TRIBUNALE DI FIRENZE – SENTENZA N. 27/2023 DEL 06/01/2023

 

 

TRIBUNALE DI FIRENZE

Sezione Terza Civile

 

 

Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente

 

 

 

 

SENTENZA

 

 

 

nel procedimento civile n. 14938/2019 R. G. Affari Contenziosi, avente ad

 

oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo-mediazione”

 

 

 

 

 

 

VERTENTE TRA


Parte_1


rappresentato e difeso dallavvOmissis 


 

 

-Attore/opponente- E

 

 


 

CP_1


rappresentato e difeso dallavv. Omissis 

 

-Convenuto/opposto-


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

 

 

In data 10.6.2019 il Tribunale di Firenze emise decreto ingiuntivo in forza del


 

quale  intimò  ad


Parte_1


di  pagare  a


CP_1


la  somma  di  


 

61.016,40, oltre interessi e spese.

 

Dedusse parte ricorrente, a fondamento della propria pretesa, che in qualità di agente sportivo di calciatori e società in data 20 Giugno 2012 aveva sottoscritto


con  il  calciatore  professionista


Persona_1


un  contratto   di   mandato


 

professionale, su apposito modulo tipo predisposto dalla


Org_1 , con il quale era


 

stato previsto, a fronte dellattività professionale prestata dall’agente, lobbligo


 

per il calciatore di corrispondere al


CP_1


a titolo di compenso, la somma pari


 

al  5% della  retribuzione contrattuale  lorda  annuale  pattuita  nei  contratti di prestazione sportiva conclusi con società di calcio professionistiche.

Aggiunse che lincarico conferitogli si era concretizzato, tra l’altro, nella stipula


 

di un contratto di prestazione professionistica tra il


Pt_1


e la società francese


 

Org_2


maturando così il diritto al pagamento da parte del


Pt_1


per la


 

stagione sportiva 2015/2016, della somma oggetto di ingiunzione, pari appunto al 5% di € 1.220.320 percepita dal calciatore a titolo di retribuzione lorda annuale.


Avverso il predetto decreto ingiuntivo proponeva opposizione affidando le proprie doglianze ai seguenti motivi di censura:

  1. Nullità del decreto ingiuntivo.

Persona_1


 

Parte ricorrente aveva erroneamente rappresentato nella redazione del ricorso,


 

quale residenza dellingiunto, una località italiana, mentre il


Pt_1


era residente


 

nel Principato di Monaco ove, difatti, il decreto ingiuntivo era stato notificato. In  tal  modo  il  ricorrente  aveva  indotto  in  errore  il  giudice  poic nel provvedimento  monitorio  era  stato  indicato,  quale  termine  per  proporre


opposizione, quello di 40 giorni quando, invece, essendo il


Pt_1


residente in


 

uno  stato  non  appartenente  all


Org_3


il  termine  per  proporre


opposizione  avrebbe  dovuto  essere  indicato  in  60  gironi  a  decorrere  dalla notifica, così violandosi il disposto di cui all’articolo 641 co II cc.

  1. Sussistenza di un conflitto di interessi.

 

Il    CP_1


quale Agente, aveva agito in palese conflitto di interessi poiché, nella


 

stipula del contratto tra il


Pt_1


e la società di calcio, non aveva curato gli


 

interessi del calciatore bensì di quelli dell


Organizzazione_4


con la


 

quale aveva un rapporto contrattuale, e tanto in violazione dellarticolo 16 co 8 del Regolamento Agenti che prevede lobbligo per un Agente di evitare qualsiasi tipo di conflitto di interessi, di rappresentare in ogni trattativa solo linteressi di una parte, vietandogli inoltre di avere un mandato, un accordo di cooperazione o comunque interessi condivisi con una delle parti o con uno degli agenti delle altre parti coinvolti nel trasferimento di un calciatore o nella stipula di un contratto di lavoro.

