TRIBUNALE DI BERGAMO– SENTENZA N. 458/2024 DEL 20/02/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, fissata la discussione della causa per la data del 14 febbraio 2024, nel termine posto dall’art. 281 sexies, III comma c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2794/2023 promossa da:
Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso dall’Avv. Sara Agostini,
elettivamente domiciliato come da procura in atti
Parte opponente
CP_1 C.F._2
Contro
, rappresentato e difeso dall’Avv. Mattia Grassani,
elettivamente domiciliato come da procura in atti
Parte opposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- PROCEDIMENTO MONITORIO. Con ricorso proposto ai sensi dell’art. 638 c.p.c.
CP_1 ha
chiesto al Tribunale di Bergamo di condannare
Parte_1
a pagare l’importo di € 400.400,00
oltre iva e interessi, preteso a titolo di corrispettivo per l’attività di procuratore sportivo svolta in suo favore, in esecuzione del contratto di mandato in esclusiva stipulato il 20 dicembre 2014 e valido fino al 20 dicembre 2016 (doc. 2 fasc.mon.). Parte ricorrente ha dedotto che in costanza del contratto di
mandato il calciatore
Pt_1
con la sua assistenza, ha sottoscritto due contratti di prestazione sportiva
che prevedevano in favore del calciatore un reddito lordo complessivo tale da consentire, una volta
applicato il 5% previsto nel contratto di mandato, di quantificare il quantum del compenso dovuto nell’importo di € 400.400,00, pari all’oggetto dell’ingiunzione di pagamento.
Più in particolare, parte ricorrente ha dedotto che in costanza del contratto di mandato il calciatore
Pt_1
-
- in data 18 agosto 2015, ha stipulato un contratto quinquennale di prestazione sportiva n.
0750/A con il club calcistico
Organizzazione_1
(doc. 3 fasc.mon.);
-
- in data 28 settembre 2016, ha stipulato un contratto con la medesima società
Org_1
[...]
n. 0947/A, con decorrenza dal 1 luglio 2016 e valido fino al termine della stagione
sportiva 2019/2020 (doc. 4 fasc.mon.).
- PROSPETTAZIONE DIFENSIVA DI PARTE OPPONENTE. Con atto di citazione,
chiesto di revocare e o annullare il decreto ingiuntivo opposto.
Parte_1 ha
2.1. Nel merito in via preliminare parte opponente ha chiesto al Tribunale di Bergamo di accertare l’intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato in sede monitoria; ai sensi dell’art. 2934 cod.civ. e dell’art. 17, II comma Regolamento Agenti FIGC del 2010 – ha eccepito l’opponente – il diritto al compenso e le relative azioni si prescrivono al termine della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui matura il compenso.
2.2. Nel merito in via principale, parte opponente ha chiesto di accertare l’insussistenza del credito
vantato da
2.2.a.
CP_1
Parte_1
ha eccepito innanzitutto che il contratto del 2016 (di cui sopra sub § 1.1., lett.
b), che aveva sostituito quello precedente del 2015 (idem, lett.a), a sua volta è stato sostituito da un altro contratto, il n. 1085/A (prodotto sub doc.9): in riferimento a tale ultimo contratto - eccepisce il
signor
Pt_1
- il signor
CP_1
ha già richiesto ed ottenuto il pagamento del corrispettivo nella
misura del 5% calcolato sul reddito annuo del calciatore.
2.2.b. Parte opponente, in via gradata, ha eccepito che l’art. 20 del Regolamento FIGC del 2010 vieta ogni forma di conflitto di interesse in capo agli agenti dei calciatori e, soprattutto, proibiva al procuratore di assistere più di una parte nella stipula di un contratto di prestazione sportiva, a pena di nullità del contratto di mandato; pertanto, il mandato firmato nel 2014 deve considerarsi nullo e
nessuna somma derivante da tale incarico può essere richiesta dal signor
CP_1
2.2.c. In via ulteriormente gradata, parte opponente ha eccepito che, ai sensi dell’art. 19 comma 8 del Regolamento del 2010, in ipotesi di conflitto di interessi deve essere allegata al contratto di prestazione sportiva una dichiarazione ad hoc, pena la possibilità per il calciatore di richiedere la risoluzione del rapporto con l’agente senza che sia dovuto alcun indennizzo; pertanto, il mandato del 2014 deve ritenersi risolto a far data dal 21 novembre 2016, giorno in cui l’agente ha sottoscritto il contratto di rappresentanza con il club granata.
