TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA – SENTENZA N. 334/2022 DEL 16/03/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 281 sexies
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- p.c. seguente
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SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 660/2016 promossa da:
Parte_1 C.F._1
), elettivamente domiciliato in Civitavecchia,
via Gobetti n. 11, con l’avv. Omissis
C.F._2
), dal quale
rappresentato e difeso giusta procura a margine dell’atto di citazione
contro
ATTORE
CP_1 C.F._3
)
CONCLUSIONI
CONVENUTO CONTUMACE
Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
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- Parte_1
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ha convenuto in giudizio
CP_1
in virtù del contratto di
prestazione d’opera professionale, inquadrabile nella fattispecie di mandato senza
rappresentanza, concluso tra le parti in data 1.12.2014 in conformità al Regolamento Agenti di
Organizzazione_1
all’epoca vigente, con cui all’odierno attore era stato conferito l’incarico di
agente sportivo del convenuto, all’epoca tesserato con contratto di prestazione sportiva con la
società
Org_2
; l’odierno attore ha esposto che, nonostante il contratto prevedesse
espressamente che l’incarico fosse affidato in via esclusiva, in data 31.12.2014
CP_1 ha
conferito analogo mandato professionale ad altro agente, tale
Testimone_1 e
successivamente ha impedito il regolare svolgimento della prestazione professionale da parte dell’attore; sostenendo che tale condotta abbia integrato una grave violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuali, l’odierno attore ha chiesto la condanna del convenuto al
pagamento della somma di € 2.000,00, pari al compenso che avrebbe maturato a fronte del rispetto delle obbligazioni contrattuali del 1.12.2014, nonché dell’ulteriore somma di € 22.000,00 a titolo di penale prevista contrattualmente per la revoca del mandato senza giusta causa.
Il convenuto non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
La causa, di natura documentale, è stata rinviata all’odierna udienza per la decisione ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c..
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- La domanda attorea è parzialmente fondata.
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Parte attrice ha prodotto in giudizio il contratto sottoscritto tra le parti il 1.12.2014 e
depositato presso la Commissione Agenti Calciatori in pari data, con cui
CP_1 ha
conferito mandato a
Parte_1
, in via esclusiva, di curare i suoi interessi, prestando
opera di consulenza nelle trattative dirette alla stipula di contratto di prestazione sportiva con società di calcio professionistica, assistendolo nell’attività diretta alla definizione, durata, compenso ed ogni altra pattuizione del contratto stesso e curando, altresì, le trattative per eventuali rinnovi contrattuali.
Risulta altresì che
CP_1
ha conferito il medesimo mandato professionale a tale
Persona_1
in data 31.12.2014 e tale comportamento implica senz’altro la revoca tacita del
mandato precedentemente conferito all’odierno attore ai sensi dell’art. 1724 c.c. (“La nomina di un nuovo mandatario per lo stesso affare o il compimento di questo da parte del mandante importano revoca del mandato e producono effetto dal giorno in cui sono stati comunicati al mandatario”).
Ciò posto, non può per ciò solo riconoscersi all’odierno attore il compenso
contrattualmente previsto a fronte dell’esecuzione del mandato, atteso che il contratto è rimasto sostanzialmente inadempiuto. Invero, il mancato incasso del compenso pattuito non integra di per sé un danno risarcibile a titolo di lucro cessante in caso di mancata esecuzione del contratto.
Spetta invece all’odierno attore la penale prevista in contratto in caso di revoca del
mandato senza giusta causa, pari ad € 22.000,00.
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- Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art.
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4, comma 1 del citato decreto, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 5.201 ad € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- in parziale accoglimento della domanda, condanna il convenuto al pagamento in favore dell’attore della somma di € 22.000,00, oltre interessi dalla domanda sino al saldo effettivo;
- condanna il convenuto al pagamento in favore dell’attore delle spese di lite, che liquida
in complessivi € 2.689,00, di cui € 2.425,00 per compensi ed € 264,00 per spese, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Civitavecchia, 16 marzo 2022
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Sorrentino