TRIBUNALE DI BRESCIA – SENTENZA N. 1334/2024 DEL 28/03/2024

 

TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA SEZIONE SECONDA CIVILE

 

 

Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

 

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7287/2022 promossa da:

 


 

Parte_1

 con l’avv. Omissis


 

 

 

contro


OPPONENTE


 


 

Controparte_1

 

con l’avv. Omissis


OPPOSTO


 

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

 


Con atto di citazione ritualmente notificato,


Parte_1


proponeva opposizione al decreto


 

ingiuntivo n. 1855/22 con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 53.033,08 oltre


 

accessori in favore di


Controparte_1


in forza di quanto statuito dal lodo arbitrale irrituale emesso in


 

data 26.4.22 dal Collegio di Garanzia dello Sport CONI.

 

Preliminarmente, eccepiva l’incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia in favore del Tribunale di Udine e conseguentemente chiedeva dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo; nel merito, chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo e comunque rigettarsi le domande proposte dal convenuto-opposto, con vittoria di spese.

Lopponente, a sostegno dell’opposizione, deduceva:


 

-    che  in  data  03.12.2019,  aveva  aderito  al  contratto  predisposto  da


Controparte_1       e


 

sottoscriveva mandato (doc. 3) affinché quest’ultimo curasse i propri interessi in occasione


 

“…di intermediazione nelle trattative dirette alla stipula del contratto di prestazione sportiva con una società di calcio professionistica, assistendolo nell’attività diretta alla definizione, durata, compenso ed ogni altra pattuizione del contratto e curando, altresì, le trattative per eventuali rinnovi contrattuali, pattuendo, all’art. 3, che il compenso corrispondeva a c) una somma determinata nella misura percentuale del 3% sul reddito lordo complessivo del calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva”, nonché all’art. 2 che “in caso di revoca del mandato, le parti stabiliscono il pagamento della somma di euro 50.000 a titolo di penale” (cfr. doc. 3);

  • che all’art. 6 del mandato era previsto che “Ogni controversia nascente dal presente contratto

 

di mandato sarà devoluta al


Organizzazione_1


(cfr. doc 3);


 

  • di aver sottoscritto, in data 28.08.2020, un contratto di lavoro con il

Controparte_2


con


 

scadenza al 30.06.2022, precisando espressamente nel contratto che il partecipato alle trattative tra l’attore e la società calcistica (cfr doc. 4);


CP_1


non aveva


  • che, in assenza di soluzioni di impiego da parte del

CP_1


aveva raggiunto con quest’ultimo


 

un accordo transattivo stabilendo: 1) la risoluzione consensuale del contratto di mandato; 2) il pagamento della somma di euro 15.000,00, in due rate, a titolo di risarcimento del danno e


copertura  di  qualsivoglia  credito  discendente  dal  mandato  in  favore  del


CP_1


    1. la

 

competenza del Tribunale di Roma per ogni controversia avente ad oggetto l’interpretazione dell’accordo transattivo o la sua efficacia (doc. 7);

  • di non aver potuto corrispondere le rate a causa di difficoltà economiche dovute alla mancata sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro;

  • che, a seguito del mancato pagamento, il

CP_1


lo aveva convenuto innanzi al Collegio di


 

Garanzia  del  Coni  al  fine  di  ottenere,  previo  accertamento  della  nulli della  scrittura  di


 

risoluzione consensuale del mandato, il pagamento dell’intero compenso dovuto dal


Pt_1


 

relativo al contratto sottoscritto con il


Controparte_2


calcolato sull’importo contrattuale


 

previsto per le stagioni 2020/2021 e 2021/2022, nonché il pagamento dell’importo di euro 50.000,00 a titolo di penale per la risoluzione del contratto di mandato;

  • che il Collegio di Garanzia del Coni con lodo n. 2/2022 del 21/26 Aprile 2022 lo aveva condannato al pagamento di euro 32.000,00, a titolo di penale oltre interessi moratori dalla richiesta al saldo, euro 8.250,00, a titolo di corrispettivo dovuto in forza del contratto di mandato  oltre  interessi  moratori  dal   del  dovuto  al  saldo  e,  infine,  a  rifondere  i  diritti

 

amministrativi per euro 2.000,00 e euro 1.500,00, oltre alle spese legali, liquidate in complessivi euro 1.500,00 oltre accessori di legge (cfr. doc. 11).

Lopponente eccepiva, quindi:

 

    1. la nullità e l’inefficacia del lodo n. 2/2022 emesso dal Collegio di Garanzia del Coni per assenza di “potestas iudicandi” in quanto, nell’accordo transattivo concluso tra le parti era stato pattuito che  “Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito alla interpretazione e/o efficacia del presente contratto, le parti, congiuntamente, dichiarano di stabilire la competenza esclusiva del foro di Roma” (cfr. doc. 7);
    2. la revocabilità del D.I. n. 1855/2022 emesso dal Tribunale di Brescia per l’incompetenza dello stesso Tribunale in favore del Tribunale di Udine, deducendo che l’opponente, nel rapporto

professionale  con  l’opposto,  riveste  il  ruolo  di  consumatore  mentre  il professionista con conseguente applicazione del foro del consumatore;


CP_1


quello  di


    1. la nullità della clausola penale applicata nel lodo n. 2/2022 del Collegio di Garanzia del Coni, trattandosi di clausola vessatoria;
    2. l’inapplicabilità dell’istituto  della revoca tacita del  mandato  ex art. 1724 c.c., non avendo l’opponente sottoscritto alcun mandato di rappresentanza con un altro agente sportivo;
    3. il mancato assolvimento dell’onere della prova relativo all’effettivo svolgimento dell’attività di

 

rappresentanza da parte del 2021/2022.


CP_1


in favore del


Pt_1


nelle stagioni sportive 2020/2021 e

Si costituiva


Controparte_1


chiedendo il rigetto dell’opposizione.


 

In particolare, contestava l’eccezione di nullità del lodo arbitrale n. 22/2022, deducendo l’applicabilità dell’art. 5 dell’Accordo transattivo concluso dalle parti, laddove avevano espressamente subordinato la validità della scrittura “all’effettiva ricezione dei pagamenti così come pattuiti” (Cfr. Doc. 7 della Controparte); eccepiva, inoltre, l’insindacabilità, nel presente giudizio, delle contestazioni


afferenti il rapporto professionale tra il


Pt_1


e il


CP_1


nonccon riferimento all’istituto della


 

revoca tacita disciplinata dall’art. 1724 c.c. in quanto attinenti al merito della causa e, quindi, oggetto del lodo arbitrale ormai divenuto definitivo. Chiedeva, altresì, la condanna dell’opponente al risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c.

Senza lespletamento di attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.


 

Preliminarmente, va confermata l’ordinanza in data 30.1.24 con cui sono state rigettate le istanze istruttorie formulate dall’opponente e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni da quest’ultimo.

L’eccezione di nullità del lodo n. 2/2022 emesso dal Collegio di Garanzia del Coni, come già evidenziato nell’ordinanza in data 17.12.22, va rigettata.

Le parti, infatti, nel contratto di mandato avevano pattuito, alla clausola n. 6 (doc. 3 opponente), che Ogni controversia nascente dal presente contratto di mandato sarà devoluta al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI; inoltre, lAccordo di Risoluzione sottoscritto tra le parti (art. 5 – doc. 7 opponente) subordinava la validità della scrittura all’effettiva ricezione dei pagamenti così come pattuiti; conseguentemente, il mancato pagamento delle rate pattuite, non contestato dall’opponente, come rilevato nel lodo, esclude lefficacia dell’accordo transattivo concluso tra le parti in data 22.08.2022 e, dunque, anche dell’art. 8, avente ad oggetto la competenza territoriale del Tribunale di Roma per le controversie aventi ad oggetto l’interpretazione dell’accordo transattivo o la sua efficacia.

Anche l’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia va rigettata.

 

Va richiamato in questa sede quanto già osservato nella predetta ordinanza. Non è condivisibile, infatti, la tesi avente ad oggetto la qualifica del calciatore, nei rapporti professionali con lAgente Sportivo, come “consumatore, con conseguente applicazione del Codice del Consumo, posto che nella specie rileva non il contratto di lavoro intercorrente con la società sportiva, bensì il contratto di mandato stipulato con l’agente, con esclusione della natura subordinata del rapporto; inoltre, il calciatore, in quanto tesserato, è tenuto a conoscere la normativa federale e, in particolare, quella concernente i contratti di lavoro sportivo e il contratto di mandato, non potendosi configurare nel rapporto agente/calciatore l’asimmetria informativa che giustifica l’applicazione della normativa del Codice del Consumo.

Pertanto, rilevata l’inapplicabilità della normativa del Codice del Consumo per le ragioni innanzi esposte, anche leccezione di nullità e vessatorietà della clausola penale applicata dal Collegio di Garanzia del Coni va rigettata.

Per quanto concerne le restanti eccezioni, trattasi di questioni attinenti al merito della vertenza intercorsa tra le parti e già oggetto del procedimento arbitrale, concluso con provvedimento definitivo in quanto non impugnato dall’opponente e, quindi, non sindacabile in questa sede.

Va rigettata la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. in assenza dei relativi


 

presupposti.

 

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, ex D.M. 55/2014 così come successivamente modificato, in euro 2.552,00 per studio, euro 1.628,00 per la fase introduttiva, euro 2835,00 per la fase istruttoria (importo minimo considerato che non è stata svolta attività istruttoria) ed euro 2.127,00 per la fase decisoria (importo minimo considerato che la causa è stata decisa mediante discussione ex art. 281 sexies c.p.c.), oltre rimborso forfettario del 15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge..

P.Q.M.

 

 

 

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

      1. rigetta lopposizione e, per l’effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. D.I. n. 1855/2022 del 04.05.2022 emesso dal Tribunale di Brescia;
      2. condanna l’opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 9.142,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.

 

Brescia, 28.03.2024                                                                          Il Giudice

 

Marina Mangosi

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