TRIBUNALE DI FIRENZE – SENTENZA N. 1061/2021 DEL 19/04/2021
Il Tribunale di Firenze III sezione civile in composizione monocratica, in persona del dott. Enrico D’Alfonso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3116/2020 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace di Firenze n. 308/2020, promossa
da
Parte_1
con il patrocinio dell’avv. Omissis , ed elettivamente domiciliato
presso il suo studio in Livorno;
APPELLANTE
CP_1
contro
con il patrocinio dell’avv. Omissis , ed elettivamente
domiciliato presso il suo Studio sito in Firenze;
CONCLUSIONI
APPELLATO
Parte appellante: “in via preliminare riformare l’impugnata sentenza, accertando e dichiarando l’incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Firenze all’emissione del decreto ingiuntivo opposto, risultando la competenza territoriale del Giudice di Pace di Livorno, organo a cui dovrà essere devoluta la pretesa azionata da parte ricorrente in via monitoria, per tutti i motivi esposti in narrativa e, conseguentemente, dichiarando la nullità del decreto ingiuntivo opposto; nel merito
riformare l’impugnata sentenza, respingere le domande tutte proposte da
CP_1
nel giudizio
di primo grado perché infondate in fatto ed in diritto e non provate e per l’effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 5126/2917.
Parte appellata: rigettare l’appello avversario in quanto infondato in fatto e in diritto, con ogni consequenziale provvedimento di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato
Parte_1
ha proposto tempestivo appello avverso la
sentenza del giudice di pace di Firenze indicata in epigrafe, che aveva respinto l’opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 5216/17 emesso dal medesimo g.d.p., con il quale lo stesso
era stato intimato di pagare a
CP_1
l’importo di € 1.769,00, oltre interessi e spese, quale
corrispettivo dovuto per l’attività svolta, in qualità di agente, in relazione al contratto stipulato dal
Pt_1
con il
Org_1
in data 23.7.2015.
Lamentava l’erroneità della dichiarata infondatezza dell’eccezione di incompetenza per territorio
del giudice di pace di Firenze in favore del giudice di pace di Livorno, ove il
Pt_1
risiede, non
essendo applicabile l’art. 1182 c.c. ma il d.lgs. 206/2005 in quanto il
Pt_1
, lavoratore a busta
paga, sarebbe riconducibile alla figura del consumatore e ciò imporrebbe l’applicazione dell’art. 66 bis del codice del consumo, che prevede la competenza esclusiva e speciale del luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore.
Avrebbe inoltre errato il primo giudice nel rigettare l’eccezione di prescrizione del credito,
ritenendo applicabile il nuovo regolamento Org_
2015 relativo ai procuratori sportivi, invece che
quello vigente al momento della sottoscrizione del contratto di mandato sportivo: i contraenti, in data 31.12.2014, avevano sottoscritto un accordo nel quale espressamente prevedevano che, per quanto non previsto nel contratto stesso, avrebbero fatto riferimento alle norme del regolamento, volendo intendere quello vigente al momento della sottoscrizione del contratto.
Erroneo era da ritenere, inoltre, il riconoscimento da parte del primo giudice del diritto di credito in
capo al
CP_1
ulla scorta dell’affermazione per cui, seppure nel contratto stipulato dal
Pt_1
con
il Org_1
fosse espressamente indicato che il giocatore non era assistito da alcun procuratore,
non si poteva escludere che lo stesso si fosse adoperato in sede di trattative per giungere alla conclusione del contratto stesso, avendo in tal modo il g.d.p. ribaltato le regole di allocazione della prova, e violato il principio di non contraddizione.
Il CP_1
si è costituito in giudizio sostenendo, quanto all’eccezione di incompetenza per territorio,
che il
CP_1
in quanto procuratore sportivo, assumesse la figura di libero professionista che
svolge un’opera professionale intellettuale, ex art. 2229 c.c. che postula il conferimento di un mandato senza rappresentanza e ha ad oggetto un’obbligazione di mezzi e non di risultato. Pertanto, la competenza territoriale, come indicato nella sentenza impugnata, non seguirebbe il foro del consumatore, ex art. 33 comma secondo lett. u) D.Lgs. 206/2005, bensì le regole ordinarie degli artt. 1182 c.c. e 20 c.c., e il luogo in cui è sorta l’obbligazione era Firenze.
In merito alla eccezione di prescrizione ed al regolamento
Org_2
applicabile al rapporto ha
sostenuto che il credito del
CP_1
fosse maturato in data 23.07.2015, data della sottoscrizione del
contratto con il
Org_1
, quindi in epoca successiva all’entrata in vigore del nuovo regolamento
Org_2
(10.04.2015). Pertanto, sarebbe applicabile il nuovo regolamento per procuratori sportivi,
che nulla prevede in ordine alla prescrizione dei crediti degli agenti, con conseguente applicazione delle regole civilistiche sulla prescrizione decennale ai sensi dell’art. 2946 c.c.
Ribadiva infine che il sig.
CP_1
avesse prestato l’attività utile e necessaria alla stipulazione del
contratto di prestazione sportiva tra il calciatore e
Org_1
nel luglio 2015. Giustamente la
sentenza di primo grado aveva dunque riconosciuto il diritto di credito, considerando che non si
potesse escludere che il sig.
CP_1
i fosse adoperato in sede di trattative.
