TRIBUNALE DI BOLOGNA – SENTENZA N. 2136/2019 DEL 08/10/2019

 

 

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annelisa Spagnolo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11817/2016 promossa da:


 

Parte_1


(C.F.


C.F._1


,   con   il


 

patrocinio    degli    avv.ti    Omissis - Omissis, Omissis, Omissis, Omissis

elettivamente domiciliato in VIA AUDINOT N. 31 40134 BOLOGNA, presso il difensore avv. Omissis

 

 


 

 

 

 

 

CP_1


 

 

 

 

(C.F.


 

 

 

 

C.F._2


 

 

contro


ATTORE/I

 

 

 

), con il patrocinio dell’avv. Omissis  e dell’avv. Omissis , elettivamente domiciliato in VIA VIRGINIO ORSINI 21 00100 ROMA presso il difensore avv. Omissis

 

 

 

 

CONVENUTO/I


 

 

 

CONCLUSIONI

 

 


La difesa di parte attrice chiede e conclude: “in via principale:

  • accertarsi che, nella vigenza del mandato conferito a

 

 

 

 

Parte_1                          in


 

data 28.4.2014 con scadenza il 27.4.2016,


CP_1


ha stipulato in data 31.8.2015


 

con


Organizzazione_1


un contratto quadriennale di prestazione


 

sportiva, per un compenso annuo di 3.120.000,00 sterline (pari ad euro 3.867.610,00), oltre ai bonus contrattualmente pattuiti, o per quello diverso che risulterà nel corso del giudizio;


  • conseguentemente,  condannarsi

CP_1


a pagare in favore di


[...]


 

Parte_1


quanto meno l’importo di euro 773.522,00, oltre iva, se dovuta,


 

corrispondente al 5% del compenso lordo dallo stesso


CP_1


pattuito con


 

Organizzazione_1

 

del giudizio;

 

in via istruttoria:


, o quello diverso che risulterà dovuto nel corso


 

ammettersi le prove indicate nella memoria ex art. 183, comma  6, n. 21, c.p.c. depositata dall’esponente;

in ogni caso:

 

spese, diritti ed onorari rifusi”.

 

 

 

 

 

 

 

La difesa di parte convenuta chiede e conclude:

 

“ Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni eccezione, deduzione e richiesta ex adverso formulata:


 

>> in via preliminare e pregiudiziale: accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Italiano, essendo competente nella presente fattispecie l’Autorità Giudiziaria della Gran Bretagna;

>> sempre in via preliminare e pregiudiziale: nella denegata ipotesi in cui non venisse accolta l’eccezione pregiudiziale di cui sopra, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, essendo competente nella presente fattispecie il Giudice Sportivo, come espressamente previsto dai Regolamenti richiamati;

>> in via principale e di merito: rigettare la domanda giudiziale in quanto infondata in fatto e in diritto e/o inammissibile e comunque non provata né documentata;

>> in via gradata di merito: dichiarare il mandato n.2223 del 28.02.2014 inefficace ai sensi dell’art. 19 c.6 RAFIFA e dell’art. 16 c.6 RAFIGC e che pertanto nulla deve


essere  pagato  dal  sig. mandato;


CP_1


ad  alcun  titolo  o  ragione  derivante  da  tale


>> in via del tutto subordinata: nella denegata ipotesi in cui non venissero accolte le


 

precedenti   domande,   dichiarare   comunque   il


CP_1


tenuto   agli   adempimenti


 

contrattualmente previsti, se formalmente richiesti e nei limiti dello stesso dettato contrattuale.

>> Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre accessori di legge.

 

In via del tutto subordinata: si rinnova la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori tutti così come indicati ed articolati nelle note ex art. 183, 6° comma, n.2 e n.3 c.p.c.”.

 

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

 

 


Con atto di citazione ritualmente  notificato


Parte_1


conveniva in


 

giudizio innanzi all’intestato Tribunale


CP_1


al fine di sentire accertare, in


 

via principale, che, nella vigenza del mandato conferito all’attore in data 28.04.2014


 

con scadenza il 27.04.2016,

 

Organizzazione_1


CP_1


aveva stipulato in data 31.08.2015 con un  contratto  quadriennale  di  prestazione


 

sportiva, per un compenso annuo di 3.120.000,00 sterline (pari ad euro 3.867.610,00), oltre ai bonus contrattualmente pattuiti, o per quello diverso che risulterà nel corso


del giudizi e, quindi, conseguentemente condannarsi


CP_1


a pagare in favore


 

di                  Parte_1


quanto meno l’importo di euro 773.522,00, oltre iva, se


 

dovuta, corrispondente al 5% del compenso lordo dallo stesso


CP_1


pattuito


 

con


Organizzazione_1


o quello diverso che risulterà dovuto nel


 

corso del giudizio.

