TRIBUNALE DI COMO – SENTENZA N. 116/2025 DEL 17/02/2025

 

 

 


 

TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO SECONDA SEZIONE CIVILE


 

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 2697/2022, assunta in decisione all’udienza di precisazione delle conclusioni del 6 novembre 2024, vertente

TRA


 

Parte_1


(C.F.


P.IVA_1


, in persona del legale rappresentante pro tempore,


 

elettivamente domiciliata in Milano, via Santa Sofia n. 12, presso lo studio dell’avv. Omissis e dellavv. Omissis , che la rappresentano e difendono giusta procura allegata alla comparsa di costituzione del nuovo difensore;

-    Opponente – E


Controparte_1


(C.F.


C.F._1


), elettivamente domiciliato in


Pt_1


via


 

Mentana n. 1, presso lo studio dell’avv. Omissis  dell’avv. Omissis , che lo rappresentano e difendono come da procura allegata alla comparsa di costituzione dei nuovi difensori;

-    Opposto –

 

 

 

Conclusioni delle parti: All’udienza del 6.11.2024, parte opposta precisava le conclusioni riportandosi alla prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e reiterando le istanze istruttorie


 

non accolte; parte opponente precisava le conclusioni, come da prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. ed insisteva per l’ammissione delle proprie istanze istruttorie.

 

Oggetto: Mediazione

 

 

 

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

 

 

 


  1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la

Parte_1


proponeva opposizione


 

avverso il decreto ingiuntivo n. 659/2022, emesso da questo Tribunale in data 7.06.2022, a favore


 

di     Controparte_1


e avente ad oggetto il pagamento della complessiva somma di € 80.000,00,


 

oltre interessi di mora al tasso di cui al d.lgs. n. 231 del 2002 e spese processuali, per l’attività di mediazione da lui svolta nella conclusione dell’affare tra la società opponente, che gestisce la


squadra di calcio cittadina, e il giocatore


Persona_1


 

Contestava, in primo luogo, l’opponente di aver conferito un incarico al


CP_1


 

Ammetteva infatti che, in data 10.01.2022, vi era stata una conversazione telefonica tra la


 

controparte e l’allora direttore generale


Parte_2


durante la quale il primo aveva sondato


 

l’interesse del club alla possibile acquisizione del calciatore e suggerito di agire per conto del


 

medesimo, essendo egli un amico di famiglia del giocatore e del di lui padre,


Persona_2


 

[...]


(detto Per_ ); in detta occasione, il


Pt_2 si era tuttavia limitato a manifestare un astratto


 

interesse della società, precisando di dover prima di tutto interloquire con l’amministratore


 

delegato,


Controparte_2


Acquisito l’assenso di quest’ultimo, vi era stato dunque un


 

ulteriore colloquio telefonico, anch’esso tra il


Pt_2


e il


CP_1


nel quale lo stesso aveva


 

ricapitolato i possibili termini economici dell’affare e precisato di non essere l’agente di


[...]


 

Per_1


, avendo piuttosto intenzione di agire quale incaricato della


Parte_1


dietro


 

pagamento di un compenso in denaro di € 80.000,00.

 

A seguito di nuove interlocuzioni con l’amministratore delegato e dopo avere ricevuto dalla


 

controparte, alle ore 16:57, une-mail riepilogativa sui termini del possibile incarico, il


Pt_2


 

aveva dunque comunicato via e-mail al


CP_1


che, non rappresentando egli gli interessi del


 

calciatore, la società opponente non intendeva beneficiare della sua attività.


 


Nei giorni successivi, lopponente era stata infine contattata dall’agente del


Per_1


, con lo scopo


 

di sondare l’interesse del club all’acquisizione del calciatore, e il contratto era stato concluso tra le parti senza la mediazione dell’opposto, a condizioni peraltro assai differenti da quelle


inizialmente prospettate dal


CP_1


 

In subordine, deduceva la nullità dell’ipotetico contratto di mediazione siccome stipulato con un


 

soggetto, il


CP_1


appunto, non iscritto al Registro federale degli agenti sportivi gestito dalla


 

F.I.G.C., oltre a contestare il quantum dellobbligazione.

 

Concludeva quindi per la revoca del decreto ingiuntivo e per il rigetto di ogni avversa pretesa, il tutto con condanna della controparte alla refusione delle spese processuali e al risarcimento del danno ex art. 96, terzo comma, c.p.c.