All’udienza del 9.10.2020 le parti hanno precisato le conclusioni sopra richiamate e la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all’art. 190 cpc.
*** Tanto premesso l’appello è fondato e va dunque accolto.
Va innanzitutto premesso che in relazione alla questione della tempestività dell’opposizione proposta in primo grado, in quanto espressamente affrontata e risolta dal g.d.p. nel senso della tempestività e dunque ammissibilità dell’opposizione, deve ritenersi ormai formato giudicato interno, in mancanza di motivo di appello sul punto o, comunque, di riproposizione della questione ex art. 346 c.p.c..
Tanto premesso è infondata l’eccezione di incompetenza per territorio. Incomprensibile appare la motivazione fornita sul punto dal g.d.p., laddove afferma che l’attività del procuratore sportivo sarebbe qualificabile in termini di prestatore d’opera intellettuale che agisce in base al conferimento di un mandato senza rappresentanza, trattandosi di un profilo che non assume rilievo in merito
all’eccezione come formulata, dovendosi piuttosto verificare se il la qualifica di consumatore.
Pt_1
potesse assumere o meno
A prescindere, tuttavia, da tale motivazione, il calciatore comunque non assume la qualità di consumatore nell’accezione prevista dal Codice del consumo, per il quale è consumatore colui che agisce per scopi estranei all’attività professionale svolta. Dato che il procuratore assiste lo sportivo ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di prestazione sportiva professionistica, e poiché al mandatario viene sostanzialmente richiesto di favorire e curare la carriera sportiva professionale del mandante, procacciandogli le migliori opportunità lavorative e ingaggi commisurati al suo valore di mercato, è fuori di dubbio che lo sportivo stipula il contratto con l’agente in ragione della propria attività professionale (lo stesso contratto di mandato definisce del resto il calciatore come “professionista”). Pertanto, il calciatore non può essere annoverato nella categoria del consumatore descritta dall’art. 3 comma 1 lett. a) d.lgs 206/2005, mentre l’appellante non risulta aver sollevato eccezione di incompetenza territoriale con riferimento a diversi profili.
Nel merito è fondato, sulla scorta del criterio della ragione più liquida (il quale consente, per ragioni di economia processuale, la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c.: così, da ultimo, Cass. ord. 9 gennaio 2019 n. 363), il motivo di appello con il quale si lamenta la mancanza di prova della sussistenza del credito azionato in sede monitoria.
Il giudice di primo grado ha riconosciuto il diritto di credito del
CP_1
sul presupposto che, anche
se nel contratto sottoscritto dal
Pt_1
con il
Org_1
espressamente veniva indicato che esso era
stato concluso senza l’assistenza di un agente sportivo, non si poteva però escludere che il
CP_1
si fosse comunque adoperato nella fase delle trattative. La sentenza sul punto va riformata in quanto
il CP_1
su precisa contestazione del
Pt_1
nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo in
merito alla mancanza di prova di una attività effettivamente svolta dallo stesso ai fini della
conclusione del contratto di prestazione sportiva, non ha adempiuto all’onere della prova su di lui
incombente ai sensi dell’art. 2697 c.c.. Nulla è stato provato dal
CP_1
in merito all’effettivo
svolgimento dell’attività di intermediazione e/o assistenza alla stipulazione, in relazione alla quale
pretende il pagamento della provvigione, e tale prova sarebbe stata tanto più necessaria proprio a
fronte dell’espressa indicazione invece, nel contratto sottoscritto con il conclusione del contratto senza assistenza di un agente sportivo.
Org_1
, dell’avvenuta
Appare opportuno sottolineare a questo riguardo - pur se la parte appellata nulla ha accennato sul punto - che né il contratto di mandato stipulato tra le parti (doc. 1 fascicolo appellato), né il
regolamento Org_
del 2015 vigente all’epoca della stipulazione de contratto di prestazione sportiva
oggetto di causa, che integra il contenuto contrattuale (Cass. n. 15934 del 2012), prevedono, a differenza del previgente regolamento del 2010 (art. 21 c. 6), che all’agente del calciatore spetti un compenso anche per i contratti conclusi senza la sua assistenza.
Del resto qualora volesse all’opposto affermarsi in via di mera ipotesi – come propugnato dalla parte appellante – la prosecuzione dell’applicabilità al rapporto del previgente regolamento del 2010, pur se ormai la sua efficacia era cessata, sarebbe invece fondato il motivo di appello con il quale si è lamentata l’erroneità della sentenza impugnata in punto di mancato accoglimento della sollevata eccezione di prescrizione del credito: sulla scorta dell’art. 17 c. 2 del predetto regolamento, infatti, il diritto al compenso e le relative azioni si prescrivono al termine della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui matura il compenso, termine pacificamente ormai trascorso al momento della proposizione della domanda monitoria.
L’appello va, dunque, in ogni caso accolto, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo emesso dal g.d.p. di Firenze ed oggetto di opposizione in primo grado.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto dell’assenza, in entrambi i casi, di una fase istruttoria, e nel presente grado di giudizio anche della fase di trattazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Accoglie l’appello e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 5216/2017 emesso dal
g.d.p. di Firenze, e rigetta la domanda proposta da
CP_1 ;
- Condanna
CP_1
al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida
in € 2.800,00 (di cui € 196,00 per esborsi), oltre RSG, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 19 aprile 2021
Il Giudice
dott. Enrico D’Alfonso