TRIBUNALE DI BERGAMO – SENTENZA N. 1698/2024 DEL 27/08/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4054/2021 promossa da:
Parte_1
, C.F._1
rappresentato e difeso dall’Avv. Valentina
Massara, elettivamente domiciliato come da procura in atti
Contro
Parte opponente
Controparte_1
, P.IVA_1
, rappresentato e difeso dall’Avv. Omissis,
elettivamente domiciliato come da procura in atti
Parte opposta
Conclusioni per parte opponente
Conclusioni
“Piaccia all’Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
Ordinare alla
Controparte_1
il deposito e/o l’esibizione dell’originale mandato intercorso con
il Parma Calcio in occasione del tesseramento del calciatore e della stipula del contratto di
ingaggio di cui è causa revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 1169/2021, emesso dal Tribunale di Bergamo per i motivi di cui in narrativa.
Condannare la
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore al
pagamento delle spese, competenze e onorari di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori
antistatari.
Ci si oppone alle istanze istruttorie e ai mezzi di prova di controparte in quanto generiche, irrilevanti e/o da provarsi documentalmente per tutti i motivi esposti nelle memorie ex art. 183, 6° comma, n.1, 2 e 3 c.p.c. depositati da parte attrice.”
Conclusioni per parte opposta
“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
in via principale:
respingere tutte le domande formulate dall’opponente con l’atto di citazione in opposizione notificato, in quanto del tutto infondate sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi descritti in narrativa e per l’effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1196/2021 del 12.04.2021 emesso dal Tribunale di Bergamo;
respingere ogni ulteriore richiesta avversaria tra cui l’ordine di deposito e/o esibizione avanzata con l’atto di citazione;
in ogni caso:
condannare l’opponente al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio; in via istruttoria:
si chiede vengano ammesse tutte le istanze e i mezzi di prova formulati nelle memorie ex art. 183, 6° comma, n. 1, 2 e 3 c.p.c., depositate nell’interesse della convenuta da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, comprese anche le istanze di esibizione / produzione documentale come articolate in atti.
Ci si oppone alle istanze istruttorie e ai mezzi di prova avversari per i motivi esposti in atti e si contestano altresì in particolare le deduzioni svolte nelle memorie ex art. 183, 6° comma, n.1, 2 e 3
c.p.c. dalla parte attrice.”
Motivi in fatto e in diritto
Sentenza redatta in conformità al canone normativo dettato dall’art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dalla norma di cui all’art. 118 disp.att. c.p.c., sicché la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
- Il procedimento monitorio. Con ricorso proposto ai sensi dell’art. 638 c.p.c. la società
[...]
CP_1
rappresentata legalmente dal signor Giuseppe Colombo, ha chiesto e ottenuto che il
Tribunale di Bergamo ingiungesse al signor
Parte_1
, calciatore professionista, di pagare
l’importo di € 9.260,00 oltre interessi, preteso a titolo di saldo del compenso per l’attività di agente sportivo svolta in favore dell’ingiunto.
- Prospettazione difensiva di parte opponente. Con atto di citazione in opposizione al decreto
ingiuntivo n. 1196/2021 il signor il decreto opposto.
Parte_1
ha chiesto al Tribunale di Bergamo di revocare
2.1. In via preliminare, parte opponente ha eccepito l’intervenuta prescrizione del presunto credito
vantato dalla società
Controparte_1
Il Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., approvato
con deliberazione del CONI n. 112/52 (vigente fino al 31 luglio 2020) - ha eccepito l’opponente - prevede che i diritti di natura economica si prescrivono al termine della stagione successiva a quella in cui sono maturati; pertanto, atteso che il contratto tra le odierne parti in causa è stato sottoscritto il 6 luglio 2017, il presunto credito vantato dalla ricorrente si è prescritto al termine della stagione successiva, quindi il 30 giugno 2019.