Con comparsa di risposta tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio


Controparte_1


 

il quale precisava: di essere iscritto alla federazione del calcio inglese in quanto domiciliato


 

professionalmente nel Regno Unito; di essere stato contattato, in data 10.01.2022, da


Parte_2


 

[...]


con il quale aveva intrattenuto pregressi rapporti professionali; che, in detta occasione, il


 

CP_1


aveva suggerito al


Pt_2


l’opportunità di acquisire il calciatore


Persona_1


 

all’epoca militante col Valencia, e si era offerto di contattare il padre di quest’ultimo,


Persona_4


 

[...]


che  conosceva  direttamente;  che,  dopo  avere  interloquito  con  l’amministratore


 

delegato,  alle  ore  16:13,  il


Pt_2


aveva  di  nuovo  contattato  il


CP_1


manifestando


 

l’interessamento della società calcistica e, in particolare, la volontà di far proprie le condizioni


 

esposte da parte opposta nel primo colloquio; che, in tale occasione, il


CP_1


aveva dunque


 

consigliato alla società di offrire al giocatore un contratto della durata di due anni e mezzo, dietro il pagamento di € 300.000,00 netti, oltre bonus, e avevano altresì concordato il compenso di € 80.000,00 per l’attività di mediazione svolta dall’opposto, che avrebbe agito quale intermediario


della


Parte_1


che, dopo pochi minuti, l’opposto aveva preso contatti con il padre del


 

giocatore ed aveva inviato al


Pt_2


une-mail riassuntiva, contenente i dettagli dell’operazione;


 

che, alle ore 18:49, il


Pt_2


aveva risposto all’e-mail informandolo di essersi autonomamente


 

messo in contatto con l’agente del calciatore e di non avergli mai inteso conferire alcun incarico


 

di mediazione; che, in seguito, l’affare si era tuttavia concluso e


Persona_1


aveva firmato, con


 

la  società  opponente,  un  contratto  di  due  anni  alle  medesime  condizioni  concordate


 

telefonicamente tra il


Pt_2


il   CP_1


 

Premessa quindi l’esistenza del contratto di mediazione tra le parti, da qualificarsi in via alternativa come mandato o come contratto dopera intellettuale (consulenza), concludeva per il rigetto dellopposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo.

In subordine, considerato che la controparte era venuta meno all’obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede nella fase delle trattative, giacché gli elementi essenziali del contratto


erano stati compiutamente definiti allorché la


Parte_1


si era sottratta alla conclusione


 

dell’affare, chiedeva la condanna della stessa al risarcimento del danno da lui subito, a titolo di responsabilità precontrattuale, da liquidarsi in via equitativa nella stessa misura della provvigione, pari al 3% del compenso pattuito di € 300.000,00.

All’esito della prima udienza, veniva respinta l’istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e la trattazione della causa proseguiva con il deposito delle memorie di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c.

Per quanto qui rileva, nella prima memoria, parte opponente eccepiva poi l’inammissibilidella domanda risarcitoria avanzata dalla controparte in comparsa, siccome costituente l’oggetto una nuova domanda e non anche di unammissibile emendatio libelli.

Dopo plurimi rinvii disposti dal precedente giudice istruttore ed un unico rinvio disposto da parte dello scrivente magistrato, subentrato nella trattazione della causa, motivato essenzialmente da esigenze di riorganizzazione del ruolo e dal proprio calendario di udienza, il processo veniva, quindi, istruito con l’esame dell’unico teste indicato dall’opposto, su tutti i capitoli di prova orale articolati nella seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.

All’esito, invitate le parti a precisare le conclusioni, la causa veniva immediatamente trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.

Lette le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa viene dunque definita con la presente sentenza.

  1. Tutto ciò premesso, occorre innanzitutto procedere alla qualificazione giuridica della fattispecie dedotta in giudizio dallopposto, avendo questi prospettato, in via alternativa, plurime tipologie negoziali tra loro incompatibili (mediazione, mandato, contratto d’opera intellettuale);

 

solo all’esito, sarà infatti possibile accertare la fondatezza della pretesa creditoria, tenendo bene a mente il criterio di riparto dellonere della prova, che non muta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nonostante la formale inversione dell’iniziativa processuale.

Infatti, “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo(cfr. Cass., sez. un., 13 gennaio 2022, n. 927).

Orbene, la fattispecie negoziale dedotta in giudizio dall'opposto sicuramente non può essere ricondotta allo schema del mandato, il quale è descritto dall’art. 1703 c.c. come il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra”.

