TRIBUNALE DI COSENZA – SENTENZA N. 1434/2023 DEL 08/09/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cosenza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4956 del R.G.A.C. dell’anno 2017, trattenuta in decisione all’udienza cartolare del 21.06.2022, con assegnazione dei termini ex artt. 281-quinquies e 190 c.p.c., rimessa al giudice per la decisione in data 19.10.2022, vertente
TRA
Parte_1
C.F.
C.F._1
e CP_1
C.F.
C.F._2
, nella
qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore
Persona_1
(cf.
C.F._3
), rappresentati e difesi dall’avv. Omissis ;
E
ATTORI
della
Controparte_2
(già
Controparte_3
[...] ), C.F. e P.IVA
i;
P.IVA_1
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Omissis
CONVENUTA
Controparte_4
E
c/o
CP_5
in persona del l.r.p.t.
TERZA CHIAMATA-CONTUMACE
Controparte_6
Oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni: come in atti.
P.IVA
P.IVA_2
E
rappresentata e difesa dall’avv. Omissis .
INTERVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 27.11.2017, i sig.ri
Parte_1 e
CP_1
- in qualità di
esercenti la potestà genitoriale sul minore al Tribunale di Cosenza, la società
Persona_1 Controparte_7
, nato il 12.05.2001- hanno citato, innanzi ”, al fine di ottenerne la condanna al
risarcimento dei danni patiti dal figlio
Per_1
, a seguito dell’infortunio occorso al medesimo, in data
29.11.2015, durante l’incontro di calcio agonistico valevole per il Campionato dilettantistico
Organizzazione_1
Gir. A”, disputatosi tra la
Controparte_7
” e la
Organizzazione_2
[...]
- al quale
Persona_1
aveva preso parte in qualità di calciatore dilettante, tesserato con la
società convenuta.
A sostegno della domanda, gli attori hanno dedotto che, attesa la gravità dell’infortunio, nell’immediatezza del fatto, il minore veniva trasportato d’urgenza presso l’Ospedale civile di Cosenza ove gli veniva diagnosticato “edema sottocondrale per vistosa contusione osteocondrale nella superficie di carico del condilo femorale laterale; edema nel piatto tibiale a livello del punto d’angolo postero-laterale; versamento nel recesso sovrapatellare; non rappresentato il legamento crociato anteriore nella gola intercondiloidea per verosimile rottura legamentosa che necessita controllo trascorsa la fase traumatica acuta”. Successivamente l’infortunato, si sottoponeva ad un lungo iter di fisioterapia e ad intervento chirurgico a carico del legamento crociato; veniva dichiarato guarito in data
08.11.2016, con postumi quantificati dal CTP, dr
Persona_2
in € 23.188,51, a titolo di danno
biologico e morale ed € 2.526,92, a titolo di spese mediche sostenute, per un totale di € 25.715,43.
Gli attori hanno altresì dedotto che, al momento del sinistro, il minore era assicurato con polizza
infortuni n. 000000434896, stipulata dalla
Organizzazione_3
con la compagnia assicurativa
Controparte_8
, con gestione del sinistro affidato alla società
Organizzazione_4 ”.
Tuttavia, la compagnia assicuratrice avrebbe ingiustificatamente negato il risarcimento, adducendo a sostegno del diniego l’eccessivo lasso di tempo intercorso tra il sinistro e la sottoposizione del
danneggiato ad intervento chirurgico, in conformità a quanto previsto dall’art. 27 delle condizioni
contrattuali che – ai fini dell’operatività della polizza - fissa in 6 mesi il limite temporale entro cui - a far data dall’evento lesivo – è necessario sottoporsi ad intervento chirurgico (invero parte attrice ha
allegato in proposito comunicazione datata 1.2.2017 pervenuta da
CP_5
per conto –diversamente da
quanto dedotto in citazione- di
CP_9
(polizza n. 102938695 contraente CP_1 ).
Inoltre, gli attori hanno rappresentato che a nulla è valso l’avvio della procedura volta a concludere una
negoziazione assistita, stante anche l’assenza della
Controparte_8
all’incontro prefissato.
