il  suo  studio  a  Napoli  Via  G. Jannelli  n.  186,  come  da proccura speciale apposta in calce all’atto di citazione in appello


 

 

contro


- appellante -


 

 


 

Controparte_1


in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata


 

e difesa dall’avvocato omissis , e elettivamente domiciliata presso il suo studio a Bologna Via De’ Marchi n. 4/2, come da procura apposta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo

- appellata -

 

 

 

avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza n. 786/2021 del Tribunale di Udine, emessa e pubblicata il 6.9.2021, a definizione della causa iscritta al n. 1728/2019 di R.G. – Tribunale di Udine

 

 


CONCLUSIONI  PER  LA  PARTE  APPELLANTE


Parte_1


come  da  note  di


 

trattazione scritta depositate in via telematica il 6.12.2022:

 

contrariis reiectis: IN VIA PRELIMINARE riservare la causa a sentenza, concedendo alle parti termini ex art. 190 cpc per il deposito di memorie conclusionali;

IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto

 

appello e, per leffetto, in riforma totale ovvero parziale della sentenza emessa dal Tribunale di Udine in data 6/9/2021, dr Calienno, pubblicata in pari data, nr. 786/2021, notificata in data 7/9/2021, rg 1728/2019, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:

  1. accertare e dichiarare la nullità, linfondatezza e linammissibilità in diritto e nel merito del decreto ingiuntivo opposto in primo grado e di conseguenza dichiarare di nessun effetto lo stesso titolo monitorio perché nullo, infondato, ingiusto ed illegittimo e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall’attuale appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
  2. ancora nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della eccezione di infondatezza ed inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto in primo grado, accertare quanto articolato nelle deduzioni proposte dall’appellante e determinare di conseguenza limporto  richiesto  calcolando  lo  stesso  in  riferimento  all’eventuale  compenso  corrisposto

effettivamente all’ attuale appellante a seguito della chiusura della procedura fallimentare a


 

carico della soc.


Controparte_2


di cui alla sentenza del 14 Gennaio 2019 – Trib. Bari;


 

  1. condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore che se ne dichiara antistatario;

IN VIA ISTRUTTORIA: come da richiamate note di trattazione scritta depositate in via telematica il 6.12.2022.

 

 


CONCLUSIONI  PER  LA  PARTE  APPELLATA


Controparte_1


come  da  note  di


 

trattazione scritta depositate in via telematica il 16.11.2022:

 

contrariis reiectis:

 

  • IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE, accertare e dichiarare linammissibilità del gravame ex adverso proposto, per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, confermando, conseguentemente, la statuizione impugnata;

  • IN SUBORDINE,

Parte_2


RESPINGERE NEL MERITO, poiché infondato in fatto e in diritto,


 

lavverso appello, avente ad oggetto la sentenza del Tribunale di Udine n. 786/2021, pubblicata il 06/09/2021, n. R.G. 1728/2019, Repert. n. 1360/2021 del 06/09/2021, integralmente da riconfermare, per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, anche, se del caso, con diversa motivazione, nel caso in cui la Corte reputi opportuno vagliare il merito della controversia, accogliendo e valutando positivamente le conclusioni rassegnate nel giudizio di prime cure, che di seguito si riportano “in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. al decreto di ingiunzione del Giudice del Tribunale di Udine n. 222/2019 del 19 febbraio 2019 – n. R.G. 592/2019; nel merito, in via principale, rigettare le eccezioni di parte opponente, in quanto infondate in fatto e diritto, e, quindi, confermare il decreto ingiuntivo opposto, per le causali di cui in narrativa e, comunque, accertare, per tutte le ragioni


esposte,  il  diritto  di  credito  di


Controparte_1


nei  confronti  del  Sig.


[...]


 

Parte_1

 

compensi;


,  condannando  quest’ultimo  al  relativo  pagamento;  con  vittoria  di  spese  e


 

Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio.

 

IN VIA ISTRUTTORIA: come da richiamate note di trattazione scritta depositate in via telematica il 16.11.2022:

 

 

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE


 

Con atto di citazione notificato il 7.10.2021 il signor


Parte_1


ha proposto appello


 

contro la sentenza n. 786/2021, emessa e pubblicata il 6.9.2021, con cui il Tribunale di Udine


aveva rigettato la sua opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 222/2019 del 19.2.2019 con


 

cui lo stesso ufficio giudiziario gli aveva intimato di pagare a favore di


Controparte_1


 

[...]


l'importo di 6.624,60 euro oltre gli interessi e le spese della procedura monitoria.


 

Premesso che la pretesa creditoria azionata contro di lui ineriva al contratto di rappresentanza


 

dell’8.7.2016 in esecuzione del quale


Controparte_1


gli aveva procurato un contratto


 

triennale di prestazione sportiva sottoscritto il 31.8.2017 con la società


CP_2


, il signor


 

Parte_1


con il primo motivo d’appello ha lamentato che il Tribunale di Udine aveva


 

ritenuto erroneamente sussistente il diritto della società di ricevere il compenso previsto nella percentuale del 3% sul reddito complessivo per la seconda annata 2018/2019 malgrado la società calcistica non gli avesse corrisposto alcunchè a causa della sua esclusione dal campionato di calcio di serie B e della dichiarazione di fallimento pronunciata contro quella in data 14.1.2019.

Dedotto con il secondo motivo che la sentenza impugnata aveva ingiustamente negato il carattere vessatorio e la conseguente nullità della clausola prevista dal punto 3), comma II, del contratto di rappresentanza che prevedeva il pagamento del compenso all’agente sportivo anche nel caso di cessazione del rapporto con la società calcistica prima della scadenza naturale, lappellante con il terzo motivo e quarto motivo ha sostenuto che la nullità di quella clausola doveva comunque esser affermata in quanto, attesa la sua posizione di consumatore


nei confronti di


Controparte_1


questa avrebbe potuto inserirla solo nel rispetto di


 

quanto previsto dall’art. 34 del D. L.vo n. 206/2005 (codice del consumo).

 

Nel concludere l’appellante con il quinto motivo ha sostenuto l’inidoneità della documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo a provare il credito della società.


Nel costituirsi


Controparte_1


ha eccepito linammissibilità dell’appello sia per non


 

avere i requisiti previsti dall’art. 342 del c.p.c., sia per non aver limpugnazione alcuna ragionevole probabilità di esser accolta.

Nel merito la società appellata ha esposto le ragioni per cui tutti e cinque i motivi d’impugnazione risultavano infondati.

Acquisite in via telematica le conclusioni delle parti all’udienza del 14.12.2022, la causa è stata riservata alla decisione del Collegio, previa assegnazione dei termini per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica.

 

 

***************************

 

 


L’appello proposto dal signor


Parte_1


contro la sentenza n. 786/2021 del Tribunale


 

di Udine non è fondato e, pertanto, va rigettato.


 


Preliminarmente   va   disattesa   leccezione   sollevata   da


Controparte_1                      di


 

inammissibilità dellimpugnazione per non avere latto di citazione in appello i requisiti previsti dall’art. 342 del c.p.c..


Al riguardo si osserva che il signor


Parte_1


con il manifestare la sua contrarietà a


 

quanto affermato dal giudice di prime grado in ordine all’equivalenza tra il concetto di corrispettivo annuo lordo e di reddito annuo lordo, e alla validità della clausola che prevedeva a suo carico lobbligo di pagare il compenso all’agente sportivo, nonostante il carattere vessatorio di quella e la sua condizione di consumatore nei confronti dell’agente sportivo, ha individuato le parti della sentenza oggetto dellappello.

La circostanza, poi, che lappellante abbia esposto le ragioni per cui dissentiva da quanto statuito dal Tribunale di Udine porta a ritenere che latto di citazione rispetti i requisiti richiesti dall’art. 342 del c.p.c. per la sua ammissibilità.

 

 

Nel merito, però, si ritiene che l’impugnazione non sia fondata.

 

 


In  particolare,  non  appare  accoglibile  il  primo  motivo  d’appello  con  cui  il  signor


[...]


 

Parte_1


lamenta che il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto sussistente il diritto


 

di            Controparte_1


di ricevere il compenso nella percentuale del 3% sul corrispettivo


 

di 181.000,00 euro lordi indicato nel contratto di prestazione sportiva stipulato il 31.8.2017 con


 

la società


CP_2


anche per lannata sportiva 2018/2019, malgrado la sociecalcistica


 

non gli avesse pagato alcunchè a causa della sua esclusione dal campionato di calcio di serie B per inadempienze di carattere economico-finanziario e della sentenza del 14.1.2019 che ne aveva dichiarato il fallimento (cfr., docc. nn. 3 e 4 allegati al ricorso per decreto ingiuntivo e documento privo di numero allegato all’atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo).

A detta dell’appellante la previsione che il compenso spettante all’agente sportivo doveva determinarsi in ragione del reddito complessivo annuo da lui effettivamente percepito, e non sulla base del corrispettivo annuo lordo astrattamente convenuto con il contratto di prestazione


sportiva, doveva portare il giudice di prime cure a negare il diritto di ricevere il compenso per l’annata 2018/2019.


Controparte_1               a


Quanto sostenuto dallappellante, però, si trova in contrasto con lorientamento della Corte di Cassazione che con la sentenza n. 835/2021 nel pronunciarsi su una fattispecie analoga ha statuito che “la soluzione non è rappresentata dalla differenza fra "reddito" e "corrispettivo"


annuo lordo, su cui si sofferma la Corte d’appello. Invero, i due termini vanno intesi, in questo caso, come sinonimi che indicano il totale dellingaggio del calciatore”.

Rapportando quanto affermato dalla Corte di Cassazione alla fattispecie in esame risulta che il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto equivalenti i due concetti e ha riconosciuto al procuratore sportivo il diritto di ricevere il compenso nella percentuale del 3% sul corrispettivo


di 181.000,00 euro convenuto tra la socie


CP_2


e il calciatore, nonostante questi


 

non avesse ricevuto per la stagione 2018/2019 alcun compenso dalla società calcistica. Il che porta a disattendere questo primo motivo dappello.

 

 


Non  pare  fondato  neppure  il  secondo  motivo  d’impugnazione  con  cui  il  signor


[...]


 

Parte_1


contesta che il giudice di prime cure aveva ritenuto valida la clausola di cui al


 

punto 3), comma II, del contratto di rappresentanza che lo obbligava a pagare il compenso a


 

Parte_3


per le annate successive alla prima anche nellipotesi in cui il suo


 

rapporto di lavoro con la socie


CP_2


fosse cessato per qualsiasi ragione prima


 

della scadenza naturale prevista per la fine del campionato 2019/2020. Fatto che in realtà si è verificato a causa dell’esclusione della squadra di calcio dal campionato 2018/2019 (cfr., docc. nn. 3 e 4 allegati al ricorso per decreto ingiuntivo).

A detta dell’appellante, invece, la clausola doveva ritenersi nulla perché vessatoria, predisposta unilateralmente dal procuratore sportivo, e non approvata specificatamente come richiesto dall’art. 1341 del c.c..

Il motivo non è fondato perché, come risulta dalla parte finale del contratto di rappresentanza,


 

il signor


Parte_1


oltre a sottoscrivere laccordo ha apposto una seconda firma “per


 

espressa accettazione delle clausole nn. 2, 3, 5, 6” (cfr., doc. n. 3 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo). Per cui in conformità a quanto previsto dall’art. 1341 del c.c. anche a ritenere che il testo del contratto di rappresentanza sia stato predisposto unilateralmente dal procuratore sportivo, la clausola in esame è stata approvata espressamente dal calciatore come richiesto per la sua validità dall’art. 1341 del c.c..

Ancor prima, però, il motivo si prospetta privo di fondamento perché come esposto con la sentenza appellata, il punto 5) del contratto esclude che il testo di questo fosse già stato


redatto  da


Controparte_1


e  presentato  al  signor


Parte_1


per  la


 

sottoscrizione quando quello era già completo in ogni sua parte.

 

Al riguardo si evidenzia che il punto 5), comma III, del contratto di rappresentanza dà atto che “le parti dichiarano e riconoscono, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ. che il presente contratto è stato oggetto di specifica negoziazione e di analitica trattativa


tra le parti, che ne hanno esaminato ogni singola clausola, valutandone compiutamente la portata e gli effetti” (cfr., doc. n. 3 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo).

Nello stesso senso lultimo periodo del precedente punto 3) dello stesso contratto precisa che “le parti danno atto e riconoscono che i compensi sopra indicati sono stati convenuti dopo ampia negoziazione, e sono adeguati allimportanza e al pregio dell’attività richiesta alla società, nonché all’appetibilità sul mercato, al momento della negoziazione, del calciatore” (cfr., ancora doc. n. 3 allegato ricorso per decreto ingiuntivo).

Il che porta a disattendere anche questo secondo motivo d’appello, atteso che il giudice di primo grado correttamente ha ritenuto valida la clausola di cui al punto 3, comma II, del contratto di rappresentanza che prevedeva il pagamento del compenso a carico del giocatore anche nel caso in cui il rapporto con la società calcistica fosse cessato “per qualsiasi ragione” prima della sua scadenza naturale fissata al termine della stagione calcistica 2019/2020.

 

 

Quanto da ultimo riportato circa le trattative contrattuali intercorse tra le parti e che hanno portato a riconoscere il compenso spettante al procuratore sportivo nella percentuale del 3% del corrispettivo convenuto tra il giocatore e la società calcistica anche nel caso in cui il rapporto  tra  loro  si  fosse  risolto  prima  del  termine  del  campionato  2019/2020,  porta


automaticamente a disattendere il terzo e quarto motivo d’appello. Con questi il signor


[...]


 

Parte_1


censura loperato del giudice di prime cure che –a suo dire- avrebbe dovuto


 

dichiarare la nullità della clausola già contestata con il precedente motivo d’impugnazione perchè il suo inserimento nel contratto doveva avvenire nel rispetto della procedura prevista dall’art. 34 del D. L.vo n. 34 del D. L.vo n. 206/2005, cosiddetto codice del consumo, attesa la


sua quali di consumatore nei confronti di sportivo.


Controparte_1


di professione procuratore


Infatti, quanto scritto ai richiamati punti 3), comma III, e 5), comma III, del contratto di rappresentanza, con cui le parti hanno congiuntamente dato atto che il compenso spettante al procuratore sportivo è stato convenuto “dopo ampia negoziazione” e “analitica trattativa”, “valutandone compiutamente la portata e gli effetti, e tenendo conto “dellimportanza e del pregio dell’attività richiesta alla società” prova che le modalità di redazione del contratto di


rappresentanza sottoscritto dal signor D. L.vo n. 206/2005.


Parte_1


sono state rispettose dell’art. 34 del


Ne deriva che i motivi d’appello in esame per configurarsi per questo versante come accoglibili dovevano  prevedere  un’espressa  contestazione  della  veridici di  quanto  riportato  alle


richiamate clausole recepite ai punti 3), comma III, e 5), comma III, del contratto di rappresentanza circa le modalità che hanno preceduto la redazione del testo del contratto.

Ma la parte appellante prima ancora che provare, non ha neppure dedotto quelle circostanze di fatto da cui evincere che non c’erano state né un’ampia negoziazione, né alcuna analitica trattativa, e neppure un’esauriente valutazione della portata e degli effetti della clausola che prevedeva la corresponsione del compenso a scadenza annuale per tutta la durata triennale


del contratto di prestazione sportiva concluso tra il signor


Parte_1


e la socie


[...]


 

CP_2


, e ciò anche nel caso di risoluzione anticipata e a prescindere dalla ragione che


 

lavesse provocata.

 

Ancor prima, però, i motivi d’impugnazione in esame vanno disattesi perché al signor


 

 

[...]


 

Parte_1


va negata la qualità di consumatore nei confronti del procuratore sportivo, come


 

correttamente affermato con la sentenza impugnata.