Nel caso in questione, come emergeva dal contratto stipulato in data 25 Giugno


 

2012 tra il calciatore e l’


Organizzazione_4


, era stato dato atto che la


 

il club si era avvalso dei servizi del


CP_1


 

In tal modo il ricorrente, al fine di percepire il «lauto compenso» dalla


Org_2


 

aveva posto in essere un’attività dolosa facendo stipulare al


Pt_1


a fronte di


 

altre proposte contrattuali, un contratto con la società monegasca senza averlo avvisato, come era suo dovere ai sensi del citato Regolamento Agenti, della situazione di potenziale conflitto di interesse.

  1. Infondatezza della pretesa per insussistenza del credito.

 

Il    Pt_1


aveva già corrisposto al


CP_1


il complessivo importo di € 299,998,


 

così che nessun residuo credito poteva essere vantato dal ricorrente. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo.


Si costituiva


CP_1


l quale, contestando quanto ex adverso dedotto, chiedeva


 

il rigetto dellopposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto.

 

Osservava, quanto alla dedotta nullità del decreto ingiuntivo, che la rituale


 

opposizione proposta dal


Pt_1


veva sanato qualsiasi vizio del provvedimento.


Sosteneva di non aver agito in una situazione di conflitto di interessi in quanto


 

da una parte il rapporto con la


Organizzazione_5


aveva ad oggetto lo


 

scouting, quindi non il trasferimento del calciatore


Pt_1


ma il reperimento, nel


 

c.d. mercato calcistico, di un difensore con determinate caratteristiche, dallaltra


 

che nessun pregiudizio aveva subìto il


Pt_1


che, in forza del contratto stipulato


 

con il


Org_2


si era visto quintuplicare lo stipendio che aveva ricevuto la


 

stagione precedente dalla società calcistica del Bologna.

 

Osservava infine, quanto al pagamento secondo lopponente satisfattorio delle


 

pretese del


CP_1


che la corresponsione della somma di € 299.998 si riferiva a


 

prestazioni diverse da quelle di cui al decreto ingiuntivo opposto.

 

La causa, documentalmente istruita, sulle conclusioni delle parti cocome rassegnate a verbale, veniva trattenuta in decisione all’udienza del 13.9.2022, assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

 

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

 

 

L’opposizione proposta, per i motivi che saranno di seguito illustrati,  non merita accoglimento.

Quanto al primo motivo di censura relativo alla asserita nullità del decreto ingiuntivo per essere stato indicato il termine di 40 giorni per proporre opposizione-piuttosto che quello di 60, visto che lingiunto era residente in uno


Stato non appartenete all


Org_3


-si deve rilevare che latto impugnato


 

risulta esclusivamente inficiato da un vizio e, in quanto tale, sanato, ai sensi


 

dellart.  156  cpc,  dalla  rituale  opposizione  da  parte  del


Pt_1


il  quale  ha


 

compiutamente svolto le proprie difese argomentando analiticamente le proprie doglianze.

Per quanto concerne il merito della vicenda, il dedotto conflitto di interessi nel quale si sostanzia il secondo motivo di opposizione è insussistente.


La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che la situazione di conflitto tra gli interessi del rappresentante e quelli del rappresentato deve essere valutata

«con riferimento al singolo atto» e ricorre quando dal contratto derivino «lutile

 

di un soggetto mediante il sacrificio dellaltro»(per tali principi, ex pluribus, Cass. n. 38537/2021; Cass. n. 2529/2017; Cass. n. 23300/2007).

Ora, nel caso in questione la situazione di conflitto poteva astrattamente essere ipotizzata in quanto il Regolamento  Agenti  della  FIGC,  allart.  16  co  8, prevedeva: «gli Agenti di calciatori hanno l’obbligo di evitare qualsiasi conflitto di interessi nel corso  della  loro  attivit.  Un  Agente  di  calciatori  in  ogni  trattativa  purappresentare  solo gli interessi di una parte. In particolare, ad un  Agente   vietato  avere  un  mandato,  un accordo di cooperazione o comunque interessi condivisi con una delle parti o con uno degli Agenti delle altre parti coinvolti nel trasferimento di un calciatore o  nella  stipula  di  un contratto  di  lavoro».


Ebbene,   dal   contratto   stipulato   tra   il


Pt_1


e   la


Org_2


risulta,


 

effettivamente,  che il


CP_1


era legato alla società calcistica: si legge, invero,


 

nel testo contrattuale che Il Club si è avvalso dei servizi di Agenti Sportivi, sig.


CP_1


 

[...]


doc. 5 fasc. parte opponente).


 

Tuttavia, ciò che difetta nel caso concreto è il sacrificio del

 

allutile dellagente.


Pt_1


contrapposto


 

Per come emerge dalla documentazione prodotta da parte convenuta, fu lo


 

stesso


Pt_1


a dichiarare alla stampa di aver ricevuto dal


Org_2


un’offerta


 

irrinunciabile, ritendo la società sportiva una grande piazza(docc. 2 e 3 fasc. parte convenuta).


Si badi che l’anno calcistico precedente alla firma con il


Org_2


il   Pt_1


giocava


 

con la squadra del Bologna, percependo uno stipendio di € 200.000; con la


 

sottoscrizione  del  contratto  con  il


Org_2


il      Parte_2


la  mediazione


 

dellagente


CP_1


ha  ottenuto  un  compenso  lordo  annuo  per  le  sue


 

prestazioni sportive di € 1.220.320(oltre premi).


Quindi,  se  è pur  vero  che  il


CP_1


ha  percepito  un  lauto compenso  dal


 

Org_2


è    altresì    innegabile    che    nessun    sacrificio    ha    subìto    parte


 

attrice/opponente dal potenziale conflitto di interessi in cui versava.

 

Pertanto non è ipotizzabile l’annullabilità del negozio intercorso tra il


 

 

Pt_1


 

 

ed il


 

CP_1


coche non può essere accolta la relativa eccezione di annullamento


 

sollevata al fine di paralizzare la pretesa creditoria del ricorrente.


 

Relativamente, infine, al pagamento eseguito dal


Pt_1


in favore del


CP_1


 

con effetto estintivo del credito dedotto in giudizio dal ricorrente, si deve osservare che la somma di € 299.998 effettivamente corrisposta dallopponente in data 13 Dicembre 2013 rinviene la sua causa petendi in altro rapporto contrattuale, e cioè in un asserito ulteriore bonus economico concordato in


favore dell’Agente a seguito del quale il


Pt_1


con dichiarazione scritta dell8


 

Ottobre 2012, si era riconosciuto debitore del

 

da corrispondersi entro il mese di Agosto 2013.


CP_1


ella somma di € 620.000


 

Il pagamento del Dicembre 2013, quindi, è da imputarsi a tale patto accessorio. In ogni caso, pende altro giudizio tra le parti in ordine a quanto richiesto dal


CP_1


in forza della predetta dichiarazione ricognitiva di debito, sì che sarà


 

stabilito da altro giudice se spetti o meno al


CP_1


’ulteriore bonus economico.


 

In tale giudizio, ove è stato dedotto da parte del ricorrente il proprio diritto al compenso dovuto per lattività di mediazione svolta e da computarsi su quanto percepito dal calciatore per la stagione 2015/2016, la pretesa creditoria risulta fondata.

Tanto comporta il rigetto dellopposizione e la conferma del decreto ingiuntivo

 

opposto.

 

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, a sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000 (importo ingiunto pari ad € € 61.016,40,  oltre  interessi)  ed  operata  una  decurtazione  del  40%  sulla  fase


istruttoria posto che sono state depositate le memorie ex art. 183 co VI cpc ma

 

non si è proceduto allespletamento di alcuna attività probatoria.

 

 

 

P.Q.M.

 

 

 

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e


 

difesa disattese, rigetta lopposizione proposta da


Persona_1


nei confronti


 

di           CP_1


avverso il decreto ingiuntivo n. 2709  emesso dal Tribunale


 

di  Firenze  in  data  10.6.2019,  che  integralmente  conferma,  dichiarandolo esecutivo;


condanna parte attrice alla rifusione, in favore di


CP_1


delle spese


 

processuali del presente giudizio di opposizione che si liquidano, complessivamente, in € 11.835 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.

Firenze, 6.I.2023

 

Il Giudice

-dott. Massimo Maione Mannamo-

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