 

Si costituiva ritualmente in giudizio


 

 

CP_1


 

 

eccependo  in via pregiudiziale sia


 

il difetto di giurisdizione del Giudice Italiano che del Giudice Ordinario, nel merito chiedeva di rigettare la domanda giudiziale, in via gradata di merito chiedeva dichiarare il mandato n.2223 del 28.02.2014 inefficace ai sensi dell’art. 19 c.6 RAFIFA e dell’art. 16 c.6 RAFIGC e che pertanto nulla doveva essere pagato dal


CP_1


ad alcun titolo o ragione derivante da tale mandato,    in via del tutto


 

subordinata,  nella  denegata  ipotesi  in  cui  non  venissero  accolte  le  precedenti


 

domande, dichiarare comunque il


CP_1


tenuto agli adempimenti contrattualmente


 

previsti, se formalmente richiesti e nei limiti dello stesso dettato contrattuale.

 

La causa era istruita con i documenti prodotti dalle parti. Con ordinanza del 21.08.2017 il G.I. rigettava le richieste istruttorie avanzate dalle parti.

Infine all’udienza del 13/12/2018 le parti precisavano le rispettive precisazioni ed il Giudice, su istanza di parte, assegnava ex art. 281-quinquies c.p.c. il termine per il deposito delle comparse conclusionali, fissando l’udienza per la discussione orale al 30.05.2019, all’esito della quale tratteneva la causa in decisione.

Così brevemente riassunta in fatto la controversia e passando alla decisione, ritiene questo giudicante che la domanda attorea, alla luce delle acquisite risultanze processuali, non sia fondata e vada pertanto rigettata,

Va preliminarmente disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano     per  essere  la  controversia  attribuibile  alla  giurisdizione  dell’Autorità


 

giudiziaria della Gran Bretagna e in subordine del giudice ordinario per essere competente l’arbitro sportivo.

Secondo la prospettazione contenuta in atto di citazione, la presente controversia ha, infatti, ad oggetto la richiesta di condanna del convenuto al pagamento del compenso dovuto a norma dell’art. 21 comma 6 del Regolamento agenti 2010 e, quindi, di una somma liquida ed esigibile di denaro.

Sulla base di tale prospettazione va, pertanto, affermata la giurisdizione del giudice italiano ai sensi del combinato disposto dell’art. 3, comma 2, parte prima della L. n. 218/995 e dell'art 5 comma 1 n. della Convenzione di Bruxelles. Quest'ultimo, in particolare, in deroga al criterio principale secondo cui, la giurisdizione è del giudice dello Stato membro ove ha domicilio il convenuto, prevede testualmente che "Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente: 1) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita; in materia di contratto individuale di lavoro, il luogo è quello in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività; qualora il lavoratore non svolga abitualmente la propria attività in un solo paese, il datore di lavoro può essere citato dinanzi al giudice del luogo in cui è situato o era situato lo stabilimento presso il quale è stato assunto".

Per quanto riguardo la legge applicabile al rapporto in esame, si deve far riferimento alla Convenzione di Roma del 1980. Infatti in Italia, l’art. 57 della legge 31 Maggio 1995, n. 218 di "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato" rinvia espressamente alla Convenzione in questione, stabilendo che i contratti con elementi di internazionalità sono disciplinati “in ogni caso” dalla Convenzione di Roma del 1980 del 19 Giugno 1980.

Tale Convenzione stabilisce come criterio sussidiario, all'art. 4, in assenza di scelta della legge applicabile, che si applichi al contratto la legge del paese con il quale il contratto presenta il “collegamento più stretto” (art. 4.1). Ai sensi del successivo


 

comma, si presume che il collegamento più stretto si abbia con il Paese in cui la parte che deve fornire la “prestazione caratteristica” ha, al momento della conclusione del contratto, la propria residenza abituale o la propria amministrazione.


Dalla documentazione risulta che


Parte_1


che senza dubbio era tenuto a rendere


 

la prestazione caratteristica del contratto, avesse ed abbia tuttora la propria residenza in Italia.

Pertanto, in base alla legge italiana, che peraltro anche parte convenuta richiama e ritiene applicabile al rapporto in esame, l’obbligazione dedotta in giudizio va adempiuta, ex art. 1182 comma III c.c. al domicilio del creditore al momento della scadenza e quindi a Bologna ove lo stesso è residente.

