TRIBUNALE DI BERGAMO – SENTENZA N. 1788/2023 DEL 12/09/2023

 

TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO III SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato

 

la seguente

 

SENTENZA

 

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 6308/2020, promossa da:


 

F.                              Parte_1


(c.f.


P.IVA_1


), con gli avv.ti  Omissis - Omissis

 

 

 

nei confronti di:


 

 

  • opponente -

 

STUDIO  LEGALE  ASSOCIATO  DI


CP_1


E         CP_2


 

[...]


(c.f.


P.IVA_2


),  con  gli avv.ti  Omissis   e


CP_2


 


[...]


 

- opposto -


 

 

 

Conclusioni dell’opponente: come da note scritte depositate telematicamente in data 23/2/2023

Conclusioni dell’opposto: come da note scritte depositate telematicamente in data 21/2/2023

 

 

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione


Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.

Oggetto della presente causa è lopposizione al decreto ingiuntivo n. 2034/2020 del 7/7/2020, emesso dal Tribunale di Bergamo munito di clausola di provvisoria


esecuzione, con il quale è stato ingiunto a


Controparte_3


 

il pagamento di € 25.000,00, oltre interessi e spese della procedura, a favore dello


 

Studio legale Associato Omissis e professionali.


Controparte_2


, a titolo di compensi


L’opposto si è costituito instando per il rigetto dellopposizione.

 

Negata  la  sospensione  della  provvisoria  esecuzione  del  decreto  ingiuntivo opposto con ordinanza del 4/2/2021 e disposto il passaggio al rito ordinario, è


stata altresì autorizzata la chiamata in causa di


Controparte_4


dalla quale lo


 

studio associato opposto aveva chiesto di essere manlevato. Con ordinanza del 15/6/2021, è stata poi disposta lestinzione parziale del giudizio, limitatamente al rapporto processuale tra parte opposta e la predetta terza chiamata non costituitasi, attesa la rinuncia agli atti del chiamante in causa.

La causa è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di svolgere

 

attività istruttoria volta allassunzione delle prove orali formulate dalle parti.

 

Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni per ludienza del 2/3/2023, tenutasi con le modalità di cui all’art. 127-ter c.p.c. (Deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza) e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui allart. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.

*     *     *

 

  1. Giova     premettere    quanto     segue     in     relazione    alla     tempestività dellopposizione in oggetto.

Parte opponente ha incardinato il presente giudizio mediante il deposito, entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo di cui all’art. 641 c.p.c., di un ricorso ex art. 702-bis c.p.c. e, con la richiamata ordinanza del 4/2/2021, è stato disposto il passaggio al rito ordinario, sul rilievo che il presente giudizio di opposizione non ha a oggetto prestazioni giudiziali civili e, come tale, non rientra nel perimento di applicazione dell’art. 14 del D.Lgs. n. 150/2011 ratione temporis applicabile (v. Cass. S.U. n. 4485/2018).

L’opposizione deve dunque ritenersi tempestiva, atteso che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che lopposizione a decreto ingiuntivo avente a oggetto la richiesta di liquidazione di compensi professionali di un avvocato, ma non soggetta alla disciplina del procedimento sommario di cui all’art. 14 del D.lgs. n. 150 del 2011 applicabile alle sole controversie civili, può svolgersi nelle forme del processo ordinario ex artt. 163 e ss. c.p.c. ovvero, in alternativa, del procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. innanzi al tribunale in composizione monocratica” e che, in tale ultima evenienza, ai fini della verifica del rispetto del termine di cui allart. 641 c.p.c., deve aversi riguardo alla data del deposito del ricorso(v. in tal senso Cass. n. 34501/2022).

 

 

  1. Ciò posto, lopposizione è infondata nel merito e, come tale, non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

 

 

  1. Giova preliminarmente osservare che, come noto, lopposizione a decreto ingiuntivo () dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall’opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l’opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l’onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l’esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. n.

2421 del 2006). La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. n. 21101 del 2015; Cass. n. 17371 del 2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. n. 5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dellopponente (convenuto) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. È, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dellopponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass. n. 25516 del 2010)(v. Cass. n. 13240/2019).

 

 

  1. Calando i suesposti principi nel caso di specie, si osserva che lo studio associato opposto ha provato documentalmente la stipulazione con lopponente

(g


Controparte_5


,  in  data  30/8/2017,  di  un  contratto  di


 

consulenza e assistenza legale in relazione a vertenze di natura giudiziale e stragiudiziale in materia di diritto sportivo, di durata triennale (v. doc. 1 fasc. monit.), allegando lavvenuto puntuale pagamento da parte opponente del quantum – convenuto in una quota fissa annua, parametrata alla categoria di militanza della società sportiva opponente – sino allaprile del 2019.

L’opposto ha pertanto agito in via monitoria per ottenere il pagamento del saldo dei propri compensi, rimasto insoluto, sino alla scadenza del contratto (ossia il 30/6/2020), sulla base delle fatture versate in atti sub doc. 5 fasc. monit.

Dal  canto  suo,  lopponente  non  ha  contestato  il  proprio  inadempimento

 

allobbligazione di pagamento assunta, ma ha sollevato un’eccezione di inadempimento e ha svolto nei confronti dellopposto una domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni.

In particolare, lopponente ha lamentato (v. pagg. da II a V del ricorso introduttivo del giudizio):


  • che avendo ravvisato, alla fine del campionato di serie C – girone C 2017- 2018, una serie di violazioni economico-finanziarie poste in essere da altra

squadra (ossia il


Controparte_6


, con il patrocinio degli Omissis


 

e    CP_2

ricorreva al Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare


 

affincil


CP_6


venisse adeguatamente sanzionato, con mutamento


 

della posizione in classifica di detta squadra e conseguente annullamento della retrocessione dell’opponente alla categoria inferiore;

  • che, nelle more dei tre gradi del giudizio svolto innanzi agli organi della giustizia sportiva, veniva emanata la L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), che all’art. 3, comma 647 – modificando lart. 3, comma 1 del D.L. n. 220/2003, convertito con modifiche dalla L. n. 280/2003, nel quale è regolamentato il rapporto tra la giustizia sportiva e quella statale – attribuiva definitivamente al Giudice amministrativo (TAR Lazio, con sede in Roma) la competenza per tutte le questioni e controversie relative ai provvedimenti di esclusione e ammissione alle competizioni professionistiche di società o associazioni sportive professionistiche o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche, espressamente escludendo ogni competenza degli organi di giustizia sportiva;
  • che, ciononostante, i predetti avvocati commettevano lerrore di presentare, in data 4/1/2019, il ricorso avverso la decisione della Corte Federale d’Appello dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport anziché al TAR Lazio, con conseguente rigetto del ricorso per inammissibilità.

L’eccezione di inadempimento dell’opponente, tuttavia, deve essere respinta in quanto sollevata esorbitando dal perimetro di cui allart. 1460 c.c..

Posto che, per espressa dizione normativa, lapplicabilità dellexceptio non rite adimpleti contractus è limitata alle sole ipotesi di contratti con prestazioni corrispettive,   deves rilevar che   leccezion di   inadempimento   sollevata


dallopponente nella causa in oggetto non attiene al sinallagma del rapporto giuridico dedotto in giudizio da parte opposta.

In  altri  termini  invero,  con  riferimento  allo  specifico  procedimento  sopra descritto                in   relazione   al   quale   lopponente   ha   lamentato   linadeguatezza dellattività difensiva prestata dallo studio opposto, è la stessa opponente a dare atto sia di avere sottoscritto uno specifico mandato, sia di avere accettato un preventivo per compensi ulteriori e diversi rispetto a quelli di cui al contratto dedotto da parte opposta quale titolo della domanda monitoriamente azionata (v. pag.  3  memoria  ex  art.  183,  VI  comma,  n.  1  c.p.c.  di  parte  opponente), circostanza suffragata da riscontri documentali dellopposto (v. doc. 3 opposto). Del resto, l’art. 5 del succitato contratto (v. doc. 1 fasc. monit.) è chiaro nel disporre, al penultimo capoverso, che dallo stesso restano escluse” le pratiche di valore  indeterminabile  o  di  straordinaria  importanza (con  un  elenco  da  ritenersi meramente esemplificativo, in applicazione del canone ermeneutico di cui allart. 1365 c.c.), per le qualile parti concorderanno, di volta in volta, un compenso supplementare rispetto a quanto pattuito nel presente[e] atto”.

Alla  luce  di  quanto  sopra,  non  appaiono  dunque  condivisibili   in  quanto

 

contraddittorie – le generiche allegazioni dellopponente sul fatto che le prestazioni specificamente contestate siano comunque da considerare rientranti nell’oggetto del contratto di consulenza e assistenza costituente il titolo del credito ingiunto in via monitoria.

Nemmeno può essere utilmente richiamato lorientamento della giurisprudenza

 

di legittimità volto a estendere lapplicabilità dellart. 1460 c.c. in ipotesi di contratti collegati, atteso che, come puntualizzato dalla Suprema Corte, l’eccezione di inadempimento prevista dall’art. 1460 cod. civ., attenendo al momento funzionale di ogni contratto a prestazioni corrispettive, trae fondamento dal nesso di interdipendenza che lega tra loro le opposte prestazioni, cioè dall’esigenza di simultaneità nelladempimento delle reciproche


obbligazioni scadute legate dal rapporto sinallagmatico. Pertanto, affinché il principio “inadimplenti non est adimplendumoperi anche con riguardo ad inadempienze inerenti a rapporti sostanzialmente diversi, è necessario che le parti, nell’esercizio del loro potere di autonomia, abbiano voluto tali rapporti come funzionalmente e teleologicamente collegati tra loro e posti in rapporto di reciproca interdipendenza, onde tale principio non risulta applicabile a rapporti che siano indipendenti l’uno dallaltro” (v. Cass. n. 5938/2006), come appunto avvenuto nella fattispecie per cui è causa.

A ciò si aggiunga che, in ogni caso, lopponente non ha specificamente contestato lesecuzione da parte dello studio legale opposto di altre attività professionali, oggetto – appunto – della specifica remunerazione annuale a forfait di cui al contratto di consulenza e assistenza stipulato tra le parti.

Pertanto, non avendo lopponente formulato alcuna specifica contestazione in ordine al quantum (e avendo parte opposta quantificato il proprio credito per prestazioni professionali sulla base delle previsioni di cui allart. 5 del contratto sub doc. 1 fasc. monit.), lopposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo opposto deve essere conseguentemente confermato.

 

 

  1. La carenza dei presupposti di applicabilità dellart. 1460 c.c., come innanzi rilevata, non inficia lammissibilità della domanda risarcitoria svolta in via riconvenzionale dall’opponente, atteso che detta domanda, pur avendo una causa petendi differente come anzidetto, risulta in ogni caso connessa al titolo azionato dallopposta ai sensi dellart. 36 c.p.c. (v. Cass. n. 6091/2020, a mente della quale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo lopponente – che, come indicato al paragrafo 3 che precede, assume la posizione sostanziale di convenuto – può proporre domanda riconvenzionale, a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione, quando non si determini in tal modo spostamento di competenza e sia pur sempre ravvisabile un collegamento

obiettivo tra il titolo fatto valere con lingiunzione e la domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuna la celebrazione del “simultaneus processus).

Cionondimeno, anche tale domanda deve essere respinta in quanto infondata per i seguenti motivi.

Per quanto concerne la responsabilità del professionista intellettuale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il cliente-creditore, che agisce per il risarcimento del danno patito in ragione dellinadempimento, è tenuto a provare: (a) il danno subito, nonché (b) il nesso eziologico tra linadempimento e il danno.

Quanto al nesso eziologico, nell’ipotesi di una condotta omissiva del professionista che ha precluso al cliente il conseguimento di un vantaggio, la Suprema Corte ha chiarito che “la regola della preponderanza dell’evidenza, o del più probabile che non’, si applica non solo allaccertamento del nesso di causalità fra lomissione e l’evento di danno, ma anche allaccertamento del nesso tra quest’ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, posto che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dellomissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull’esito che avrebbe potuto avere l’attività professionale omessa” (v. Cass. n. 25112/2017; cfr., anche, Cass. n. 25895/2016).

Ne consegue che spetta al cliente dimostrare che, ove il professionista avesse adottato la condotta dovuta, questa avrebbe condotto – più probabilmente che non – a un risultato favorevole.

Inoltre, sempre a mente del consolidato orientamento della giurisprudenza di

 

legittimità, in tema di responsabilità dellavvocato verso il cliente, è configurabile imperizia del professionista allorché questi ignori o violi precise disposizioni di legge, ovvero erri nel risolvere questioni giuridiche prive di margine di opinabilità, mentre la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità purché la sua inadeguatezza al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata (e motivata) dal giudice di merito


‘ex ante’ e non ‘ex post’, sulla base dell’esito del giudizio, restando comunque esclusa in caso di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali presentino margini di opinabilità - in astratto o con riferimento al caso concreto - tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive compiute dal legale ancorché il giudizio si sia concluso con la soccombenza del cliente(v. Cass. n. 11906/2016).

Nel caso che occupa, non si ritiene condivisibile la tesi difensiva di parte opposta, volta a sostenere di avere adottato la strategia difensiva più prudenziale per il cliente in ragione della dubbia applicabilità della nuova disciplina di cui allart. 3, comma 647 della L. n. 145/2018 al giudizio patrocinato, e ciò alla luce delle motivazioni  della  declaratoria  di  inammissibilità  dellimpugnazione  esplicitate


nella pronuncia del Collegio di Garanzia dello Sport del


CP_7


in tale pronuncia


 

infatti, dopo un analitico richiamo della novella di cui all’art. 3, comma 647 della

 

L. n. 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 (v. par. 4 che precede), si legge che con riferimento al caso di specie, appare pacifica linammissibilità del ricorso, in quanto la Società


Parte_1


impugnando erroneamente il provvedimento della Corte Federale di


 

Appello innanzi a questo Collegio e non al Giudice amministrativo competente (TAR Lazio), ha perso la possibilità di adire questultimo, essendo già decorsi i termini perentori stabiliti dalla nuova formulazione del decreto-legge n. 220 del 2003, convertito nella legge n. 280 del 2003” (v. doc. 4 opposto).

L’orientamento espresso dal Collegio di Garanzia è stato avallato dal TAR Lazio, successivamente adito dallopponente con ricorso cautelare, patrocinato da un altro avvocato (v. doc. 9 opponente).

Tuttavia, anche postulando la fondatezza delle doglianze dellopponente circa la ricorrenza di un errore professionale ascrivibile ai professionisti dello studio legale opposto, secondo il necessario giudizio prognostico circa lesito che avrebbe potuto avere lattività professionale omessa e dovendosi applicare la regola  della  preponderanza  dellevidenza  anche  allaccertamento  del  nesso  di


causalità giuridica tra l’evento di danno e le conseguenze risarcibili, non si ritiene postulabile che una tempestiva impugnazione della decisione della Corte Federale d’Appello innanzi al TAR Lazio avrebbe (più probabilmente che non) condotto allaccoglimento del ricorso.

Infatti:

 

  • la decisione del Tribunale Nazionale Federale – Sezione Disciplinare ha dichiarato linammissibilità del ricorso presentato dallopponente con il patrocinio degli avvocati titolari associati dello studio opposto, stigmatizzando da un lato lassenza di elementi utili a valutare la legittimazione  attiva  della  ricorrente,  a  fronte  dellesclusività  dellazione

disciplinare in capo alla Procura


Pt_2


quale organo terzo e imparziale, e


 

dallaltro lato la genericità delle allegazioni sulle violazioni asseritamente


 

addebitate al


CP_6


, in quanto fondate su mere illazioni, nonché


 

linapplicabilità della sanzione della retrocessione richiesta al caso di specie (v. doc. 1 opponente e doc. 16 opposto);

  • successivamente, la Corte Federale d’Appello ha respinto il gravame proposto dallopponente atteso il difetto di interesse ad agire, come anche di una specifica posizione giuridica differenziata meritevole di tutela nellordinamento sportivo, rilevando in particolare che lodierna opponente poteva vantare solo il titolo sportivo valido per la serie D” e che, conseguentemente, anche un eventuale scorrimento della graduatoria dello scorso campionato di serie C, girone C, come richiesto dalla ricorrente, quale effetto di una ipotetica applicazione del richiesto trattamento

disciplinare sanzionatorio a carico del


CP_6


da scontarsi nella scorsa stagione


 

sportiva 2017/2018, non potrebbe condurre ad alcun utile risultato a favore della ricorrente(v. doc. 2 opponente e doc. 17 opposto).