Per tali ragioni, introducendo il presente giudizio di merito, gli attori, deducendo ricorrere “responsabilità contrattuale della società sportiva convenuta nei confronti del calciatore dilettante….in caso di infortunio di gioco…”, ai sensi degli artt.. 1218 e 2087 c.c. invocando sul punto giurisprudenza di merito e di legittimità in tema di rapporto di lavoro sportivo, hanno chiesto al Giudice adito di
“accertare, statuire e dichiarare che la società sportiva denominata “
Controparte_7 ”,
in p.l.r.p.t. è tenuta in ragione di palese responsabilità contrattuale per grave e colposa condotta inadempiente da ascriversi esclusivamente ad essa convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti dal
minore
Persona_1
in conseguenza dell’infortunio occorso al medesimo per le ragioni suesposte
“in jure et in facto” da intendersi qui integralmente riportate e trascritte ed indi, per l’effetto, condannare la società odierna convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non, dal
sig.
Persona_1
in conseguenza del predetto infortunio, quantificati nella misura complessiva di
€ 25.715,43 ovvero nella minore somma dovuta per giustizia; con condanna della società convenuta al pagamento delle spese e delle competenze di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario come per legge”.
La causa è stata iscritta al numero di ruolo 4956/2017 R.G.
Alla prima udienza è stato disposto il rinnovo della notifica dell’atto di citazione nei rispetto dei termini a comparire.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.09.2018, si è costituita nel presente
giudizio la società
Controparte_3
in persona del suo l.r.p.t., eccependo di non essere tenuta a
risarcire in prima persona i danni subiti da
Persona_1
atteso che, all’epoca dei fatti, la
medesima, per gli infortuni subiti dai propri tesserati, era garantita da polizza contratta dalla
[...]
Organizzazione_3
con la
Controparte_11
con gestione dei sinistri affidati alla società
Organizzazione_4
, come da D.P.C.M. 3.11.2010, in conformità a quanto previsto dalla propria
federazione sportiva nazionale di appartenenza.
Per tali ragioni, la convenuta ha chiesto in via preliminare, di essere autorizzata, ai sensi dell’art. 269
c.p.c., a chiamare in causa, a garanzia e manleva, la compagnia
Controparte_4
[...]
con contestuale differimento della prima udienza di comparizione.
Nel merito la convenuta ha resistito alla domanda deducendo la sua infondatezza per essere esclusa per
i calciatori iscritti alla
Organizzazione_3
“ogni forma di lavoro autonomo e subordinato” per
come sancito all’art. 94 ter comma 1 delle Norme Organizzative della CP_1 , con la conseguenza che in
forza della polizza assicurativa stipulata dalla
Organizzazione_3
il risarcimento dovrebbe essere
corrisposto dalla Compagnia Assicuratrice da citare in manleva.
La convenuta pertanto ha chiesto il rigetto della domanda attrice, perché infondata in fatto e diritto; in caso di suo accoglimento, ha chiesto la condanna, a garanzia e manleva, della compagnia assicuratrice da chiamare in causa ex art. 269 c.p.c.
All’udienza del 15.11.2018 è stata autorizzata la chiamata in causa della compagnia assicuratrice
CP_8
di cui è stata dichiarata la contumacia all’udienza del 09.05.2019.
Concessi alle parti i termini di cui all’art. 183, co. 6 c.p.c.
La sola società convenuta si è avvalsa del primo termine, depositando memoria con la quale ha insistito nell’accoglimento delle medesime conclusioni già rassegnate con la comparsa di costituzione e risposta ed ha chiesto di essere estromessa dal giudizio, avendo provveduto a citare regolarmente la compagnia
Controparte_4
c/o
CP_5
dalla quale ha chiesto di essere manlevata
per effetto della polizza assicurativa valida ed operante al momento del sinistro occorso in danno di
Persona_1 .
Con la seconda memoria istruttoria, gli attori hanno chiesto l’ammissione della prova testimoniale, nonché di una CTU medico-legale, al fine di valutare e/o quantificare l’entità di tutti i danni patiti dal
Sig.
Persona_1
in ragione dell’infortunio de quo; dal canto suo, la società convenuta ha chiesto
ammettersi interrogatorio formale del legale rappresentante della terza chiamata
Controparte_4
[...] , nonché, ai sensi dell’art. 210 cpc, di ordinare alla medesima l’esibizione della polizza attiva ed operante all’epoca dei fatti occorsi all’attore nel novembre 2015, con la quale la Lega Nazionale Dilettanti assicura le società sportive dilettantistiche da infortuni occorsi ai tesserati delle stesse società affiliate.
