TRIBUNALE DI CATANZARO – SENTENZA N. 1793/2024 DEL 17/09/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Song Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
nella causa iscritta al ruolo n. 2883/2023 R.G. vertente
TRA
Parte_1
(P. Iva
P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Omissis per procura in calce all’atto di citazione;
-ATTRICE OPPONENTE-
CONTRO
Controparte_1
(P.Iva
P.IVA_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avv. Omissis per procura in calce al ricorso per decreto
ingiuntivo;
-CONVENUTA OPPOSTA-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n.431/2023
Conclusioni delle parti: all’udienza del 16/09/2024 le parti hanno discusso la causa
mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la
Parte_1
in persona del
legale rappresentante pro tempore, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
431/2023 emesso dall’intestato Tribunale, con cui le è stato ingiunto il pagamento, in favore
della
Controparte_1
della somma di € 12.500,00 oltre interessi legali, nonché le spese ed i
compensi del procedimento monitorio per complessivi € 712,50 oltre rimborso spese generali
ed oneri fiscali, sulla base del contratto del 31 luglio 2021 con cui la
Parte_1
ha conferito mandato alla ed Agente Sportivo Prof.
Controparte_1 CP_2
nella persona del legale rappresentante pro tempore
, di prestare la propria attività professionale per il
tesseramento del calciatore
Persona_1
per le stagioni sportive 2021/2022 e
2022/2023, con diritto di opzione per la stagione sportiva 2023/2024.
Il corrispettivo per detta attività, come previsto in contratto, sarebbe stato corrisposto secondo le seguenti modalità: 1^ rata di € 7.000,00 oltre IVA 22% entro il 15 agosto 2021; 2^ rata di € 5.500,00 oltre IVA 22% entro il 15 febbraio 2022; 3^ rata di € 6.250,00 oltre IVA 22% entro il
15 dicembre 2022; 4^ rata di € 6.250,00 oltre IVA 22% entro il 15 aprile 2023.
La Società opponente ha esposto di aver acquistato, nella campagna acquisti per la stagione
2021-2022, il calciatore
Persona_1
prelevandolo dalla Virtus Francavilla Calcio
-
-
- r.l ., e corrispondendo per la proprietà del cartellino federale la somma di € 100.000,00 (“costo
-
dell’operazione di acquisto”). Al calciatore
Per_1
fu fatto sottoscrivere un contratto biennale
con diritto di opzione per il prolungamento del contratto per un terzo anno e, confidando nelle doti sportive ed umane del calciatore, il contratto di acquisto fu integrato da una ulteriore pattuizione che prevedeva l’onere di corrispondere alla società di provenienza (Virtus
Francavilla Calcio S.r.l.) la somma ulteriore di € 30.000,00 (bonus) qualora l’
Parte_1
fosse
stata promossa nel campionato LNP di Serie B (doc. n. 5) ed al calciatore un bonus per un importo lordo di € 19.000,00 alla segnatura di n. 10 gol in un solo campionato e un bonus per un importo lordo di € 38.000,00 alla segnatura di n. 15 gol in un solo campionato (importi cumulabili), per un totale di Euro 187.000,00 tra costo dell’operazione di acquisto e bonus.
Senonché, nella seconda parte della stagione 2021-2022, le scelte dei responsabili tecnici della
squadra hanno comportato, in alcune circostanze, l’esclusione del
Per_1
dalla formazione
titolare. E tali scelte hanno ingenerato nel calciatore e nel suo agente sportivo, malumori
sempre crescenti, tanto che sia il
Per_1
che il suo agente
CP_2
hanno
espressamente chiesto alla società la cessione definitiva ad altra squadra e, pertanto, l’atleta è
stato trasferito a titolo definitivo alla
Controparte_3
per la cifra di € 20.000,00.
Tale operazione ha, da un lato, prodotto una pesante minusvalenza di bilancio, non essendo stato possibile giungere al totale ammortamento del costo originario dell’acquisto del cartellino
(per un importo di € 80.000,00); dall’altro, esposto l’
Parte_1
alla
corresponsione alla Virtus Francavilla S.r.l. della somma di € 30.000,00 pattuita per la
promozione in serie B cui il
Per_1
non ha contribuito perché già ceduto.
In ragione di detto trasferimento, le prime due rate del corrispettivo sono state regolarmente versate dalla Società opponente, mentre la terza e la quarta non sono state corrisposte in quanto non si è verificata la condizione per detta Società di godere delle prestazioni professionali del
calciatore
tesserato all’
Persona_1 Controparte_3
nella stagione calcistica 2022/2023 poiché trasferito e
per sua espressa volontà in data 18 agosto 2022.