Già sulla base del mero esame dei motivi di rigetto delle domande azionate dallodierna opponente, espressi nelle succitate pronunce dei primi due gradi della


giustizia sportiva, dunque, appaiono evidenti la scarse probabilidi successo anche di un’ulteriore impugnazione correttamente incardinata avanti al Giudice amministrativo, in quanto (i) leventuale superamento (non agevolmente ipotizzabile, alla luce di quanto anzidetto) delle eccezioni preliminari relative a legittimazione/interesse ad agire della società sportiva odierna opponente avrebbe condotto soltanto allapertura dellistruttoria e (ii) non sono stati versati


in atti i riscontri probatori delle violazioni asseritamente perpetrate dal


CP_6


 

[...]


, che avrebbero dovuto condurre all’applicazione delle sanzioni auspicate


 

dallopponente; (iii) inoltre, per espressa ammissione dellopponente medesima


 

(v. pag. XIII atto di citazione), lo scivolamento in graduatoria del


CP_6


 

non avrebbe in ogni caso garantito alla stessa opponente di non retrocedere alla categoria inferiore.

Quanto anzidetto risulta ulteriormente suffragato dalla giurisprudenza richiamata dallopposto (v. docc. 18-19 opposto), relativa a fattispecie consimili a quella patrocinata avanti alla giustizia sportiva nellinteresse dell’opponente dagli avvocati dello studio convenuto, da cui emerge inequivocabilmente che spetta


alla


Organizzazione_1


ogni determinazione in ordine


 

all’ammissione a un campionato (mediante ripescaggio, reintegro o sostituzione) di un club in caso di penalizzazione di un altro club, senza automatismo di sorta. In altri termini, lopponente non ha dimostrato che, anche in ipotesi di corretta impugnazione  del  provvedimento  della  Corte  Federale  dAppello,  la  stessa avrebbe avuto esito favorevole per l’opponente medesima e che quest’ultima avrebbe tratto un utile vantaggio diverso dalla mera (eventuale, giova ribadirlo) comminatoria di sanzioni alla squadra avversaria, non essendo prospettabile per la stessa opponente alcuna garanzia di annullare la propria retrocessione.

Inoltre, con riferimento alla (genericamente) lamentata carenza di unadeguata informativa fornita dagli avvocati dello studio opposto, parte opponente non ha


mai dedotto né provato che, laddove avesse ricevuto informazioni esaustive circa i rischi di causa, si sarebbe astenuta dallagire per ottenere la comminatoria di una


sanzione  nei  confronti  del


CP_6


e,  in  particolare,  dall’impugnare  il


 

provvedimento di rigetto del proprio ricorso emesso dalla Corte Federale d’Appello.

Pertanto, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, lopponente non solo non appare avere allegato elementi decisivi atti a corroborare un convincimento circa lesito fausto del giudizio in caso di impugnazione correttamente e tempestivamente proposta innanzi al TAR Lazio, ma neppure ha dimostrato il pregiudizio asseritamente patito, ossia – in sostanza – quale sarebbe il danno di cui concretamente chiede il ristoro. Né è postulabile lapplicazione di una liquidazione equitativa ai sensi dellart. 1226 c.c. così come richiesto dallopponente, non vertendosi in un’ipotesi di impossibilità o particolare difficoltà della prova relativa a un danno patrimoniale in thesi subito (v. Cass. n. 17752/2015).

Anche la domanda riconvenzionale dellopponente di accertamento della responsabilità professionale per inadempimento dellopposto e di risarcimento del danno deve essere conseguentemente rigettata, in quanto infondata.

 

 

  1. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo come da nota spese depositata dallopposto, conforme ai parametri medi – sulla base del valore della controversia – di cui al D.M. n. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022.

 

 

  1. Le ragioni della decisione, come innanzi indicate, non giustificano lapplicazione   della   condanna   e art 96   c.p.c dellopponent invocata

dallopposto, non ritenendosi postulabile una temerarietà dellazione sulla base della mera infondatezza delle difese di parte opponente.

Per questi motivi

 

il Tribunale di Bergamo

 

in composizione monocratica III sezione civile

definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

  • rigetta  lopposizione  al  decreto  ingiuntivo  n.  2034/2020  del  7/7/2020,

 

emesso dal Tribunale di Bergamo, che per leffetto conferma e che, ai sensi dellart. 653 c.p.c., dichiara definitivamente esecutivo;

  • rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno formulata dallopponente;
  • condanna lopponente a rifondere allopposto le spese del presente giudizio, liquidate in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Bergamo, 12 settembre 2023

 

Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni

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