Ciò che difetta, nel caso di specie, è infatti la componente gestoria propria dell’agire per conto


 

di altri; il


CP_1


non lamenta il mancato pagamento del compenso dovuto, per avere egli


 

stipulato un contratto nell’interesse della


Parte_1


(che, anzi, è stato pacificamente


 

concluso  dallodierna  opponente  direttamente  con  il  terzo),  bensì  che  non  gli  sia  stato riconosciuto alcun corrispettivo per aver messo in contatto le parti dell’accordo, nonostante


quanto convenuto telefonicamente con il


Pt_2


 

Né la fattispecie negoziale può essere ricondotta al contratto dopera intellettuale di cui agli artt. 2229 ss. c.c. (errato in diritto è, infatti, il riferimento all’art. 2222 c.c., che nel disciplinare il contratto d’opera, fa riferimento non già al compimento di un’attività intellettuale, per l’esercizio della quale è necessaria l’iscrizione in albi od elenchi, ma di un’opera materiale o di un servizio).


Stando alle stesse allegazioni di parte opposta, il


CP_1


avrebbe infatti suggerito alla controparte


 

quali condizioni praticare, nel futuro contratto con il calciatore, non già in adempimento di apposito incarico (di consulenza), bensì nellesecuzione di unattività di intermediazione, cioè allo scopo di agevolare la futura conclusione dell’affare.

Da quanto sopra, si ricava che la pretesa creditoria non può che essere ricondotta alla provvigione del mediatore, cioè al compenso spettante a favore di chi, con la propria condotta, mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza (art. 1754 c.c.).


 

  1. Così qualificata la domanda attorea, ritiene questo giudice che l’opposizione al decreto ingiuntivo sia fondata e debba necessariamente trovare accoglimento.

In primo luogo, merita infatti di essere accolta l’eccezione di nullità del presunto accordo di


 

mediazione, pacifico essendo che il


CP_1


non sia iscritto al Registro Nazionale degli agenti


 

sportivi di cui all’art. 4 d.lgs. n. 37 del 2021 (applicabile ratione temporis alla controversia, in


 

quanto la mediazione si sarebbe svolta il 10.01.2022), ai sensi del quale presso il


CP_3  è


 

istituito il Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto l'agente sportivo, ai fini dello svolgimento della professione di cui all'articolo 3”.

L’art. 3 d.lgs. cit. prevede, infatti, che l'agente sportivo è il soggetto che, in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti operanti nell'ambito di una


disciplina sportiva riconosciuta dal


CP_3


e dal CIO, nonché dal CIP e dall'IPC, siano essi


 

lavoratori sportivi o Società o Associazioni Sportive, ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una Federazione Sportiva Nazionale, fornendo servizi professionali di assistenza, consulenza e mediazione” e, in relazione ai requisiti di validità del contratto, il successivo art. 5 dispone, al comma 6, che è nullo il contratto di mandato sportivo stipulato da un soggetto non iscritto al Registro nazionale degli agenti sportivi o che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità o di conflitto d'interessi di cui all'articolo 6”.

La sanzione civilistica della nullità trova, peraltro, conferma nel Regolamento F.I.G.C. del 4 dicembre 2020 (ratione temporis applicabile), il quale stabilisce, all’art. 1, comma 2, che “l’iscrizione al Registro federale è obbligatoria per tutti coloro che mettono in relazione due o più soggetti ai fini: i) della conclusione, del rinnovo o della risoluzione di un contratto di prestazione sportiva professionistica di calciatori tesserati presso la FIGC; ii) del trasferimento delle prestazioni sportive di calciatori professionisti presso sociesportive affiliate alla FIGC;

iii) del tesseramento di calciatori professionisti presso società sportive affiliate alla FIGCe, al successivo art. 21, comma 7, precisa che fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge, nonché quanto previsto dall’art. 348 del codice penale, il mandato stipulato da soggetto non iscritto al Registro nazionale e al Registro federale è nullo”, occorrendo sul punto


 

rammentare che la citata disciplina interviene a conformare il contenuto del regolamento negoziale, giaccle violazioni di regole dell'ordinamento sportivo in tema di contratto si riflettono anche sulla validità di quest'ultimo secondo l'ordinamento dello Stato, poic, seppure non direttamente determinanti la nullità per violazione di norme imperative, incidono necessariamente sulla funzionalità del contratto, cioè sulla sua idoneità a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico, interesse da ritenere mancante allorché il contratto sia posto in essere in frode alle regole dell'ordinamento sportivo e senza l'osservanza delle prescrizioni formali all'uopo richieste(cfr. Cass., sez. III, 17 marzo 2015, n. 5216).

Ai fini dello svolgimento dell’attività di mediazione, in ambito calcistico, è dunque imprescindibile l’iscrizione nell’apposito albo.


Né rileva che il


CP_1


fosse abilitato allo svolgimento della professione di agente calcistico nel


 

Regno Unito, essendo invero contemplata unapposita sezione per gli agenti sportivi stabiliti”, destinata a coloro che, cittadini dell’Unione europea, siano abilitati in altro Stato membro all’esercizio dell’attività (art. 4, comma 5, d.lgs. n. 37 del 2021).


Per svolgere l’attività di mediatore, il


CP_1


avrebbe pertanto dovuto stabilire il proprio


 

domicilio professionale in Italia ed ottenere comunque l’iscrizione nell’apposito Registro.

 

La predetta limitazione appare, peraltro, non incompatibile con la libertà di stabilimento di cui all’art. 49 TFUE o con il principio di libera circolazione dei servizi di cui all’art. 56 TFUE, sostanzialmente invocati da parte opposta (sia pure facendo riferimento agli accordi bilaterali tra Unione Europea e Regno Unito, che hanno regolato la Brexit), giacché al riguardo si è precisato in giurisprudenza, sia pure con riferimento al diverso caso delliscrizione al ruolo dei mediatori immobiliari di cui all’art. 6 legge n. 39 del 1989, che la riserva dello svolgimento dellattività di mediazione solo a soggetti in possesso di determinati requisiti di idoneità tecnica e morale e la previsione del rifiuto di ogni tutela al mediatore non iscritto nel ruolo si giustificano, nella discrezionale scelta del legislatore nazionale, in relazione alla peculiare importanza assunta dalla mediazione nello sviluppo dei traffici e nell’esigenza, sempre più avvertita, di tutelare il generale interesse ad un ordinario e corretto sviluppo di un’attività che spesso costituisce l’unico tramite per la conclusione degli affari” (cfr. Cass., sez. I, 5 giugno 2007, n. 13184, ove si richiama la sentenza della Corte di giustizia 25 giugno 1992, in causa c-147/91, la quale ha


 

statuito che la direttiva 67/43/CEE, concernente la realizzazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate relative al settore degli affari immobiliari, non impedisce allo Stato membro di riservare determinate attività rilevanti nel settore degli affari immobiliari alle persone autorizzate ad esercitare la professione di agente immobiliare; sul tema, v. anche Cass., sez. un., 2 agosto 2017, n. 19161).

Tale questione, di carattere assorbente, appare dunque di per sé sufficiente allaccoglimento


 

dell’opposizione e alla revoca del decreto ingiuntivo conseguito dal


CP_1


 

A prescindere da ciò, va detto in ogni caso che non vi è prova sufficiente del titolo negoziale posto a fondamento della domanda monitoria.

Sul punto, occorre infatti premettere in diritto che, ferma l’autonoma configurabilità di una mediazione negoziale atipica o unilaterale, fondata su un contratto a prestazioni corrispettive, che può coinvolgere anche solo una delle parti interesse alla conclusione dell’affare, laddove quest’ultima incarichi altri di svolgere attività di ricerca dell’altro contraente (cfr. Cass., sez. un., 2 agosto 2017, n. 19161), la mediazione sul modello codicistico va, più correttamente, ricondotta alla terza categoria delle fonti di obbligazioni ex art. 1173 c.c., ovvero quella degli altri atti o fatti idonei a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico, non essendo a tale scopo necessario il preventivo conferimento dell’incarico per la ricerca dell’acquirente o del venditore, purché l’uno o l’altro abbiano accettato l’attività del mediatore avvantaggiandosene (cfr. Cass., sez. II, 14 maggio 2018, n. 11656; nello stesso senso, v. anche Cass., sez. III, 9 dicembre 2014, n. 25851;

Cass., sez. III, 14 aprile 2005, n. 7759).

 

Il diritto alla provvigione del mediatore sussiste, dunque, ed è esercitabile nei confronti di ciascuna delle parti, a norma dell’art. 1755 c.c., se l’affare è concluso per effetto del suo intervento”, essendo a tal fine necessario accertare se sussista un nesso di causalità adeguata tra l’attività svolta dal richiedente e la successiva conclusione dell’affare.

A tal proposito, è infatti necessario che il mediatore abbia utilmente messo in relazione le parti intervenendo nelle varie fasi delle trattative, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, nel senso che quest’ultima possa ritenersi conseguenza dell'opera prestata dall'intermediario, tale che, senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso” (cfr. Cass., sez. II, 8 gennaio


 

2024, n. 538). Non è pertanto sufficiente che egli abbia, in qualche modo, messo in relazione le parti del contratto, occorrendo diversamente accertare ex post, cioè ad affare concluso, ed incombendo sul mediatore la relativa prova, se vi sia una sostanziale identità tra l’affare proposto e quello successivamente concluso, ferma l’irrilevanza della modifica di una o più condizioni iniziali e sempre che vi sia stata continuità nell’operazione e la conclusione dellaffare sia da ricollegare al contatto determinato dal mediatore tra le parti (cfr., nello stesso senso, Cass., sez. II, 2 febbraio 2023, n. 3165; Cass., sez. II, 5 maggio 2023, n. 11815; Cass., sez. II, 8 aprile 2022,

n. 11443; Cass., sez. II, 16 gennaio 2018, n. 869).

 

Venendo al caso di specie, occorre certamente escludere lesistenza di un rapporto di mediazione


 

negoziale atipica, essendo pacifico tra le parti che la


Parte_1


non avesse conferito al


 

CP_1


alcun incarico volto alla ricerca sul mercato di potenziali calciatori.


 

Né potrebbe essere intesa in tal senso la sola richiesta di suggerimenti, che, stando alle allegazioni


 

dell’opposto, sarebbe pervenuta dal


Pt_2


in occasione della prima telefonata delle ore 12:19;


 

infatti, un conto è la richiesta occasionale di un consiglio per sostituire i giocatori infortunati, altro è lo stabile e duraturo conferimento di un incarico finalizzato al reperimento di potenziali giocatori, interessati a determinate condizioni negoziali.


In mancanza di ciò, il


CP_1


avrebbe quindi dovuto fornire la prova del nesso di causalità tra il


 

proprio intervento e la conclusione del successivo affare con il


Per_1  .


 

Il predetto onere probatorio non è stato tuttavia assolto, non essendovi evidenza che il


CP_1


 

abbia messo in contatto la


Parte_1


con la persona del calciatore e che, in mancanza del


 

suo intervento, le parti non sarebbero comunque addivenute alla conclusione dell’affare.

 

È infatti documentalmente provato che, alle ore 16:24 del 10.01.2022, dopo aver conversato con


 

il   Pt_2    il


CP_1


aveva contattato telefonicamente


Persona_4


ovvero il padre


 

dell’atleta, risultando la circostanza dall’elenco delle chiamate in uscita dal proprio telefono (cfr. all. 11 alla comparsa di risposta); non vi è prova, tuttavia, del tenore della conversazione


intrattenuta e soprattutto che il


CP_1


grazie alla pregressa conoscenza della controparte


 

negoziale, sia stato in grado di agevolare la successiva conclusione dell’affare.

 

Né si ricavano ulteriori indicazioni dalla conversazione whatsapp, intrattenuta sempre con


 

[...]


 

Persona_4


giacché i messaggi Tengo un oferta del Como por tu hijo!!! Muy bien” e “Per


 


llamame rapido”, inviati dal


CP_1


rispettivamente, alle ore 12.26 e alle 19.12 del 10.01.2022,


 

non hanno ottenuto risposta fino al giorno successivo, allorché, al messaggio Es una pregunta…


 

porque yo no he recibido


Persona_5


o del


Pt_1


, il padre del


 

calciatore aveva risposto “


Per_6


. No he ablado con hel. Hablé con otra persona de la


 

empresa” (cfr. all. 10 alla comparsa di risposta).


 

Non vi è, dunque, prova che il


CP_1


si sia avvalso delle proprie relazioni per agevolare la


 

conclusione dell’affare, così mettendo in contatto la


Parte_1


ed il


Per_1  .


 

Né la prova della mediazione può essere desunta dalla sola e-mail inviata dal ore 16:57 del 10.01.2022 (cfr. all. 6 alla comparsa di risposta).


CP_1


al  Pt_2


lle


Per quanto il contenuto del contratto depositato dall’opponente in allegato alla seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. ricalchi, per sommi capi, il contenuto di tale e-mail non vi è prova che i suggerimenti forniti dall’opposto siano stati determinanti ai fini della conclusione dell’affare, attenendo essi unicamente al costo dell’ingaggio del giocatore, di € 300.000,00 a stagione, per le stagioni 2022/2023 e 2023/2024, e alla possibilità di ottenerne l’acquisizione senza versare ulteriori importi a favore della squadra del Valencia.

Trattasi, in altri termini, di informazioni che possono sicuramente avere avuto una qualche utilità


 

nelle trattative con il


Per_1


, ma che di per sé non valgono a giustificare il pagamento della


 

provvigione, occorrendo piuttosto lo svolgimento di un’attività di intermediazione.


 

Infine, difetta la volontà delle parti di trarre vantaggio dall’attività svolta dal


CP_1


 

Si legge, infatti, nelle-mail pervenuta alle ore 18:49, ovvero a distanza di poche ore dalla


 

seconda conversazione telefonica con il


Pt_2


he, preso atto che il


CP_1


non rappresentava gli


 

interessi del calciatore, non era intenzione della società opponente beneficiare dei suoi servizi


 

(cfr. all. 6 alla comparsa di risposta, ove si legge: Dear


CP_1


, This morning when we spoke


 

you insinuated that the player was your player on the phone & then on the 2nd call you tell me he isn’t your player & you want to act for Como1907. You now send me this email trying to instigate you doing this deal on our behalf. We are not interested in giving any agent the authority to act on behalf of the club or pay you compensation, that’s not how we work. I suggest you speak


with his agent who we are speaking with.


Parte_2


”).


 

Né si evince altrimenti dalla corrispondenza whatsapp intrattenuta col padre del


Per_1  .


 


Insomma, alla luce delle considerazioni che precedono, non vi è prova che il


CP_1


abbia messo


 

in  contatto  le  parti,  apportando  un  contributo  determinante  nell’ottica  della  successiva


 

conclusione dell’affare tra la


Parte_1


e il calciatore.


 

Né si possono ricavare elementi di segno contrario dalla prova orale acquisita nel corso del


 

processo, ovvero dall’esame del teste


Testimone_1


 

Sul punto, va detto in primo luogo che la relativa deposizione è affetta da nullità, essendo stata la prova orale assunta in violazione dei limiti di ammissibilità della prova testimoniale di cui agli artt. 2712 ss. c.c. ed essendo stata l’eccezione di nullità tempestivamente sollevata dall’opponente, nella prima difesa utile, successiva all’assunzione della testimonianza.

La richiesta di prova orale è stata, infatti, avanzata da parte opposta al fine di dimostrare il conferimento dell’incarico di mediazione, ovvero l’intervenuta conclusione di un contratto per il quale l’art. 5 d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 37, prevede l’obbligo di forma scritta sotto pena di nullità, il tutto in difetto di elementi che dimostrino la perdita incolpevole del documento (art. 2724, n. 3, c.c.), che integra l’unica eccezione contemplata dall’art. 2725 c.c.

Inoltre, anche a voler considerare il dettato dell’art. 2721 c.c., relativo ai contratti per i quali non è prevista la forma scritta ad substantiam o ad probationem, va detto che l’opposto nulla ha dedotto sulle ragioni per le quali l’incarico di mediazione avrebbe dovuto essere conferito dalla controparte verbalmente e non anche con atto scritto, specie considerando la rilevanza degli interessi economici coinvolti e l’entità della provvigione prevista a suo favore.

In ogni caso, va detto che, a prescindere dalla citata eccezione di nullità, la prova orale si è rivelata in concreto irrilevante, nulla essendo emerso sull’attività di mediazione.


Il teste


Tes_1


si è, infatti, limitato a riferire di aver assistito alla conversazione telefonica in


 

vivavoce, che si era svolta nel primo pomeriggio del 10.01.2022 tra il


CP_1


e un manager della


 

Parte_1


da lui successivamente identificato nella persona di


Parte_2


mentre


 

il primo si trovava all’interno del suo bar (cfr. quanto dichiarato dal predetto teste, sentito all’udienza del 6.11.2024, sul capitolo 1 della memoria istruttoria di parte opposta: Ricordo che


il giorno 10.01.2022 nel primo pomeriggio io e il


CP_1


ci trovavamo nel mio bar che si trova


 

nel centro di Cremona, in Via Capitano del Popolo n. 12. Io mi trovavo dietro al bancone e il


 

CP_1


era lunica altra persona presente nel bar. Ricordo che in tale occasione si è svolta una


 


telefonata con il vivavoce tra il


CP_1


e una persona qualificatasi come


Pt_2


anzi, considerato


 

il tempo trascorso, non ricordo come abbia appreso che l’interlocutore si chiamava comunque mi pare di ricordare che si chiamasse così. In tale occasione ho sentito che il


Pt_2 CP_1


ed il


Pt_2 parlavano dell’ingaggio di un giocatore, di cui non rammento il nome”. Sul capitolo


 

2: “Ho già risposto. In quel momento non sapevo che si trattasse del Direttore Generale del Como”. ADR: Ho appreso successivamente leggendo i giornali che si trattava di un dirigente del Como Calcio).

Non ha tuttavia saputo riferire, il predetto testimone, sul contenuto delle intese raggiunte tra le parti, rammentando unicamente che i due interlocutori si riferivano all’acquisizione di un calciatore, alla necessità di contattare il padre dell’atleta e ad una provvigione di € 80.000,00 a


favore del


CP_1


(cfr. quanto riferito dal testimone sul capitolo 4: Non stavo ascoltando per


 

filo e per segno la telefonata. Ricordo che i due interlocutori parlavano di un calciatore, di


 

contratti, di ingaggi  e di trasferimenti”; sul capitolo 5: Posso  presumere che il


CP_1


 

conoscesse il calciatore di cui si parlava anche perché sono a conoscenza dell’attività professionale da lui svolta”; sul capitolo 6: “Non ricordo precisamente le condizioni economiche dell’ingaggio del giocatore da parte del Como Calcio. Mi è rimasta impressa la cifra di € 80.000,00; sul capitolo 7: È passato molto tempo dalla telefonata e non stavo precisamente ad


ascoltare, ma mi pare di aver capito che il


CP_1


dovesse fare da mediatore per l’acquisto di


 

un calciatore, o almeno sono arrivato a queste conclusioni perché so che lavoro fa il


CP_1   e


 

ho sentito il resto della conversazione. Ricordo che si parlava di € 80.000,00. Non so dire chi precisamente abbia parlato di € 80.000,00, mi pare entrambi gli interlocutori”. ADR: “Penso


che la cifra di € 80.000,00 fosse il compenso per il


CP_1


; sul capitolo 8: Mi sembra che


 

entrambi  gli  interlocutori  concordassero  sul  compenso”;  sul  capitolo  9:  Ricordo  che  la


 

conversazione è durata per qualche altro minuto e poi si è interrotta. Non ricordo che il


CP_1


 

si fosse impegnato a fare qualcosa in particolare”. ADR: Anzi mi pare di ricordare che si


 

parlava del padre del calciatore. Ora che me lo si chiede, mi pare di ricordare che il


CP_1


 

dovesse contattare il padre del calciatore e aveva detto “Parlo io con il papà” o “Mi impegno


 

io con il papà”, qualcosa del genere”; sul capitolo 10: Non ricordo precisamente se il


Pt_2


 

avesse aggiunto qualcosa, anche perché io andavo e venivo. Mi pare però che la telefonata si


 


sia conclusa in modo cordiale”. ADR: “Non ricordo se il


Pt_2 abbia detto che il


CP_1


stava


 

lavorando per il


Pt_1


. ADR: Voglio precisare che quando ho detto che “andavo e venivo”


 

non intendevo dire che mi ero allontanato per andare da qualche parte. Io ho assistito all’intera telefonata semplicemente ero indaffarato. Preciso anche che il mio bar è piuttosto piccolo”).

È dunque certamente emerso che, tra le parti del giudizio, pendevano delle trattative volte al conferimento di un possibile incarico di mediazione all’odierna parte opposta, ma non vi è prova che tali trattative siano effettivamente sfociate in un accordo.


Infine, è pacifico che il teste non abbia assistito al successivo colloquio tra il


CP_1   e


Persona_4


 

[...]


nulla potendo riferire sullattività di mediazione effettivamente svolta.


 

Anche sotto tale aspetto, la domanda attorea merita pertanto di essere respinta.

