TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA – SENTENZA N. 334/2022 DEL 16/03/2022

 

TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 281 sexies

      1. p.c.   seguente

 

SENTENZA

 

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 660/2016 promossa da:


 

Parte_1                                          C.F._1


), elettivamente domiciliato in Civitavecchia,


via  Gobetti  n.  11,   con  l’avv.  Omissis


C.F._2


),   dal  quale


rappresentato e difeso giusta procura a margine dell’atto di citazione

 

contro


ATTORE


 

CP_1                                     C.F._3


)

 

 

 

CONCLUSIONI


 

 

CONVENUTO CONTUMACE


 

Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza.

 

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione


 

        1. Parte_1

ha convenuto in giudizio


CP_1


in virtù del contratto di


 

prestazione   dopera   professionale,   inquadrabile   nella   fattispecie   di    mandato   senza

 

rappresentanza, concluso tra le parti in data 1.12.2014 in conformità al Regolamento Agenti di


 

Organizzazione_1


all’epoca vigente, con cui all’odierno attore era stato conferito l’incarico di


 

agente sportivo del convenuto, all’epoca tesserato con contratto di prestazione sportiva con la


 

società


Org_2


; l’odierno attore ha esposto che, nonostante il contratto prevedesse


 

espressamente che l’incarico fosse affidato in via esclusiva, in data 31.12.2014


CP_1            ha


 

conferito   analogo   mandato   professionale   ad   altro   agente,   tale


Testimone_1             e


 

successivamente ha impedito il regolare svolgimento della prestazione professionale da parte dell’attore; sostenendo che tale condotta abbia integrato una grave violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuali, l’odierno attore ha chiesto la condanna del convenuto al


pagamento della somma di € 2.000,00, pari al compenso che avrebbe maturato a fronte del rispetto delle obbligazioni contrattuali del 1.12.2014, noncdell’ulteriore somma di € 22.000,00 a titolo di penale prevista contrattualmente per la revoca del mandato senza giusta causa.

Il convenuto non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.

 

La causa, di natura documentale, è stata rinviata all’odierna udienza per la decisione ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c..

        1. La domanda attorea è parzialmente fondata.

 

Parte attrice ha prodotto in giudizio il contratto sottoscritto tra le parti il 1.12.2014 e


 

depositato presso la Commissione Agenti Calciatori in pari data, con cui


CP_1             ha


 

conferito mandato a


Parte_1


, in via esclusiva, di curare i suoi interessi, prestando


 

opera di consulenza nelle trattative dirette alla stipula di contratto di prestazione sportiva con società di calcio professionistica, assistendolo nell’attività diretta alla definizione, durata, compenso ed ogni altra pattuizione del contratto stesso e curando, altresì, le trattative per eventuali rinnovi contrattuali.


Risulta altresì che


CP_1


ha conferito il medesimo mandato professionale a tale


 

Persona_1


in data 31.12.2014 e tale comportamento implica senz’altro la revoca tacita del


 

mandato precedentemente conferito all’odierno attore ai sensi dell’art. 1724 c.c. (La nomina di un nuovo mandatario per lo stesso affare o il compimento di questo da parte del mandante importano revoca del mandato e producono effetto dal giorno in cui sono stati comunicati al mandatario”).

Ciò   posto,   non   può   per   ciò   solo   riconoscers allodierno   attore   il   compenso

 

contrattualmente previsto a fronte dell’esecuzione del mandato, atteso che il contratto è rimasto sostanzialmente inadempiuto. Invero, il mancato incasso del compenso pattuito non integra di per sé un danno risarcibile a titolo di lucro cessante in caso di mancata esecuzione del contratto.

Spetta invece all’odierno attore la penale prevista in contratto in caso di revoca del

 

mandato senza giusta causa, pari ad € 22.000,00.

 

        1. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art.

4, comma 1 del citato decreto, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 5.201 ad € 26.000,00).

P.Q.M.

 

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:

 

  • in parziale accoglimento della domanda,  condanna  il  convenuto  al  pagamento  in favore dell’attore della somma di € 22.000,00, oltre interessi dalla domanda sino al saldo effettivo;
  • condanna il convenuto al pagamento in favore dell’attore delle spese di lite, che liquida

 

in complessivi € 2.689,00, di cui € 2.425,00 per compensi ed € 264,00 per spese, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.

 

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

 

Civitavecchia, 16 marzo 2022

 

Il Giudice

Dott.ssa Giulia Sorrentino

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