TRIBUNALE DI CATANZARO – SENTENZA N. 1793/2024 DEL 17/09/2024

 

 

TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO SECONDA SEZIONE CIVILE

 

 

 

 

 

Il  Tribunale  di  Catanzaro,  in  composizione  monocratica,  in  persona  della  dott.ssa  Song Damiani, ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.

 

 

nella causa iscritta al ruolo n. 2883/2023 R.G. vertente

 

 

TRA

 

 


 

Parte_1


(P. Iva


P.IVA_1


), in persona del legale rappresentante pro


 

tempore, rappresentata e difesa dallAvv. Omissis  per procura in calce allatto di citazione;

 

-ATTRICE OPPONENTE-

 

 

CONTRO

 

 


 

Controparte_1


(P.Iva


P.IVA_2


, in persona del legale rappresentante pro tempore,


 

rappresentata e difesa dallAvv. Omissis  per procura in calce al ricorso per decreto

 

ingiuntivo;

 

 

-CONVENUTA OPPOSTA-

 

 

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n.431/2023

 

Conclusioni  delle  parti:  alludienza  del  16/09/2024  le  parti  hanno  discusso  la  causa

 

mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..

 

FATTO E DIRITTO


Con atto di citazione ritualmente notificato la


Parte_1


in persona del


 

legale rappresentante pro tempore, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.

 

431/2023 emesso dallintestato Tribunale, con cui le è stato ingiunto il pagamento, in favore


 

della


Controparte_1


della somma di € 12.500,00 oltre interessi legali, nonché le spese ed i


 

compensi del procedimento monitorio per complessivi € 712,50 oltre rimborso spese generali


 

ed oneri fiscali,  sulla base del contratto del 31 luglio 2021 con cui la


Parte_1


 

ha conferito mandato alla ed Agente Sportivo Prof.


Controparte_1 CP_2


nella persona del legale rappresentante pro tempore

 

, di prestare la propria attività professionale per il


tesseramento del calciatore


Persona_1


per le stagioni sportive 2021/2022 e


 

2022/2023, con diritto di opzione per la stagione sportiva 2023/2024.

 

 

Il corrispettivo per detta attività, come previsto in contratto, sarebbe stato corrisposto secondo le seguenti modalità: 1^ rata di € 7.000,00 oltre IVA 22% entro il 15 agosto 2021; 2^ rata di € 5.500,00 oltre IVA 22% entro il 15 febbraio 2022; 3^ rata di € 6.250,00 oltre IVA 22% entro il

15 dicembre 2022; 4^ rata di € 6.250,00 oltre IVA 22% entro il 15 aprile 2023.

 

 

La Società opponente ha esposto di aver acquistato, nella campagna acquisti per la stagione


 

2021-2022, il calciatore


Persona_1


prelevandolo dalla Virtus Francavilla Calcio


 

      1. r.l ., e corrispondendo per la proprietà del cartellino federale la somma di € 100.000,00 (costo

 

dell’operazione di acquisto). Al calciatore


Per_1


fu fatto sottoscrivere un contratto biennale


 

con diritto di opzione per il prolungamento del contratto per un terzo anno e, confidando nelle doti sportive ed umane del calciatore, il contratto di acquisto fu integrato da una ulteriore pattuizione  che  prevedeva  lonere  di  corrispondere  alla  società  di  provenienza  (Virtus


Francavilla Calcio S.r.l.) la somma ulteriore di € 30.000,00 (bonus) qualora l’


Parte_1


fosse


 

stata promossa nel campionato LNP di Serie B (doc. n. 5) ed al calciatore un bonus per un importo lordo di € 19.000,00 alla segnatura di n. 10 gol in un solo campionato e un bonus per un importo lordo di € 38.000,00 alla segnatura di n. 15 gol in un solo campionato (importi cumulabili), per un totale di Euro 187.000,00 tra costo dell’operazione di acquisto e bonus.

 

Senonché, nella seconda parte della stagione 2021-2022, le scelte dei responsabili tecnici della


 

squadra hanno comportato, in alcune circostanze, lesclusione del


Per_1


dalla formazione


 

titolare. E tali scelte hanno ingenerato nel calciatore e nel suo agente sportivo, malumori


 

sempre  crescenti,  tanto  che  sia  il


Per_1


che  il  suo  agente


CP_2


hanno


espressamente chiesto alla società la cessione definitiva ad altra squadra e, pertanto, latleta è


 

stato trasferito a titolo definitivo alla


Controparte_3


per la cifra di € 20.000,00.


 

Tale operazione ha, da un lato, prodotto una pesante minusvalenza di bilancio, non essendo stato possibile giungere al totale ammortamento del costo originario dellacquisto del cartellino


(per  un  importo  di   80.000,00);  dallaltro,  esposto  l’


Parte_1


alla


 

corresponsione  alla  Virtus  Francavilla  S.r.l.  della  somma  di   30.000,00  pattuita  per  la


 

promozione in serie B cui il


Per_1


non ha contribuito perché già ceduto.


 

In ragione di detto trasferimento, le prime due rate del corrispettivo sono state regolarmente versate dalla Società opponente, mentre la terza e la quarta non sono state corrisposte in quanto non si è verificata la condizione per detta Società di godere delle prestazioni professionali del


calciatore

 

tesserato all’


Persona_1 Controparte_3


nella stagione calcistica 2022/2023 poiché trasferito e

 

per sua espressa volontà in data 18 agosto 2022.


 

Ed invero, il contratto sportivo intercorso tra lUS Catanzaro Calcio 1929 S.r.l. ed il calciatore


 

Persona_1


si è in diritto risolto per impossibilità della prestazione sportiva a


 

causa della cessione definitiva del calciatore alla nuova società calcistica professionistica per la stagione sportiva 2022/2023, dalla quale ha ricevuto la corresponsione dei suoi compensi anche per la stagione sportiva 2022/2023.


 

Pertanto, con il provvedimento monitorio oggi opposto determinerebbe in capo alla


CP_1


 

[...]


una locupletatio indebita per il pagamento del compenso relativo alla stessa stagione sportiva


 

da parte di due diverse società. Da qui la richiesta di revoca del provvedimento monitorio, vinte le spese di giudizio.


 

Con comparsa del 2/11/2023 si è costituita la


Controparte_1


contestando gli assunti di parte


 

opponente e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese di lite.

 


Ritenuto superfluo linterrogatorio formale del legale rappresentante della


Parte_1


 

[...]


e ritenuta listruttoria di natura documentale, alludienza del 16/09/2024, la causa è stata


 

discussa mediante il deposito di note scritte e decisa ex art. 281 sexies c.p.c..

 

 

*** *** *** *** ***

 


In punto di diritto, la


Parte_1


ha dedotto la nullità dell’art. 4 del contratto


 

secondo cui “...Qualora il calciatore venisse trasferito ad altra società sportiva sotto qualunque altra forma


(prestito o trasferimento definitivo) le somme restano dovute per l’intero importo come da mandato sottoscritto tra

 

le parti.

 

 

Invero, l'incidenza della risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità della prestazione del calciatore sui diritti dell'agente è regolata dall'art. 17, comma 8, del Regolamento, secondo cui «in caso di risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità della prestazione del calciatore, che non sia dovuta a dolo o a colpa grave, dello stesso, all'Agente è dovuto soltanto il compenso per il periodo di vigenza del contratto». La citata disposizione va coordinata con la norma dettata dall'art. 1748, quinto comma, cod. civ., per la quale «se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l'agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità».

 

Dunque, fermo restando il diritto dell'agente a trattenere la provvigione per la parte di contratto di prestazione sportiva eseguita (anche in conformità a quanto previsto dall'art. 1748, sesto comma, cod. civ.), per la parte ineseguita del rapporto (a causa del recesso anticipato della squadra) egli non ha diritto al compenso, a meno che non dimostri che il recesso del terzo (la squadra di calcio) sia dipeso da dolo o colpa grave del calciatore (cfr. Cass. n. 835/2021).

 

Inoltre, si osserva che, ai sensi dell’art. 21, comma 8, del Regolamento Agenti Sportivi deliberato dalla Giunta Nazionale della FIGC n. 127 del 14/05/2020, Devono essere altresì depositate presso la federazione sportiva nazionale professionistica eventuali modifiche del contratto di mandato, nonché eventuali comunicazioni di risoluzione o recesso entro venti giorni dal verificarsi delle stesse. L’agente sportivo è tenuto a comunicare immediatamente alle altre parti l’avvenuto deposito e a trasmettere loro la relativa documentazione”


 

La     CP_1


eccepisce che il contratto di mandato stipulato con la


Parte_1


per il

 

tesseramento del calciatore


Per_1


non sia stato risolto né sia stato comunicato alcun recesso.


 


Tuttavia, emerge per tabulas che il trasferimento del


Per_1


alla


CP_3


sia stato curato


 

proprio dal medesimo agente


CP_2


( v. doc. 5 all. atto di citazione).


 


Dunque,  è  lagente  che  non  ha  provveduto  a  comunicare  alla

 

risoluzione del contratto di mandato, come previsto dal citato articolo 21.


CP_4


lavvenuta


In conclusione, seguendo lorientamento segnato dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, da cui non vi è ragione di discostarsi, si ritiene fondata lopposizione e, per leffetto, si revoca il decreto ingiuntivo opposto.

 

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, scaglione come da valore della causa.

 

P.Q.M.

 

 

Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:


 

        • Accoglie la opposizione formulata dalla

 

legale rappresentante pro tempore, nei confronti della

 

legale rappresentante pro tempore, e, per l’effetto,


Parte_1

 

Parte_2


in persona del

 

in persona del


 

        • Revoca il decreto ingiuntivo n. 431/2023 emesso dallintestato Tribunale;
        • Condanna la

Parte_2


in persona del legale rappresentante pro tempore, al


 

pagamento  in  favore  della


Parte_1


in  persona  del  legale


 

rappresentante pro tempore, delle spese di lite che si liquidano in € 5.077,00, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Catanzaro, lì 16 settembre 2024

 

 

Il Giudice dott.ssa Song Damiani

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it