All’udienza dell’8.10.2019 è stata ammessa la prova per testi richiesta da parte attrice e rigettata la
richiesta di interpello formulata da parte convenuta (circa l’effettiva ricorrenza di polizza assicurativa
tra la
Controparte_2
e la
Controparte_4
; è stato ordinato ai sensi dell’art. 210 c.p.c. al
terzo chiamato
Controparte_4
c/o
CP_5
di esibire la polizza sopra
indicata, riservando all’esito ogni altra determinazione in ordine alla chiesta CTU.
Dopo l’espletamento della prova testimoniale, con provvedimento del 21.04.2021 questo Giudice ha disposto CTU medico-legale per rispondere al seguente quesito: “Accerti il CTU, sulla base della documentazione medica ritualmente acquisita al processo e previo esame obiettivo dell’infortunato se
a seguito dell’infortunio occorso al
Persona_1
e tenuto conto di eventuali patologie pregresse
sia conseguito un periodo di inabilità temporanea totale ed un periodo di inabilità temporanea parziale e ne quantifichi la durata nonché se residuino postumi invalidanti a carattere permanente apprezzabili come danno biologico ed, in caso positivo, che percentuale sia valutabile detto danno biologico; valuti la congruità e delle spese sostenute per accertamenti, cure e trattamenti riabilitativi e
la loro pertinenza’. All’uopo, dopo la revoca della dott.ssa
Persona_3
per rappresentate ragioni di
incompatibilità, il Giudice ha nominato quale CTU il Dott. propria relazione tecnica in data 23.07.2021.
Persona_4
che ha depositato la
Con atto depositato in data 16.11.2021, è volontariamente intervenuta nel presente giudizio la
Controparte_12
, rappresentando che la società convenuta in giudizio, ha chiesto di essere
garantita dalla
Controparte_4
in forza della polizza n. 434896, contratta per gli infortuni e
danni occorsi ai propri tesserati, mentre la polizza n. 102938695 – prodotta in giudizio in ottemperanza
dell’ordine di esibizione impartito dal giudice – è diversa dalla prima e stipulata ex lege dalla che è soggetto giuridico distinto dalla società convenuta e non chiamato in causa.
CP_10
In ogni caso, l’
CP_6
ha sostenuto che il sinistro per cui è causa non sarebbe comunque
indennizzabile in virtù della polizza n.102938695, trattandosi di una convenzione infortuni avente ad oggetto eventi dovuti a causa fortuita - violenta ed esterna - e non già lesioni che, come nel caso di specie, il giocatore si sarebbe provocato in maniera autonoma, seppur in occasione del gioco calcistico. A ciò ha aggiunto che, nel caso di specie, dovrebbe farsi riferimento al principio della non cumulabilità dell’indennizzo e del risarcimento del danno, facendo rilevare che l’inoperatività della polizza n. 102938695 sarebbe dovuta altresì al fatto che la domanda attorea è volta ad ottenere il risarcimento del danno in forza dell’invocata responsabilità contrattuale della società convenuta, mentre alcun indennizzo sarebbe stato richiesto da parte attrice.
Per tali ragioni, a dire della compagnia intervenuta, nessuna condanna può essere disposta nei confronti
dell’
CP_6
e alcun ristoro può essere accordato in favore del danneggiato in virtù della polizza n.
102938695.
In data 31.1.2022 si è costituito il nuovo difensore della società convenuta
[...]
Controparte_2
seguito di modifica del 30.8.2021).
(nuova denominazione della
Controparte_3 a
Fissata l’udienza di precisazione delle conclusioni in modalità figurata, le parti con rispettive note di trattazione scritta hanno precisato le loro conclusioni, parte attrice riportandosi “in toto ai propri scritti ed atti difensivi, nonché impugnando e contestando tutto quanto “ex adverso” eccepito, dedotto e
rilevato dalle odierne controparti, si riporta in toto alle controdeduzioni del proprio CTP Dr.
Per_2
facendole proprie; con riguardo alla terza Compagnia Assicurativa “
Org_5
Spa chiamata
in causa, si rileva ai fini del contraddittorio che la polizza richiamata in atti appare del tutto idonea ad
indennizzare il Sig.
Per_1
stante la validità e l’efficacia della medesima per la fattispecie per cui è
causa, per le modalità del sinistro ed a cagione del nesso di causalità oggettivo ad esso pertinente, per come meglio si avrà modo di dedurre nella comparsa conclusionale. Infine, questa difesa precisa come in atti, richiamandosi a tutto quanto eccepito, dedotto e rilevato in atti e chiede che la causa venga trattenuta in decisione, previa concessione dei termini processuali di cui all’art. 190 c.p.c. che qui si formalmente si richiedono. Si insiste, infine, nell’accoglimento delle conclusioni già versate in atti da intendersi qui in toto riportate e trascritte.”; parte convenuta chiedendo “nel richiamare tutto quanto
dedotto, eccepito e richiesto negli atti di causa nell’interesse di
Parte_2
si riporta
alle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione, nell’atto di citazione per chiamata di terzo, nelle memorie di cui all’art. 183, VI comma, c.p.c., e nei verbali di causa, conclusioni, rassegnate sempre nell’interesse della Società convenuta, da intendersi tutte esplicitamente estese, con particolare
riguardo alla domanda di garanzia e manleva, nei confronti dell’intervenuta
CP_6
-che ha
dichiarato essere assicuratrice della
Controparte_13
e di aver stipulato con la
detta
CP_1
la Convenzione Assicurativa Infortuni prodotta in atti chiedendone l’integrale
accoglimento. Si chiede, pertanto, che la causa venga trattenuta a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..”; parte intervenuta concludendo “ribadite tutte le proprie argomentazioni e difese di cui alla comparsa di intervento 16.11.2021, ci si riporta ai propri scritti e produzione.
L’evento risarcitorio non può essere ristorato dalla polizza 102938695, di natura indennitaria (si
tratta di polizza infortuni e non di RC), e tenuto conto della immodificabilità della domanda attorea
nella fase attuale. Nell’interesse di
CP_6
, come disposto con provvedimento reso all’udienza
22.2.2022, si precisano le proprie conclusioni “Voglia l’Adito Tribunale rigettare ogni domanda conseguenziale alla polizza 102938695 siccome inammissibile, nulla e comunque infondata, con condanna della parte che ha fatto richiesta della esibizione della stessa alle spese del presente intervento”.
All’udienza cartolare del 21.06.2022 la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.; le parti hanno scambiato comparse conclusionali e memorie di replica, con le quali hanno insistito nelle medesime eccezioni e richieste. In particolare, parte attrice ha insistito per una maggiore quantificazione del quantum debeatur, ritenendo sottostimata la lunghezza effettiva dell’esito cicatriziale e la valutazione del danno biologico permanente da parte del CTU.
**************************************
Parte attrice ha esposto che l’infortunato
Persona_1
, in data 29.11.2015 – in qualità di calciatore
tesserato con il club
Controparte_7
- prendeva parte all’incontro agonistico valevole per il
Campionato dilettantistico “
Organizzazione_6
A”, disputatosi tra la
Controparte_7
[...]
” e la
Organizzazione_2
e che, durante il gioco, il medesimo si infortunava; ha chiesto
pertanto – “in ragione di palese responsabilità contrattuale per grave e colposa condotta inadempiente
da ascriversi esclusivamente ad essa convenuta (ndr. la
Controparte_7
)” – la condanna di
quest’ultima al risarcimento di tutti i danni patiti, prospettando la ricorrenza di una responsabilità della società ai sensi degli artt. 1218 c.c. e 2087 c.c. nell’ambito di un rapporto di lavoro sportivo.
Ebbene, prima di poter affermare l’esistenza di un obbligo risarcitorio in capo alla società convenuta, occorre preliminarmente inquadrare quale tipo di rapporto o vincolo può dirsi intercorrente tra un
calciatore non professionista – quale è il sig.
Persona_1
- ed il club di appartenenza, nella
specie la
Controparte_7
, e se esso sia riconducibile o meno ad un rapporto di lavoro di natura
subordinata, derivandone, in un caso o nell’altro, conseguenze differenti in termini di tutela infortunistica e disciplina.
Dal momento che “determinati e specifici lavori comportano per loro natura dei rischi per la salute del lavoratore, e tra questi va annoverato lo svolgimento di un'attività sportiva agonistica, tenuto conto della pericolosità insita nel suo svolgimento e dei rischi ineliminabili, in tutto o in parte, da parte del
datore di lavoro rispetto alla possibilità dell'atleta di subire un infortunio nel corso della prestazione
lavorativa” (Cassazione civile sez. lav., 23/04/2015, n.8297), deve premettersi che "il trattamento infortunistico è differente a seconda che l'infortunato sia calciatore professionista o (come nel caso di specie) non professionista. Nella prima ipotesi i calciatori sono legati alle loro società da un contratto di lavoro subordinato, mentre nella seconda ipotesi essi non sono legati da alcun rapporto di lavoro, subordinato o autonomo che sia, e il trattamento, in caso di loro infortunio, è lasciato all'autonomia dei privati" (Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 2062/2022 del 12-05-2022). “Tuttavia, anche nell'ambito delle discipline sportive dilettantistiche è configurabile un rapporto di lavoro sportivo qualora l'attività dell'atleta sia remunerata e le somme allo stesso corrisposte non siano semplici rimborsi spese” (Tribunale, Teramo, sez. lav., 22/02/2022, n. 92).
Epperò, nella vicenda in esame, sebbene l'istante abbia invocato la responsabilità dell'associazione sportiva con riferimento all' obbligo su di essa gravante di tutelare la salute del giocatore ai sensi degli artt. 1218 e 2087 c.c. - che è affermato in giurisprudenza con riferimento all' attività sportiva professionistica – lo stesso non ha dedotto, né tantomeno dimostrato,
che, all’epoca dei fatti, tra il calciatore
Persona_1
e l’
Controparte_7
esistesse un rapporto
di lavoro subordinato e/o autonomo che non può, pertanto, a differenza di quanto sostenuto da parte attrice, considerarsi esistente tout court in ragione del mero tesseramento del giocatore dilettante al club.
Al più, è possibile affermare, con riguardo alla dedotta responsabilità contrattuale, che il vincolo sportivo posto in essere tra le parti sia riconducibile, nel caso de quo, nell’alveo del contratto associativo aperto, sostanziandosi nell'approvazione diretta del tesseramento con la società e indiretta delle clausole statutarie regolamentari della relativa federazione (Tribunale Massa, 15/04/2015, n. 396, che richiama Cass. Civ. 05.04.1993, n. 4063).
In ogni caso, anche rispetto a quei lavori importanti una necessaria accettazione del rischio alla salute del lavoratore, “non risulta, comunque, configurabile una automatica responsabilità ex art. 2087 c.c. del datore di lavoro, se non nel caso che detto imprenditore con comportamenti specifici, da provarsi di volta in volta da colui che assume di essere danneggiato, determini un aggravamento di quel tasso di rischio e di pericolosità ricollegato indefettibilmente alla natura dell'attività che il lavoratore è chiamato a svolgere” (Cassazione civile sez. lav., 23/04/2015, n.8297).
Non consente di giungere a conclusioni contrarie neppure tentare di sostenere l’esistenza di una
responsabilità contrattuale dell’
Organizzazione_7
derivante dal cd. “contatto
sociale”. Difatti, è vero che “nel caso in cui il danno sia stato arrecato dal minore a se stesso nel tempo in cui costui sia stato affidato ad un istituto, associazione o ente deputato all'educazione, all'attività sportiva e/o ludica -ricreativa in genere, la responsabilità in capo alla struttura affidataria è di tipo negoziale in virtù dell'iscrizione del minore all'ente, così come negoziale è quella del precettore/educatore/insegnante addetto alla sorveglianza ed al controllo del minore nel suddetto contesto in virtù del c.d. contatto sociale; [..]Conseguentemente, secondo il riparto dell'onere probatorio previsto dall'art. 1218 c.c., tipico della responsabilità contrattuale, spetta all'attore provare che il danno si sia verificato durante lo svolgimento del rapporto, facendo carico alla controparte di provare che l'evento dannoso sia frutto di una causa non imputabile, né alla struttura affidataria, né ai preposti al controllo (Corte appello Reggio Calabria sez. I, 25/01/2021, n.38).
Tuttavia la Corte di Cassazione, in tema di responsabilità contrattuale da contatto sociale, ha evidenziato che “laddove la condotta sportiva fallosa non venga qualificata, nella domanda proposta dal danneggiato, come del tutto avulsa dal contesto di gioco, oppure inserita in tale contesto, ma attuata con modalità spropositate rispetto al risultato, o con un intervento che risulti – con valutazione ex ante – oggettivamente pericoloso per la incolumità altrui, viene meno la stessa astratta configurabilità di una situazione antigiuridica che costituisce il necessario presupposto dell’accertamento del difetto di vigilanza ossia della responsabilità “ex contractu” dell’associazione sportiva cui è affidato il minore o l’allievo, nè può ritenersi che le obbligazioni derivanti dal “contatto sociale” – cui si applica la regola sulla responsabilità contrattuale di cui all’art. 1218 c.c. e dunque l’onere di dimostrare di avere posto in essere tutte le misure idonee ad evitare il fatto – possano finire per costituire ipotesi di responsabilità oggettiva” (Cassazione Civile, sez. VI-3, 31 marzo 2017 n. 8553).
E comunque il giuoco del calcio non si annovera fra le attività pericolose: “la responsabilità addebitata dall'attore all'associazione sportiva deve essere qualificata di natura extracontrattuale, ex art. 2043 c.c., stante l'esclusione del gioco del calcio dal novero delle attività pericolose, ex art. 2050 c.c. Né la qualità di tesserato [..]. di per sé sola, configura alcuna ipotesi di responsabilità dell'associazione, richiedendosi, ai sensi dell'art. 2043 c.c., la deduzione e la prova di condotte dolose o colpose produttive di danno” (Tribunale Bari, sez. III , 30/05/2016 , n. 2969).
Tanto evidenziato, resta a carico del giocatore, affidato alla vigilanza della associazione sportiva ed
infortunatosi nel corso della competizione sportiva, allegare la ricorrenza di un’azione di giuoco slegata
dal contesto della disputa o comunque posta in essere con modalità pericolose e non giustificate ed esorbitanti rispetto al risultato perseguito, tale da dedurne un difetto di controllo e di vigilanza ed una conseguente responsabilità di natura contrattuale dell’associazione sportiva con la quale sia tesserato. Occorre evidenziare a tal proposito tutta una serie di lacune assertive dell'atto di citazione.
Invero, parte attrice, al di là della mera indicazione del fatto che l’infortunio era avvenuto nel corso di un incontro di calcio al quale prendeva parte anche l’infortunato, non ha mai indicato nel corso del presente giudizio quale fosse la condotta inadempiente imputata alla convenuta.
E, poiché “tra i vari obblighi dell'organizzatore sportivo, quale promotore dell'incontro vi è essenzialmente quello di controllare l'idoneità dei luoghi e degli impianti dove si svolge la manifestazione. Lo stesso è tenuto a predisporre tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità degli atleti, rispettando, oltre che le prescrizioni specifiche, anche le norme generali di prudenza. L'attività agonistica, infatti, implica accettazione del rischio da parte di chi la pratica, ma l'accettazione deve intendersi circoscritta al cd. rischio consentito, vale a dire a quello che può ritenersi costituire la normale alea inerente la pratica di quel determinato sport e non anche ricomprendere un'alea eccezionale, o che comunque non tragga giustificazione diretta dalla stessa pratica sportiva, corretta e regolamentata” (Cassazione civile, sez. III, 13/02/2009, n. 3528), parte attrice mai ha dedotto se la società convenuta fosse o meno anche l’organizzatrice dell’evento sportivo in cui ebbe a verificarsi il sinistro occorso e se ad essa fosse imputabile la mancata adozione di opportune cautele.
Ed ancora, parte attrice non ha mai chiarito ove il predetto incontro agonistico ebbe ad essere disputato
e se detta struttura fosse o meno di proprietà - o quantomeno nella disponibilità - dell’
CP_7
[...]
e se detto impianto sportivo fosse o meno sprovvisto delle opportune cautele e strutturalmente
inadeguata al gioco.
Nel caso di specie nulla di tutto ciò è stato dedotto.
Inoltre, né il teste escusso, né tantomeno parte attrice hanno descritto la dinamica dell'infortunio, né
hanno precisato se, al momento della caduta,
Persona_1
stesse camminando o correndo, se
stesse calciando o procedesse semplicemente con la "palla al piede", se stesse marcando o inseguendo un avversario, se ricopriva il ruolo di portiere o di comune giocatore.
Per come dedotto dalla medesima parte attrice, piuttosto,
autonoma e del tutto accidentale.
Persona_1
si infortunava in maniera
A tal proposito, nella relazione tecnica redatta dal CTU dr
Persona_4
si legge testualmente: “Il
periziando riferisce che; in data 29.11.15, nel corso dello svolgimento di incontro di calcio, subiva infortunio: con piede fissato a terra, l’arto inferiore subiva brusca torsione con successiva caduta al
suolo” (ved. pag. 3 della relazione tecnica del CTU dr
Per_4 ).
Anche il teste
Testimone_1
, escusso all’udienza del 15 dicembre 2020, si è limitato a riferire quanto
segue: “Sono a conoscenza dei fatti in quanto ero presente all’incontro di calcio e svolgevo il ruolo di
guardalinee in quella occasione. L’ infortuno è avvenuto durante l’incontro di calcio, il sig.
Per_1
[...]
era in campo e stava giocando”.
Dunque, nel caso di specie, l'infortunio occorso ai danni di
Persona_1
è avvenuto in assenza di
contatto con altri giocatori, durante lo svolgimento di una normale partita di calcio, nel corso di una dinamica di giuoco connaturale alla competizione, ricadendo l’infortunio nell’ambito del rischio consentito nella normale alea connessa alla partecipazione all'attività sportiva, rispetto alle cui modalità di disputa non è stato e non può in qualche modo dedursi nella prospettazione dei fatti svolta da parte attrice un difetto di vigilanza da parte della società che lo ha tesserato.
Nè tantomeno la eventuale qualità di organizzatrice dell'incontro di calcio della convenuta peraltro rimasta indimostrata, è sufficiente, per quanto appena detto, a fondare una eventuale responsabilità extracontrattuale.
Per pacifica e risalente giurisprudenza, al giuoco del calcio –come detto- non può essere riconosciuto il carattere di particolare pericolosità, trattandosi di disciplina che privilegia l'aspetto ludico, pur consentendo, con la pratica, l'esercizio atletico, tanto che è normalmente praticata nelle scuole di tutti i livelli come attività di agonismo non programmatico finalizzata a dare esecuzione ad un determinato esercizio fisico, sicché la stessa non può configurarsi, come detto, quale attività pericolosa a norma dell'art. 2050 c.c. (ex multis, Cassazione Civile. Sez. III, sentenza 27/11/2012 n. 20982; si veda anche Cass. Civ. sez. III, 19/01/200, n. 1197).
“Inoltre, nello svolgimento dell'attività sportiva va poi considerato che la stessa è espressione dell’autonomia privata del soggetto che decide di praticare uno sport e soggiace alle sue regole, accettando il rischio di tale attività, derivante appunto dall' esercizio della stessa nel rispetto delle regole tecniche sportive.
L' accettazione del rischio consapevole comporta uno spostamento della soglia di responsabilità [..].
Nella presente fattispecie, come detto, non può legittimamente discorrersi che di un normale incidente
di gioco determinato da caso fortuito, per il quale - attesa l'assenza di qualsivoglia elemento idoneo a dimostrare la violazione di obblighi e cautele da parte della società sportiva, ovvero il verificarsi di una azione anomala e/o in contrasto con le regole del gioco - nessuna responsabilità può attribuirsi alla società sportiva” (Tribunale Bari, sez. III, 30/05/2016, n. 2969).
Ne consegue, pertanto, l'infondatezza della domanda risarcitoria proposta dall' attore nei confronti della convenuta, con il conseguente rigetto della stessa, che assorbe tra l’altro l'esame della domanda di
garanzia e manleva proposta dalla
Controparte_7
nei confronti della terza chiamata.
Quanto, ancora, alla posizione della terza chiamata,
Controparte_14
, parte convenuta ha dedotto
la ricorrenza di polizza assicurativa stipulata tra la
Organizzazione_3
e la
Controparte_8
, ha
chiesto di fornire la prova della esistenza di tale polizza a mezzo interrogatorio formale del legale rappresentante della detta compagnia assicuratrice ed ha chiesto ordinarsi l’esibizione ex art. 210 c.p.c. della detta polizza.
Invero, va ribadita la superfluità del chiesto interrogatorio formale, risultando documentata l’esistenza
della polizza 434896 stipulata dalla
Organizzazione_3
come da comunicazione della
[...]
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relativa all’istruttoria del sinistro del 21.12.2015; inoltre, pur dandosi atto della
mancata esibizione della detta polizza, la mancata allegazione agli atti della polizza medesima, che avrebbe dovuto essere allegata dalle parti interessate (le quali nulla hanno dedotto circa l’impossibilità di reperirne autonomamente una copia) non consente di verificarne il contenuto e l’oggetto.
In ogni caso, alcuna estensione della domanda attorea si è verificata nei confronti della terza chiamata, si ricorda infatti che “il principio dell'estensione automatica della domanda principale al terzo chiamato in causa dal convenuto trovi applicazione allorquando la chiamata del terzo sia effettuata al fine di ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa dell'attore, in ragione del fatto che il terzo venga individuato come unico obbligato nei confronti dell'attore ed in vece dello stesso convenuto, realizzandosi in tal caso un ampliamento della controversia in senso soggettivo (divenendo il chiamato parte del giudizio in posizione alternativa con il convenuto) ed oggettivo (inserendosi l'obbligazione del terzo dedotta dal convenuto verso l'attore in alternativa rispetto a quella individuata dall'attore), ferma restando, tuttavia, in ragione di detta duplice alternatività, l'unicità del complessivo rapporto controverso” (Cass. 31066/2019), laddove nel caso in esame la chiamata in causa della compagnia di assicurazione è stata formulata in forza di un rapporto sostanziale ovvero un titolo
differente sotto l’aspetto sia del petitum che della causa petendi, essendo pertanto necessaria, in tal caso, una apposita istanza espressa della parte attrice di estendere la domanda nei confronti del terzo.
Pare tuttavia opportuno precisare che il contratto di assicurazione stipulato tra la
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e la
[...]
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(contraente), a cui é affiliata l' associazione sportiva convenuta, avente ad oggetto gli
infortuni che colpiscono, tra gli altri, i tesserati del
Organizzazione_8
[...]
tra cui l'attore, “si atteggia come contratto di assicurazione per conto altrui, ex art. 1891 c.c.,
che è una vicenda negoziale sui generis di contratto a favore di terzo, ex art. 141 1 c.c., e l'art. 1891, comma 2, cc prevede che i diritti derivanti da tale contratto spettano all' assicurato ed il contraente non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo”(Tribunale Bari, sez. III,
30/05/2016, n. 2969 in ordine a contratto di assicurazione stipulato con la era affiliata l’associazione sportiva convenuta nella causa).
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cui
Pertanto, l’assicurato, ossia l’attore, e non la parte contraente, avrebbe dovuto far valere le proprie pretese di indennizzo - e non già di risarcimento danni - nei confronti della compagnia assicurativa, per l'infortunio dedotto in giudizio.
Tale domanda non è stata proposta nel caso di specie e, come detto, non è possibile neppure ipotizzare l’estensione automatica della domanda dell'attore nei confronti del terzo chiamato.
Quanto alla posizione della intervenuta
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-che ha dichiarato essere assicuratrice della
Controparte_13
e di aver stipulato con la detta FIGC la convenzione assicurativa
infortuni prodotta in atti n. 102938695- occorre precisare che la domanda attorea si estende automaticamente nei confronti della parte intervenuta nel giudizio ai sensi dell’art. 105 c.p.c., (cfr. Cass. 3669/2021; 8877/2023).
Tanto precisato, deve escludersi anzitutto la legittimazione passiva della
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rispetto alla
domanda di parte attrice di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale ex artt. 1218 c.c. e 2087 c.c. formulata con l’atto di citazione (di cui peraltro, per quanto supra considerato, è stata ritenuta l’infondatezza), potendo al più farsi valere nei confronti della Assicurazione un diritto all’indennizzo in forza di polizza assicurativa.
Ed a tale proposito, deve rilevarsi la tardività -e quindi ritenersi l’inammissibilità- della domanda di
indennizzo espressamente formulata da parte attrice nei confronti della
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in sede di
precisazione delle conclusioni, in ciò assorbita ogni altra questione, rendendosi superfluo l'esame di ogni ulteriore questione sollevata dalla compagnia assicurativa.
Attesa la natura delle questioni giuridiche esaminate si ritiene di dover compensare tra le parti le spese del giudizio.
Le spese di CTU, liquidate in corso di causa con provvedimento del 17.11.2021, vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione ed assorbita ogni altra questione, così provvede:
-Dichiara inammissibile, per come in motivazione, la domanda di indennizzo formulata da parte attrice
nei confronti di
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in sede di precisazione delle conclusioni con le note di
trattazione scritta depositate il 12.6.2022;
-rigetta nel resto, per come in parte motiva, le domande di parte attrice;
-compensa integralmente fra le parti le spese di lite;
-pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU, liquidate in corso di causa con provvedimento del 17.11.2021.
Cosenza, 8 Settembre 2023
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Angela Marletta