2.3. In via subordinata, parte opponente ha eccepito l’inammissibilità della richiesta dell’iva atteso
che il signor
2.4. Il signor
CP_1
Pt_1
risiede in Svizzera, dove svolge la propria attività lavorativa.
ha quindi eccepito l’insussistenza dei presupposto oggettivi e soggettivi per
l’applicabilità degli interessi ex D.Lgs n. 231/2002 in quanto quella intercorsa tra le odierne parti in causa non può essere considerata una transazione commerciale, il contratto essendo stato stipulato non già tra imprese, ma tra due persone fisiche.
2.5. Da ultimo, parte opponente ha chiesto di condannare parte opposta ai sensi dell’art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
- PROSPETTAZIONE DIFENSIVA DI PARTE OPPOSTA. Si è costituito in giudizio
CP_1
che ha
chiesto di rigettare l’opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto; le eccezioni difensive poste a fondamento di tale domanda (da ritenersi fondate per i motivi di cui si dirà) verranno illustrate nel corso della motivazione, sì da evitare inutili ripetizioni espositive.
4. RIGETTO DELL’OPPOSIZIONE. L’opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4.1. Come correttamente eccepito da parte opposta, l’eccezione di prescrizione formulata da parte opponente (v. sopra sub § 2.1.) è infondata e pertanto deve essere rigettata. Il Regolamento agenti FIGC – nei termini più volte ribaditi dalla Corte di cassazione (Cass. n. 835/2021 che, a sua volta, cita Cass. n. 17067/2007, Cass. n. 2725/1979) – rappresenta un atto di autonomia organizzativa contrattuale; da tanto discende che, in quanto atto gerarchicamente subordinato alla legge, l’art. 17 del Regolamento agenti 2010 (applicabile ratione temporis) non può violare il disposto dell’art. 2936 cod.civ. là dove, con norma inderogabile di ordine pubblico, è disposto che è nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione.
Il termine prescrizionale applicabile alla vicenda contrattuale oggetto del presente giudizio è pertanto quello ordinario decennale, pacificamente non spirato.
4.2. Parimenti infondata si rivela la difesa dell’opponente in ordine all’eccepita insussistenza del
credito vantato dal signor
CP_1
(v. sopra sub §§ 2.2.a – 2.2.c).
Nel 2014 il calciatore signor
Pt_1
ha conferito al procuratore signor
CP_1
un mandato “per la
cura dei suoi interessi, prestando opera di consulenza nelle trattative dirette alla stipula di un contratto di prestazione sportiva con società di calcio professionistica, assistendolo nell’attività diretta alla definizione, durata, compenso ed ogni altra pattuizione del contratto stesso e curando, altresì, le trattative per eventuali rinnovi contrattuali”.
In costanza di tale mandato, il 18 agosto 2015, il calciatore
Pt_1
ha stipulato con la società
[...]
Org_1
un contratto pluriennale avente ad oggetto cinque stagioni (2015/2016, 2016/2017/,
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020) (contratto n. 750/A).
L’anno successivo, il 7 luglio 2016, il calciatore
Pt_1
ha stipulato con la stessa società
Org_1
[...]
un contratto migliorativo, avente ad oggetto le successive residue quattro stagioni (2016/2017/,
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020) (contratto n. 947/A).
Il secondo contratto è dunque intervenuto per regolamentare il rapporto già inaugurato, prevedendo importi maggiori per la parte fissa del compenso pattuita per ciascuna stagione calcistica.
Tal sorta di vicenda negoziale è espressamente disciplinata dal Regolamento agenti Org_
all’art. 17, comma 4, prevede:
2010 che,
“Nel caso di nuovo contratto di prestazione sportiva del calciatore, che venga a sovrapporsi anche solo per alcune annualità a precedente contratto di prestazione sportiva, il successivo agente che abbia negoziato tale nuovo contratto, per il periodo di sovrapposizione, avrà diritto alle sole eventuali differenze positive che risultassero in base a tale nuovo contratto.”
Nei termini chiariti dalla giurisprudenza della Corte di cassazione citata dallo stesso opposto, pienamente condivisa da questo Giudice, per quanto l’art. 17 faccia riferimento al “nuovo” agente, per evidente identità di ratio è applicabile anche al caso in cui il secondo contratto, migliorativo rispetto al precedente, sia stipulato per il tramite del medesimo agente che aveva assistito il calciatore nella stipulazione del contratto precedente; l'agente che ha assistito il calciatore nella stipulazione del nuovo contratto ha pertanto diritto ai compensi per il surplus, vale a dire per il delta fra il precedente ingaggio e quello nuovo (termini mutuati da Cass. n. 835/2021).
Del tutto correttamente, dunque, il procuratore
CP_1
ha calcolato il proprio compenso tenendo
conto del reddito lordo pattuito per la prima stagione (2015/2016) secondo quanto previsto nel primo
contratto stipulato con la società
Organizzazione_1
e del reddito lordo pattuito in relazione alle
ulteriori quattro stagioni, oggetto del secondo contratto stipulato con la stessa società calcistica.