 

Né tale lacuna probatoria potrebbe essere colmata ammettendo la prova per interrogatorio formale, articolata da parte opposta nella seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e reiterata all’udienza di precisazione delle conclusioni, atteso che i relativi capitoli sono tutti privi di rilevanza; lo stesso capitolo n. 3) (Vero che il 10 gennaio 2022 lei ha interloquito sulla


cessione di


Persona_1


dal Valencia FC al Como 1907 prima con


Controparte_1


e solo


 

successivamente lei, o suoi collaboratori, ha interloquito con il sig.


Persona_5


”) è, infatti,


 

inidoneo a provocare la confessione dell’opponente in quanto il semplice fatto che la cessione


 

del calciatore sia stata discussa, almeno in un primo momento, con il


CP_1


non implica


 

necessariamente che sia stato quest’ultimo a mettere in relazione le parti dell’accordo. Segue l’accoglimento dell’opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.

  1. Infine, non può trovare accoglimento la domanda riconvenzionale avanzata da parte opposta in comparsa, che pure va senz’altro ritenuta ammissibile alla luce del principio di diritto, correttamente invocato dall’opposto, secondo cui in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo  stesso  sostanziale  bene  della  vita  e  sia  connessa  per  incompatibilità  a  quella

 

originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c.” (cfr. ex multis Cass., sez. III, 27 novembre 2023, n. 32933).

A prescindere, infatti, da ogni valutazione attinente alla dimostrazione della mala fede nelle trattative, il cui onere ricade a carico dell’opposto, coerentemente con l’inquadramento della culpa in contrahendo nell’orbita della responsabilità extracontrattuale (su cui v. Cass., sez. II, 30


ottobre 2019, n. 24738), va detto infatti che il


CP_1


non ha dato prova del danno da lui subito,


 

il quale non può certamente coincidere con la provvigione auspicata.

 

In materia di responsabilità precontrattuale, occorre infatti ribadire il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il danno risarcibile non può indentificarsi con il c.d. interesse positivo, alla conclusione di un contratto valido ed efficace con la controparte, ed è invece limitato all’interesse negativo, a non essere coinvolto in trattative infruttuose, ricomprendendo unicamente le spese sostenute nella fase delle trattative e le altre occasioni negoziali perdute, in vista dell’eventuale stipula del contratto (cfr. Cass., sez. III, 3 dicembre 2015, n. 24625, così massimata: “in tema di responsabilità precontrattuale, il pregiudizio risarcibile è circoscritto al solo interesse negativo, costituito sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative ed in vista della conclusione del contratto, sia dalla perdita di altre occasioni di stipulazione contrattuale, pregiudizio liquidabile anche in via equitativa, sulla base di criteri logici e non arbitrari).

Nel caso di specie, nulla di tutto ciò è emerso nel corso del giudizio, non avendo l’opposto dedotto alcunché, né in relazione alle spese da lui sostenute per addivenire alla conclusione del contratto di mediazione, né tantomeno con riferimento alle occasioni perdute.

L’esistenza di un simile danno contrasta, peraltro, con la particolare “concentrazione” della vicenda, che si è svolta in appena poche ore, dal momento che la volontà dellopponente di non


dar seguito alle trattative è stata tempestivamente comunicata al


CP_1


con le-mail delle ore


 

18:49, a distanza di poche ore dall’avvio delle stesse (cfr. all. 6 di parte opposta).


 

Né il semplice fatto di aver effettuato una telefonata e di aver inviato un messaggio al padre del


 

Per_1


può integrare, di per sé, una voce di danno suscettibile di risarcimento.


 

Segue il rigetto anche della domanda riconvenzionale formulata da parte opposta, in ciò assorbita ogni valutazione attinente alle istanze istruttorie avanzate dall’opponente.

  1. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al DM n. 55/2014, per come modificati dal DM n. 147/2022, per tutte le fasi del giudizio. Va infine respinta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96, terzo

comma, c.p.c. proposta da parte opponente, non essendovi evidenza che il valere le proprie istanze con mala fede o colpa grave.

P.Q.M.


CP_1


abbia fatto


 

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:


 

    1. Accoglie lopposizione proposta dalla

Parte_1


nei confronti di


Controparte_1


 

e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;

 

    1. Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da

 

 

Controparte_1


 

 

nei confronti della


 

Parte_1

 

    1. Condanna l’opposto alla refusione delle spese processuali, in favore dell’opponente, che liquida in € 406,50 per esborsi ed € 14.103,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
    2. Rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96, terzo comma, c.p.c. avanzata

 

dalla


Parte_1


nei confronti di


Controparte_1


 

Como, 17 febbraio 2025


Il giudice

 

dott. Paolo Bertollini

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