2.2. Parte opponente ha eccepito altresì che l’agente ha operato anche nell’interesse del Parma Calcio e non del solo calciatore, in tal modo contravvenendo all’espresso divieto del regolamento dei procuratori sportivi là dove è sanzionato il conflitto di interessi. Da tale violazione, eccepisce parte opponente, discende l’illiceità della prestazione resa con conseguente insussistenza della pretesa creditoria.
2.3. In via gradata e subordinata, parte opponente ha eccepito la sopravvenuta sproporzione fra l’entità del compenso stabilito nel contratto di rappresentanza e l’effettivo vantaggio acquisito dal calciatore nel corso dello stesso rispetto all’originario contratto stipulato con il Parma Calcio, oggetto del presente giudizio, per poi essere trasferito presso altre società calcistiche con contratti di lavoro dalla retribuzione via via inferiore. Più in particolare, parte opponente ha eccepito che l’evidente sproporzione tra la prestazione resa e la richiesta di compenso, fissata all’8%, in contrasto con le prescrizioni sportive che fissano il 3% quale compenso di ingaggio.
- Prospettazione difensiva di parte opposta. Si è costituita in giudizio la società
[...]
CP_1
che, per i motivi di cui si dirà nel corso della motivazione (sì da evitare ripetizioni
espositive), ha chiesto il rigetto dell’opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
- Ordinanza ex art. 648 c.p.c. Con ordinanza del 18 ottobre 2021 questo giudice ha accolto l’istanza formulata da parte opposta ai sensi dell’art. 648 c.p.c.; l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 1196/2021 è stata concessa per i motivi illustrati nel testo della suddetta ordinanza, qui di seguito riportata:
“[V]ista l’istanza ex art. 648 c.p.c. formulata da parte opposta;
premesso che deve ritenersi pacifico tanto il rapporto contrattuale tra le odierne parti in causa quanto l’intervenuta prestazione di parte opposta;
vista l’eccezione di prescrizione formulata da parte opponente ai sensi dell’art. 25 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. pro tempore vigente (oggi confluito nell’art. 40, III comma);
rilevato che il suddetto codice disciplina le fattispecie rilevanti sul piano disciplinare (art. 1) e rilevato altresì che, come correttamente eccepito da parte opposta, il disposto dell’art. 25 (oggi art. 40) si riferisce alle prescrizione delle infrazioni disciplinari;
vista l’eccezione di prescrizione formulata da parte opponente ai sensi dell’art. 2950 cod.civ. e rilevato che, come correttamente eccepito da parte opposta, il rapporto contrattuale intercorso con un agente sportivo è sussumibile nella fattispecie del mandato e non già in quella del mediatore;
ritenuto pertanto che nella presente fase del procedimento a cognizione ancora sommaria pare emergere il fumus del credito vantato da parte opposta;
ritenuto da ultimo che, allo stato, parte opponente non ha prospettato circostanze modificative, impeditive o estintive che, in tale sede, possano far ritenere presumibilmente fondata la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
visto l’art. 648 c.p.c.
Concede
la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.”
5. Rigetto dell’opposizione. L’opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata.
5.1. Quale attrice in senso sostanziale parte opposta ha provato il titolo contrattuale della propria pretesa creditoria. In particolare, parte opposta ha prodotto sia il contratto stipulato tra le odierne
parti in causa (doc. n. 3 fasc.mon.) sia il contratto stipulato tra il calciatore
Parte_1
e la
società Parma Calcio 1913 (doc. 5 fasc.mon.) con l’assistenza del procuratore sportivo signor Giuseppe Colombo.
Vale precisare peraltro, come già rilevato nell’ordinanza resa ai sensi dell’art. 648 c.p.c. (cfr. sopra
§ 4), che parte opponente non ha comunque contestato né la stipula del contratto né l’intervenuta prestazione da parte dell’opposta, come non ha contestato di aver versato a titolo di acconto sull’importo preteso dall’opposta l’importo di € 2.500,00.
5.2. Come correttamente eccepito da parte opposta, l’eccezione di prescrizione formulata da parte opponente è infondata e pertanto deve essere rigettata. Il disposto dell’art. 25 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. pro tempore vigente (oggi confluito nell’art. 40) è chiaramente riferito alla disciplina delle infrazioni disciplinari, come da agevole interpretazione letterale del dettato normativo di cui si riporta di seguito il testo:
Dalla chiarezza del testo sopra riportato emerge in modo univoco che la prescrizione di cui al III comma si riferisce ai diritti di natura economica connessi alle infrazioni disciplinari. Si tratta dunque di una disposizione non applicabile alla diversa fattispecie del pagamento del compenso preteso dall’agente sportivo in relazione al quale si applica la disciplina legislativa in materia di prescrizione che prevede il termine decennale, disciplina peraltro non derogabile dalle parti nell’esercizio dell’autonomia negoziale per chiaro disposto dell’art. 2936 cod.civ.
Vale peraltro precisare che il Regolamento agenti FIGC – nei termini più volte ribaditi dalla Corte di cassazione (Cass. n. 835/2021 che, a sua volta, cita Cass. n. 17067/2007, Cass. n. 2725/1979) – rappresenta un atto di autonomia organizzativa contrattuale; da tanto discende che, in quanto atto gerarchicamente subordinato alla legge, non potrebbe comunque violare il disposto dell’art. 2936
cod.civ. là dove, con norma inderogabile di ordine pubblico, è disposto che è nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione.
Il termine prescrizionale applicabile alla vicenda contrattuale oggetto del presente giudizio è pertanto quello ordinario decennale, pacificamente non spirato.
5.3. Risulta inconferente il rimando operato dall’opponente all’art. 2950 cod. civ., là dove è disposto che il diritto del mediatore al pagamento della provvigione si prescrive in un anno. Come correttamente eccepito da parte opposta, e come già rilevato nell’ordinanza ex art. 648 c.p.c. (cfr. § 3), l’attività dell’agente sportivo è sussumibile nella fattispecie del mandato e non già in quella della mediazione, atteso che l’attività dell’agente consiste nella conclusione di uno o più contratti in rappresentanza e nell’interesse dello sportivo.
5.4. E’ altresì infondata l’eccezione formulata da parte opponente in ordine alla non debenza del compenso da parte del calciatore allorquando l’agente sportivo abbia agito in conflitto di interessi. A tale scopo è sufficiente rammentare che in presenza di un conflitto di interessi la parte che ritiene di esser stata danneggiata può chiedere l’annullamento del contratto (se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo, ai sensi dell’art. 1394 cod.civ.) o, in ipotesi, il risarcimento del danno, qualora puntualmente allegato e provato.
5.5. Si rivela parimenti infondata l’eccepita sproporzione della provvigione pattuita tra le odierne parti in causa che parte opponente eccepisce esser stata prevista in violazione del Regolamento Procuratori Sportivi che prevede una provvigione del 3% e non già dell’8%. Per chiaro disposto dell’art. 6.3 di tale Regolamento, i calciatori e le società sportive “possono fare riferimento” ai criteri indicati nello stesso articolo per la determinazione del compenso, non già “devono”. Nell’esercizio della propria autonomia negoziale le odierne parti in causa hanno dunque deciso di pattuire una provvigione diversa da quella raccomandata dalla FIGC.
6. Spese di lite. La condanna alle spese segue il regime della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c. e pertanto sono poste a carico di parte opponente. Tenuto conto in particolare del valore della domanda, visto il D.M. 55/2014 come modificato dal DM 37/2018, applicati i valori medi per la fase di studio e per la fase introduttiva e i valori minimi per la fase istruttoria e per la fase decisoria, per compenso professionale è quantificato l’importo di € 3.387,00, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l’opposizione.
- Conferma il decreto ingiuntivo n. 1169/2021, emesso dal Tribunale di Bergamo l’11 aprile 2021, pubblicato il 12 aprile 2021.
- Dispone l’esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1169/2021, emesso dal Tribunale di Bergamo l’11 aprile 2021, pubblicato il 12 aprile 2021.
- Condanna
Parte_1
alla rifusione delle spese di lite in favore di
Controparte_1
che liquida in € 3.387,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
Bergamo, 5 agosto 2024
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo