TRIBUNALE DI BRESCIA – SENTENZA N. 1334/2024 DEL 28/03/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7287/2022 promossa da:
Parte_1
con l’avv. Omissis
contro
OPPONENTE
Controparte_1
con l’avv. Omissis
OPPOSTO
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato,
Parte_1
proponeva opposizione al decreto
ingiuntivo n. 1855/22 con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 53.033,08 oltre
accessori in favore di
Controparte_1
in forza di quanto statuito dal lodo arbitrale irrituale emesso in
data 26.4.22 dal Collegio di Garanzia dello Sport CONI.
Preliminarmente, eccepiva l’incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia in favore del Tribunale di Udine e conseguentemente chiedeva dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo; nel merito, chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo e comunque rigettarsi le domande proposte dal convenuto-opposto, con vittoria di spese.
L’opponente, a sostegno dell’opposizione, deduceva:
- che in data 03.12.2019, aveva aderito al contratto predisposto da
Controparte_1 e
sottoscriveva mandato (doc. 3) affinché quest’ultimo curasse i propri interessi in occasione
“…di intermediazione nelle trattative dirette alla stipula del contratto di prestazione sportiva con una società di calcio professionistica, assistendolo nell’attività diretta alla definizione, durata, compenso ed ogni altra pattuizione del contratto e curando, altresì, le trattative per eventuali rinnovi contrattuali”, pattuendo, all’art. 3, che il compenso corrispondeva a “… c) una somma determinata nella misura percentuale del 3% sul reddito lordo complessivo del calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva”, nonché all’art. 2 che “in caso di revoca del mandato, le parti stabiliscono il pagamento della somma di euro 50.000 a titolo di penale” (cfr. doc. 3);
- che all’art. 6 del mandato era previsto che “Ogni controversia nascente dal presente contratto
di mandato sarà devoluta al
Organizzazione_1
(cfr. doc 3);
- di aver sottoscritto, in data 28.08.2020, un contratto di lavoro con il
Controparte_2
con
scadenza al 30.06.2022, precisando espressamente nel contratto che il partecipato alle trattative tra l’attore e la società calcistica (cfr doc. 4);
CP_1
non aveva
- che, in assenza di soluzioni di impiego da parte del
CP_1
aveva raggiunto con quest’ultimo
un accordo transattivo stabilendo: 1) la risoluzione consensuale del contratto di mandato; 2) il pagamento della somma di euro 15.000,00, in due rate, a titolo di risarcimento del danno e
copertura di qualsivoglia credito discendente dal mandato in favore del
CP_1
-
- la
competenza del Tribunale di Roma per ogni controversia avente ad oggetto l’interpretazione dell’accordo transattivo o la sua efficacia (doc. 7);
- di non aver potuto corrispondere le rate a causa di difficoltà economiche dovute alla mancata sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro;
- che, a seguito del mancato pagamento, il
CP_1
lo aveva convenuto innanzi al Collegio di
Garanzia del Coni al fine di ottenere, previo accertamento della nullità della scrittura di
risoluzione consensuale del mandato, il pagamento dell’intero compenso dovuto dal
Pt_1
relativo al contratto sottoscritto con il
Controparte_2
calcolato sull’importo contrattuale
previsto per le stagioni 2020/2021 e 2021/2022, nonché il pagamento dell’importo di euro 50.000,00 a titolo di penale per la risoluzione del contratto di mandato;
- che il Collegio di Garanzia del Coni con lodo n. 2/2022 del 21/26 Aprile 2022 lo aveva condannato al pagamento di euro 32.000,00, a titolo di penale oltre interessi moratori dalla richiesta al saldo, euro 8.250,00, a titolo di corrispettivo dovuto in forza del contratto di mandato oltre interessi moratori dal dì del dovuto al saldo e, infine, a rifondere i diritti
amministrativi per euro 2.000,00 e euro 1.500,00, oltre alle spese legali, liquidate in complessivi euro 1.500,00 oltre accessori di legge (cfr. doc. 11).
L’opponente eccepiva, quindi:
-
- la nullità e l’inefficacia del lodo n. 2/2022 emesso dal Collegio di Garanzia del Coni per assenza di “potestas iudicandi” in quanto, nell’accordo transattivo concluso tra le parti era stato pattuito che “Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito alla interpretazione e/o efficacia del presente contratto, le parti, congiuntamente, dichiarano di stabilire la competenza esclusiva del foro di Roma” (cfr. doc. 7);
- la revocabilità del D.I. n. 1855/2022 emesso dal Tribunale di Brescia per l’incompetenza dello stesso Tribunale in favore del Tribunale di Udine, deducendo che l’opponente, nel rapporto
professionale con l’opposto, riveste il ruolo di consumatore mentre il professionista con conseguente applicazione del foro del consumatore;
CP_1
quello di
-
- la nullità della clausola penale applicata nel lodo n. 2/2022 del Collegio di Garanzia del Coni, trattandosi di clausola vessatoria;
- l’inapplicabilità dell’istituto della revoca tacita del mandato ex art. 1724 c.c., non avendo l’opponente sottoscritto alcun mandato di rappresentanza con un altro agente sportivo;
- il mancato assolvimento dell’onere della prova relativo all’effettivo svolgimento dell’attività di
rappresentanza da parte del 2021/2022.
CP_1
in favore del
Pt_1
nelle stagioni sportive 2020/2021 e
Si costituiva
Controparte_1
chiedendo il rigetto dell’opposizione.
In particolare, contestava l’eccezione di nullità del lodo arbitrale n. 22/2022, deducendo l’applicabilità dell’art. 5 dell’Accordo transattivo concluso dalle parti, laddove avevano espressamente subordinato la validità della scrittura “all’effettiva ricezione dei pagamenti così come pattuiti” (Cfr. Doc. 7 della Controparte); eccepiva, inoltre, l’insindacabilità, nel presente giudizio, delle contestazioni
afferenti il rapporto professionale tra il
Pt_1
e il
CP_1
nonché con riferimento all’istituto della
revoca tacita disciplinata dall’art. 1724 c.c. in quanto attinenti al merito della causa e, quindi, oggetto del lodo arbitrale ormai divenuto definitivo. Chiedeva, altresì, la condanna dell’opponente al risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c.
Senza l’espletamento di attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Preliminarmente, va confermata l’ordinanza in data 30.1.24 con cui sono state rigettate le istanze istruttorie formulate dall’opponente e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni da quest’ultimo.
L’eccezione di nullità del lodo n. 2/2022 emesso dal Collegio di Garanzia del Coni, come già evidenziato nell’ordinanza in data 17.12.22, va rigettata.
Le parti, infatti, nel contratto di mandato avevano pattuito, alla clausola n. 6 (doc. 3 opponente), che “Ogni controversia nascente dal presente contratto di mandato sarà devoluta al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI’”; inoltre, l’Accordo di Risoluzione sottoscritto tra le parti (art. 5 – doc. 7 opponente) subordinava la validità della scrittura “all’effettiva ricezione dei pagamenti così come pattuiti”; conseguentemente, il mancato pagamento delle rate pattuite, non contestato dall’opponente, come rilevato nel lodo, esclude l’efficacia dell’accordo transattivo concluso tra le parti in data 22.08.2022 e, dunque, anche dell’art. 8, avente ad oggetto la competenza territoriale del Tribunale di Roma per le controversie aventi ad oggetto l’interpretazione dell’accordo transattivo o la sua efficacia.
Anche l’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia va rigettata.
Va richiamato in questa sede quanto già osservato nella predetta ordinanza. Non è condivisibile, infatti, la tesi avente ad oggetto la qualifica del calciatore, nei rapporti professionali con l’Agente Sportivo, come “consumatore”, con conseguente applicazione del Codice del Consumo, posto che nella specie rileva non il contratto di lavoro intercorrente con la società sportiva, bensì il contratto di mandato stipulato con l’agente, con esclusione della natura subordinata del rapporto; inoltre, il calciatore, in quanto tesserato, è tenuto a conoscere la normativa federale e, in particolare, quella concernente i contratti di lavoro sportivo e il contratto di mandato, non potendosi configurare nel rapporto agente/calciatore l’asimmetria informativa che giustifica l’applicazione della normativa del Codice del Consumo.
Pertanto, rilevata l’inapplicabilità della normativa del Codice del Consumo per le ragioni innanzi esposte, anche l’eccezione di nullità e vessatorietà della clausola penale applicata dal Collegio di Garanzia del Coni va rigettata.
Per quanto concerne le restanti eccezioni, trattasi di questioni attinenti al merito della vertenza intercorsa tra le parti e già oggetto del procedimento arbitrale, concluso con provvedimento definitivo in quanto non impugnato dall’opponente e, quindi, non sindacabile in questa sede.
Va rigettata la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. in assenza dei relativi
presupposti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, ex D.M. 55/2014 così come successivamente modificato, in euro 2.552,00 per studio, euro 1.628,00 per la fase introduttiva, euro 2835,00 per la fase istruttoria (importo minimo considerato che non è stata svolta attività istruttoria) ed euro 2.127,00 per la fase decisoria (importo minimo considerato che la causa è stata decisa mediante discussione ex art. 281 sexies c.p.c.), oltre rimborso forfettario del 15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-
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- rigetta l’opposizione e, per l’effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. D.I. n. 1855/2022 del 04.05.2022 emesso dal Tribunale di Brescia;
- condanna l’opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 9.142,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
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Brescia, 28.03.2024 Il Giudice
Marina Mangosi