TRIBUNALE DI FIRENZE – SENTENZA N. 1061/2021 DEL 19/04/2021


 

Il Tribunale di Firenze III sezione civile in composizione monocratica, in persona del dott. Enrico DAlfonso ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nella causa civile iscritta al n. r.g. 3116/2020 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace di Firenze n. 308/2020, promossa

 

da


 

Parte_1


con il patrocinio dell’avv. Omissis , ed elettivamente domiciliato


presso il suo studio in Livorno;

 

APPELLANTE

 


 

 

 

CP_1


contro

  con il patrocinio dell’avv. Omissis , ed elettivamente


domiciliato presso il suo Studio sito in Firenze;

 

 

 

CONCLUSIONI


 

APPELLATO


 

Parte appellante: in via preliminare riformare l’impugnata sentenza, accertando e dichiarando l’incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Firenze all’emissione del decreto ingiuntivo opposto, risultando la competenza territoriale del Giudice di Pace di Livorno, organo a cui dovrà essere devoluta la pretesa azionata da parte ricorrente in via monitoria, per tutti i motivi esposti in narrativa e, conseguentemente, dichiarando la nullità del decreto ingiuntivo opposto; nel merito


riformare l’impugnata sentenza, respingere le domande tutte proposte da


CP_1


nel giudizio


di primo grado perché infondate in fatto ed in diritto e non provate e per leffetto revocare il decreto ingiuntivo n. 5126/2917.

 

Parte appellata: rigettare l’appello avversario in quanto infondato in fatto e in diritto, con ogni consequenziale provvedimento di legge.

 

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE


 

Con atto di citazione ritualmente notificato


Parte_1


ha proposto tempestivo appello avverso la


sentenza del giudice di pace di Firenze indicata in epigrafe,  che aveva respinto l’opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 5216/17 emesso dal medesimo g.d.p., con il quale lo stesso


era stato intimato di pagare a


CP_1


l’importo di € 1.769,00, oltre interessi e spese, quale


corrispettivo dovuto per l’attività svolta, in qualità di agente, in relazione al contratto stipulato dal


Pt_1


con il


Org_1


in data 23.7.2015.


 

Lamentava lerroneità della dichiarata infondatezza dell’eccezione di incompetenza per territorio


del giudice di pace di Firenze in favore del giudice di pace di Livorno, ove il


Pt_1


risiede, non


essendo applicabile l’art. 1182 c.c. ma il d.lgs. 206/2005 in quanto il


Pt_1


, lavoratore a busta


paga, sarebbe riconducibile alla figura del consumatore e ciò imporrebbe l’applicazione dell’art. 66 bis del codice del consumo, che prevede la competenza esclusiva e speciale del luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

 

Avrebbe  inoltre  errato  il  primo  giudice  nel  rigettare  leccezione  di  prescrizione  del  credito,


ritenendo applicabile il nuovo regolamento Org_


2015 relativo ai procuratori sportivi, invece che


quello vigente al momento della sottoscrizione del contratto di mandato sportivo: i contraenti, in data 31.12.2014, avevano sottoscritto un accordo nel quale espressamente prevedevano che, per quanto non previsto nel contratto stesso, avrebbero fatto riferimento alle norme del regolamento, volendo intendere quello vigente al momento della sottoscrizione del contratto.

 

Erroneo era da ritenere, inoltre, il riconoscimento da parte del primo giudice del diritto di credito in


capo al


CP_1


ulla scorta dell’affermazione per cui, seppure nel contratto stipulato dal


Pt_1


con


il      Org_1


fosse espressamente indicato che il giocatore non era assistito da alcun procuratore,


non si poteva escludere che lo stesso si fosse adoperato in sede di trattative per giungere alla conclusione del contratto stesso, avendo in tal modo il g.d.p. ribaltato le regole di allocazione della prova, e violato il principio di non contraddizione.


 

Il    CP_1


si è costituito in giudizio sostenendo, quanto all’eccezione di incompetenza per territorio,


che il


CP_1


in quanto procuratore sportivo, assumesse la figura di libero professionista che


svolge un’opera professionale intellettuale, ex art. 2229 c.c. che postula il conferimento di un mandato senza rappresentanza e ha ad oggetto unobbligazione di mezzi e non di risultato. Pertanto, la competenza territoriale, come indicato nella sentenza impugnata, non seguirebbe il foro del consumatore, ex art. 33 comma secondo lett. u) D.Lgs. 206/2005, bensì le regole ordinarie degli artt. 1182 c.c. e 20 c.c., e il luogo in cui è sorta l’obbligazione era Firenze.


 

In merito alla eccezione di prescrizione ed al regolamento


Org_2


applicabile al rapporto ha


sostenuto che il credito del


CP_1


fosse maturato in data 23.07.2015, data della sottoscrizione del


contratto con il


Org_1


, quindi in epoca successiva all’entrata in vigore del nuovo regolamento


Org_2


(10.04.2015). Pertanto, sarebbe applicabile il nuovo regolamento per procuratori sportivi,


che nulla prevede in ordine alla prescrizione dei crediti degli agenti, con conseguente applicazione delle regole civilistiche sulla prescrizione decennale ai sensi dell’art. 2946 c.c.


 

Ribadiva infine che il sig.


CP_1


avesse prestato l’attività utile e necessaria alla stipulazione del


contratto di prestazione sportiva tra il calciatore e


Org_1


nel luglio 2015. Giustamente la


sentenza di primo grado aveva dunque riconosciuto il diritto di credito, considerando che non si


potesse escludere che il sig.


CP_1


i fosse adoperato in sede di trattative.


All’udienza del 9.10.2020 le parti hanno precisato le conclusioni sopra richiamate e la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all’art. 190 cpc.

 

*** Tanto premesso l’appello è fondato e va dunque accolto.

Va innanzitutto premesso che in relazione alla questione della tempestività dell’opposizione proposta in primo grado, in quanto espressamente affrontata e risolta dal g.d.p. nel senso della tempestività e dunque ammissibilità dell’opposizione, deve ritenersi ormai formato giudicato interno, in mancanza di motivo di appello sul punto o, comunque, di riproposizione della questione ex art. 346 c.p.c..

 

Tanto premesso è infondata l’eccezione di incompetenza per territorio. Incomprensibile appare la motivazione fornita sul punto dal g.d.p., laddove afferma che l’attività del procuratore sportivo sarebbe qualificabile in termini di prestatore dopera intellettuale che agisce in base al conferimento di un mandato senza rappresentanza, trattandosi di un profilo che non assume rilievo in merito


all’eccezione come formulata, dovendosi piuttosto verificare se il la qualifica di consumatore.


Pt_1


potesse assumere o meno


 

A prescindere, tuttavia, da tale motivazione, il calciatore comunque non assume la qualità di consumatore nellaccezione prevista dal Codice del consumo, per il quale è consumatore colui che agisce per scopi estranei all’attività professionale svolta. Dato che il procuratore assiste lo sportivo ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di prestazione sportiva professionistica, e poiché al mandatario viene sostanzialmente richiesto di favorire e curare la carriera sportiva professionale del mandante, procacciandogli le migliori opportunità lavorative e ingaggi commisurati al suo valore di mercato, è fuori di dubbio che lo sportivo stipula il contratto con l’agente in ragione della propria attività professionale (lo stesso contratto di mandato definisce del resto il calciatore come professionista”). Pertanto, il calciatore non pessere annoverato nella categoria del consumatore descritta dallart. 3 comma 1 lett. a) d.lgs 206/2005, mentre lappellante non risulta aver sollevato eccezione di incompetenza territoriale con riferimento a diversi profili.

 

Nel merito è fondato, sulla scorta del criterio della ragione più liquida (il quale consente, per ragioni di economia processuale, la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c.: così, da ultimo, Cass. ord. 9 gennaio 2019 n. 363), il motivo di appello con il quale si lamenta la mancanza di prova della sussistenza del credito azionato in sede monitoria.

 


Il giudice di primo grado ha riconosciuto il diritto di credito del


CP_1


sul presupposto che, anche


se nel contratto sottoscritto dal


Pt_1


con il


Org_1


espressamente veniva indicato che esso era


stato concluso senza l’assistenza di un agente sportivo, non si poteva peescludere che il


CP_1


si fosse comunque adoperato nella fase delle trattative. La sentenza sul punto va riformata in quanto


il    CP_1


su precisa contestazione del


Pt_1


nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo in


merito alla mancanza di  prova di  una attività effettivamente  svolta dallo stesso  ai  fini  della

conclusione del contratto di prestazione sportiva, non ha adempiuto all’onere della prova su di lui


incombente ai sensi dellart. 2697 c.c.. Nulla è stato provato dal


CP_1


in merito all’effettivo


svolgimento dell’attività di intermediazione e/o assistenza alla stipulazione, in relazione alla quale


pretende il pagamento della provvigione, e tale prova sarebbe stata tanto più necessaria proprio a


fronte dell’espressa indicazione invece, nel contratto sottoscritto con il conclusione del contratto senza assistenza di un agente sportivo.


Org_1


, dell’avvenuta


 

Appare opportuno sottolineare a questo riguardo - pur se la parte appellata nulla ha accennato sul punto - che né il contratto di mandato stipulato tra le parti (doc. 1 fascicolo appellato), né il


regolamento Org_


del 2015 vigente all’epoca della stipulazione de contratto di prestazione sportiva


oggetto di causa, che integra il contenuto contrattuale (Cass. n. 15934 del 2012), prevedono, a differenza del previgente regolamento del 2010 (art. 21 c. 6), che all’agente del calciatore spetti un compenso anche per i contratti conclusi senza la sua assistenza.

 

Del resto qualora volesse all’opposto affermarsi in via di mera ipotesi – come propugnato dalla parte appellante – la prosecuzione dell’applicabilità al rapporto del previgente regolamento del 2010, pur se ormai la sua efficacia era cessata, sarebbe invece fondato il motivo di appello con il quale si è lamentata lerroneità della sentenza impugnata in punto di mancato accoglimento della sollevata eccezione di prescrizione del credito: sulla scorta dell’art. 17 c. 2 del predetto regolamento, infatti, il diritto al compenso e le relative azioni si prescrivono al termine della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui matura il compenso, termine pacificamente ormai trascorso al momento della proposizione della domanda monitoria.

 

Lappello va, dunque, in ogni caso accolto, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo emesso dal g.d.p. di Firenze ed oggetto di opposizione in primo grado.

 

Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto dell’assenza, in entrambi i casi, di una fase istruttoria, e nel presente grado di giudizio anche della fase di trattazione.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:

  1. Accoglie l’appello e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 5216/2017 emesso dal

g.d.p. di Firenze, e rigetta la domanda proposta da


CP_1          ;


  1. Condanna

CP_1


al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida


in € 2.800,00 (di cui € 196,00 per esborsi), oltre RSG, IVA e CPA come per legge.

 

 


Firenze, 19 aprile 2021


 

 

Il Giudice

dott. Enrico DAlfonso

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