Ed invero, il contratto sportivo intercorso tra l’US Catanzaro Calcio 1929 S.r.l. ed il calciatore
Persona_1
si è in diritto risolto per impossibilità della prestazione sportiva a
causa della cessione definitiva del calciatore alla nuova società calcistica professionistica per la stagione sportiva 2022/2023, dalla quale ha ricevuto la corresponsione dei suoi compensi anche per la stagione sportiva 2022/2023.
Pertanto, con il provvedimento monitorio oggi opposto determinerebbe in capo alla
CP_1
[...]
una locupletatio indebita per il pagamento del compenso relativo alla stessa stagione sportiva
da parte di due diverse società. Da qui la richiesta di revoca del provvedimento monitorio, vinte le spese di giudizio.
Con comparsa del 2/11/2023 si è costituita la
Controparte_1
contestando gli assunti di parte
opponente e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese di lite.
Ritenuto superfluo l’interrogatorio formale del legale rappresentante della
Parte_1
[...]
e ritenuta l’istruttoria di natura documentale, all’udienza del 16/09/2024, la causa è stata
discussa mediante il deposito di note scritte e decisa ex art. 281 sexies c.p.c..
*** *** *** *** ***
In punto di diritto, la
Parte_1
ha dedotto la nullità dell’art. 4 del contratto
secondo cui “...Qualora il calciatore venisse trasferito ad altra società sportiva sotto qualunque altra forma
(prestito o trasferimento definitivo) le somme restano dovute per l’intero importo come da mandato sottoscritto tra
le parti”.
Invero, l'incidenza della risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità della prestazione del calciatore sui diritti dell'agente è regolata dall'art. 17, comma 8, del Regolamento, secondo cui «in caso di risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità della prestazione del calciatore, che non sia dovuta a dolo o a colpa grave, dello stesso, all'Agente è dovuto soltanto il compenso per il periodo di vigenza del contratto». La citata disposizione va coordinata con la norma dettata dall'art. 1748, quinto comma, cod. civ., per la quale «se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l'agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità».
Dunque, fermo restando il diritto dell'agente a trattenere la provvigione per la parte di contratto di prestazione sportiva eseguita (anche in conformità a quanto previsto dall'art. 1748, sesto comma, cod. civ.), per la parte ineseguita del rapporto (a causa del recesso anticipato della squadra) egli non ha diritto al compenso, a meno che non dimostri che il recesso del terzo (la squadra di calcio) sia dipeso da dolo o colpa grave del calciatore (cfr. Cass. n. 835/2021).
Inoltre, si osserva che, ai sensi dell’art. 21, comma 8, del Regolamento Agenti Sportivi deliberato dalla Giunta Nazionale della FIGC n. 127 del 14/05/2020, “Devono essere altresì depositate presso la federazione sportiva nazionale professionistica eventuali modifiche del contratto di mandato, nonché eventuali comunicazioni di risoluzione o recesso entro venti giorni dal verificarsi delle stesse. L’agente sportivo è tenuto a comunicare immediatamente alle altre parti l’avvenuto deposito e a trasmettere loro la relativa documentazione”
La CP_1
eccepisce che il contratto di mandato stipulato con la
Parte_1
per il
tesseramento del calciatore
Per_1
non sia stato risolto né sia stato comunicato alcun recesso.
Tuttavia, emerge per tabulas che il trasferimento del
Per_1
alla
CP_3
sia stato curato
proprio dal medesimo agente
CP_2
( v. doc. 5 all. atto di citazione).
Dunque, è l’agente che non ha provveduto a comunicare alla
risoluzione del contratto di mandato, come previsto dal citato articolo 21.
CP_4
l’avvenuta
In conclusione, seguendo l’orientamento segnato dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, da cui non vi è ragione di discostarsi, si ritiene fondata l’opposizione e, per l’effetto, si revoca il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, scaglione come da valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
-
-
-
- Accoglie la opposizione formulata dalla
-
-
legale rappresentante pro tempore, nei confronti della
legale rappresentante pro tempore, e, per l’effetto,
Parte_1
Parte_2
in persona del
in persona del
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- Revoca il decreto ingiuntivo n. 431/2023 emesso dall’intestato Tribunale;
- Condanna la
-
-
Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, al
pagamento in favore della
Parte_1
in persona del legale
rappresentante pro tempore, delle spese di lite che si liquidano in € 5.077,00, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Catanzaro, lì 16 settembre 2024
Il Giudice dott.ssa Song Damiani