4.3. Parimenti infondata risulta l’eccezione di conflitto di interesse formulata da parte opponente. Sia il contratto del 2015 (n. 750/A) che il contratto del 2016 (947/A) vedono quale procuratore sportivo
di cui si è avvalsa la società
Organizzazione_1
il signor
Persona_1
e quale procuratore di cui
si è avvalso il calciatore signor
Parte_1
il signor
CP_1
Dal testo dei due contratti oggetto del presente giudizio non emerge dunque alcun conflitto di interessi.
4.4. Da ultimo, vale chiarire che esula dal thema decidendum della presente causa quanto
ulteriormente dedotto da parte opponente in ordine al contratto stipulato con la
[...]
Organizzazione_3
società di diritto svizzero estranea al presente giudizio ed estranea ai
contratti posti quale causa petendi dal ricorrente in sede monitoria, stipulati tra
Parte_1 e
CP_1
persona fisica, il primo nel 2015, il secondo nel 2016.
5. (…SEGUE). Le eccezioni formulate da parte opponente sia in ordine all’applicazione dell’iva che in ordine al computo degli interessi moratori sono infondate e pertanto devono essere rigettate.
5.1. Come correttamente eccepito da parte opposta, il compenso di una prestazione da attività professionale, percepito dopo la cessazione dell’attività, è assoggettato ad iva, in quanto ciò che rileva a tal fine è che il fatto generatore dell’imposta coincide con il momento in cui viene effettuata la prestazione, non già con il momento in cui si percepisce il corrispettivo. Pertanto, come altrettanto correttamente specificato dall’opposto, il professionista che incassa il compenso dopo la cessazione della propria attività deve comunque assoggettare ad iva il corrispettivo percepito, provvedendo a riattivare la propria posizione fiscale, con l’ulteriore precisazione che il quantum dovuto in relazione alla stagione 2015/2016 sarà assoggettato alla legislazione iva italiana, mentre il quantum dovuto in
relazione alle stagioni successive, essendosi il signor assoggettata alla legislazione elvetica.
CP_1
trasferitosi in Svizzera, dovrà essere
5.2. Come altrettanto correttamente eccepito da parte opposta, ai sensi dell’art. 2 del D.lgs. n.231/2002 la disciplina in materia di ritardo nei pagamenti si applica anche ai liberi professionisti, categoria cui devono essere sussunti anche gli agenti sportivi. Depone in tal senso, come puntualmente eccepito da parte opposta con argomenti e interpretazione pienamente condivisibili, la
Risoluzione n. 69/2022 dell’
Organizzazione_4
che ha chiarito che l’esercizio dell’attività di
agente sportivo costituisce esercizio di una libera professione regolamentata (ragion per cui i redditi conseguiti rientrano nella categoria dei redditi da lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni ai sensi dell’art 53 del TUIR); nello stesso senso depone il recente D. Lgs. n. 37/2021 (“Attuazione dell'articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo”) che chiaramente declina l’attività svolta dall’agente sportivo come una professione.
Ai sensi degli artt. 1221 e 1219 e 1183 cod.civ. gli intessi di mora, in assenza della fissazione di un termine contrattuale per l’adempimento (vale a dire del termine entro cui versare il compenso al procuratore), decorrono dalla messa in mora del debitore, vale a dire dalla data della domanda che, nella presente vicenda giudiziale, coincide con la data di notifica del decreto ingiuntivo opposto.
- SPESE DI LITE. La condanna alle spese segue il regime della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c. e pertanto sono poste a carico di parte opponente. Tenuto conto in particolare del valore della domanda, del mancato svolgimento della fase istruttoria (in prima udienza le parti hanno chiesto di fissare l’udienza deputata alla precisazione delle conclusioni) e della decisione adottata ex art. 281 sexies c.p.c., visto il D.M. 55/2014 come modificato dal DM 37/2018, per la fase di studio e la fase introduttiva le spese di lite, applicati i valori medi, sono quantificate in € 5.882,00, mentre per la fase decisionale, applicati i valori minimi, per compenso professionale è quantificato l’importo di €
3.82 ,00; pertanto, l’importo complessivamente dovuto a titolo di compenso professionale è pari ad
€ 8.964,00, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-
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- Rigetta l’opposizione.
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- Conferma il decreto ingiuntivo n. 716/2023, emesso dal Tribunale di Bergamo in data 27 febbraio 2023.
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- Dispone l’esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 716/2023, emesso dal Tribunale di Bergamo in data 27 febbraio 2023.
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- Condanna
-
Parte_1
alla rifusione delle spese di lite in favore di
CP_1
che
liquida in € 8.964,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
Bergamo, 20 febbraio 2024
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo