TRIBUNALE DI FIRENZE – SENTENZA N. 27/2023 DEL 06/01/2023
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Terza Civile
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 14938/2019 R. G. Affari Contenziosi, avente ad
oggetto: “Opposizione a decreto ingiuntivo-mediazione”
VERTENTE TRA
Parte_1
rappresentato e difeso dall’avv. Omissis
-Attore/opponente- E
CP_1
rappresentato e difeso dall’avv. Omissis
-Convenuto/opposto-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 10.6.2019 il Tribunale di Firenze emise decreto ingiuntivo in forza del
quale intimò ad
Parte_1
di pagare a
CP_1
la somma di €
61.016,40, oltre interessi e spese.
Dedusse parte ricorrente, a fondamento della propria pretesa, che in qualità di agente sportivo di calciatori e società in data 20 Giugno 2012 aveva sottoscritto
con il calciatore professionista
Persona_1
un contratto di mandato
professionale, su apposito modulo tipo predisposto dalla
Org_1 , con il quale era
stato previsto, a fronte dell’attività professionale prestata dall’agente, l’obbligo
per il calciatore di corrispondere al
CP_1
a titolo di compenso, la somma pari
al 5% della retribuzione contrattuale lorda annuale pattuita nei contratti di prestazione sportiva conclusi con società di calcio professionistiche.
Aggiunse che l’incarico conferitogli si era concretizzato, tra l’altro, nella stipula
di un contratto di prestazione professionistica tra il
Pt_1
e la società francese
Org_2
maturando così il diritto al pagamento da parte del
Pt_1
per la
stagione sportiva 2015/2016, della somma oggetto di ingiunzione, pari appunto al 5% di € 1.220.320 percepita dal calciatore a titolo di retribuzione lorda annuale.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo proponeva opposizione affidando le proprie doglianze ai seguenti motivi di censura:
- Nullità del decreto ingiuntivo.
Persona_1
Parte ricorrente aveva erroneamente rappresentato nella redazione del ricorso,
quale residenza dell’ingiunto, una località italiana, mentre il
Pt_1
era residente
nel Principato di Monaco ove, difatti, il decreto ingiuntivo era stato notificato. In tal modo il ricorrente aveva indotto in errore il giudice poiché nel provvedimento monitorio era stato indicato, quale termine per proporre
opposizione, quello di 40 giorni quando, invece, essendo il
Pt_1
residente in
uno stato non appartenente all’
Org_3
il termine per proporre
opposizione avrebbe dovuto essere indicato in 60 gironi a decorrere dalla notifica, così violandosi il disposto di cui all’articolo 641 co II cc.
- Sussistenza di un conflitto di interessi.
Il CP_1
quale Agente, aveva agito in palese conflitto di interessi poiché, nella
stipula del contratto tra il
Pt_1
e la società di calcio, non aveva curato gli
interessi del calciatore bensì di quelli dell’
Organizzazione_4
con la
quale aveva un rapporto contrattuale, e tanto in violazione dell’articolo 16 co 8 del Regolamento Agenti che prevede l’obbligo per un Agente di evitare qualsiasi tipo di conflitto di interessi, di rappresentare in ogni trattativa solo l’interessi di una parte, vietandogli inoltre di avere un mandato, un accordo di cooperazione o comunque interessi condivisi con una delle parti o con uno degli agenti delle altre parti coinvolti nel trasferimento di un calciatore o nella stipula di un contratto di lavoro.
Nel caso in questione, come emergeva dal contratto stipulato in data 25 Giugno
2012 tra il calciatore e l’
Organizzazione_4
, era stato dato atto che la
il club si era avvalso dei servizi del
CP_1
In tal modo il ricorrente, al fine di percepire il «lauto compenso» dalla
Org_2
aveva posto in essere un’attività dolosa facendo stipulare al
Pt_1
a fronte di
altre proposte contrattuali, un contratto con la società monegasca senza averlo avvisato, come era suo dovere ai sensi del citato Regolamento Agenti, della situazione di potenziale conflitto di interesse.
- Infondatezza della pretesa per insussistenza del credito.
Il Pt_1
aveva già corrisposto al
CP_1
il complessivo importo di € 299,998,
così che nessun residuo credito poteva essere vantato dal ricorrente. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva
CP_1
l quale, contestando quanto ex adverso dedotto, chiedeva
il rigetto dell’opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Osservava, quanto alla dedotta nullità del decreto ingiuntivo, che la rituale
opposizione proposta dal
Pt_1
veva sanato qualsiasi vizio del provvedimento.
Sosteneva di non aver agito in una situazione di conflitto di interessi in quanto
da una parte il rapporto con la
Organizzazione_5
aveva ad oggetto lo
scouting, quindi non il trasferimento del calciatore
Pt_1
ma il reperimento, nel
c.d. mercato calcistico, di un difensore con determinate caratteristiche, dall’altra
che nessun pregiudizio aveva subìto il
Pt_1
che, in forza del contratto stipulato
con il
Org_2
si era visto quintuplicare lo stipendio che aveva ricevuto la
stagione precedente dalla società calcistica del Bologna.
Osservava infine, quanto al pagamento secondo l’opponente satisfattorio delle
pretese del
CP_1
che la corresponsione della somma di € 299.998 si riferiva a
prestazioni diverse da quelle di cui al decreto ingiuntivo opposto.
La causa, documentalmente istruita, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, veniva trattenuta in decisione all’udienza del 13.9.2022, assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’opposizione proposta, per i motivi che saranno di seguito illustrati, non merita accoglimento.
Quanto al primo motivo di censura relativo alla asserita nullità del decreto ingiuntivo per essere stato indicato il termine di 40 giorni per proporre opposizione-piuttosto che quello di 60, visto che l’ingiunto era residente in uno
Stato non appartenete all’
Org_3
-si deve rilevare che l’atto impugnato
risulta esclusivamente inficiato da un vizio e, in quanto tale, sanato, ai sensi
dell’art. 156 cpc, dalla rituale opposizione da parte del
Pt_1
il quale ha
compiutamente svolto le proprie difese argomentando analiticamente le proprie doglianze.
Per quanto concerne il merito della vicenda, il dedotto conflitto di interessi nel quale si sostanzia il secondo motivo di opposizione è insussistente.
La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che la situazione di conflitto tra gli interessi del rappresentante e quelli del rappresentato deve essere valutata
«con riferimento al singolo atto» e ricorre quando dal contratto derivino «l’utile
di un soggetto mediante il sacrificio dell’altro»(per tali principi, ex pluribus, Cass. n. 38537/2021; Cass. n. 2529/2017; Cass. n. 23300/2007).
Ora, nel caso in questione la situazione di conflitto poteva astrattamente essere ipotizzata in quanto il Regolamento Agenti della FIGC, all’art. 16 co 8, prevedeva: «gli Agenti di calciatori hanno l’obbligo di evitare qualsiasi conflitto di interessi nel corso della loro attività. Un Agente di calciatori in ogni trattativa può rappresentare solo gli interessi di una parte. In particolare, ad un Agente è vietato avere un mandato, un accordo di cooperazione o comunque interessi condivisi con una delle parti o con uno degli Agenti delle altre parti coinvolti nel trasferimento di un calciatore o nella stipula di un contratto di lavoro».
Ebbene, dal contratto stipulato tra il
Pt_1
e la
Org_2
risulta,
effettivamente, che il
CP_1
era legato alla società calcistica: si legge, invero,
nel testo contrattuale che Il Club si è avvalso dei servizi di Agenti Sportivi, sig.
CP_1
[...]
doc. 5 fasc. parte opponente).
Tuttavia, ciò che difetta nel caso concreto è il sacrificio del
all’utile dell’agente.
Pt_1
contrapposto
Per come emerge dalla documentazione prodotta da parte convenuta, fu lo
stesso
Pt_1
a dichiarare alla stampa di aver ricevuto dal
Org_2
un’offerta
irrinunciabile, ritendo la società sportiva una grande piazza(docc. 2 e 3 fasc. parte convenuta).
Si badi che l’anno calcistico precedente alla firma con il
Org_2
il Pt_1
giocava
con la squadra del Bologna, percependo uno stipendio di € 200.000; con la
sottoscrizione del contratto con il
Org_2
il Parte_2
la mediazione
dell’agente
CP_1
ha ottenuto un compenso lordo annuo per le sue
prestazioni sportive di € 1.220.320(oltre premi).
Quindi, se è pur vero che il
CP_1
ha percepito un lauto compenso dal
Org_2
è altresì innegabile che nessun sacrificio ha subìto parte
attrice/opponente dal potenziale conflitto di interessi in cui versava.
Pertanto non è ipotizzabile l’annullabilità del negozio intercorso tra il
Pt_1
ed il
CP_1
così che non può essere accolta la relativa eccezione di annullamento
sollevata al fine di paralizzare la pretesa creditoria del ricorrente.
Relativamente, infine, al pagamento eseguito dal
Pt_1
in favore del
CP_1
con effetto estintivo del credito dedotto in giudizio dal ricorrente, si deve osservare che la somma di € 299.998 effettivamente corrisposta dall’opponente in data 13 Dicembre 2013 rinviene la sua causa petendi in altro rapporto contrattuale, e cioè in un asserito ulteriore bonus economico concordato in
favore dell’Agente a seguito del quale il
Pt_1
con dichiarazione scritta dell’8
Ottobre 2012, si era riconosciuto debitore del
da corrispondersi entro il mese di Agosto 2013.
CP_1
ella somma di € 620.000
Il pagamento del Dicembre 2013, quindi, è da imputarsi a tale patto accessorio. In ogni caso, pende altro giudizio tra le parti in ordine a quanto richiesto dal
CP_1
in forza della predetta dichiarazione ricognitiva di debito, sì che sarà
stabilito da altro giudice se spetti o meno al
CP_1
’ulteriore bonus economico.
In tale giudizio, ove è stato dedotto da parte del ricorrente il proprio diritto al compenso dovuto per l’attività di mediazione svolta e da computarsi su quanto percepito dal calciatore per la stagione 2015/2016, la pretesa creditoria risulta fondata.
Tanto comporta il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo
opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, a sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000 (importo ingiunto pari ad € € 61.016,40, oltre interessi) ed operata una decurtazione del 40% sulla fase
istruttoria posto che sono state depositate le memorie ex art. 183 co VI cpc ma
non si è proceduto all’espletamento di alcuna attività probatoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e
difesa disattese, rigetta l’opposizione proposta da
Persona_1
nei confronti
di CP_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 2709 emesso dal Tribunale
di Firenze in data 10.6.2019, che integralmente conferma, dichiarandolo esecutivo;
condanna parte attrice alla rifusione, in favore di
CP_1
delle spese
processuali del presente giudizio di opposizione che si liquidano, complessivamente, in € 11.835 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Firenze, 6.I.2023
Il Giudice
-dott. Massimo Maione Mannamo-