Va, dunque, affermata la giurisdizione del giudice italiano.

 

Per quanto riguarda il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore dell’arbitro sportivo, va anzitutto detto che alla fattispecie in esame va applicato per quanto ivi espressamente disciplinato il Regolamento agenti di calciatori del 2010 richiamato nel contratto sottoscritto dalle parti.

Infatti, nel mandato stipulato in data 28.4.2014 (doc. 3 di parte attrice) è specificato che il rapporto intercorrente tra le parti sarebbe stato disciplinato dal Regolamento agenti FIGC del 2010 (vedi doc.to 2 di parte attrice).

Nel mandato si precisa infatti che le parti “stipulano il presente contratto ai sensi del


 

vigente Regolamento della


Org_2


per    l’esercizio    dell’attività    di  Agente  di


 

calciatori - di seguito ‘Regolamento’- ”; inoltre, l’art. 5 di detto mandato dispone che “per quanto non previsto dal presente contratto, le parti fanno espressamente riferimento alle norme del Regolamento (deve intendersi quello del 2010).

Sostiene, quindi, la difesa del convenuto che, dovendo essere qualificata la presente controversia come “controversia internazionale”, ai sensi dell’art. 24.1 del Regolamento agenti FIGC 2010 (così come ai sensi dell’art. 30.2 del Regolamento


FIFA 2008), la giurisdizione sarebbe devoluta alla


Organizzazione_3


 

[...]                .


 

Al riguardo può argomentarsi che la richiamata disposizione contenuta nel Regolamento FIGC , la quale statuisce che “in caso di controversie internazionali relative all’attività di Agente, una richiesta di arbitrato può essere presentata alla


Commissione  per  lo  Statuto  dei  Calciatori


Org_3 ”,  preveda,  per  le  controversie


 

internazionali, una mera facoltà non vincolante, ma alternativa per le parti di adire detta Commissione.

In ogni caso dette norme non sono applicabili al caso di specie in cui si discute unicamente di questioni di carattere patrimoniali inerenti al rapporto dell’agente con il calciatore.

La  sussistenza  della  giurisdizione  in  capo  al  giudice  ordinario,  per  l’ipotesi  di


 

controversia nazionale,  è poi confermata dal


CP_2


mediante il parere 3/2015 del


 

4/23.2.2015 (doc.  17 di parte attrice), con il quale si dà atto  che  “nel  previgente


 

sistema  di  giustizia  sportiva,  ai  sensi  del  Regolamento


Org_2


disciplinante


 

l’attività degli Agenti di calciatori, le controversie erano devolute alla cognizione del TNAS (ovvero il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport)”, e, quindi, che “l’attuale  Codice  di Giustizia  Sportiva, pur  avendo  operato  la  soppressione del


CP_3


nulla  dispone  in  ordine  alla  cognizione  delle  controversie  di  carattere


 

patrimoniale che coinvolgono gli Agenti di calciatori”,  conclude affermando che “alla luce di quanto esposto, la soluzione più armoniosa e coerente all’ordinamento giuridico statale consiste nella necessaria devoluzione delle controversie di carattere patrimoniale tra Agenti sportivi di calciatori e tesserati alla Giurisdizione Ordinaria, in conformità con gli artt. 1 c.p.c. e 1 c.p.p.”.

In conclusione  va comunque affermata la giurisdizione del giudice italiano ordinario a conoscere la controversia vertendo la stessa su questioni di carattere meramente patrimoniali.

Passando al merito, deve rilevarsi che i fatti che hanno dato origine alla controversia non sono contestati tra le parti e possono qui riassumersi brevemente.


 


 

Parte_1


agente  sportivo,  stipulava  con


CP_1


calciatore  in  data


 

12.03.2012, il contratto di mandato n.1251 , con vigenza biennale, in forza del quale -


 

in data 13.07.2012- il


CP_1


sottoscriveva un contratto di prestazioni sportive con il


 

Org_4


squadra professionistica inglese (vedi doc.to 4 di parte attrice).


 

In rinnovo del sopra richiamato mandato, le parti sottoscrivevano in data 28.04.2014, in località Newcastle (Gran Bretagna), un nuovo contratto di mandato  (n.2223) avente ad oggetto la cura degli interessi del Calciatore e nello specifico“... opera di consulenza nelle trattative dirette alla stipula di contratto di prestazione sportiva con società di calcio professionistica, assistendolo nell’attività diretta alla definizione, durata, compenso ed ogni altra pattuizione del contratto stesso ...”, pattuendo, a titolo di compenso in favore dell’Agente Sportivo, la misura percentuale del 5% (cinque per cento) del corrispettivo annuo lordo del calciatore, risultante dal contratto di prestazione sportiva, nonché una somma a titolo di penale nel caso di revoca per giusta causa, già predeterminata nella somma di euro 30.000,00 (vedi doc.to 5 di parte attrice).


In data 11.08.2015, il


CP_1


decideva di risolvere il contratto di mandato n.2223 ed


 

inviava quindi al


Parte_1


e per conoscenza alla Commissione Procuratori F.I.G.C.,


 

una lettera raccomandata avente ad oggetto la revoca immediata del mandato per giusta causa ( vedi doc.to 6 di parte attrice).


In  risposta  a  tale  revoca  il


Parte_1


inviava  due  separate  raccomandate  del


 

22.08.2015  (vedi  doc.to  7  di  parte  attrice)  nelle  quali  contestava  genericamente l’efficacia  e  la  validità  della  intimata  revoca  per  poi,  con  atto  di  citazione  del


12.07.2016  notificato  in  data  01.08.2016,  convenire  in  giudizio  il innanzi l’intestato Tribunale.


CP_1


Sulla base si tali pacifici fatti l’attore ritiene applicabile al caso di specie l’art. 21 del Regolamento agenti 2010.

Sostiene, in particolare, l’attore, richiamando il contenuto degli artt. 18 e 21 del


 

Regolamento agenti 2010, che


CP_1


, non avendo agito per l’accertamento


 

della sussistenza della giusta causa del recesso entro il termine decadenziale di trenta giorni dall’invio della suddetta comunicazione (conformemente al disposto dell’art. 18, comma 4, Regolamento agenti 2010), ai sensi dell’art. 18, comma 2, e 21 del Regolamento  agenti  2010,  era  per  questo  tenuto  al  pagamento  contrattualmente


stabilito  per il contratto autonomamente stipulato dal calciatore con il


Org_1        .


 

La difesa del convenuto contesta tale tesi, sostenendo in particolare che l’attore, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento agenti 2010, avrebbe, al più, avuto diritto di reclamare il pagamento dell’importo di euro 30.000,00, costituente la somma pattuita a titolo di penale da corrispondere in caso di revoca senza giusta causa”. Tuttavia non avendo l’attore svolto alcuna domanda al riguardo nulla potrebbe essere riconosciuto neppure a tale titolo.

Deve, a questo punto, rilevarsi che la tesi dell’attore è in contrasto con il contenuto dello stesso comma 6 dell’art. 21 del Regolamento agenti invocato a sostegno della pretesa.

Tale disposizione prevede infatti il compenso dell’agente contrattualmente previsto per l’ipotesi in cui il calciatore abbia concluso autonomamente un contratto con una società senza l’assistenza del procuratore incaricato solo laddove non abbia esercitato il diritto di revoca, sia esso con giusta causa o senza giusta causa, con le modalità previste dal precedente art. 18 ovvero con raccomandata a.r. depositata anche presso la Commissione agente, come regolarmente avvenuto nel caso di specie.

E’, quindi, irrilevante ai fini dell’applicazione della previsione de qua l’avvenuta tempestiva attivazione della procedura prevista dall’art. 18 comma 4, atta a far accertare che la revoca è avvenuta con giusta causa.

La mancata attivazione di tale procedura vale unicamente a trasformare l’avvenuta revoca per giusta causa in priva di causa, con conseguente diritto dell’agente al risarcimento danni conseguenti all’illegittimo scioglimento del vincolo e, quindi, ove  pattuita,  a  riscuotere  la  somma  prevista  a  titolo  di  penale  per  il  danno


 

conseguente al mancato riconoscimento del previsto preavviso contrattualmente previsto.

L’attore non ha tuttavia formulato alcuna specifica domanda volta a conseguire la penale p pari a € 30.000,00 pattuita al momento del conferimento dell’incarico per l’ipotesi di revoca del mandato senza giusta causa, che quindi non può messere esaminata in questa sede.

In conclusione la domanda di parte attrice così come formulata va rigettata.

 

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste come da dispositivo a carico di parte attrice.

. P.Q.M.

Il  Tribunale,  definitivamente  pronunciando,  ogni  diversa  istanza  ed  eccezione disattesa o assorbita, così dispone:


  • rigetta la domanda di

Parte_1                        ;


 

  • condanna altresì l’attore a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 23.937,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali ex art. 2, D.M. 55/2014 i.v.a., c.p.a..

 

 


Bologna, 03/10/2019


 

 

Il Giudice

 

dott.ssa Annelisa Spagnolo

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