 

Al riguardo la Corte di Cassazione con lordinanza n. 24731/2013 ha statuito che “in tema di disciplina di tutela del consumatore e di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, non riveste la qualità di consumatore una persona fisica quando, attraverso il contratto, si procuri un bene o un servizio nel quadro dell’organizzazione di un’attività professionale da intraprendere, prendendo, proprio al fine di realizzare tale organizzazione, liniziativa di ricercare il bene o il servizio stesso”.

Vale a dire secondo la Corte di Cassazione va esclusa la qualità di consumatore al soggetto che conclude un contratto per procurarsi un bene ovvero un servizio che risultano funzionali all’attività professionale da quello esercitata.

Ne deriva che configurandosi il contratto di rappresentanza dell’8.7.2016 concluso dal signor


 

Parte_1


come funzionale e preordinato all’esercizio della sua attività di calciatore


 

professionista va escluso, in conformità a quanto statuito dalla Corte di Cassazione, che


 

all’appellante possa riconoscersi la qualifica di consumatore nei confronti di


[...]


 

Controparte_1


come correttamente affermato con la sentenza impugnata.


 

Il che porta a negare fondamento anche al terzo e quarto motivo d’appello, risultando che il giudice di primo grado ha negato, in maniera condivisibile, la nullità della clausola che prevedeva il pagamento annuale del compenso anche nel caso di cessazione anticipata per


qualsiasi ragione del contratto di prestazione sportiva per non aver il signor la quali di consumatore nei confronti del procuratore sportivo.


Parte_1


Non  è  fondato  neppure  il  quinto  motivo  con  cui  lappellante  contesta  lidoneità  della documentazione allegata al  ricorso  per  decreto  ingiuntivo  a provare  la  pretesa  creditoria


vantata da


Controparte_1


nei suoi confronti.


 

Al riguardo appare sufficiente rilevare che il signor


Parte_1


in entrambi i gradi del


 

giudizio non ha contestato né di aver conferito con il contratto di rappresentanza dell’8.7.2016 mandato alla società perché questa gli procurasse assistenza nelle trattative dirette alla stipulazione  di  contratti  di  prestazioni  sportive,   di  aver  sottoscritto  grazie  all’attività


professionale svolta a suo favore da sportiva del 31.8.2017 con la società


 

CP_2


Controparte_1

 

.


il contratto di prestazione


Tanto basta a ritenere che la società appellata aveva già provato la sua pretesa creditoria allegando i due contratti al ricorso per decreto ingiuntivo.

Il che porta a negare fondamento anche a quest’ultimo motivo d’appello.

 

 

 

Pertanto, in sintesi, risultando che il giudice primo grado nel rigettare lopposizione al decreto ingiuntivo n. 222/2019 ha affermato, in maniera condivisibile, la sussistenza del diritto di


Controparte_1


a ricevere il compenso spettante per la stagione 2018/2019 per


 

lattività di procuratore sportivo prestata a favore del signor


Parte_1


, ancorchè


 

questi  non  avesse  ricevuto  per  quell’annata  alcuna  retribuzione  dalla  società  calcistica, lappello proposto contro la sentenza n. 786/2021 del Tribunale di Udine va rigettato.

 

 

Le spese di questo grado del giudizio seguono la soccombenza.

 

 

 

P.Q.M.

 

 

 

ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, la Corte d’Appello di Trieste, coprovvede:

 

 


  1. Rigetta lappello proposto dal signor

Parte_1


contro la sentenza n. 786/2021 del


 

Tribunale di Udine, emessa e pubblicata il 6.9.2021;


 

  1. Condanna il signor

Parte_1


a rifondere a


Controparte_1


le spese di


 

questo grado del giudizio che liquida nellimporto di  4.560,00 euro, di cui 3.966,00 euro per compenso, e 594,90 euro per spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A.A..


Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma l quater del D.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

 

 

Trieste, 20.9.2023

 

 

 

Il Giudice relatore                                                                             Il Presidente

 

dottor Mauro Sonego                                                           dottoressa  Marina Caparelli

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